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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/09/2025, n. 5341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5341 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA così composta: dr. Benedetta Thellung de Courtelary presidente relatore dr. Marina Tucci consigliere dr. Mario Montanaro consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 2023 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, posta in decisione all'udienza del giorno 12 maggio 2025 e vertente TRA
, in persona TE del suo Curatore Avv. Gian Luca Righi, con l'avvocato Francesco Astone PARTE APPELLANTE E (C.F. e P.IVA Controparte_1
), in persona del legale rappresentante p.t., con gli P.IVA_1 avvocati Bruno Biscotto e Carlo Alberto Giovanardi PARTE APPELLATA E (C.F. e P.IVA ), in persona Controparte_2 P.IVA_2 del legale rappresentante p.t., con l'avvocato Elio Ludini PARTE APPELLATA E (C.F. e P.IVA ), Controparte_3 P.IVA_3 in persona del legale rappresentante p.t., con l'avvocato Elio Ludini PARTE APPELLATA E (C.F. ), in persona del E_ P.IVA_4 procuratore dott.ssa , con l'avvocato Giuseppe CP_5
Mercanti PARTE APPELLATA E
1 (C.F. e P. IVA Controparte_6 P.IVA_5
), in persona del procuratore speciale dott. P.IVA_6 CP_7
con gli avvocati Valeria Mazzoletti, Elisa Cazzani,
[...]
Francesca Pulejo PARTE APPELLATA E (C.F. e P.IVA Controparte_8 P.IVA_7
(C.F. e P. IVA ), in persona del legale P.IVA_5 P.IVA_6 rappresentante p.t., con l'avvocato Elio Ludini PARTE APPELLATA E (già Controparte_9 ON
(C.F. e P. IVA ), in persona del legale P.IVA_8 rappresentante, con l'avvocato Alessio Di Amato PARTE APPELLATA E (C.F. e P. IVA Controparte_11
), in persona del legale rappresentante p.t., con P.IVA_9
l'avvocato Giovanni Petrillo PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 21471/2019 del Tribunale di Roma. FATTO E DIRITTO
§ 1. — La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: «Con atto di citazione, ritualmente notificato, il NT del sig. conveniva in giudizio i seguenti istituti TE di credito: Controparte_1 Controparte_2
(già ; Controparte_3 CP_12 CP_13
Controparte_6 Controparte_8 [...]
quale incorporante della Controparte_14
denominata Controparte_15 anche al fine di Controparte_16 Controparte_17 sentir accogliere le seguenti conclusioni:
1. Accertare e dichiarare la responsabilità di -
[...]
- - Controparte_1 Controparte_2 [...]
- (già , - CP_3 CP_12 CP_13 [...]
- CP_18 Controparte_8 [...]
(quale incorporante della Controparte_14 [...]
, Controparte_19 Controparte_20
nell'aggravamento del dissesto dell'impresa individuale
[...]
2 del Signor intervenuto nel periodo TE intercorrente tra il 1° gennaio 2009 ed il 19 di-cembre 2012.
2. Per l'effetto di detta responsabilità, condanni le suddette società convenute al risarcimento del danno da liquidarsi in favore della massa dei creditori, se del caso ricorrendo alla valutazione equitativa di cui all'art. 1226 c.c. in ragione della difficoltà di fornire una prova dell'esatto ammontare, nella misura di Euro 8.900.000,00=, oltre ulteriori interessi e rivalutazione sull'importo a scalare e ulteriori interessi dal dì della liquidazione del danno.
3. Ancora in relazione all'illecito come sopra descritto, ed in ragione del collegamento negoziale sussistente tra le fideiussioni rilasciate e/o confermate da in TE favore delle AN (di cui al documento n. 10 prodotto unitamente al presente atto), e l'intera operazione descritta in premessa, di natura chiaramente illecita e tale da viziare, anche sul piano della causa in concreto (artt. 1343-1418 c.c.), i contratti in questione, dichiarare la nullità delle fideiussioni di cui si discute, con ogni relativa conseguenza di legge in relazione ai crediti che, per effetto di esse, risultano ad oggi vantati nei confronti del . TE
A fondamento della domanda risarcitoria, il NT attore deduceva che:
-R controllava, attraverso la holding PT unipersonale ed operando lui stesso come 21 holding/persona fisica sovraordinato alla stessa un 21 gruppo di società molto articolato, che godeva di un sostegno particolarmente rilevante da parte di numerose imprese bancarie e che era pertanto molto attivo in ambito edilizio-residenziale, nonché in ambito turistico-alberghiero e servizi (gestione immobiliare, pulizia e manutenzione), sull'intero territorio nazionale;
-il Gruppo di Società controllato da si TE trovava in una situazione di gravissimo squilibrio economico- finanziario già nel corso degli esercizi 2007/08 per via di una serie di fattori concomitanti, tra cui l'eccessiva erogazione di credito da parte delle AN, all'origine di un insostenibile aumento dell'indebitamento e degli oneri finanziari, non bilanciati dall'espansione delle attività in essere;
era l'unico azionista della TE PT 21
e cioè della holding dell'intero gruppo, comprendente, in
[...] una prima fase e tra le altre società, la Controparte_22 la la la Controparte_23 Controparte_24 CP_25
[...] la , la
[...] Controparte_26 Controparte_27 la la la la CP_28 CP_29 CP_30 [...]
la la la CP_31 CP_32 CP_33 CP_34
(doc. 1: Schema del «Gruppo Di Mario»);
[...]
-già nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2008, la
– d'intesa con le AN – aveva costituito un 21
Fondo Immobiliare denominato , gestito dalla CP_35 [...]
correlato ad un più generale Piano di Risanamento CP_36
Economico-Finanziario del Gruppo, sviluppato su base triennale, presentato da Business Advisor S.p.A. in Controparte_37 data 18 settembre 2009 e attestato dal Prof. ai Persona_1 sensi e per gli effetti di cui all'art. 67, 3° co., lett. d), in data CP_38
12 ottobre 2009 e, con successiva integrazione, in data 19 novembre 20094; -tale Piano prevedeva una rateizzazione del debito tributario e la rimodulazione dei canoni di leasing, da realizzarsi nell'ambito di un più vasto accordo con tutte le banche creditrici («Convenzione») e presupponeva altresì nuovi finanziamenti («Nuova Finanza»), essenziali al fine di procedere all'esecuzione dei lavori in corso ed a collocare gli immobili sul mercato;
-nel contesto delle operazioni strumentali all'esecuzione del Piano, si era reso necessario un primo versamento «in conto futuro aumento di capitale» operato da per TE
l'importo di Euro 2.000.000,00= in data 31 luglio 2009 e di ulteriori Euro 20.000,00= in data 31 agosto 2009;
-le «AN Finanziatrici» avevano poi effettivamente stipulato, in data 15 dicembre 2009, sia un «Contratto di Finanziamento» (al quale aveva partecipato anche la
[...]
), sia una «Convenzione» (alla quale avevano partecipato CP_39 anche istituti bancari rimasti estranei al finanziamento);
-contestualmente, erano state rilasciate le garanzie previste e cioè il pegno sulle azioni , il pegno sulle quote del Fondo 21
, con l'impegno di a mantenere ferme CP_35 TE tutte le sue fideiussioni personali già preventivamente richieste (che avevano contribuito ad aumentare l'indebitamento di quest'ultimo di oltre Euro 50.000.000,00=);
-tuttavia, le previsioni del Piano –articolate in base ad uno sviluppo triennale– non avevano trovato alcuna rispondenza nella realtà dei fatti, né in punto di tempi di costruzione dei fabbricati, né di costi previsti, né di realizzi attesi;
-in mancanza di nuove erogazioni finanziarie, il Gruppo si era trovato privo di liquidità e in difficoltà nel proseguire le attività previste dal Piano di Risanamento;
4 -in particolare, la -nonostante il versamento 21 in conto capitale effettuato da in suo favore- TE aveva completamente perso il capitale sociale;
-di conseguenza, in data 27.10.2010, l'assemblea dei soci della aveva deliberato un nuovo aumento di 21 capitale, mediante azzeramento delle perdite e ricostituzione sino all'importo di Euro 2.000.000,00, sottoscritto (non direttamente da bensì da una società («Diana Più S.r.l.»), TE PT controllata da altre società («Giove Più», «Marte Più» «Afrodite») a loro volta controllate da;
TE
-ciò nonostante, in data 29 marzo 2011, a poco più di un anno dalla Convenzione e dall'erogazione di Nuova Finanza, la e le società più rappresentative del Gruppo erano 21 state dichiarate fallite;
mentre veniva TE dichiarato fallito, su istanza del in data Parte_2
19 dicembre 2012;
-i comportamenti sopra descritti avevano comportato un significativo aggravamento dell'insolvenza di , TE che, da un lato, si poneva come l'effetto di un complesso disegno illecito, finalizzato a procrastinare, in assenza delle condizioni minime in punto di capitale sociale e patrimonio netto richiesto dalla legge, l'esercizio dell'impresa da parte della 21
e delle altre Società del Gruppo, realizzato in concorso tra più persone tra cui segnatamente – ed a prescindere dagli ulteriori illeciti compiuti dal management, che qui non rilevano – le AN;
dall'altro, rappresentava per la massa dei creditori del un danno ingiusto;
TE
, infatti, era stato dichiarato fallito, in TE PT quanto imprenditore individuale holder-persona fisica rispetto alla ed a tutte le società partecipate da 21 quest'ultima;
-l'insolvenza di si era concretizzata e poi TE subito aggravata proprio nel periodo in cui erano stati operati i due tentativi di risanamento della delle società 21 controllate da quest'ultima (il primo, iniziato con la presentazione del Piano di Risanamento Economico-Finanziario predisposto da NS YO e abbandonato pochi mesi dopo, da un primo aumento di capitale sociale;
il secondo, iniziato con un nuovo aumento di capitale, subito seguito dalla presentazione del ricorso ai sensi dell'art. 182 bis l. fall. ed esauritosi con la dichiarazione di inammissibilità di esso);
-tale situazione di insolvenza si era aggravata proprio a causa dei due tentativi di risanamento, atteso che, in relazione al
5 primo tentativo, aveva operato un versamento TE in conto futuro aumento di capitale dapprima di Euro 2.000.000,00=, poi di Euro 20.000,00=, poi utilizzato come aumento di capitale in esecuzione della Convenzione, aggravando così la sua posizione imprenditoriale del corrispettivo importo, senza riceverne alcuna utilità;
-dopo l'immediato insuccesso del primo tentativo, aveva effettuato un secondo aumento di capitale della che 21 aveva prodotto un ulteriore rilevante indebitamento per circa Euro 25.000.000,00;
-complessivamente, dunque, l'esecuzione del Piano aveva comportato un danno corrispondente ad una diminuzione di attivo pari quantomeno ad Euro 2.020.000,00= (corrispondenti a quanto versato all'atto dell'aumento di capitale della 21
, nonché ad Euro 1.000.000,00=, pari al presumibile
[...] minore attivo conseguente alla necessità di recuperare le quote delle tre società dal e dal NT DI.MA. Parte_2
Costruzioni, ed infine ad Euro 1.250.000,00= versati in contanti ai Signori e all'atto dell'acquisto CP_40 E_1 delle quote di SAF - Società Agricola Forestale;
inoltre, l'aggravamento del dissesto doveva essere valutato in ragione dell'incremento del passivo;
-sia in relazione all'una, sia in relazione all'altra ipotesi, i creditori del fallimento avevano perso la chance di un maggiore riparto;
-in conclusione, la massa dei creditori aveva subito un danno – di sicura esistenza e di certa entità – in termini di diminuzione di attivo, pari quantomeno a: i) € 2.020.000,00 (primo aumento di capitale : primo esborso sostenuto da 21
); ii) € 406.000,00 (interessi e rivalutazione su TE detto importo calcolati sino alla data odierna); iii) € 1.000.000,00 (secondo aumento di capitale : oneri di recupero delle 21 partecipazioni); iv) € 1.250.000,00 (secondo aumento di capitale : pagamento effettuato ai Signori;
v) € 21 CP_41
250.000,00 (interessi e rivalutazione su detto importo calcolati sino alla data odierna); vi) € 1.650.000,00 (maggiori oneri della massa in ragione dell'aumento del passivo); vi) € 2.250.000,00 (danno da perdita di chance per la minore probabilità di un riparto utile in ragione dell'aumento del passivo);
-di tale danno dovevano rispondere le banche convenute, considerato che, ferma l'erogazione del credito e quindi l'elemento materiale dell'illecito, l'elemento soggettivo era chiaramente desumibile dalla semplice analisi reale della
6 condizione patrimoniale e finanziaria del , in base Parte_3 ai bilanci di esercizio del 2007/08, tanto che, non appena ottenuta l'erogazione di nuova finanza aveva evidenziato un patrimonio netto negativo per € 40.000.000,00, senza incontrare obiezioni e rimediando con un'operazione di conferimento effettuata – con costi rimasti comunque a carico dei creditori – a valori insostenibili e sempre senza incontrare alcuna obiezione da parte delle AN;
-in altri termini, le AN avrebbero dovuto sospendere le erogazioni di credito al Gruppo controllato da TE ben prima che si arrivasse ad una situazione critica come quella che registrata nel 2007/08;
-era chiaro altresì il danno ed il nesso causale tra l'illecito ed il danno: se il tentativo di risanamento non fosse stato preso in considerazione da parte delle AN – che avrebbero dovuto immediatamente rifiutarlo o comunque immediatamente richiedere una verifica indipendente sui dati contabili e sulle valutazioni immobiliari (verifica non richiesta per evitare, quantomeno colposamente, qualsiasi approfondimento) – PT
non avrebbe dovuto provvedere ai due tentativi di PT ricapitalizzazione della e quindi non avrebbe sostenuto i 21 costi conseguenti e l'indebitamento conseguente, a danno della massa.
^^^^^^ Si costituivano tutti i convenuti, i quali contestavano quanto dedotto dal , eccependo il difetto di legittimazione TE attiva della Curatela, la intervenuta prescrizione dell'azione risarcitoria, la necessaria sospensione del giudizio in attesa della definizione del processo penale, la violazione del divieto del ne bis in idem. Le convenute e CP_12 E_ eccepivano, altresì, il loro difetto di legittimazione passiva, non avendo erogato i finanziamenti della fase del Piano di Risanamento. Tutti i convenuti chiedevano, comunque, il rigetto delle domande risarcitorie, attesa l'insussistenza dell'illecito dedotto dalla Curatela attrice. Interveniva volontariamente in giudizio la
[...]
la quale nell'atto di intervento proponeva una Controparte_11 domanda meramente adesiva alla domanda risarcitoria proposta dalla parte attrice. Poi, nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. proponeva altresì una domanda risarcitoria autonoma, così precisando le proprie conclusioni:
7 Rigettare tutte le domande, eccezioni e difese proposte dalle Convenute in quanto infondate in fatto e in diritto;
Accertare e dichiarare il legittimo intervento della comparente nel presente procedimento accogliendo interamente la domanda giudiziale azionata dall'attore; Accertare e dichiarare l'illecita condotta delle convenute per i titoli e le azioni contestate nell'atto introduttivo del giudizio ed il nesso causale tra dette condotte e l'incapacità del Sig.
in bonis a soddisfare con regolarità le proprie TE obbligazioni contratte nel settembre 2010 e per effetto accertare e dichiarare il diritto al risarcimento della comparente in danno delle convenute e così condannare le medesime con il vincolo di solidarietà tra le stesse ed a favore della Controparte_11 al pagamento della somma di €. 100.000,00 oltre intessi moratori ex D.lgs. 231/2002 e ss.mm.ii. a decorrere dal 21 settembre 2010 sino al soddisfo;
In via subordinata ove venisse accolta la eccezione di tardività dell'intervento spiegato ex art. 105 cpc in via autonoma accertare e dichiarare il legittimo e tempestivo intervento adesivo della comparente in relazione ed in dipendenza delle domande spiegate da parte attrice come indicate nell'atto introduttivo del giudizio o come modificate nel primo termine di cui all'art.183 VI comma cpc con ogni provvedimento di rigetto delle difese ed eccezione delle convenute».
§ 2. — All'esito del giudizio il tribunale ha così deciso: «1) DICHIARA il difetto di legittimazione ad agire del NT del sig. con riferimento a tutte le TE domande risarcitorie proposte;
2) DICHIARA il difetto di legittimazione ad agire della società intervenuta Controparte_11
3) CONDANNA il NT del sig. e TE la società intervenuta alla rifusione, in Controparte_11 favore delle parti convenute, delle spese di giudizio che liquida per ciascuna in € 36.207,00 per compensi ex DM. 55/2014, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge».
