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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/11/2025, n. 4881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4881 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7979/2025
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in persona del giudice CO RO, ha pronunciato in nome del popolo italiano la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7979 del Ruolo Generale per l'anno 2025
TRA
, con l'avv. Daniela Borgese. Parte_1
ATTORE
E
, in persona del p.t., Controparte_1 CP_2 [...]
, in persona dei dirigenti p.t., con l'avv. Controparte_3
AN NO e l'avv. Stefano Rovelli.
CONVENUTI
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso regolarmente notificato la parte attrice ha chiesto:
“-in via preliminare Voglia disporre la sospensione immediata degli effetti del provvedimento disciplinare notificato in data
04.06.2025, e in particolare: il differimento della sospensione dal servizio e la riammissione in servizio del ricorrente con effetto immediato, la riattivazione dell'erogazione della retribuzione mensile e degli altri emolumenti connessi, il tutto con ordinanza provvisoria ed efficace sino alla decisione definitiva del giudizio di merito.
Con riserva di depositare ulteriore documentazione a sostegno, nonché di integrare la presente istanza all'udienza fissata per la discussione del ricorso.
- Nel merito:
1. Annullare il provvedimento disciplinare di sospensione dal servizio per sei mesi notificato in data 04.06.2025 e/o rideterminarlo nella misura ritenuta congrua;
2. Ordinare alla Pubblica Amministrazione la reintegrazione del ricorrente nel pieno diritto alla retribuzione e agli istituti correlati (ferie, anzianità, TFR, ecc.) per il periodo di sospensione;
4. Con vittoria di spese e compensi di lite”.
Le parti convenute in epigrafe si sono costituite contestando le avverse pretese.
***
1 1. Con il presente ricorso, l'attore ha impugnato il provvedimento disciplinare con cui è stata disposta la sanzione della sospensione dal servizio per 6 mesi, per “grave violazione dei doveri di correttezza e resposabilità per essersi assentato senza valida giustificazione per 12 giorni dal novembre 2024 al gennaio 2025; assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiori a tre nell'arco del biennio;
grave pregiudizio del rapporto fiduciario tra amministrazione pubblica e dipendente”.
2. L'attore, quale collaboratore scolastico in servizio presso l'I.C. “Alda Faipò” di Gessate (MI) e quale assessore comunale presso il Comune di Rizziconi (RC), ha sostenuto di essersi assentato dal lavoro nei giorni di sedute della giunta comunale e del consiglio comunale nonché nei giorni immediatamente precedenti e successivi “ove occorrenti … necessari per raggiungere la sede del Comune (Rizziconi) partendo dalla propria sede di servizio ( considerata la distanza di oltre 1.200 km” (cfr. pagg.
1-2 del ricorso). CP_3
3. Al riguardo, l'art. 79 d.lgs. n. 267/2000 dispone:
“
1. I lavoratori dipendenti, pubblici e privati, componenti dei consigli comunali, provinciali, metropolitani, delle comunità montane e delle unioni di comuni, nonché dei consigli circoscrizionali dei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti, hanno diritto di assentarsi dal servizio per il tempo strettamente necessario per la partecipazione a ciascuna seduta dei rispettivi consigli e per il raggiungimento del luogo di suo svolgimento. Nel caso in cui i consigli si svolgano in orario serale, i predetti lavoratori hanno diritto di non riprendere il lavoro prima delle ore 8 del giorno successivo;
nel caso in cui i lavori dei consigli si protraggano oltre la mezzanotte, hanno diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata successiva.
…
3. I lavoratori dipendenti facenti parte delle giunte comunali, provinciali, metropolitane, delle comunità montane, nonché degli organi esecutivi dei consigli circoscrizionali, dei municipi, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali, ovvero facenti parte delle commissioni consiliari o circoscrizionali formalmente istituite nonché delle commissioni comunali previste per legge, ovvero membri delle conferenze del capogruppo e degli organismi di pari opportunità, previsti dagli statuti e dai regolamenti consiliari, hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni degli organi di cui fanno parte per la loro effettiva durata. Il diritto di assentarsi di cui al presente comma comprende il tempo per raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto di lavoro”.
