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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 21/05/2025, n. 624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 624 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del Giudice Dott. Francesco Vigorito ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nelle cause civili di primo grado iscritte al n. 950 e al n. 2356/24 riunite promosse da:
“ ”, C.F. e P. IVA: , con sede in Controparte_1 P.IVA_1
Corso Europa n. 396, 80010 Villaricca (NA), in persona del suo legale rappresentante p.t. sig.ra
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Tarquinia (VT) al Controparte_2 CodiceFiscale_1
Viale Igea n°6 presso lo studio dell'avv.to Saverio Simonelli (C.F. ), del CodiceFiscale_2
Foro di Vibo Valentia, PEC: dal quale è Email_1 rappresentata e difesa giusta procura in calce agli atti introduttivi opponente nei confronti di
Procedura di Liquidazione della “ Controparte_3 [...]
” codice fiscale Controparte_4
, con sede in Tarquinia (VT), Strada Provinciale Porto Clementino s.n.c., in persona P.IVA_2 del Commissario Liquidatore dottor (C.F. ), nominato Persona_1 CodiceFiscale_3 con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3 dell'11/01/2022, rappresentata e difesa dall'Avv. Enrico Maria Rotondo (C.F. ) unitamente e disgiuntamente CodiceFiscale_4 all' dall'Avv. Francesco Giglioni (C.F. ), elettivamente domiciliata presso C.F._5 il loro studio, in Roma, Via Durazzo n. 28, come da procura rilasciata ex art. 83 c.p.c. ed allegata alle buste di deposito delle comparse di risposta opposta
OGGETTO: opposizione all'esecuzione (art. 615 comma 1 c.p.c.) TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
CONCLUSIONI
All'odierna udienza i difensori delle parti hanno concluso come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa
Con atto di citazione in opposizione al precetto ex art. 615 e 617 c.p.c. e contestuale istanza di sospensiva, notificato l'8.04.2024, la ha richiesto di dichiarare Controparte_1
“nullo o privo di efficacia” il precetto perrilascio notificato dalla rassegnando le CP_4 seguenti conclusioni:
In Via Preliminare:
1) Dichiarare legittima ed ammissibile la spiegata opposizione;
2) Ancora in via Preliminarmente e Pregiudizialmente accertare e dichiarare la mancanza della condizione di procedibilità dell'Atto di Precetto per Rilascio di Immobile per Carenza di Legittimazione Passiva in capo alla società “ ” e di conseguenza revocare e/o annullare l'Atto di Controparte_1
Precetto per Rilascio di Immobile notificato il 28.03.2024.
- Nel Merito ed in accoglimento alla medesima:
a) dichiarare nullo e privo di efficacia il precetto notificato in data 28.03.2024 alla società
[...]
” e comunque sospenderlo nella efficacia esecutiva;
Controparte_1
b) condannare in ogni caso la Procedura di Liquidazione Coatta Amministrativa della
[...]
” in persona del Commissario Liquidatore dottor Controparte_5
al pagamento delle spese di giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto Persona_1 procuratore che ne fa espressa richiesta.;
A fondamento della domanda la ha dedotto il proprio difetto di Controparte_1 legittimazione passiva sostenendo che l'immobile indicato in precetto non sarebbe stato utilizzato né posseduto dalla opponente, ma sarebbe nelle disponibilità della dal Parte_1 maggio 2020.
La Procedura di Liquidazione Coatta Amministrativa della “
[...]
”, si è costituita impugnando e Controparte_4 contestando quanto dedotto nell'atto di opposizione eccependo in via preliminare l'erronea introduzione dell'opposizione con rito ordinario in luogo del rito locatizio e nel merito l'infondatezza dell'eccezione in quanto con verbale del 15.02.2018 sottoscritto nel procedimento
2 di 6 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
di mediazione n. 401/2017 dinanzi alla Camera per la mediazione e la conciliazione dell'Ordine
Forense di Civitavecchia, la si era impegnata a riconsegnare Controparte_6
l'immobile indicato in precetto entro e non oltre il 30.06.2018 e tale verbale di mediazione ha certamente valore di titolo esecutivo.
