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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 15/07/2025, n. 276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 276 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
Sezione civile
composta dai magistrati dott.ssa Maria Teresa Spanu Presidente
dott.ssa Donatella Aru Consigliere
dott. Francesco De IO Consigliere relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 17 del Ruolo Generale dell'anno 2021 promossa da:
( ) e Controparte_1 C.F._1 CP_2 Parte_1
( ), elettivamente domiciliati in Cagliari, presso lo studio degli C.F._2
avv.ti Aldo De Montis e Anna Maria De Montis, che li rappresentano e difendono per procura speciale in atti;
appellanti
contro
( , elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo CP_3 C.F._3
studio dell'avv. Carlitria Bellu, che la rappresenta e difende, per procura speciale in atti;
appellata -appellante incidentale
la causa è stata decisa sulle seguenti
conclusioni
Nell'interesse dell'appellante: “IN VIA PRINCIPALE 1) Prendere atto che i convenuti
1
e hanno formalmente confermato di aderire alla Controparte_1 Controparte_4
domanda di risoluzione del contratto stipulato in data 4 giugno 2009 ai rogiti del notaio
formulata dall'attrice; 2) Rigettare la domanda attrice volta ad ottenere una Per_1
pronuncia di risoluzione del contratto per loro inadempimento alle obbligazioni da loro
con il predetto atto assunte, dando atto che è stata la a rifiutarle, CP_3
confermando il rigetto della domanda risarcitoria;
3) Accogliere domanda
riconvenzionale proposta nel corso del primo grado del giudizio e condannare l'attrice al
pagamento in loro favore, oltre agli importi già oggetto di condanna nella sentenza del
Tribunale, anche dei seguenti: a) € 1.872,00 per materiali acquistati dai convenuti e
impiegati nei lavori di ristrutturazione, come da fattura n. 18 del 23 settembre 2008; b) €
20.000,00 corrisposte alle signore;
e , per i 40 Parte_2 Persona_2 Persona_3
mesi in cui prestarono la loro opera di badanti;
c) € 11.500,00 corrispondente al valore
dei pasti da loro somministrati alla dal 4 maggio 2008 al 25 aprile 2011, CP_3
valutabili in € 11.00; Ferme le altre statuizioni della sentenza emessa con riferimento alle
spese del rogito notarile e a quelle pagate dagli esponenti alla società
[...]
. Oltre interessi legali e rivalutazione monetaria fino all'effettivo Controparte_5
pagamento. 4) Con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado del
giudizio. IN VIA SUBORDINATA e cautelativa sospendere il giudizio di merito ed in
riforma dell'ordinanza del Tribunale in data 6 aprile 2017, voglia disporre l'acquisizione
del verbale redatto dai Carabinieri della Stazione di il giorno 13 Controparte_5
maggio 2012 in occasione del loro intervento presso l'abitazione di , in CP_3
Via La Marmora 113; eventualmente, richiamare la teste Controparte_5 [...]
perché precisi le risposte rese in sede di escussione in data 25 settembre 2014, Tes_1
in particolare con riferimento al capo c) della memoria 183, comma sesto, n. 2, c.p.c.,
depositata nell'interesse dei convenuti. Accogliere, quindi, le conclusioni formulate in via
principale.”.
2
Nell'interesse dell'appellata e appellante incidentale: “piaccia alla Corte Ecc.ma, in
parziale riforma della sentenza impugnata: 1) dichiarare risolto il contratto di vitalizio a
rogito intercorso fra la ed i signori e Per_1 CP_3 Controparte_1 CP_2 Pt_1
, per grave inadempimento e, per l'effetto, condannarli al risarcimento del danno da
[...]
quantificare in quella somma che sarà ritenuta di giustizia;
2) rigettare l'avversa domanda
riconvenzionale perché infondata in fatto ed in diritto. Vinte le competenze di entrambi i
gradi di giudizio.”.
Fatti di causa
Con atto di citazione ritualmente notificato nell'anno 2012 convenne in CP_3
giudizio, dinanzi al Tribunale di Cagliari, i coniugi e , Controparte_1 Controparte_4
rispettivamente genero e figlia dell'attrice, al fine di ottenere la risoluzione per inadempimento del contratto denominato vendita – vitalizio, stipulato in data 4.6.2009, a rogito del Notaio , avente ad oggetto la cessione della quota pari a 44/60 della nuda Per_1
proprietà dell'immobile sito in via Lamarmora, distinto al NCEU al Controparte_5
foglio 31, mappale 76, con riserva di usufrutto vitalizio in favore dell'attrice, dietro l'assunzione da parte dei convenuti dell'obbligo di prestare in favore dalla assistenza CP_3
morale, materiale, vitto e quanto altro avesse bisogno vita natural durante, al fine di mantenere il tenore di vita goduto al momento della stipulazione del contratto.
