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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 18/12/2025, n. 3518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3518 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
L A C O R T E D'A P P E L L O D I M I L A N O
SEZIONE II CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carlo MADDALONI Presidente
Dott. Cesira D'ANELLA Consigliere
Dott. UE ANDRETTA Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 2771 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, promossa con atto di citazione in riassunzione notificato il 3 ottobre 2024 ai sensi della legge n. 53 del 1994
da
(C.F.: ), Parte_1 CodiceFiscale_1
nato a [...] il [...], residente in [...];
(C.F.: ), nato a Parte_2 CodiceFiscale_2
Siderno il 10.08.1947 e residente in [...];
(C.F.: ), nata a Parte_3 CodiceFiscale_3
Siderno il 20.01.1954 e residente in [...];
(C.F.: ), nato a Parte_4 CodiceFiscale_4
Siderno il 25.06.1961 e residente in [...];
pagina1 di 61 (C.F.: ), Parte_5 CodiceFiscale_5
nata a [...] il [...] e residente in [...];
tutti elettivamente domiciliati in ES, Piazza G. Carducci, n. 6, presso lo studio degli avvocati Paolo Bossi e Monica Schiavi del foro di ES, che li rappresentano e difendono, anche disgiuntamente tra loro, giuste procure allegate all'atto di citazione in riassunzione
ATTORI IN RIASSUNZIONE
Contro
(C.F.: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale
dello Stato di Milano e domiciliato presso i suoi uffici in Milano, Via Freguglia,
n. 1
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE
E contro
già Controparte_2
(C.F. e P. I.V.A.: ), in persona del commissario liquidatore CP_3 P.IVA_2
e legale rappresentante pro tempore, con sede in ES, viale Borri, n. 157 ed elettivamente domiciliata in ES, via Piave, n. 2, presso lo studio dell'avv.
ND OR del Foro di ES, che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di risposta
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE
E contro
già Controparte_4 Controparte_5
[...]
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE CONTUMACE
pagina2 di 61 PER LA RIASSUNZIONE
Del giudizio a seguito dell'ordinanza della Corte di Cassazione, Terza
Sezione Civile, n. 16780/2024, pubblicata il 17 giugno 2024
OGGETTO: Responsabilità professionale
Conclusioni:
Per , Parte_1 Parte_3
, , ,
[...] Parte_2 Parte_4
: Parte_5
“Voglia la Corte d'Appello di Milano adita quale Giudice del rinvio designato dalla Corte di Cassazione, adversis rejectis, in conformità ai principi enunciati dalla stessa Corte con Sentenza n. generale 16780/2024 e sezionale 18810/2024 depositata in data 17.06.2024 ed in riforma parziale della Sentenza 2426 del 2022 della Corte d'Appello di Milano, previo rigetto delle domande tutte svolte anche in via incidentale dalla NE liquidatoria e dal Controparte_1
e con conferma del capo della Sentenza relativa alla liquidazione del
[...] danno iure hereditario sia in punto di prescrizione che di liquidazione di detto danno e del capo della Sentenza relativo alla liquidazione delle spese legali di tutti i gradi di giudizio, così giudicare: NEL MERITO: previa conferma delle statuizioni sulle responsabilità del
e/o della NE TO della soppressa Controparte_1 [...]
- nella Controparte_6 verificazione dell'evento lesivo e morte del Sig. , in via tra loro Persona_1 solidale e/o in via alternativa: condannare le stesse al risarcimento in favore dei figli ed eredi di di tutti i danni subiti non patrimoniali, fisici e Persona_1 morali iure proprio e iure hereditatis subiti dagli odierni attori per un ammontare complessivo di € 1.793.695,00 oltre ai danni esistenziali e patrimoniali o in quell'altra somma maggiore o minore che sarà determinata a seguito della esperenda istruttoria o, comunque, da liquidarsi in via equitativa, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali o compensativi dal dovuto al saldo, e più precisamente condannarli al risarcimento dei danni nel modo che segue: A favore di tutti gli attori ed eredi come per legge: € 254.215,00 a titolo di danno iure proprio, non patrimoniale e danno parentale per morte del congiunto, subito da ciascuno degli attori per un totale di € 1.271.075,00. € 522.620,00 a titolo di danno biologico, morale non patrimoniale subito dal de cuius e trasmesso agli eredi iure hereditario, A favore degli attori: liquidazione da quantificarsi in corso di causa o in via equitativa del danno subito dagli attori a titolo di danno patrimoniale per le cure prestate al padre, per il contributo economico dagli attori sopportato a causa della grave malattia e per la perdita del contributo economico che il de cuius avrebbe potuto dare agli stessi;
liquidazione da
pagina3 di 61 quantificarsi in corso di causa o in via equitativa del danno subito dagli attori a titolo di danno esistenziale. Dalle somme così specificate o da quelle altre somme maggiori o minori che risulteranno dovute a seguito della esperenda istruttoria dovrà aggiungersi e liquidarsi la rivalutazione, interessi legali e compensativi dal dovuto al saldo. Confermate le statuizioni della Sentenza della Corte d'Appello n. 2426 del 2022 circa la liquidazione delle spese dei precedenti gradi di giudizio e con specifica richiesta di liquidazione delle spese, competenze e onorari a favore degli attori ed a carico del e NE TO in via tra loro solidale e/o CP_1 alternativa anche del primo Giudizio di Cassazione come da Ordinanza della Corte di Cassazione 18810/2024. Con vittoria di spese, compenso ed onorari anche del secondo Giudizio di Cassazione e del presente procedimento”.
Per : Controparte_1
“in via principale respingere le domande proposte nei confronti del
convenuto in quanto infondate e non provate in fatto e diritto anche per CP_1 intervenuta prescrizione, totale e/o parziale;
in subordine (e salvo gravame) ridurre il quantum debeatur e, in particolare, quello eccessivamente e ingiustificatamente richiesto dai a titolo di danno “iure Parte_1 hereditatis” per le ragioni esposte in narrativa e che dovrebbe essere, invece e semmai, calcolato facendo corretto riferimento all'importo indicato per la liquidazione dell'invalidità “temporanea” e quindi nelle percentuali e in base ai periodi a tal fine individuati dalla CTU già intervenuta nel precedente grado di giudizio. Con vittoria di spese”.
Per 1: Controparte_2
“Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello di Milano, respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione, in applicazione dei principi di Diritto enunciati nell'Ordinanza n.16780/2024 (1881/2024) Corte di Cassazione III Sez. Civile, così giudicare:
- in via preliminare: rilevare e dichiarare, anche in riforma della Sentenza n.2426/2022 Corte Appello Milano, l'intervenuta estinzione per prescrizione del Diritto al risarcimento del danno vantato iure hereditario dagli attori tutti, sigg.ri
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e , in atti meglio indicati e Parte_4 Parte_5 generalizzati, respingendo la domanda a tal titolo e per tale motivo proposta nei confronti della “NE TO”/odierna convenuta per i motivi esposti in parte narrativa/in atti e/o per qualsiasi altra ragione, anche differente, che dovesse essere ritenuta di Giustizia;
in subordine: nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle sopraesposte conclusioni:
- respingere, anche in riforma della Sentenza n.2426/2022 Corte Appello Milano, la domanda avente ad oggetto il risarcimento del danno vantato iure hereditario dagli attori tutti, sigg.ri , Parte_1 Parte_2
, , e
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5
, in atti meglio indicati e generalizzati, in quanto inammissibile perché
[...] nuova e/o comunque infondata sia in fatto che in Diritto rilevando che gli attori hanno già ottenuto l'integrale risarcimento di ogni danno subito e ciò per i motivi
pagina4 di 61 esposti in parte narrativa/in atti e/o per uno fra essi e/o per ogni altra ragione, anche differente, che dovesse essere ritenuta di Giustizia;
- in via gradata: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle sovraesposte conclusioni, anche in riforma della Sentenza n.2426/2022 Corte Appello Milano, respingere la domanda avente ad oggetto il risarcimento del danno vantato iure hereditario dagli attori tutti, sigg.ri Parte_1
, , , e
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
, in atti meglio indicati e generalizzati, in quanto Parte_5 eccessiva ed ingiustificata per i motivi esposti in parte narrativa/in atti e/o per ogni altra ragione, anche differente, che fosse ritenuta di Giustizia, contenendo l'eventuale risarcimento entro i limiti del giusto e del provato anche in considerazione degli accertamenti contenuti della relazione di CTU a firma Dott.
prodotta sub. Doc. n.3 ed in ogni caso decurtando da quanto dovesse Per_2 essere liquidato a qualunque titolo e/o per qualunque ragione ciò che è già stato corrisposto/percepito dagli attori eventualmente anche compensando fra loro le somme riferite alle relative poste risarcitorie;
- respingere la domanda avente ad oggetto il risarcimento del danno vantato iure proprio dagli attori tutti, sigg.ri , Parte_1
, , e Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
, in atti meglio indicati e generalizzati, in quanto infondata sia in Parte_5 fatto che in Diritto anche perché gli attori hanno già ottenuto l'integrale risarcimento di ogni danno subito nonché per i motivi esposti in parte narrativa/in atti e/o per uno fra essi e/o per ogni altra ragione, anche differente, che dovesse essere ritenuta di Giustizia;
- in via gradata nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle sovraesposte conclusioni, anche in riforma della Sentenza n.2426/2022 Corte Appello Milano, respingere la domanda avente ad oggetto il risarcimento del danno vantato iure proprio dagli attori tutti, sigg.ri , Parte_1
, , e Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
, in atti meglio indicati e generalizzati, in quanto eccessiva ed Parte_5 ingiustificata per i motivi esposti in parte narrativa/in atti e/o per ogni altra ragione, anche differente, che fosse ritenuta di Giustizia, contenendo l'eventuale risarcimento entro i limiti del giusto e del provato ed in ogni caso decurtando da quanto dovesse essere liquidato a qualunque titolo e/o per qualunque ragione ciò che è già stato corrisposto/percepito dagli attori per le ragioni ed in base agli elementi indicati in parte narrativa/in atti e/o per ogni altra, anche differente, che fosse ritenuta di Giustizia, eventualmente anche compensando fra loro le somme riferite alle relative poste risarcitorie. Con vittoria di spese di tutti i gradi di Giudizio”.
pagina5 di 61
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 30 maggio 2008, Parte_1
, , , e
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
convennero in giudizio, dinanzi al Tribunale di Parte_5
Milano, l' di Controparte_7
ES (ora e il e, successivamente, Controparte_4 Controparte_1 con atto di citazione per chiamata in causa di terzo notificato il 29 aprile 2009,
NE TO della soppressa – già CP_2 Controparte_6
(di seguito denominata NE TO), per l'accertamento della
[...] responsabilità per la morte di (padre degli attori), occorsa il 26 Persona_1 luglio 2005 e per la conseguente condanna dei convenuti, in via solidale o alternativa tra loro, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, iure proprio e iure hereditatis, quantificati nel complessivo ammontare di euro 1.652.147,60.
In fatto, gli attori allegarono quanto segue: la morte di era derivata dalla contrazione del virus della Persona_1
CV a seguito di una serie di trasfusioni di sangue avvenuta nel 1983, presso l' in occasione di un intervento Controparte_5 chirurgico di coledotocomia;
dalla contrazione del virus dell'epatite C aveva Persona_1 sviluppato una cirrosi epatica che aveva determinato il decesso;
in seguito al decesso del padre, il 9 febbraio 2006, gli attori avevano proposto la domanda di indennizzo ex art. 5 L. n. 210/1992 nei confronti della
; Controparte_8 con verbale n. 267 del 24 ottobre 2006 la Commissione Medica Ospedaliera
2° - Ospedale Militare di Milano, aveva accolto la domanda di indennizzo (per un totale di euro 77.468,00), accertando che l'infezione virale contratta da
[...]
era causalmente ricollegabile alle trasfusioni di sangue subite. Per_3
Si costituì in giudizio il che eccepì, in via preliminare Controparte_1 di merito, l'intervenuta prescrizione degli eventuali diritti risarcitori vantati dagli attori e chiese il rigetto delle domande e, in subordine, la compensatio lucri cum damno.
pagina6 di 61 Si costituì, altresì, l' , che eccepì, in via pregiudiziale, il Controparte_6 proprio difetto di legittimazione passiva (sull'assunto che dei propri debiti, quale
, rispondesse la gestione liquidatoria) e, in via preliminare di CP_2 merito, l'intervenuta prescrizione dei diritti risarcitorii azionati dai congiunti di
. Chiese, dunque, la propria estromissione dal giudizio e, nel Persona_1 merito, il rigetto delle domande.
Costituitasi in giudizio, la NE TO formulò le medesime eccezioni e difese svolte dall' e Controparte_5 Controparte_5
LA SENTENZA N. 5536/2012 DEL TRIBUNALE DI MILANO.
Con sentenza n. 5536/2012, pubblicata il 14 maggio 2012, il Tribunale di
Milano decise la causa nei seguenti termini:
“1) condanna TO della a Controparte_9 CP_2 pagare agli attori la complessiva somma di Euro 300.000,00 liquidata in valore attuale, somma che dovrà essere devalutata al luglio 2005 e rivalutata con applicazione di interessi nella misura legale secondo il criterio di calcolo di cui a
Cass SSUU 1712/1995 dal luglio 2005 alla presente sentenza e interessi legali dalla presente sentenza all'effettivo saldo, detratta dal credito come sopra calcolato l'importo di euro 77.468,00 al momento della sua corresponsione;
2) condanna il e la NE TO al pagamento delle CP_1 spese di lite sostenute da parte attrice, delle spese di lite che si liquidano, tenuto conto del valore della causa e della natura della causa in Euro 1.138,00 per spese, Euro 3.679,00 per diritti, Euro 9.000,00 per onorari oltre Iva e cpa come per legge.
3) rigetta le domande svolte in causa dagli attori nei confronti dell . Controparte_5
Il Tribunale di Milano accolse l'eccezione, sollevata dai convenuti, di prescrizione del credito iure hereditatis in relazione al danno biologico prodotto in capo al de cuius. In particolare, accertò che il termine di prescrizione ex art. 2947
c.c. coincideva con quello previsto per il reato di lesioni (a quel tempo pari a sei anni) e “decorre, a norma dell'art. 2935 e art. 2947 c.c. 1° co non dal giorno in cui il terzo determina la modifica che produce il danno altrui o dal momento in cui la malattia si manifesta all'esterno, ma dal momento in cui viene percepita o può essere percepita, quale danno ingiusto conseguente al comportamento doloso
pagina7 di 61 o colposo di un terzo usando l'ordinaria diligenza e tenuto conto della diffusione delle conoscenze scientifiche”.
Facendo applicazione di principi di diritto affermati dalla Corte di
Cassazione a Sezioni Unite nella sentenza n. 581 del 2008, il giudice di primo grado ritenne che “nel caso di specie già pochi anni dopo il 1983, come viene indicato nella patologia remota della cartella clinica del 2005 prodotta in atti da parte attrice, si riscontra comparsa di cirrosi epatica CV correlata. Deve pertanto ritenersi che già all'epoca in cui fu posta tale diagnosi e sicuramente negli anni successivi, considerate le conoscenze scientifiche ormai diffuse in materia, sicuramente comune patrimonio della classe medica cui avrebbero dovuto rivolgersi utilizzando l'ordinaria diligenza, facendo applicazione dei criteri sopra enunciati dal giudice di legittimità, il avrebbero Persona_1 potuto e dovuto, conoscere l'effetto pregiudizievole sulla salute derivante dalla contrazione di epatite e di cirrosi epatica CV correlata da cui era affetto e la sua relazione con le trasfusioni somministrate nel 1983”.
Diversamente, il giudice di prime cure non ritenne prescritto il diritto al risarcimento del danno iure proprio da perdita del rapporto parentale, sul rilievo che tale danno si era verificato al momento della morte del paziente, intervenuta il
26 luglio 2005.
Di conseguenza, per l'accertamento del danno da perdita del rapporto parentale, il Tribunale ritenne la sussistenza del nesso di causalità tra le trasfusioni di sangue del 1983 e la contrazione del virus dell'epatite C. Con riferimento alla relativa prova, il Tribunale valorizzò il principio di diritto affermato dalla Corte di
Cassazione a Sezioni Unite nella sentenza n. 582 del 2008, secondo cui la prova del nesso causale può essere data per presunzioni allorché non sia fornita la documentazione di tracciabilità del sangue, come nel caso di specie (evidenziato anche dalla Commissione Medica Ospedaliera in sede di riconoscimento dell'indennizzo ex L. n. 210/1992).
Ciò posto, il Tribunale liquidò il danno da perdita del rapporto parentale sulla base delle tabelle del Tribunale di Milano, all'epoca vigenti, elaborate in un'ottica di liquidazione unitaria del danno (morale ed esistenziale). Per la quantificazione del danno il Tribunale di Milano valorizzò i seguenti elementi:
l'età della vittima primaria (84 anni), per cui la malattia avrebbe anticipato di poco l'esito naturale della vita;
l'assenza del rapporto di convivenza tra la vittima pagina8 di 61 primaria e quelle secondarie e l'età dei figli, già adulti, autonomi ed indipendenti
“che possono contare su un solido rapporto di fratellanza in un'età in cui solitamente i figli hanno dato origine a proprie famiglie autonome”.
Dalla somma di denaro riconosciuta a titolo di risarcimento del danno iure proprio, liquidata in euro 60.000,00 per ciascun congiunto, per un totale di euro
300.000,00, il Tribunale detrasse l'importo di euro 77.468,00, già ricevuto dagli attori a titolo di indennizzo ex L. n. 210/1992.
Da ultimo, in relazione ai legittimati passivi dell'azione, il Tribunale rigettò la domanda risarcitoria nei confronti dell' Controparte_5 in quanto dei debiti della soppressa rispondeva la NE
[...] CP_2
TO.
In conclusione, il risarcimento del danno iure proprio fu posto a carico solidale della NE TO - a titolo di responsabilità contrattuale per non avere predisposto un adeguato sistema di intercettazione delle infezioni del sangue destinato alle trasfusioni - e del – a titolo di responsabilità Controparte_1 extracontrattuale per avere omesso il controllo sul materiale ematico.
IL SECONDO GRADO DI GIUDIZIO - CAUSA N. 4018/2012 R.G.
CORTE D'APPELLO MILANO – SENTENZA N. 3236/2014
Avverso la sentenza del Tribunale di Milano, la NE TO della propose appello con atto di Parte_6 citazione notificato il 26 novembre 2012, chiedendo che, in parziale riforma della sentenza gravata, fossero rigettate nei suoi confronti le domande risarcitorie.
Si costituirono i congiunti di , proponendo appello Persona_1 incidentale e il , mentre Controparte_1 Controparte_5 rimase contumace. La causa fu decisa con sentenza n. 3236/2014,
[...] pubblicata il 28 agosto 2014.
Con un primo motivo l'appellante principale lamentò l'erroneità della sentenza gravata nella parte in cui aveva ritenuto la sussistenza del nesso di causalità tra le emotrasfusioni e la contrazione dell'epatite C. La doglianza si fondava sul fatto che era stato sottoposto ad altri interventi Persona_1 chirurgici che avrebbero potuto cagionare un'infezione CV.
A questo proposito la Corte d'Appello evidenziò come gli elementi a fondamento fossero del tutto inconferenti, nella misura in cui l'essersi sottoposti ad altri interventi chirurgici non seguiti da emotrasfusioni non comportava una pagina9 di 61 contrazione dell'infezione da CV. Il giudice di secondo grado spiegò che l'accertamento di tale causalità avrebbe dovuto essere frutto della prova che la strumentazione chirurgica fosse infetta;
rilevò che, come già accertato dal giudice di primo grado, non era stato certificato che il processo di controlli del sangue oggetto di trasfusione fosse stato eseguito secondo i protocolli.