Questo Giudice con provvedimento del 19 settembre 2024 disponeva la conversione del rito e con successivo provvedimento del 19 febbraio 2025 fissava l'udienza per la decisione
Con successivo atto di citazione in opposizione al precetto in rinnovazione ex art. 615 e 617
c.p.c. e contestuale istanza di sospensiva, notificato il 7.10.2024, la Controparte_1 richiedeva di dichiarare “nullo o privo di efficacia” il precetto notificato dalla il
[...] CP_4
17.09.2024, rassegnando le seguenti conclusioni:
“In Via Preliminare:
1) Dichiarare legittima ed ammissibile la spiegata opposizione;
2) Ancora in via Preliminarmente e Pregiudizialmente accertare e dichiarare la mancanza della condizione di procedibilità dell'Atto di Precetto in rinnovazione per Rilascio di Immobile per Carenza di Legittimazione
Passiva in capo alla società “ ” e di conseguenza revocare e/o Controparte_1 annullare l'Atto di Precetto in rinnovazione per Rilascio di Immobile notificato il 17.09.2024.
- Nel Merito ed in accoglimento alla medesima:
a) dichiarare nullo e privo di efficacia il precetto in rinnovazione per il rilascio di immobile notificato in data
17.09.2024 alla società “ ” e comunque sospenderlo nella Controparte_1 efficacia esecutiva;
b) condannare in ogni caso la Procedura di Liquidazione Coatta Amministrativa della
[...]
” in persona del Commissario Liquidatore dottor Controparte_5
al pagamento delle spese di giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto Persona_1 procuratore che ne fa espressa richiesta”.
A fondamento della domanda la deduceva gli stessi motivi già Controparte_1 oggetto di opposizione al precetto precedentemente notificato.
Si costituiva la Procedura di Liquidazione Coatta Amministrativa della “
[...]
”, impugnando e contestando Controparte_4 quanto dedotto nel nuovo atto di opposizione ed eccependo nuovamente in via preliminare l'erronea introduzione dell'opposizione con rito ordinario in luogo del rito locatizio.
Questo Giudice con provvedimento del 18 marzo 2025 disponeva la conversione del rito.
All'odierna udienza i due giudizi erano riuniti.
3 di 6 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Nei giudizi riuniti la parte opponente ha dichiarato di voler rinunciare alle opposizioni in quanto il rilascio da parte dell'attuale occupante dell'immobile oggetto della procedura è prossimo;
la parte opposta non ha, tuttavia, accettato la rinuncia ed ha insisteto per l'accoglimento della domanda riconvenzionale.
2. Oggetto del giudizio
Con gli atti di opposizione a precetto la società opponente ha dedotto di non essere legittimata passiva al rilascio dell'immobile indicato negli stessi atti di precetto in quanto lo stesso non era più in suo possesso.
Pertanto la domanda proposta dalla deve qualificarsi come Controparte_6 opposizione all'esecuzione.
La parte opposta ha proposto invece domanda riconvenzionale per ottenere la condanna della a corrispondere alla Procedura di Liquidazione Coatta Controparte_6
Amministrativa della Controparte_4
” un'indennità di occupazione dal 01.07.2018 alla data dell'effettiva riconsegna,
[...] quantificabile allo stato in euro 86.620,00, oltre successive indennità sino ad effettivo rilascio o in subordine, la condanna della al risarcimento del danno per la Controparte_6 mancata riconsegna del bene per la somma di euro 86.620,00 o per quella individuata dal Giudice secondo il valore di mercato o secondo equità.
3. Opposizione all'esecuzione
La parte attrice ha dedotto di non essere nel possesso dell'immobile sito in Tarquinia (VT), via di
Porto Clementino snc e censito al NCEU del predetto Comune al foglio 67, part. 114, cat. D/10,
e tuttavia a fronte della produzione da parte della resistente del verbale di mediazione del
15.02.2018 sottoscritto nel procedimento di mediazione n. 401/2017 dinanzi alla Camera per la mediazione e la conciliazione dell'Ordine Forense di Civitavecchia, con il quale la stessa
[...] si era impegnata a riconsegnare l'immobile entro e non oltre il Controparte_6
30.06.2018 non ha provato di non essere più nel possesso dell'immobile in quanto ha prodotto unicamente una scrittura privata di cessione dei debiti in virtù della quale la Controparte_6
e per essa la (C.F. ), si è accollata il debito di
[...] Parte_1 P.IVA_3 euro 14.911,09 dovuto dalla nei confronti della (C.F. ); CP_4 Parte_2 P.IVA_4 nell'atto non vi è alcun riferimento all'immobile oggetto del precetto di rilascio.
