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Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/12/2025, n. 17523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17523 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 32265/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 32265/2023 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Fabrizio Pagniello, con elezione di domicilio presso il difensore (Pec ; Email_1
RICORRENTE contro
(C.F. ), nata in [...] Controparte_1 C.F._2 il 08.08.1964, con il patrocinio dell'avv. Riccardo Canuti, con elezione di domicilio presso il difensore (Pec: ); Email_2
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 29.06.2023 chiedeva che venisse Parte_1 pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Anzio
(RM) il 05.08.1990 con , precisando che dall'unione Controparte_1 era nata la figlia (Roma, 08.11.2001), maggiorenne non economicamente Per_1 autosufficiente, e che con sentenza n. 318/2023, pubblicata in data 09.01.2023 il
Tribunale di Roma aveva dichiarato la separazione personale delle parti, adducendo a fondamento della domanda la mancata riconciliazione con la moglie. Chiedeva, pertanto, disporsi il contributo al mantenimento della figlia nella misura Per_1
1 di euro 500,00, oltre al 50% delle spese straordinarie e che ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento, nonché la condanna della resistente alla rifusione di tutte le somme relative alle rate di mutuo, intestate anche al ricorrente, disponendo di provvedere al pagamento anche delle rate successive relative alla villa sita in Nettuno (RM), Via Frasso Sabino n. 7, intestata alla CP_1 in via esclusiva.
, nel costituirsi in giudizio contestava tutto quanto ex Controparte_1 adverso dedotto e chiedeva disporsi a carico del ricorrente l'obbligo di versare l'importo di euro 800,00 a titolo di mantenimento della figlia maggiorenne non ancora economicamente autosufficiente, oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché il versamento della somma di euro 200,00 in favore della attesa la CP_1 sperequazione economica delle parti, onerando il a proseguire di farsi carico Pt_1 del pagamento delle rate dell'immobile sito in Nettuno.
All'udienza del 15.01.2024, le parti comparivano personalmente innanzi al GD e chiedevano un termine al fine di addivenire ad un bonario componimento.
Nelle more del giudizio, atteso il mancato accordo tra i coniugi, il Giudice, confermate le condizioni della separazione per quanto relativo al mantenimento della figlia , in difetto di istanze istruttorie formulate dalle parti, rinviava Per_1 all'udienza del 21.11.2024 per la precisazione delle conclusioni, differita al
02.10.2025, con ordinanza resa in data 26.11.2024, attesa la pendenza tra le parti del giudizio in ordine alle condizioni della separazione.
Dall'esame degli atti non risulta alcun dubbio circa l'impossibilità di ricostituire l'unione materiale e spirituale tra i coniugi. La domanda di divorzio, pertanto, tenuto conto del decorso del termine previsto dalla legge (art. 3, n. 2, lett. b] della legge n. 898/1970 come successivamente modificata), deve essere accolta.
Gli aspetti economici della controversia si incentrano sull'istanza di assegno divorzile avanzata dalla parte resistente, in ordine alla quale c'è l'opposizione della controparte.
La determinazione dell'assegno di divorzio è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti, per accordo tra le parti o in virtù di decisione giudiziale, in vigenza di separazione dei coniugi poiché, data la diversità delle discipline sostanziali, della natura, struttura e finalità dei relativi trattamenti, correlate a diversificate situazioni ed alle rispettive decisioni giudiziali, l'assegno divorzile, presupponendo lo scioglimento del matrimonio, prescinde dagli obblighi di
2 mantenimento e di alimenti, operanti nel regime di convivenza e di separazione, e costituisce effetto diretto della pronuncia di divorzio, con la conseguenza che l'assetto economico relativo alla separazione può rappresentare un mero indice di riferimento, nella misura in cui appaia idoneo a fornire utili elementi di valutazione del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. L'art.5 legge n. 898/70, nel testo modificato dalla legge n. 74/87, prevede il riconoscimento dell'assegno in favore del coniuge divorziato solo “quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”. È indubbia, quindi, alla luce di tale disposizione, la funzione assistenziale dell'assegno, in quanto il presupposto fondamentale per la sua attribuzione è da ricercarsi nell'esigenza di porre rimedio, in base ad un