Con la seconda doglianza la NE TO lamentò l'erroneità della sentenza nella parte in cui riteneva che l'Ospedale non avrebbe posto in essere le cautele richieste e i controlli delle sacche di sangue, così come richiesti nel 1983, per evitare le infezioni.
Anche questa doglianza fu rigettata per le ragioni di cui sopra.
Con il terzo motivo di impugnazione, l'appellante principale lamentò che il giudice di primo grado non avesse disposto una consulenza tecnica d'ufficio di natura medico legale volta ad accertare se il paziente avesse contratto l'infezione da CV a causa delle emotrasfusioni.
La Corte ritenne superflua la consulenza tecnica d'ufficio, perché “la conclusione dell'origine trasfusionale dell'infezione CV è necessitata dalla circostanza dell'assenza di notizie certe circa fattori alternativi di possibile infezione”.
Regolarmente costituitisi in appello, i germani proposero appello Per_1 incidentale.
Con un primo motivo di impugnazione lamentarono che il Tribunale avesse erroneamente ritenuto prescritto il diritto al risarcimento del danno iure hereditatis. In particolare, secondo la prospettiva degli appellanti incidentali, il giudice aveva errato a fare decorrere la prescrizione, genericamente, dai primi anni dopo il 1983 (epoca delle emotrasfusioni) sulla base della cartella clinica redatta dall' che indicava l'epoca di Controparte_5 insorgenza della cirrosi epatica CV correlata in pochi anni dopo il 1983. Gli appellanti incidentali evidenziarono che la cirrosi epatica fu diagnosticata in un momento più recente, in occasione dell'esecuzione della gastroscopia del 2004.
Il motivo fu rigettato dalla Corte di Appello di Milano sull'assunto che
“l'indicazione che la cirrosi epatica era insorta dopo pochi anni dal 1983 sia stata frutto della anamnesi e della osservazione clinica del paziente”.
Con un secondo motivo di impugnazione, i congiunti del de cuius censurarono la sentenza di primo grado nella parte in cui liquidava il danno non pagina10 di 61 patrimoniale da loro sofferto per la perdita del rapporto parentale in euro
60.000,00 ciascuno, somma ritenuta troppo esigua in relazione alla intensità del vincolo affettivo tra il paziente e i figli, nonché avuto riguardo alle sofferenze di
, il quale non solo non era stato adeguatamente curato dal Persona_1
Servizio Sanitario Nazionale, ma era stato da quest'ultimo danneggiato in modo letale, vicenda dolorosa alla quale i figli avevano emotivamente partecipato.
Anche con riferimento a questo motivo di appello incidentale la Corte di
Appello confermò la decisione del Tribunale, ritenendola “congrua in relazione alla tarda età del de cuius al momento della morte e della circostanza che i figli avessero presumibilmente formato una loro famiglia, avessero altri rapporti di coniugio e parentali e che non fossero più da tempo conviventi col padre”.
Da ultimo, gli appellanti incidentali si dolsero dell'applicazione della compensatio lucri cum damno, in relazione alla somma di denaro già ricevuta a titolo di indennizzo.
Anche questo ultimo motivo di appello incidentale fu rigettato in forza del principio di diritto, ormai consolidato, per il quale “il diritto al risarcimento del danno conseguente al contagio da virus HBV, HIV, CV a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto ha natura diversa rispetto all'attribuzione indennitaria regolata dalla legge n. 210/1992; tuttavia, nel giudizio risarcitorio promosso contro il per omessa adozione delle dovute Controparte_1 cautele, l'indennizzo eventualmente già corrisposto al danneggiato può essere interamente scomputato dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno
(“compensatio lucri cum damno”), venendo altrimenti la vittima a godere di un ingiustificato arricchimento consistente nel porre a carico di un medesimo soggetto (il ) due diverse attribuzioni patrimoniali in relazione al CP_1 medesimo fatto lesivo (cassazione, sentenza n. 584 del 2008)”.
In conclusione, con sentenza n. 3236 del 28 agosto 2014, la Corte d'Appello di Milano rigettò sia l'appello principale sia quello incidentale, confermando interamente la sentenza di primo grado e compensò le spese del giudizio di secondo grado.
IL (PRIMO) GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ - CAUSA N. 7354/2015
R.G. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – ORDINANZA N. 3983/2019
Avverso la detta sentenza della Corte d'Appello di Milano i congiunti di proposero ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Persona_1
pagina11 di 61 Resistettero con distinti controricorsi la NE TO, il
[...]
e l' e CP_1 Controparte_5 Controparte_5
La causa fu decisa con ordinanza n. 3983/2019, pubblicata il 12 febbraio
2019.
Con il primo motivo i ricorrenti denunciarono la violazione e falsa applicazione dell'art. 2935 c.c. per errata e/omessa valutazione del dies a quo della prescrizione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5 c.p.c.
Il motivo fu accolto dalla Corte di Cassazione che ritenne la statuizione impugnata in contrasto con il consolidato orientamento di legittimità secondo cui
“il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno, a seguito di trasfusione di sangue infetto, decorre dal momento della presentazione in via amministrativa della domanda di indennizzo, perché si deve ritenere che in quel momento il danneggiato dovesse avere una consapevole percezione del tipo di lesione patita (ex multis Cass., 6-3, n. 23635 del18/11/2015; Cass., 6-3, n. 27757 del 22/11/2017). Non si esclude che il giudice possa accertare l'avvenuta conoscenza della tipologia di danno in un momento anteriore rispetto a quello di presentazione della domanda di indennizzo, ma ciò rappresenta espressione dell'apprezzamento discrezionale del giudice del merito che non può essere certamente discusso dinnanzi a questa Corte. La valutazione effettuata nel caso in esame, dal giudice del merito, del tutto aspecifica ed indeterminata (“pochi anni dopo il 1983”) non consente di ritenere conforme la pronuncia all'indirizzo ormai consolidato della giurisprudenza di questa Corte, alla quale si intende dare continuità”.
Con un secondo motivo i ricorrenti denunciarono l'omesso esame di un fatto decisivo del giudizio che era stato oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Secondo i ricorrenti la Corte d'Appello aveva omesso di valutare che, dalla cartella clinica del 14 giugno 2005 redatta dall'Ospedale Controparte_5 risultava una diversa collocazione temporale del riscontro di cirrosi
[...] epatica, tale che la consapevolezza del nesso causale della malattia rispetto alla trasfusione doveva collocarsi in un periodo di tempo non antecedente la gastroscopia del 2004.
Tale motivo fu giudicato inammissibile dalla Corte di Cassazione, perché richiedeva una valutazione di fatto, sottratta al giudice di legittimità.
pagina12 di 61 Con il terzo motivo, i ricorrenti denunciarono la violazione e falsa applicazione dell'art. 1226 c.c. e delle tabelle di Milano sulla liquidazione del danno non patrimoniale in riferimento all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., nonché
l'omessa valutazione di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti e, precisamente, la mancata valutazione della gravità dell'illecito ai fini della liquidazione del danno, ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Nello specifico, fu contestato il mancato rispetto dei parametri indicati dalle
Tabelle di Milano in fase di liquidazione del danno, per avere il giudice di secondo grado indicato una somma di denaro inferiore ad 1/3 rispetto al minimo
(euro 163.080,00) stabilito per tale tipo di danno, senza una motivazione adeguata.
Sulla scorta del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale le Tabelle di Milano hanno assunto valore para-normativo e, quindi, le valutazioni del giudice che se ne discosta devono essere corredate da un'adeguata motivazione, la Corte di Cassazione accolse il terzo motivo di ricorso.
La Corte di Cassazione ricordò che, per giurisprudenza ormai consolidata della stessa Corte, la liquidazione del danno non patrimoniale doveva avvenire in base ad una considerazione unitaria, intendendo il danno biologico come ricomprendente anche quello dinamico relazionale.
Di conseguenza, la Corte di Cassazione stabilì che il giudice di merito in sede di rinvio avrebbe dovuto provvedere alla liquidazione del danno non patrimoniale nei termini già disegnati dall'art. 139 del Codice delle Assicurazioni private quale illustrato dalla sentenza di Cass., Sez. III, n. 7513 del 27 marzo
2018, secondo cui: “In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del “danno biologico” e del “danno dinamico-relazionale, atteso che con quest'ultimo si individuano pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale). Non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza
pagina13 di 61 interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione).
In conclusione, la Corte di Cassazione accolse il primo e il terzo motivo di ricorso e cassò la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d'Appello di Milano anche per le spese del giudizio di legittimità.
IL (PRIMO) GIUDIZIO DI RINVIO – N. 1811/2019 R.G. CORTE
D'APPELLO DI MILANO – SENTENZA N. 2426/2022.
A seguito della citazione in riassunzione dei germani , la Corte Per_1
d'Appello di Milano fu chiamata a pronunciarsi, in diversa composizione, nuovamente sulla eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno non patrimoniale iure hereditatis e sulla liquidazione del danno iure proprio, tenendo conto dei principi affermati dalla Corte di cassazione nell'ordinanza n.
3983/2019.
Gli attori in riassunzione riproposero le domande già avanzate nei pregressi gradi di giudizio e, precisamente, quelle proposte con appello incidentale nella causa n. 4018/2012 r.g., del seguente tenore:
“
1. riforma della sentenza nella parte in cui ritiene prescritta la domanda degli attori rivolta ad ottenere il risarcimento del danno iure ereditario per il danno biologico subito dal de cuius;
2. riforma della sentenza nella parte in cui determina la liquidazione del danno iure proprio per morte del proprio congiunto, quantificando in euro
60.000,00 l'importo da liquidare per ciascun figlio;
3. riforma della sentenza nella parte in cui decide di scomputare dagli importi riconosciuti a titolo di risarcimento del danno l'importo di 77.468,00 euro, percepito dagli attori a titolo di indennizzo ex Legge 210/92”.
Nel giudizio di rinvio si costituirono il , la NE Controparte_1
TO e l' chiedendo il rigetto Controparte_5 delle domande proposte dagli attori in riassunzione. e Controparte_5 chiese, altresì, la propria estromissione dal giudizio per Controparte_5 difetto di legittimazione passiva.
Istruita la causa mediante acquisizione dei documenti rispettivamente depositati dalle parti ed espletamento di consulenza tecnica d'ufficio di natura medico legale, con sentenza n. 2427/2022, pubblicata in data 8 luglio 2022, la
Corte d'Appello di Milano chiarì, in via preliminare, la posizione dell' CP_5
pagina14 di 61 e accertando la formazione del giudicato interno in CP_5 Controparte_5 ordine all'accertamento della carenza di legittimazione passiva di tale parte, mero litisconsorte processuale.
Con riferimento all'accertamento della decorrenza del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno iure hereditatis, il giudice del rinvio richiamò il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno a seguito di trasfusioni di sangue infetto decorre dal momento in cui la malattia viene percepita o può essere percepita quale danno ingiusto conseguente al comportamento doloso o colposo del terzo, tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche e avuto riguardo all'ordinaria diligenza;
tale momento si presume coincidere con la presentazione in via amministrativa della domanda di indennizzo, senza, però, escludere l'eventualità per il giudice di accertare che l'avvenuta conoscenza del danno e della ricollegabilità dello stesso alla trasfusione sia avvenuta in un momento anteriore.
Il giudice del rinvio ritenne non condivisibile “la valutazione effettuata dal giudice del merito, del tutto aspecifica ed indeterminata (“pochi anni dopo il
1983”)”, “non risultando in alcun modo provato che nelle mani del de cuius fosse pervenuto alcun documento che consentisse la ricostruzione del nesso causale tra emotrasfusioni e patologia, né alcuna specifica diagnosi in tal senso” (p. 17, sentenza Corte d'Appello di Milano in sede di primo rinvio).
Il giudice del rinvio ritenne non prescritto il diritto risarcitorio iure successionis sulla base delle seguenti argomentazioni: dalla cartella clinica del 2005 risultava che nel momento in cui
[...]
era stato ricoverato nel reparto di geriatria il 17 giugno 2005 nel foglio Per_1 dell'anamnesi, sotto la voce patologia remota, venne scritto: “cirrosi epatica
CV- correlata” (pag. 5 del doc. 5);
l'unico documento prodotto in atti dal quale fosse dato evincere il nesso causale tra le lontane emotrasfusioni e l'epatite, nonché la cirrosi, era il referto della gastroscopia del 2004; era in tale momento che il paziente aveva certamente messo in correlazione le emotrasfusioni con il danno epatico;
pagina15 di 61 di conseguenza, “Decorrendo dal 2004 il termine di prescrizione, deve riformarsi sul punto la decisione di primo grado. Il diritto al risarcimento del danno non può perciò ritenersi prescritto”.
Una volta accertata la sussistenza del nesso di causalità tra le emotrasfusioni del 1983 e la contrazione dell'infezione da CV (“La Suprema Corte ha ripetutamente affermato il principio di diritto – condiviso anche da questa Corte – secondo cui “in tema di giudizio relativo al risarcimento del danno da emotrasfusioni, promosso dal danneggiato contro il , Controparte_1
l'accertamento della riconducibilità del contagio ad una emotrasfusione, compiuto dalla Commissione di cui all'art. 4 della l. 210 del 1992, in base al quale è stato riconosciuto l'indennizzo ai sensi di detta legge, non può essere messo in discussione dal , quanto alla riconducibilità del contagio alla CP_1 trasfusione o alle trasfusioni individuate come causative del contagio, ed il giudice deve ritenere detto fatto indiscutibile e non bisognoso di prova, in quanto, essendo la Commissione organo dello Stato, l'accertamento è da ritenere imputabile allo stesso ” (Cass. 15734/2018; Cass. 22183/2019; Cass. CP_1
13008/2020)”), il giudice del rinvio liquidò il danno iure proprio e il danno iure hereditatis.
In ordine al quantum del risarcimento del danno iure proprio, pur condividendo la liquidazione eseguita dal Tribunale, confermata in sede di gravame, sulla scorta dei principi enunciati dal giudice remittente, il giudice del rinviò motivò nei seguenti termini la decisione di scostamento rispetto alla forbice prevista dalle tabelle milanesi: “Ai fini della quantificazione si deve tener conto necessariamente delle circostanze del caso concreto. Il sig.
[...]
è deceduto all'età di 85 anni, ben oltre le previsioni dell'indice Per_1
ISTAT per uomini che avessero vissuto al Nord in quell'epoca. Al momento della morte il figlio aveva 56 anni;
il figlio 58 anni;
la figlia Parte_1 Pt_2
51 anni così come la gemella mentre Parte_5 Parte_3 il figlio minore aveva comunque 44 anni a quell'epoca”. Pt_4
La Corte rilevò che nessun danno conseguenza potesse considerarsi in re ipsa nella lesione del bene della vita, ricordando che chi chieda un risarcimento deve sempre offrire la relativa allegazione e prova (anche per presunzioni); che nel caso in esame, quindi, gli eredi di avrebbero dovuto Persona_1 assolvere tale onere, non essendo sufficiente la sola prova del rapporto di pagina16 di 61 parentela con la vittima primaria, ma essendo necessario offrire obiettivi elementi idonei a fondare le presunzioni.
Nello specifico, il giudice del rinvio osservò che: “La valutazione equitativa deve tener quindi concretamente conto dell'intensità del vincolo familiare, della gravità del fatto illecito, dell'età del congiunto danneggiato (e, nell'attuale caso di perdita del rapporto parentale, anche dell'età della vittima primaria ovvero dello stesso sig. ), della relazione di convivenza (nella Persona_1 fattispecie assente) e insomma di tutti gli elementi peculiari della singola fattispecie, così che il risarcimento sia il più possibile adeguato al danno morale effettivamente sofferto”.
Il giudice del rinvio statuì di non poter accogliere le ulteriori istanze risarcitorie dei figli di , poiché essi avevano omesso di allegare Persona_1 circostanze idonee a dare prova della effettività e dell'attualità, al momento del sinistro, delle relazioni personali con la vittima primaria.
Quanto alla liquidazione del danno iure hereditario, premesso che gli attori in riassunzione avevano chiesto il danno biologico temporaneo, “il danno terminale e/o danno catastrofale e/o danno morale terminale” subiti dal de cuius
e trasmessi iure successionis, la Corte d'Appello evidenziò, in via preliminare, come il danno non patrimoniale dovesse essere risarcito, come stabilito anche dal giudice remittente, “nella forma unitaria ed omnicomprensiva della lesione di qualsiasi interesse della persona non suscettibile di valutazione economica, all'interno della quale non è possibile ritagliare ulteriori sottocategorie (danno morale, danno da perdita del rapporto parentale, danno biologico, danno esistenziale, etc. ), se non con valenza meramente descrittiva (principio annunciato da Cass. S.U. 11.11.2008 n. 26972 e 26973 e confermato dalle pronunce successive, tra le quali: Cass.13.02.2019, n. 4151; Cass. 28.09.2018, n.
23469; Cass. 29.11.2017, n. 28492; 22.05.2018, n. 12572; Cass. 28.12.2016 n.
5497; Cass. 23.9.2016 n. 18746; Cass. 24.9.2014 n. 20111; Cass.
8.7.2014 n.
15491; Cass.
6.3.2014 n. 5243; Cass. 23.1.2014 n. 1361, Cass. 14.1.2014 n. 531;
Cass. 23.9.2013 n. 21716; Cass. 16.5.2013 n. 11950; Cass. 20.11.2012 n. 20292”.
Per la quantificazione del danno biologico domandato dagli eredi iure successionis, il giudice del rinvio utilizzò le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, che aveva individuato cinque stadi della malattia di , Persona_1
pagina17 di 61 susseguitisi nel tempo dall'epoca delle emotrasfusioni del 1983 e sino alla data del decesso:
“A. un I periodo di gg. 1660 dal 26-5-98 (diagnosi di epatite cronica CV correlata) al 3-12-02 (data in cui compaiono moderate alterazioni degli esami di laboratorio) collocabile al I stadio (5-10%) ovvero al 7.5%.
B. Un II periodo di gg. 140 dal 3-12-02 al 22-4-03 (data del I esame eco addome evidenziante struttura disomogenea del parenchima epatico) collocabile al II stadio (11- 15%) ovvero al 15%.
C. Un III periodo di gg. 330 dal 22-4-03 al 25-3-04 (data della diagnosi di cirrosi epatica CV correlata) collocabile al III stadio (16-30%) ovvero al 25%.
D. Un IV periodo di gg. 415 dal 25-3-04 al 14-5-05-05 (epoca di comparsa di urine ipercromiche, feci ipocoliche ed ittero sclero-cutaneo e probabilmente ascite presente al ricovero del 14-6-05) collocabile al IV stadio (31-50%) ovvero al 50%.
E. Un V periodo di gg. 30 dal 14-5-05 al 14-06-05 (data dell'ultimo ricovero) collocabile al V stadio (51-75%) ovvero al 75%.
Si ritiene invece identificabile un periodo di gg. 40 dal 14-6-05 al 26-7-05
(exitus) di inabilità temporanea assoluta comprendente i giorni di degenza ospedaliera e a domicilio in fase terminale”.
In relazione al sopravvenuto evento morte quale conseguenza della contrazione dell'infezione da emotrasfusione, il giudice del rinvio richiamò la giurisprudenza di legittimità per la quale “la sopravvenuta morte del soggetto in conseguenza della evoluzione o della ripresa della patologia epatica non determina un "nuovo" danno alla salute autonomo e diverso che si aggiunge al danno biologico da invalidità temporanea e permanente, in precedenza già accertato e liquidato, atteso che l'exitus deve essere considerato come prevedibile estremo rischio di aggravamento della possibile evoluzione della patologia contratta con l'infezione CV” (Cass. 14.11.2019 n. 29492)”.
Il giudice del primo rinvio accertò, quindi, un complessivo danno di euro
522.620,00, da ripartire pro quota per ciascun erede.