4 di 6 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Pertanto in mancanza di un accordo sopravvenuto deve ritenersi che il verbale di mediazione con il quale si prevedeva il rilascio dell'immobile da parte della società opponente entro il 30 giugno
2018 ha valore di titolo esecutivo ed indica che la è tenuta al Controparte_6 rilascio
Pertanto l'opposizione deve essere rigettata.
4. Domanda riconvenzionale
La parte convenuta ha chiesto la condanna della opponente al pagamento della somma di euro
86.620,00 per l'illegittima prosecuzione nella detenzione dell'immobile dal 30 giugno 2018.
Qualora, dopo che sia stato risolto il contratto di locazione, il conduttore permanga nella detenzione del bene l'indennità di occupazione deve intendersi ragguagliata all'importo convenuto per la locazione fatta salva la possibilità, per il locatore, di fornire la prova dell'eventuale maggior danno, con rigorosa dimostrazione che la ritardata restituzione dell'immobile ha concretamente pregiudicato la possibilità di locare il bene a terzi per un canone superiore all'ultimo corrispettivo convenuto con il conduttore inadempiente, senza che possa ritenersi a tal fine sufficiente la mera prova del diverso e maggiore valore locativo di mercato
(Cass. 11 luglio 2014, n. 15899).
La somma pattuita tra le parti per l'occupazione dell'immobile nel contratto di comodato sottoscritto il 01.05.2016, e pari ad euro 1.000,00 mensili, oltre IVA.
La parte convenuta non ha dedotto di aver subito un danno maggiore.
Pertanto, la somma dovuta alla dalla a titolo di CP_4 Controparte_6 indennità di occupazione per l'illegittima detenzione del bene dall'1 luglio 2018 ad oggi ammonta ad euro 83.000 oltre IVA e ad ulteriori Euro 1.000 mensili oltre IVA fino al rilascio.
5. Spese e domanda ex art. 96 c.p.c.
Quanto alla domanda di risarcimento del danno ex art. 96 deve escludersi che sussista l'ipotesi di cui al comma 1 non essendovi prova neppure presuntiva della sussistenza del danno ulteriore.
In ordine invece all'ipotesi di cui al comma 3 c.p.c. deve osservarsi che l'applicabilità dell'art. 96, comma 3, c.p.c. prescinde dall'effettiva causazione di un danno da parte del soggetto risultato completamente soccombente nel processo;
in tema di responsabilità processuale aggravata, il carattere temerario della lite, che costituisce presupposto della condanna di cui all'art. 96 comma
5 di 6 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
3 c.p.c. va ravvisato nella coscienza della infondatezza della domanda e delle tesi sostenute, ovvero nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza.
Nel caso in esame la proposizione di due opposizioni a precetto non supportate da alcun elemento di prova integra un comportamento che è contrario quantomeno alla normale diligenza.
Pertanto la domanda deve essere accolta e la società opponente deve essere condannata in via equitativa al risarcimento del danno liquidato in una somma pari alle spese del giudizio.
In considerazione del disposto dell'ultimo comma dell'art. 96 la società opponente deve essere condannata al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro pari ad euro 1.000.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate a favore della convenuta sulla base dei criteri previsti dal D.M. n. 147/2022 (scaglione da 52.001 a 260.000 applicando il parametro minimo in considerazione della limitata difficoltà del giudizio).
P.Q.M.
il Tribunale definitivamente pronunciando così provvede: rigetta l'opposizione all'esecuzione; accoglie la domanda riconvenzionale formulata dalla Liquidazione Amministrativa della CP_3
“ Controparte_4
” e condanna la al pagamento a favore della
[...] Controparte_6 della somma di euro 83.000 oltre IVA ed al pagamento dell'ulteriore somma CP_4 di Euro 1.000 mensili oltre IVA dall'1 giugno 2025 fino al rilascio dell'immobile indicato in precetto;
condanna ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c. la al pagamento a Controparte_6 favore della Controparte_4
” della somma di euro 7.052,00 e al pagamento, in favore della Cassa delle
[...] ammende, di una somma di denaro pari ad euro 1.000; condanna la al pagamento delle spese del giudizio sostenute dalla Controparte_6
“ Controparte_4
” che si liquidano in euro 7.052,00 oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA.
[...]
