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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 25/09/2025, n. 3421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3421 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 8565 /2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE LAVORO
In nome del popolo italiano
Il giudice dott.ssa Claudia Tanzarella,
verificata la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento con cui si è disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza di discussione sia sostituita dal deposito telematico e dallo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, dà preliminarmente atto della predetta modalità di comparizione delle parti e, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, adotta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8565/2025 del Registro Generale e promossa da
, con il procuratore avv. VALENZANO ANNA Parte_1 Ricorrente
nei confronti di in persona del Presidente pro tempore CP_1 Convenuto contumace
Oggetto: Indennità di accompagnamento;
*** MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso depositato il 17.06.2025, l'istante in epigrafe indicato, premesso di aver notificato all' , in data 29.10.2024, il decreto di omologa del 25.10.2024 reso nel procedimento n. R.G. CP_1 3575/2023 dal Tribunale di Bari, Sez. Lavoro, con il quale veniva accertata la sussistenza del requisito sanitario utile a beneficiare dell'indennità di accompagnamento, con decorrenza dalla visita peritale (29.02.2024), lamentava la mancata liquidazione della prestazione, nonostante l'inoltro del modello AP70, nonché il decorso del termine di 120 giorni. Chiedeva, dunque, di accertare e dichiarare il diritto a percepire l'indennità di accompagnamento e, per l'effetto, condannarsi l' alla CP_1 liquidazione della prestazione con decorrenza dal 29.02.2024, avendo quantificato l'ammontare degli arretrati al giugno 2025 nella somma di Euro 9.101,48, oltre ad accessori di legge, con il favore delle spese processuali, da distrarsi.
Pur ritualmente evocato nel presente giudizio, l' rimaneva contumace. CP_1
* Il ricorso è fondato e va accolto per quanto di ragione.
Giova premettere che ai sensi della legge n° 18/80, la concessione dell'indennità di accompagnamento è subordinata alla sola esistenza della minorazione fisica dell'aspirante al riconoscimento del diritto, a nulla rilevando le condizioni socio-economiche in cui lo stesso versi;
il ricovero gratuito in Istituto è causa di esclusione del diritto di cui sia stata accertata la titolarità, ed ha valore ai soli fini della liquidazione della prestazione, non consentendosi che un soggetto usufruisca per lo stesso periodo di due forme di assistenza, sicché la prova del mancato ricovero deve essere fornita agli Enti preposti al pagamento delle prestazioni.
Nella specie, risulta dai versati atti che parte ricorrente abbia provveduto a notificare all' , in data CP_1 29.10.2024, il decreto di omologa del 25.10.2024 reso nel procedimento n. R.G. 3575/2023 dal Tribunale di Bari, Sez. Lavoro, con il quale veniva accertata in favore di essa parte ricorrente la sussistenza del requisito sanitario utile a beneficiare del diritto all'indennità di accompagnamento a far data dalla visita peritale del 29.02.2024 (v. all. fascicolo telematico ricorrente).
È, del pari, documentato che parte ricorrente abbia provveduto all'inoltro all' del modello AP70 CP_1 al fine dell'erogazione della prestazione.
Ciò posto, la domanda è fondata, stante la ricorrenza di tutti i requisiti utili a beneficiare della prestazione richiesta, non avendo l' nemmeno inteso costituirsi nel presente giudizio ed offrire CP_2 una ricostruzione alternativa della vicenda.
Pertanto, l' va condannato alla liquidazione dell'indennità di accompagnamento in favore della CP_1 parte ricorrente, con decorrenza dal febbraio 2024, oltre ad accessori di legge.
Per la quantificazione dell'importo spettante sino al mese di giugno 2025 può farsi riferimento ai conteggi sufficientemente analitici di parte, essendo superfluo l'espletamento di apposita CTU.
Ne discende la condanna dell' convenuto al pagamento in favore della parte Controparte_3 ricorrente della somma di € 9.101,48, a titolo di indennità di accompagnamento per il periodo dal febbraio 2024 al giugno 2025, nonché delle mensilità successive al mese di giugno 2025, oltre ad accessori di legge.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale svolta.