A sostegno dell'invocata risoluzione l'attrice espose che i convenuti si erano gradualmente sottratti ai propri obblighi, affidando dapprima la a una assistente per anziani, la CP_3
quale peraltro poi aveva cessato il rapporto professionale in quanto non le veniva corrisposto il compenso, e poi disinteressandosi del tutto, quanto meno all'ottobre 2011,
dalla dovuta assistenza. Essa concluse, oltre per che la pronuncia di risoluzione del contratto, anche per il risarcimento del danno.
I convenuti si costituirono tempestivamente in giudizio, contestando le avverse domande in punto di inadempimento e di ristoro dell'asserito danno ed esposero che era stata la
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stessa a non accettare la loro assistenza, rifiutando attenzioni e pasti. Aderirono alla CP_3
domanda di risoluzione del contratto non avendo alcun interesse alla prosecuzione del vincolo e proposero in via riconvenzionale domanda al pagamento delle somme da essi spese per l'esecuzione del contratto e segnatamente quelle per le badanti, i pasti, le spese notarili del contratto ed altre utilizzate per l'esecuzione di lavori di ristrutturazione e manutenzione effettuati nell'immobile oggetto del contratto, per un totale complessivo richiesto di euro 40.206,00.
Il Tribunale di Cagliari, istruita la causa con produzioni documentali, interrogatorio formale e prova per testimoni, con sentenza n. 2564/2020 del 24.11.2020, risolse il contratto di vendita – vitalizio per inadempimento dei convenuti, rigettò la domanda risarcitoria proposta dalla e accolse la domanda riconvenzionale dei coniugi CP_3 CP_6
limitatamente alla somma di euro 7.424,00 oltre interessi legali, al cui pagamento
[...]
fu condannata la e compensò integralmente fra le parti le spese processuali. CP_3
Avverso tale sentenza hanno proposto appello i coniugi – sulla base di due CP_1 CP_2
articolati motivi, l'uno volto a censurare l'accertamento di un proprio inadempimento e l'altro volto a censurare il ridotto accoglimento della domanda restitutoria conseguente alla risoluzione del vincolo contrattuale.
ha resistito all'impugnazione invocandone il rigetto e ha proposto appello CP_3
incidentale censurando sia il rigetto della domanda risarcitoria, sia l'accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dai convenuti in primo grado.
La causa, senza ulteriore istruzione rispetto al giudizio di primo grado, è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. Successivamente è stata rimessa sul ruolo per la necessità di sostituire il Consigliere relatore ed è stata nuovamente trattenuta in decisione, con rinuncia delle parti agli ulteriori termini ex art. 190 c.p.c.
Ragioni della decisione
Trattandosi di questione processuale, deve preliminarmente dichiararsi l'inammissibilità
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dell'appello incidentale inequivocabilmente proposto da (nonostante nel CP_3
corpo dell'atto manchino l'individuazione e lo sviluppo di specifici motivi di impugnazione, si vedano le conclusioni proposte in questa sede, sopra riportate, in cui si domanda la parziale riforma della sentenza di primo grado in punto di rigetto della domanda risarcitoria e in punto di accoglimento della domanda riconvenzionale).
Esso è stato, infatti, tardivamente proposto soltanto in occasione della costituzione in giudizio, avvenuta in data 23.6.2021, oltre la prima udienza svoltasi in forma scritta in data
28.5.2021 (con citazione per il 24.5.2021) e comunque appena due giorni prima della successiva udienza fissata per il 25.6.2021 e quindi oltre il termine perentorio di cui all'art. 343 c.p.c., secondo il sistema ricavabile dal testo della norma citata applicabile ratione
temporis. Infatti, come costantemente affermato dalla Suprema Corte: “l'art. 166 cod. proc.