A fondamento della decisione il primo giudice, dopo aver motivato sulla Natura dell'azione esercitata dal e TE delimitazione del thema decidendum, ed in via generale su La responsabilità per abusiva concessione del credito, ha svolto le considerazioni che seguono:
8 «La legittimazione ad agire del NT del sig. TE
.
[...]
Sempre nella richiamata pronuncia del 2021, la Suprema Corte ha affrontato anche la questione della legittimazione ad agire, chiarendo innanzitutto che il curatore è certamente legittimato ad agire per il ristoro del pregiudizio patito dalla società, sulla base del medesimo titolo per il quale avrebbe potuto agire l'imprenditore danneggiato. Al curatore, poi, spetta la legittimazione per le c.d. azioni di massa, volte alla ricostituzione della garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c., di cui tutti creditori beneficeranno, mentre non è legittimato all'azione di risarcimento del danno diretto patito dal singolo creditore per l'abusiva concessione del credito, quale strumento di reintegrazione del suo patrimonio singolo. Sicchè, la Suprema Corte ha ritenuto che il curatore fallimentare sia legittimato ad agire contro la banca per la concessione abusiva del credito, in caso di illecita nuova finanza o di mantenimento dei contratti in corso, che abbia cagionato una diminuzione del patrimonio del soggetto fallito, per il danno diretto all'impresa conseguito al finanziamento e per il pregiudizio all'intero ceto creditorio a causa della perdita della garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c. (Sez. 1 - , Ordinanza n. 18610 del 30/06/2021, Rv. 661819 - 03). Nel secondo caso, quindi, il danno fatto valere deve essere quello alla massa creditoria, quale posizione indistinta e riflesso del pregiudizio al patrimonio sociale, essendo indubbio che il peggioramento delle condizioni patrimoniali societarie arreca un danno a tutti i creditori, che vedono pregiudicata la garanzia patrimoniale generica e ridotte matematicamente le chance di soddisfare il loro credito. L'azione della curatela deve, così, essere finalizzata alla ricostituzione del patrimonio del soggetto assoggettato a fallimento, a vantaggio di tutti i creditori in concorso.
^^^ Ciò posto, nel caso in esame il attore ha dedotto TE di voler agire a tutela della massa indistinta dei creditori e, sotto tale profilo, ha contestato l'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dai convenuti. Tuttavia, le difese dallo stesso svolte non colgono nel segno. Ed infatti, gli Istituti di credito convenuti hanno eccepito il difetto di legittimazione del NT del sig. sotto TE altro profilo, e precisamente evidenziando che il fallito non era il soggetto beneficiario del finanziamento.
9 Orbene, è pacifico che la asserita condotta di abusiva concessione del credito non sia stata posta in essere dalle AN direttamente nei confronti di , bensì nei TE confronti della Infatti, era la predetta società che 21 aveva stipulato la convenzione bancaria cui si fa riferimento nell'atto di citazione. Di conseguenza, quand'anche fosse accertata la abusività ed illiceità della condotta di concessione del credito da parte delle AN convenute, questa avrebbe cagionato un danno diretto al solo patrimonio sociale della (cioè del soggetto 21 beneficiario dei finanziamenti) ed ai suoi creditori. Per contro, a nulla rileva che sia stata accertata la qualifica di holder persona fisica del nei confronti di tutte le PT società del gruppo, ivi compresa la holding atteso 21 che -con riferimento a tale qualifica- potranno essere fatti valere altri tipi di responsabilità, ma l'eventuale danno subito dal patrimonio della persona fisica non può essere TE considerato una conseguenza immediata e diretta della concessione del credito da parte delle AN convenute. Ed invero, il danno lamentato dal attiene ai conferimenti TE eseguiti da in occasione degli aumenti di TE capitale della (conferimenti, peraltro, non eseguiti 21 da lui direttamente, ma da una società, la Diana Più S.r.l., controllata da altre società, Giove Più, Marte Più, Afrodite, a loro volta controllate da ). Tuttavia, tali operazioni TE appaiono riconducibili a scelte imprenditoriali del gruppo, alle quali risultano estranee le banche convenute. Deve escludersi, dunque, che il possa aver PT maturato nel suo patrimonio un credito risarcitorio nei confronti delle AN, rivendicabile dal curatore.
^^^^^^ 5 – Conclusioni: In conclusione, va dichiarato il difetto di legittimazione ad agire del NT del sig. con riferimento a TE tutte le domande risarcitorie proposte. Per gli stessi motivi, non sussiste la legittimazione ad agire neanche della società intervenuta in Controparte_11 quanto creditrice del e non del soggetto beneficiario dei PT finanziamenti. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014».
10 § 3. — Ha proposto appello NT n. 753/2012
ed ha così concluso: TE
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis, in riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Roma, SI, dott.ssa C. Bernardo, resa in data 15 febbraio/21 febbraio 2022, notificata in data 28 febbraio 2022, all'esito del giudizio avente R.G. 84461/2017: nel merito
1) accogliere il presente appello e annullare la decisione di primo grado, dichiarando in particolare la legittimazione attiva del , per tutte le ragioni TE esposte in narrativa;
2) conseguentemente e per l'effetto, nel merito, in accoglimento di tutte le domande rimaste assorbite in primo grado i) accertare e dichiarare la responsabilità di Controparte_1
[...] Controparte_2 Controparte_3 [...] convenuta in proprio in quanto già Controparte_20 convenuta nel giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Roma (R.G. n. 84461/2017) ed anche nella qualità di incorporante, per Atto di fusione per incorporazione a rogito del Notaio Per_2
in data 10.02.2022 (N. rep. 13095, N. racc. 7010), di
[...]
(già già convenuta nel giudizio CP_12 CP_13 pendente dinanzi al Tribunale di Roma (R.G. n. 84461/2017),
[...] già , CP_6 Controparte_18 Controparte_8
(già ON E_2
quale incorporante della
[...] Controparte_19
, nell'aggravamento del dissesto dell'impresa
[...] individuale del Signor intervenuto nel periodo TE intercorrente tra il 1° gennaio 2009 ed il 19 dicembre 2012; ii) per l'effetto di detta responsabilità, condannare le suddette società convenute al risarcimento del danno da liquidarsi in favore della massa dei creditori, se del caso ricorrendo alla valutazione equitativa di cui all'art. 1226 c.c. in ragione della difficoltà di fornire una prova dell'esatto ammontare, nella misura di Euro 8.900.000,00=, oltre ulteriori interessi e rivalutazione sull'importo a scalare e ulteriori interessi dal dì della liquidazione del danno;
iii) ancora in relazione all'illecito come sopra descritto, ed in ragione del collegamento negoziale sussistente tra le fideiussioni rilasciate e/o confermate da in TE favore delle AN (di cui al documento n. 10 prodotto unitamente all'atto di citazione in primo grado), e l'intera operazione descritta in premessa, di natura chiaramente illecita e tale da viziare, anche sul piano della causa in concreto (artt.
11 1343-1418 c.c.), i contratti in questione, dichiarare la nullità delle fideiussioni di cui si discute, con ogni relativa conseguenza di legge in relazione ai crediti che, per effetto di esse, risultano ad oggi vantati nei confronti del;
TE
3) con ogni conseguenza di legge, anche quanto alle spese del doppio grado di giudizio;
4) in via subordinata, e nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'appello di nessuno dei primi tre motivi del presente appello, rideterminare, in ogni caso, la condanna alle spese del primo grado di giudizio nei confronti del
[...]
, per tutte le ragioni esposte in TE narrativa”.
ha resistito al gravame Controparte_1 ed ha chiesto:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, dato atto di quanto esposto nei precedenti scritti difensivi e nel presente atto: A. IN VIA PRELIMINARE A.a dichiarare l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c. dell'impugnazione proposta dal NT TE
ovvero dei singoli motivi di impugnazione, per le ragioni
[...] esposte in atti, con ogni conseguente statuizione di legge;
A.b. dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione proposta da , in quanto Parte_4 tardiva, le ragioni esposte in atti, con ogni conseguente statuizione di legge;
B. NEL MERITO, B.a. in via principale, in accoglimento di quanto esposto in atti, rigettare tutti i motivi di appello del NT n. 753/2012
e tutte le domande di TE Parte_4
, siccome infondati in fatto come in diritto, oltre che
[...] assolutamente carenti di prova, e confermare integralmente la sentenza di prime cure, in ogni sua statuizione;
CP_4 in via di estremo subordine, nella denegata e certamente non creduta ipotesi in cui l'adita Corte d'Appello dovesse riformare in tutto o in parte la Sentenza gravata nei Pa termini domandati dal NT del sig. o TE
, accogliere tutte le Parte_4 domande, eccezioni ed istanze formulate dalla
[...] anche nei confronti della Controparte_1 [...]
, nel giudizio di primo grado e rimaste Parte_4 assorbite dalla sentenza impugnata, che di seguito, così come
12 riportate nella comparsa di costituzione del 28.5.2018 e precisate nel foglio di precisazione delle conclusione del 03.11.2020, si trascrivono: 1) NEI CONFRONTI DEL FALLIMENTO: A. In via preliminare: A.a. dichiarare prescritte le domande del NT attore per le ragioni esposte in atti e, pertanto, respingere l'azione avversaria;
A.b. dichiarare il difetto di legittimazione attiva del NT attore per le ragioni esposte in atti e, pertanto, dichiarare l'azione avversaria inammissibile e comunque infondata;
A.c. dichiarare il difetto di interesse ad agire del NT attore con riferimento alla domanda di nullità delle fideiussioni rilasciate dal sig. in favore delle PT
AN, per le ragioni esposte in atti e, pertanto, dichiarare tale domanda inammissibile e comunque infondata;
B. Nel merito: ed in netto subordine B.a. respingere integralmente tutte le domande ex adverso proposte nei confronti della concludente
[...] dal NT attore in quanto infondate Controparte_1 in fatto e in diritto, per le ragioni di cui in atti;
C. In ogni caso: C.a. condannare il NT attore al risarcimento per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ., da liquidarsi occorrendo anche in via equitativa, ricorrendone tutti i presupposti, per le ragioni di cui in atti;
C.b. emettere ogni pronuncia o statuizione comunque connessa o dipendente dalle domande che precedono. C.c. Il tutto con vittoria di spese e compensi secondo quanto previsto dal D.M. 55/2014 e successive modifiche, oltre accessori di legge. 2) NEI CONFRONTI DI SALORNO COSTRUZIONI: A. dichiarare inammissibile, prescritto e comunque infondato l'intervento di sia in via autonoma, sia Controparte_11 in via dipendente, per le ragioni esposte in atti e, pertanto, respingere integralmente tutte le domande proposte dalla stessa nei confronti della concludente Controparte_11
in quanto infondate in Controparte_1 fatto e in diritto;
B. condannare al Controparte_11 risarcimento per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ., da liquidarsi occorrendo anche in via equitativa,
13 ricorrendone tutti i presupposti, per le ragioni di cui in narrativa;
C. emettere ogni pronuncia o statuizione comunque connessa o dipendente dalle domande che precedono;
D. Il tutto con vittoria di spese e compensi secondo quanto previsto dal D.M. 55/2014 e successive modifiche, oltre accessori di legge. CP_4 in ogni caso: con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, oltre ad accessori tutti come per legge”.
ha resistito al gravame ed ha chiesto: Controparte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, contrariis reiectis, alla luce di quanto argomentato e dedotto in atti:
– in via preliminare, dichiarare inammissibile l'atto di appello promosso dal NT n. 753/2012 TE per carenza dei requisiti previsti, a pena di inammissibilità della domanda, dall'art. 342 cpc e/o, comunque, ai sensi dell'art. 348 bis per manifesta infondatezza, con ogni conseguente provvedimento;
– nel merito, rigettare integralmente l'appello medesimo, in quanto palesemente pretestuoso e infondato, in diritto ed in fatto e, per l'effetto, confermare la Sentenza n. 2778 del Tribunale Ordinario di Roma, SI, dott.ssa C. Bernardo, emessa in data 15.02.2022 all'esito del giudizio R.G. n. 84461/2017, con ogni conseguenziale provvedimento.
– rigettare ogni domanda di riforma della sentenza e/o di accoglimento dei motivi di appello così come formulati dal avanzata da TE [...]
, con ogni conseguenziale Parte_4 provvedimento
– in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'appello proposto dal TE dovesse essere dichiarato procedibile e/o ammissibile e, comunque, nella denegata e non creduta ipotesi di riforma, in tutto o in parte della Sentenza di primo grado, accogliere le domande, eccezioni ed istanze, anche istruttorie, formulate dalla scrivente, anche nei confronti di , Parte_4 nel giudizio di primo grado e rimaste assorbite dalla sentenza impugnata, così come precisate negli scritti difensivi depositati nel primo grado di giudizio Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite del doppio grado di giudizio”.
14 ha resistito al gravame ed ha Controparte_3 chiesto:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, contrariis reiectis, alla luce di quanto argomentato e dedotto in atti:
– in via preliminare, dichiarare inammissibile l'atto di appello promosso dal NT n. 753/2012 TE per carenza dei requisiti previsti, a pena di inammissibilità della domanda, dall'art. 342 cpc e/o, comunque, ai sensi dell'art. 348 bis per manifesta infondatezza, con ogni conseguente provvedimento;
– nel merito, rigettare integralmente l'appello medesimo, in quanto palesemente pretestuoso e infondato, in diritto ed in fatto e, per l'effetto, confermare la Sentenza n. 2778 del Tribunale Ordinario di Roma, SI, dott.ssa C. Bernardo, emessa in data 15.02.2022 all'esito del giudizio R.G. n. 84461/2017, con ogni conseguenziale provvedimento.
– rigettare ogni domanda di riforma della sentenza e/o di accoglimento dei motivi di appello così come formulati dal avanzata da TE [...]
, con ogni conseguenziale Parte_4 provvedimento
– in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'appello proposto dal TE dovesse essere dichiarato procedibile e/o ammissibile e, comunque, nella denegata e non creduta ipotesi di riforma, in tutto o in parte della Sentenza di primo grado, accogliere le domande, eccezioni ed istanze, anche istruttorie, formulate dalla scrivente, anche nei confronti di , Parte_4 nel giudizio di primo grado e rimaste assorbite dalla sentenza impugnata, così come precisate negli scritti difensivi depositati nel primo grado di giudizio Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite del doppio grado di giudizio”.
a resistito al gravame ed ha chiesto: E_
“Voglia Codesta Ecc.ma Corte di appello di Roma, disattesa ogni contraria istanza, previi gli opportuni e necessari provvedimenti, così giudicare: I. In via principale 1.1. Rigettarsi integralmente l'appello proposto dal e i singoli motivi di appello, in TE quanto infondati in fatto ed in diritto, per le ragioni tutte esposte
15 nella comparsa di risposta e, per l'effetto, confermarsi la Sentenza, con ogni conseguenza di legge e di prassi.
1.2. Rigettarsi integralmente l'appello incidentale proposto da in quanto infondato in fatto ed in Parte_4 diritto, per le ragioni tutte esposte nella comparsa di risposta e, per l'effetto, confermarsi la Sentenza, con ogni conseguenza di legge e di prassi. II. Riproposizione delle domande e delle eccezioni ex art. 346 c.p.c.
2.1. Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di e dell'allora E_ CP_12
2.2. Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'azione svolta dal e da TE [...]
Parte_4
2.3. Accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o infondatezza delle domande tutte avversarie per effetto del giudicato intervenuto ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., nonché 96, u.c., l.fall.
2.4. Nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande attoree (i) accertare la gravità della colpa di tutti i convenuti e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate e, conseguentemente, condannare gli altri convenuti a corrispondere direttamente all'appellante, ovvero, in subordine, a rimborsare al sia in proprio che quale incorporante E_ CP_12
tutti gli importi eccedenti la misura del risarcimento del
[...] danno da quest'ultima dovuto e in ogni caso (ii) compensarsi le somme eventualmente riconosciute al con il TE credito vantato da ei confronti del E_ TE
ai sensi degli articoli 1241, 1242 e 1243 cod. civ. e 56 l.
