Sentenza 13 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 13/04/2026, n. 6627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6627 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06627/2026 REG.PROV.COLL.
N. 13922/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13922 del 2024, proposto da
AR NE, rappresentata e difesa dall’avvocato Benedetta Leone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Cultura, non costituito in giudizio;
per la condanna
ex art. 30 c.p.a. al risarcimento dei danni derivante dalla declaratoria di illegittimità dei provvedimenti impugnati con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, definito con D.P.R. del 25 ottobre 2024, comunicato a mezzo PEC in data 28 novembre 2024, per le ragioni indicate nel parere n. 961 del 7 agosto 2024 della I sezione del Consiglio di Stato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2026 il dott. IG AR FI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 19 dicembre 2024 e depositato il 20 dicembre 2024, AR NE ha agito al fine di ottenere il risarcimento dei danni conseguente alla declaratoria di illegittimità di provvedimenti impugnati con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, definito con D.P.R. del 25 ottobre 2024, comunicato a mezzo PEC in data 28 novembre 2024, per le ragioni indicate nel parere n. 961 del 7 agosto 2024 della I sezione del Consiglio di Stato.
1.1. Rappresenta la ricorrente di avere partecipato a una procedura selettiva pubblica per il conferimento di incarichi di collaborazione ai sensi dell’art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001 bandita con decreto del Direttore Generale archeologia, belle arti e paesaggio n. 1799 del 29 dicembre 2020 e di essere risultata ricompresa tra i vincitori, con destinazione presso la Soprintendenza di Imperia e Savona.
1.2. Nondimeno, con nota del 24 maggio 2021 (doc. 13 di parte ricorrente), l’odierna ricorrente è stata esclusa dal novero dei vincitori, essendosi la Commissione di cui all’art. 6 della lex specialis , nella seduta del 5 maggio 2021, determinata come segue: “ dalla documentazione trasmessa si evince che, sebbene il candidato dimostri un’esperienza di 19 anni, tale esperienza risulta maturata anche nel periodo antecedente il diploma di laurea magistrale (a. 2007) e il Dottorato di ricerca (2019) e che, pertanto, ai fini del procedimento di selezione in atto, non risulterebbero raggiunti i requisiti minimi richiesti in termini di anni di esperienza professionale. Si segnala infine l’incarico in corso di Direttore del Museo Civico-archeologico di Remedello (Brescia) ” (cfr. doc. 16-bis di parte ricorrente).
1.3. Detto provvedimento è stato gravato con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica con contestuale istanza cautelare.
1.4. Disposti adempimenti istruttori con parere interlocutorio del 24 maggio 2023, il Consiglio di Stato si è pronunciato in via definitiva con parere 961 del 7 agosto 2024, nel quale si legge: “ La Sezione rileva preliminarmente che la ricorrente aveva dichiarato il possesso del requisito costituito da 10 anni di esperienza e dottorato di ricerca, anche se non ne aveva richiesto espressamente la valutazione ai fini della procedura in questione; l’Amministrazione, pertanto, avrebbe potuto valutare tale requisito d’ufficio. La Sezione, inoltre, evidenzia che, anche se i contratti sono scaduti a dicembre 2022 e manca la possibilità di scorrimento della graduatoria, la ricorrente ha dichiarato di avere interesse alla definizione del gravame a fini risarcitori; conseguentemente, la Sezione ritiene di accogliere il ricorso ”.
2. Con l’atto introduttivo del presente giudizio, parte ricorrente ha richiesto la condanna del Ministero al pagamento della somma di € 48.000,00 a titolo di danno patrimoniale, unitamente a un importo a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, da liquidarsi in via equitativa.