civ., coordinato con il successivo art. 167, contempla, quali ipotesi utili ad escludere la
decadenza dalla proposizione della domanda riconvenzionale o dell'appello incidentale,
a norma dell'art. 343 cod. proc. civ., soltanto quella connessa al termine indicato nell'atto
di citazione, ovvero, nel caso in cui abbia trovato applicazione l'art. 168-bis, quinto
comma, quella relativa alla data fissata dal giudice istruttore;
conseguentemente è
inammissibile, perché tardivo, l'appello incidentale, quando sia stato proposto con
comparsa di risposta depositata successivamente all'udienza fissata nell'atto di citazione
in appello, anche se questa sia stata rinviata d'ufficio ai sensi dell'art. 168-bis, quarto
comma, cod. proc. civ.” (cfr. Cass. civ. n. 17032/2008; principio ribadito da Cass. civ. n.
1127/2015 e da Cass. civ. n. 18274/2021).
In conseguenza della rilevata inammissibilità dell'appello incidentale sono, pertanto,
passati in giudicato i capi della sentenza di primo grado con i quali è stata rigettata la domanda risarcitoria proposta dalla sul presupposto dell'inadempimento dei coniugi CP_3
e la è stata condannata al pagamento della somma di euro 7.424,00. CP_6 CP_3
Si deve, pertanto, passare all'esame nel merito dell'appello principale proposto.
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Con il primo motivo di gravame gli appellanti censurano la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto sussistente il loro inadempimento del contratto di vendita – vitalizio,
laddove la risoluzione si sarebbe dovuta pronunciare per mutuo consenso, avendo essi aderito fin da subito alla richiesta di cessazione del vincolo contrattuale. Con tale doglianza ci si lamenta, nello specifico, della violazione ed erronea applicazione degli artt.1321 e
1453 c.c.; della violazione ed erronea applicazione degli artt. 1362 e ss. c.c.; della violazione ed erronea applicazione dell'articolo 116 c.p.c.; dell'omessa ed erronea valutazione delle risultanze processuali;
della manifesta contraddittorietà nella valutazione delle prove.
Il motivo è infondato.
Occorre premettere, condividendosi appieno la qualificazione giuridica operata dal
Tribunale, che il contratto di vendita – vitalizio per cui è causa - in forza del quale il vitaliziante si obbliga, in corrispettivo dell'alienazione di un bene, a prestare al vitaliziato mantenimento ed assistenza vita natural durante - è un contratto atipico (variamente denominato anche come 'di mantenimento' o 'di assistenza' o di 'vitalizio assistenziale'),
che “differisce da quello, nominato, di rendita vitalizia, ex art. 1872 c.c., per l'accentuata
spiritualità delle prestazioni assistenziali che ne costituiscono il contenuto, come tali
eseguibili solo da un vitaliziante specificamente individuato alla luce delle sue proprie
qualità personali, e per il carattere più marcato dell'alea che lo riguarda, correlata non
solo alla durata della vita del beneficiario ma anche alla variabilità e discontinuità delle
prestazioni suddette, suscettibili di modificarsi secondo i bisogni (anche in relazione
all'età ed alla salute del beneficiario). Pertanto, l'individuazione dell'aleatorietà del citato
vitalizio postula la comparazione delle prestazioni sulla base di dati omogenei, secondo
un giudizio di presumibile equivalenza o di palese sproporzione, che il giudice del merito
deve compiere con riferimento al momento di conclusione del contratto nonché al grado
ed ai limiti di obiettiva incertezza all'epoca esistenti in ordine alla durata della vita ed alle
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esigenze assistenziali del vitaliziato (cfr. Cass. civ. n. n. 22009/2016; Cass. civ. n.
32439/2023). La Suprema Corte ha, inoltre, ulteriormente specificato che: “il vitalizio
alimentare, con il quale una parte si obbliga, in corrispettivo dell'alienazione di un
immobile o della attribuzione di altri beni od utilità, a fornire all'altra parte vitto, alloggio
ed assistenza, per tutta la durata della vita ed in correlazione ai suoi bisogni, è soggetto
al rimedio della risoluzione per il caso d'inadempimento, tenendo conto che si tratta di
contratto atipico, non riconducibile, per peculiarità dell'alea, delle prestazioni del
vitaliziante e della funzione perseguita, nell'ambito della rendita vitalizia, e, quindi,
sottratto all'applicazione diretta dell'art. 1878 Cod. Civ. in tema di esclusione della
risoluzione in ipotesi di mancato pagamento di rate di rendita scadute, e che, inoltre, tale
ultima norma la quale trova giustificazione nella non gravità della turbativa dell'equilibrio
negoziale in presenza di inadempienza nel pagamento di dette rate di rendita, oltre che
nella possibilità di un soddisfacimento coattivo del creditore non è suscettibile di
applicazione analogica al vitalizio alimentare, caratterizzato da prestazioni indispensabili
per la sopravvivenza del creditore, in parte non fungibili e basate sullo intuitus personae”
(cfr. Cass. civ. n. 6395/2004; Cass. civ. ord. n. 13232/2017).