…
6. L'attività ed i tempi di espletamento del mandato per i quali i lavoratori chiedono ed ottengono permessi, retribuiti e non retribuiti, devono essere prontamente e puntualmente documentati mediante attestazione dell'ente”.
4. La formulazione testuale dell'art. 79, comma 6, nel prescrivere che attività e tempi di espletamento del mandato siano “prontamente e puntualmente documentati”, fa desumere che anche il tempo impiegato per lo spostamento da e per il luogo di lavoro debba essere comunque quantificato e attestato.
In tal senso, va pure specificato che “solo per la partecipazione alle sessioni del Consiglio Comunale spetta il permesso retribuito per l'intera giornata e che pertanto solo per tali sessioni è bastevole l'attestato di partecipazione senza
l'indicazione del tempo impegnato per l'espletamento dell'attività partecipativa, mentre per la partecipazione alle riunioni
2 di tutti gli altri organi dei quali il ricorrente è componente e per l'espletamento delle altre attività politico-amministrative, essendo il permesso previsto nei limiti del tempo impegnato per l'attività partecipativa inclusiva del tempo necessario per raggiungere la sede dell'organo e rientro e per lo studio dell' ordine del giorno, l'attestato deve contenere anche quest'ultime indicazioni” (cfr. sent. n. 2036/2004). Controparte_4
5. Inoltre, l'art. 52 del CCNL 2006/2009, richiamato dal nuovo CCNL 2019/2021, prevede espressamente:
“
1. Nei confronti del personale ATA chiamato a ricoprire cariche elettive si applicano le norme di cui al d.lgs.
18.08.2000, n. 267 e di cui all'art. 68 del d.lgs. 30.03 2001, n. 165.
Il personale che si avvalga del regime delle assenze e dei permessi di cui alle leggi predette, è tenuto a presentare, ogni trimestre, a partire dall'inizio dell'anno scolastico, alla scuola in cui presta servizio, apposita dichiarazione circa gli impegni connessi alla carica ricoperta, da assolvere nel trimestre successivo, nonché a comunicare mensilmente alla stessa scuola la conferma o le eventuali variazioni degli impegni già dichiarati.
2. Nel caso in cui il dipendente presti servizio in più scuole, la predetta dichiarazione va presentata a tutte le scuole interessate.
3. La programmazione delle assenze di cui ai precedenti commi 1 e 2 non ha alcun valore sostitutivo della documentazione espressamente richiesta dal d.lgs. n. 267/2000, che dovrà essere prodotta tempestivamente dall'interessato”.
6. Orbene, tanto premesso, deve rilevarsi come le attestazioni prodotte dalla difesa attorea (all. G al ricorso) si rivelano lacunose e comunque non rispondenti alle citate prescrizioni di legge. Ed invero:
- le assenze nei giorni 4 e 6 novembre 2024 non possono ritenersi giustificate atteso che, essendo asseritamente necessarie per presenziare alla seduta della giunta comunale del 5 novembre 2024 (così in tesi a pag. 4 del ricorso), l'attestazione avrebbe dovuto contemplare i tempi necessari per raggiungere la sede dell'organo e per fare rientro in servizio;
- le assenze nei giorni 11 e 13 novembre 2024 non possono ritenersi giustificate atteso che, pur essendo indicate per presenziare alla seduta della giunta comunale del 12 novembre 2024 (così in tesi a pag. 4 del ricorso), l'attestazione del 12 novembre 2024 non riguarda alcuna seduta, limitandosi a riportare che l'attore “sarà impegnato in data odierna…”, benché il citato comma 3 dell'art. 79 riconosca il diritto di assentarsi dal servizio solo per “partecipare alle riunioni degli organi di cui fanno parte per la loro effettiva durata”;
- le assenze nei giorni 18 e 20 novembre 2024 non possono ritenersi giustificate atteso che, essendo asseritamente necessarie per presenziare alla seduta della giunta comunale del 19 novembre 2024 (così in tesi a pag. 4 del ricorso), l'attestazione avrebbe dovuto contemplare i tempi necessari per raggiungere la sede dell'organo e per fare rientro in servizio;