principio solidaristico, ad uno stato di disagio economico in cui venga a trovarsi il coniuge più debole, valutando la situazione dello stesso in concreto, ossia tenendo conto delle qualità personali e sociali delle parti e rapportando le stesse al tenore di vita goduto durante il matrimonio. La giurisprudenza di legittimità ha svolto un'importante opera di interpretazione della norma sopra citata. Deve infatti ricordarsi che dopo un primo e fondamentale intervento affidato alle Sezioni Unite del 1990 (Cass. 29 novembre 1990, nn. 11490, 11491, 11492) – destinato a sanare il contrasto giurisprudenziale apertosi dopo la novella del 1974 - la giurisprudenza si è assestata su un quadro interpretativo che per ventisette anni ha caratterizzato il contesto di riferimento, poi mutato dalla Cassazione con sentenza 10 maggio 2017, n. 11504 e poi ricomposto in un quadro interpretativo del tutto nuovo rispetto a quello formatosi nell'ultimo trentennio – dalle Sezioni Unite con la pronunzia 11 luglio 2018, n. 18287. Da ultimo la Giurisprudenza prevalente ha affermato che l'assegno divorzile assume la natura di una obbligazione pecuniaria, di natura mista - assistenziale -risarcitoria/compensativa - tendenzialmente di durata in base alla quale un ex coniuge è tenuto a somministrare periodicamente all'altro un assegno quando quest'ultimo non disponga di mezzi adeguati o comunque non possa procurarseli per ragioni oggettive. L'assegno assolve alla funzione etica e giuridica di riequilibrare la posizione economico patrimoniale dell'ex coniuge - che non disponga di mezzi adeguati o non possa procurarseli per ragioni oggettive - attraverso una attribuzione a carattere patrimoniale che lo compensi dello squilibrio reddituale e patrimoniale determinatosi in ragione delle scelte di vita matrimoniale operate concordemente dai coniugi durante la vita matrimoniale ovvero del sacrificio delle aspettative
3 professionali effettuate nell'interesse della famiglia. La Suprema Corte, riconosciuta la funzione assistenziale e in pari misura compensativa e perequativa dell'assegno di divorzio, ritiene che, ai fini dell'attribuzione e determinazione del relativo diritto, sia necessario l'accertamento di una disparità patrimoniale e reddituale tra le parti oltre all'inadeguatezza dei mezzi o, comunque, dell'impossibilità di procurarseli da parte del coniuge richiedente per ragioni oggettive. Fondamento del parametro così delineato sono i principi costituzionali di pari dignità e solidarietà «che permeano l'unione matrimoniale anche dopo lo scioglimento del vincolo». Il contributo fornito alla conduzione della vita familiare costituisce, invero, il frutto di decisioni comuni, libere e responsabili di entrambi i coniugi che possono incidere anche profondamente sul profilo economico di ciascuno di essi anche dopo la fine del matrimonio. Nel caso di specie, non risulta dagli atti, come richiesto dalla giurisprudenza, che la resistente abbia perduto opportunità lavorative o di crescita professionale per dedicarsi al marito agevolando la carriera di quest'ultimo; parimenti non è emerso agli atti che la signora abbia dovuto rinunciare a implementi di carriera a seguito del matrimonio per scelta condivisa con il marito. Occorre precisare che l'assegno divorzile mira a garantire l'autosufficienza economica del coniuge divorziato, riconoscendo al medesimo l'eventuale contributo dato alla famiglia, allorquando si evinca che il medesimo ha agevolato l'accrescimento professionale dell'altro sacrificando il proprio. Nulla risulta da quanto dedotto da parte resistente, con la conseguenza che la domanda di assegno divorzile deve essere rigettata.
Ritiene il Collegio, esaminata la documentazione prodotta, che la CP_1
non sia priva di adeguati redditi propri, tenuto conto della sua concreta e
[...] attuale capacità lavorativa, delle sue consistenze patrimoniali, dell'attività effettivamente svolta già a far data dal 23.05.2008, e che non sussistano i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione prettamente compensativa e perequativa.
Ed invero, dall'esame della documentazione reddituale e patrimoniale versata in atti il reddito della resistente, in quanto titolare di un'attività commerciale nel settore dei profumi, ammontava ad euro 19.598,00 nel 2019, 12.572,00 nel 2020 e
13.228,00 nel 2021; le unità immobiliari site in provincia di Isernia di cui risulta essere proprietaria sono suscettibili di divenire produttive di reddito e la stessa
4 resistente nulla versa per l'immobile di sua proprietà in cui risiede unitamente alla figlia, essendo le rate di mutuo versate dall'intestatario ricorrente.