3. All’udienza del 27 gennaio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Il ricorso va accolto parzialmente.
5. Secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale, i presupposti per l’integrazione di un fatto illecito ex art. 2043 c.c. derivante dall’attività amministrativa sono: “ a) l’accertamento dell’illegittimità del provvedimento amministrativo che ha cagionato la lesione dell’interesse legittimo (il c.d. danno ingiusto o danno evento); b) il danno, patrimoniale o non patrimoniale, prodotto nella sfera giuridica del privato (c.d. danno conseguenza); c) il nesso causale tra la condotta dell’amministrazione e il danno e d) la colpa dell’amministrazione ” ( ex multis , Consiglio di Stato, sez. V, 9 luglio 2018, n. 4191), non essendo “ il risarcimento del danno […] una conseguenza diretta e costante dell’annullamento giurisdizionale di un atto amministrativo ” (Cons. Stato, Sez. II, 24 luglio 2020, n. 4732).
5.1. L’illegittimità del provvedimento che ha cagionato il danno lamentato è stata accertata dal richiamato parere del Consiglio di Stato (recepito nel successivo D.P.R. 25 ottobre 2024 sub doc. 1 di parte ricorrente).
5.2. Si osserva, a questo riguardo, che l’allegato 1 al bando (doc. 3 di parte ricorrente) consentiva la partecipazione alla procedura agli archeologi che avessero maturato 1) “ Esperienza professionale di almeno quindici anni, di cui almeno tre anni maturata in incarichi di collaborazione con le pubbliche amministrazioni nella esecuzione di indagini e ricerche archeologiche e di interventi di scavo archeologico […]”; oppure, in alternativa 2) “ Esperienza professionale di almeno dieci anni di cui almeno due anni maturata in incarichi di collaborazione con le pubbliche amministrazioni, con diploma di specializzazione e/o Dottorato di ricerca in discipline attinenti alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio culturale e/o in discipline archeologiche ”.
5.3. La ricorrente ha dichiarato un’esperienza professionale pari a 19 anni, e dunque il possesso del requisito di cui al numero 1 del paragrafo che precede, computando, in tale periodo, anche attività svolte prima del conseguimento della laurea, nel 2007.
5.4. L’amministrazione, in sede di controlli, pur ritenendo non valutabile l’attività svolta prima del conseguimento della laurea, non ha tuttavia considerato che la ricorrente, già inserita nella graduatoria dei vincitori, disponeva in ogni caso del requisito di cui al numero 2 del precedente paragrafo 5.2: nondimeno, ha proceduto a un’esclusione diretta, non preceduta da alcuna interlocuzione procedimentale, in non corretta applicazione dell’art. 5 del bando (sub doc. 2 allegato al ricorso), ai sensi del quale “ 1. Non saranno prese in considerazione, e comporteranno pertanto l’esclusione dalla procedura, senza alcun onere di comunicazione da parte dell’Ufficio: a) le domande dei candidati privi dei requisiti di cui all’articolo 3 […]”, laddove, a sua volta, tale articolo, al comma 1, lett. b), richiamava l’allegato 1 sopra riportato al paragrafo 5.2.
5.4.1. Si osserva, incidentalmente, che lo svolgimento di altro incarico ad opera della ricorrente, pur se segnalato nel verbale della Commissione richiamato supra al paragrafo 1.2 non ha avuto alcun rilievo ai fini della suddetta esclusione, per quanto si ricava dal parere interlocutorio del Consiglio di Stato sub doc. 17 di parte ricorrente, dove, riepilogandosi le difese dell’amministrazione, si dà atto che: “ l’ulteriore considerazione che la ricorrente sia in atto direttore del Museo di Remedello non è stata valutata quale causa di esclusione ”.
5.5. Deve pertanto ritenersi dimostrata la ricorrenza dei requisiti di cui alle lettere b) e c) della giurisprudenza richiamata al precedente paragrafo 5, perché la ricorrente aveva conseguito 58 punti ed era in procinto di stipulare il contratto con la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Imperia e Savona, sicché, se non fosse stata illegittimamente esclusa, avrebbe svolto l’incarico per il quale aveva superato la selezione e avrebbe ottenuto le relative retribuzioni.