- le assenze nei giorni 22, 25 e 27 novembre 2024 non possono ritenersi giustificate atteso che, pur essendo indicate per presenziare alle sedute del 26 e 28 novembre 2024 (così in tesi a pag. 4 del ricorso), le attestazioni del 26 e del 28 novembre 2024 non riguardano alcuna seduta, limitandosi a riportare che
3 l'attore “sarà impegnato in data odierna…”, benché il citato comma 3 dell'art. 79 riconosca il diritto di assentarsi dal servizio solo per “partecipare alle riunioni degli organi di cui fanno parte per la loro effettiva durata”;
- l'assenza nel giorno 8 gennaio 2025 non può ritenersi giustificata atteso che, essendo asseritamente necessaria per presenziare alla seduta della giunta comunale del 9 gennaio 2025 (così in tesi a pag. 4 del ricorso), l'attestazione avrebbe dovuto contemplare i tempi necessari per raggiungere la sede dell'organo e per fare rientro in servizio;
- le assenze nei giorni 15 e 17 gennaio 2025 non possono ritenersi giustificate atteso che, essendo asseritamente necessarie per presenziare alla seduta della giunta comunale del 16 gennaio 2025 (così in tesi a pag. 4 del ricorso), l'attestazione avrebbe dovuto contemplare i tempi necessari per raggiungere la sede dell'organo e per fare rientro in servizio.
7. A ciò si aggiunga che nemmeno emerge che l'attore abbia mai correttamente adempiuto agli oneri informativi previsti dal CCNL, essendo risultato incontestato che:
- con riferimento alle richieste di assenza, per la settimana dal 4 all'8 novembre 2024, l'attore aveva formulato una generica “Comunicazione giorni di assenza ai sensi della legge 267/2000 art. 79 comma
6”, indicando nel testo “Comunico che la prossima settimana non sarò presente ai sensi della legge 267/2000 art. 79 comma 6”, (all. 8 alla segnalazione disciplinare), senza alcuna indicazione dei giorni in cui si sarebbero svolte le sedute dell'organo comunale né dei giorni necessari per raggiungere la sede e rientrare nel posto di lavoro;
- per le assenze dall'11 novembre 2024 al 29 novembre 2024, l'attore aveva avanzato una generica richiesta rubricata “Comunicazione impegni amministrativi ai sensi della legge 267/2000 art. 79 comma
6” indicando nel testo della comunicazione “Comunico che dal 11/11/2024 al 29/11/2024 non sarò presente ai sensi della legge 267/2000 art. 79 comma 6” (all. 10 alla segnalazione disciplinare), quindi senza qualsivoglia indicazione puntuale dei giorni di riunione della giunta né dei giorni necessari per gli spostamenti;
- in data 2 dicembre 2024, al fine di consentire un'adeguata organizzazione del servizio, l'istituto scolastico aveva richiesto all'attore una pianificazione dei suoi impegni amministrativi, che però non è stata mai compilata;
- con riferimento alle assenze di gennaio 2025, l'attore, raggiunto telefonicamente dalla dirigente scolastica che gli aveva chiesto spiegazioni sulla sua assenza dal servizio, aveva risposto che “non ne valeva la pena di partire considerando che lunedì 20/01/2025 sarebbe stato assente per mandato amministrativo, comunicato in data 16/01/2025”.
8. Le accertate condotte paiono dunque sufficienti, per il disvalore che le connota, a giustificare la sanzione irrogata, apparendo tale sanzione proporzionata alla gravità dei fatti, tanto sotto il profilo oggettivo quanto sotto quello soggettivo.
4 E ciò, in particolare, tenuto conto che l'art. 55-quater d.lgs. n. 165/2001 prevede il licenziamento nell'ipotesi di “assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell'arco di un biennio”.
9. In conclusione, il ricorso va rigettato.
10. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
- rigetta le domande di parte attrice;
- condanna l'attore al pagamento, in favore della parte convenuta, delle spese processuali, che determina in complessivi euro 2.500,00 per compensi di avvocato oltre IVA, CPA e rimborso ex art. 2 d.m. n.
55/2014.