Per un primo verso, individuò delle “fasi evolutive della patologia, cui sono corrisposti progressivi aumenti di invalidità permanente, quantificati secondo le indicazioni dei barèmes concordati con i tecnici di parte – come si legge nella relazione peritale -, fino al consolidamento, dal 14 maggio del 2005 alla media
pagina18 di 61 del 75% […] ed in relazione all'età (84 anni) del Sig. in quel Parte_1 momento, con un ammontare del danno non patrimoniale, rapportato ai valori esposti dalle predette tabelle milanesi (richiamate dalla Corte remittente) di €.
522.620,00 di cui 348.414 per danno biologico e Euro 174.206 per danno da sofferenza”.
Per un secondo verso, osservò che “poiché la determinazione del quantum risarcibile deve essere effettuata a sensi dell'art. 1226 c.c., mediante l'utilizzo, come paramento standardizzato di riferimento, atto a circoscrivere la discrezionalità del giudicante, secondo l'orientamento consolidato di questa
Corte, ed avallato dalla Suprema Corte di Cassazione (Cass. 13.05.2020, n.
8884; Cass. 22.01.2019, n. 1553; Cass.
4.2.2016 n. 2167; Cass. 20.8.2015 n.
16992; Cass.
8.1.2016 n. 126; Cass. 15.6.2016 n. 12288; Cass. 21.4.2016 n-
8045; Cass. 20.8.2015 n. 16992), degli indici espressi dalle tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale redatte dall'osservatorio sulla Giustizia
Civile di Milano, attualmente vigenti (e risalenti, nell'ultima versione, al
10.3.2021), si osserva quanto segue. Si perviene al medesimo risultato, utilizzando un criterio matematico alternativo.”
Prendendo come riferimento il momento in cui il danno si era manifestato, momento individuato, sulla base degli accertamenti del consulente tecnico d'ufficio, nel 26 maggio 1998, il giudice del rinviò calcolò il danno alla salute nei seguenti termini: “Prima di tale data il sign. non ha lamentato - Parte_1 come già detto- alcun sintomo né alcuna conseguenza sotto il profilo medico della malattia che aggravandosi lo condurrà' al decesso. Partendo dal 26.5.1998 e calcolando per ogni periodo ( individuato dal CTU il baremè (7.5 C.F._6
%, 15%, 25%, 50 % e 75 %) di riferimento dell'invalidità permanente: il danno biologico e la sofferenza patita secondo le tabelle milanesi si perviene ai seguenti risultati: 7.5 % all'età di 77 anni (Euro 9.754,93); 15% all'età d 81 anni (Euro
22822,55), 25% all'età di 82 anni (Euro 46.982,95), 50 % all'età di 83 anni
(Euro 202242,45) e 75 % all'età di 84 anni (Euro 240817,12). Sottraendo da ciascun importo quello precedente già oggetto di risarcimento si perviene al risultato finale di Euro 522.620,00. A tale importo andranno aggiunti gli interessi.”
Con la sentenza n. 2426 dell'8 luglio 2022, la Corte d'Appello condannò, quindi, il a corrispondere agli Controparte_10
pagina19 di 61 attori in riassunzione la complessiva somma di denaro di euro 522.620,00 (da devalutare al 26 maggio 1998 e rivalutare con applicazione di interessi legali dalla data della sentenza), a titolo di danno iure hereditatis; confermò, nel resto,
“l'impugnata sentenza”.
IL (SECONDO) GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ - CAUSA N. 2815/2023
R.G. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – ORDINANZA N. 16780/2024
Avverso quest'ultima sentenza i germani hanno proposto ricorso Per_1 per Cassazione affidato a due motivi.
Hanno resistito con distinti controricorsi il e la Controparte_1
NE TO, che ha proposto ricorso incidentale sulla base di tre motivi.
Con il primo motivo del ricorso principale gli eredi di Persona_1 hanno denunciato la violazione e falsa applicazione dell'art. 1226 c.c., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., lamentando che lo scostamento dal minimo delle tabelle milanesi, circa il danno iure proprio, fosse stato erroneamente giustificato sulla base dell'età della vittima e dei ricorrenti, sulla base, cioè, di circostanze ordinarie e non eccezionali, in contrasto con Cass. n. 26440 del 2022 e osservando che per la liquidazione del danno doveva tenersi conto delle gravi responsabilità della struttura ospedaliera e, per essa, della NE TO.
Con ordinanza n. 16780/2024, pubblicata il 17 giugno 2024, la Corte di
Cassazione ha giudicato fondato il motivo, ritenendo assorbente la censura in termini di violazione del minimo tabellare in mancanza di circostanze di tipo eccezionale. La Corte di Cassazione ha, quindi, rilevato che: “Come affermato da
Cass. n. 26440 del 2012, in tema di danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, se la liquidazione avviene in base ad un criterio “a forbice”, che prevede un importo variabile tra un minimo e un massimo, è consentito al giudice di merito liquidare un risarcimento inferiore al minimo solo in presenza di circostanze eccezionali e peculiari al caso di specie, tra le quali non si annoverano né l'età della vittima, né quella del superstite, né l'assenza di convivenza tra l'una e l'altro, trattandosi di circostanze che possono solo giustificare la quantificazione del risarcimento entro la fascia di oscillazione della tabella”.
Con il secondo motivo del ricorso principale i germani hanno Per_1 denunciato la violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 112 e 385 c.p.c., ai pagina20 di 61 sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per avere la Corte territoriale omesso di liquidare le spese del giudizio di cassazione.
Con l'ordinanza n. 16780/2024 la Corte di Cassazione ha dichiarato l'assorbimento di tale motivo quale conseguenza dell'accoglimento del precedente motivo di ricorso.
Passando al ricorso incidentale, con il primo motivo la NE
TO ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 2935 c.c., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c., lamentando l'omessa la valutazione di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti. Il ricorrente incidentale ha evidenziato come, ai fini del decorso della prescrizione, non fosse rilevante la cirrosi epatica (insorta e diagnosticata nel 2004), ma la contrazione del virus CV (di cui la cirrosi era stata la conseguenza); ha rilevato che il consulente tecnico d'ufficio aveva accertato, d'accordo con i consulenti tecnici di parte, che la diagnosi di epatite cronica da CV risaliva al 26 maggio 1998 e che, pertanto, già in quella data erano disponibili elementi sufficienti per individuare la causa del contagio.
Il motivo è stato ritenuto fondato sulla base delle seguenti considerazioni:
“Il contenuto della censura è chiaramente nel senso della denuncia del vizio motivazionale (ed in rubrica risulta menzionato anche l'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ) L'onere di cui all'art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c. risulta assolto. Il giudice di appello ha omesso l'esame della circostanza di fatto rappresentata, risultante dalla CTU, e trattasi di circostanza che ha un carattere decisivo ai fini della valutazione della prescrizione opposta”.
Con il secondo motivo la NE TO ha denunciato la violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1223, 2697 c.c., 40 e 41 c.p., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., lamentando l'impossibilità di estendere l'accertamento del nesso di causalità compiuto dalla Commissione Medica Ospedaliera anche alla
NE TO, che era rimasta estranea a quell'accertamento.
La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo infondato, rilevando che il provvedimento amministrativo con cui la Commissione Ospedaliera riconosce il diritto all'indennizzo ai sensi della legge n. 210 del 1992 “costituisce un elemento grave e preciso da solo sufficiente a giustificare il ricorso alla prova presuntiva e
a far ritenere provato, per tale via il nesso causale (Cass. Sez. U n. 19129 del
2023; conforme Cass. N. 36504 del 2023). L'efficacia di prova presuntiva può
pagina21 di 61 essere fatta valere non solo nei confronti del , ma anche di Controparte_1 altri soggetti eventualmente responsabili sul piano risarcitorio, come la NE
TO nel caso di specie, proprio per la natura di presunzione semplice del mezzo di prova”.
Con il terzo motivo di ricorso la NE TO ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell'art. 1226 c.c., ai sensi dell'art. 360, comma 1,
n. 3, c.p.c., lamentando, in relazione al danno iure hereditario, che la Corte
d'Appello avesse valutato l'invalidità del paziente come permanente, quantificando come tale il relativo danno, anziché considerarla come temporanea, conformemente alla consulenza tecnica d'ufficio.
Il motivo è stato ritenuto fondato.
Richiamando la giurisprudenza di legittimità più recente (Cass. n. 4658 del
2024), la Corte remittente ha affermato che “la determinazione del risarcimento dovuto a titolo di danno biologico “iure hereditatis”, nel caso in cui il danneggiato sia deceduto dopo un apprezzabile lasso di tempo dall'evento lesivo, va parametrata alla menomazione dell'integrità psicofisica patita dallo stesso per quel determinato periodo di tempo, con commisurazione all'inabilità temporanea da adeguare alle circostanze del caso concreto, tenuto conto del fatto che, detto danno, se pure temporaneo, ha raggiunto la massima entità ed intensità senza possibilità di recupero, atteso l'esito mortale (Cass. n. 22228 del 2014; fra le tante si vedano anche Cass. n. 15491 del 2014, n. 16592 del 2019 e n. 17577 del
2019)”. Di conseguenza, ha evidenziato la distinzione tra le due forme di invalidità ai fini del calcolo del danno biologico, spiegando che: “l'invalidità temporanea perdura in relazione alla durata della patologia e viene a cessare o con la guarigione, con il pieno recupero delle capacità anatomo-funzionali dell'organismo, o, al contrario, con la morte, ovvero ancora con l'adattamento dell'organismo alle mutate e degradate condizioni di salute (cd. stabilizzazione); in tale ultimo caso, il danno biologico subito dalla vittima dev'essere liquidato alla stregua di invalidità permanente (Cass. n. 35416 del 2022)”.
La Corte di Cassazione ha, quindi, concluso che, “nel caso di specie, in cui per la patologia vi è stato l'esito mortale, viene in rilievo l'invalidità temporanea, cessata con la morte”.
Con ordinanza n. 16780/2024, pubblicata il 17 giugno 2024, la Corte di
Cassazione ha, quindi, accolto il primo motivo del ricorso principale, con pagina22 di 61 assorbimento del secondo motivo;
ha accolto il primo e il terzo motivo del ricorso incidentale, rigettando il secondo motivo;
ha cassato la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, rinviando alla Corte di Appello di Milano in diversa composizione, cui ha demandato di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
IL (PRESENTE) GIUDIZIO DI RINVIO – N. 2771/2024 R.G. CORTE
D'APPELLO DI MILANO.
Con atto di citazione notificato il 3 ottobre 2024, i germani Per_1 hanno riassunto il giudizio a seguito della richiamata pronuncia della Suprema
Corte, formulando le seguenti conclusioni:
“previa conferma delle statuizioni sulle responsabilità del Controparte_1
e/o della NE TO della soppressa
[...] Controparte_6
di ES - nella verificazione dell'evento
[...] Controparte_6 lesivo e morte del Sig. , in via tra loro solidale e/o in via Persona_1 alternativa: condannare le stesse al risarcimento in favore dei figli ed eredi di
di tutti i danni subiti non patrimoniali, fisici e morali iure Persona_1 proprio e iure hereditatis subiti dagli odierni attori per un ammontare complessivo di € 1.793.695,00 oltre ai danni esistenziali e patrimoniali o in quell'altra somma maggiore o minore che sarà determinata a seguito della esperenda istruttoria o, comunque, da liquidarsi in via equitativa, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali o compensativi dal dovuto al saldo, e più precisamente condannarli al risarcimento dei danni nel modo che segue:
A favore di tutti gli attori ed eredi come per legge:
€ 254.215,00 a titolo di danno iure proprio, non patrimoniale e danno parentale per morte del congiunto, subito da ciascuno degli attori per un totale di
€ 1.271.075,00.
€ 522.620,00 a titolo di danno biologico, morale non patrimoniale subito dal de cuius e trasmesso agli eredi iure hereditario”.
A favore degli attori: liquidazione da quantificarsi in corso di causa o in via equitativa del danno subito dagli attori a titolo di danno patrimoniale per le cure prestate al padre, per il contributo economico dagli attori sopportato a causa della grave malattia e per la perdita del contributo economico che il de cuius avrebbe potuto dare agli stessi;
liquidazione da quantificarsi in corso di causa o in via equitativa del danno subito dagli attori a titolo di danno esistenziale.
pagina23 di 61 Dalle somme così specificate o da quelle altre somme maggiori o minori che risulteranno dovute a seguito della esperenda istruttoria dovrà aggiungersi e liquidarsi la rivalutazione, interessi legali e compensativi dal dovuto al saldo.
Confermate le statuizioni della Sentenza della Corte d'Appello n. 2426 del 2022 circa la liquidazione delle spese dei precedenti gradi di giudizio e con specifica richiesta di liquidazione delle spese, competenze e onorari a favore degli attori ed
a carico del e NE TO in via tra loro solidale e/o CP_1 alternativa anche del primo Giudizio di Cassazione come da Ordinanza della
Corte di Cassazione 18810/2024. Con vittoria di spese, compenso ed onorari anche del secondo Giudizio di Cassazione e del presente procedimento”.
Tempestivamente costituitasi in giudizio, la NE TO ha chiesto:
“- in via preliminare: rilevare e dichiarare, anche in riforma della
Sentenza n.2426/2022 Corte Appello Milano, l'intervenuta estinzione per prescrizione del Diritto al risarcimento del danno vantato iure hereditario dagli attori tutti, sigg.ri , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, e , in atti meglio
[...] Parte_4 Parte_5 indicati e generalizzati, respingendo la domanda a tal titolo e per tale motivo proposta nei confronti della “NE TO”/odierna convenuta per i motivi esposti in parte narrativa/in atti e/o per qualsiasi altra ragione, anche differente, che dovesse essere ritenuta di Giustizia;
in subordine: nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle sopraesposte conclusioni:
- respingere, anche in riforma della Sentenza n.2426/2022 Corte Appello
Milano, la domanda avente ad oggetto il risarcimento del danno vantato iure hereditario dagli attori tutti, sigg.ri , Parte_1 Parte_2
, , e
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5
, in atti meglio indicati e generalizzati, in quanto inammissibile perché
[...] nuova e/o comunque infondata sia in fatto che in Diritto rilevando che gli attori hanno già ottenuto l'integrale risarcimento di ogni danno subito e ciò per i motivi esposti in parte narrativa/in atti e/o per uno fra essi e/o per ogni altra ragione, anche differente, che dovesse essere ritenuta di Giustizia;
- in via gradata: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle sovraesposte conclusioni, anche in riforma della Sentenza n.2426/2022 Corte
pagina24 di 61 Appello Milano, respingere la domanda avente ad oggetto il risarcimento del danno vantato iure hereditario dagli attori tutti, sigg.ri Parte_1
, , , e
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
, in atti meglio indicati e generalizzati, in quanto Parte_5 eccessiva ed ingiustificata per i motivi esposti in parte narrativa/in atti e/o per ogni altra ragione, anche differente, che fosse ritenuta di Giustizia, contenendo
l'eventuale risarcimento entro i limiti del giusto e del provato anche in considerazione degli accertamenti contenuti della relazione di CTU a firma Dott.
prodotta sub. Doc. n.3 ed in ogni caso decurtando da quanto dovesse Per_2 essere liquidato a qualunque titolo e/o per qualunque ragione ciò che è già stato corrisposto/percepito dagli attori eventualmente anche compensando fra loro le somme riferite alle relative poste risarcitorie;
- respingere la domanda avente ad oggetto il risarcimento del danno vantato iure proprio dagli attori tutti, sigg.ri , Parte_1
, , e Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
, in atti meglio indicati e generalizzati, in quanto infondata sia in Parte_5 fatto che in Diritto anche perché gli attori hanno già ottenuto l'integrale risarcimento di ogni danno subito nonché per i motivi esposti in parte narrativa/in atti e/o per uno fra essi e/o per ogni altra ragione, anche differente, che dovesse essere ritenuta di Giustizia;
- in via gradata nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle sovraesposte conclusioni, anche in riforma della Sentenza n.2426/2022 Corte
Appello Milano, respingere la domanda avente ad oggetto il risarcimento del danno vantato iure proprio dagli attori tutti, sigg.ri , Parte_1
, , e Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
, in atti meglio indicati e generalizzati, in quanto eccessiva ed Parte_5 ingiustificata per i motivi esposti in parte narrativa/in atti e/o per ogni altra ragione, anche differente, che fosse ritenuta di Giustizia, contenendo l'eventuale risarcimento entro i limiti del giusto e del provato ed in ogni caso decurtando da quanto dovesse essere liquidato a qualunque titolo e/o per qualunque ragione ciò che è già stato corrisposto/percepito dagli attori per le ragioni ed in base agli elementi indicati in parte narrativa/in atti e/o per ogni altra, anche differente, che fosse ritenuta di Giustizia, eventualmente anche compensando fra loro le somme
pagina25 di 61 riferite alle relative poste risarcitorie. Con vittoria di spese di tutti i gradi di
Giudizio”.
In data 22 gennaio 2025 il si è costituito nel presente Controparte_1 giudizio, chiedendo: “in via principale respingere le domande proposte nei confronti del convenuto in quanto infondate e non provate in fatto e CP_1 diritto anche per intervenuta prescrizione, totale e/o parziale;
in subordine (e salvo gravame) ridurre il quantum debeatur e, in particolare, quello eccessivamente e ingiustificatamente richiesto dai a titolo di danno Parte_1
“iure hereditatis” per le ragioni esposte in narrativa e che dovrebbe essere, invece e semmai, calcolato facendo corretto riferimento all'importo indicato per la liquidazione dell'invalidità “temporanea” e quindi nelle percentuali e in base ai periodi a tal fine individuati dalla CTU già intervenuta nel precedente grado di giudizio. Con vittoria di spese”.
è rimasto contumace. Controparte_5 Controparte_5
Non essendo possibile conciliare la lite, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione all'udienza del 4 novembre 2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Le parti hanno precisato le conclusioni e depositato comparse conclusionali e memorie di replica entro i termini (rispettivamente, sessanta giorni, trenta giorni e quindici giorni prima della detta udienza) all'uopo assegnati dal consigliere istruttore con provvedimento emesso ai sensi del novellato art. 352 c.p.c.
LE RISPETTIVE DIFESE DELLE PARTI
Le difese degli attori in riassunzione.
SULLA LIQUIDAZIONE DEL DANNO PARENTALE SUBITO IURE
PROPRIO.
Gli attori in riassunzione ritengono che il giudice del rinvio debba liquidare a titolo di danno parentale una somma di denaro che dovrà rientrare entro la fascia di oscillazione della tabella milanese: “E' quindi evidente che, la Corte d'Appello, laddove dia per certa l'applicazione delle Tabelle Milanesi al caso in esame dovrà prevedere un risarcimento del danno spettante ai figli della vittima entro una somma che, in base alle nuove tabelle milanesi va da un minimo di euro
195.551,59 ad euro 391.103,18. Nel caso di specie solo le circostanze eccezionali sono idonee a giustificare un aumento o una riduzione della misura standard di risarcimento, le circostanze “ordinarie “quali l'età della vittima, l'età del
pagina26 di 61 superstite, la convivenza dell'una con l'altro, la consistenza più o meno ampia del nucleo famigliare possono consentire una variazione della liquidazione tra il minimo ed il massimo tabellare, ma non una liquidazione inferiore al minimo.
(Sez. 6 – 3 Ordinanza 7597 2021, Sentenza 29495 del 2019 Cass. Civ. Sez. 3)” (p.
38, atto di citazione in riassunzione).