2 *
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 17.06.2025 da nei confronti di , in persona del Presidente pro tempore, così provvede: Parte_1 CP_1 Accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l' al pagamento in favore della parte ricorrente CP_1 della somma di € 9.101,48, a titolo di indennità di accompagnamento per il periodo dal febbraio 2024 al giugno 2025, nonché delle mensilità successive al mese di giugno 2025, oltre ad accessori di legge. Altresì, condanna l' alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla parte ricorrente che CP_1 liquida in € 1.900,00 per compensi, oltre al rimborso spese forfetario del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore per averne dichiarato l'anticipazione. Bari, lì 25/09/2025
Il Giudice
Claudia Tanzarella
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TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE LAVORO
In nome del popolo italiano
Il giudice dott.ssa Claudia Tanzarella,
verificata la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento con cui si è disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza di discussione sia sostituita dal deposito telematico e dallo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, dà preliminarmente atto della predetta modalità di comparizione delle parti e, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, adotta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8565/2025 del Registro Generale e promossa da
, con il procuratore avv. VALENZANO ANNA Parte_1 Ricorrente
nei confronti di in persona del Presidente pro tempore CP_1 Convenuto contumace
Oggetto: Indennità di accompagnamento;
*** MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso depositato il 17.06.2025, l'istante in epigrafe indicato, premesso di aver notificato all' , in data 29.10.2024, il decreto di omologa del 25.10.2024 reso nel procedimento n. R.G. CP_1 3575/2023 dal Tribunale di Bari, Sez. Lavoro, con il quale veniva accertata la sussistenza del requisito sanitario utile a beneficiare dell'indennità di accompagnamento, con decorrenza dalla visita peritale (29.02.2024), lamentava la mancata liquidazione della prestazione, nonostante l'inoltro del modello AP70, nonché il decorso del termine di 120 giorni. Chiedeva, dunque, di accertare e dichiarare il diritto a percepire l'indennità di accompagnamento e, per l'effetto, condannarsi l' alla CP_1 liquidazione della prestazione con decorrenza dal 29.02.2024, avendo quantificato l'ammontare degli arretrati al giugno 2025 nella somma di Euro 9.101,48, oltre ad accessori di legge, con il favore delle spese processuali, da distrarsi.
Pur ritualmente evocato nel presente giudizio, l' rimaneva contumace. CP_1
* Il ricorso è fondato e va accolto per quanto di ragione.
Giova premettere che ai sensi della legge n° 18/80, la concessione dell'indennità di accompagnamento è subordinata alla sola esistenza della minorazione fisica dell'aspirante al riconoscimento del diritto, a nulla rilevando le condizioni socio-economiche in cui lo stesso versi;
il ricovero gratuito in Istituto è causa di esclusione del diritto di cui sia stata accertata la titolarità, ed ha valore ai soli fini della liquidazione della prestazione, non consentendosi che un soggetto usufruisca per lo stesso periodo di due forme di assistenza, sicché la prova del mancato ricovero deve essere fornita agli Enti preposti al pagamento delle prestazioni.
Nella specie, risulta dai versati atti che parte ricorrente abbia provveduto a notificare all' , in data CP_1 29.10.2024, il decreto di omologa del 25.10.2024 reso nel procedimento n. R.G. 3575/2023 dal Tribunale di Bari, Sez. Lavoro, con il quale veniva accertata in favore di essa parte ricorrente la sussistenza del requisito sanitario utile a beneficiare del diritto all'indennità di accompagnamento a far data dalla visita peritale del 29.02.2024 (v. all. fascicolo telematico ricorrente).
È, del pari, documentato che parte ricorrente abbia provveduto all'inoltro all' del modello AP70 CP_1 al fine dell'erogazione della prestazione.
Ciò posto, la domanda è fondata, stante la ricorrenza di tutti i requisiti utili a beneficiare della prestazione richiesta, non avendo l' nemmeno inteso costituirsi nel presente giudizio ed offrire CP_2 una ricostruzione alternativa della vicenda.
Pertanto, l' va condannato alla liquidazione dell'indennità di accompagnamento in favore della CP_1 parte ricorrente, con decorrenza dal febbraio 2024, oltre ad accessori di legge.
Per la quantificazione dell'importo spettante sino al mese di giugno 2025 può farsi riferimento ai conteggi sufficientemente analitici di parte, essendo superfluo l'espletamento di apposita CTU.
Ne discende la condanna dell' convenuto al pagamento in favore della parte Controparte_3 ricorrente della somma di € 9.101,48, a titolo di indennità di accompagnamento per il periodo dal febbraio 2024 al giugno 2025, nonché delle mensilità successive al mese di giugno 2025, oltre ad accessori di legge.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale svolta.
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P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 17.06.2025 da nei confronti di , in persona del Presidente pro tempore, così provvede: Parte_1 CP_1 Accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l' al pagamento in favore della parte ricorrente CP_1 della somma di € 9.101,48, a titolo di indennità di accompagnamento per il periodo dal febbraio 2024 al giugno 2025, nonché delle mensilità successive al mese di giugno 2025, oltre ad accessori di legge. Altresì, condanna l' alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla parte ricorrente che CP_1 liquida in € 1.900,00 per compensi, oltre al rimborso spese forfetario del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore per averne dichiarato l'anticipazione. Bari, lì 25/09/2025
Il Giudice
Claudia Tanzarella
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