Quanto alla natura intuitu personae di tale contratto, è stato anche precisato che: “in tema
di vitalizio alimentare, stante la natura "intuitu personae" di tale contratto atipico ed in
difetto di una pattuizione che contempli la possibilità che l'assistenza sia prestata anche
da terzi, le prestazioni in favore del vitaliziato possono essere eseguite unicamente dal
vitaliziante contrattualmente individuato” (cfr. Cass. civ. ord. n. 1080/2020).
Quanto, infine, al riparto dell'onere della prova, esso è conforme al principio generale previsto in materia di responsabilità contrattuale (su cui cfr. Cass. civ. S.U. n. 13533/2001),
sicché “ove il beneficiario delle prestazioni assistenziali agisca in giudizio per la
risoluzione contrattuale nei confronti del vitaliziante, il primo deve provare
esclusivamente la fonte negoziale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della
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circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il secondo è gravato dell'onere
della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”
(così Cass. civ. ord. n. 20150/2022).
Facendo applicazione degli enunciati principi al caso di specie emerge la correttezza della decisione del Tribunale che, a fronte dell'allegazione dell'inadempimento dei vitalizianti da parte del beneficiario della prestazione assistenziale, ha ritenuto non assolto l'onere della prova in ordine all'adempimento da parte dei coniugi – i quali si sono CP_1 CP_2
limitati:
- da un lato, a dimostrare di aver procurato alla delle badanti, via via succedutesi nel CP_3
tempo, per farle compagnia durante la notte, la qual cosa di per sé non è certo sufficiente ad assolvere gli obblighi di assistenza morale e materiale su di essi gravanti, i quali devono necessariamente sostanziarsi in concrete attività da compiere personalmente nell'interesse della beneficiaria e con la beneficiaria (ad esempio a farle generica compagnia, ad accompagnarla a fare passeggiate o spese, ovvero ad intrattenerla con altre attività): tali prestazioni non rientrano nel novero di quelle proprie del contratto in esame, caratterizzato dall'intuitus personae e quindi dallo svolgimento di prestazioni di carattere non meramente patrimoniale ed infungibili, consistenti in un facere e non in un dare; né, peraltro, è stata dimostrata in giudizio la concreta necessità della assistenza notturna continua;
- dall'altro lato a dedurre del tutto genericamente (si vedano i capi di prova A e b della memoria istruttoria) che essi si offrirono di fornirle assistenza e tenerle compagnia e somministrarle i pasti anche dopo il 13.3.2012 e che la avrebbe rifiutato tali CP_3
prestazioni dal 25.4.2011. Sul punto, a parte la genericità in sé dei capi di prova, per il ché
nulla di utile si può trarre da risposte di mera conferma sul contenuto del capo, i testi escussi non sono stati in alcun modo concludenti, atteso che la si è limitata riferire CP_7
di sapere che i convenuti “si prodigavano affinché la signora stesse bene”, mentre la Pt_3
ha dichiarato, senza peraltro fornire alcun dato temporale, che la le avrebbe
[...] CP_3
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riferito di essere felice che la propria figlia le prestasse assistenza e di sentirsi Parte_1
“coccolata” dai coniugi, sicché ciò ben può essere riferito al momento dell'insorgere del rapporto contrattuale, laddove è la stessa in citazione a specificare che dopo un primo CP_3
periodo di adempimento i vitalizianti avevano cessato di occuparsi di lei. La teste
[...]
per converso, ha anche dichiarato di aver assistito ad un alterco tra la e Tes_1 CP_3
il nel corso del quale questi si rivolse alla beneficiaria per avvisarla che non l'avrebbe CP_1
più assistita perché stanco delle sue chiamate.
In sostanza, la prova per testi volta a provare l'avvenuto adempimento delle prestazioni da parte dei vitalizianti si è rivelata del tutto insufficiente e carente ed è corretta la valutazione di essa compiuta dal Tribunale.