Ai fini dell'accoglimento della domanda, gli attori in riassunzione evidenziano, in particolare in relazione alla qualità e intensità della relazione affettiva tra padre e figli, che “si era trasferito a ES in Via Persona_1
Canetta n. 7 per stare vicino ai figli. La sua abitazione si trovava a un centinaio di metri dall'abitazione dei figli, alcuni dei quali risiedevano in Via Manin sempre a ES. I contatti tra genitore e figli erano quotidiani e i legami molto forti. Nell'ultimo periodo il figlio aveva fatto richiesta per ottenere i Pt_1 benefici della l. 104 per accudire il padre, mentre il figlio si era Pt_4 trasferito a casa del padre in Via Canetta dal 26.06.2005 al momento della morte” (p. 39, atto di citazione in riassunzione).
A commento della sentenza del primo giudice del rinvio e della tesi avversaria nella parte in cui si ritiene che i germani non abbiano Per_1 fornito la prova del danno, gli attori affermano che “Per i congiunti appartenenti alla famiglia nucleare, costituita da coniugi, genitori, figli, fratelli e sorelle, la perdita di effettivi rapporti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto può essere presunta in base alla loro appartenenza al medesimo nucleo familiare minimo, nell'ambito del quale l'effettività di detti rapporti costituisce la regola nell'attuale società secondo l'id quod plerumque accidit, fatta salva la prova contraria anche presuntiva da parte del convenuto” (p. 11, comparsa conclusionale attori).
Allo stesso modo, per la valutazione della gravità del fatto quale parametro utile per la liquidazione del danno parentale, gli attori in riassunzione censurano l'affermazione della Corte d'Appello con la quale aveva “liquidato la questione sostenendo che nel 1983 il virus dell'CV non fosse neppure conosciuto non solo in Italia ma anche nell'intera comunità scientifica mondiale”. Si tratterebbe di una statuizione, secondo gli attori, in contrasto con quanto stabilito anche dalla stessa Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 3983 del 2019, che aveva correttamente evidenziato che “il Giudice avrebbe dovuto supportare la decisione soprattutto in ragione del fatto che, fin dalla fine degli anni '60 il legislatore,
pagina27 di 61 nell'ambito di un programma di tutela della salute pubblica, aveva imposto alle strutture ospedaliere l'obbligo di tenere conto dei rischi legati alle emotrasfusioni, sottoponendo i donatori ad adeguati controlli”. (p. 40, atto di citazione in riassunzione).
Da ultimo, in sede di comparsa conclusionale, gli attori contestano la ricostruzione operata dalla NE TO relativa ai calcoli eseguiti tenuto conto delle somme già ricevute, a vario titolo, dagli attori: “Controparte ipotizza infatti che se ad ognuno dei figli fosse riconosciuto il minimo tabellare Per_1 del danno parentale, a quattro dei figli andrebbero euro 101.686,00 e a Pt_4 euro 109.508,00, per un totale di euro 516.252,00. Prosegue controparte, siccome in questi anni, i GNi hanno ottenuto il versamento della somma Per_1 complessiva di euro 593.924,89 il loro diritto sarebbe quindi soddisfatto!
Dimentica però controparte che il minimo tabellare indicato dalle tabelle del
Tribunale di Milano sarebbe pari ad euro 195.551,59 e non a euro 101.686,00 e che, anche con il sistema a punti, gli esponenti avrebbero quantificato un importo pari a circa 254.000,00 circa. Tuttavia agli importi suddetti, così come a quelli ipotizzati da controparte, andrebbero applicati rivalutazione ed interessi come indicati dal Tribunale di Milano con Sentenza n. 5536 del 2012 [omissis],
l'importo minimo ancora dovuto solo per il danno iure proprio ammonterebbe a circa euro 550.000,00” (pp. 12 e 13, comparsa conclusionale).
In conclusione, gli attori in riassunzione affermano che “La gravità del fatto
e, ovviamente, l'affetto e l'estrema vicinanza dei figli al proprio padre valgono da soli per determinare un valore di molto superiore non solo a quello liquidato in sede di appello e poi cassato ma anche a quello minimo tabellare” (p. 40, atto di citazione in riassunzione).
SULLA LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DEL PRIMO GIUDIZIO DI
CASSAZIONE.
Con riferimento al secondo motivo del ricorso principale per cassazione
(rimasto assorbito dall'accoglimento del primo), relativo alla mancata liquidazione delle spese del primo giudizio di cassazione, gli attori in riassunzione chiedono la liquidazione anche di tali spese.
DIFESE DEGLI EREDI BONGIORNO SUI MOTIVI DI RICORSO
INCIDENTALE PER CASSAZIONE ACCOLTI.
SULLA PRESCRIZIONE DEL DANNO IURE HEREDITARIO.
pagina28 di 61 In proposito gli attori in riassunzione ritengono logica ed esaustiva la motivazione del giudice del primo rinvio nella parte in cui aveva individuato il dies a quo nella gastroscopia del 2004 ed escluso che potesse partire dal giorno dell'evento (1983) e dal giorno del manifestarsi della malattia all'esterno (1998).
Secondo la prospettazione degli attori in riassunzione, far decorrere la prescrizione dal 26 maggio 1998 (data della diagnosi di epatite, dalla quale il consulente tecnico d'ufficio ha iniziato a quantificare il danno subito dal de cuius) determinerebbe una violazione dei principi sulla conoscibilità del danno affermati nell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 3983/2019: “non è possibile certamente accertare che da quel semplice dato si possa avere certezza che il de cuius potesse avere consapevolezza della correlazione tra danno ed evento, se così facesse questo Giudice incorrerebbe nel medesimo errore in cui era incorso il Tribunale di primo grado e la Corte d'Appello poi e cioè nell'identificare un dies a quo con valutazione aspecifica ed indeterminata” (p. 44, atto di citazione in riassunzione).
Gli attori in riassunzione deducono come alla diagnosi di epatite cronica
CV avvenuta nel 1998 non sia seguita di certo la consapevolezza della connessione causale tra la malattia diagnosticata e le risalenti trasfusioni di sangue;
che, del resto, tale circostanza non emergerebbe nemmeno dalla consulenza tecnica, in quanto l'ausiliare del giudice sostiene che “nel primo periodo di malattia – epatite cronica CV – il soffrisse di lievi disturbi Per_1 dispeptici cui concomitavano una ernia iatale ed una gastrite atrofica. Questa circostanza evidenzia soltanto il manifestarsi della malattia di Hcv che, però, non coincide certo con la consapevolezza in capo a che le lontane Persona_1 trasfusioni fossero la causa della malattia” (p. 45, atto di citazione in riassunzione).
Aggiungono che “La conoscenza della patologia è istantanea e si esaurisce con la comunicazione dal medico al paziente della malattia, la conoscenza del danno, però, non è istantanea e non si esaurisce con la comunicazione dal medico al paziente della diagnosi ma è progressiva” (p. 18, comparsa conclusionale).
Sostengono, di conseguenza, che il 26 maggio 1998 non può considerarsi momento di decorrenza della prescrizione perché non risulta esserci stata, in concomitanza, alcuna indicazione medica circa la riconducibilità alla trasfusione e
“Il parametro dell'ordinaria diligenza va calibrato non in relazione alle
pagina29 di 61 informazioni acquisibili autonomamente dal paziente, ma in relazione alle informazioni effettivamente fornite dai sanitari” (p. 46, atto di citazione in riassunzione).
In ogni caso gli attori evidenziano che “Quand'anche fosse vero, comunque, che esista un documento con tale diagnosi di epatite, occorre in primo luogo capire se e quando questo documento sia stato consegnato al povero sig.
ed anche se il suddetto fosse in grado di capire e di stabilire una Per_1 connessione causale tra la patologia di epatite e le emotrasfusioni risalenti al
1983. Della prova in oggetto sarebbero onerate NE TO e/o il
, che nulla hanno prodotto e dedotto al riguardo. Non c'è alcun CP_1 elemento agli atti dal quale emerga che il sig. avrebbe agevolmente Per_1 potuto comprendere le cause della propria malattia (es. annotazioni anamnestiche in cartella clinica di riferibilità a pregresse trasfusioni) oppure sulla scorta di quali altre vicende e cognizioni personali avrebbe potuto far leva per avere piena consapevolezza della causa della malattia.” (p. 45, atto di citazione in riassunzione).
Per le ragioni esposte gli attori chiedono di accertare e dichiarare la tempestività della loro azione.
SULLA LIQUIDAZIONE DEL DANNO IURE HEREDITARIO.
Sul punto, gli attori in riassunzione richiamano il concetto di “formazione progressiva della malattia”; rinviano alla consulenza tecnica d'ufficio, che ha accertato che dal 1998 e sino al decesso (il 26 luglio 2005) Persona_1 aveva presentato sei stadi della malattia, “con ciò confermando i progressivi effetti invalidanti prodotti dall'epatite C” (p. 49, atto di citazione in riassunzione).
Gli attori sostengono che la quantificazione del danno non patrimoniale iure hereditatis, così come effettuata dal giudice del primo rinvio, sia coerente con la precedente giurisprudenza di legittimità: “da Cass. Civ. S.U. 11.11.2008 n. 26972
e 26973, Cass. Civ. 13.02.2019 n. 4151; Cass. Civ. 28.09.2018 n. 23469 ed altre”
(pp. 48 e 49, atto di citazione in riassunzione).
Gli attori chiedono, quindi, la conferma della liquidazione contenuta nella sentenza cassata, ritenendo che in quella sentenza la Corte d'Appello avesse correttamente liquidato il danno al momento del consolidamento dell'invalidità permanente al 75%.
pagina30 di 61 Affermano che “Non si tratta di invalidità temporanea che viene a cessare con la morte, si tratta invece di stadi della malattia con l'adattamento dell'organismo alle mutate e degradate condizioni di salute (cd. stabilizzazione); in tale ultimo caso, il danno biologico subito dalla vittima dev'essere liquidato alla stregua di invalidità permanente (Cass. n. 35416 del 2022)” (p. 51, atto di citazione in riassunzione).
Le difese della NE TO.
SULLA LIQUIDAZIONE DEL DANNO IURE PROPRIO.
A parere della NE TO le avverse pretese aventi ad oggetto il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale sono “INFONDATE, sia perché gli attori non hanno provato la sussistenza del nesso causale fra la condotta della NE TO ed il danno ( cfr pag.30-35 del presente atto), sia perché il danno è già stato ampiamente risarcito (come si avrà occasione di spiegare nel prosieguo), ed in subordine sono ESORBITANTI e non potranno quindi in alcun caso essere accolte” (p. 41, comparsa conclusionale).
Secondo la NE TO, anche l'applicazione del principio enunciato dall'ordinanza della Corte di Cassazione n. 16780/2024 non implicherebbe il necessario riconoscimento di una somma maggiore a titolo di danno iure proprio per ciascun figlio di , in quanto, per Persona_1 espressa previsione della Corte di Cassazione, “il contenuto delle Tabelle NON
HA VALORE NORMATIVO e quindi NON VINCOLA il Giudice che può discostarsi dalle stesse purché lo faccia motivatamente (cfr Cass. Civ. Sent.
n.19506 del 16/7/2024; Cass. Civ. Ord. 27901/2023)”. (p. 43, Comparsa di risposta).
Sulla base di tale presupposto, la NE TO ritiene adeguatamente motivata la sentenza cassata, che avrebbe correttamente argomentato tenendo conto dell'età del de cuius, dei figli e dell'intensità del rapporto tra il primo e i secondi.
Aggiunge che, all'epoca delle trasfusioni, il virus CV non era del tutto noto alla comunità scientifica e, comunque, l'allora di ES aveva CP_3 ricevuto la comunicazione del Servizio di Immunologia e Trasfusione del 1° luglio 2008 ad attestare “che le sacche e nn. 61135, 61133 e 75702 trasfuse al GN , nonché i relativi donatori, erano stati “…sottoposti Persona_1
pagina31 di 61 alle indagini allora previste per legge per la validazione biologica delle sacche e risultarono negativi” (vedi il documento n.2 contenuto nel fascicolo del primo grado di Giudizio RG 40813/2008 Trib. Milano, prodotto sub. doc.n.9)” (p. 43, comparsa di costituzione). Tanto varrebbe ad escludere un profilo di imprudenza, imperizia o negligenza della struttura sanitaria. E, in ogni caso, qualunque profilo di criticità non potrebbe ricondursi alla condotta della NE TO (p.
43, comparsa di risposta).
La NE TO ritiene che “la domanda di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale proposta da controparte non si presta ad essere valutata in base alle Tabelle Milanesi ed ai relativi valori ma merita, in ragione delle peculiarità che la caratterizzano e che sono state in precedenza richiamate ed allegate, di essere semmai affrontata servendosi del criterio equitativo “puro” grazie al quale il Giudicante potrà adeguare l'eventuale risarcimento alle effettive circostanze senza sottostare a “rigidità” che sarebbero incongrue rispetto al caso specifico” (p. 45, comparsa di costituzione).
In ogni caso, lo stesso convenuto in riassunzione riconosce che, sulla scorta di quanto enunciato dal giudice remittente, “Qualora invece si volesse impostare un calcolo del danno iure proprio/da perdita del rapporto parentale (il risarcimento del danno iure hereditario è impedito dall'intervenuta ed eccepita prescrizione del relativo Diritto) che dovrà comunque tener conto delle effettive circostanze di riferimento, in base al c.d. criterio a punti previsto nelle tabelle
Milanesi, allora non ci si potrà discostare dai valori minimi con esiti abbondantemente inferiori rispetto a quanto richiesto dagli attori.” (p. 45, comparsa di costituzione).
Da ultimo, qualunque sia la decisione sulla liquidazione del danno iure proprio, la NE TO rileva che gli attori hanno già ottenuto il pagamento della complessiva somma di euro 593.924,89 “che assorbe integralmente ogni pretesa/diritto risarcitorio eventualmente sussistente” (p. 46, comparsa di costituzione). Spiega che:
“In particolare gli odierni attori in riassunzione hanno ricevuto:
- euro 77.468,00= a titolo di indennizzo ex Lege 210/1992 percepito, a quanto risulta, il 17/1/2017, circostanza che risulta già definitivamente accertata in atti;
pagina32 di 61 - euro 143.675,00= complessivamente corrisposti a favore dei sigg.ri
(euro 28.735,00 per ciascuno degli odierni attori) (cfr doc.5); Per_1
- euro 372.781,89= complessivamente corrisposti a favore dei sigg.ri
(euro 74556,38 per ciascuno degli odierni attori) il 4/10/2022 (cfr Per_1 doc.6)” (p. 47, comparsa di risposta).
Da ultimo, nell'ipotesi subordinata per cui all'esito del presente giudizio dovesse riconoscersi un risarcimento di entità superiore rispetto alle somme già incassate dai figli di , la NE TO chiede che le Persona_1 predette somme di denaro siano scomputate dall'eventuale quantum che verrà riconosciuto.
Secondo quanto prospettato dalla NE TO, gli attori avrebbero già incassato più di quanto sarebbe loro dovuto anche nella residua ipotesi in cui il danno da perdita del rapporto parentale venisse liquidato sulla base dei criteri a punti delle Tabelle Milanesi. In quest'ultima ipotesi “si perverrebbe ad un totale di euro 516.252,00= somma che rappresenterebbe un limite estremo e non superabile se non a rischio di trasformare il risarcimento in occasione di ingiusto guadagno”(p. 47, comparsa conclusionale).
SULLA PRESCRIZIONE DEL DANNO IURE HEREDITATIS.
Avuto riguardo all'individuazione del dies a quo del termine di prescrizione del danno iure successionis, la NE TO deduce quanto segue:
“considerato che la patologia conseguente alle trasfusioni asseritamente infette non consisteva nella cirrosi epatica (che a distanza di molti anni dalle trasfusioni il paziente aveva purtroppo contratto) bensì nell'infezione da CV di cui la cirrosi sarebbe stata eventualmente una conseguenza, considerato altresì che il momento in cui sarebbe stato possibile per il paziente aver piena contezza della causa del contagio da CV risaliva, COME
CONCORDEMENTE RICONOSCIUTO DALLE PARTI NEL PIENO
CONTRADDITTORIO PROCESSUALE, al 26/5/1998, l'eccezione di prescrizione avrebbe dovuto essere accolta in quanto, come premesso poco sopra, il primo atto interruttivo posto in essere nei confronti della “NE
TO” risaliva al 29/4/2009 allorquando gli effetti conseguenti al decorso della prescrizione dell'eventuale e relativo diritto si erano ampiamente perfezionati” (pp. 24 e 25, comparsa di risposta).
pagina33 di 61 Tale parte afferma che, per individuare l'inizio del termine di prescrizione del diritto al risarcimento, è dirimente verificare quando sia insorta la malattia, ovvero l'infezione da CV, e quando il de cuius abbia potuto percepirla come conseguenza del fatto ingiusto altrui, ovvero l'emotrasfusione infetta;
pertanto, a nulla rileverebbe la diagnosi di cirrosi epatica, avvenuta nel 2004, perché quest'ultima consiste in una mera conseguenza della contrazione del virus.
A parere dell'odierno convenuto in riassunzione, “Sono le risultanze processuali ad aver dimostrato ed a dimostrare che tale momento si colloca nell'anno 1998 e coincide con l'inizio della decorrenza del termine di prescrizione del Diritto al risarcimento del danno iure hereditario.
La data in cui divenne ufficialmente nota in ogni la malattia è stata come detto condivisa dai consulenti tecnici delle parti, ed in particolare da quello Per_ nominato dagli attori in riassunzione Prof. , in occasione della prima riunione delle attività consulenziali svoltesi nel contesto della CTU disposta nella
Causa n.1811/2019 RG Corte d'Appello Milano- sez. seconda civile.
In tale frangente, che ha rappresentato un passaggio significativo del contraddittorio processuale, “...si è discusso del caso, identificata la data del
27/5/1998 quale momento di comparsa della malattia, convenuto di richiedere al Legale appellante la documentazione clinica relativa al ricovero del maggio
1998…” (cfr pag. 4 della relazione di consulenza tecnica d'Ufficio depositata agli atti della Causa n.1811/2019 RG Corte d'Appello di Milano (cfr Doc. 3 con allegati che si producono sub. Doc 3 bis e sub. d oc. 3 ter). [omissis]
Trattandosi di circostanza di fatto sulla quale le parti hanno formalmente ed ufficialmente concordato ad esito della discussione che ha caratterizzato il contraddittorio tecnico svoltosi durante le attività consulenziali, risulta dimostrato che a partire dal 26/5/1998 divenne possibile, in base all'ordinaria diligenza ed alle conoscenze scientifiche dell'epoca, accertare le cause dell'infezione eventualmente riconducendola alle trasfusioni del 1983 e quindi all'asserita condotta del terzo eventualmente responsabile.
Nel 1998 il contagio da CV è stato diagnosticato ed ufficializzato, il paziente inoltre ne percepiva gli effetti ed aveva quindi a disposizione tutti gli elementi che avrebbero consentito di individuare la possibile origine della patologia contratta, vale a dire dell'infezione da CV. La decisione di non attivarsi per verificare la possibile origine del contagio nel periodo decorrente
pagina34 di 61 dal 1998, data della diagnosi di epatite cronica CV correlata, al 2004, data della gastroscopia, non può avere l'effetto di spostare in avanti l'inizio della decorrenza del termine di prescrizione e ciò in quanto già nel 1998 erano certamente disponibili elementi sufficienti per indagare ed individuare l'origine e le cause del contagio (cfr ex multis Cassazione civile sez. III, 26/04/2022:
n.12966 “Ciò che rileva per il termine prescrizionale ex art. 2935 c.c., in tema di risarcimento del danno da contagio da CV derivate da emotrasfusione, è il momento in cui l'emotrasfuso ha avuto consapevolezza della natura dell'infezione
e della causalità con la trasfusione o, comunque, ha avuto a disposizione elementi sufficienti che gli avrebbero consentito, usando l'ordinaria diligenza, di individuare il nesso causale”)” (pp. 27, 28, 29, comparsa di risposta).
