CGT1
Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. X, sentenza 23/01/2026, n. 962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 962 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 962/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 10, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
DI GERONIMO DESIREE', Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17414/2024 depositato il 26/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249062457592000 LL
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170232974445000 LL
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200016753636000 LL
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210220929354000 LL
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220091184532000 LL
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 470/2026 depositato il
21/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, Ricorrente_1 conveniva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, impugnando l'intimazione di pagamento n. 09720249062457592000, notificata in data 18 settembre 2024, relativa a quattro cartelle di pagamento concernenti tassa automobilistica per le annualità 2015, 2017, 2019 e 2020.
La ricorrente deduceva, in via principale, la mancata notifica delle cartelle di pagamento presupposte, eccependo altresì la decadenza e la prescrizione della pretesa tributaria.
In via subordinata, contestava comunque l'infondatezza nel merito delle pretese azionate.
Chiedeva pertanto:
in via principale, l'annullamento e/o la declaratoria di nullità e inefficacia dell'intimazione di pagamento, nonché l'accertamento dell'estinzione dei crediti per intervenuta decadenza e/o prescrizione;
in via subordinata, la rideterminazione del debito nei limiti di quanto eventualmente dovuto;
in ogni caso, la condanna dell'Ente resistente alla rifusione delle spese di giudizio, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, la quale eccepiva preliminarmente l'inammissibilità del ricorso, deducendo che la contribuente aveva presentato istanza di definizione agevolata (c.d. “rottamazione-quater”) in data 20 giugno 2023, istanza che sarebbe stata accolta, con successiva decadenza dal beneficio per omesso pagamento delle rate.
Nel merito, l'Ente resistente contestava le eccezioni di decadenza e prescrizione, assumendo la regolare notifica delle cartelle di pagamento, e precisamente:
cartella anno 2015: notifica del 6 agosto 2018 ai sensi dell'art. 140 c.p.c.;
cartella anno 2017: notifica del 3 marzo 2023 ai sensi dell'art. 140 c.p.c.;
cartella anno 2019: notifica del 17 gennaio 2023 a familiare convivente;
cartella anno 2020: notifica del 12 ottobre 2022 a familiare convivente.
Con riferimento alla cartella relativa all'anno 2015, l'Ufficio indicava quali atti interruttivi della prescrizione:
l'intimazione di pagamento del 18 gennaio 2023; la comunicazione preventiva di fermo amministrativo del 13 novembre 2023; la successiva intimazione di pagamento del 18 settembre 2024, oggetto del presente giudizio, invocando altresì la sospensione dei termini per emergenza epidemiologica da Covid-19.
Con memoria di replica, la ricorrente contestava radicalmente la dedotta adesione alla definizione agevolata, evidenziando che la documentazione prodotta dall'Ufficio era priva di sottoscrizione, di protocollo e di prova dell'invio o ricezione, precisando inoltre di non essere titolare di PEC.
In diritto, rilevava che la rinuncia alla prescrizione non può essere presunta, ma richiede una manifestazione di volontà chiara, espressa e inequivoca, nella specie del tutto mancante.
La ricorrente ribadiva inoltre l'irregolarità delle notifiche delle cartelle di pagamento, deducendo che:
le notifiche effettuate ai sensi dell'art. 140 c.p.c. erano nulle per omesso previo esperimento delle ricerche ex art. 139 c.p.c.; le notifiche asseritamente effettuate a “familiare convivente” erano nulle per mancata identificazione del consegnatario, risultando dallo stato di famiglia che la contribuente viveva da sola.
Precisava infine di essere regolarmente residente all'indirizzo di notifica, con nome visibile sulla cassetta postale, con conseguente illegittimità del ricorso alle forme di notifica per irreperibilità.
All'odierna udienza la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
In via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'Ente resistente in relazione alla dedotta adesione alla definizione agevolata.
È principio consolidato che la domanda di rottamazione costituisca riconoscimento del debito ai sensi dell'art. 2944 c.c., con effetti interruttivi della prescrizione, solo ove risulti validamente provata.
Nel caso di specie, tuttavia, l'Agenzia delle Entrate – Riscossione non ha fornito prova certa dell'avvenuta presentazione della domanda, avendo prodotto un modulo privo di sottoscrizione, di protocollo e di attestazione di invio, circostanza aggravata dalla contestazione specifica della contribuente, la quale ha negato di essere titolare di PEC.
Ne consegue l'insussistenza di qualsivoglia valido riconoscimento del debito o rinuncia alla prescrizione.
Parimenti fondate sono le eccezioni sollevate dal ricorrente relativamente alla nullità delle notifiche delle cartelle di pagamento.
Dalla documentazione prodotta risulta che: le notifiche eseguite ai sensi dell'art. 140 c.p.c. non sono state precedute dalle necessarie ricerche ex art. 139 c.p.c.; le notifiche a familiare convivente sono prive dell'identificazione del consegnatario e risultano smentite dallo stato di famiglia della contribuente.
Sicchè nessuna delle cartelle di pagamento risulta validamente notificata, con l'ulteriore effetto che nessun atto successivo può ritenersi idoneo a interrompere la prescrizione;
lo stesso dicasi per l'intimazione di pagamento precedente all'atto impugnato e la comunicazione preventiva di fermo amministrativo.
Deve pertanto essere accolto il ricorso con conseguente prescrizione dei crediti tributari azionati e illegittimità dell'intimazione di pagamento impugnata.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte in funzione di giudice monocratico accoglie il ricorso e condanna DE alla rifusione delle spese in favore della ricorrente liquidate in euro 200 oltre rimborso Cut e altri accessori di legge da distrarsi in favore del Procuratore dichiaratosi antistatario.
