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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 19/05/2025, n. 310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 310 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 330 / 2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente
Dott.ssa Chiara Zito Giudice Relatore
Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento congiuntamente promosso da:
nata a [...] il [...] (C.F. ) con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. TERENZI RENATO (C.F. ) C.F._2
e nato a [...] il [...] (C.F. con il Parte_2 C.F._3 patrocinio dell'Avv. TERENZI RENATO ( ) CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 20/02/2025 con il quale e Parte_1 Parte_2
hanno proposto domanda congiunta per la disciplina dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei loro figli e nati entrambi a Rimini (RN), rispettivamente in data 5.10.2000 CP_1 Per_1
e 30.12.2002;
- dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
- ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 3 -ritenuto che non vi siano ragioni ostative alla presa d'atto e al recepimento delle seguenti condizioni concordate dai genitori, di cui al ricorso congiunto e di seguito trascritte, dagli stessi confermate nelle note di trattazione scritte, essendo le stesse conformi alla legge e rispondenti agli interessi dei minori:
I figli e manterranno la residenza e stato di famiglia presso l'abitazione Persona_2 Persona_3
materna e, data la loro maggiore età, saranno liberi di decidere orari e giorni di frequentazione con i genitori.
2) Per compensare il fatto che i figli trascorrono la gran parte del tempo a casa della madre, il Sig. Pt_2
contribuirà al loro mantenimento, versando alla Sig.ra la somma mensile di euro 400,00,
[...] Pt_1
rivalutato annualmente secondo i correnti indici ISTAT.
3) Entrambi i genitori, tuttavia, concorreranno ciascuno nella misura del 50% delle spese straordinarie per e secondo il Protocollo adottato dall'Osservatorio sulla giustizia civile presso il CP_1 Per_1
Tribunale di Bologna che si allega.
4) Con quanto sopra, le parti dichiarano, così, di avere definito fra loro, anche in via transattiva e novativa, ogni questione di carattere economico-patrimoniale e di nulla avere più a pretendere l'una dall'altra per alcun titolo o ragione, fatto salvo l'esatto adempimento di quanto stabilito nel presente ricorso, ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo dalle medesime sin da ora rinunciata e rimossa.
5) Le parti danno atto che le suestese condizioni sono tutte essenziali e legate tra di loro dal vincolo di unicità dell'accordo.
6) Infine, i Sigg.ri e dichiarano che non risultano pendenti altri procedimento aventi ad Pt_2 Pt_1
oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande qui svolte.
7) Spese legali compensate.
Visto l'art. 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e gli artt. 337 ter s.s. del codice civile nonché l'473 bis.51. cpc
P.Q.M.
pagina 2 di 3 a) dispone che e nell'esercizio della responsabilità Parte_1 Parte_2 genitoriale nei confronti dei figli e nati dall'unione il 5.10.2000 e 30.12.2002, si attengano CP_1 Per_1
alle condizioni concordi di cui in narrativa, da intendersi qui integralmente trascritte;
b) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 15.05.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Chiara Zito Dott.ssa Elisa Dai Checchi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente
Dott.ssa Chiara Zito Giudice Relatore
Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento congiuntamente promosso da:
nata a [...] il [...] (C.F. ) con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. TERENZI RENATO (C.F. ) C.F._2
e nato a [...] il [...] (C.F. con il Parte_2 C.F._3 patrocinio dell'Avv. TERENZI RENATO ( ) CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 20/02/2025 con il quale e Parte_1 Parte_2
hanno proposto domanda congiunta per la disciplina dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei loro figli e nati entrambi a Rimini (RN), rispettivamente in data 5.10.2000 CP_1 Per_1
e 30.12.2002;
- dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
- ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 3 -ritenuto che non vi siano ragioni ostative alla presa d'atto e al recepimento delle seguenti condizioni concordate dai genitori, di cui al ricorso congiunto e di seguito trascritte, dagli stessi confermate nelle note di trattazione scritte, essendo le stesse conformi alla legge e rispondenti agli interessi dei minori:
I figli e manterranno la residenza e stato di famiglia presso l'abitazione Persona_2 Persona_3
materna e, data la loro maggiore età, saranno liberi di decidere orari e giorni di frequentazione con i genitori.
2) Per compensare il fatto che i figli trascorrono la gran parte del tempo a casa della madre, il Sig. Pt_2
contribuirà al loro mantenimento, versando alla Sig.ra la somma mensile di euro 400,00,
[...] Pt_1
rivalutato annualmente secondo i correnti indici ISTAT.
3) Entrambi i genitori, tuttavia, concorreranno ciascuno nella misura del 50% delle spese straordinarie per e secondo il Protocollo adottato dall'Osservatorio sulla giustizia civile presso il CP_1 Per_1
Tribunale di Bologna che si allega.
4) Con quanto sopra, le parti dichiarano, così, di avere definito fra loro, anche in via transattiva e novativa, ogni questione di carattere economico-patrimoniale e di nulla avere più a pretendere l'una dall'altra per alcun titolo o ragione, fatto salvo l'esatto adempimento di quanto stabilito nel presente ricorso, ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo dalle medesime sin da ora rinunciata e rimossa.
5) Le parti danno atto che le suestese condizioni sono tutte essenziali e legate tra di loro dal vincolo di unicità dell'accordo.
6) Infine, i Sigg.ri e dichiarano che non risultano pendenti altri procedimento aventi ad Pt_2 Pt_1
oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande qui svolte.
7) Spese legali compensate.
Visto l'art. 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e gli artt. 337 ter s.s. del codice civile nonché l'473 bis.51. cpc
P.Q.M.
pagina 2 di 3 a) dispone che e nell'esercizio della responsabilità Parte_1 Parte_2 genitoriale nei confronti dei figli e nati dall'unione il 5.10.2000 e 30.12.2002, si attengano CP_1 Per_1
alle condizioni concordi di cui in narrativa, da intendersi qui integralmente trascritte;
b) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 15.05.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Chiara Zito Dott.ssa Elisa Dai Checchi
pagina 3 di 3