5.6. Sul requisito sub d) del precedente paragrafo 5, va rammentato che, per quanto condivisibilmente statuito da Cons. Stato, Sez. IV, 8 ottobre 2018, n. 5762, “ in materia di responsabilità extracontrattuale, il criterio soggettivo di imputazione necessario e sufficiente a dar luogo a responsabilità è costituito dalla colpa, anche lieve, consistente in una negligenza, imprudenza od imperizia, ovvero nella violazione di norme, la cui osservanza avrebbe scongiurato il verificarsi del danno da parte del soggetto agente. Con riferimento alla colpa, va altresì richiamato il condiviso orientamento giurisprudenziale secondo il quale, in sede di risarcimento del danno derivante da un provvedimento autoritativo illegittimo, il privato danneggiato può limitarsi ad invocare detta illegittimità quale indice presuntivo della colpa, perché resta a carico dell’amministrazione l’onere di dimostrare che si è trattato di un errore scusabile derivante da contrasti giurisprudenziali sull’interpretazione della norma o dalla complessità dei fatti, ovvero ancora dal comportamento delle parti del procedimento ”.
5.6.1. Nel caso di specie, l’amministrazione non si è costituita e nulla ha dedotto in replica alle deduzioni di parte ricorrente (si tratta, peraltro, di circostanza che è già stata valorizzata, in precedenti pronunce, passate in giudicato, di queste Sezione, di accoglimento di domande risarcitorie proposte – sebbene in relazione a presupposti non identici a quelli per cui è causa – con riferimento alla medesima procedura concorsuale in esame: cfr. T.A.R. Lazio, Sez. II quater, 17 febbraio 2022, nn. 1956, 1971 e 1972), non consentendo di superare gli elementi presuntivi dalla stessa allegati.
5.7. In ordine al quantum del risarcimento, ritiene il Collegio di dover dare continuità al criterio di calcolo applicato dalle sentenze della Sezione richiamate nel precedente paragrafo 5.6.1 (oltre alle quali vanno altresì citate T.A.R. Lazio, Sez. II quater, 3 marzo 2022, nn. 2506, 2514 e 2518).
5.7.1. Con tali pronunce (cfr., in particolare, la sentenza n. 2518/2022), il danno è stato calcolato decurtando una percentuale del 25% dalle retribuzioni complessive di cui i ricorrenti di quei giudizi avrebbero beneficiato (corrispondenti al lordo, ma con la seguente aggiunta: “ trattandosi di mancata percezione di un reddito da lavoro, rilevante per il profilo del lucro cessante, la somma va ritenuta soggetta a tassazione: cfr. Cass. n. 10244 del 2017, che si riferisce ad un caso di mancata percezione di reddito a causa della omessa, illegittima costituzione del rapporto lavorativo ”) se fossero stati assunti, sul rilievo che “ è equa una liquidazione pari al 75% di tale somma, che, muovendo da una percentuale base di riferimento pari al 50% (CDS n. 7110 del 2019 cit.), la incrementa in via equitativa fino a tale soglia, tenuto conto delle oggettive difficoltà, nell’attuale crisi occupazionale, a rinvenire altra attività lavorativa, e della circostanza che parte ricorrente non potrà vantare, per futuri impieghi, l’esercizio dell’attività oggetto del contratto ”.
5.7.1.1. In tale sentenza si è ulteriormente osservato che la parte ricorrente non aveva “ allegato di essere stata impossibilitata a indirizzare le proprie energie altrove ”: nel caso in esame la decurtazione risulta a fortiori giustificata dal fatto, che emerge da p. 32 del documento contrassegnato con la lettera a) del deposito documentale del 23 dicembre 2024 (recante “ dichiarazione di conformità all’originale con copia di atti e documenti ”), che la suddetta ricorrente è stata nominata direttrice del Museo Civico Archeologico di Remedello per un periodo compreso tra il 2020 e il 2024.