Civitavecchia, 21 maggio 2025
Il Giudice
Francesco Vigorito
6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del Giudice Dott. Francesco Vigorito ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nelle cause civili di primo grado iscritte al n. 950 e al n. 2356/24 riunite promosse da:
“ ”, C.F. e P. IVA: , con sede in Controparte_1 P.IVA_1
Corso Europa n. 396, 80010 Villaricca (NA), in persona del suo legale rappresentante p.t. sig.ra
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Tarquinia (VT) al Controparte_2 CodiceFiscale_1
Viale Igea n°6 presso lo studio dell'avv.to Saverio Simonelli (C.F. ), del CodiceFiscale_2
Foro di Vibo Valentia, PEC: dal quale è Email_1 rappresentata e difesa giusta procura in calce agli atti introduttivi opponente nei confronti di
Procedura di Liquidazione della “ Controparte_3 [...]
” codice fiscale Controparte_4
, con sede in Tarquinia (VT), Strada Provinciale Porto Clementino s.n.c., in persona P.IVA_2 del Commissario Liquidatore dottor (C.F. ), nominato Persona_1 CodiceFiscale_3 con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3 dell'11/01/2022, rappresentata e difesa dall'Avv. Enrico Maria Rotondo (C.F. ) unitamente e disgiuntamente CodiceFiscale_4 all' dall'Avv. Francesco Giglioni (C.F. ), elettivamente domiciliata presso C.F._5 il loro studio, in Roma, Via Durazzo n. 28, come da procura rilasciata ex art. 83 c.p.c. ed allegata alle buste di deposito delle comparse di risposta opposta
OGGETTO: opposizione all'esecuzione (art. 615 comma 1 c.p.c.) TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
CONCLUSIONI
All'odierna udienza i difensori delle parti hanno concluso come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa
Con atto di citazione in opposizione al precetto ex art. 615 e 617 c.p.c. e contestuale istanza di sospensiva, notificato l'8.04.2024, la ha richiesto di dichiarare Controparte_1
“nullo o privo di efficacia” il precetto perrilascio notificato dalla rassegnando le CP_4 seguenti conclusioni:
In Via Preliminare:
1) Dichiarare legittima ed ammissibile la spiegata opposizione;
2) Ancora in via Preliminarmente e Pregiudizialmente accertare e dichiarare la mancanza della condizione di procedibilità dell'Atto di Precetto per Rilascio di Immobile per Carenza di Legittimazione Passiva in capo alla società “ ” e di conseguenza revocare e/o annullare l'Atto di Controparte_1
Precetto per Rilascio di Immobile notificato il 28.03.2024.
- Nel Merito ed in accoglimento alla medesima:
a) dichiarare nullo e privo di efficacia il precetto notificato in data 28.03.2024 alla società
[...]
” e comunque sospenderlo nella efficacia esecutiva;
Controparte_1
b) condannare in ogni caso la Procedura di Liquidazione Coatta Amministrativa della
[...]
” in persona del Commissario Liquidatore dottor Controparte_5
al pagamento delle spese di giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto Persona_1 procuratore che ne fa espressa richiesta.;
A fondamento della domanda la ha dedotto il proprio difetto di Controparte_1 legittimazione passiva sostenendo che l'immobile indicato in precetto non sarebbe stato utilizzato né posseduto dalla opponente, ma sarebbe nelle disponibilità della dal Parte_1 maggio 2020.
La Procedura di Liquidazione Coatta Amministrativa della “
[...]
”, si è costituita impugnando e Controparte_4 contestando quanto dedotto nell'atto di opposizione eccependo in via preliminare l'erronea introduzione dell'opposizione con rito ordinario in luogo del rito locatizio e nel merito l'infondatezza dell'eccezione in quanto con verbale del 15.02.2018 sottoscritto nel procedimento
2 di 6 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
di mediazione n. 401/2017 dinanzi alla Camera per la mediazione e la conciliazione dell'Ordine
Forense di Civitavecchia, la si era impegnata a riconsegnare Controparte_6
l'immobile indicato in precetto entro e non oltre il 30.06.2018 e tale verbale di mediazione ha certamente valore di titolo esecutivo.
