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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 23/12/2025, n. 567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 567 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1586/2025
RE BBLICA ITALIANA PU
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati:
Presidente dott. Marco Erminio Maria Tremolada
Giudice dott. Mirco Lombardi
dott.ssa Marta Paganini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione.
1586/2025 promossa con ricorso congiunto da:
C.F. C.F._1 (), con il patrocinio dell'avv. FREDDI Parte_1
IN
e
Controparte_1 (C.F. C.F. 2 ), con il patrocinio dell'avv.
FREDDI IN
con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI come precisate nelle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. nel termine assegnato del 15.12.2025 "CHIEDONO
che la S.V. Ill.ma voglia designare, ai sensi dell'art. 473 bis.51, 3° comma, il Giudice Relatore il quale, fissato ai sensi dell'art. 127 ter, 2° comma, c.p.c. il termine per il deposito di note scritte e trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, vorrà rimettere la causa in decisione affinché il Collegio con sentenza accolga le seguenti
CONCLUSIONI
1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi Parte_1 e Controparte_1 e autorizzare i coniugi a vivere separatamente nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. Ordinare al Comune di Bellagio di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3. Dare atto che spese legali del presente procedimento saranno a carico al 50% di ciascun coniuge.
OMOLOGARE LE SEGUENTI CONDIZIONI DELLA SEPARAZIONE
4. La signora Controparte_1 resterà con la figlia Per_1 a vivere nella attuale residenza famigliare in Oliveto Lario;
5. Il signor Parte_1 ha consegnato prima d'ora alla signora Controparte_1 le chiavi della predetta residenza familiare;
6. Il signor Parte_1 verserà a favore della figlia Per_1 non economicamente autosufficiente e che ha conseguito nel luglio 2024 il diploma presso l'istituto tecnico privato
Casa degli Angeli di Lecco e che non ha ancora un lavoro ma che sta frequentando un corso di
OSS (Operatore Socio Sanitario)- la somma mensile di euro 500,00 a titolo di mantenimento
(che sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, prima rivalutazione dicembre 2026) e verserà la suddetta somma sul c/c intestato a Controparte_1 con la quale la figlia è convivente, entro il 15 di ogni mese;
tale somma sarà erogata fino a quando la figlia non sarà economicamente indipendente.
7. Le spese straordinarie extra assegno della figlia Per_1 saranno ripartite al 50% fra i coniugi secondo i criteri dettati dalle “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di
Lecco con la precisazione che non richiederanno il preventivo consenso fra i coniugi le seguenti spese: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) le sessioni con lo psicologo effettuate privatamente qualora sia la stessa Per_1 a richiederle.
8. Per_1, compatibilmente con i suoi impegni personali, di studio o di lavoro starà col padre in
Bellagio in via Valassina n. 49 o in Casnate in via Volta n. 25 (in uno degli alloggi di proprietà di quest'ultimo) due fine settimana al mese alternati dal sabato pomeriggio;
il tutto salvo migliori accordi fra i coniugi e fra essi e Per_1 e fra Per_1 e il padre;
le spese per il trasferimento di Per_1 con i mezzi pubblici da Oliveto a Bellagio/Casnate andata e ritorno saranno a carico del padre;
9. Nella settimana in cui il padre non vedrà Per_1 nel fine settimana quest'ultima compatibilmente con gli eventuali impegni della medesima, andrà dal padre a Casnate un giorno infra settimanale;
10. In caso di impedimento del padre nei week end a lui assegnati, quest'ultimo recupererà il week end con la figlia la settimana successiva il tutto per garantire la continuità della frequentazione padre/figlia;
11. In tutti gli altri giorni in cui Per_1 non pernotterà presso un alloggio di proprietà del padre
(a Casnate o a Bellagio), starà con la madre presso la residenza in Oliveto Lario.
12. Nel caso in cui la figlia alloggerà per un mese consecutivo nell'alloggio di Bellagio del padre il mantenimento dovuto dal padre sarà ridotto del 50%.
13. La figlia resterà fiscalmente a carico di entrambi i coniugi al 50% ciascuno.
14. Entrambi i coniugi rinunciano alla rispettiva corresponsione di un assegno di mantenimento dichiarando di essere entrambi economicamente indipendenti.