Milano, 11.11.2025
Il giudice
CO RO
5
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in persona del giudice CO RO, ha pronunciato in nome del popolo italiano la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7979 del Ruolo Generale per l'anno 2025
TRA
, con l'avv. Daniela Borgese. Parte_1
ATTORE
E
, in persona del p.t., Controparte_1 CP_2 [...]
, in persona dei dirigenti p.t., con l'avv. Controparte_3
AN NO e l'avv. Stefano Rovelli.
CONVENUTI
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso regolarmente notificato la parte attrice ha chiesto:
“-in via preliminare Voglia disporre la sospensione immediata degli effetti del provvedimento disciplinare notificato in data
04.06.2025, e in particolare: il differimento della sospensione dal servizio e la riammissione in servizio del ricorrente con effetto immediato, la riattivazione dell'erogazione della retribuzione mensile e degli altri emolumenti connessi, il tutto con ordinanza provvisoria ed efficace sino alla decisione definitiva del giudizio di merito.
Con riserva di depositare ulteriore documentazione a sostegno, nonché di integrare la presente istanza all'udienza fissata per la discussione del ricorso.
- Nel merito:
1. Annullare il provvedimento disciplinare di sospensione dal servizio per sei mesi notificato in data 04.06.2025 e/o rideterminarlo nella misura ritenuta congrua;
2. Ordinare alla Pubblica Amministrazione la reintegrazione del ricorrente nel pieno diritto alla retribuzione e agli istituti correlati (ferie, anzianità, TFR, ecc.) per il periodo di sospensione;
4. Con vittoria di spese e compensi di lite”.
Le parti convenute in epigrafe si sono costituite contestando le avverse pretese.
***
1 1. Con il presente ricorso, l'attore ha impugnato il provvedimento disciplinare con cui è stata disposta la sanzione della sospensione dal servizio per 6 mesi, per “grave violazione dei doveri di correttezza e resposabilità per essersi assentato senza valida giustificazione per 12 giorni dal novembre 2024 al gennaio 2025; assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiori a tre nell'arco del biennio;
grave pregiudizio del rapporto fiduciario tra amministrazione pubblica e dipendente”.
2. L'attore, quale collaboratore scolastico in servizio presso l'I.C. “Alda Faipò” di Gessate (MI) e quale assessore comunale presso il Comune di Rizziconi (RC), ha sostenuto di essersi assentato dal lavoro nei giorni di sedute della giunta comunale e del consiglio comunale nonché nei giorni immediatamente precedenti e successivi “ove occorrenti … necessari per raggiungere la sede del Comune (Rizziconi) partendo dalla propria sede di servizio ( considerata la distanza di oltre 1.200 km” (cfr. pagg.
1-2 del ricorso). CP_3
3. Al riguardo, l'art. 79 d.lgs. n. 267/2000 dispone:
“
1. I lavoratori dipendenti, pubblici e privati, componenti dei consigli comunali, provinciali, metropolitani, delle comunità montane e delle unioni di comuni, nonché dei consigli circoscrizionali dei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti, hanno diritto di assentarsi dal servizio per il tempo strettamente necessario per la partecipazione a ciascuna seduta dei rispettivi consigli e per il raggiungimento del luogo di suo svolgimento. Nel caso in cui i consigli si svolgano in orario serale, i predetti lavoratori hanno diritto di non riprendere il lavoro prima delle ore 8 del giorno successivo;
nel caso in cui i lavori dei consigli si protraggano oltre la mezzanotte, hanno diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata successiva.
…
3. I lavoratori dipendenti facenti parte delle giunte comunali, provinciali, metropolitane, delle comunità montane, nonché degli organi esecutivi dei consigli circoscrizionali, dei municipi, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali, ovvero facenti parte delle commissioni consiliari o circoscrizionali formalmente istituite nonché delle commissioni comunali previste per legge, ovvero membri delle conferenze del capogruppo e degli organismi di pari opportunità, previsti dagli statuti e dai regolamenti consiliari, hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni degli organi di cui fanno parte per la loro effettiva durata. Il diritto di assentarsi di cui al presente comma comprende il tempo per raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto di lavoro”.