[...] fall., oltre interessi. III. In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio”.
ha resistito al gravame ed ha chiesto: Controparte_6
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, respinte le istanze istruttorie formulate ex adverso, ferma la riproposizione ex art. 346 cod. proc. civ. di tutte le domande, istanze ed eccezioni formulate da nei confronti del e di , rimaste assorbite CP_6 TE Pt_4 nella Sentenza, e fermo il passaggio in giudicato della parte della Sentenza in cui si afferma il difetto della legittimazione ad agire in capo a , non oggetto di impugnazione da parte di Pt_4 quest'ultima,
16 1) dichiarare l'inammissibilità ex art. 342 cod. proc. civ. dell'appello proposto dal NT del sig. , nonché di PT quello proposto da , per Parte_4 le ragioni di cui in atti e, per l'effetto, confermare la Sentenza impugnata;
In subordine
2) respingere integralmente l'appello del NT del sig. e l'impugnazione e/o le domande proposte da PT
, in quanto infondati in Parte_4 fatto e in diritto per le ragioni di cui in atti e, per l'effetto, confermare la Sentenza impugnata;
In ogni caso
3) emettere ogni pronuncia o statuizione comunque connessa o dipendente dalle domande che precedono;
4) con vittoria dei compensi e delle spese di lite anche del presente grado di giudizio, oltre oneri e accessori come per legge”.
ha resistito al gravame ed ha Controparte_8 chiesto:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, contrariis reiectis, alla luce di quanto argomentato e dedotto in atti:
– in via preliminare, dichiarare inammissibile l'atto di appello promosso dal NT n. 753/2012 TE per carenza dei requisiti previsti, a pena di inammissibilità della domanda, dall'art. 342 cpc e/o, comunque, ai sensi dell'art. 348 bis per manifesta infondatezza, con ogni conseguente provvedimento;
– nel merito, rigettare integralmente l'appello medesimo, in quanto palesemente pretestuoso e infondato, in diritto ed in fatto e, per l'effetto, confermare la Sentenza n. 2778 del Tribunale Ordinario di Roma, SI, dott.ssa C. Bernardo, emessa in data 15.02.2022 all'esito del giudizio R.G. n. 84461/2017, con ogni conseguenziale provvedimento.
– rigettare ogni domanda di riforma della sentenza e/o di accoglimento dei motivi di appello così come formulati dal avanzata da TE [...]
, con ogni conseguenziale Parte_4 provvedimento
– in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'appello proposto dal TE dovesse essere dichiarato procedibile e/o ammissibile e, comunque, nella denegata e non creduta ipotesi di riforma, in tutto
17 o in parte della Sentenza di primo grado, accogliere le domande, eccezioni ed istanze, anche istruttorie, formulate dalla scrivente, anche nei confronti di , Parte_4 nel giudizio di primo grado e rimaste assorbite dalla sentenza impugnata, così come precisate negli scritti difensivi depositati nel primo grado di giudizio Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite del doppio grado di giudizio”.
(già ha Controparte_9 ON resistito al gravame ed ha chiesto:
“Voglia l'Ecc.mo Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, domanda, eccezione o deduzione, anche istruttoria, per tutte le ragioni esposte negli scritti difensivi depositati nel giudizio di primo grado, nella comparsa di costituzione depositata nel giudizio di appello, nelle note di trattazione scritta e nel presente atto:
- accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'atto di appello notificato dal NT n. 753/2012 , TE ovvero dei singoli motivi di impugnazione, ai sensi dell'art. 342 cod. proc. civ. e/o, comunque, ai sensi dell'art. 348 bis per manifesta infondatezza, con ogni conseguente provvedimento;
- rigettare l'eccezione di nullità della sentenza n. 2778/2022, pubblicata in data 21.2.2022, del Tribunale di Roma, Sezione XVI Civile in funzione di sezione specializzata in materia di impresa, in quanto inammissibile e/o infondata;
- rigettare l'appello proposto dal TE
in tutti i suoi motivi perché inammissibili e,
[...] comunque, infondati in fatto ed in diritto, oltre che assolutamente carenti di prova e, per l'effetto, tutte le avverse domande, richieste e/o istanze, anche istruttorie, in quanto inammissibili e/o infondate, con conferma della sentenza n. 2778/2022, pubblicata in data 21.2.2022, del Tribunale di Roma, Sezione XVI Civile in funzione di sezione specializzata in materia di impresa, in ogni sua statuizione;
- ai sensi dell'art. 329 cod. proc. civ. e dell'art. 2909 cod. civ., accertare e dichiarare il giudicato, per mancata impugnazione, dei capi n. 2 e n. 3, relativi a
[...]
, della sentenza n. 2778/2022, pubblicata in Parte_4 data 21.2.2022, del Tribunale di Roma, Sezione XVI Civile in funzione di sezione specializzata in materia di impresa, e, comunque, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'intervento e/o comunque della costituzione di
[...]
[...] nel giudizio di appello, con Parte_6 conseguente rigetto di ogni domanda formulata da tale società;
- rigettare ogni domanda di riforma della sentenza e/o di accoglimento dei motivi di appello formulati dal NT n. 753/2012 avanzata da TE [...]
e, comunque, tutte le domande, richieste ed Parte_4 istanze, anche istruttorie, di quest'ultima, in quanto inammissibili e, comunque, infondate in fatto ed in diritto, con conferma della sentenza n. 2778/2022, pubblicata in data 21.2.2022, del Tribunale di Roma, Sezione XVI Civile in funzione di sezione specializzata in materia di impresa, in ogni sua statuizione;
- in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'appello proposto dal , TE dovesse essere dichiarato procedibile e/o ammissibile e, comunque, nella denegata e non creduta ipotesi di riforma, in tutto o in parte della sentenza n. 2778/2022, pubblicata in data 21.2.2022, del Tribunale di Roma, Sezione XVI Civile in funzione di sezione specializzata in materia di impresa, nei termini domandati dal , TE TE accogliere le domande, eccezioni ed istanze, anche istruttorie, formulate, anche nei confronti di Parte_4
, da (già
[...] Controparte_9 ON
e prima ancora , nel
[...] E_2 giudizio di primo grado e rimaste assorbite dalla sentenza impugnata, come precisate negli scritti difensivi depositati nel primo grado di giudizio e che, di seguito, si trascrivono: A) in via preliminare, i) dichiarare, ai sensi degli artt. 163, 3° e 4° comma, e 164, 4° comma, cod. proc. civ., la nullità delle domande del
[...]
per indeterminatezza;
TE
ii) dichiarare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 156, 2° comma, 167 e 267 cod. proc. civ. la nullità e/o l'inammissibilità dell'intervento di Parte_4
e della domanda dalla stessa formulata per assoluta
[...] incertezza del titolo e dell'oggetto; iii) dichiarare l'inammissibilità della domanda formulata da in quanto tardiva: Parte_4 iv) dichiarare l'inammissibilità dell'intervento e della domanda formulata da per mancanza di Controparte_11 un rapporto di connessione oggettiva con la domanda del;
TE
19 v) dichiarare l'inammissibilità dell'azione proposta dal NT n. 753/2012 per difetto di TE legittimazione attiva;
vi) dichiarare l'inammissibilità dell'azione proposta da per difetto di Parte_4 legittimazione attiva;
vii) sospendere, ex art. 295 cod. proc. civ., il presente procedimento, in attesa della definizione del procedimento penale n. 1003/11 R.G. not. Reato, n. 9671/11 GIP pendente dinanzi al Tribunale penale di Roma, e/o in attesa della definizione del procedimento civile attualmente pendente dinanzi alla Corte di Cassazione n. 681/2022, Prima Sezione, avverso la sentenza n. 6748/2021 emessa dalla Corte di Appello di Roma, Sezione Seconda Specializzata in materia di impresa, l'11.10.2021, depositata il 14.10.2021 nell'ambito del procedimento n. 7177/2019 R.G. – Sezione II, Dott.ssa Thellung (già, in primo grado, avanti al Tribunale Civile Di Roma n. 22854/2019 R.G. – Sezione Specializzata in materia di impresa, Dott.ssa Buonocore Clelia); viii) dichiarare l'inammissibilità della domanda di accertamento della nullità delle fideiussioni rilasciate da TE
in favore di
[...] E_5
ora (già
[...] Controparte_9
, trattandosi di questioni relative a ON crediti dell'istituto di credito definitivamente ammessi al passivo;
ix) accertare l'intervenuta prescrizione dei diritti del n. e, per l'effetto, rigettare TE TE la domanda di quest'ultimo; x) accertare l'intervenuta prescrizione dei diritti della e, per l'effetto, rigettare Parte_4 la domanda della società intervenuta;
xi) dichiarare la nullità e/o l'inammissibilità e, comunque, l'infondatezza delle domande nuove formulate, per la prima volta, dal NT n. 753/2012 nella memoria ex TE art. 183, VI co., n. 1, cod. proc. civ.; xii) dichiarare la nullità e/o l'inammissibilità, e, comunque, l'infondatezza dell'intervento e delle domande nuove formulate, per la prima volta, da , Parte_4 nella memoria ex art. 183, VI co., n. 1, cod. proc. civ.; B) nel merito, xiii) in via principale, rigettare tutte le domande formulate dal perché TE inammissibili e/o infondate;
20 xiv) sempre in via principale, rigettare tutte le domande formulate da perché inammissibili e/o Controparte_11 infondate;
xv) in via subordinata, accertare, ai sensi del 2° comma dell'art. 2055 cod. civ., le quote di responsabilità di ciascun convenuto, ivi inclusi i soggetti eventualmente chiamati in causa dagli altri convenuti, nella produzione del danno lamentato dal NT , ove riconosciuto TE giudizialmente, accertando altresì il contributo minimo di
[...]
(prima e ON E_2 ora e, conseguentemente, determinando la Controparte_9 quota di danno alla stessa attribuibile in un ammontare non superiore al 1% del danno complessivamente reclamato dall'attore, ovvero nella somma ritenuta di giustizia, chiedendo, ove riproposte nel giudizio di gravame, il rigetto di tutte le domande, anche di rimborso e/o regresso, formulate dagli altri convenuti e/o appellati nei confronti di ON
(ora ;
[...] Controparte_9 xvi) sempre in via subordinata, accertare, ai sensi del 2° comma dell'art. 2055 cod. civ., le quote di responsabilità di ciascun convenuto, ivi inclusi i soggetti eventualmente chiamati in causa dagli altri convenuti, nella produzione del danno lamentato da , ove riconosciuto Parte_4 giudizialmente, accertando altresì il contributo minimo di
[...]
(prima e ON E_2 ora , e, conseguentemente, determinando la Controparte_9 quota di danno alla stessa attribuibile in un ammontare non superiore al 1% del danno complessivamente reclamato, ovvero nella somma ritenuta di giustizia, chiedendo, ove riproposte nel giudizio di gravame, il rigetto di tutte le domande, anche di rimborso e/o regresso, formulate dagli altri convenuti nei confronti di (ora ON CP_9
;
[...] xvii) in via subordinata, rigettare le domande di condanna e/o di rimborso e/o di regresso formulate da E_
(sia in proprio che quale incorporante nei CP_12 confronti di (ora ON CP_9
;
[...] xviii) condannare al risarcimento Controparte_11 del danno per lite temeraria, ex art. 96 cod. proc. civ., da liquidarsi occorrendo anche in via equitativa, ricorrendone tutti i presupposti;
21 C) In via istruttoria, senza alcuna inversione dell'onere della prova: xix) ammettersi prova per testi, indicando quale teste il Dott. (nato a [...] [...] e domiciliato Testimone_1 CP_19 presso gli uffici di siti in ON CP_10
Corso Cavour, n. 19) sui seguenti capitoli di prova:
1. Vero che gli uffici di verso la fine Controparte_16 dell'anno 2008 e l'inizio dell'anno 2009, avviarono una approfondita istruttoria finalizzata ad un'analisi dettagliata della situazione economico finanziaria delle società del con cui tale istituto di credito Parte_3 intratteneva rapporti?
2. Vero che l'istruttoria compiuta dagli uffici di CP_16
negli anni 2008 e 2009, si concluse con l'accertamento di una
[...] situazione di crisi temporanea di natura reversibile delle società del Pt_3
, stante la verifica positiva dei presupposti della continuità
[...] aziendale?
3. Vero che decise di sostenere il Piano di Controparte_16 Risanamento relativo alle società appartenenti al Gruppo , attestato 21 in data 12.10.2009 dal Prof. sul presupposto della Persona_1 reversibilità della situazione di crisi in cui versavano le società appartenenti a tale gruppo?
4. Vero che la Nuova finanza erogata da Controparte_16 nell'anno 2009, in esecuzione delle operazioni di risanamento e ristrutturazione delle società che hanno interessato le società appartenenti al
, è stata utilizzata per pagare i fornitori strategici e l'erario, Parte_3 conformemente a quanto previsto nel Piano di Risanamento, attestato in data 12.10.2009?
5. Vero che a seguito delle operazioni di Controparte_16 risanamento e ristrutturazione che hanno interessato il negli Parte_3 anni 2009 - 2010, ha incrementato la propria esposizione nei confronti di tale gruppo?
6. Vero che alcun ruolo è stato assunto da Controparte_16 nella negoziazione dei contratti conclusi con i consulenti nominati dal nell'ambito delle operazioni di risanamento e Parte_3 ristrutturazione che hanno interessato il negli anni 2009 - Parte_3
2010? xx) disporre CTU volta ad accertare se, alla luce dei principi interpretativi esistenti in materia e dai metodi di indagine elaborati dalla scienza aziendalistica, la situazione economico- finanziaria di e delle altre società del , 21 Parte_3 rappresentata nei bilanci consolidati relativi agli esercizi 2007 e 2008 e nella Centrale Rischi di Banca d'Italia, doveva essere qualificata come situazione di insolvenza ovvero come situazione di crisi temporanea e reversibile”. Il tutto con vittorie di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
22 ha resistito al gravame ed ha Controparte_11 chiesto:
“Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello Civile di Roma, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa in totale riforma della sentenza numero 2778 emessa in data 15.02/21.02.2022 dal Tribunale Ordinario di Roma, SI, dott.ssa C. Bernardo nel giudizio avente RGN 84461/2017 e così accogliere il gravame proposto dalla Curatela appellante e per l'effetto:
1. Rigettare tutte le domande, eccezioni e difese proposte dalle appellate in quanto infondate in fatto e in diritto;
2. Accertare e dichiarare il legittimo intervento della comparente nel presente procedimento accogliendo interamente la domanda giudiziale azionata dalla curatela appellante;
3. Accertare e dichiarare l'illecita condotta delle convenute per i titoli e le azioni contestate nell'atto introduttivo del giudizio in primo grado e reiterato con il gravame per cui è causa ed il nesso causale tra dette condotte e l'incapacità del Sig. TE
in bonis a soddisfare con regolarità le proprie obbligazioni
[...] contratte nel settembre 2010;
4. In subordine nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto dell'appello provvedere a riformulare la condanna alle spese prescrivendo la liquidazione a favore di un solo difensore nel caso in cui rappresenta ed assista più convenute
5. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre accessori da distrarsi in favore di questo difensore che se ne dichiara antistatario”.
L'appello è stato posto in decisione all'udienza del giorno 12 maggio 2025 e successivamente deciso allo spirare dei termini per il deposito di conclusionali e repliche.