CHIEDONO ALTRESI' DI PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI
PATTUIZIONI
ACCORDI IN MERITO ALLA REGOLAZIONE DI RAPPORTI DI DEBITO/CREDITO
RECIPROCI
PREMESSO
Che il signor Parte_1 durante gli anni del matrimonio ha sostenuto in proprio spese per lavori di straordinaria manutenzione nell'immobile in Oliveto Lario che ha costituito la residenza familiare della famiglia, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: la sostituzione dei serramenti di tutta la casa;
il rifacimento del tetto con imbiancatura dell'esterno (senza rasatura); sostituzione del fondo di accesso al box con pavimentazione di autobloccanti;
sostituzione del portone del box rifacimento degli impianti;
- che durante il matrimonio i coniugi hanno sempre messo a disposizione dei bisogni della famiglia tutti i proventi della loro attività lavorativa;
- che per l'acquisto in Saint LA Du Var di un appartamento con box le parti avevano pagato parte del prezzo attingendo dai propri risparmi e per una residua parte avevano acceso un mutuo;
- che fra i coniugi è sorta una controversia in merito agli importi rispettivamente pagati a titolo di mutuo e agli importi spesi per la ristrutturazione degli immobili in Oliveto Lario;
- che le parti, intendendo in questa sede regolamentare i reciproci rapporti di debito e credito con riferimento a tutte le questioni evidenziate nel presente ricorso e tutte originatesi nel corso della loro vita matrimoniale;
TUTTO CIO' PREMESSO
le parti danno atto di aver raggiunto in questa sede il seguente accordo:
Il signor Parte_1 corrisponderà alla signora Controparte_1 a tacitazione di ogni e qualsiasi debito e credito dal medesimo maturato nei confronti della medesima durante la loro vita matrimoniale la somma di euro 33.206,00 che il signor Parte_1 pagherà con bonifico in unica soluzione o in più rate entro il 30.11.2025.
Parte_1 e la signora Controparte_1A fronte di quanto sopra pattuito il signor riconoscono reciprocamente che con la corresponsione della predetta somma nulla avranno più
a prendere l'uno dall'altra a titolo di indennità e/o rimborso e/o anticipazione ad altro titolo per quanto speso per tutti i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione sull'immobile in Oliveto
Lario località Limonta sopra descritto e per le spese sopportate a qualsiasi titolo (mutuo, spese condominiali, ecc.) nell'immobile in SAINT LAURENT DU VAR.
*** ********
Si chiede che il Tribunale prenda atto di tutti gli altri accordi frutto dell'autonomia negoziale delle parti ex art. 1322 c.c. e segnatamente della estinzione/compensazione dei debiti e crediti pregressi.
*** ******
I Ricorrenti con la sottoscrizione del presente ricorso dichiarano espressamente: 1) Di nulla più avere a pretendere nei reciproci confronti a titolo di rimborsi, crediti o debiti maturati durante il matrimonio con riferimento anche a tutti gli immobili in comproprietà o in proprietà esclusiva di ciascuno di essi;
2) Di aver altresì raggiunto un accordo in merito alla divisione dei beni mobili, arredi, oggettistica, ecc. presenti sia nella residenza di Oliveto Lario che nell'appartamento in Saint
LA Du Var e che conseguentemente nulla dovrà corrispondere la signora CP_1 al signor Parte 1 per i beni mobili che sono restati nella residenza familiare come arredi e complementi e nulla potrà pretendere la signora CP_1 dal signor Parte_1 per i mobili ed arredi presenti nell'appartamento in Saint LA Du Var.
3) Di volersi avvalere, ex art. 473 bis.51, 2° comma, c.p.c., della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e dunque dichiarano di non volersi riconciliare e si esonerano reciprocamente dalla produzione dei documenti indicati nell'ultima parte della norma ora ricordata, impegnandosi a produrli a richiesta del Tribunale."
RAGIONI DELLA DECISIONE
Parte_1 Controparte_1 anno contratto matrimonio I coniugi con rito concordatario il 7.4.1997 a BELLAGIO ed in costanza di matrimonio hanno proceduto all'adozione di nata a [...] il [...], ora maggiorenne ma nonPersona_2 economicamente indipendente.
Con ricorso per separazione consensuale ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 04/11/2025, i coniugi hanno richiesto pronuncia di separazione personale alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis. 51, terzo comma c.p.c. il quale ha chiesto di pronunciare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni concordate tra le parti.
Le parti hanno quindi depositato le note scritte nel termine assegnato. La domanda diretta a ottenere la separazione personale è meritevole di accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia Per_1, maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1 e [...]
che hanno contratto matrimonio con rito concordatario a BELLAGIO il CP_1
07/04/1997, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 1997, parte II, serie A, numero 2;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di BELLAGIO per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 16/12/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Marta Paganini dott. Marco Erminio Maria Tremolada
RE BBLICA ITALIANA PU
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati:
Presidente dott. Marco Erminio Maria Tremolada
Giudice dott. Mirco Lombardi
dott.ssa Marta Paganini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione.