…
6. L'attività ed i tempi di espletamento del mandato per i quali i lavoratori chiedono ed ottengono permessi, retribuiti e non retribuiti, devono essere prontamente e puntualmente documentati mediante attestazione dell'ente”.
4. La formulazione testuale dell'art. 79, comma 6, nel prescrivere che attività e tempi di espletamento del mandato siano “prontamente e puntualmente documentati”, fa desumere che anche il tempo impiegato per lo spostamento da e per il luogo di lavoro debba essere comunque quantificato e attestato.
In tal senso, va pure specificato che “solo per la partecipazione alle sessioni del Consiglio Comunale spetta il permesso retribuito per l'intera giornata e che pertanto solo per tali sessioni è bastevole l'attestato di partecipazione senza
l'indicazione del tempo impegnato per l'espletamento dell'attività partecipativa, mentre per la partecipazione alle riunioni
2 di tutti gli altri organi dei quali il ricorrente è componente e per l'espletamento delle altre attività politico-amministrative, essendo il permesso previsto nei limiti del tempo impegnato per l'attività partecipativa inclusiva del tempo necessario per raggiungere la sede dell'organo e rientro e per lo studio dell' ordine del giorno, l'attestato deve contenere anche quest'ultime indicazioni” (cfr. sent. n. 2036/2004). Controparte_4
5. Inoltre, l'art. 52 del CCNL 2006/2009, richiamato dal nuovo CCNL 2019/2021, prevede espressamente:
“
1. Nei confronti del personale ATA chiamato a ricoprire cariche elettive si applicano le norme di cui al d.lgs.
18.08.2000, n. 267 e di cui all'art. 68 del d.lgs. 30.03 2001, n. 165.
Il personale che si avvalga del regime delle assenze e dei permessi di cui alle leggi predette, è tenuto a presentare, ogni trimestre, a partire dall'inizio dell'anno scolastico, alla scuola in cui presta servizio, apposita dichiarazione circa gli impegni connessi alla carica ricoperta, da assolvere nel trimestre successivo, nonché a comunicare mensilmente alla stessa scuola la conferma o le eventuali variazioni degli impegni già dichiarati.
2. Nel caso in cui il dipendente presti servizio in più scuole, la predetta dichiarazione va presentata a tutte le scuole interessate.
3. La programmazione delle assenze di cui ai precedenti commi 1 e 2 non ha alcun valore sostitutivo della documentazione espressamente richiesta dal d.lgs. n. 267/2000, che dovrà essere prodotta tempestivamente dall'interessato”.
6. Orbene, tanto premesso, deve rilevarsi come le attestazioni prodotte dalla difesa attorea (all. G al ricorso) si rivelano lacunose e comunque non rispondenti alle citate prescrizioni di legge. Ed invero:
- le assenze nei giorni 4 e 6 novembre 2024 non possono ritenersi giustificate atteso che, essendo asseritamente necessarie per presenziare alla seduta della giunta comunale del 5 novembre 2024 (così in tesi a pag. 4 del ricorso), l'attestazione avrebbe dovuto contemplare i tempi necessari per raggiungere la sede dell'organo e per fare rientro in servizio;
- le assenze nei giorni 11 e 13 novembre 2024 non possono ritenersi giustificate atteso che, pur essendo indicate per presenziare alla seduta della giunta comunale del 12 novembre 2024 (così in tesi a pag. 4 del ricorso), l'attestazione del 12 novembre 2024 non riguarda alcuna seduta, limitandosi a riportare che l'attore “sarà impegnato in data odierna…”, benché il citato comma 3 dell'art. 79 riconosca il diritto di assentarsi dal servizio solo per “partecipare alle riunioni degli organi di cui fanno parte per la loro effettiva durata”;
- le assenze nei giorni 18 e 20 novembre 2024 non possono ritenersi giustificate atteso che, essendo asseritamente necessarie per presenziare alla seduta della giunta comunale del 19 novembre 2024 (così in tesi a pag. 4 del ricorso), l'attestazione avrebbe dovuto contemplare i tempi necessari per raggiungere la sede dell'organo e per fare rientro in servizio;
