TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 13/04/2026, n. 6627
TAR
Sentenza 13 aprile 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Illegittimità del provvedimento di esclusione

    L'Amministrazione ha illegittimamente escluso la ricorrente, non considerando che la stessa possedeva i requisiti alternativi previsti dal bando e non precedendo l'esclusione con alcuna comunicazione. L'Amministrazione non si è costituita in giudizio per dimostrare un errore scusabile.

  • Accolto
    Danno patrimoniale

    Il danno patrimoniale è stato quantificato in € 36.000,00 lordi, pari al 75% della retribuzione complessiva di € 48.000,00 che la ricorrente avrebbe percepito, tenendo conto della sua nomina a direttrice di un museo e della giurisprudenza consolidata in materia di liquidazione del danno da mancata assunzione.

  • Rigettato
    Danno non patrimoniale

    Il danno non patrimoniale non è stato riconosciuto per genericità delle allegazioni e mancanza di prova della sua sussistenza, pur potendo il giudice supplire alla prova del quantum in via equitativa, ma non alla prova dell'an debeatur.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 13/04/2026, n. 6627
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 6627
    Data del deposito : 13 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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