1586/2025 promossa con ricorso congiunto da:
C.F. C.F._1 (), con il patrocinio dell'avv. FREDDI Parte_1
IN
e
Controparte_1 (C.F. C.F. 2 ), con il patrocinio dell'avv.
FREDDI IN
con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI come precisate nelle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. nel termine assegnato del 15.12.2025 "CHIEDONO
che la S.V. Ill.ma voglia designare, ai sensi dell'art. 473 bis.51, 3° comma, il Giudice Relatore il quale, fissato ai sensi dell'art. 127 ter, 2° comma, c.p.c. il termine per il deposito di note scritte e trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, vorrà rimettere la causa in decisione affinché il Collegio con sentenza accolga le seguenti
CONCLUSIONI
1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi Parte_1 e Controparte_1 e autorizzare i coniugi a vivere separatamente nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. Ordinare al Comune di Bellagio di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3. Dare atto che spese legali del presente procedimento saranno a carico al 50% di ciascun coniuge.
OMOLOGARE LE SEGUENTI CONDIZIONI DELLA SEPARAZIONE
4. La signora Controparte_1 resterà con la figlia Per_1 a vivere nella attuale residenza famigliare in Oliveto Lario;
5. Il signor Parte_1 ha consegnato prima d'ora alla signora Controparte_1 le chiavi della predetta residenza familiare;
6. Il signor Parte_1 verserà a favore della figlia Per_1 non economicamente autosufficiente e che ha conseguito nel luglio 2024 il diploma presso l'istituto tecnico privato
Casa degli Angeli di Lecco e che non ha ancora un lavoro ma che sta frequentando un corso di
OSS (Operatore Socio Sanitario)- la somma mensile di euro 500,00 a titolo di mantenimento
(che sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, prima rivalutazione dicembre 2026) e verserà la suddetta somma sul c/c intestato a Controparte_1 con la quale la figlia è convivente, entro il 15 di ogni mese;
tale somma sarà erogata fino a quando la figlia non sarà economicamente indipendente.
7. Le spese straordinarie extra assegno della figlia Per_1 saranno ripartite al 50% fra i coniugi secondo i criteri dettati dalle “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di
Lecco con la precisazione che non richiederanno il preventivo consenso fra i coniugi le seguenti spese: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) le sessioni con lo psicologo effettuate privatamente qualora sia la stessa Per_1 a richiederle.
8. Per_1, compatibilmente con i suoi impegni personali, di studio o di lavoro starà col padre in
Bellagio in via Valassina n. 49 o in Casnate in via Volta n. 25 (in uno degli alloggi di proprietà di quest'ultimo) due fine settimana al mese alternati dal sabato pomeriggio;
il tutto salvo migliori accordi fra i coniugi e fra essi e Per_1 e fra Per_1 e il padre;
le spese per il trasferimento di Per_1 con i mezzi pubblici da Oliveto a Bellagio/Casnate andata e ritorno saranno a carico del padre;
9. Nella settimana in cui il padre non vedrà Per_1 nel fine settimana quest'ultima compatibilmente con gli eventuali impegni della medesima, andrà dal padre a Casnate un giorno infra settimanale;
10. In caso di impedimento del padre nei week end a lui assegnati, quest'ultimo recupererà il week end con la figlia la settimana successiva il tutto per garantire la continuità della frequentazione padre/figlia;
11. In tutti gli altri giorni in cui Per_1 non pernotterà presso un alloggio di proprietà del padre
(a Casnate o a Bellagio), starà con la madre presso la residenza in Oliveto Lario.
12. Nel caso in cui la figlia alloggerà per un mese consecutivo nell'alloggio di Bellagio del padre il mantenimento dovuto dal padre sarà ridotto del 50%.
13. La figlia resterà fiscalmente a carico di entrambi i coniugi al 50% ciascuno.
14. Entrambi i coniugi rinunciano alla rispettiva corresponsione di un assegno di mantenimento dichiarando di essere entrambi economicamente indipendenti.