Per quanto premesso, secondo la NE TO appare del tutto evidente come il momento di conoscenza e conoscibilità dell'avvenuto contagio a causa della trasfusione di sangue infetta debba essere individuato pacificamente nel giorno dell'avvenuta diagnosi di CV, consegnata al il 26 Persona_1 maggio 1998. La NE TO rileva che, essendo trascorsi più di dieci anni tra tale momento e il primo atto interruttivo della prescrizione nei confronti della NE TO (coincidente con la chiamata in causa del terzo notificata il 29 aprile 2009), il diritto deve ritenersi prescritto.
La NE TO chiede, quindi, l'accertamento della prescrizione del diritto al risarcimento del danno vantato dagli attori iure hereditatis.
SULLA LIQUIDAZIONE DEL DANNO IURE HEREDITATIS.
Per l'ipotesi che non fosse accertata la prescrizione del diritto in questione, la NE TO chiede che la liquidazione di tale danno avvenga avuto riguardo all'invalidità temporanea, così come qualificata dal consulente tecnico d'ufficio.
Infatti, la NE TO deduce che “Il Dott. , CTU sulle Per_2 cui valutazioni controparte fonda espressamente le proprie pretese, ha specificato, senza possibilità di dubbio, che i periodi di invalidità da lui individuati dovevano, quindi dovrebbero laddove il relativo Diritto non fosse estinto per prescrizione, essere considerati quali periodi di invalidità
TEMPORANEA E RELATIVA.” (p. 36 e 37, comparsa di risposta).
pagina35 di 61 A supporto di tale tesi l'odierno convenuto in riassunzione richiama alcuni passaggi, non contestati da controparte, della consulenza tecnica dai quali emergerebbe chiaramente la qualifica come temporanea dell'invalidità:
“• a pagina 5 della relazione di CTU si legge: “Si è ritenuto quindi di poter collocare, ai fini della valutazione dell'inabilità temporanea relativa, A. un I periodo di gg. 1660 dal 26-5-98 (diagnosi di epatite cronica CV correlata) al 3-
12-02 (data in cui compaiono moderate alterazioni degli esami di laboratorio) collocabile al I stadio (5- 10%) ovvero al 7,5%. B. Un II periodo di gg.140 dal 3-
12-02 al 22-4-03 (data del I esame eco addome evidenziante struttura disomogenea del parenchima epatico) collocabile al II stadio (11-15%) ovvero al
15%. C. Un III periodo di gg. 330 dal 22- 4-03 al 25-3-04 (data della diagnosi di cirrosi epatica CV correlata) collocabile al III stadio (16-30%) ovvero al 25%.
D. Un IV periodo di gg.415 dal 25-3-04 al 14-5-05 (epoca di comparsa di urine ipercromiche, feci ipocoliche ed ittero sclero-cutaneo e probabilmente ascite presente al ricovero del 14-6-05) collocabile al IV stadio (31- 50%) ovvero al
50%. E. Un V periodo di gg.30 dal 14-5-05 al 14-06-05 (datadell'ultimo ricovero) collocabile al V stadio (51-75%) ovvero al 75%. Si ritiene invece identificabile un periodo di gg.40 dal 14-6-05 al 26-7-05 (exitus) di inabilità temporanea assoluta comprendente i giorni di degenza ospedaliera e a domicilio in fase terminale”
(cfr CTU Dott. pag. 5 – doc. 3). Per_2
• A pagina 8 dell'elaborato il CTU ribadisce quanto esposto nella parte motiva della relazione e, rispondendo al quesito, precisa conclusivamente che:
“...La durata dell'inabilità temporanea relativa può essere quantificata in gg.
1660 al 7,5%; gg. 140 al 15%; gg. 330 al 25%; gg. 415 al 50%; gg. 30 al 75%.
Quella assoluta può essere quantificata in gg.40 al 100%” (cfr CTU Dott.
pag.8 – doc. 3).” (p.37 e 38, comparsa di costituzione). Per_2
Sulla nozione di invalidità permanente e temporanea, la NE
TO richiama la “Sentenza n.3517/2022 Cass Civ. ex adverso richiamata: “Nell'ambito del danno biologico, occorre distinguere (Cass., Sez.
3, n. 26303 del 17 ottobre 2019): - i postumi invalidanti che - in ragione del loro collocarsi cronologicamente in un tempo successivo rispetto ad un pregresso diverso stato patologico - si qualificano come inemendabili per la loro natura permanente; - l'inabilità temporanea (assoluta o parziale) che consiste nel periodo di incapacità ad attendere a qualsiasi attività - inabilità totale - o
pagina36 di 61 soltanto ad alcune attività - inabilità parziale - della vita quotidiana, situazione patita dal soggetto, a causa della lesione della salute, prima di essere ritenuto dai medici clinicamente guarito, e che coincide, pertanto, con il periodo di tempo occorrente per la somministrazione delle cure necessarie a ristabilire il paziente e per il suo completo recupero psicofisico, ed al quale consegue il ripristino della condizione di salute antecedente il sinistro (qualora dalla terapia non esitino condizioni menomative) ovvero la definitiva stabilizzazione delle condizioni invalidanti (qualora al termine delle terapie esitino menomazioni o condizioni peggiorative inemendabili). Per costante giurisprudenza, ai fini della liquidazione del danno biologico, che consegue alla lesione dell'integrità psico- fisica della persona, devono formare oggetto di autonoma valutazione il pregiudizio da invalidità permanente (con decorrenza dal momento della cessazione della malattia e della relativa stabilizzazione dei postumi) e quello da invalidità temporanea (da riconoscersi come danno da inabilità temporanea totale o parziale ove il danneggiato si sia sottoposto a periodi di cure necessarie per conservare o ridurre il grado di invalidità residuato al fatto lesivo o impedirne l'aumento, inteso come privazione della capacità psico-fisica in corrispondenza di ciascun periodo e in proporzione al grado effettivo di inabilità sofferto). Per la determinazione complessiva del danno non patrimoniale, deve tenersi conto, altresì, delle sofferenze morali soggettive, eventualmente patite dal soggetto in ciascuno degli indicati periodi (Cass., Sez.
3, n. 7126 del 12 marzo 2021). La Suprema Corte ha accolto una nozione medico legale di malattia, per la quale l'invalidità permanente costituisce uno stato menomativo, stabile e non remissibile, che si consolida soltanto all'esito di un periodo di malattia e non può, quindi, sussistere prima della sua cessazione
(Cass., Sez. 3, n. 5197 del 17 marzo 2015, la quale ha affermato che, se un contratto di assicurazione prevede il pagamento di un indennizzo nel caso di invalidità permanente conseguente a malattia, nessun indennizzo è dovuto se tale malattia, senza guarigione clinica, abbia avuto esito letale)” (pp. 6 e 7, memoria di replica).
Per quanto dedotto dalla NE liquidatoria, le richieste risarcitorie risultano essere del tutto sproporzionate rispetto ai parametri delle tabelle milanesi, in base alle quali il danno che gli eredi potrebbero pretendere a titolo successorio sarebbe pari a euro 57.269,50, da ripartire pro-quota.
pagina37 di 61 Da ultimo, a confutazione della tesi prospettata dagli attori, la NE
TO sottolinea l'illogicità di sostenere che una condizione di invalidità permanente possa modificarsi nel tempo, come, invece, è accaduto a
[...]
. Per_1
Le difese del . Controparte_1
SULLA PRESCRIZIONE DEL DANNO IURE HEREDITATIS.
Il Ministero della Salute richiama alcuni passaggi della consulenza tecnica d'ufficio dai quali emergerebbe che dalla diagnosi di epatite cronica CV, risalente al 26 maggio 1998, utilizzando la normale diligenza e sulla base delle conoscenze scientifiche del momento, il paziente avrebbe dovuto essere in grado di ricollegare la malattia all'emotrasfusione subita nel 1983. In particolare:
“Come si legge infatti ai punti 1 2 e 3 di pag. 3 dello stesso elaborato peritale “…nel corso degli anni all'infezione è seguita la malattia (epatite da
CV), la sua ingravescenza e l'evoluzione in cancro-cirrosi che condusse al decesso. 2) Il lavoro di ricostruzione cronologica a posteriori ha comportato non poche difficoltà relative principalmente alla documentazione sanitaria dispersa in un periodo così lungo a partire dalla cognizione dell'avvenuta infezione (il riscontro di anticorpi anti-CV è datato 1992) e dal riscontro della comparsa di malattia in un ricovero del 27-05-1998. 3) A partire da tale ultima data si è focalizzata l'attenzione del CTU al fine di dare quanto più precise risposte ai quesiti formulati dal Collegio Giudicante pur nella difficoltà di individuare i momenti precisi di modificazione dello stato di salute in un periodo lungo (dalla fine di maggio 1998 alla fine di luglio 2005) …”
Se poi andiamo a pag. 4 dello stesso elaborato peritale ci si avvede anche che, nell'occasione, erano gli stessi periti a “…richiedere al Legale appellante
[i.e. ai sigg. , N.d.R.] la documentazione clinica relativa al Parte_1 ricovero del maggio 1998…” (chiaramente non ancora agli atti sino a quel momento).” (pp. 6 e 7, comparsa di risposta).
In ogni caso, il sostiene, richiamando quanto indicato CP_1 nell'ordinanza di rinvio della Corte di Cassazione, che “è (almeno) dal 1998 che il dante causa degli attori aveva a disposizione elementi di conoscenza sufficienti a consentirgli (anche) di interrompere la prescrizione nei confronti dei presunti responsabili del contagio e/o di iniziare una causa contro di essi” (p. 8, comparsa di risposta).
pagina38 di 61 Per queste ragioni, il ritiene che la prescrizione del Controparte_1 diritto al risarcimento del danno biologico subito da sia Persona_1 decorsa dalla diagnosi della malattia avvenuta nel 1998, con conseguente prescrizione della pretesa risarcitoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questioni preliminari.
In ordine di priorità logico giuridica vanno esaminate le istanze istruttorie riproposte dalla NE TO, al fine di circoscrivere il materiale probatorio utilizzabile per la decisione e valutarne la sufficienza.
Tali istanze di ammissione di prove orali sono tutte espressamente volte ad accertare l'avvenuta corresponsione di denaro (euro 28.735,00 ed euro 74.556,38, rispettivamente oggetto delle prove documentali n. 5 e n. 6 prodotte da NE
TO) a ciascun erede Bongiorno da parte della NE TO (e prima ancora da parte dell' (tramite Controparte_5 [...]
e dell'avvenuto incasso, da parte degli eredi , di Controparte_11 Per_1 euro 77.468,00 a titolo di indennizzo ex L. n. 210/1992.
Tuttavia, tali istanze istruttorie sono state espressamente subordinate dalla
NE TO all'ipotesi in cui vi fosse stata contestazione dei relativi pagamenti da parte dagli attori in riassunzione. Poiché tale situazione non ricorre,
l'esame di tali istanze rimane assorbito.
In secondo luogo, è opportuno rilevare, in ragione delle difese svolte dalla
NE TO, che insiste sull'insussistenza della propria responsabilità e del nesso di causalità tra la propria condotta e l'evento di danno oggetto di causa
(infezione da CV correlata a trasfusioni di sangue infetto), che tale questione non forma oggetto del presente giudizio di rinvio.
Al riguardo si osserva come tale questione sia stata oggetto del secondo motivo del ricorso incidentale alla Corte di Cassazione e quest'ultima abbia ritenuto tale doglianza infondata. Pertanto, l'accertamento del nesso etiologico è oggetto di giudicato. Il relativo accertamento contenuto nella sentenza della Corte
d'Appello di Milano n. 2426/2022 fa stato tra le parti.
In ultima analisi, va rilevato come non sia stata oggetto di impugnazione alcuna la riconosciuta compensatio lucri cum danno, sicché non può essere rimesso in discussione che, al fine della corretta quantificazione del danno risarcibile, si debba detrarre da quanto liquidato a titolo di risarcimento la somma pagina39 di 61 di denaro di euro 77.468,00, pacificamente incassata dagli eredi di
[...]
a titolo di indennizzo ex lege n. 210/1992. Per_1
LIQUIDAZIONE DEL DANNO IURE PROPRIO E LIMITI TABELLARI.
Con riferimento al danno da lesione del rapporto parentale, l'ordinanza di rinvio della Corte di Cassazione ha affermato che: “il motivo è fondato.
Assorbente è la censura in termini di violazione del minimo tabellare in mancanza
d circostanze di tipo eccezionale. Come affermato da Cass. n. 26440 del 2012, in tema di danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, se la liquidazione avviene in base ad un criterio “a forbice”, che prevede un importo variabile tra un minimo e un massimo, è consentito al giudice di merito liquidare un risarcimento inferiore al minimo solo in presenza di circostanze eccezionali e peculiari al caso di specie, tra le quali non si annoverano né l'età della vittima, né quella del superstite, né l'assenza di convivenza tra l'una e l'altro, trattandosi di circostanze che possono solo giustificare la quantificazione del risarcimento entro la fascia di oscillazione della tabella” (p. 6, ordinanza n. 16780/2024).
In applicazione del principio enunciato dalla Corte di Cassazione, la domanda risarcitoria deve essere accolta.
È opportuno premettere che con riferimento all'an della responsabilità si è formato il giudicato interno: infatti, nessuna parte ha proposto impugnazione in ordine alla sussistenza della responsabilità del e della Controparte_1
NE TO (se non nei limiti del secondo motivo di ricorso incidentale alla Corte di Cassazione, che è stato giudicato infondato).
Per quanto concerne l'onere della prova del danno da perdita del rapporto parentale quando la vittima primaria è un membro della famiglia nucleare (figlio, fratello o genitore), come correttamente osservato dagli attori in riassunzione, il pregiudizio derivante dall'evento di danno può essere oggetto di presunzione. È sempre fatta salva la prova contraria che il danneggiato può offrire (ex multis:
Cassazione civile, Sez. VI, 28/02/2020, n. 5452; da ultimo, Cassazione civile, Sez.
III, 04/03/2024, n. 5769: “In tema di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, la presunzione iuris tantum di esistenza del pregiudizio - configurabile per i membri della famiglia nucleare "successiva" (coniuge e figli) - si estende ai membri della famiglia "originaria" (genitori e fratelli), senza che assuma ex se rilievo il fatto che la vittima ed il superstite non convivessero o che fossero distanti;
tale presunzione impone al terzo danneggiante l'onere di
pagina40 di 61 dimostrare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, con conseguente insussistenza in concreto dell'aspetto interiore del danno risarcibile
(c.d. sofferenza morale) derivante dalla perdita, ma non riguarda, invece,
l'aspetto esteriore (c.d. danno dinamico-relazionale), sulla cui liquidazione incide la dimostrazione, da parte del danneggiato, dell'effettività, della consistenza e dell'intensità della relazione affettiva (desunta dalla coabitazione o da altre allegazioni fornite di prova)”. Del resto, sulla base di un criterio di normalità sociale è possibile presumere che i genitori, figli e fratelli soffrano per le gravissime lesioni riportate da un congiunto prossimo;
non v'è bisogno che queste sofferenze si traducano in uno sconvolgimento delle abitudini di vita, in quanto queste ultime costituirebbero conseguenze estranee al danno morale (cfr. Cass., ord. n. 7748/2020).
Una volta confermata la risarcibilità in capo ai germani del Per_1 danno da perdita del rapporto parentale, è opportuno ricordare la natura delle
Tabelle Milanesi e in quali casi il giudice se ne può o se ne deve discostare.
Le Tabelle Milanesi costituiscono un sistema di origine pretoria cui viene accordato valore para-normativo; integrano il concetto di equità dell'art. 1226 c.c., garantendo così la parità di trattamento a fronte del medesimo danno.
Alla luce di quanto stabilito dalla Corte di Cassazione remittente e avuto riguardo alla natura para-normativa delle Tabelle Milanesi, il giudice che ritiene di liquidare il danno non patrimoniale ricorrendo alle Tabelle Milanesi può discostarsi dai relativi valori soltanto in presenza di circostanze eccezionali o anomale del caso concreto e purché ciò risulti evidente dalla motivazione (cfr.
Cass., Sez. III, 11 luglio 2023, n. 19731). Allo stesso modo, se non emergono particolari circostanze di fatto, il giudice non avrebbe alcuna ragione per ricorrere ad una valutazione equitativa pura, come ha richiesto nel caso in esame la
NE TO;
infatti, anche in questo caso, il giudice deve motivare la propria decisione sulla scorta di circostanza di fatto che impediscono di seguire il sistema tabellare.
Come statuito nel caso in esame dal giudice remittente, una liquidazione inferiore ai minimi, fondata sulla valutazione degli elementi ordinari (età della vittima primaria e di quelle secondarie, convivenza, sopravvivenza di altri congiunti), costituisce una violazione dell'art. 1226 c.c. Tale statuizione si inserisce nell'ambito del consolidato orientamento giurisprudenziale in forza del pagina41 di 61 quale nessuno degli elementi, tra cui l'età avanzata della vittima, le precarie condizioni di salute della vittima, l'autonomia tra vittima e parente superstite, la costituzione di un autonomo nucleo familiare del superstite, l'avanzata età del parente superstite, possono giustificare l'allontanamento dal sistema tabellare (cfr.
Cass. n. 36297/2022; Cass. n. 37009/2022).
Le richiamate circostanze sono del tutto ordinarie e, quindi, idonee a giustificare scostamenti solo infra-tabellari. Solo le circostanze eccezionali possono giustificare l'abbandono del sistema tabellare;
tali circostanze sono state esemplificate dalla giurisprudenza e consistono nell'assenza di un saldo vincolo affettivo, nell'esistenza di dissapori familiari, nell'anaffettività del superstite nei confronti del defunto (cfr. par.
1.8 della pronuncia della Corte di Cassazione n.
26440 del 2022, citata dalla Corte remittente).
Da ultimo, a conferma di tale impostazione, vanno richiamate le nuove
Tabelle Milanesi, pubblicate a giugno 2024, basate su un sistema di liquidazione del danno a punti. Infatti, il nuovo sistema tabellare è stato introdotto per dare applicazione a quell'orientamento giurisprudenziale, culminato nella pronuncia della Corte di Cassazione n. 10579/2021, secondo la cui massima: “In tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche
l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso
a tale tabella.”
Diversamente dal sistema precedente, quello attualmente in vigore prevede una struttura a punti in forza della quale il giudice accorda un numero di punti in funzione di cinque parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e di quella secondaria, alla convivenza tra le medesime, alla sopravvivenza di altri congiunti e alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta pagina42 di 61 (trattasi delle circostanze c.d. ordinarie cui il giudice dava rilievo anche nell'ambito della valutazione del precedente sistema tabellare “a forbice”).
Tutto quanto premesso, occorre rilevare che, nel caso in esame, dalle argomentazioni svolte dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza di rinvio n.
16780/2024 a fondamento dell'accoglimento del primo motivo del ricorso principale si evince che il giudice del rinvio debba fare applicazione delle previgenti tabelle milanesi del 2021, nella liquidazione del danno iure proprio vantato dagli odierni attori in riassunzione.
Il vincolo del giudice del rinvio rispetto alle dette tabelle si desume, invero, dalla circostanza che l'ordinanza di rinvio richiama espressamente i principi affermati dalla sentenza della Suprema Corte n. 26440 del 2012 in materia di liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale effettuata sulla base del criterio “a forbice”. E', quindi, evidente, che, pur essendosi pronunciata nel 2024, cioè quando le tabelle milanesi per la liquidazione del danno in esame erano già state oggetto di revisione e proponevano già da due anni un sistema di liquidazione a punti, la Corte di
Cassazione abbia voluto vincolare il giudice del rinvio all'applicazione dei principi elaborati nel vigore delle tabelle milanesi basate sul sistema “a forbice”.