§ 4. — L'appello contiene i seguenti motivi: Primo Motivo: nullità della sentenza per contrasto tra il dispositivo (che dichiara il difetto di legittimazione) e la motivazione (che esamina taluni profili di merito relativi al nesso causale tra l'illecito ed il danno); impossibilità di ricostruire l'iter logico-giuridico della decisione. L'appellante censura la sentenza denunciando la contraddizione tra lo statuito difetto di legittimazione attiva, peraltro contrastante con la parte in fatto e in diritto della stessa sentenza, e la parte in cui, invece, il giudice motiva la statuizione sul rilievo dell'assenza del nesso di causalità tra la condotta ascritta alle appellate ed il danno lamentato, di talché, anche agli
23 effetti del giudicato, non sarebbe possibile individuare il motivo di carattere processuale o, invece, il motivo di merito, sulla base del quale è stata emessa la sentenza. Secondo Motivo: sulla sussistenza della legittimazione ad agire nei confronti degli istituti bancari convenuti nel caso di specie, in ragione del loro essenziale concorso nella responsabilità del fallito e del danno alla massa dei creditori che ne è derivato. L'appellante sostiene che, alla stregua dell'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in ragione dell'illecito dedotto e del danno ad esso ricollegato, la legittimazione era da ritenersi assolutamente certa. In particolare, sostiene l'appellante, la legittimazione del curatore è ormai pacificamente riconosciuta quando sussistano due essenziali presupposti e precisamente: i) l'illecito dedotto consista nell'erogare credito all'impresa che lo richieda e che non sia tuttavia meritevole di riceverlo;
ii) il danno lamentato consista nel minore attivo fallimentare disponibile, detratto il passivo. L'azione non va confusa con quella in cui l'illecito dedotto in giudizio venga ravvisato nel mantenimento in vita di un'impresa ormai insolvente, suscitando nel mercato la falsa impressione che si tratti ancora di un'impresa solvibile. Nell'azione oggetto del presente giudizio, invece, la contestazione consiste nell'avere aggravato l'insolvenza dell'impresa medesima concedendo nuovo credito, con l'effetto di procurare (a prescindere dagli effetti che tale comportamento abbia o meno avuto sul mercato) una prosecuzione indebita dell'attività, in difetto delle condizioni minime necessarie ed aggravando il rapporto tra l'attivo ed il passivo. Si tratta, in particolare, di un'azione in cui “si prospetti un'azione a vantaggio di tutti i creditori indistintamente, perché recuperatoria in favore dell'intero ceto creditorio di quanto sia andato perduto, a causa dell'indebito finanzia-mento, del patrimonio sociale, atteso che il fallimento persegue, appunto, l'obiettivo del miglior soddisfacimento dei creditori nel rispetto della par condicio. Si tratta di un danno al patrimonio dell'impresa, con la conseguente diminuita garanzia patrimoniale della stessa, ai sensi dell'art. 2740 c.c., scaturita dalla concessione abusiva del credito, che abbia permesso alla stessa di rimanere immeritatamente sul mercato, continuando la propria attività ed aumentando il dissesto, donde il danno riflesso a tutti i creditori. Ecco, dunque, che il curatore che agisce per il ristoro del danno alla società tutela nel contempo la massa creditoria dalla diminuzione patrimoniale medesima. Un simile danno riguarda
24 tutti i creditori: quelli che avevano già contrattato con la società prima della concessione abusiva del credito de qua, perché essi vedono, a cagione di questa, aggravarsi le perdite e ridursi la garanzia ex art. 2740 c.c.» (così, nella motivazione, Cass. 30 giugno 2021, n. 18610). Nel giudizio in questione era rappresentato sia in citazione, sia nelle successive memorie, come peraltro fedelmente riportato dal Giudice in sentenza, che il danno dedotto consisteva appunto non nel danno subito dal singolo creditore che avesse avuto rapporti con quell'impresa ritenendola solvibile in ragione dell'avvenuta erogazione del credito bancario, bensì) nel minor attivo disponibile in rapporto al passivo. In particolare, il danno subito dalla massa dei creditori per l'aggravamento dell'insolvenza dell'impresa era stato determinato, attraverso il ricorso ad un complesso piano di risanamento operato (a prescindere dal complesso disegno illecito del management) con l'essenziale concorso delle AN che hanno partecipato al piano di risanamento suddetto. Terzo Motivo: sulla sussistenza del nesso di causalità – immediato e diretto – tra l'illecito contestato alle banche convenute ed il danno subito dalla massa dei creditori del NT e l'assoluta inconferenza degli TE argomenti della motivazione. Secondo l'appellante la sentenza sarebbe errata laddove il Tribunale non ha rilevato che le diverse voci di danno (talune consistenti in minore attivo, altre in maggiore passivo) di cui era stato richiesto il risarcimento erano senz'altro causalmente riconducibili all'illecito dedotto in giudizio e pertanto giustificavano il risarcimento. Innanzitutto il giudice ha considerato unicamente i conferimenti effettuati da Diana Più S.r.l. in sede di aumento di capitale della mentre il danno di cui si era 21 richiesto il risarcimento non era affatto rappresentato da quei conferimenti o dal loro valore, bensì dalle seguenti voci: «i) € 2.020.000,00 (primo aumento di capitale : 21 primo esborso sostenuto da ) PT PT
ii) € 406.000,00 (interessi e rivalutazione su detto importo calcolati sino alla data odierna); iii) € 1.000.000,00 (secondo aumento di capitale : 21 oneri di recupero delle partecipazioni); iv) € 1.250.000,00 (secondo aumento di capitale : 21 pagamento effettuato ai Signori;
CP_41
25 v) € 250.000,00 (interessi e rivalutazione su detto importo calcolati sino alla data odierna); vi) € 1.650.000,00 (maggiori oneri della massa in ragione dell'aumento del passivo); vii) € 2.250.000,00 (danno da perdita di chance per la minore probabilità di un riparto utile in ragione dell'aumento del passivo). La valutazione del nesso causale tra la condotta illecita e il danno lamentato andava effettuata sulla base del criterio della
“causalità adeguata” in forza della quale, all'interno della serie causale, occorre dare rilievo a quegli eventi che non appaiono ex ante inverosimili, alla stregua di un calcolo di regolarità statistica: il danno – per dirsi causato dal fatto illecito – deve porsi come conseguenza normale, naturale, regolare del fatto illecito in contestazione e non come conseguenza anomala o del tutto irregolare di esso. Nel caso in questione, le diverse voci di danno hanno rappresentato una conseguenza necessaria della condotta illecita, infatti partecipazione degli istituti bancari al Piano di Risanamento della presupponeva necessariamente che 21 TE
– del quale proprio in quanto holding-persona fisica
[...] dell'intero gruppo era stata voluta la partecipazione a tutti gli accordi, dei quali è infatti parte anche in senso formale – eseguisse quelle prestazioni, come si evince anche dalle premesse dalla Convenzione stessa alla lettera F delle premesse. In particolare, al Tribunale sembra sfuggito il fatto che fosse egli stesso «parte» della Convenzione TE
Bancaria e dunque lui stesso direttamente impegnato a realizzare i presupposti di esso con propria finanza e con proprie garanzie. Quanto al secondo aumento di capitale, fu l'immediato insuccesso dell'operazione a renderlo necessario e, al fine di operarlo e di insistere nell'esecuzione dell'operazione, fu personalmente a sostenere il costo di acquisto TE delle partecipazioni conferite, versando in contati ai Signori l'importo di Euro 1.250.000=; e poi – dopo il suo CP_41 fallimento, nell'ambito di un accordo transattivo con il
[...]
– il suo fallimento ha dovuto impegnarsi a Parte_2 restituire una quota del loro valore, che ancora non è dato conoscere e che è stata stimata allo stato equitativamente ad Euro 1.000.000,00. Quanto all'aumento del passivo, all'ordine delle conseguenze necessarie del Piano di Risanamento e degli accordi intervenuti con il ceto bancario, appartengono anche le
26 fideiussioni di cui è stato preteso il rilascio o la conservazione: da esse è derivato l'abnorme espansione del passivo e dei relativi oneri di procedura ad esso conseguenti;
ed all'ordine delle conseguenze naturali appartiene anche l'ulteriore debito contratto con la proprio la liquidità erogata dagli istituti 21 bancari a quest'ultima ha consentito a di TE liquidarsi – secondo un programma prestabilito – compensi non dovuti, di cui è stata richiesta la restituzione. In sostanza, il fatto che la nuova finanza fu erogata alla e non a personalmente non 21 TE significa nulla, posto che, se quella nuova finanza non fosse stata concessa, si sarebbe aperta una serie causale del tutto diversa, sarebbe immediatamente sopravvenuto il fallimento o comunque di certo non sarebbe stata richiesta la ricapitalizzazione, non sarebbero state richieste le fideiussioni, non sarebbe stato possibile aumentare ancora il passivo a spese della stessa CP_46
: sulla liquidazione delle spese di giudizio
[...]
e la mancata considerazione dei criteri di legge (e l'art. 3 delle Tariffe Professionali in particolare). Sostiene l'appellante che sarebbe illegittima la liquidazione delle spese in favore di ciascuna convenuta nella misura di «€ 36.207,00 per compensi ex DM. 55/2014, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge», atteso, da un lato, che nel giudizio non è stata svolta istruttoria, e, dall'altro lato, risulterebbe violato l'art. 3 delle Tariffe Professionali, laddove prevede, «con riguardo alle azioni risarcitorie, che la liquidazione debba essere effettuata considerando la somma attribuita al cliente piuttosto che quella richiesta con la domanda», di talché, essendo la domanda rigettata, andavano applicati i minimi tariffari.
§ 5. — L'appello principale è infondato. La causa ha ad oggetto la concessione abusiva del credito da parte delle banche convenute in favore della CP_47
Il giudice di primo grado e lo stesso appellante TE sostengono, sulla scorta della citata pronuncia delle S.U., che la legittimazione in relazione all'azione proposta compete al curatore la legittimazione ad agire in favore della massa creditoria per il pregiudizio all'intero ceto creditorio a causa della perdita della garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c, in quanto tutti i creditori vedono pregiudicata la garanzia patrimoniale generica e ridotte matematicamente le chance di soddisfare il loro credito. Ciò che doveva contestare l'appellante, -ed invece non è stato contestato- è l'assunto che sta alla base della motivazione del
27 Tribunale, ossia che il ceto creditorio del TE
rappresentato dal curatore è altra cosa rispetto alla massa
[...] dei creditori del . Parte_2
Non è in contestazione che la condotta contestata, ossia l'abusiva concessione del credito da parte delle AN appellate, abbia avuto come destinataria e non CP_47 TE
in proprio e quale holder;
quest'ultimo, invero, ha anzi
[...] contribuito al “finanziamento” messo in atto dalle AN, partecipando per due volte all'aumento del capitale di 21 come sottolineato dallo stesso fallimento appellante.
[...]
Ed allora, il ceto creditorio del TE
non ha visto pregiudicata la garanzia patrimoniale generica
[...] di per effetto dell'abusiva concessione del TE credito da parte delle AN in favore di ma 21 invece visto diminuire la garanzia patrimoniale per effetto della doppia sottoscrizione dell'aumento di capitale della 21 da parte di .
[...] TE
In tal senso, deve confermarsi la statuizione di difetto di legittimazione attiva del , non TE potendo questi agire nei confronti delle banche a tutela del ceto creditorio del diverso soggetto che ha beneficiato dei suddetti finanziamenti bancari, ossia 21
Il giudice di primo grado si è anche chiesto se il ceto creditorio del e quello di TE 21 abbiano visto diminuire la garanzia patrimoniale generica
[...] dei due nominati soggetti per effetto della stessa causa, ossia la contestata concessione abusiva del credito, ed ha ragionevolmente concluso che l'antecedente indispensabile tra i due suddetti eventi è diverso: nel caso del è stata la TE TE sottoscrizione, per due volte, dell'aumento del capitale della d impoverire la capacità patrimoniale generica 21 dello stesso , mentre per il E_8 Parte_2
è stata la concessione abusiva del credito da parte delle
[...]
AN ed il finanziamento ricevuto dallo stesso TE
a mantenere artificiosamente in vita la società cagionando
[...] un danno al patrimonio della pari 21 all'aggravamento del dissesto. In tal senso, il riferimento alla mancanza di rapporto di causalità rilevata dal Tribunale tra la condotta contestata dall'attore ed il danno patito dalla totalità indistinta dei creditori del , va letto non già quale erronea TE pronuncia nel merito della domanda risarcitoria proposta, ma come conferma del fatto che il curatore del TE
28 non è legittimato a chiedere il risarcimento per la condotta PT ascritta alle banche, finalizzata a mantenere artificiosamente in vita la condotta nella quale 21 TE si è posto quale cofinanziatore di , unitamente alle 21
AN, sulla base di una autonoma scelta imprenditoriale, e non già quale destinatario del piano di salvataggio mediante finanziamento da parte delle AN convenute, contestato come abusivo. Quanto poi alla conferma delle fideiussioni già prestate da in favore delle AN, è appena il caso di TE rilevare che tali debiti erano preesistenti alla concessione del credito che si asserisce abusivo, di talché, anche in relazione ad esse, difetta la legittimazione del curatore del NT TE
in relazione alla domanda risarcitoria per l'asserito abuso
[...] nella concessione del credito a er quanto attiene CP_49 alle fideiussioni rilasciate successivamente, il ritenuto difetto di legittimazione attiva del NT attore in relazione alla responsabilità per la dedotta abusività della concessione del credito in favore di non può che riguardare 21 anche la concessione delle suddette fideiussioni, mentre, per altro verso, va esclusa la dedotta nullità delle fideiussioni derivata dalla dedotta “natura chiaramente illecita” dell'operazione di finanziamento posta in essere dalle AN convenute in favore di nvero, è la stessa pronuncia della S.C. citata in 21 sentenza n. 18610 del 30/06/2021 a collocare la dedotta condotta abusiva sul versante della responsabilità del finanziatore e non già sul versante della invalidità del contratto, laddove si afferma che:
“L'erogazione del credito che sia qualificabile come "abusiva", in quanto effettuata, con dolo o colpa, ad un'impresa che si palesi in una situazione di difficoltà economico-finanziaria ed in assenza di concrete prospettive di superamento della crisi, integra un illecito del soggetto finanziatore, per essere questi venuto meno ai suoi doveri primari di una prudente gestione, obbligando il medesimo al risarcimento del danno, ove ne discenda un aggravamento del dissesto favorito dalla continuazione dell'attività di impresa”. Nessuna contraddizione risulta, pertanto, viziare la motivazione della sentenza impugnata, che va, pertanto, confermata nella statuizione di difetto di legittimazione attiva del
. TE
Va altresì rigettato il motivo sulle spese, atteso che il criterio della liquidazione delle spese sulla base della somma attribuita al cliente, piuttosto che quella richiesta con la domanda opera, all'evidenza, nel caso in cui la domanda risarcitoria sia accolta in
29 parte, e non quando, come nel giudizio in questione, la domanda risulti disattesa. In questo caso, infatti, il valore della causa è dato dalla somma oggetto della domanda. Per il resto, la somma liquidata risulta compresa nei limiti tariffari in relazione a ciascuna fase del giudizio. Va altresì confermata la pronuncia nei confronti della che nel presente giudizio di appello ha Parte_4 ribadito le conclusioni già avanzate in primo grado, espressamente qualificando la propria posizione quale: “intervento ad adiuvandum avendo interesse proprio, quale creditore chirografario ammesso al passivo, ad una decisione favorevole alla Curatela diretta al ristorno dei danni conseguenti alla condotta del ceto bancario convenuto”. Invero la comparsa di costituzione e risposta della predetta società non contiene alcuna censura alla motivazione del primo giudice nella parte in cui il Tribunale ha rilevato la carenza di legittimazione ad agire della , fatta Parte_4 eccezione per la mancata ammissione delle istanze istruttorie, delle quali peraltro non è neppure dedotta la rilevanza ai fini della decisione, e per la condanna alle spese. In relazione a tale ultimo profilo, la società appellata deduce che le banche convenute si erano avvalse dei medesimi difensori di talché il compenso doveva essere unico per tutti gli istituiti di credito. Stante la richiesta della riforma della sentenza in ordine alle spese, deve ritenersi che la parte abbia proposto appello incidentale. La doglianza non è fondata: è sufficiente leggere l'intestazione della sentenza per accertare la diversità dei difensori delle AN convenute. Infatti
Controparte_2 Controparte_3 Controparte_8 erano difese dall'avvocato Elio Ludini ed in sentenza
[...] vengono considerate quale unica parte;
la Controparte_1 era difesa dagli avvocati Carlo Alberto Giovanardi,
[...]
Valeria Mazzoletti, Bruno Biscotto, Lucia Scognamiglio e Cristina Iamartino, diversamente da che era difesa Controparte_6 dagli avvocati Carlo Alberto Giovanardi, Valeria Mazzoletti, Elena Vaccari.
§ 6. — Le spese del grado seguono la soccombenza del appellante e di in via solidale TE Parte_4 ex art. 97 I comma seconda parte c.p.c., sussistendo l'interesse comune. Esse si liquidano, avuto riguardo al valore della causa, sulla base dalla quantificazione della domanda risarcitoria formulata nella misura di Euro 8.900.000,00, ai sensi del D.M. n. 147/2022
30 nella misura di euro 74.700 in favore di ciascuna delle banche appellate, eccetto e Controparte_2 Controparte_3 difese dall'avv. Elio Ludini, in favore Controparte_8 delle quali si liquida, in solido, la somma di euro 119.520,00 comprensiva dell'aumento del 30 % per presenza di più parti aventi stessa posizione processuale (art. 4, comma 2).
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di TE [...]
Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
[...] E_ Controparte_6 [...]
(già Controparte_8 Controparte_9 ON
, contro la
[...] Parte_4 sentenza resa tra le parti dal tribunale di Roma, ogni altra conclusione disattesa, così provvede: 1. — rigetta l'appello principale nonché l'appello incidentale proposto da Parte_4
2. — condanna in solido le predette parti appellanti, principale ed incidentale, al rimborso, in favore di
[...]
Controparte_1 E_ CP_9
(già e
[...] ON Controparte_6 delle spese sostenute per questo grado del giudizio, liquidate nella misura di euro 74.700 oltre spese generali, IVA e CPA per ciascuna, e in favore di Controparte_2 Controparte_3
e nella misura di 119.520,00 oltre spese Controparte_8 generali, IVA e CPA.
-Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 inserito dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte appellante principale e della parte appellante in via incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13, salvo i successivi controlli da parte della Cancelleria. Dispone la trasmissione del fascicolo al Ruolo Generale per la modifica del codice oggetto in: azione risarcitoria per abusiva concessione del credito. Così deciso in Roma il giorno 9 settembre 2025. Il presidente estensore
31
, in persona TE del suo Curatore Avv. Gian Luca Righi, con l'avvocato Francesco Astone PARTE APPELLANTE E (C.F. e P.IVA Controparte_1
), in persona del legale rappresentante p.t., con gli P.IVA_1 avvocati Bruno Biscotto e Carlo Alberto Giovanardi PARTE APPELLATA E (C.F. e P.IVA ), in persona Controparte_2 P.IVA_2 del legale rappresentante p.t., con l'avvocato Elio Ludini PARTE APPELLATA E (C.F. e P.IVA ), Controparte_3 P.IVA_3 in persona del legale rappresentante p.t., con l'avvocato Elio Ludini PARTE APPELLATA E (C.F. ), in persona del E_ P.IVA_4 procuratore dott.ssa , con l'avvocato Giuseppe CP_5
Mercanti PARTE APPELLATA E
1 (C.F. e P. IVA Controparte_6 P.IVA_5
), in persona del procuratore speciale dott. P.IVA_6 CP_7
con gli avvocati Valeria Mazzoletti, Elisa Cazzani,
[...]
Francesca Pulejo PARTE APPELLATA E (C.F. e P.IVA Controparte_8 P.IVA_7
(C.F. e P. IVA ), in persona del legale P.IVA_5 P.IVA_6 rappresentante p.t., con l'avvocato Elio Ludini PARTE APPELLATA E (già Controparte_9 ON
(C.F. e P. IVA ), in persona del legale P.IVA_8 rappresentante, con l'avvocato Alessio Di Amato PARTE APPELLATA E (C.F. e P. IVA Controparte_11
), in persona del legale rappresentante p.t., con P.IVA_9
l'avvocato Giovanni Petrillo PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 21471/2019 del Tribunale di Roma. FATTO E DIRITTO
§ 1. — La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: «Con atto di citazione, ritualmente notificato, il NT del sig. conveniva in giudizio i seguenti istituti TE di credito: Controparte_1 Controparte_2
(già ; Controparte_3 CP_12 CP_13
Controparte_6 Controparte_8 [...]
quale incorporante della Controparte_14
denominata Controparte_15 anche al fine di Controparte_16 Controparte_17 sentir accogliere le seguenti conclusioni:
1. Accertare e dichiarare la responsabilità di -
[...]
- - Controparte_1 Controparte_2 [...]
- (già , - CP_3 CP_12 CP_13 [...]
- CP_18 Controparte_8 [...]
(quale incorporante della Controparte_14 [...]
, Controparte_19 Controparte_20
nell'aggravamento del dissesto dell'impresa individuale
[...]
2 del Signor intervenuto nel periodo TE intercorrente tra il 1° gennaio 2009 ed il 19 di-cembre 2012.
2. Per l'effetto di detta responsabilità, condanni le suddette società convenute al risarcimento del danno da liquidarsi in favore della massa dei creditori, se del caso ricorrendo alla valutazione equitativa di cui all'art. 1226 c.c. in ragione della difficoltà di fornire una prova dell'esatto ammontare, nella misura di Euro 8.900.000,00=, oltre ulteriori interessi e rivalutazione sull'importo a scalare e ulteriori interessi dal dì della liquidazione del danno.
3. Ancora in relazione all'illecito come sopra descritto, ed in ragione del collegamento negoziale sussistente tra le fideiussioni rilasciate e/o confermate da in TE favore delle AN (di cui al documento n. 10 prodotto unitamente al presente atto), e l'intera operazione descritta in premessa, di natura chiaramente illecita e tale da viziare, anche sul piano della causa in concreto (artt. 1343-1418 c.c.), i contratti in questione, dichiarare la nullità delle fideiussioni di cui si discute, con ogni relativa conseguenza di legge in relazione ai crediti che, per effetto di esse, risultano ad oggi vantati nei confronti del . TE
A fondamento della domanda risarcitoria, il NT attore deduceva che:
-R controllava, attraverso la holding PT unipersonale ed operando lui stesso come 21 holding/persona fisica sovraordinato alla stessa un 21 gruppo di società molto articolato, che godeva di un sostegno particolarmente rilevante da parte di numerose imprese bancarie e che era pertanto molto attivo in ambito edilizio-residenziale, nonché in ambito turistico-alberghiero e servizi (gestione immobiliare, pulizia e manutenzione), sull'intero territorio nazionale;
-il Gruppo di Società controllato da si TE trovava in una situazione di gravissimo squilibrio economico- finanziario già nel corso degli esercizi 2007/08 per via di una serie di fattori concomitanti, tra cui l'eccessiva erogazione di credito da parte delle AN, all'origine di un insostenibile aumento dell'indebitamento e degli oneri finanziari, non bilanciati dall'espansione delle attività in essere;
era l'unico azionista della TE PT 21
e cioè della holding dell'intero gruppo, comprendente, in
[...] una prima fase e tra le altre società, la Controparte_22 la la la Controparte_23 Controparte_24 CP_25
[...] la , la
[...] Controparte_26 Controparte_27 la la la la CP_28 CP_29 CP_30 [...]
la la la CP_31 CP_32 CP_33 CP_34
(doc. 1: Schema del «Gruppo Di Mario»);
[...]
-già nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2008, la
– d'intesa con le AN – aveva costituito un 21
Fondo Immobiliare denominato , gestito dalla CP_35 [...]
correlato ad un più generale Piano di Risanamento CP_36
Economico-Finanziario del Gruppo, sviluppato su base triennale, presentato da Business Advisor S.p.A. in Controparte_37 data 18 settembre 2009 e attestato dal Prof. ai Persona_1 sensi e per gli effetti di cui all'art. 67, 3° co., lett. d), in data CP_38
12 ottobre 2009 e, con successiva integrazione, in data 19 novembre 20094; -tale Piano prevedeva una rateizzazione del debito tributario e la rimodulazione dei canoni di leasing, da realizzarsi nell'ambito di un più vasto accordo con tutte le banche creditrici («Convenzione») e presupponeva altresì nuovi finanziamenti («Nuova Finanza»), essenziali al fine di procedere all'esecuzione dei lavori in corso ed a collocare gli immobili sul mercato;
-nel contesto delle operazioni strumentali all'esecuzione del Piano, si era reso necessario un primo versamento «in conto futuro aumento di capitale» operato da per TE
l'importo di Euro 2.000.000,00= in data 31 luglio 2009 e di ulteriori Euro 20.000,00= in data 31 agosto 2009;
-le «AN Finanziatrici» avevano poi effettivamente stipulato, in data 15 dicembre 2009, sia un «Contratto di Finanziamento» (al quale aveva partecipato anche la
[...]
), sia una «Convenzione» (alla quale avevano partecipato CP_39 anche istituti bancari rimasti estranei al finanziamento);
-contestualmente, erano state rilasciate le garanzie previste e cioè il pegno sulle azioni , il pegno sulle quote del Fondo 21
, con l'impegno di a mantenere ferme CP_35 TE tutte le sue fideiussioni personali già preventivamente richieste (che avevano contribuito ad aumentare l'indebitamento di quest'ultimo di oltre Euro 50.000.000,00=);
-tuttavia, le previsioni del Piano –articolate in base ad uno sviluppo triennale– non avevano trovato alcuna rispondenza nella realtà dei fatti, né in punto di tempi di costruzione dei fabbricati, né di costi previsti, né di realizzi attesi;
-in mancanza di nuove erogazioni finanziarie, il Gruppo si era trovato privo di liquidità e in difficoltà nel proseguire le attività previste dal Piano di Risanamento;
4 -in particolare, la -nonostante il versamento 21 in conto capitale effettuato da in suo favore- TE aveva completamente perso il capitale sociale;
-di conseguenza, in data 27.10.2010, l'assemblea dei soci della aveva deliberato un nuovo aumento di 21 capitale, mediante azzeramento delle perdite e ricostituzione sino all'importo di Euro 2.000.000,00, sottoscritto (non direttamente da bensì da una società («Diana Più S.r.l.»), TE PT controllata da altre società («Giove Più», «Marte Più» «Afrodite») a loro volta controllate da;
TE
-ciò nonostante, in data 29 marzo 2011, a poco più di un anno dalla Convenzione e dall'erogazione di Nuova Finanza, la e le società più rappresentative del Gruppo erano 21 state dichiarate fallite;
mentre veniva TE dichiarato fallito, su istanza del in data Parte_2
19 dicembre 2012;
-i comportamenti sopra descritti avevano comportato un significativo aggravamento dell'insolvenza di , TE che, da un lato, si poneva come l'effetto di un complesso disegno illecito, finalizzato a procrastinare, in assenza delle condizioni minime in punto di capitale sociale e patrimonio netto richiesto dalla legge, l'esercizio dell'impresa da parte della 21
e delle altre Società del Gruppo, realizzato in concorso tra più persone tra cui segnatamente – ed a prescindere dagli ulteriori illeciti compiuti dal management, che qui non rilevano – le AN;
dall'altro, rappresentava per la massa dei creditori del un danno ingiusto;
TE
, infatti, era stato dichiarato fallito, in TE PT quanto imprenditore individuale holder-persona fisica rispetto alla ed a tutte le società partecipate da 21 quest'ultima;
-l'insolvenza di si era concretizzata e poi TE subito aggravata proprio nel periodo in cui erano stati operati i due tentativi di risanamento della delle società 21 controllate da quest'ultima (il primo, iniziato con la presentazione del Piano di Risanamento Economico-Finanziario predisposto da NS YO e abbandonato pochi mesi dopo, da un primo aumento di capitale sociale;
il secondo, iniziato con un nuovo aumento di capitale, subito seguito dalla presentazione del ricorso ai sensi dell'art. 182 bis l. fall. ed esauritosi con la dichiarazione di inammissibilità di esso);
-tale situazione di insolvenza si era aggravata proprio a causa dei due tentativi di risanamento, atteso che, in relazione al
5 primo tentativo, aveva operato un versamento TE in conto futuro aumento di capitale dapprima di Euro 2.000.000,00=, poi di Euro 20.000,00=, poi utilizzato come aumento di capitale in esecuzione della Convenzione, aggravando così la sua posizione imprenditoriale del corrispettivo importo, senza riceverne alcuna utilità;
-dopo l'immediato insuccesso del primo tentativo, aveva effettuato un secondo aumento di capitale della che 21 aveva prodotto un ulteriore rilevante indebitamento per circa Euro 25.000.000,00;
-complessivamente, dunque, l'esecuzione del Piano aveva comportato un danno corrispondente ad una diminuzione di attivo pari quantomeno ad Euro 2.020.000,00= (corrispondenti a quanto versato all'atto dell'aumento di capitale della 21
, nonché ad Euro 1.000.000,00=, pari al presumibile
[...] minore attivo conseguente alla necessità di recuperare le quote delle tre società dal e dal NT DI.MA. Parte_2
Costruzioni, ed infine ad Euro 1.250.000,00= versati in contanti ai Signori e all'atto dell'acquisto CP_40 E_1 delle quote di SAF - Società Agricola Forestale;
inoltre, l'aggravamento del dissesto doveva essere valutato in ragione dell'incremento del passivo;
-sia in relazione all'una, sia in relazione all'altra ipotesi, i creditori del fallimento avevano perso la chance di un maggiore riparto;
-in conclusione, la massa dei creditori aveva subito un danno – di sicura esistenza e di certa entità – in termini di diminuzione di attivo, pari quantomeno a: i) € 2.020.000,00 (primo aumento di capitale : primo esborso sostenuto da 21
); ii) € 406.000,00 (interessi e rivalutazione su TE detto importo calcolati sino alla data odierna); iii) € 1.000.000,00 (secondo aumento di capitale : oneri di recupero delle 21 partecipazioni); iv) € 1.250.000,00 (secondo aumento di capitale : pagamento effettuato ai Signori;
v) € 21 CP_41
250.000,00 (interessi e rivalutazione su detto importo calcolati sino alla data odierna); vi) € 1.650.000,00 (maggiori oneri della massa in ragione dell'aumento del passivo); vi) € 2.250.000,00 (danno da perdita di chance per la minore probabilità di un riparto utile in ragione dell'aumento del passivo);
-di tale danno dovevano rispondere le banche convenute, considerato che, ferma l'erogazione del credito e quindi l'elemento materiale dell'illecito, l'elemento soggettivo era chiaramente desumibile dalla semplice analisi reale della
6 condizione patrimoniale e finanziaria del , in base Parte_3 ai bilanci di esercizio del 2007/08, tanto che, non appena ottenuta l'erogazione di nuova finanza aveva evidenziato un patrimonio netto negativo per € 40.000.000,00, senza incontrare obiezioni e rimediando con un'operazione di conferimento effettuata – con costi rimasti comunque a carico dei creditori – a valori insostenibili e sempre senza incontrare alcuna obiezione da parte delle AN;
-in altri termini, le AN avrebbero dovuto sospendere le erogazioni di credito al Gruppo controllato da TE ben prima che si arrivasse ad una situazione critica come quella che registrata nel 2007/08;
-era chiaro altresì il danno ed il nesso causale tra l'illecito ed il danno: se il tentativo di risanamento non fosse stato preso in considerazione da parte delle AN – che avrebbero dovuto immediatamente rifiutarlo o comunque immediatamente richiedere una verifica indipendente sui dati contabili e sulle valutazioni immobiliari (verifica non richiesta per evitare, quantomeno colposamente, qualsiasi approfondimento) – PT
non avrebbe dovuto provvedere ai due tentativi di PT ricapitalizzazione della e quindi non avrebbe sostenuto i 21 costi conseguenti e l'indebitamento conseguente, a danno della massa.
^^^^^^ Si costituivano tutti i convenuti, i quali contestavano quanto dedotto dal , eccependo il difetto di legittimazione TE attiva della Curatela, la intervenuta prescrizione dell'azione risarcitoria, la necessaria sospensione del giudizio in attesa della definizione del processo penale, la violazione del divieto del ne bis in idem. Le convenute e CP_12 E_ eccepivano, altresì, il loro difetto di legittimazione passiva, non avendo erogato i finanziamenti della fase del Piano di Risanamento. Tutti i convenuti chiedevano, comunque, il rigetto delle domande risarcitorie, attesa l'insussistenza dell'illecito dedotto dalla Curatela attrice. Interveniva volontariamente in giudizio la
[...]
la quale nell'atto di intervento proponeva una Controparte_11 domanda meramente adesiva alla domanda risarcitoria proposta dalla parte attrice. Poi, nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. proponeva altresì una domanda risarcitoria autonoma, così precisando le proprie conclusioni:
7 Rigettare tutte le domande, eccezioni e difese proposte dalle Convenute in quanto infondate in fatto e in diritto;
Accertare e dichiarare il legittimo intervento della comparente nel presente procedimento accogliendo interamente la domanda giudiziale azionata dall'attore; Accertare e dichiarare l'illecita condotta delle convenute per i titoli e le azioni contestate nell'atto introduttivo del giudizio ed il nesso causale tra dette condotte e l'incapacità del Sig.
in bonis a soddisfare con regolarità le proprie TE obbligazioni contratte nel settembre 2010 e per effetto accertare e dichiarare il diritto al risarcimento della comparente in danno delle convenute e così condannare le medesime con il vincolo di solidarietà tra le stesse ed a favore della Controparte_11 al pagamento della somma di €. 100.000,00 oltre intessi moratori ex D.lgs. 231/2002 e ss.mm.ii. a decorrere dal 21 settembre 2010 sino al soddisfo;
In via subordinata ove venisse accolta la eccezione di tardività dell'intervento spiegato ex art. 105 cpc in via autonoma accertare e dichiarare il legittimo e tempestivo intervento adesivo della comparente in relazione ed in dipendenza delle domande spiegate da parte attrice come indicate nell'atto introduttivo del giudizio o come modificate nel primo termine di cui all'art.183 VI comma cpc con ogni provvedimento di rigetto delle difese ed eccezione delle convenute».
§ 2. — All'esito del giudizio il tribunale ha così deciso: «1) DICHIARA il difetto di legittimazione ad agire del NT del sig. con riferimento a tutte le TE domande risarcitorie proposte;
2) DICHIARA il difetto di legittimazione ad agire della società intervenuta Controparte_11
3) CONDANNA il NT del sig. e TE la società intervenuta alla rifusione, in Controparte_11 favore delle parti convenute, delle spese di giudizio che liquida per ciascuna in € 36.207,00 per compensi ex DM. 55/2014, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge».
A fondamento della decisione il primo giudice, dopo aver motivato sulla Natura dell'azione esercitata dal e TE delimitazione del thema decidendum, ed in via generale su La responsabilità per abusiva concessione del credito, ha svolto le considerazioni che seguono:
8 «La legittimazione ad agire del NT del sig. TE
.