Né possono, in concreto, trarsi elementi utili in favore delle tesi degli appellanti dalle mancate risposte all'interrogatorio formale dedotto nei confronti della conseguenti CP_3
alla sua mancata presentazione all'udienza del 25.9.2014. Sul punto si devono svolgere le seguenti considerazioni:
- le risultanze dell'interrogatorio formale avvenuto all'udienza del 11.2.2015 non possono essere in alcun modo utilizzate atteso che gli odierni appellanti ne hanno invocato e ottenuto la dichiarazione di nullità in primo grado per essere lo stesso avvenuto in difetto di contraddittorio (cfr. ordinanza del giudice istruttore resa all'udienza in data 6.4.2017),
sicché ogni considerazione compiuta nell'atto di appello che fa riferimento a tali risposte
è del tutto irrilevante;
- proprio la circostanza che la persona anziana che a quella data aveva già compiuto CP_3
90 anni, si sia successivamente presentata a rendere l'interrogatorio formale all'udienza del 11.2.2015, sicché essa ha dimostrato nei fatti la propria diligenza;
nonché la considerazione che l'assenza all'udienza del 25.9.2014 ben poteva ritenersi giustificata proprio dall'età della parte, in quanto è notorio che una persona molto anziana possa non essere o non sentirsi in condizioni di uscire e di affrontare comunque una prova dal punto
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di vista emotivo come un interrogatorio, senza che sussistano di per sé ragioni mediche accertabili e senza che sia senz'altro pretendibile una qualche particolare giustificazione,
consentono nel loro complesso di non ritenere processualmente significative le mancate risposte all'interrogatorio formale. In tal senso, peraltro, depone la giurisprudenza della
Suprema Corte laddove chiarisce che: “in tema di prove, con riferimento all'interrogatorio
formale, la disposizione dell'articolo 232 cod. proc. civ. non ricollega automaticamente
alla mancata risposta all'interrogatorio, per quanto ingiustificata, l'effetto della
confessione, ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con
tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, nel contempo, di valutare ogni altro elemento
di prova” (cfr. Cass. civ. n. 3258/2007) e che: “in tema di interrogatorio formale, l'inciso
contenuto nell'art. 232 cod. proc. civ. - secondo il quale il giudice può ritenere ammessi i
fatti dedotti nell'interrogatorio se la parte non si presenta o si rifiuta di rispondere senza
giustificato motivo, "valutato ogni altro elemento di prova" - va interpretato nel senso che
la mancata risposta non equivale ad una confessione, ma può assurgere a prova dei fatti
dedotti secondo il prudente apprezzamento del giudice (art. 116 cod. proc. civ.)” (cfr. Cass.
civ. n. 22407/2006).
Con il secondo motivo di gravame gli appellanti hanno censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha riconosciuto il loro diritto alle restituzioni conseguenti alla risoluzione del contratto limitatamente alla somma di euro 7.424,00 (e su ciò la sentenza è
passata in giudicato) e non per tutto quanto richiesto in primo grado per le voci di danno ivi dedotte e di cui si dirà. In particolare, gli appellanti hanno lamentato sul punto la violazione e falsa applicazione dell'art. 1458 c.c.; la violazione e falsa applicazione degli artt. 116 e 232 c.p.c.; la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c.; l'omessa ed erronea valutazione delle risultanze processuali e la manifesta contraddittorietà della decisione.
Il motivo è nel suo complesso infondato sotto ogni profilo.
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Occorre premettere che per giurisprudenza costante in caso di contratti a prestazioni corrispettive nei quali l'una prestazione sia istantanea e l'altra sia ad esecuzione continuata periodica, non trova applicazione il limite alla retroattività degli effetti della risoluzione,
previsto per i soli contratti in cui entrambe le prestazioni corrispettive sono ad esecuzione continuata o periodica (cfr. sul punto Cass. civ. n. 3019/1996: “ai fini dell'applicabilità
della regola contenuta nella seconda parte del primo comma dell'art. 1458 cod. civ. -
secondo cui gli effetti retroattivi della risoluzione non operano, nei contratti ad esecuzione
continuata o periodica, per prestazioni già eseguite - sono contratti ad esecuzione
continuata o periodica quelli che fanno sorgere obbligazioni di durata per entrambe le
parti, ossia quelli in cui l'intera esecuzione del contratto avvenga attraverso una serie di
prestazioni da realizzarsi contestualmente nel tempo. Pertanto, non possono considerarsi
compresi nella previsione normativa del citato art. 1458 cod. civ. quei contratti in cui ad
una prestazione periodica o continuativa si contrappone una prestazione istantanea
dell'altra parte”). Di tale principio, pur non espresso perché assolutamente non necessario nell'impianto argomentativo della sentenza impugnata, ha fatto corretta applicazione il
Tribunale, che ha negato parte delle somme richieste dai coniugi – applicando CP_1 CP_2
le regole in punto di onere e valutazione della prova e non certo facendo una non corretta applicazione dell'art. 1458 c.c.