- le assenze nei giorni 22, 25 e 27 novembre 2024 non possono ritenersi giustificate atteso che, pur essendo indicate per presenziare alle sedute del 26 e 28 novembre 2024 (così in tesi a pag. 4 del ricorso), le attestazioni del 26 e del 28 novembre 2024 non riguardano alcuna seduta, limitandosi a riportare che
3 l'attore “sarà impegnato in data odierna…”, benché il citato comma 3 dell'art. 79 riconosca il diritto di assentarsi dal servizio solo per “partecipare alle riunioni degli organi di cui fanno parte per la loro effettiva durata”;
- l'assenza nel giorno 8 gennaio 2025 non può ritenersi giustificata atteso che, essendo asseritamente necessaria per presenziare alla seduta della giunta comunale del 9 gennaio 2025 (così in tesi a pag. 4 del ricorso), l'attestazione avrebbe dovuto contemplare i tempi necessari per raggiungere la sede dell'organo e per fare rientro in servizio;
- le assenze nei giorni 15 e 17 gennaio 2025 non possono ritenersi giustificate atteso che, essendo asseritamente necessarie per presenziare alla seduta della giunta comunale del 16 gennaio 2025 (così in tesi a pag. 4 del ricorso), l'attestazione avrebbe dovuto contemplare i tempi necessari per raggiungere la sede dell'organo e per fare rientro in servizio.
7. A ciò si aggiunga che nemmeno emerge che l'attore abbia mai correttamente adempiuto agli oneri informativi previsti dal CCNL, essendo risultato incontestato che:
- con riferimento alle richieste di assenza, per la settimana dal 4 all'8 novembre 2024, l'attore aveva formulato una generica “Comunicazione giorni di assenza ai sensi della legge 267/2000 art. 79 comma
6”, indicando nel testo “Comunico che la prossima settimana non sarò presente ai sensi della legge 267/2000 art. 79 comma 6”, (all. 8 alla segnalazione disciplinare), senza alcuna indicazione dei giorni in cui si sarebbero svolte le sedute dell'organo comunale né dei giorni necessari per raggiungere la sede e rientrare nel posto di lavoro;
- per le assenze dall'11 novembre 2024 al 29 novembre 2024, l'attore aveva avanzato una generica richiesta rubricata “Comunicazione impegni amministrativi ai sensi della legge 267/2000 art. 79 comma
6” indicando nel testo della comunicazione “Comunico che dal 11/11/2024 al 29/11/2024 non sarò presente ai sensi della legge 267/2000 art. 79 comma 6” (all. 10 alla segnalazione disciplinare), quindi senza qualsivoglia indicazione puntuale dei giorni di riunione della giunta né dei giorni necessari per gli spostamenti;
- in data 2 dicembre 2024, al fine di consentire un'adeguata organizzazione del servizio, l'istituto scolastico aveva richiesto all'attore una pianificazione dei suoi impegni amministrativi, che però non è stata mai compilata;
- con riferimento alle assenze di gennaio 2025, l'attore, raggiunto telefonicamente dalla dirigente scolastica che gli aveva chiesto spiegazioni sulla sua assenza dal servizio, aveva risposto che “non ne valeva la pena di partire considerando che lunedì 20/01/2025 sarebbe stato assente per mandato amministrativo, comunicato in data 16/01/2025”.
8. Le accertate condotte paiono dunque sufficienti, per il disvalore che le connota, a giustificare la sanzione irrogata, apparendo tale sanzione proporzionata alla gravità dei fatti, tanto sotto il profilo oggettivo quanto sotto quello soggettivo.
4 E ciò, in particolare, tenuto conto che l'art. 55-quater d.lgs. n. 165/2001 prevede il licenziamento nell'ipotesi di “assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell'arco di un biennio”.
9. In conclusione, il ricorso va rigettato.
10. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
- rigetta le domande di parte attrice;
- condanna l'attore al pagamento, in favore della parte convenuta, delle spese processuali, che determina in complessivi euro 2.500,00 per compensi di avvocato oltre IVA, CPA e rimborso ex art. 2 d.m. n.
55/2014.
Milano, 11.11.2025
Il giudice
CO RO
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