[...]
Sempre nella richiamata pronuncia del 2021, la Suprema Corte ha affrontato anche la questione della legittimazione ad agire, chiarendo innanzitutto che il curatore è certamente legittimato ad agire per il ristoro del pregiudizio patito dalla società, sulla base del medesimo titolo per il quale avrebbe potuto agire l'imprenditore danneggiato. Al curatore, poi, spetta la legittimazione per le c.d. azioni di massa, volte alla ricostituzione della garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c., di cui tutti creditori beneficeranno, mentre non è legittimato all'azione di risarcimento del danno diretto patito dal singolo creditore per l'abusiva concessione del credito, quale strumento di reintegrazione del suo patrimonio singolo. Sicchè, la Suprema Corte ha ritenuto che il curatore fallimentare sia legittimato ad agire contro la banca per la concessione abusiva del credito, in caso di illecita nuova finanza o di mantenimento dei contratti in corso, che abbia cagionato una diminuzione del patrimonio del soggetto fallito, per il danno diretto all'impresa conseguito al finanziamento e per il pregiudizio all'intero ceto creditorio a causa della perdita della garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c. (Sez. 1 - , Ordinanza n. 18610 del 30/06/2021, Rv. 661819 - 03). Nel secondo caso, quindi, il danno fatto valere deve essere quello alla massa creditoria, quale posizione indistinta e riflesso del pregiudizio al patrimonio sociale, essendo indubbio che il peggioramento delle condizioni patrimoniali societarie arreca un danno a tutti i creditori, che vedono pregiudicata la garanzia patrimoniale generica e ridotte matematicamente le chance di soddisfare il loro credito. L'azione della curatela deve, così, essere finalizzata alla ricostituzione del patrimonio del soggetto assoggettato a fallimento, a vantaggio di tutti i creditori in concorso.
^^^ Ciò posto, nel caso in esame il attore ha dedotto TE di voler agire a tutela della massa indistinta dei creditori e, sotto tale profilo, ha contestato l'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dai convenuti. Tuttavia, le difese dallo stesso svolte non colgono nel segno. Ed infatti, gli Istituti di credito convenuti hanno eccepito il difetto di legittimazione del NT del sig. sotto TE altro profilo, e precisamente evidenziando che il fallito non era il soggetto beneficiario del finanziamento.
9 Orbene, è pacifico che la asserita condotta di abusiva concessione del credito non sia stata posta in essere dalle AN direttamente nei confronti di , bensì nei TE confronti della Infatti, era la predetta società che 21 aveva stipulato la convenzione bancaria cui si fa riferimento nell'atto di citazione. Di conseguenza, quand'anche fosse accertata la abusività ed illiceità della condotta di concessione del credito da parte delle AN convenute, questa avrebbe cagionato un danno diretto al solo patrimonio sociale della (cioè del soggetto 21 beneficiario dei finanziamenti) ed ai suoi creditori. Per contro, a nulla rileva che sia stata accertata la qualifica di holder persona fisica del nei confronti di tutte le PT società del gruppo, ivi compresa la holding atteso 21 che -con riferimento a tale qualifica- potranno essere fatti valere altri tipi di responsabilità, ma l'eventuale danno subito dal patrimonio della persona fisica non può essere TE considerato una conseguenza immediata e diretta della concessione del credito da parte delle AN convenute. Ed invero, il danno lamentato dal attiene ai conferimenti TE eseguiti da in occasione degli aumenti di TE capitale della (conferimenti, peraltro, non eseguiti 21 da lui direttamente, ma da una società, la Diana Più S.r.l., controllata da altre società, Giove Più, Marte Più, Afrodite, a loro volta controllate da ). Tuttavia, tali operazioni TE appaiono riconducibili a scelte imprenditoriali del gruppo, alle quali risultano estranee le banche convenute. Deve escludersi, dunque, che il possa aver PT maturato nel suo patrimonio un credito risarcitorio nei confronti delle AN, rivendicabile dal curatore.
^^^^^^ 5 – Conclusioni: In conclusione, va dichiarato il difetto di legittimazione ad agire del NT del sig. con riferimento a TE tutte le domande risarcitorie proposte. Per gli stessi motivi, non sussiste la legittimazione ad agire neanche della società intervenuta in Controparte_11 quanto creditrice del e non del soggetto beneficiario dei PT finanziamenti. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014».
10 § 3. — Ha proposto appello NT n. 753/2012
ed ha così concluso: TE
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis, in riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Roma, SI, dott.ssa C. Bernardo, resa in data 15 febbraio/21 febbraio 2022, notificata in data 28 febbraio 2022, all'esito del giudizio avente R.G. 84461/2017: nel merito
1) accogliere il presente appello e annullare la decisione di primo grado, dichiarando in particolare la legittimazione attiva del , per tutte le ragioni TE esposte in narrativa;
2) conseguentemente e per l'effetto, nel merito, in accoglimento di tutte le domande rimaste assorbite in primo grado i) accertare e dichiarare la responsabilità di Controparte_1
[...] Controparte_2 Controparte_3 [...] convenuta in proprio in quanto già Controparte_20 convenuta nel giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Roma (R.G. n. 84461/2017) ed anche nella qualità di incorporante, per Atto di fusione per incorporazione a rogito del Notaio Per_2
in data 10.02.2022 (N. rep. 13095, N. racc. 7010), di
[...]
(già già convenuta nel giudizio CP_12 CP_13 pendente dinanzi al Tribunale di Roma (R.G. n. 84461/2017),
[...] già , CP_6 Controparte_18 Controparte_8
(già ON E_2
quale incorporante della
[...] Controparte_19
, nell'aggravamento del dissesto dell'impresa
[...] individuale del Signor intervenuto nel periodo TE intercorrente tra il 1° gennaio 2009 ed il 19 dicembre 2012; ii) per l'effetto di detta responsabilità, condannare le suddette società convenute al risarcimento del danno da liquidarsi in favore della massa dei creditori, se del caso ricorrendo alla valutazione equitativa di cui all'art. 1226 c.c. in ragione della difficoltà di fornire una prova dell'esatto ammontare, nella misura di Euro 8.900.000,00=, oltre ulteriori interessi e rivalutazione sull'importo a scalare e ulteriori interessi dal dì della liquidazione del danno;
iii) ancora in relazione all'illecito come sopra descritto, ed in ragione del collegamento negoziale sussistente tra le fideiussioni rilasciate e/o confermate da in TE favore delle AN (di cui al documento n. 10 prodotto unitamente all'atto di citazione in primo grado), e l'intera operazione descritta in premessa, di natura chiaramente illecita e tale da viziare, anche sul piano della causa in concreto (artt.
11 1343-1418 c.c.), i contratti in questione, dichiarare la nullità delle fideiussioni di cui si discute, con ogni relativa conseguenza di legge in relazione ai crediti che, per effetto di esse, risultano ad oggi vantati nei confronti del;
TE
3) con ogni conseguenza di legge, anche quanto alle spese del doppio grado di giudizio;
4) in via subordinata, e nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'appello di nessuno dei primi tre motivi del presente appello, rideterminare, in ogni caso, la condanna alle spese del primo grado di giudizio nei confronti del
[...]
, per tutte le ragioni esposte in TE narrativa”.
ha resistito al gravame Controparte_1 ed ha chiesto:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, dato atto di quanto esposto nei precedenti scritti difensivi e nel presente atto: A. IN VIA PRELIMINARE A.a dichiarare l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c. dell'impugnazione proposta dal NT TE
ovvero dei singoli motivi di impugnazione, per le ragioni
[...] esposte in atti, con ogni conseguente statuizione di legge;
A.b. dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione proposta da , in quanto Parte_4 tardiva, le ragioni esposte in atti, con ogni conseguente statuizione di legge;
B. NEL MERITO, B.a. in via principale, in accoglimento di quanto esposto in atti, rigettare tutti i motivi di appello del NT n. 753/2012
e tutte le domande di TE Parte_4
, siccome infondati in fatto come in diritto, oltre che
[...] assolutamente carenti di prova, e confermare integralmente la sentenza di prime cure, in ogni sua statuizione;
CP_4 in via di estremo subordine, nella denegata e certamente non creduta ipotesi in cui l'adita Corte d'Appello dovesse riformare in tutto o in parte la Sentenza gravata nei Pa termini domandati dal NT del sig. o TE
, accogliere tutte le Parte_4 domande, eccezioni ed istanze formulate dalla
[...] anche nei confronti della Controparte_1 [...]
, nel giudizio di primo grado e rimaste Parte_4 assorbite dalla sentenza impugnata, che di seguito, così come
12 riportate nella comparsa di costituzione del 28.5.2018 e precisate nel foglio di precisazione delle conclusione del 03.11.2020, si trascrivono: 1) NEI CONFRONTI DEL FALLIMENTO: A. In via preliminare: A.a. dichiarare prescritte le domande del NT attore per le ragioni esposte in atti e, pertanto, respingere l'azione avversaria;
A.b. dichiarare il difetto di legittimazione attiva del NT attore per le ragioni esposte in atti e, pertanto, dichiarare l'azione avversaria inammissibile e comunque infondata;
A.c. dichiarare il difetto di interesse ad agire del NT attore con riferimento alla domanda di nullità delle fideiussioni rilasciate dal sig. in favore delle PT
AN, per le ragioni esposte in atti e, pertanto, dichiarare tale domanda inammissibile e comunque infondata;
B. Nel merito: ed in netto subordine B.a. respingere integralmente tutte le domande ex adverso proposte nei confronti della concludente
[...] dal NT attore in quanto infondate Controparte_1 in fatto e in diritto, per le ragioni di cui in atti;
C. In ogni caso: C.a. condannare il NT attore al risarcimento per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ., da liquidarsi occorrendo anche in via equitativa, ricorrendone tutti i presupposti, per le ragioni di cui in atti;
C.b. emettere ogni pronuncia o statuizione comunque connessa o dipendente dalle domande che precedono. C.c. Il tutto con vittoria di spese e compensi secondo quanto previsto dal D.M. 55/2014 e successive modifiche, oltre accessori di legge. 2) NEI CONFRONTI DI SALORNO COSTRUZIONI: A. dichiarare inammissibile, prescritto e comunque infondato l'intervento di sia in via autonoma, sia Controparte_11 in via dipendente, per le ragioni esposte in atti e, pertanto, respingere integralmente tutte le domande proposte dalla stessa nei confronti della concludente Controparte_11
in quanto infondate in Controparte_1 fatto e in diritto;
B. condannare al Controparte_11 risarcimento per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ., da liquidarsi occorrendo anche in via equitativa,
13 ricorrendone tutti i presupposti, per le ragioni di cui in narrativa;
C. emettere ogni pronuncia o statuizione comunque connessa o dipendente dalle domande che precedono;
D. Il tutto con vittoria di spese e compensi secondo quanto previsto dal D.M. 55/2014 e successive modifiche, oltre accessori di legge. CP_4 in ogni caso: con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, oltre ad accessori tutti come per legge”.
ha resistito al gravame ed ha chiesto: Controparte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, contrariis reiectis, alla luce di quanto argomentato e dedotto in atti:
– in via preliminare, dichiarare inammissibile l'atto di appello promosso dal NT n. 753/2012 TE per carenza dei requisiti previsti, a pena di inammissibilità della domanda, dall'art. 342 cpc e/o, comunque, ai sensi dell'art. 348 bis per manifesta infondatezza, con ogni conseguente provvedimento;
– nel merito, rigettare integralmente l'appello medesimo, in quanto palesemente pretestuoso e infondato, in diritto ed in fatto e, per l'effetto, confermare la Sentenza n. 2778 del Tribunale Ordinario di Roma, SI, dott.ssa C. Bernardo, emessa in data 15.02.2022 all'esito del giudizio R.G. n. 84461/2017, con ogni conseguenziale provvedimento.
– rigettare ogni domanda di riforma della sentenza e/o di accoglimento dei motivi di appello così come formulati dal avanzata da TE [...]
, con ogni conseguenziale Parte_4 provvedimento
– in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'appello proposto dal TE dovesse essere dichiarato procedibile e/o ammissibile e, comunque, nella denegata e non creduta ipotesi di riforma, in tutto o in parte della Sentenza di primo grado, accogliere le domande, eccezioni ed istanze, anche istruttorie, formulate dalla scrivente, anche nei confronti di , Parte_4 nel giudizio di primo grado e rimaste assorbite dalla sentenza impugnata, così come precisate negli scritti difensivi depositati nel primo grado di giudizio Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite del doppio grado di giudizio”.
14 ha resistito al gravame ed ha Controparte_3 chiesto:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, contrariis reiectis, alla luce di quanto argomentato e dedotto in atti:
– in via preliminare, dichiarare inammissibile l'atto di appello promosso dal NT n. 753/2012 TE per carenza dei requisiti previsti, a pena di inammissibilità della domanda, dall'art. 342 cpc e/o, comunque, ai sensi dell'art. 348 bis per manifesta infondatezza, con ogni conseguente provvedimento;
– nel merito, rigettare integralmente l'appello medesimo, in quanto palesemente pretestuoso e infondato, in diritto ed in fatto e, per l'effetto, confermare la Sentenza n. 2778 del Tribunale Ordinario di Roma, SI, dott.ssa C. Bernardo, emessa in data 15.02.2022 all'esito del giudizio R.G. n. 84461/2017, con ogni conseguenziale provvedimento.
– rigettare ogni domanda di riforma della sentenza e/o di accoglimento dei motivi di appello così come formulati dal avanzata da TE [...]
, con ogni conseguenziale Parte_4 provvedimento
– in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'appello proposto dal TE dovesse essere dichiarato procedibile e/o ammissibile e, comunque, nella denegata e non creduta ipotesi di riforma, in tutto o in parte della Sentenza di primo grado, accogliere le domande, eccezioni ed istanze, anche istruttorie, formulate dalla scrivente, anche nei confronti di , Parte_4 nel giudizio di primo grado e rimaste assorbite dalla sentenza impugnata, così come precisate negli scritti difensivi depositati nel primo grado di giudizio Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite del doppio grado di giudizio”.
a resistito al gravame ed ha chiesto: E_
“Voglia Codesta Ecc.ma Corte di appello di Roma, disattesa ogni contraria istanza, previi gli opportuni e necessari provvedimenti, così giudicare: I. In via principale 1.1. Rigettarsi integralmente l'appello proposto dal e i singoli motivi di appello, in TE quanto infondati in fatto ed in diritto, per le ragioni tutte esposte
15 nella comparsa di risposta e, per l'effetto, confermarsi la Sentenza, con ogni conseguenza di legge e di prassi.
1.2. Rigettarsi integralmente l'appello incidentale proposto da in quanto infondato in fatto ed in Parte_4 diritto, per le ragioni tutte esposte nella comparsa di risposta e, per l'effetto, confermarsi la Sentenza, con ogni conseguenza di legge e di prassi. II. Riproposizione delle domande e delle eccezioni ex art. 346 c.p.c.
2.1. Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di e dell'allora E_ CP_12
2.2. Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'azione svolta dal e da TE [...]
Parte_4
2.3. Accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o infondatezza delle domande tutte avversarie per effetto del giudicato intervenuto ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., nonché 96, u.c., l.fall.
2.4. Nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande attoree (i) accertare la gravità della colpa di tutti i convenuti e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate e, conseguentemente, condannare gli altri convenuti a corrispondere direttamente all'appellante, ovvero, in subordine, a rimborsare al sia in proprio che quale incorporante E_ CP_12
tutti gli importi eccedenti la misura del risarcimento del
[...] danno da quest'ultima dovuto e in ogni caso (ii) compensarsi le somme eventualmente riconosciute al con il TE credito vantato da ei confronti del E_ TE
ai sensi degli articoli 1241, 1242 e 1243 cod. civ. e 56 l.