Questo Giudice con provvedimento del 19 settembre 2024 disponeva la conversione del rito e con successivo provvedimento del 19 febbraio 2025 fissava l'udienza per la decisione
Con successivo atto di citazione in opposizione al precetto in rinnovazione ex art. 615 e 617
c.p.c. e contestuale istanza di sospensiva, notificato il 7.10.2024, la Controparte_1 richiedeva di dichiarare “nullo o privo di efficacia” il precetto notificato dalla il
[...] CP_4
17.09.2024, rassegnando le seguenti conclusioni:
“In Via Preliminare:
1) Dichiarare legittima ed ammissibile la spiegata opposizione;
2) Ancora in via Preliminarmente e Pregiudizialmente accertare e dichiarare la mancanza della condizione di procedibilità dell'Atto di Precetto in rinnovazione per Rilascio di Immobile per Carenza di Legittimazione
Passiva in capo alla società “ ” e di conseguenza revocare e/o Controparte_1 annullare l'Atto di Precetto in rinnovazione per Rilascio di Immobile notificato il 17.09.2024.
- Nel Merito ed in accoglimento alla medesima:
a) dichiarare nullo e privo di efficacia il precetto in rinnovazione per il rilascio di immobile notificato in data
17.09.2024 alla società “ ” e comunque sospenderlo nella Controparte_1 efficacia esecutiva;
b) condannare in ogni caso la Procedura di Liquidazione Coatta Amministrativa della
[...]
” in persona del Commissario Liquidatore dottor Controparte_5
al pagamento delle spese di giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto Persona_1 procuratore che ne fa espressa richiesta”.
A fondamento della domanda la deduceva gli stessi motivi già Controparte_1 oggetto di opposizione al precetto precedentemente notificato.
Si costituiva la Procedura di Liquidazione Coatta Amministrativa della “
[...]
”, impugnando e contestando Controparte_4 quanto dedotto nel nuovo atto di opposizione ed eccependo nuovamente in via preliminare l'erronea introduzione dell'opposizione con rito ordinario in luogo del rito locatizio.
Questo Giudice con provvedimento del 18 marzo 2025 disponeva la conversione del rito.
All'odierna udienza i due giudizi erano riuniti.
3 di 6 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Nei giudizi riuniti la parte opponente ha dichiarato di voler rinunciare alle opposizioni in quanto il rilascio da parte dell'attuale occupante dell'immobile oggetto della procedura è prossimo;
la parte opposta non ha, tuttavia, accettato la rinuncia ed ha insisteto per l'accoglimento della domanda riconvenzionale.
2. Oggetto del giudizio
Con gli atti di opposizione a precetto la società opponente ha dedotto di non essere legittimata passiva al rilascio dell'immobile indicato negli stessi atti di precetto in quanto lo stesso non era più in suo possesso.
Pertanto la domanda proposta dalla deve qualificarsi come Controparte_6 opposizione all'esecuzione.
La parte opposta ha proposto invece domanda riconvenzionale per ottenere la condanna della a corrispondere alla Procedura di Liquidazione Coatta Controparte_6
Amministrativa della Controparte_4
” un'indennità di occupazione dal 01.07.2018 alla data dell'effettiva riconsegna,
[...] quantificabile allo stato in euro 86.620,00, oltre successive indennità sino ad effettivo rilascio o in subordine, la condanna della al risarcimento del danno per la Controparte_6 mancata riconsegna del bene per la somma di euro 86.620,00 o per quella individuata dal Giudice secondo il valore di mercato o secondo equità.
3. Opposizione all'esecuzione
La parte attrice ha dedotto di non essere nel possesso dell'immobile sito in Tarquinia (VT), via di
Porto Clementino snc e censito al NCEU del predetto Comune al foglio 67, part. 114, cat. D/10,
e tuttavia a fronte della produzione da parte della resistente del verbale di mediazione del
15.02.2018 sottoscritto nel procedimento di mediazione n. 401/2017 dinanzi alla Camera per la mediazione e la conciliazione dell'Ordine Forense di Civitavecchia, con il quale la stessa
[...] si era impegnata a riconsegnare l'immobile entro e non oltre il Controparte_6
30.06.2018 non ha provato di non essere più nel possesso dell'immobile in quanto ha prodotto unicamente una scrittura privata di cessione dei debiti in virtù della quale la Controparte_6
e per essa la (C.F. ), si è accollata il debito di
[...] Parte_1 P.IVA_3 euro 14.911,09 dovuto dalla nei confronti della (C.F. ); CP_4 Parte_2 P.IVA_4 nell'atto non vi è alcun riferimento all'immobile oggetto del precetto di rilascio.