Di contro, i redditi annui lordi del ricorrente ammontavano ad euro 66.669,00 nel
2019, euro 66.901,00 nel 2020, euro 68.446,00 nel 2021 ed euro 70.995,71 nel
2022. Su detti importi incide la rata mensile del mutuo acceso per l'acquisto dell'immobile in Nettuno intestato alla ove la stessa risiede unitamente CP_1 alla figlia, la rata di mutuo per l'acquisto dell'immobile ove il ricorrente risiede e il contributo a titolo di mantenimento della figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Non possono trovare accoglimento le domande formulate da entrambe le parti, aventi ad oggetto la corresponsione delle rate del mutuo gravante sull'immobile sito in Nettuno, via Frasso Sabino n. 7, in quanto la pretesa non è azionabile in questa sede, per difetto di connessione con la domanda principale di divorzio.
La soccombenza della resistente in ordine alla domanda di mantenimento in proprio favore giustifica la condanna della medesima al pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. r.g.
32265/2023, ogni ulteriore istanza disattesa, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Anzio
(RM) il 05.08.1990 tra e;
Parte_1 Controparte_1
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Anzio (RM) (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1990, atto n. 111, parte 2, serie A);
- rigetta la domanda di assegno divorzile formulata da;
Controparte_1
- dispone che ciascun coniuge provveda al proprio mantenimento;
- determina in euro 500,00 mensili il contributo dovuto da a Parte_1
per il mantenimento della figlia maggiorenne ma non Controparte_1 economicamente indipendente, da corrispondere a Controparte_1 presso il di lei domicilio, entro il giorno 5 di ogni mese;
dispone che l'assegno predetto sia annualmente rivalutato secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall'ISTAT;
- dispone che ciascun genitore contribuisca nella misura del 50% alle spese straordinarie per la figlia;
5 - condanna al pagamento delle spese di lite sostenute da Controparte_1 [...]
, che liquida nella somma complessiva pari ad euro 2900,00, oltre oneri come per Pt_1 legge.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 03.12.2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Maria Vittoria Caprara dott.ssa Marta Ienzi
6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 32265/2023 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Fabrizio Pagniello, con elezione di domicilio presso il difensore (Pec ; Email_1
RICORRENTE contro
(C.F. ), nata in [...] Controparte_1 C.F._2 il 08.08.1964, con il patrocinio dell'avv. Riccardo Canuti, con elezione di domicilio presso il difensore (Pec: ); Email_2
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 29.06.2023 chiedeva che venisse Parte_1 pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Anzio
(RM) il 05.08.1990 con , precisando che dall'unione Controparte_1 era nata la figlia (Roma, 08.11.2001), maggiorenne non economicamente Per_1 autosufficiente, e che con sentenza n. 318/2023, pubblicata in data 09.01.2023 il
Tribunale di Roma aveva dichiarato la separazione personale delle parti, adducendo a fondamento della domanda la mancata riconciliazione con la moglie. Chiedeva, pertanto, disporsi il contributo al mantenimento della figlia nella misura Per_1
1 di euro 500,00, oltre al 50% delle spese straordinarie e che ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento, nonché la condanna della resistente alla rifusione di tutte le somme relative alle rate di mutuo, intestate anche al ricorrente, disponendo di provvedere al pagamento anche delle rate successive relative alla villa sita in Nettuno (RM), Via Frasso Sabino n. 7, intestata alla CP_1 in via esclusiva.
, nel costituirsi in giudizio contestava tutto quanto ex Controparte_1 adverso dedotto e chiedeva disporsi a carico del ricorrente l'obbligo di versare l'importo di euro 800,00 a titolo di mantenimento della figlia maggiorenne non ancora economicamente autosufficiente, oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché il versamento della somma di euro 200,00 in favore della attesa la CP_1 sperequazione economica delle parti, onerando il a proseguire di farsi carico Pt_1 del pagamento delle rate dell'immobile sito in Nettuno.
All'udienza del 15.01.2024, le parti comparivano personalmente innanzi al GD e chiedevano un termine al fine di addivenire ad un bonario componimento.