CHIEDONO ALTRESI' DI PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI
PATTUIZIONI
ACCORDI IN MERITO ALLA REGOLAZIONE DI RAPPORTI DI DEBITO/CREDITO
RECIPROCI
PREMESSO
Che il signor Parte_1 durante gli anni del matrimonio ha sostenuto in proprio spese per lavori di straordinaria manutenzione nell'immobile in Oliveto Lario che ha costituito la residenza familiare della famiglia, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: la sostituzione dei serramenti di tutta la casa;
il rifacimento del tetto con imbiancatura dell'esterno (senza rasatura); sostituzione del fondo di accesso al box con pavimentazione di autobloccanti;
sostituzione del portone del box rifacimento degli impianti;
- che durante il matrimonio i coniugi hanno sempre messo a disposizione dei bisogni della famiglia tutti i proventi della loro attività lavorativa;
- che per l'acquisto in Saint LA Du Var di un appartamento con box le parti avevano pagato parte del prezzo attingendo dai propri risparmi e per una residua parte avevano acceso un mutuo;
- che fra i coniugi è sorta una controversia in merito agli importi rispettivamente pagati a titolo di mutuo e agli importi spesi per la ristrutturazione degli immobili in Oliveto Lario;
- che le parti, intendendo in questa sede regolamentare i reciproci rapporti di debito e credito con riferimento a tutte le questioni evidenziate nel presente ricorso e tutte originatesi nel corso della loro vita matrimoniale;
TUTTO CIO' PREMESSO
le parti danno atto di aver raggiunto in questa sede il seguente accordo:
Il signor Parte_1 corrisponderà alla signora Controparte_1 a tacitazione di ogni e qualsiasi debito e credito dal medesimo maturato nei confronti della medesima durante la loro vita matrimoniale la somma di euro 33.206,00 che il signor Parte_1 pagherà con bonifico in unica soluzione o in più rate entro il 30.11.2025.
Parte_1 e la signora Controparte_1A fronte di quanto sopra pattuito il signor riconoscono reciprocamente che con la corresponsione della predetta somma nulla avranno più
a prendere l'uno dall'altra a titolo di indennità e/o rimborso e/o anticipazione ad altro titolo per quanto speso per tutti i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione sull'immobile in Oliveto
Lario località Limonta sopra descritto e per le spese sopportate a qualsiasi titolo (mutuo, spese condominiali, ecc.) nell'immobile in SAINT LAURENT DU VAR.
*** ********
Si chiede che il Tribunale prenda atto di tutti gli altri accordi frutto dell'autonomia negoziale delle parti ex art. 1322 c.c. e segnatamente della estinzione/compensazione dei debiti e crediti pregressi.
*** ******
I Ricorrenti con la sottoscrizione del presente ricorso dichiarano espressamente: 1) Di nulla più avere a pretendere nei reciproci confronti a titolo di rimborsi, crediti o debiti maturati durante il matrimonio con riferimento anche a tutti gli immobili in comproprietà o in proprietà esclusiva di ciascuno di essi;
2) Di aver altresì raggiunto un accordo in merito alla divisione dei beni mobili, arredi, oggettistica, ecc. presenti sia nella residenza di Oliveto Lario che nell'appartamento in Saint
LA Du Var e che conseguentemente nulla dovrà corrispondere la signora CP_1 al signor Parte 1 per i beni mobili che sono restati nella residenza familiare come arredi e complementi e nulla potrà pretendere la signora CP_1 dal signor Parte_1 per i mobili ed arredi presenti nell'appartamento in Saint LA Du Var.
3) Di volersi avvalere, ex art. 473 bis.51, 2° comma, c.p.c., della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e dunque dichiarano di non volersi riconciliare e si esonerano reciprocamente dalla produzione dei documenti indicati nell'ultima parte della norma ora ricordata, impegnandosi a produrli a richiesta del Tribunale."
RAGIONI DELLA DECISIONE
Parte_1 Controparte_1 anno contratto matrimonio I coniugi con rito concordatario il 7.4.1997 a BELLAGIO ed in costanza di matrimonio hanno proceduto all'adozione di nata a [...] il [...], ora maggiorenne ma nonPersona_2 economicamente indipendente.
Con ricorso per separazione consensuale ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 04/11/2025, i coniugi hanno richiesto pronuncia di separazione personale alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis. 51, terzo comma c.p.c. il quale ha chiesto di pronunciare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni concordate tra le parti.
Le parti hanno quindi depositato le note scritte nel termine assegnato. La domanda diretta a ottenere la separazione personale è meritevole di accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia Per_1, maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1 e [...]
che hanno contratto matrimonio con rito concordatario a BELLAGIO il CP_1
07/04/1997, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 1997, parte II, serie A, numero 2;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di BELLAGIO per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 16/12/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Marta Paganini dott. Marco Erminio Maria Tremolada