4 di 6 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Pertanto in mancanza di un accordo sopravvenuto deve ritenersi che il verbale di mediazione con il quale si prevedeva il rilascio dell'immobile da parte della società opponente entro il 30 giugno
2018 ha valore di titolo esecutivo ed indica che la è tenuta al Controparte_6 rilascio
Pertanto l'opposizione deve essere rigettata.
4. Domanda riconvenzionale
La parte convenuta ha chiesto la condanna della opponente al pagamento della somma di euro
86.620,00 per l'illegittima prosecuzione nella detenzione dell'immobile dal 30 giugno 2018.
Qualora, dopo che sia stato risolto il contratto di locazione, il conduttore permanga nella detenzione del bene l'indennità di occupazione deve intendersi ragguagliata all'importo convenuto per la locazione fatta salva la possibilità, per il locatore, di fornire la prova dell'eventuale maggior danno, con rigorosa dimostrazione che la ritardata restituzione dell'immobile ha concretamente pregiudicato la possibilità di locare il bene a terzi per un canone superiore all'ultimo corrispettivo convenuto con il conduttore inadempiente, senza che possa ritenersi a tal fine sufficiente la mera prova del diverso e maggiore valore locativo di mercato
(Cass. 11 luglio 2014, n. 15899).
La somma pattuita tra le parti per l'occupazione dell'immobile nel contratto di comodato sottoscritto il 01.05.2016, e pari ad euro 1.000,00 mensili, oltre IVA.
La parte convenuta non ha dedotto di aver subito un danno maggiore.
Pertanto, la somma dovuta alla dalla a titolo di CP_4 Controparte_6 indennità di occupazione per l'illegittima detenzione del bene dall'1 luglio 2018 ad oggi ammonta ad euro 83.000 oltre IVA e ad ulteriori Euro 1.000 mensili oltre IVA fino al rilascio.
5. Spese e domanda ex art. 96 c.p.c.
Quanto alla domanda di risarcimento del danno ex art. 96 deve escludersi che sussista l'ipotesi di cui al comma 1 non essendovi prova neppure presuntiva della sussistenza del danno ulteriore.
In ordine invece all'ipotesi di cui al comma 3 c.p.c. deve osservarsi che l'applicabilità dell'art. 96, comma 3, c.p.c. prescinde dall'effettiva causazione di un danno da parte del soggetto risultato completamente soccombente nel processo;
in tema di responsabilità processuale aggravata, il carattere temerario della lite, che costituisce presupposto della condanna di cui all'art. 96 comma
5 di 6 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
3 c.p.c. va ravvisato nella coscienza della infondatezza della domanda e delle tesi sostenute, ovvero nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza.
Nel caso in esame la proposizione di due opposizioni a precetto non supportate da alcun elemento di prova integra un comportamento che è contrario quantomeno alla normale diligenza.
Pertanto la domanda deve essere accolta e la società opponente deve essere condannata in via equitativa al risarcimento del danno liquidato in una somma pari alle spese del giudizio.
In considerazione del disposto dell'ultimo comma dell'art. 96 la società opponente deve essere condannata al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro pari ad euro 1.000.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate a favore della convenuta sulla base dei criteri previsti dal D.M. n. 147/2022 (scaglione da 52.001 a 260.000 applicando il parametro minimo in considerazione della limitata difficoltà del giudizio).
P.Q.M.
il Tribunale definitivamente pronunciando così provvede: rigetta l'opposizione all'esecuzione; accoglie la domanda riconvenzionale formulata dalla Liquidazione Amministrativa della CP_3
“ Controparte_4
” e condanna la al pagamento a favore della
[...] Controparte_6 della somma di euro 83.000 oltre IVA ed al pagamento dell'ulteriore somma CP_4 di Euro 1.000 mensili oltre IVA dall'1 giugno 2025 fino al rilascio dell'immobile indicato in precetto;
condanna ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c. la al pagamento a Controparte_6 favore della Controparte_4
” della somma di euro 7.052,00 e al pagamento, in favore della Cassa delle
[...] ammende, di una somma di denaro pari ad euro 1.000; condanna la al pagamento delle spese del giudizio sostenute dalla Controparte_6
“ Controparte_4
” che si liquidano in euro 7.052,00 oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA.
[...]
Civitavecchia, 21 maggio 2025
Il Giudice
Francesco Vigorito
6 di 6