In applicazione del principio delineato dalla Corte di Cassazione remittente e per le considerazioni di seguito svolte, si osserva come, nel caso in esame, non sia possibile discostarsi dal minimo tabellare e applicare alcuna personalizzazione per alcuno dei figli di , perché nessuno di loro ha allegato (e Persona_1 offerto di provare) circostanze di fatto idonee a giustificare un aumento.
La tabella milanese pubblicata il 10 marzo 2021 prevede per la perdita del genitore, a favore del figlio, un valore monetario base e, quindi, minimo, di euro
168.250,00.
Gli elementi dedotti in giudizio dagli attori e che devono essere valutati in questa sede ai fini della liquidazione del danno iure proprio sono rappresentati da circostanze ordinarie e non eccezionali, che permettono, pertanto, solo oscillazioni infra – tabellari: l'età della vittima primaria, l'età delle vittime secondarie,
l'assenza di convivenza, l'ampiezza del nucleo familiare, il numero di congiunti sopravvissuti e la valutazione dell'intensità delle relazioni affettive intercorse tra la vittima primaria e quelle secondarie.
pagina43 di 61 Se per un verso, come accertato anche nei precedenti giudizi, non sono state allegate circostanze eccezionali che permettano a questa Corte di discostarsi dal minimo tabellare verso il basso, allo stesso modo gli attori in riassunzione non hanno dedotto alcuna circostanza idonea ad accordare un aumento rispetto al minimo tabellare.
Con riferimento alla valutazione della qualità e dell'intensità della relazione affettiva che caratterizza lo specifico rapporto parentale perduto, questa Corte ritiene che non siano stati né allegati né provati elementi fattuali dai quali poter ricavare il grado di intensità della relazione. Le semplici allegazioni per le quali “I contatti tra genitore e figli erano quotidiani e i legami molto forti. Nell'ultimo periodo il figlio aveva fatto richiesta per ottenere i benefici della l. 104 Pt_1 per accudire il padre, mentre il figlio si era trasferito a casa del padre Pt_4 in Via Canetta dal 26.06.2005 al momento della morte” (p. 39, atto di citazione in riassunzione), non sono sufficientemente specifiche da consentire di dimostrare frequentazioni e contanti (in presenza o a distanza) tra la vittima primaria e i congiunti oppure la condivisione di momenti della vita (come festività, ricorrenze, vacanze, hobby, sport) o attività di assistenza sanitaria o domestica. Pertanto, risulta impossibile determinare, anche per via presuntiva, il grado di sofferenza interiore patita o il grado di stravolgimento della vita dei figli, quali vittime secondarie.
Parimenti, la semplice circostanza per la quale alcuni dei figli vivessero a
ES nelle vicinanze della casa del padre defunto non è di per sé atta a dimostrare l'intensità del rapporto parentale e il conseguente grado di sofferenza patita per la perdita del congiunto, come del resto rilevato da un consolidato orientamento giurisprudenziale. Infatti, sulla scorta di tale orientamento, in sede di aggiornamento delle Tabelle Milanesi a punti si è deciso di non dare rilevanza alla mera “vicinanza geografica” dei parenti che vivono nella stessa città.
Allo stesso modo, ai fini della quantificazione del danno da lesione del rapporto parentale, si ritiene di non poter accordare alcuna rilevanza nemmeno alla richiamata gravità del fatto così come prospettata dagli attori che – ritenendo che anche l'ordinanza n. 3983/2019 della Corte di Cassazione avesse evidenziato che “il Giudice avrebbe dovuto supportare la decisione soprattutto in ragione del fatto che, fin dalla fine degli anni '60 il legislatore, nell'ambito di un programma di tutela della salute pubblica, aveva imposto alle strutture ospedaliere l'obbligo
pagina44 di 61 di tenere conto dei rischi legati alle emotrasfusioni, sottoponendo i donatori ad adeguati controlli” - affermano che l'ammontare risarcitorio non è congruo rispetto al caso concreto (p. 32, atto di citazione in riassunzione).
La circostanza che il e la struttura sanitaria avessero Controparte_1 violato specifici obblighi in materia di trasfusioni già vigenti nel 1983, così causando la morte dello stretto congiunto, la cui salute avrebbero invece dovuto tutelare, caratterizza la situazione di tutti i pazienti contagiati da trasfusioni di sangue infetto avvenute dagli anni 60 in poi.
Tutti i danni da emotrasfusione sono, per definizione, derivati dalla negligenza del personale sanitario che non si è adeguato alle disposizioni legislative che imponevano di controllare adeguatamente i donatori di sangue per limitare i rischi legati alle emotrasfusioni. La gravità di tale comportamento illecito non è, quindi, peculiare della situazione di , oggetto di Persona_1 causa.
Anche l'età della vittima primaria e l'età delle vittime secondarie sono inidonee ad accordare una personalizzazione del danno da lesione del rapporto parentale in aumento, poiché si tratta di circostanze che ordinariamente ricorrono in tale tipo di danno e che sono già state valutate nella tabella del 2021 per la determinazione del valore monetario base del danno da perdita del rapporto parentale.
Alla luce di quanto osservato, a ciascuno dei figli di Persona_1 deve essere riconosciuto un danno iure proprio, per la perdita del genitore, di euro
168.250,00.
Tale somma di denaro deve essere rivalutata dal 10 marzo 2021 (data di pubblicazione delle Tabelle applicate) alla data della presente decisione, come di seguito esplicitato.
La liquidazione del danno iure proprio e gli acconti ricevuti.
In tema di risarcimento del danno aquiliano, in caso di acconti, la Corte di
Cassazione (ordinanza n. 1637 del 2020) ha chiarito che i pagamenti in acconto devono essere detratti dal credito risarcitorio mediante le seguenti operazioni:
a. rendendo omogenei il credito risarcitorio e l'acconto (devalutandoli entrambi alla data dell'illecito o rivalutandoli entrambi alla data della liquidazione);
b. detraendo l'acconto dal credito;
pagina45 di 61 c. calcolando gli interessi compensativi mediante l'applicazione di un saggio scelto in via equitativa:
(c') sull'intero capitale rivalutato anno per anno, per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto;
(c'') sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto (anche in questo caso rivalutata anno per anno), per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva.
In quest'ordine di principi, nel caso in esame il credito risarcitorio spettante iure proprio a ciascuno dei cinque eredi di , liquidato secondo Persona_1 le Tabelle Milanesi del 2021 (pubblicate il 10 marzo 2021), ammonta a euro
168.250,00 in linea capitale. Tale somma di denaro, rivalutata al giorno della presente decisione (12 novembre 2025), corrisponde a euro 197.693,75
(rivalutazione dal 10 marzo 2021 al 31 ottobre 2025, considerato che l'ultimo indice ISTAT disponibile risale a ottobre 2025).
Il credito risarcitorio attuale di euro 197.693,75 corrispondeva, alla data del decesso di (26 luglio 2005), al seguente importo devalutato: Persona_1 euro 139.122,98 (indice di devalutazione 0,704).
L'acconto di euro 28.735,00, versato a ciascun erede da Per_1 [...] in data 27 giugno 2013, corrispondeva, alla data Controparte_11 dell'insorgenza del danno iure proprio ossia alla data della morte di
[...]
del 26 luglio 2005, al seguente importo devalutato: euro 24.538,86 Per_1
(indice di devalutazione 0,854).
L'acconto di euro 74.556,38, versato a ciascun erede in data 4 Per_1 ottobre 2022 da corrispondeva, alla data di insorgenza Controparte_11 del danno iure proprio (26 luglio 2005), al seguente importo devalutato: euro
54.276,97 (indice di devalutazione 0,729).
L'ammontare del credito risarcitorio per danno iure proprio che residua, ad oggi, per ciascuno degli eredi di , in forza del principio Persona_1 giurisprudenziale sopra richiamato viene calcolato come segue.
Il credito residuo spettante ai detti eredi dopo avere dedotto gli acconti ricevuti ammonta, alla data di insorgenza del danno (26 luglio 2005), a euro
60.307,15 (euro 139.122,98 meno euro 24.538,86 meno euro 54.276,97).
Detto credito, rivalutato dalla data del fatto dannoso (26 luglio 2005) al 31 ottobre 2025 (data dell'ultimo indice ISTAT), ammonta a euro 85.696,42 attuali.
pagina46 di 61 Il predetto credito risarcitorio deve essere aumentato di rivalutazione e interessi secondo i principi affermati dalla Corte di Cassazione precedentemente richiamati.
Sul capitale originario di euro 139.122,98, via via rivalutato, sono dovuti interessi di euro 27.784,22 fino alla data del primo acconto (27 giugno 2013).
Sul capitale residuo alla data del primo acconto (27 giugno 2013), di euro
114.584,12 (euro 139.122,98 – euro 24.538,86), anch'esso rivalutato di anno in anno, sono dovuti interessi di euro 6.141,93 dalla data del primo acconto (27 giugno 2013) alla data del secondo acconto (4 ottobre 2022).
Sul capitale residuo alla data del secondo acconto (4 ottobre 2022), di euro
60.307,15 (euro 139.122,98 – euro 24.538,86 – euro 54.276,97), anch'esso rivalutato di anno in anno, sono dovuti interessi di euro 5.851,61 dalla data del secondo acconto (4 ottobre 2022) alla data della presente decisione (12 novembre
2025).
Detti interessi, di complessivi euro 39.777,76, vanno aggiunti al credito capitale residuo rivalutato alla data della presente decisione (pari a euro 85.696,42 attuali), sicché la somma di denaro complessivamente spettante a titolo risarcitorio a ciascuno degli eredi è pari a euro 125.474,18 attuali. Per_1
In conclusione, in accoglimento della domanda degli attori in riassunzione, il e la NE TO devono essere condannati a Controparte_1 corrispondere, in solido tra loro (art. 2055 c.c.), a titolo di risarcimento del danno iure proprio, a ciascuno degli eredi di , la somma di denaro di Persona_1 euro 125.474,18 attuali, oltre interessi di mora in misura legale (art. 1284, primo comma, c.c.) dalla pubblicazione della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo.
LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO IURE HEREDITATIS.
PRESCRIZIONE.
L'ordinanza di rinvio della Corte di Cassazione impone di valutare, ai fini dell'individuazione del dies a quo del termine di prescrizione, il fatto che il 26 maggio 1998 aveva ricevuto la diagnosi di epatite cronica da Persona_1
CV correlata.
Come ricostruito anche dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza n.
3983/2019, la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno di chi assume di aver pagina47 di 61 contratto per contagio una malattia per fatto doloso o colposo di un terzo, decorre,
a norma degli artt. 2935 c.c. e 2947 c.c., non dal giorno in cui il terzo determina la modificazione che produce il danno altrui o dal momento in cui la malattia si manifesta all'esterno, ma dal momento in cui la malattia viene percepita o può essere percepita quale danno ingiusto conseguente al comportamento doloso o colposo di un terzo, usando la ordinaria diligenza e tenuto conto della diffusione delle conoscenze scientifiche.
Di talché, onde individuare il dies a quo del termine di prescrizione, occorre avere riguardo non al momento in cui il terzo determina la modificazione che produce il danno o al tempo in cui la malattia si è manifestata all'esterno, bensì al momento in cui la malattia viene percepita o può essere percepita quale danno ingiusto conseguente al comportamento doloso o colposo del terzo.
A questo proposito occorre rilevare l'errata interpretazione del principio enunciato dalla Cassazione remittente da parte degli odierni convenuti (a titolo esemplificativo si veda p. 3 della memoria di replica della NE TO, nella parte in cui ritiene che “controparte non considera che la Sentenza n.
2426/2022 Corte Appello Milano è stata annullata/cassata dalla Suprema Corte proprio nella parte in cui aveva respinto l'eccezione di prescrizione nonché nella parte in cui aveva erroneamente liquidato e quantificato il danno c.d. iure hereditario”).
Invero, la Corte di Cassazione non ha accertato – come invece sostenuto da
NE TO e dal – che il diritto al risarcimento Controparte_1 dei danni iure successionis debba decorrere dalla data di insorgenza della malattia
(in questo caso il 26 maggio 1998), ma, come già rilevato, ha imposto al giudice del rinvio di valutare la data della detta diagnosi al fine di verificare se, alla luce delle complessive risultanze probatorie, possa ritenersi coincidere con il dies a quo del termine di prescrizione.
D'altronde, sostenendo diversamente, si attribuirebbe alla Corte di
Cassazione un accertamento in fatto che esula dalle sue attribuzioni, come, del resto, evidenziato dalla stessa Corte di Cassazione nel primo giudizio di legittimità, nella misura in cui aveva ricordato come il giudice possa sempre accertare l'avvenuta conoscenza della tipologia di danno in un momento anteriore rispetto a quello di presentazione della domanda di indennizzo, “ma ciò rappresenta espressione dell'apprezzamento discrezionale del giudice del merito
pagina48 di 61 che non può certamente essere discusso dinnanzi a questa Corte” (p. 5, ordinanza n. 3983/2019).
Parimenti, non può condividersi uno dei presupposti logico argomentativi sul quale la NE TO fonda le proprie difese in punto di prescrizione.
In particolare, la NE TO sostiene che “il momento in cui sarebbe stato possibile per il paziente aver piena contezza della causa del contagio da
CV risaliva, COME CONCORDEMENTE RICONOSCIUTO DALLE PARTI
NEL PIENO CONTRADDITTORIO PROCESSUALE, al 26/5/1998” (p. 24, comparsa conclusionale).
Sebbene sia effettivamente incontestata la circostanza per la quale la diagnosi di epatite C fosse intervenuta il 26 maggio 1998, tuttavia, né dalla consulenza tecnica d'ufficio né dalle osservazioni dei consulenti tecnici di parte emerge un'opinione univoca sulla effettiva conoscenza o conoscibilità della connessione causale tra l'epatite C e le emotrasfusioni del 1983.
Il momento di contrazione della malattia è di per sé irrilevante ai fini dell'accertamento del decorso della prescrizione (cfr. Cass., Sez. III, ord. n.
2725/2024); ciò che rileva è la conoscenza o la conoscibilità della riconducibilità causale del danno alla trasfusione infetta, secondo le regole dell'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche (cfr.
Cass., Sez. III, 09 giugno 2023, n. 16468).
La stessa pronuncia della giurisprudenza di legittimità citata dalla NE
TO (Cass., Sez. III, ord., n. 12966/2022) riguardava un caso in cui la
Corte di Cassazione aveva stabilito che “incorre "in un errore di sussunzione e, dunque, nella falsa applicazione dell'art. 2935 c.c., il giudice di merito che, ai fini della determinazione della decorrenza del termine di prescrizione, ritenga tale conoscenza conseguita o, comunque, conseguibile da parte del paziente, pur in difetto di informazioni idonee a consentirgli di collegare causalmente la propria patologia alla trasfusione" (Cass. n. 13745/2018; conforme Cass. n. 24164/2019); in tal modo, tuttavia, la Corte, anziché tener conto della conoscenza dell'esistenza di un'infezione virale correlabile all'emotrasfusione (o della sua conoscibilità, sulla base dei dati di cui il T. concretamente disponeva), ha valorizzato in modo decisivo il diverso fatto che l'attore non abbia tenuto condotte che, presumibilmente, gli avrebbero consentito di acquisire prima la conoscenza della natura e della causa della propria patologia epatica;
pagina49 di 61 con ciò, si è però determinato uno "sviamento" dall'oggetto dell'indagine che la Corte avrebbe dovuto compiere, giacché alla stessa era richiesto di accertare quando, in concreto, il avesse avuto consapevolezza - o, Pt_7 comunque, effettiva conoscibilità- della possibile riconducibilità dell'epatite cronica alla trasfusione e non anche di accertare se lo stesso avesse diligentemente monitorato l'evoluzione malattia, al punto da ascrivere il "silenzio diagnostico" protrattosi dal (OMISSIS) al (OMISSIS) a "colpevole inerzia del malato" e da ritenere non "utilmente spendibile" il ritardo maturato ai fini della decorrenza del dies a quo della prescrizione;
Da ultimo, sempre in tema di individuazione del dies a quo del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da parte di chi assume di aver contratto per contagio da emotrasfusioni una malattia (nel caso, epatite CV cronica) per fatto doloso o colposo di un terzo, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che l'ordinaria diligenza e le conoscenze scientifiche sono “da apprezzarsi in riferimento al sanitario o alla struttura sanitaria cui si e' rivolto il paziente, dovendosi accertare se siano state fornite informazioni atte a consentire all'interessato il collegamento con la causa della patologia o se lo stesso sia stato quanto meno posto in condizione di assumere tali conoscenze” (Cass., Sez. III, ord., n. 22045/2017).
Applicando i consolidati principi della giurisprudenza di legittimità al caso concreto, tenendo sempre a mente il principio elaborato dal giudice remittente, occorre valutare se alla data della diagnosi della malattia (26 maggio 1998)
fosse a conoscenza o avesse tutti gli strumenti idonei per Persona_1 accertare il collegamento causale tra lo sviluppo dell'epatite C e le emotrasfusioni del 1983.
Se è vero che la data della diagnosi della malattia non è mai stata contestata dagli odierni attori, è altrettanto vero che dagli atti non sono emersi elementi di fatto che dimostrino, a quella data (1998), la conoscibilità da parte del paziente della riconducibilità dell'infezione alle trasfusioni di sangue subite nel Per_1
1983.
Anche recependo il principio statuito dalla Corte remittente – che condivide con la NE TO la circostanza per la quale ai fini del computo della prescrizione sia rilevante l'insorgenza della malattia immediatamente conseguenza della trasfusione di sangue infetto (epatite C) e non la conseguenza pagina50 di 61 mediata costituita dalla cirrosi epatica scoperta solo nel 2004 – non possono essere condivise le considerazioni svolte dalla NE liquidatoria e dal in punto di prescrizione. Controparte_1
Sebbene la malattia (epatite C) fosse stata diagnosticata pacificamente nel
1998, non vi è traccia di alcun documento consegnato in quella sede dai sanitari a che consentisse al paziente di ricostruire la connessione Persona_1 causale tra la malattia e le emotrasfusioni.
In conformità all'orientamento giurisprudenziale precedentemente richiamato, non si può certo attribuire valore al fatto che il paziente non avesse tenuto condotte che, presumibilmente, gli avrebbero consentito di acquisire la conoscenza della natura e della causa della propria patologia epatica e, quindi, nessun rilievo può attribuirsi alla “colpevole inerzia del malato”, in assenza di informazioni provenienti dal personale sanitario, posto che la ordinaria diligenza del paziente deve essere valutata con riferimento alle informazioni effettivamente fornitegli dal personale medico.
Nemmeno i sintomi che si erano manifestati a partire da quel momento, così come ricostruiti dal consulente tecnico d'ufficio, possono ritenersi idonei a consentire a di ipotizzare una correlazione causale degli stessi Persona_1 con le pregresse trasfusioni di sangue infetto.
Infatti, il consulente tecnico d'ufficio, dott. , ha accertato Persona_5 che “Per un lungo periodo (1660 gg.) dalla diagnosi di epatite cronica da CV risulta che il sig. soffrisse di lievi disturbi dispeptici cui Per_1 concomitavano una ernia iatale ed una gastrite atrofica con lievissime o assenti alterazioni degli indici di funzionalità epatica” (p. 7 della relazione).
Come è stato condivisibilmente rilevato dagli attori in riassunzione,
“Questa circostanza evidenzia soltanto il manifestarsi della malattia di Hcv che, però, non coincide certo con la consapevolezza in capo a che Persona_1 le lontane trasfusioni fossero la causa della malattia” (p. 45, atto di citazione in riassunzione).