Procedendo con ordine in relazione alle voci di danno non riconosciute (o non totalmente riconosciute) per le quali è stata spiegata impugnazione, si devono svolgere le seguenti considerazioni.
a) Sul ristoro delle spese relative alle badanti.
La domanda è da ritenersi totalmente sfornita di prova. Sul punto, infatti, gli odierni appellanti avevano dedotto un capo di prova del tutto generico in cui si domandava ai testi se fosse vero che essi avessero affrontato per tre complessive badanti succedutesi nel tempo la complessiva spesa di euro 20.000. È evidente come la genericità del capo, privo di
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specificazioni e di imputazioni relativo alle tre lavoratrici, fosse di per sé impeditiva all'accoglimento della domanda. Inoltre, la prova del pagamento di somme periodiche in favore di lavoratrici domestiche non può prescindere da prove o elementi di prova di tipo documentale, quali gli esborsi dal conto corrente dei coniugi, le ricevute di pagamento sottoscritte dalle lavoratrici, la documentazione circa la doverosa assicurazione previdenziale presso l'INPS, etc. In mancanza di tali elementi documentali non può
ritenersi provato alcun esborso, non essendo sufficienti le generiche risposte dei testi a domande altrettanto generiche e senza considerare che la prova del pagamento incontra gli stessi limiti che la legge impone alla prova dei contratti, sicché in ipotesi come quella qui in rilievo l'assenza di supporti documentali rende inconsistente la richiesta di restituzione degli esborsi (non vi è prova infatti di alcun esborso, né la carenza di prova può essere sopperita con una liquidazione di tipo equitativo, non dovendosi intervenire in un ambito di difficoltà di prova oggettivo, bensì per eventualmente sopperire alle carenze probatorie della parte).
b) Sul rimborso delle spese relative ai pasti.
In tal caso la domanda proposta in via riconvenzionale nel giudizio di primo grado è priva di qualsivoglia allegazione in fatto. Si legge, infatti, nella comparsa del primo grado che essi richiedono la somma di euro 11.500,00 asseritamente corrispondente al valore dei pasti somministrati dal 4.5.2008 al 25.4.2011, senza nulla ulteriormente specificare o dedurre
(ed anzi nel corpo dell'atto si parla di un pasto al giorno a pranzo, mentre nel capo di prova relativo (capo b delle memorie istruttorie) si parla di pasti somministrati sia a pranzo che a cena, con ciò introducendo gli stessi richiedenti degli elementi di incertezza). Ad ogni modo le risposte dei testi sul punto sono del tutto generiche (come d'altronde è il capo di prova) e anche la somma richiesta, pari ad euro 11,00 al giorno è determinata del tutto arbitrariamente, laddove le spese per il vitto si sarebbero dovute ordinariamente provare con l'allegazione documentale delle spese effettuate a tale titolo in favore della
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beneficiaria, sicché una liquidazione equitativa costituirebbe un indebito soccorso alle carenze probatorie della parte istante. Inoltre si deve anche evidenziare come proprio lo stesso rapporto di parentela esistente fra le parti e la circostanza – allegata dagli appellanti stessi – che la venisse sovente ospitata a pranzo a casa della figlia, rende impossibile CP_3
individuare quali prestazioni di pasti siano state eseguite in esecuzione del contratto di mantenimento (di norma l'obbligo di provvedere al vitto implica che il vitaliziante si curi della spesa ed eventualmente della preparazione dei pasti per la beneficiaria e non che la si inviti a pranzo a casa propria, soprattutto se la beneficiaria è anche la madre della vitaliziante, sicché si può presumere che gli inviti siano dettati da affetto e solidarietà
famigliare).
c) Sul rimborso della spesa di euro 1.800,00 per materiali per lavori edili eseguiti nell'abitazione della CP_3
Gli odierni appellanti hanno prodotto in primo grado un documento denominato fattura n.