5.7.2. Dispone a questo riguardo l’art. 9 dell’avviso pubblico sub doc. 2 di parte ricorrente che “ Il compenso professionale per lo svolgimento dell’incarico è stabilito: a) per le figure professionali per cui è richiesto il diploma di laurea, nell'importo massimo lordo computato su 12 mesi di euro 32.000,00 IVA inclusa, parametrato all’impegno richiesto ”.
5.7.3. Quanto si legge a p. 11 del ricorso (“ Contratto che, inizialmente, ha avuto la durata minima di sei mesi (fino al 31 dicembre 2021) con un compenso lordo computato su 12 mesi pari ad €. 32.000,00 IVA inclusa e, successivamente, è stato prorogato per altri 12 mesi per un totale 18 mesi e per un compenso complessivo di €. 48.000,00 IVA inclusa ”) risulta confermato sia dalla lettura del parere del Consiglio di Stato n. 961 del 2024 (come trascritto in parte qua al paragrafo 1.4 della presente sentenza), sia dai documenti 18 e 19 di parte ricorrente (nei quali si legge, rispettivamente: “[decreta] di autorizzare la proroga dei contratti di lavoro autonomo al momento in essere, attivati ai sensi dell’art. 24 co. 1 del decreto legge 104/2020 e ss.mm.ii. a decorrere dal 01 gennaio 2022 fino al 30 giugno 2022, alle stesse medesime condizioni lasciando inalterato il compenso dei singoli professionisti ” e “[decreta] di autorizzare la proroga dei contratti di lavoro autonomo al momento in essere, attivati ai sensi dell’art. 24 co. 1 del decreto legge 104/2020 e ss.mm.ii. a decorrere dal 01 luglio 2022 fino al 31 dicembre 2022, alle stesse medesime condizioni lasciando inalterato il compenso dei singoli professionisti ”).
5.7.4. Ritiene, per l’effetto, il Collegio di dover applicare la suddetta decurtazione del 25% sulla somma di € 48.000,00, dovendo, pertanto, il danno patrimoniale essere complessivamente liquidato in ragione dell’ammontare di € 36.000,00 (trentaseimila) lordi, oltre rivalutazione monetaria e interessi al saggio legale dalla data in cui il contratto avrebbe dovuto essere stipulato fino alla pubblicazione della presente sentenza (che converte il debito di valore in debito di valuta), oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo.
5.8. Nulla, invece, può essere riconosciuto a parte ricorrente a titolo di danno non patrimoniale, tenuto conto della genericità delle allegazioni proposte a tale riguardo e della mancanza di prova dei pregiudizi lamentati (cfr., da ultimo, le pagine 13 e 14 della memoria ex art. 73 c.p.a. di parte ricorrente), dovendo essere ribadito, a questo proposito, che la circostanza per cui il danno non patrimoniale sia liquidato in via equitativa dal giudice può supplire al difetto di prova relativo al solo quantum debeatur , aprendo alla valutazione equitativa “ se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare ”; non certo all’ an debeatur , ovverosia alla prova della sussistenza del danno, che resta ovviamente a carico del ricorrente (cfr., in questi termini, Cons. Stato, Sez. VII, 23 marzo 2023, n. 2972) e che nel presente giudizio non è stata offerta.
6. Le spese, nell’ammontare liquidato in parte dispositiva, sono poste a carico del Ministero della Cultura in base al principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, condanna il Ministero della Cultura a corrispondere in favore di parte ricorrente, a titolo di risarcimento del danno, la complessiva somma di € 36.000,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, come in motivazione.
Condanna, altresì, il Ministero della Cultura al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite, liquidate nella complessiva somma di € 2.000,00, oltre rimborso forfettario, IVA, CPA e rimborso del contributo unificato, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario avv. Benedetta Leone, che ne ha fatto richiesta.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
TO NG, Presidente
Francesca Santoro Cayro, Primo Referendario
IG AR FI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IG AR FI | TO NG |
IL SEGRETARIO