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 10, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
DI GERONIMO DESIREE', Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17414/2024 depositato il 26/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249062457592000 LL
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170232974445000 LL
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200016753636000 LL
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210220929354000 LL
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220091184532000 LL
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 470/2026 depositato il
21/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, Ricorrente_1 conveniva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, impugnando l'intimazione di pagamento n. 09720249062457592000, notificata in data 18 settembre 2024, relativa a quattro cartelle di pagamento concernenti tassa automobilistica per le annualità 2015, 2017, 2019 e 2020.
La ricorrente deduceva, in via principale, la mancata notifica delle cartelle di pagamento presupposte, eccependo altresì la decadenza e la prescrizione della pretesa tributaria.
In via subordinata, contestava comunque l'infondatezza nel merito delle pretese azionate.
Chiedeva pertanto:
in via principale, l'annullamento e/o la declaratoria di nullità e inefficacia dell'intimazione di pagamento, nonché l'accertamento dell'estinzione dei crediti per intervenuta decadenza e/o prescrizione;
in via subordinata, la rideterminazione del debito nei limiti di quanto eventualmente dovuto;
in ogni caso, la condanna dell'Ente resistente alla rifusione delle spese di giudizio, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, la quale eccepiva preliminarmente l'inammissibilità del ricorso, deducendo che la contribuente aveva presentato istanza di definizione agevolata (c.d. “rottamazione-quater”) in data 20 giugno 2023, istanza che sarebbe stata accolta, con successiva decadenza dal beneficio per omesso pagamento delle rate.
Nel merito, l'Ente resistente contestava le eccezioni di decadenza e prescrizione, assumendo la regolare notifica delle cartelle di pagamento, e precisamente:
cartella anno 2015: notifica del 6 agosto 2018 ai sensi dell'art. 140 c.p.c.;
cartella anno 2017: notifica del 3 marzo 2023 ai sensi dell'art. 140 c.p.c.;
cartella anno 2019: notifica del 17 gennaio 2023 a familiare convivente;
cartella anno 2020: notifica del 12 ottobre 2022 a familiare convivente.
Con riferimento alla cartella relativa all'anno 2015, l'Ufficio indicava quali atti interruttivi della prescrizione:
l'intimazione di pagamento del 18 gennaio 2023; la comunicazione preventiva di fermo amministrativo del 13 novembre 2023; la successiva intimazione di pagamento del 18 settembre 2024, oggetto del presente giudizio, invocando altresì la sospensione dei termini per emergenza epidemiologica da Covid-19.
Con memoria di replica, la ricorrente contestava radicalmente la dedotta adesione alla definizione agevolata, evidenziando che la documentazione prodotta dall'Ufficio era priva di sottoscrizione, di protocollo e di prova dell'invio o ricezione, precisando inoltre di non essere titolare di PEC.
In diritto, rilevava che la rinuncia alla prescrizione non può essere presunta, ma richiede una manifestazione di volontà chiara, espressa e inequivoca, nella specie del tutto mancante.
La ricorrente ribadiva inoltre l'irregolarità delle notifiche delle cartelle di pagamento, deducendo che:
le notifiche effettuate ai sensi dell'art. 140 c.p.c. erano nulle per omesso previo esperimento delle ricerche ex art. 139 c.p.c.; le notifiche asseritamente effettuate a “familiare convivente” erano nulle per mancata identificazione del consegnatario, risultando dallo stato di famiglia che la contribuente viveva da sola.
Precisava infine di essere regolarmente residente all'indirizzo di notifica, con nome visibile sulla cassetta postale, con conseguente illegittimità del ricorso alle forme di notifica per irreperibilità.
All'odierna udienza la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
In via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'Ente resistente in relazione alla dedotta adesione alla definizione agevolata.
È principio consolidato che la domanda di rottamazione costituisca riconoscimento del debito ai sensi dell'art. 2944 c.c., con effetti interruttivi della prescrizione, solo ove risulti validamente provata.
Nel caso di specie, tuttavia, l'Agenzia delle Entrate – Riscossione non ha fornito prova certa dell'avvenuta presentazione della domanda, avendo prodotto un modulo privo di sottoscrizione, di protocollo e di attestazione di invio, circostanza aggravata dalla contestazione specifica della contribuente, la quale ha negato di essere titolare di PEC.
Ne consegue l'insussistenza di qualsivoglia valido riconoscimento del debito o rinuncia alla prescrizione.
Parimenti fondate sono le eccezioni sollevate dal ricorrente relativamente alla nullità delle notifiche delle cartelle di pagamento.
Dalla documentazione prodotta risulta che: le notifiche eseguite ai sensi dell'art. 140 c.p.c. non sono state precedute dalle necessarie ricerche ex art. 139 c.p.c.; le notifiche a familiare convivente sono prive dell'identificazione del consegnatario e risultano smentite dallo stato di famiglia della contribuente.
Sicchè nessuna delle cartelle di pagamento risulta validamente notificata, con l'ulteriore effetto che nessun atto successivo può ritenersi idoneo a interrompere la prescrizione;
lo stesso dicasi per l'intimazione di pagamento precedente all'atto impugnato e la comunicazione preventiva di fermo amministrativo.
Deve pertanto essere accolto il ricorso con conseguente prescrizione dei crediti tributari azionati e illegittimità dell'intimazione di pagamento impugnata.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte in funzione di giudice monocratico accoglie il ricorso e condanna DE alla rifusione delle spese in favore della ricorrente liquidate in euro 200 oltre rimborso Cut e altri accessori di legge da distrarsi in favore del Procuratore dichiaratosi antistatario.