18 del 23.9.2008 sottoscritto da stesso in cui si indica, del tutto Controparte_1
genericamente, che per una serie di materiali ivi indicati (peraltro con dizione che nemmeno ben distingue i materiali dalle lavorazioni) la avrebbe dovuto CP_3
corrispondere la somma di euro 1.800,00. La prova che il abbia effettivamente CP_1
sostenuto tale spesa è del tutto assente, non potendo trarsi da una scrittura da esso stesso
Tes_ proveniente. Peraltro, il teste , che ha confermato di aver eseguito i lavori di cui alla propria fattura n. 13 del 20.9.2008 e di essere stato pagato dal si è limitato ad CP_1
affermare di avere usato i materiali indicati nella fattura n. 18 emessa dal verso la CP_1
e non di aver egli ricevuto il pagamento anche di tali materiali, i quali pertanto sono CP_3
stati forniti direttamente dal che avrebbe dovuto dimostrare in giudizio l'esborso CP_1
sostenuto per il loro acquisto. Sul punto pare essere superflua ogni ulteriore motivazione e mal si comprende l'affermazione degli appellanti (cfr. pag. 20 dell'atto di appello) secondo i quali sarebbe stato onere della dimostrare il pagamento della somma in questione: CP_3
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in sostanza, se il afferma di aver speso euro 1.800,00 per l'acquisto di materiali, deve CP_1
dimostrare compiutamente il pagamento di detti materiali e non può limitarsi a compilare da sé un elenco privo di supporto probatorio.
Anche in ordine alle questioni poste nel secondo motivo sulla rilevanza delle mancate risposte all'interrogatorio formale, valgono le considerazioni svolte in sede di esame del primo motivo.
L'istanza di esibizione di un verbale dei carabinieri intervenuti presso l'abitazione della in occasione di un qualche litigio famigliare, già correttamente disattesa dal CP_3
Tribunale, deve essere respinta per la sua assoluta irrilevanza, evidenziata dagli appellanti stessi (cfr. pag. 21 dell'atto di appello in cui si rileva come l'assenza di tale documento
“non abbia spiegato alcuna efficacia causale nella decisione emessa”), né devono essere risentiti i testi per ottenere dichiarazioni ulteriori che essi non hanno reso nel giudizio di primo grado, non dovendosi operare alcun soccorso istruttorio in favore di alcuna delle parti.
In conclusione, l'appello deve essere rigettato.
Pur sussistendo una reciproca soccombenza, si devono ritenere prevalentemente soccombenti gli appellanti atteso il rigetto nel merito delle doglianze da essi formulate, la cui valutazione ha interessato la quasi totalità dell'attività processuale, nonché la loro maggiore consistenza economica e giuridica (sul fatto che si debba avere riguardo all'oggetto complessivo della lite cfr. Cass. civ. n. 1703/2013; Cass civ. n. 30592/2017).
Le spese processuali del grado, pertanto, devono essere compensate per la metà, mentre per la restante parte devono essere poste a carico degli appellanti, in solido fra loro, ed essere liquidate in dispositivo, a favore dello Stato, atteso che la parte appellata è ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, facendo applicazione del d.m. 55/2014 e ss.mm.ii., cause di valore indeterminabile, tenuto conto della bassa complessità della vertenza, e parametri medi per le fasi di studio e introduttiva e minimi per quella decisoria,
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con esclusione della fase istruttoria non svoltasi.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.p.r. 115/2002, per il versamento da parte dell'appellante e dell'appellante incidentale di un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione, se in concreto dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- rigetta l'appello proposto da e avverso la sentenza del Controparte_1 Controparte_4
Tribunale di Cagliari n. 2564/2020 del 18.11.2020;
- dichiara inammissibile l'appello incidentale proposto da avverso la CP_3
predetta sentenza;
- compensa le spese del presente grado di giudizio per la metà e condanna gli appellanti,
in solido fra loro, al pagamento in favore dello Stato della restante metà, che si liquida in euro 2.605,50 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge;
- da atto che sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.p.r. 115/2002,
per il versamento da parte dell'appellante e dell'appellante incidentale di un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione, se in concreto dovuto.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 12 giugno 2025.
Il consigliere estensore dott. Francesco De IO
Il Presidente
dott.ssa Maria Teresa Spanu
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