Invero, i sintomi evidenziati, non solo erano del tutto generici e lievi, ma erano concomitanti a patologie quali l'ernia iatale e la gastrite atrofica, sicché non potevano essere messi dal paziente univocamente in correlazione con Per_1
l'epatite C e con le emotrasfusioni subite nel 1983.
pagina51 di 61 Pertanto, alla luce di quanto in precedenza evidenziato, deve escludersi che il dies a quo per il decorso del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno iure successionis possa essere individuato nel 26 maggio 1998, epoca della diagnosi di epatite C.
Sulla base delle prove acquisite nel processo non è possibile individuare il dies a quo del termine di prescrizione neppure nel giorno in cui
[...]
aveva ricevuto l'esito della gastroscopia del 2004, dalla quale era Per_1 emersa la diagnosi di cirrosi epatica CV correlata. Anche con riferimento a tale evento si possono svolgere le medesime osservazioni di fatto compiute in relazione alla diagnosi di epatite C risalente al 1998. Dalle prove documentali e dalla consulenza tecnica non sono emersi elementi dai quali sia possibile verificare che il paziente fosse stato posto nella condizione di tracciare all'indietro la linea di riconducibilità causale fino alle trasfusioni di sangue subite nel 1983.
La diagnosi scaturita dalla gastroscopia del 2004, non risultando corredata da altra documentazione sanitaria, è idonea esclusivamente a rendere nota la presenza della cirrosi epatica derivante dal virus dell'epatite C;
nulla svela in relazione alle cause della contrazione del virus.
Non potendo, quindi, ritenersi che disponesse di Persona_1 informazioni sufficienti e necessarie per conoscere la causa della diagnosticata epatite C, per l'individuazione del dies a quo del termine di prescrizione soccorre il pacifico principio di diritto enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, in forza del quale, in caso di trasfusioni di sangue infetto, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno decorre dal momento della presentazione in via amministrativa della domanda di indennizzo ex l. n. 210/92, perché si deve ritenere che il quel momento il danneggiato dovesse avere una consapevole percezione del tipo di lesione patita. È sempre fatta salva l'eventualità che il giudice riesca ad accertare, sulla base degli atti di causa, che il paziente abbia avuto conoscenza della connessione etiologica tra malattia e trasfusione di sangue infetto in un momento antecedente alla presentazione della domanda di indennizzo in sede amministrativa. (ex multis Cass., 6-3, n. 23635 del18/11/2015;
Cass., 6-3, n. 27757 del 22/11/2017).
Nel caso in esame, l'unico dato certo che consenta di ritenere la conoscenza della connessione etiologica tra malattia e trasfusioni di sangue infetto è
pagina52 di 61 rappresentato dalla domanda di indennizzo, proposta dagli eredi dopo il decesso del padre , in data 1° febbraio 2006. Persona_1
In applicazione del principio sopra citato, il dies a quo per il decorso del termine della prescrizione del diritto al risarcimento del danno non patrimoniale subito dal paziente va, quindi, individuato nel 1° febbraio 2006.
L'atto interruttivo della prescrizione è da identificarsi per tutti i debitori solidali nella data di notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio primo grado del 30 maggio 2008. Trattandosi di un'obbligazione solidale tra l'
[...]
(e, per essa, la NE TO) e il , CP_6 Controparte_1 trova applicazione l'art. 1310 c.c., con la conseguenza che a nulla rileva che la chiamata in causa del terzo (NE TO) sia avvenuta in un momento successivo, precisamente, il 29 aprile 2009.
In conclusione, la domanda di risarcimento del danno iure successionis è stata proposta tempestivamente dagli eredi di e, pertanto, il Persona_1 relativo diritto risarcitorio non si è prescritto.
L'esclusione della prescrizione del diritto in esame comporta che si debba procedere all'accertamento del quantum da liquidare a tale titolo.
La liquidazione del danno iure successionis.
Contrariamente all'assunto degli attori in riassunzione, non è possibile ritenere che le percentuali di invalidità individuate per ogni stadio della malattia dal consulente tecnico d'ufficio siano da considerare relative all'invalidità di tipo permanente.
Come correttamente osservato anche dalla NE TO nella comparsa di risposta, sono molteplici i passaggi della relazione dell'ausiliare del giudice, dott. , dai quali emerge chiaramente la qualifica come Persona_5 temporanea dell'invalidità subita da . Persona_1
In particolare, va osservato che il consulente tecnico d'ufficio ha indicato cinque stadi evolutivi della malattia “ai fini della valutazione dell'inabilità temporanea relativa”; ha identificato “un periodo di gg.40 dal 14-6-05 al 26-7-05
(exitus) di inabilità temporanea assoluta comprendente i giorni di degenza ospedaliera e a domicilio in fase terminale”. Nell'illustrazione delle conclusioni, il consulente tecnico d'ufficio precisa conclusivamente che: “La durata dell'inabilità temporanea relativa può essere quantificata in gg. 1660 al 7,5%;
pagina53 di 61 gg. 140 al 15%; gg. 330 al 25%; gg. 415 al 50%; gg. 30 al 75%. Quella assoluta può essere quantificata in gg.40 al 100%” (p. 8 della relazione).
Sulle nozioni di invalidità permanente e temporanea l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 16780/2024 ha richiamato l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, chiarendo il discrimen: l'invalidità permanente presuppone la stabilizzazione dei postumi della malattia e consiste, quindi, in uno stato menomativo, stabile e non remissibile. L'invalidità temporanea, invece, si riscontra nel danneggiato affetto da inabilità temporanea, parziale o totale.
Quest'ultima perdura in relazione alla durata della patologia e cessa o con la guarigione o con l'evento morte (Cass., n. 35416 del 2022; Cass., n. 3517/2022;
Cass., n. 26303/2019).
Del resto, come evidenziato dalla NE TO, sarebbe illogico qualificare come invalidità permanente gli stadi della malattia che sono risultati sempre in evoluzione, mentre l'invalidità permanente si caratterizza per un certo grado di stabilità.
Quanto ai criteri di liquidazione del danno in esame, nella giurisprudenza della Corte di Cassazione costituisce principio consolidato quello secondo cui “il
Giudice deve utilizzare le Tabelle di Milano vigenti al momento della liquidazione” (ex multis: Cass., Sez. III, n. 33770/2019). Di conseguenza, non vi è alcuna ragione per discostarsi dai criteri valutativi definiti dalle Tabelle pubblicate il 5 giugno 2024.
Per la liquidazione del danno subito dal danneggiato e trasmesso agli eredi, il giorno in cui si è verificato l'evento dannoso non coincide con quello del contagio, ma con quello in cui si è manifestato per la prima volta il sintomo (cfr.
Cass., sentenza n. 25887 del 2 settembre 2022: “ne consegue che, in caso di danno c.d. lungolatente (nella specie, contrazione di epatite B, asintomatica per più di venti anni, derivante da trasfusione), il risarcimento deve essere liquidato solo con riferimento al momento di manifestazione dei sintomi e non dalla contrazione dell'infezione”; in senso conforme Cass. n. 5119 del 17 febbraio 2023;
Cass. n. 4110 del 14 febbraio 2024).
Ebbene, nel caso in esame, il primo sintomo si è verificato a seguito della diagnosi di epatite C del 26 maggio 1998 e da quella data va calcolato il danno alla salute, poiché prima di quel momento non aveva Persona_1 lamentato alcun sintomo.
pagina54 di 61 Sulla base delle percentuali di invalidità temporanea individuate dal consulente tecnico d'ufficio per ciascuno stadio progressivo della malattia (p. 5, relazione) e prendendo come riferimento il valore giornaliero di euro 115,00
(comprensivo di danno biologico/dinamico-relazionale e del danno da sofferenza soggettiva interiore media presumibile) previsto dalla Tabella Milanese attualmente vigente, si procede al calcolo del danno non patrimoniale subito da nel modo seguente: Persona_1
a) 7,5% per 1660 giorni: euro 14.317,00;
b) 15% per 140 giorni: euro 2.415,00;
c) 25% per 330 giorni: euro 9.487,50;
d) 50% per 415 giorni: euro 23.862,50;
e) 75% per 30 giorni: euro 2.587,50;
f) 40 giorni di invalidità temporanea assoluta al 100%: euro 4.600,00,
In conclusione, il danno non patrimoniale iure successionis ammonta a complessivi euro 57.269,50.
Dovendo tenersi conto delle somme di denaro già ricevute dagli eredi di sia a titolo di indennizzo ex L. n. 210/1992 che a titolo di Persona_1 acconto dalla NE TO, si deve procedere alla determinazione del valore complessivo dovuto.
In tema di risarcimento del danno aquiliano, in caso di acconti, la Corte di
Cassazione (ordinanza n. 1637 del 2020) ha chiarito che i pagamenti in acconto devono essere detratti dal credito risarcitorio mediante le seguenti operazioni:
a. rendendo omogenei il credito risarcitorio e l'acconto (devalutandoli entrambi alla data dell'illecito o rivalutandoli entrambi alla data della liquidazione);
b. detraendo l'acconto dal credito;
c. calcolando gli interessi compensativi mediante l'applicazione di un saggio scelto in via equitativa:
(c') sull'intero capitale rivalutato anno per anno, per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto;
(c'') sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto (anche in questo caso rivalutata anno per anno), per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva.
pagina55 di 61 In quest'ordine di principi, nel caso in esame, l'indennizzo di complessivi euro 77.468,00 versato agli eredi in data 8 gennaio 2007 deve essere Per_1 detratto dall'ammontare del credito risarcitorio iure successionis, in ragione del fondamento stesso dell'indennizzo, che è quello di ristorare il bene salute della vittima primaria che ha contratto l'infezione a causa di trasfusione da sangue infetto.
Il credito risarcitorio iure successionis di euro 57.269,50 attuali corrispondeva, al 26 maggio 1998, al seguente importo devalutato: euro 34.396,10
(indice di devalutazione: 0,601).
L'indennizzo di complessivi euro 77.468,00, versato agli eredi in Per_1 data 8 gennaio 2007, corrispondeva, alla data dell'insorgenza della malattia (26 maggio 1998), al seguente importo devalutato: euro 64.826,78 (indice di devalutazione 0,837).
Devalutate le due somme di denaro alla stessa data, è possibile paragonarle e verificare che quanto ricevuto dagli eredi a titolo di indennizzo è superiore a quanto accertato a titolo di danno iure hereditatis.
Di conseguenza, nulla sarà dovuto agli eredi a titolo di Per_1 risarcimento iure successionis, poiché essi sono stati interamente soddisfatti dalla liquidazione dell'indennizzo.
La domanda di condanna al risarcimento del danno iure successionis deve essere, pertanto, rigettata.
La regolamentazione delle spese processuali.
In ordine alla liquidazione delle spese processuali, si rileva che la soccombenza si determina in modo unitario, in relazione all'esito finale e definitivo della lite, che è dovuto alla sentenza della Corte di Cassazione e non per frazioni, secondo l'esito delle diverse fasi del giudizio (cfr. Cass. 10 marzo 2004,
n. 4909, secondo cui “Il giudice del rinvio cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità deve attenersi al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio e al loro risultato, con la conseguenza che la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione e tuttavia soccombente in rapporto all'esito finale della lite può essere legittimamente condannata al rimborso delle spese in favore dell'altra parte anche per il grado di cassazione”).
pagina56 di 61 Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza della Corte quello secondo cui (Cass. n. 15506/2018) “il giudice del rinvio, al quale la causa sia rimessa dalla Corte di cassazione anche perche' decida sulle spese del giudizio di legittimita', e' tenuto a provvedere sulle spese delle fasi di impugnazione, se rigetta l'appello, e su quelle dell'intero giudizio, se riforma la sentenza di primo grado, secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio, piuttosto che ai diversi gradi dello stesso ed al loro risultato (conf. Cass.
n. 7243/2006). Ne' rileva che la cassazione sia stata solo parziale, atteso
l'accoglimento solo di un motivo di ricorso, posto che secondo la giurisprudenza di legittimita' (Cass. S.U. n. 10615/2003) il principio, fissato dall'articolo 336, comma 1, c.p.c., secondo il quale la cassazione parziale ha effetto anche sulle parti della sentenza dipendenti da quella cassata (cosiddetto effetto espansivo) comporta che la caducazione, in sede di legittimita', della pronuncia impugnata si estende alla statuizione relativa alle spese processuali, con necessita' della rinnovazione della relativa statuizione all'esito della lite (conf. Cass. n.
11326/2003 che ribadisce che l'annullamento in sede di legittimita' della pronuncia del giudice di merito, seppure limitato a un capo di essa, si estende alla statuizione relativa alle spese processuali, sicche' il giudice di rinvio ha il potere di rinnovare totalmente la relativa regolamentazione in base all'esito finale della lite)” (Cass., ord. 7 febbraio 2022, n. 3798).
Nel caso in esame, l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno iure proprio determina la vittoria processuale degli attori in riassunzione e la conseguente condanna del e della NE TO, Controparte_1 soccombenti, a rimborsare, in solido tra loro (art. 97 c.p.c.), alle parti vittoriose, le spese processuali del presente giudizio di rinvio e di tutte le precedenti fasi, ivi compreso il compenso liquidato al consulente tecnico d'ufficio, dott. Per_5
.
[...]
Il rigetto della domanda di risarcimento del danno iure successionis non è idonea a configurare la soccombenza, né totale né parziale, degli attori in riassunzione, poiché occorre valutare l'esito complessivo del giudizio, che ha consentito loro di conseguire ingenti somme di denaro a titolo risarcitorio.
Le spese sono liquidate in dispositivo, in base al D.M. 13 agosto 2022, n.
147, tenuto conto dell'attività effettivamente svolta (escluso, pertanto, il compenso per la fase istruttoria quanto al giudizio di appello e ai due giudizi di pagina57 di 61 rinvio), tenuto conto dei valori medi e del valore del credito complessivamente accertato (valore della causa superiore a euro 520.000,00, pari a euro 614.572,65 riconosciuti a titolo di danno iure proprio).
Nella liquidazione dei compensi del presente grado di giudizio va riconosciuta la maggiorazione prevista dall'art. 4, comma 1 bis, del D.M. n. 55 del
2014 e ss. mm., in ragione della presenza di collegamenti ipertestuali negli atti degli attori in riassunzione.
Nella liquidazione dei compensi di tutte le fasi di giudizio si deve fare applicazione del combinato disposto dei commi 2 e 4 dell'art. 4 del D.M. n.
55/2024 e ss. mm., in applicazione del principio di diritto definito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “In materia di spese processuali, tra
l'ipotesi disciplinata dall'art. 4, comma 4, del d.m. n. 55 del 2014 e l'ipotesi disciplinata dall'art. 4, comma 2, del citato d.m., sussiste un rapporto di specie a genere, sicché, solo qualora la prestazione giudiziale dell'avvocato sia stata resa
a favore di più soggetti aventi la medesima posizione processuale (o a favore di un solo soggetto contro più soggetti aventi la medesima posizione processuale) senza la necessità di esaminare questioni di fatto o di diritto specifiche e distinte per i vari soggetti patrocinati (o contro i quali sia stato esercitato il patrocinio), il giudice potrebbe, con una sua valutazione discrezionale sottratta al controllo di legittimità, congiuntamente operare la riduzione del 30% del compenso liquidabile per l'assistenza di un solo soggetto ed aumentarlo nella misura e nei limiti di cui al comma 2 dell'art. 4 del citato d.m.” (Cassazione civile sez. II,
06/06/2022, n.18047, così massimata).
Infatti, per ciascun grado di giudizio gli attori sono stati assistiti dagli stessi difensori;
tuttavia, questi ultimi non hanno dovuto esaminare questioni di fatto o di diritto specifiche e distinte per i vari soggetti patrocinati.
Come sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità, “la difesa di più parti, infatti, anche nel caso di identità di pretese comporta pur sempre l'onere di raccogliere plurime procure, fornire plurime informazioni, compilare plurime anagrafiche, ecc.;” [omissis] “c) quel che cambia tra l'ipotesi in cui vi sia identità, e quella in cui vi sia differenza tra le pretese dei vari assistiti, è la misura del compenso standard su cui applicare la maggiorazioni previste dall'art. 4, comma 2, d.m. 55/14; d) se le pretese dei vari assistiti sono diverse, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una
pagina58 di 61 sola parte, maggiorato del 30% per i primi dieci clienti, e del 10% dall'undicesimo al trentesimo;
e) se le pretese dei vari assistiti sono identiche in fatto ed in diritto, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, ridotto del 30%, e quindi maggiorato come indicato sopra, sub (c); tale ipotesi si identifica, come s'è detto, con la c.d. connessione impropria di cui all'art. 103, primo comma, inciso finale, c.p.c.;” (in motivazione, punto 4.12, Cass. n. 10367 del 2024).
Applicando tali principi al caso concreto, una volta ridotto del 30% il compenso unico che si sarebbe dovuto liquidare comunque per una sola parte, si ritiene di applicare un aumento nella misura del 50%, in ragione del fatto che gli avvocati degli attori hanno patrocinato cinque soggetti diversi. La misura di questo aumento (demandata alla discrezionalità del giudice di merito, cfr.
Cassazione civile sez. II, 06/06/2022, n.18047) si giustifica, per un verso, per il maggior numero di relazioni che i difensori hanno necessariamente dovuto intrattenere con i cinque soggetti difesi nel corso del giudizio e del conseguente maggior impegno impiegato nell'attività difensiva e, per altro verso, per l'esigenza di rispetto del principio di non debenza delle spese superflue.
Quanto al rapporto processuale nei confronti di (già Controparte_4
, citata a mero titolo di litis denuntiatio, Controparte_5 quale litisconsorte processuale necessario, nulla va disposto a titolo di spese processuali, essendo peraltro tale parte rimasta contumace nel presente giudizio di rinvio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così decide:
RIGETTA
La domanda di condanna al risarcimento del danno iure hereditatis proposta da , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e nei confronti del Parte_4 Parte_5 [...]
; Controparte_12
DA
e NE TO della soppressa di Controparte_1 CP_2
ES a corrispondere, in solido tra loro, a , Parte_1 [...]
, , e Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
la somma di denaro di euro 125.474,18 attuali, oltre interessi di mora
[...]
pagina59 di 61 come in motivazione dalla pubblicazione della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo, per ciascuno, a titolo di danno iure proprio;
DA
TO della soppressa di Controparte_10 CP_2
ES a rimborsare, in solido tra loro, a , Pt_1 Parte_1 [...]
, , e Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
le spese processuali da questi ultimi anticipate, liquidate come di
[...] seguito:
per il giudizio di primo grado, in euro 30.652,65 per compensi di avvocato;
per il giudizio di appello, in euro 19.436,55 per compensi di avvocato;
per il primo giudizio di legittimità, in euro 14.005,00 per compensi di avvocato;
per il primo giudizio di rinvio, in euro 19.436,55 per compensi di avvocato;
per il secondo giudizio di legittimità, in euro 14.005,00 per compensi di avvocato;
per il presente giudizio di rinvio, in euro 25.267,51 per compensi di avvocato;
il tutto oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
DA
di Controparte_12 CP_2
ES a rimborsare, in solido tra loro, a , Parte_1 [...]
, , e Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
il compenso liquidato al consulente tecnico d'ufficio, dott.
[...] Per_5
, nella misura effettivamente anticipata da tali parti.
[...]
Così deciso in Milano, dalla Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello, nella camera di consiglio del 12 novembre 2025.
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della CP_13 dott.ssa Sofia Mondazzi.
