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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 07/05/2025, n. 224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 224 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 666/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Gianmarco Marinai Presidente dott.ssa Azzurra Fodra Giudice dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 666/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Enrico Fascione
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv.ta CP_1 C.F._2
Federica Tempori
RICORRENTI con ad oggetto: Separazione consensuale
Con l'intervento del PM - sede
In data 7/5/2025 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale di udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 7/5/2025 i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare o prendere atto della separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO
1 Con ricorso in data 25/02/2025, i sig.ri e CP_1 Parte_1 chiedevano, con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473 bis p. 51 c.p.c., introdotto dal d. lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (come modificato dalla l. 29.12.2022,
n. 197), emettersi sentenza di omologa o presa d'atto della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in
Suvereto (LI) il 5/7/2008 e di esser dalla loro unione nate, rispettivamente, in data 1.1.2011 la figlia minore e, in data 28.8.2016, la figlia minore Per_1
Per_2
Con provvedimento in data 26.2.2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 7/5/2025, disponendo, su istanza congiunta delle parti, la sostituzione dell'udienza medesima con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute.
Il Giudice Relatore, in data 7/5/2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c.
Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, nonché quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti;
inoltre, nelle note scritte in sostituzione di udienza depositate dal procuratore delle parti, i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso.
Possono recepirsi le condizioni indicate nel ricorso con riguardo alle figlie minorenni dei ricorrenti, le quali appaiono al Collegio conformi all'interesse delle minori;
le stesse vanno dunque riportate in dispositivo.
Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
2 Le spese di lite stante l'accordo possono essere compensate per intero.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio,
OMOLOGA
La separazione personale consensualmente intervenuta tra e CP_1 ordinando all'Ufficiale di Stato civile di Suvereto (LI) di Parte_1 procedere all'annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in
Suvereto (LI) il 5/7/2008 e trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel
Comune (Atto n. 6 – parte II serie C Anno 2008)
DISPONE CHE
1)i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
2)preso atto dei rispettivi redditi, i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e quindi nessun mantenimento è previsto a vantaggio dell'uno o dell'altro;
3) posto l'affidamento condiviso delle figlie e la collocazione prevalente delle minori presso la residenza della Sig.ra i genitori trascorrano weekend CP_1 alternati con le stesse, dal sabato mattina, alle 10.00 in inverno e 11.00 in estate, fino alla domenica sera alle 21 d'inverno ed alle 23 d'estate; e Per_1 staranno inoltre con il padre tutti i lunedì sino alle 21.00 d'inverno ed Per_2 alle 23 d'estate; il martedì, il mercoledì ed il giovedì fino alle 19.00 con la madre, alle ore 19.00 del giovedì sera infatti l'Ing. si recherà a prendere Pt_1 le bimbe presso l'abitazione della madre;
4) entrambi i genitori potranno tenere con sé le figlie nelle vacanze estive per un periodo di 7 giorni, da concordare entro il 31 maggio di ogni anno e per un periodo di 7 giorni durante le vacanze invernali, da concordare entro il 30 novembre. Le bambine inoltre trascorreranno con ciascun genitore metà delle vacanze scolastiche natalizie (divise nella settimana dal 23 dicembre al 30 dicembre e 31 dicembre al 06 gennaio) e pasquali (3 giorni consecutivi), rispettando comunque l'alternanza delle festività principali, rispettivamente
Natale e S. Stefano, Pasqua e Lunedì dell'Angelo. Le altre festività del calendario, quali ad esempio, 25 aprile, primo maggio, 2 giugno, primo novembre, etc… verranno trascorse ad anni alterni con ciascun genitore. ed trascorreranno il giorno del proprio compleanno, Per_2 Per_1 possibilmente, con entrambi i genitori, nel caso in cui non vi sia accordo ad anni alterni;
3 5) attualmente i genitori con le minori si alternano nella casa coniugale, come da calendario di cui al punto n. 3, e tale regime di alternanza si protrarrà fino a che non sarà sottoscritto contratto definitivo di vendita. In data 16 dicembre
2024 è stato firmato contratto preliminare di vendita tra i coniugi e il Sig. al prezzo di € 650.000,00; Persona_3
6) il ricavato dalla vendita - da effettuarsi entro il mese di giugno 2025- sarà ripartito a metà fra i due coniugi comproprietari, così come l'acconto di €
60.000,00 già versato, come le spese dell'agenzia per la mediazione;
al momento della sottoscrizione del contratto definitivo di compravendita, la sig.ra riconoscerà e consegnerà al sig. la somma corrispondente CP_1 Pt_1 alla restituzione del 50% delle rate di mutuo pagate dallo stesso a partire dal settembre 2024;
