Articolo 4 della Legge 10 novembre 1963, n. 1539
Articolo 3Articolo 5
Versione
14 dicembre 1963
Art. 4.
Il Ministro per i lavori pubblici e' autorizzato a provvedere, nei limiti della spesa di lire 80.000.000, all'esecuzione delle opere necessarie per la riparazione e sistemazione della casa del Buonarroti in Firenze, nonche' del Museo comunale, dei ruderi del Castello, del Palazzo comunale e della Chiesa di San Giovanni Battista, in comune di Caprese Michelangelo.
Entrata in vigore il 14 dicembre 1963