Nelle more del giudizio, atteso il mancato accordo tra i coniugi, il Giudice, confermate le condizioni della separazione per quanto relativo al mantenimento della figlia , in difetto di istanze istruttorie formulate dalle parti, rinviava Per_1 all'udienza del 21.11.2024 per la precisazione delle conclusioni, differita al
02.10.2025, con ordinanza resa in data 26.11.2024, attesa la pendenza tra le parti del giudizio in ordine alle condizioni della separazione.
Dall'esame degli atti non risulta alcun dubbio circa l'impossibilità di ricostituire l'unione materiale e spirituale tra i coniugi. La domanda di divorzio, pertanto, tenuto conto del decorso del termine previsto dalla legge (art. 3, n. 2, lett. b] della legge n. 898/1970 come successivamente modificata), deve essere accolta.
Gli aspetti economici della controversia si incentrano sull'istanza di assegno divorzile avanzata dalla parte resistente, in ordine alla quale c'è l'opposizione della controparte.
La determinazione dell'assegno di divorzio è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti, per accordo tra le parti o in virtù di decisione giudiziale, in vigenza di separazione dei coniugi poiché, data la diversità delle discipline sostanziali, della natura, struttura e finalità dei relativi trattamenti, correlate a diversificate situazioni ed alle rispettive decisioni giudiziali, l'assegno divorzile, presupponendo lo scioglimento del matrimonio, prescinde dagli obblighi di
2 mantenimento e di alimenti, operanti nel regime di convivenza e di separazione, e costituisce effetto diretto della pronuncia di divorzio, con la conseguenza che l'assetto economico relativo alla separazione può rappresentare un mero indice di riferimento, nella misura in cui appaia idoneo a fornire utili elementi di valutazione del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. L'art.5 legge n. 898/70, nel testo modificato dalla legge n. 74/87, prevede il riconoscimento dell'assegno in favore del coniuge divorziato solo “quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”. È indubbia, quindi, alla luce di tale disposizione, la funzione assistenziale dell'assegno, in quanto il presupposto fondamentale per la sua attribuzione è da ricercarsi nell'esigenza di porre rimedio, in base ad un principio solidaristico, ad uno stato di disagio economico in cui venga a trovarsi il coniuge più debole, valutando la situazione dello stesso in concreto, ossia tenendo conto delle qualità personali e sociali delle parti e rapportando le stesse al tenore di vita goduto durante il matrimonio. La giurisprudenza di legittimità ha svolto un'importante opera di interpretazione della norma sopra citata. Deve infatti ricordarsi che dopo un primo e fondamentale intervento affidato alle Sezioni Unite del 1990 (Cass. 29 novembre 1990, nn. 11490, 11491, 11492) – destinato a sanare il contrasto giurisprudenziale apertosi dopo la novella del 1974 - la giurisprudenza si è assestata su un quadro interpretativo che per ventisette anni ha caratterizzato il contesto di riferimento, poi mutato dalla Cassazione con sentenza 10 maggio 2017, n. 11504 e poi ricomposto in un quadro interpretativo del tutto nuovo rispetto a quello formatosi nell'ultimo trentennio – dalle Sezioni Unite con la pronunzia 11 luglio 2018, n. 18287. Da ultimo la Giurisprudenza prevalente ha affermato che l'assegno divorzile assume la natura di una obbligazione pecuniaria, di natura mista - assistenziale -risarcitoria/compensativa - tendenzialmente di durata in base alla quale un ex coniuge è tenuto a somministrare periodicamente all'altro un assegno quando quest'ultimo non disponga di mezzi adeguati o comunque non possa procurarseli per ragioni oggettive. L'assegno assolve alla funzione etica e giuridica di riequilibrare la posizione economico patrimoniale dell'ex coniuge - che non disponga di mezzi adeguati o non possa procurarseli per ragioni oggettive - attraverso una attribuzione a carattere patrimoniale che lo compensi dello squilibrio reddituale e patrimoniale determinatosi in ragione delle scelte di vita matrimoniale operate concordemente dai coniugi durante la vita matrimoniale ovvero del sacrificio delle aspettative