[...] fall., oltre interessi. III. In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio”.
ha resistito al gravame ed ha chiesto: Controparte_6
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, respinte le istanze istruttorie formulate ex adverso, ferma la riproposizione ex art. 346 cod. proc. civ. di tutte le domande, istanze ed eccezioni formulate da nei confronti del e di , rimaste assorbite CP_6 TE Pt_4 nella Sentenza, e fermo il passaggio in giudicato della parte della Sentenza in cui si afferma il difetto della legittimazione ad agire in capo a , non oggetto di impugnazione da parte di Pt_4 quest'ultima,
16 1) dichiarare l'inammissibilità ex art. 342 cod. proc. civ. dell'appello proposto dal NT del sig. , nonché di PT quello proposto da , per Parte_4 le ragioni di cui in atti e, per l'effetto, confermare la Sentenza impugnata;
In subordine
2) respingere integralmente l'appello del NT del sig. e l'impugnazione e/o le domande proposte da PT
, in quanto infondati in Parte_4 fatto e in diritto per le ragioni di cui in atti e, per l'effetto, confermare la Sentenza impugnata;
In ogni caso
3) emettere ogni pronuncia o statuizione comunque connessa o dipendente dalle domande che precedono;
4) con vittoria dei compensi e delle spese di lite anche del presente grado di giudizio, oltre oneri e accessori come per legge”.
ha resistito al gravame ed ha Controparte_8 chiesto:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, contrariis reiectis, alla luce di quanto argomentato e dedotto in atti:
– in via preliminare, dichiarare inammissibile l'atto di appello promosso dal NT n. 753/2012 TE per carenza dei requisiti previsti, a pena di inammissibilità della domanda, dall'art. 342 cpc e/o, comunque, ai sensi dell'art. 348 bis per manifesta infondatezza, con ogni conseguente provvedimento;
– nel merito, rigettare integralmente l'appello medesimo, in quanto palesemente pretestuoso e infondato, in diritto ed in fatto e, per l'effetto, confermare la Sentenza n. 2778 del Tribunale Ordinario di Roma, SI, dott.ssa C. Bernardo, emessa in data 15.02.2022 all'esito del giudizio R.G. n. 84461/2017, con ogni conseguenziale provvedimento.
– rigettare ogni domanda di riforma della sentenza e/o di accoglimento dei motivi di appello così come formulati dal avanzata da TE [...]
, con ogni conseguenziale Parte_4 provvedimento
– in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'appello proposto dal TE dovesse essere dichiarato procedibile e/o ammissibile e, comunque, nella denegata e non creduta ipotesi di riforma, in tutto
17 o in parte della Sentenza di primo grado, accogliere le domande, eccezioni ed istanze, anche istruttorie, formulate dalla scrivente, anche nei confronti di , Parte_4 nel giudizio di primo grado e rimaste assorbite dalla sentenza impugnata, così come precisate negli scritti difensivi depositati nel primo grado di giudizio Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite del doppio grado di giudizio”.
(già ha Controparte_9 ON resistito al gravame ed ha chiesto:
“Voglia l'Ecc.mo Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, domanda, eccezione o deduzione, anche istruttoria, per tutte le ragioni esposte negli scritti difensivi depositati nel giudizio di primo grado, nella comparsa di costituzione depositata nel giudizio di appello, nelle note di trattazione scritta e nel presente atto:
- accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'atto di appello notificato dal NT n. 753/2012 , TE ovvero dei singoli motivi di impugnazione, ai sensi dell'art. 342 cod. proc. civ. e/o, comunque, ai sensi dell'art. 348 bis per manifesta infondatezza, con ogni conseguente provvedimento;
- rigettare l'eccezione di nullità della sentenza n. 2778/2022, pubblicata in data 21.2.2022, del Tribunale di Roma, Sezione XVI Civile in funzione di sezione specializzata in materia di impresa, in quanto inammissibile e/o infondata;
- rigettare l'appello proposto dal TE
in tutti i suoi motivi perché inammissibili e,
[...] comunque, infondati in fatto ed in diritto, oltre che assolutamente carenti di prova e, per l'effetto, tutte le avverse domande, richieste e/o istanze, anche istruttorie, in quanto inammissibili e/o infondate, con conferma della sentenza n. 2778/2022, pubblicata in data 21.2.2022, del Tribunale di Roma, Sezione XVI Civile in funzione di sezione specializzata in materia di impresa, in ogni sua statuizione;
- ai sensi dell'art. 329 cod. proc. civ. e dell'art. 2909 cod. civ., accertare e dichiarare il giudicato, per mancata impugnazione, dei capi n. 2 e n. 3, relativi a
[...]
, della sentenza n. 2778/2022, pubblicata in Parte_4 data 21.2.2022, del Tribunale di Roma, Sezione XVI Civile in funzione di sezione specializzata in materia di impresa, e, comunque, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'intervento e/o comunque della costituzione di
[...]
[...] nel giudizio di appello, con Parte_6 conseguente rigetto di ogni domanda formulata da tale società;
- rigettare ogni domanda di riforma della sentenza e/o di accoglimento dei motivi di appello formulati dal NT n. 753/2012 avanzata da TE [...]
e, comunque, tutte le domande, richieste ed Parte_4 istanze, anche istruttorie, di quest'ultima, in quanto inammissibili e, comunque, infondate in fatto ed in diritto, con conferma della sentenza n. 2778/2022, pubblicata in data 21.2.2022, del Tribunale di Roma, Sezione XVI Civile in funzione di sezione specializzata in materia di impresa, in ogni sua statuizione;
- in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'appello proposto dal , TE dovesse essere dichiarato procedibile e/o ammissibile e, comunque, nella denegata e non creduta ipotesi di riforma, in tutto o in parte della sentenza n. 2778/2022, pubblicata in data 21.2.2022, del Tribunale di Roma, Sezione XVI Civile in funzione di sezione specializzata in materia di impresa, nei termini domandati dal , TE TE accogliere le domande, eccezioni ed istanze, anche istruttorie, formulate, anche nei confronti di Parte_4
, da (già
[...] Controparte_9 ON
e prima ancora , nel
[...] E_2 giudizio di primo grado e rimaste assorbite dalla sentenza impugnata, come precisate negli scritti difensivi depositati nel primo grado di giudizio e che, di seguito, si trascrivono: A) in via preliminare, i) dichiarare, ai sensi degli artt. 163, 3° e 4° comma, e 164, 4° comma, cod. proc. civ., la nullità delle domande del
[...]
per indeterminatezza;
TE
ii) dichiarare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 156, 2° comma, 167 e 267 cod. proc. civ. la nullità e/o l'inammissibilità dell'intervento di Parte_4
e della domanda dalla stessa formulata per assoluta
[...] incertezza del titolo e dell'oggetto; iii) dichiarare l'inammissibilità della domanda formulata da in quanto tardiva: Parte_4 iv) dichiarare l'inammissibilità dell'intervento e della domanda formulata da per mancanza di Controparte_11 un rapporto di connessione oggettiva con la domanda del;
TE
19 v) dichiarare l'inammissibilità dell'azione proposta dal NT n. 753/2012 per difetto di TE legittimazione attiva;
vi) dichiarare l'inammissibilità dell'azione proposta da per difetto di Parte_4 legittimazione attiva;
vii) sospendere, ex art. 295 cod. proc. civ., il presente procedimento, in attesa della definizione del procedimento penale n. 1003/11 R.G. not. Reato, n. 9671/11 GIP pendente dinanzi al Tribunale penale di Roma, e/o in attesa della definizione del procedimento civile attualmente pendente dinanzi alla Corte di Cassazione n. 681/2022, Prima Sezione, avverso la sentenza n. 6748/2021 emessa dalla Corte di Appello di Roma, Sezione Seconda Specializzata in materia di impresa, l'11.10.2021, depositata il 14.10.2021 nell'ambito del procedimento n. 7177/2019 R.G. – Sezione II, Dott.ssa Thellung (già, in primo grado, avanti al Tribunale Civile Di Roma n. 22854/2019 R.G. – Sezione Specializzata in materia di impresa, Dott.ssa Buonocore Clelia); viii) dichiarare l'inammissibilità della domanda di accertamento della nullità delle fideiussioni rilasciate da TE
in favore di
[...] E_5
ora (già
[...] Controparte_9
, trattandosi di questioni relative a ON crediti dell'istituto di credito definitivamente ammessi al passivo;
ix) accertare l'intervenuta prescrizione dei diritti del n. e, per l'effetto, rigettare TE TE la domanda di quest'ultimo; x) accertare l'intervenuta prescrizione dei diritti della e, per l'effetto, rigettare Parte_4 la domanda della società intervenuta;
xi) dichiarare la nullità e/o l'inammissibilità e, comunque, l'infondatezza delle domande nuove formulate, per la prima volta, dal NT n. 753/2012 nella memoria ex TE art. 183, VI co., n. 1, cod. proc. civ.; xii) dichiarare la nullità e/o l'inammissibilità, e, comunque, l'infondatezza dell'intervento e delle domande nuove formulate, per la prima volta, da , Parte_4 nella memoria ex art. 183, VI co., n. 1, cod. proc. civ.; B) nel merito, xiii) in via principale, rigettare tutte le domande formulate dal perché TE inammissibili e/o infondate;
20 xiv) sempre in via principale, rigettare tutte le domande formulate da perché inammissibili e/o Controparte_11 infondate;
xv) in via subordinata, accertare, ai sensi del 2° comma dell'art. 2055 cod. civ., le quote di responsabilità di ciascun convenuto, ivi inclusi i soggetti eventualmente chiamati in causa dagli altri convenuti, nella produzione del danno lamentato dal NT , ove riconosciuto TE giudizialmente, accertando altresì il contributo minimo di
[...]
(prima e ON E_2 ora e, conseguentemente, determinando la Controparte_9 quota di danno alla stessa attribuibile in un ammontare non superiore al 1% del danno complessivamente reclamato dall'attore, ovvero nella somma ritenuta di giustizia, chiedendo, ove riproposte nel giudizio di gravame, il rigetto di tutte le domande, anche di rimborso e/o regresso, formulate dagli altri convenuti e/o appellati nei confronti di ON
(ora ;
[...] Controparte_9 xvi) sempre in via subordinata, accertare, ai sensi del 2° comma dell'art. 2055 cod. civ., le quote di responsabilità di ciascun convenuto, ivi inclusi i soggetti eventualmente chiamati in causa dagli altri convenuti, nella produzione del danno lamentato da , ove riconosciuto Parte_4 giudizialmente, accertando altresì il contributo minimo di
[...]
(prima e ON E_2 ora , e, conseguentemente, determinando la Controparte_9 quota di danno alla stessa attribuibile in un ammontare non superiore al 1% del danno complessivamente reclamato, ovvero nella somma ritenuta di giustizia, chiedendo, ove riproposte nel giudizio di gravame, il rigetto di tutte le domande, anche di rimborso e/o regresso, formulate dagli altri convenuti nei confronti di (ora ON CP_9
;
[...] xvii) in via subordinata, rigettare le domande di condanna e/o di rimborso e/o di regresso formulate da E_
(sia in proprio che quale incorporante nei CP_12 confronti di (ora ON CP_9
;
[...] xviii) condannare al risarcimento Controparte_11 del danno per lite temeraria, ex art. 96 cod. proc. civ., da liquidarsi occorrendo anche in via equitativa, ricorrendone tutti i presupposti;
21 C) In via istruttoria, senza alcuna inversione dell'onere della prova: xix) ammettersi prova per testi, indicando quale teste il Dott. (nato a [...] [...] e domiciliato Testimone_1 CP_19 presso gli uffici di siti in ON CP_10
Corso Cavour, n. 19) sui seguenti capitoli di prova:
1. Vero che gli uffici di verso la fine Controparte_16 dell'anno 2008 e l'inizio dell'anno 2009, avviarono una approfondita istruttoria finalizzata ad un'analisi dettagliata della situazione economico finanziaria delle società del con cui tale istituto di credito Parte_3 intratteneva rapporti?
2. Vero che l'istruttoria compiuta dagli uffici di CP_16
negli anni 2008 e 2009, si concluse con l'accertamento di una
[...] situazione di crisi temporanea di natura reversibile delle società del Pt_3
, stante la verifica positiva dei presupposti della continuità
[...] aziendale?
3. Vero che decise di sostenere il Piano di Controparte_16 Risanamento relativo alle società appartenenti al Gruppo , attestato 21 in data 12.10.2009 dal Prof. sul presupposto della Persona_1 reversibilità della situazione di crisi in cui versavano le società appartenenti a tale gruppo?
4. Vero che la Nuova finanza erogata da Controparte_16 nell'anno 2009, in esecuzione delle operazioni di risanamento e ristrutturazione delle società che hanno interessato le società appartenenti al
, è stata utilizzata per pagare i fornitori strategici e l'erario, Parte_3 conformemente a quanto previsto nel Piano di Risanamento, attestato in data 12.10.2009?
5. Vero che a seguito delle operazioni di Controparte_16 risanamento e ristrutturazione che hanno interessato il negli Parte_3 anni 2009 - 2010, ha incrementato la propria esposizione nei confronti di tale gruppo?
6. Vero che alcun ruolo è stato assunto da Controparte_16 nella negoziazione dei contratti conclusi con i consulenti nominati dal nell'ambito delle operazioni di risanamento e Parte_3 ristrutturazione che hanno interessato il negli anni 2009 - Parte_3
2010? xx) disporre CTU volta ad accertare se, alla luce dei principi interpretativi esistenti in materia e dai metodi di indagine elaborati dalla scienza aziendalistica, la situazione economico- finanziaria di e delle altre società del , 21 Parte_3 rappresentata nei bilanci consolidati relativi agli esercizi 2007 e 2008 e nella Centrale Rischi di Banca d'Italia, doveva essere qualificata come situazione di insolvenza ovvero come situazione di crisi temporanea e reversibile”. Il tutto con vittorie di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
22 ha resistito al gravame ed ha Controparte_11 chiesto:
“Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello Civile di Roma, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa in totale riforma della sentenza numero 2778 emessa in data 15.02/21.02.2022 dal Tribunale Ordinario di Roma, SI, dott.ssa C. Bernardo nel giudizio avente RGN 84461/2017 e così accogliere il gravame proposto dalla Curatela appellante e per l'effetto:
1. Rigettare tutte le domande, eccezioni e difese proposte dalle appellate in quanto infondate in fatto e in diritto;
2. Accertare e dichiarare il legittimo intervento della comparente nel presente procedimento accogliendo interamente la domanda giudiziale azionata dalla curatela appellante;
3. Accertare e dichiarare l'illecita condotta delle convenute per i titoli e le azioni contestate nell'atto introduttivo del giudizio in primo grado e reiterato con il gravame per cui è causa ed il nesso causale tra dette condotte e l'incapacità del Sig. TE
in bonis a soddisfare con regolarità le proprie obbligazioni
[...] contratte nel settembre 2010;
4. In subordine nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto dell'appello provvedere a riformulare la condanna alle spese prescrivendo la liquidazione a favore di un solo difensore nel caso in cui rappresenta ed assista più convenute
5. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre accessori da distrarsi in favore di questo difensore che se ne dichiara antistatario”.
L'appello è stato posto in decisione all'udienza del giorno 12 maggio 2025 e successivamente deciso allo spirare dei termini per il deposito di conclusionali e repliche.