7) al momento del rilascio dell'abitazione all'acquirente, gli arredi e corredi verranno equamente ripartiti tra i coniugi secondo le loro esigenze e preferibilmente secondo le rispettive provenienze, rispettando in proposito anche i desideri delle figlie;
8) fino al rilascio, i coniugi medesimi si faranno carico, nella misura del 50% cadauno, delle utenze, delle eventuali spese di manutenzione, da decidersi preventivamente col consenso di entrambi, e delle imposte sull'immobile o ad esso afferenti;
9)essi sosterranno paritariamente anche la cura e gli oneri per ogni attività necessaria all'estinzione del mutuo ipotecario e del finanziamento;
10) i genitori si procureranno una rispettiva diversa abitazione, compatibile con le esigenze proprie e soprattutto delle figlie, garantendo loro una sistemazione adeguata e tenendo anche conto delle loro ispirazioni e tendenze nel campo dell'istruzione scolastica e dello svago;
11) i genitori si impegnano a comunicare la loro intenzione di far conoscere alle bambine all'eventuale nuovo/a compagno/a, nonché la loro volontà di coabitare con lo stesso/la stessa;
12) i genitori, fino a giugno 2025, sosterranno nella misura del 50% ciascuno le spese per il mantenimento ordinario delle figlie e sempre nella misura del 50% le spese straordinarie tutte, secondo le linee guida del CNF del 29.11.2017, da considerarsi parte integrante del presente ricorso;
13) a partire dal mese di luglio 2025 l'Ing. corrisponderà alla Sig.ra Pt_1
a titolo di contributo al mantenimento delle figlie minori, entro il CP_1 giorno 10 di ogni mese, l'importo mensile di euro 800,00 (€ 400,00 a bambina), somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT relativi al costo della vita;
il tutto da corrispondersi a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della madre, alle coordinate bancarie della stessa. I genitori inoltre concorreranno nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie, secondo le linee guida del CNF del 29.11.2017. Per le spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta formalizzata dall'altro in
4 forma scritta, dovrà manifestare un motivato dissenso, per iscritto, entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Il rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato tali spese e che ha esibito e consegnato idonea documentazione, è dovuto il mese successivo a decorrere dalla richiesta;
14)i gatti di famiglia e vengono assegnati alla Sig.ra che Per_4 Per_5 CP_1 li ospiterà presso la sua abitazione, e si accollerà in toto le spese;
15) i conti correnti bancari dei coniugi sono già separati, salvo il conto comune destinato al pagamento delle rate del mutuo e del finanziamento, che verrà estinto quanto prima;
16) i coniugi si impegnano inoltre, ad estinguere nella misura del 50% ciascuno il finanziamento accesso presso la Parte_2
17) le parti prestano sin d'ora il loro consenso per il rilascio e\o il rinnovo dei propri passaporti, obbligandosi a ripetere detto consenso e\o a rilasciare le richieste autorizzazioni in tutte le opportune sedi;
Spese di lite compensate.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 07/05/2025.
Il Giudice Relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott. Gianmarco Marinai)
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Gianmarco Marinai Presidente dott.ssa Azzurra Fodra Giudice dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 666/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Enrico Fascione
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv.ta CP_1 C.F._2
Federica Tempori
RICORRENTI con ad oggetto: Separazione consensuale
Con l'intervento del PM - sede
In data 7/5/2025 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale di udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 7/5/2025 i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare o prendere atto della separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO
1 Con ricorso in data 25/02/2025, i sig.ri e CP_1 Parte_1 chiedevano, con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473 bis p. 51 c.p.c., introdotto dal d. lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (come modificato dalla l. 29.12.2022,
n. 197), emettersi sentenza di omologa o presa d'atto della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in
Suvereto (LI) il 5/7/2008 e di esser dalla loro unione nate, rispettivamente, in data 1.1.2011 la figlia minore e, in data 28.8.2016, la figlia minore Per_1
Per_2
Con provvedimento in data 26.2.2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 7/5/2025, disponendo, su istanza congiunta delle parti, la sostituzione dell'udienza medesima con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute.
Il Giudice Relatore, in data 7/5/2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c.
Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, nonché quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti;
inoltre, nelle note scritte in sostituzione di udienza depositate dal procuratore delle parti, i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso.
Possono recepirsi le condizioni indicate nel ricorso con riguardo alle figlie minorenni dei ricorrenti, le quali appaiono al Collegio conformi all'interesse delle minori;
le stesse vanno dunque riportate in dispositivo.
Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
2 Le spese di lite stante l'accordo possono essere compensate per intero.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio,
OMOLOGA
La separazione personale consensualmente intervenuta tra e CP_1 ordinando all'Ufficiale di Stato civile di Suvereto (LI) di Parte_1 procedere all'annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in
Suvereto (LI) il 5/7/2008 e trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel
Comune (Atto n. 6 – parte II serie C Anno 2008)
DISPONE CHE
1)i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
2)preso atto dei rispettivi redditi, i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e quindi nessun mantenimento è previsto a vantaggio dell'uno o dell'altro;
3) posto l'affidamento condiviso delle figlie e la collocazione prevalente delle minori presso la residenza della Sig.ra i genitori trascorrano weekend CP_1 alternati con le stesse, dal sabato mattina, alle 10.00 in inverno e 11.00 in estate, fino alla domenica sera alle 21 d'inverno ed alle 23 d'estate; e Per_1 staranno inoltre con il padre tutti i lunedì sino alle 21.00 d'inverno ed Per_2 alle 23 d'estate; il martedì, il mercoledì ed il giovedì fino alle 19.00 con la madre, alle ore 19.00 del giovedì sera infatti l'Ing. si recherà a prendere Pt_1 le bimbe presso l'abitazione della madre;
4) entrambi i genitori potranno tenere con sé le figlie nelle vacanze estive per un periodo di 7 giorni, da concordare entro il 31 maggio di ogni anno e per un periodo di 7 giorni durante le vacanze invernali, da concordare entro il 30 novembre. Le bambine inoltre trascorreranno con ciascun genitore metà delle vacanze scolastiche natalizie (divise nella settimana dal 23 dicembre al 30 dicembre e 31 dicembre al 06 gennaio) e pasquali (3 giorni consecutivi), rispettando comunque l'alternanza delle festività principali, rispettivamente
Natale e S. Stefano, Pasqua e Lunedì dell'Angelo. Le altre festività del calendario, quali ad esempio, 25 aprile, primo maggio, 2 giugno, primo novembre, etc… verranno trascorse ad anni alterni con ciascun genitore. ed trascorreranno il giorno del proprio compleanno, Per_2 Per_1 possibilmente, con entrambi i genitori, nel caso in cui non vi sia accordo ad anni alterni;
3 5) attualmente i genitori con le minori si alternano nella casa coniugale, come da calendario di cui al punto n. 3, e tale regime di alternanza si protrarrà fino a che non sarà sottoscritto contratto definitivo di vendita. In data 16 dicembre
2024 è stato firmato contratto preliminare di vendita tra i coniugi e il Sig. al prezzo di € 650.000,00; Persona_3
6) il ricavato dalla vendita - da effettuarsi entro il mese di giugno 2025- sarà ripartito a metà fra i due coniugi comproprietari, così come l'acconto di €
60.000,00 già versato, come le spese dell'agenzia per la mediazione;
al momento della sottoscrizione del contratto definitivo di compravendita, la sig.ra riconoscerà e consegnerà al sig. la somma corrispondente CP_1 Pt_1 alla restituzione del 50% delle rate di mutuo pagate dallo stesso a partire dal settembre 2024;
7) al momento del rilascio dell'abitazione all'acquirente, gli arredi e corredi verranno equamente ripartiti tra i coniugi secondo le loro esigenze e preferibilmente secondo le rispettive provenienze, rispettando in proposito anche i desideri delle figlie;
8) fino al rilascio, i coniugi medesimi si faranno carico, nella misura del 50% cadauno, delle utenze, delle eventuali spese di manutenzione, da decidersi preventivamente col consenso di entrambi, e delle imposte sull'immobile o ad esso afferenti;
9)essi sosterranno paritariamente anche la cura e gli oneri per ogni attività necessaria all'estinzione del mutuo ipotecario e del finanziamento;
10) i genitori si procureranno una rispettiva diversa abitazione, compatibile con le esigenze proprie e soprattutto delle figlie, garantendo loro una sistemazione adeguata e tenendo anche conto delle loro ispirazioni e tendenze nel campo dell'istruzione scolastica e dello svago;
11) i genitori si impegnano a comunicare la loro intenzione di far conoscere alle bambine all'eventuale nuovo/a compagno/a, nonché la loro volontà di coabitare con lo stesso/la stessa;
12) i genitori, fino a giugno 2025, sosterranno nella misura del 50% ciascuno le spese per il mantenimento ordinario delle figlie e sempre nella misura del 50% le spese straordinarie tutte, secondo le linee guida del CNF del 29.11.2017, da considerarsi parte integrante del presente ricorso;
13) a partire dal mese di luglio 2025 l'Ing. corrisponderà alla Sig.ra Pt_1
a titolo di contributo al mantenimento delle figlie minori, entro il CP_1 giorno 10 di ogni mese, l'importo mensile di euro 800,00 (€ 400,00 a bambina), somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT relativi al costo della vita;
il tutto da corrispondersi a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della madre, alle coordinate bancarie della stessa. I genitori inoltre concorreranno nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie, secondo le linee guida del CNF del 29.11.2017. Per le spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta formalizzata dall'altro in
4 forma scritta, dovrà manifestare un motivato dissenso, per iscritto, entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Il rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato tali spese e che ha esibito e consegnato idonea documentazione, è dovuto il mese successivo a decorrere dalla richiesta;
14)i gatti di famiglia e vengono assegnati alla Sig.ra che Per_4 Per_5 CP_1 li ospiterà presso la sua abitazione, e si accollerà in toto le spese;
15) i conti correnti bancari dei coniugi sono già separati, salvo il conto comune destinato al pagamento delle rate del mutuo e del finanziamento, che verrà estinto quanto prima;
16) i coniugi si impegnano inoltre, ad estinguere nella misura del 50% ciascuno il finanziamento accesso presso la Parte_2
17) le parti prestano sin d'ora il loro consenso per il rilascio e\o il rinnovo dei propri passaporti, obbligandosi a ripetere detto consenso e\o a rilasciare le richieste autorizzazioni in tutte le opportune sedi;
Spese di lite compensate.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 07/05/2025.
Il Giudice Relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott. Gianmarco Marinai)
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