3 professionali effettuate nell'interesse della famiglia. La Suprema Corte, riconosciuta la funzione assistenziale e in pari misura compensativa e perequativa dell'assegno di divorzio, ritiene che, ai fini dell'attribuzione e determinazione del relativo diritto, sia necessario l'accertamento di una disparità patrimoniale e reddituale tra le parti oltre all'inadeguatezza dei mezzi o, comunque, dell'impossibilità di procurarseli da parte del coniuge richiedente per ragioni oggettive. Fondamento del parametro così delineato sono i principi costituzionali di pari dignità e solidarietà «che permeano l'unione matrimoniale anche dopo lo scioglimento del vincolo». Il contributo fornito alla conduzione della vita familiare costituisce, invero, il frutto di decisioni comuni, libere e responsabili di entrambi i coniugi che possono incidere anche profondamente sul profilo economico di ciascuno di essi anche dopo la fine del matrimonio. Nel caso di specie, non risulta dagli atti, come richiesto dalla giurisprudenza, che la resistente abbia perduto opportunità lavorative o di crescita professionale per dedicarsi al marito agevolando la carriera di quest'ultimo; parimenti non è emerso agli atti che la signora abbia dovuto rinunciare a implementi di carriera a seguito del matrimonio per scelta condivisa con il marito. Occorre precisare che l'assegno divorzile mira a garantire l'autosufficienza economica del coniuge divorziato, riconoscendo al medesimo l'eventuale contributo dato alla famiglia, allorquando si evinca che il medesimo ha agevolato l'accrescimento professionale dell'altro sacrificando il proprio. Nulla risulta da quanto dedotto da parte resistente, con la conseguenza che la domanda di assegno divorzile deve essere rigettata.
Ritiene il Collegio, esaminata la documentazione prodotta, che la CP_1
non sia priva di adeguati redditi propri, tenuto conto della sua concreta e
[...] attuale capacità lavorativa, delle sue consistenze patrimoniali, dell'attività effettivamente svolta già a far data dal 23.05.2008, e che non sussistano i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione prettamente compensativa e perequativa.
Ed invero, dall'esame della documentazione reddituale e patrimoniale versata in atti il reddito della resistente, in quanto titolare di un'attività commerciale nel settore dei profumi, ammontava ad euro 19.598,00 nel 2019, 12.572,00 nel 2020 e
13.228,00 nel 2021; le unità immobiliari site in provincia di Isernia di cui risulta essere proprietaria sono suscettibili di divenire produttive di reddito e la stessa
4 resistente nulla versa per l'immobile di sua proprietà in cui risiede unitamente alla figlia, essendo le rate di mutuo versate dall'intestatario ricorrente.
Di contro, i redditi annui lordi del ricorrente ammontavano ad euro 66.669,00 nel
2019, euro 66.901,00 nel 2020, euro 68.446,00 nel 2021 ed euro 70.995,71 nel
2022. Su detti importi incide la rata mensile del mutuo acceso per l'acquisto dell'immobile in Nettuno intestato alla ove la stessa risiede unitamente CP_1 alla figlia, la rata di mutuo per l'acquisto dell'immobile ove il ricorrente risiede e il contributo a titolo di mantenimento della figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Non possono trovare accoglimento le domande formulate da entrambe le parti, aventi ad oggetto la corresponsione delle rate del mutuo gravante sull'immobile sito in Nettuno, via Frasso Sabino n. 7, in quanto la pretesa non è azionabile in questa sede, per difetto di connessione con la domanda principale di divorzio.
La soccombenza della resistente in ordine alla domanda di mantenimento in proprio favore giustifica la condanna della medesima al pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. r.g.
32265/2023, ogni ulteriore istanza disattesa, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Anzio
(RM) il 05.08.1990 tra e;
Parte_1 Controparte_1
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Anzio (RM) (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1990, atto n. 111, parte 2, serie A);
- rigetta la domanda di assegno divorzile formulata da;
Controparte_1
- dispone che ciascun coniuge provveda al proprio mantenimento;
- determina in euro 500,00 mensili il contributo dovuto da a Parte_1
per il mantenimento della figlia maggiorenne ma non Controparte_1 economicamente indipendente, da corrispondere a Controparte_1 presso il di lei domicilio, entro il giorno 5 di ogni mese;
dispone che l'assegno predetto sia annualmente rivalutato secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall'ISTAT;
- dispone che ciascun genitore contribuisca nella misura del 50% alle spese straordinarie per la figlia;
5 - condanna al pagamento delle spese di lite sostenute da Controparte_1 [...]
, che liquida nella somma complessiva pari ad euro 2900,00, oltre oneri come per Pt_1 legge.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 03.12.2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Maria Vittoria Caprara dott.ssa Marta Ienzi
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