§ 4. — L'appello contiene i seguenti motivi: Primo Motivo: nullità della sentenza per contrasto tra il dispositivo (che dichiara il difetto di legittimazione) e la motivazione (che esamina taluni profili di merito relativi al nesso causale tra l'illecito ed il danno); impossibilità di ricostruire l'iter logico-giuridico della decisione. L'appellante censura la sentenza denunciando la contraddizione tra lo statuito difetto di legittimazione attiva, peraltro contrastante con la parte in fatto e in diritto della stessa sentenza, e la parte in cui, invece, il giudice motiva la statuizione sul rilievo dell'assenza del nesso di causalità tra la condotta ascritta alle appellate ed il danno lamentato, di talché, anche agli
23 effetti del giudicato, non sarebbe possibile individuare il motivo di carattere processuale o, invece, il motivo di merito, sulla base del quale è stata emessa la sentenza. Secondo Motivo: sulla sussistenza della legittimazione ad agire nei confronti degli istituti bancari convenuti nel caso di specie, in ragione del loro essenziale concorso nella responsabilità del fallito e del danno alla massa dei creditori che ne è derivato. L'appellante sostiene che, alla stregua dell'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in ragione dell'illecito dedotto e del danno ad esso ricollegato, la legittimazione era da ritenersi assolutamente certa. In particolare, sostiene l'appellante, la legittimazione del curatore è ormai pacificamente riconosciuta quando sussistano due essenziali presupposti e precisamente: i) l'illecito dedotto consista nell'erogare credito all'impresa che lo richieda e che non sia tuttavia meritevole di riceverlo;
ii) il danno lamentato consista nel minore attivo fallimentare disponibile, detratto il passivo. L'azione non va confusa con quella in cui l'illecito dedotto in giudizio venga ravvisato nel mantenimento in vita di un'impresa ormai insolvente, suscitando nel mercato la falsa impressione che si tratti ancora di un'impresa solvibile. Nell'azione oggetto del presente giudizio, invece, la contestazione consiste nell'avere aggravato l'insolvenza dell'impresa medesima concedendo nuovo credito, con l'effetto di procurare (a prescindere dagli effetti che tale comportamento abbia o meno avuto sul mercato) una prosecuzione indebita dell'attività, in difetto delle condizioni minime necessarie ed aggravando il rapporto tra l'attivo ed il passivo. Si tratta, in particolare, di un'azione in cui “si prospetti un'azione a vantaggio di tutti i creditori indistintamente, perché recuperatoria in favore dell'intero ceto creditorio di quanto sia andato perduto, a causa dell'indebito finanzia-mento, del patrimonio sociale, atteso che il fallimento persegue, appunto, l'obiettivo del miglior soddisfacimento dei creditori nel rispetto della par condicio. Si tratta di un danno al patrimonio dell'impresa, con la conseguente diminuita garanzia patrimoniale della stessa, ai sensi dell'art. 2740 c.c., scaturita dalla concessione abusiva del credito, che abbia permesso alla stessa di rimanere immeritatamente sul mercato, continuando la propria attività ed aumentando il dissesto, donde il danno riflesso a tutti i creditori. Ecco, dunque, che il curatore che agisce per il ristoro del danno alla società tutela nel contempo la massa creditoria dalla diminuzione patrimoniale medesima. Un simile danno riguarda
24 tutti i creditori: quelli che avevano già contrattato con la società prima della concessione abusiva del credito de qua, perché essi vedono, a cagione di questa, aggravarsi le perdite e ridursi la garanzia ex art. 2740 c.c.» (così, nella motivazione, Cass. 30 giugno 2021, n. 18610). Nel giudizio in questione era rappresentato sia in citazione, sia nelle successive memorie, come peraltro fedelmente riportato dal Giudice in sentenza, che il danno dedotto consisteva appunto non nel danno subito dal singolo creditore che avesse avuto rapporti con quell'impresa ritenendola solvibile in ragione dell'avvenuta erogazione del credito bancario, bensì) nel minor attivo disponibile in rapporto al passivo. In particolare, il danno subito dalla massa dei creditori per l'aggravamento dell'insolvenza dell'impresa era stato determinato, attraverso il ricorso ad un complesso piano di risanamento operato (a prescindere dal complesso disegno illecito del management) con l'essenziale concorso delle AN che hanno partecipato al piano di risanamento suddetto. Terzo Motivo: sulla sussistenza del nesso di causalità – immediato e diretto – tra l'illecito contestato alle banche convenute ed il danno subito dalla massa dei creditori del NT e l'assoluta inconferenza degli TE argomenti della motivazione. Secondo l'appellante la sentenza sarebbe errata laddove il Tribunale non ha rilevato che le diverse voci di danno (talune consistenti in minore attivo, altre in maggiore passivo) di cui era stato richiesto il risarcimento erano senz'altro causalmente riconducibili all'illecito dedotto in giudizio e pertanto giustificavano il risarcimento. Innanzitutto il giudice ha considerato unicamente i conferimenti effettuati da Diana Più S.r.l. in sede di aumento di capitale della mentre il danno di cui si era 21 richiesto il risarcimento non era affatto rappresentato da quei conferimenti o dal loro valore, bensì dalle seguenti voci: «i) € 2.020.000,00 (primo aumento di capitale : 21 primo esborso sostenuto da ) PT PT
ii) € 406.000,00 (interessi e rivalutazione su detto importo calcolati sino alla data odierna); iii) € 1.000.000,00 (secondo aumento di capitale : 21 oneri di recupero delle partecipazioni); iv) € 1.250.000,00 (secondo aumento di capitale : 21 pagamento effettuato ai Signori;
CP_41
25 v) € 250.000,00 (interessi e rivalutazione su detto importo calcolati sino alla data odierna); vi) € 1.650.000,00 (maggiori oneri della massa in ragione dell'aumento del passivo); vii) € 2.250.000,00 (danno da perdita di chance per la minore probabilità di un riparto utile in ragione dell'aumento del passivo). La valutazione del nesso causale tra la condotta illecita e il danno lamentato andava effettuata sulla base del criterio della
“causalità adeguata” in forza della quale, all'interno della serie causale, occorre dare rilievo a quegli eventi che non appaiono ex ante inverosimili, alla stregua di un calcolo di regolarità statistica: il danno – per dirsi causato dal fatto illecito – deve porsi come conseguenza normale, naturale, regolare del fatto illecito in contestazione e non come conseguenza anomala o del tutto irregolare di esso. Nel caso in questione, le diverse voci di danno hanno rappresentato una conseguenza necessaria della condotta illecita, infatti partecipazione degli istituti bancari al Piano di Risanamento della presupponeva necessariamente che 21 TE
– del quale proprio in quanto holding-persona fisica
[...] dell'intero gruppo era stata voluta la partecipazione a tutti gli accordi, dei quali è infatti parte anche in senso formale – eseguisse quelle prestazioni, come si evince anche dalle premesse dalla Convenzione stessa alla lettera F delle premesse. In particolare, al Tribunale sembra sfuggito il fatto che fosse egli stesso «parte» della Convenzione TE
Bancaria e dunque lui stesso direttamente impegnato a realizzare i presupposti di esso con propria finanza e con proprie garanzie. Quanto al secondo aumento di capitale, fu l'immediato insuccesso dell'operazione a renderlo necessario e, al fine di operarlo e di insistere nell'esecuzione dell'operazione, fu personalmente a sostenere il costo di acquisto TE delle partecipazioni conferite, versando in contati ai Signori l'importo di Euro 1.250.000=; e poi – dopo il suo CP_41 fallimento, nell'ambito di un accordo transattivo con il
[...]
– il suo fallimento ha dovuto impegnarsi a Parte_2 restituire una quota del loro valore, che ancora non è dato conoscere e che è stata stimata allo stato equitativamente ad Euro 1.000.000,00. Quanto all'aumento del passivo, all'ordine delle conseguenze necessarie del Piano di Risanamento e degli accordi intervenuti con il ceto bancario, appartengono anche le
26 fideiussioni di cui è stato preteso il rilascio o la conservazione: da esse è derivato l'abnorme espansione del passivo e dei relativi oneri di procedura ad esso conseguenti;
ed all'ordine delle conseguenze naturali appartiene anche l'ulteriore debito contratto con la proprio la liquidità erogata dagli istituti 21 bancari a quest'ultima ha consentito a di TE liquidarsi – secondo un programma prestabilito – compensi non dovuti, di cui è stata richiesta la restituzione. In sostanza, il fatto che la nuova finanza fu erogata alla e non a personalmente non 21 TE significa nulla, posto che, se quella nuova finanza non fosse stata concessa, si sarebbe aperta una serie causale del tutto diversa, sarebbe immediatamente sopravvenuto il fallimento o comunque di certo non sarebbe stata richiesta la ricapitalizzazione, non sarebbero state richieste le fideiussioni, non sarebbe stato possibile aumentare ancora il passivo a spese della stessa CP_46
: sulla liquidazione delle spese di giudizio
[...]
e la mancata considerazione dei criteri di legge (e l'art. 3 delle Tariffe Professionali in particolare). Sostiene l'appellante che sarebbe illegittima la liquidazione delle spese in favore di ciascuna convenuta nella misura di «€ 36.207,00 per compensi ex DM. 55/2014, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge», atteso, da un lato, che nel giudizio non è stata svolta istruttoria, e, dall'altro lato, risulterebbe violato l'art. 3 delle Tariffe Professionali, laddove prevede, «con riguardo alle azioni risarcitorie, che la liquidazione debba essere effettuata considerando la somma attribuita al cliente piuttosto che quella richiesta con la domanda», di talché, essendo la domanda rigettata, andavano applicati i minimi tariffari.
§ 5. — L'appello principale è infondato. La causa ha ad oggetto la concessione abusiva del credito da parte delle banche convenute in favore della CP_47
Il giudice di primo grado e lo stesso appellante TE sostengono, sulla scorta della citata pronuncia delle S.U., che la legittimazione in relazione all'azione proposta compete al curatore la legittimazione ad agire in favore della massa creditoria per il pregiudizio all'intero ceto creditorio a causa della perdita della garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c, in quanto tutti i creditori vedono pregiudicata la garanzia patrimoniale generica e ridotte matematicamente le chance di soddisfare il loro credito. Ciò che doveva contestare l'appellante, -ed invece non è stato contestato- è l'assunto che sta alla base della motivazione del
27 Tribunale, ossia che il ceto creditorio del TE
rappresentato dal curatore è altra cosa rispetto alla massa
[...] dei creditori del . Parte_2
Non è in contestazione che la condotta contestata, ossia l'abusiva concessione del credito da parte delle AN appellate, abbia avuto come destinataria e non CP_47 TE
in proprio e quale holder;
quest'ultimo, invero, ha anzi
[...] contribuito al “finanziamento” messo in atto dalle AN, partecipando per due volte all'aumento del capitale di 21 come sottolineato dallo stesso fallimento appellante.
[...]
Ed allora, il ceto creditorio del TE
non ha visto pregiudicata la garanzia patrimoniale generica
[...] di per effetto dell'abusiva concessione del TE credito da parte delle AN in favore di ma 21 invece visto diminuire la garanzia patrimoniale per effetto della doppia sottoscrizione dell'aumento di capitale della 21 da parte di .
[...] TE
In tal senso, deve confermarsi la statuizione di difetto di legittimazione attiva del , non TE potendo questi agire nei confronti delle banche a tutela del ceto creditorio del diverso soggetto che ha beneficiato dei suddetti finanziamenti bancari, ossia 21
Il giudice di primo grado si è anche chiesto se il ceto creditorio del e quello di TE 21 abbiano visto diminuire la garanzia patrimoniale generica
[...] dei due nominati soggetti per effetto della stessa causa, ossia la contestata concessione abusiva del credito, ed ha ragionevolmente concluso che l'antecedente indispensabile tra i due suddetti eventi è diverso: nel caso del è stata la TE TE sottoscrizione, per due volte, dell'aumento del capitale della d impoverire la capacità patrimoniale generica 21 dello stesso , mentre per il E_8 Parte_2
è stata la concessione abusiva del credito da parte delle
[...]
AN ed il finanziamento ricevuto dallo stesso TE
a mantenere artificiosamente in vita la società cagionando
[...] un danno al patrimonio della pari 21 all'aggravamento del dissesto. In tal senso, il riferimento alla mancanza di rapporto di causalità rilevata dal Tribunale tra la condotta contestata dall'attore ed il danno patito dalla totalità indistinta dei creditori del , va letto non già quale erronea TE pronuncia nel merito della domanda risarcitoria proposta, ma come conferma del fatto che il curatore del TE
28 non è legittimato a chiedere il risarcimento per la condotta PT ascritta alle banche, finalizzata a mantenere artificiosamente in vita la condotta nella quale 21 TE si è posto quale cofinanziatore di , unitamente alle 21
AN, sulla base di una autonoma scelta imprenditoriale, e non già quale destinatario del piano di salvataggio mediante finanziamento da parte delle AN convenute, contestato come abusivo. Quanto poi alla conferma delle fideiussioni già prestate da in favore delle AN, è appena il caso di TE rilevare che tali debiti erano preesistenti alla concessione del credito che si asserisce abusivo, di talché, anche in relazione ad esse, difetta la legittimazione del curatore del NT TE
in relazione alla domanda risarcitoria per l'asserito abuso
[...] nella concessione del credito a er quanto attiene CP_49 alle fideiussioni rilasciate successivamente, il ritenuto difetto di legittimazione attiva del NT attore in relazione alla responsabilità per la dedotta abusività della concessione del credito in favore di non può che riguardare 21 anche la concessione delle suddette fideiussioni, mentre, per altro verso, va esclusa la dedotta nullità delle fideiussioni derivata dalla dedotta “natura chiaramente illecita” dell'operazione di finanziamento posta in essere dalle AN convenute in favore di nvero, è la stessa pronuncia della S.C. citata in 21 sentenza n. 18610 del 30/06/2021 a collocare la dedotta condotta abusiva sul versante della responsabilità del finanziatore e non già sul versante della invalidità del contratto, laddove si afferma che:
“L'erogazione del credito che sia qualificabile come "abusiva", in quanto effettuata, con dolo o colpa, ad un'impresa che si palesi in una situazione di difficoltà economico-finanziaria ed in assenza di concrete prospettive di superamento della crisi, integra un illecito del soggetto finanziatore, per essere questi venuto meno ai suoi doveri primari di una prudente gestione, obbligando il medesimo al risarcimento del danno, ove ne discenda un aggravamento del dissesto favorito dalla continuazione dell'attività di impresa”. Nessuna contraddizione risulta, pertanto, viziare la motivazione della sentenza impugnata, che va, pertanto, confermata nella statuizione di difetto di legittimazione attiva del
. TE
Va altresì rigettato il motivo sulle spese, atteso che il criterio della liquidazione delle spese sulla base della somma attribuita al cliente, piuttosto che quella richiesta con la domanda opera, all'evidenza, nel caso in cui la domanda risarcitoria sia accolta in
29 parte, e non quando, come nel giudizio in questione, la domanda risulti disattesa. In questo caso, infatti, il valore della causa è dato dalla somma oggetto della domanda. Per il resto, la somma liquidata risulta compresa nei limiti tariffari in relazione a ciascuna fase del giudizio. Va altresì confermata la pronuncia nei confronti della che nel presente giudizio di appello ha Parte_4 ribadito le conclusioni già avanzate in primo grado, espressamente qualificando la propria posizione quale: “intervento ad adiuvandum avendo interesse proprio, quale creditore chirografario ammesso al passivo, ad una decisione favorevole alla Curatela diretta al ristorno dei danni conseguenti alla condotta del ceto bancario convenuto”. Invero la comparsa di costituzione e risposta della predetta società non contiene alcuna censura alla motivazione del primo giudice nella parte in cui il Tribunale ha rilevato la carenza di legittimazione ad agire della , fatta Parte_4 eccezione per la mancata ammissione delle istanze istruttorie, delle quali peraltro non è neppure dedotta la rilevanza ai fini della decisione, e per la condanna alle spese. In relazione a tale ultimo profilo, la società appellata deduce che le banche convenute si erano avvalse dei medesimi difensori di talché il compenso doveva essere unico per tutti gli istituiti di credito. Stante la richiesta della riforma della sentenza in ordine alle spese, deve ritenersi che la parte abbia proposto appello incidentale. La doglianza non è fondata: è sufficiente leggere l'intestazione della sentenza per accertare la diversità dei difensori delle AN convenute. Infatti
Controparte_2 Controparte_3 Controparte_8 erano difese dall'avvocato Elio Ludini ed in sentenza
[...] vengono considerate quale unica parte;
la Controparte_1 era difesa dagli avvocati Carlo Alberto Giovanardi,
[...]
Valeria Mazzoletti, Bruno Biscotto, Lucia Scognamiglio e Cristina Iamartino, diversamente da che era difesa Controparte_6 dagli avvocati Carlo Alberto Giovanardi, Valeria Mazzoletti, Elena Vaccari.
§ 6. — Le spese del grado seguono la soccombenza del appellante e di in via solidale TE Parte_4 ex art. 97 I comma seconda parte c.p.c., sussistendo l'interesse comune. Esse si liquidano, avuto riguardo al valore della causa, sulla base dalla quantificazione della domanda risarcitoria formulata nella misura di Euro 8.900.000,00, ai sensi del D.M. n. 147/2022
30 nella misura di euro 74.700 in favore di ciascuna delle banche appellate, eccetto e Controparte_2 Controparte_3 difese dall'avv. Elio Ludini, in favore Controparte_8 delle quali si liquida, in solido, la somma di euro 119.520,00 comprensiva dell'aumento del 30 % per presenza di più parti aventi stessa posizione processuale (art. 4, comma 2).
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di TE [...]
Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
[...] E_ Controparte_6 [...]
(già Controparte_8 Controparte_9 ON
, contro la
[...] Parte_4 sentenza resa tra le parti dal tribunale di Roma, ogni altra conclusione disattesa, così provvede: 1. — rigetta l'appello principale nonché l'appello incidentale proposto da Parte_4
2. — condanna in solido le predette parti appellanti, principale ed incidentale, al rimborso, in favore di
[...]
Controparte_1 E_ CP_9
(già e
[...] ON Controparte_6 delle spese sostenute per questo grado del giudizio, liquidate nella misura di euro 74.700 oltre spese generali, IVA e CPA per ciascuna, e in favore di Controparte_2 Controparte_3
e nella misura di 119.520,00 oltre spese Controparte_8 generali, IVA e CPA.
-Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 inserito dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte appellante principale e della parte appellante in via incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13, salvo i successivi controlli da parte della Cancelleria. Dispone la trasmissione del fascicolo al Ruolo Generale per la modifica del codice oggetto in: azione risarcitoria per abusiva concessione del credito. Così deciso in Roma il giorno 9 settembre 2025. Il presidente estensore
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