Il Presidente
Dott. Carlo Maddaloni
Il consigliere estensore
Dott. UE RE
pagina60 di 61
pagina61 di 61
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
L A C O R T E D'A P P E L L O D I M I L A N O
SEZIONE II CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carlo MADDALONI Presidente
Dott. Cesira D'ANELLA Consigliere
Dott. UE ANDRETTA Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 2771 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, promossa con atto di citazione in riassunzione notificato il 3 ottobre 2024 ai sensi della legge n. 53 del 1994
da
(C.F.: ), Parte_1 CodiceFiscale_1
nato a [...] il [...], residente in [...];
(C.F.: ), nato a Parte_2 CodiceFiscale_2
Siderno il 10.08.1947 e residente in [...];
(C.F.: ), nata a Parte_3 CodiceFiscale_3
Siderno il 20.01.1954 e residente in [...];
(C.F.: ), nato a Parte_4 CodiceFiscale_4
Siderno il 25.06.1961 e residente in [...];
pagina1 di 61 (C.F.: ), Parte_5 CodiceFiscale_5
nata a [...] il [...] e residente in [...];
tutti elettivamente domiciliati in ES, Piazza G. Carducci, n. 6, presso lo studio degli avvocati Paolo Bossi e Monica Schiavi del foro di ES, che li rappresentano e difendono, anche disgiuntamente tra loro, giuste procure allegate all'atto di citazione in riassunzione
ATTORI IN RIASSUNZIONE
Contro
(C.F.: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale
dello Stato di Milano e domiciliato presso i suoi uffici in Milano, Via Freguglia,
n. 1
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE
E contro
già Controparte_2
(C.F. e P. I.V.A.: ), in persona del commissario liquidatore CP_3 P.IVA_2
e legale rappresentante pro tempore, con sede in ES, viale Borri, n. 157 ed elettivamente domiciliata in ES, via Piave, n. 2, presso lo studio dell'avv.
ND OR del Foro di ES, che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di risposta
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE
E contro
già Controparte_4 Controparte_5
[...]
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE CONTUMACE
pagina2 di 61 PER LA RIASSUNZIONE
Del giudizio a seguito dell'ordinanza della Corte di Cassazione, Terza
Sezione Civile, n. 16780/2024, pubblicata il 17 giugno 2024
OGGETTO: Responsabilità professionale
Conclusioni:
Per , Parte_1 Parte_3
, , ,
[...] Parte_2 Parte_4
: Parte_5
“Voglia la Corte d'Appello di Milano adita quale Giudice del rinvio designato dalla Corte di Cassazione, adversis rejectis, in conformità ai principi enunciati dalla stessa Corte con Sentenza n. generale 16780/2024 e sezionale 18810/2024 depositata in data 17.06.2024 ed in riforma parziale della Sentenza 2426 del 2022 della Corte d'Appello di Milano, previo rigetto delle domande tutte svolte anche in via incidentale dalla NE liquidatoria e dal Controparte_1
e con conferma del capo della Sentenza relativa alla liquidazione del
[...] danno iure hereditario sia in punto di prescrizione che di liquidazione di detto danno e del capo della Sentenza relativo alla liquidazione delle spese legali di tutti i gradi di giudizio, così giudicare: NEL MERITO: previa conferma delle statuizioni sulle responsabilità del
e/o della NE TO della soppressa Controparte_1 [...]
- nella Controparte_6 verificazione dell'evento lesivo e morte del Sig. , in via tra loro Persona_1 solidale e/o in via alternativa: condannare le stesse al risarcimento in favore dei figli ed eredi di di tutti i danni subiti non patrimoniali, fisici e Persona_1 morali iure proprio e iure hereditatis subiti dagli odierni attori per un ammontare complessivo di € 1.793.695,00 oltre ai danni esistenziali e patrimoniali o in quell'altra somma maggiore o minore che sarà determinata a seguito della esperenda istruttoria o, comunque, da liquidarsi in via equitativa, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali o compensativi dal dovuto al saldo, e più precisamente condannarli al risarcimento dei danni nel modo che segue: A favore di tutti gli attori ed eredi come per legge: € 254.215,00 a titolo di danno iure proprio, non patrimoniale e danno parentale per morte del congiunto, subito da ciascuno degli attori per un totale di € 1.271.075,00. € 522.620,00 a titolo di danno biologico, morale non patrimoniale subito dal de cuius e trasmesso agli eredi iure hereditario, A favore degli attori: liquidazione da quantificarsi in corso di causa o in via equitativa del danno subito dagli attori a titolo di danno patrimoniale per le cure prestate al padre, per il contributo economico dagli attori sopportato a causa della grave malattia e per la perdita del contributo economico che il de cuius avrebbe potuto dare agli stessi;
liquidazione da
pagina3 di 61 quantificarsi in corso di causa o in via equitativa del danno subito dagli attori a titolo di danno esistenziale. Dalle somme così specificate o da quelle altre somme maggiori o minori che risulteranno dovute a seguito della esperenda istruttoria dovrà aggiungersi e liquidarsi la rivalutazione, interessi legali e compensativi dal dovuto al saldo. Confermate le statuizioni della Sentenza della Corte d'Appello n. 2426 del 2022 circa la liquidazione delle spese dei precedenti gradi di giudizio e con specifica richiesta di liquidazione delle spese, competenze e onorari a favore degli attori ed a carico del e NE TO in via tra loro solidale e/o CP_1 alternativa anche del primo Giudizio di Cassazione come da Ordinanza della Corte di Cassazione 18810/2024. Con vittoria di spese, compenso ed onorari anche del secondo Giudizio di Cassazione e del presente procedimento”.
Per : Controparte_1
“in via principale respingere le domande proposte nei confronti del
convenuto in quanto infondate e non provate in fatto e diritto anche per CP_1 intervenuta prescrizione, totale e/o parziale;
in subordine (e salvo gravame) ridurre il quantum debeatur e, in particolare, quello eccessivamente e ingiustificatamente richiesto dai a titolo di danno “iure Parte_1 hereditatis” per le ragioni esposte in narrativa e che dovrebbe essere, invece e semmai, calcolato facendo corretto riferimento all'importo indicato per la liquidazione dell'invalidità “temporanea” e quindi nelle percentuali e in base ai periodi a tal fine individuati dalla CTU già intervenuta nel precedente grado di giudizio. Con vittoria di spese”.
Per 1: Controparte_2
“Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello di Milano, respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione, in applicazione dei principi di Diritto enunciati nell'Ordinanza n.16780/2024 (1881/2024) Corte di Cassazione III Sez. Civile, così giudicare:
- in via preliminare: rilevare e dichiarare, anche in riforma della Sentenza n.2426/2022 Corte Appello Milano, l'intervenuta estinzione per prescrizione del Diritto al risarcimento del danno vantato iure hereditario dagli attori tutti, sigg.ri
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e , in atti meglio indicati e Parte_4 Parte_5 generalizzati, respingendo la domanda a tal titolo e per tale motivo proposta nei confronti della “NE TO”/odierna convenuta per i motivi esposti in parte narrativa/in atti e/o per qualsiasi altra ragione, anche differente, che dovesse essere ritenuta di Giustizia;
in subordine: nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle sopraesposte conclusioni:
- respingere, anche in riforma della Sentenza n.2426/2022 Corte Appello Milano, la domanda avente ad oggetto il risarcimento del danno vantato iure hereditario dagli attori tutti, sigg.ri , Parte_1 Parte_2
, , e
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5
, in atti meglio indicati e generalizzati, in quanto inammissibile perché
[...] nuova e/o comunque infondata sia in fatto che in Diritto rilevando che gli attori hanno già ottenuto l'integrale risarcimento di ogni danno subito e ciò per i motivi
pagina4 di 61 esposti in parte narrativa/in atti e/o per uno fra essi e/o per ogni altra ragione, anche differente, che dovesse essere ritenuta di Giustizia;
- in via gradata: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle sovraesposte conclusioni, anche in riforma della Sentenza n.2426/2022 Corte Appello Milano, respingere la domanda avente ad oggetto il risarcimento del danno vantato iure hereditario dagli attori tutti, sigg.ri Parte_1
, , , e
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
, in atti meglio indicati e generalizzati, in quanto Parte_5 eccessiva ed ingiustificata per i motivi esposti in parte narrativa/in atti e/o per ogni altra ragione, anche differente, che fosse ritenuta di Giustizia, contenendo l'eventuale risarcimento entro i limiti del giusto e del provato anche in considerazione degli accertamenti contenuti della relazione di CTU a firma Dott.
prodotta sub. Doc. n.3 ed in ogni caso decurtando da quanto dovesse Per_2 essere liquidato a qualunque titolo e/o per qualunque ragione ciò che è già stato corrisposto/percepito dagli attori eventualmente anche compensando fra loro le somme riferite alle relative poste risarcitorie;
- respingere la domanda avente ad oggetto il risarcimento del danno vantato iure proprio dagli attori tutti, sigg.ri , Parte_1
, , e Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
, in atti meglio indicati e generalizzati, in quanto infondata sia in Parte_5 fatto che in Diritto anche perché gli attori hanno già ottenuto l'integrale risarcimento di ogni danno subito nonché per i motivi esposti in parte narrativa/in atti e/o per uno fra essi e/o per ogni altra ragione, anche differente, che dovesse essere ritenuta di Giustizia;
- in via gradata nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle sovraesposte conclusioni, anche in riforma della Sentenza n.2426/2022 Corte Appello Milano, respingere la domanda avente ad oggetto il risarcimento del danno vantato iure proprio dagli attori tutti, sigg.ri , Parte_1
, , e Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
, in atti meglio indicati e generalizzati, in quanto eccessiva ed Parte_5 ingiustificata per i motivi esposti in parte narrativa/in atti e/o per ogni altra ragione, anche differente, che fosse ritenuta di Giustizia, contenendo l'eventuale risarcimento entro i limiti del giusto e del provato ed in ogni caso decurtando da quanto dovesse essere liquidato a qualunque titolo e/o per qualunque ragione ciò che è già stato corrisposto/percepito dagli attori per le ragioni ed in base agli elementi indicati in parte narrativa/in atti e/o per ogni altra, anche differente, che fosse ritenuta di Giustizia, eventualmente anche compensando fra loro le somme riferite alle relative poste risarcitorie. Con vittoria di spese di tutti i gradi di Giudizio”.
pagina5 di 61
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 30 maggio 2008, Parte_1
, , , e
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
convennero in giudizio, dinanzi al Tribunale di Parte_5
Milano, l' di Controparte_7
ES (ora e il e, successivamente, Controparte_4 Controparte_1 con atto di citazione per chiamata in causa di terzo notificato il 29 aprile 2009,
NE TO della soppressa – già CP_2 Controparte_6
(di seguito denominata NE TO), per l'accertamento della
[...] responsabilità per la morte di (padre degli attori), occorsa il 26 Persona_1 luglio 2005 e per la conseguente condanna dei convenuti, in via solidale o alternativa tra loro, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, iure proprio e iure hereditatis, quantificati nel complessivo ammontare di euro 1.652.147,60.
In fatto, gli attori allegarono quanto segue: la morte di era derivata dalla contrazione del virus della Persona_1
CV a seguito di una serie di trasfusioni di sangue avvenuta nel 1983, presso l' in occasione di un intervento Controparte_5 chirurgico di coledotocomia;
dalla contrazione del virus dell'epatite C aveva Persona_1 sviluppato una cirrosi epatica che aveva determinato il decesso;
in seguito al decesso del padre, il 9 febbraio 2006, gli attori avevano proposto la domanda di indennizzo ex art. 5 L. n. 210/1992 nei confronti della
; Controparte_8 con verbale n. 267 del 24 ottobre 2006 la Commissione Medica Ospedaliera
2° - Ospedale Militare di Milano, aveva accolto la domanda di indennizzo (per un totale di euro 77.468,00), accertando che l'infezione virale contratta da
[...]
era causalmente ricollegabile alle trasfusioni di sangue subite. Per_3
Si costituì in giudizio il che eccepì, in via preliminare Controparte_1 di merito, l'intervenuta prescrizione degli eventuali diritti risarcitori vantati dagli attori e chiese il rigetto delle domande e, in subordine, la compensatio lucri cum damno.
pagina6 di 61 Si costituì, altresì, l' , che eccepì, in via pregiudiziale, il Controparte_6 proprio difetto di legittimazione passiva (sull'assunto che dei propri debiti, quale
, rispondesse la gestione liquidatoria) e, in via preliminare di CP_2 merito, l'intervenuta prescrizione dei diritti risarcitorii azionati dai congiunti di
. Chiese, dunque, la propria estromissione dal giudizio e, nel Persona_1 merito, il rigetto delle domande.
Costituitasi in giudizio, la NE TO formulò le medesime eccezioni e difese svolte dall' e Controparte_5 Controparte_5
LA SENTENZA N. 5536/2012 DEL TRIBUNALE DI MILANO.
Con sentenza n. 5536/2012, pubblicata il 14 maggio 2012, il Tribunale di
Milano decise la causa nei seguenti termini:
“1) condanna TO della a Controparte_9 CP_2 pagare agli attori la complessiva somma di Euro 300.000,00 liquidata in valore attuale, somma che dovrà essere devalutata al luglio 2005 e rivalutata con applicazione di interessi nella misura legale secondo il criterio di calcolo di cui a
Cass SSUU 1712/1995 dal luglio 2005 alla presente sentenza e interessi legali dalla presente sentenza all'effettivo saldo, detratta dal credito come sopra calcolato l'importo di euro 77.468,00 al momento della sua corresponsione;
2) condanna il e la NE TO al pagamento delle CP_1 spese di lite sostenute da parte attrice, delle spese di lite che si liquidano, tenuto conto del valore della causa e della natura della causa in Euro 1.138,00 per spese, Euro 3.679,00 per diritti, Euro 9.000,00 per onorari oltre Iva e cpa come per legge.
3) rigetta le domande svolte in causa dagli attori nei confronti dell . Controparte_5
Il Tribunale di Milano accolse l'eccezione, sollevata dai convenuti, di prescrizione del credito iure hereditatis in relazione al danno biologico prodotto in capo al de cuius. In particolare, accertò che il termine di prescrizione ex art. 2947
c.c. coincideva con quello previsto per il reato di lesioni (a quel tempo pari a sei anni) e “decorre, a norma dell'art. 2935 e art. 2947 c.c. 1° co non dal giorno in cui il terzo determina la modifica che produce il danno altrui o dal momento in cui la malattia si manifesta all'esterno, ma dal momento in cui viene percepita o può essere percepita, quale danno ingiusto conseguente al comportamento doloso
pagina7 di 61 o colposo di un terzo usando l'ordinaria diligenza e tenuto conto della diffusione delle conoscenze scientifiche”.
Facendo applicazione di principi di diritto affermati dalla Corte di
Cassazione a Sezioni Unite nella sentenza n. 581 del 2008, il giudice di primo grado ritenne che “nel caso di specie già pochi anni dopo il 1983, come viene indicato nella patologia remota della cartella clinica del 2005 prodotta in atti da parte attrice, si riscontra comparsa di cirrosi epatica CV correlata. Deve pertanto ritenersi che già all'epoca in cui fu posta tale diagnosi e sicuramente negli anni successivi, considerate le conoscenze scientifiche ormai diffuse in materia, sicuramente comune patrimonio della classe medica cui avrebbero dovuto rivolgersi utilizzando l'ordinaria diligenza, facendo applicazione dei criteri sopra enunciati dal giudice di legittimità, il avrebbero Persona_1 potuto e dovuto, conoscere l'effetto pregiudizievole sulla salute derivante dalla contrazione di epatite e di cirrosi epatica CV correlata da cui era affetto e la sua relazione con le trasfusioni somministrate nel 1983”.
Diversamente, il giudice di prime cure non ritenne prescritto il diritto al risarcimento del danno iure proprio da perdita del rapporto parentale, sul rilievo che tale danno si era verificato al momento della morte del paziente, intervenuta il
26 luglio 2005.
Di conseguenza, per l'accertamento del danno da perdita del rapporto parentale, il Tribunale ritenne la sussistenza del nesso di causalità tra le trasfusioni di sangue del 1983 e la contrazione del virus dell'epatite C. Con riferimento alla relativa prova, il Tribunale valorizzò il principio di diritto affermato dalla Corte di
Cassazione a Sezioni Unite nella sentenza n. 582 del 2008, secondo cui la prova del nesso causale può essere data per presunzioni allorché non sia fornita la documentazione di tracciabilità del sangue, come nel caso di specie (evidenziato anche dalla Commissione Medica Ospedaliera in sede di riconoscimento dell'indennizzo ex L. n. 210/1992).
Ciò posto, il Tribunale liquidò il danno da perdita del rapporto parentale sulla base delle tabelle del Tribunale di Milano, all'epoca vigenti, elaborate in un'ottica di liquidazione unitaria del danno (morale ed esistenziale). Per la quantificazione del danno il Tribunale di Milano valorizzò i seguenti elementi:
l'età della vittima primaria (84 anni), per cui la malattia avrebbe anticipato di poco l'esito naturale della vita;
l'assenza del rapporto di convivenza tra la vittima pagina8 di 61 primaria e quelle secondarie e l'età dei figli, già adulti, autonomi ed indipendenti
“che possono contare su un solido rapporto di fratellanza in un'età in cui solitamente i figli hanno dato origine a proprie famiglie autonome”.
Dalla somma di denaro riconosciuta a titolo di risarcimento del danno iure proprio, liquidata in euro 60.000,00 per ciascun congiunto, per un totale di euro
300.000,00, il Tribunale detrasse l'importo di euro 77.468,00, già ricevuto dagli attori a titolo di indennizzo ex L. n. 210/1992.
Da ultimo, in relazione ai legittimati passivi dell'azione, il Tribunale rigettò la domanda risarcitoria nei confronti dell' Controparte_5 in quanto dei debiti della soppressa rispondeva la NE
[...] CP_2
TO.
In conclusione, il risarcimento del danno iure proprio fu posto a carico solidale della NE TO - a titolo di responsabilità contrattuale per non avere predisposto un adeguato sistema di intercettazione delle infezioni del sangue destinato alle trasfusioni - e del – a titolo di responsabilità Controparte_1 extracontrattuale per avere omesso il controllo sul materiale ematico.
IL SECONDO GRADO DI GIUDIZIO - CAUSA N. 4018/2012 R.G.
CORTE D'APPELLO MILANO – SENTENZA N. 3236/2014
Avverso la sentenza del Tribunale di Milano, la NE TO della propose appello con atto di Parte_6 citazione notificato il 26 novembre 2012, chiedendo che, in parziale riforma della sentenza gravata, fossero rigettate nei suoi confronti le domande risarcitorie.
Si costituirono i congiunti di , proponendo appello Persona_1 incidentale e il , mentre Controparte_1 Controparte_5 rimase contumace. La causa fu decisa con sentenza n. 3236/2014,
[...] pubblicata il 28 agosto 2014.
Con un primo motivo l'appellante principale lamentò l'erroneità della sentenza gravata nella parte in cui aveva ritenuto la sussistenza del nesso di causalità tra le emotrasfusioni e la contrazione dell'epatite C. La doglianza si fondava sul fatto che era stato sottoposto ad altri interventi Persona_1 chirurgici che avrebbero potuto cagionare un'infezione CV.
A questo proposito la Corte d'Appello evidenziò come gli elementi a fondamento fossero del tutto inconferenti, nella misura in cui l'essersi sottoposti ad altri interventi chirurgici non seguiti da emotrasfusioni non comportava una pagina9 di 61 contrazione dell'infezione da CV. Il giudice di secondo grado spiegò che l'accertamento di tale causalità avrebbe dovuto essere frutto della prova che la strumentazione chirurgica fosse infetta;
rilevò che, come già accertato dal giudice di primo grado, non era stato certificato che il processo di controlli del sangue oggetto di trasfusione fosse stato eseguito secondo i protocolli.
Con la seconda doglianza la NE TO lamentò l'erroneità della sentenza nella parte in cui riteneva che l'Ospedale non avrebbe posto in essere le cautele richieste e i controlli delle sacche di sangue, così come richiesti nel 1983, per evitare le infezioni.
Anche questa doglianza fu rigettata per le ragioni di cui sopra.
Con il terzo motivo di impugnazione, l'appellante principale lamentò che il giudice di primo grado non avesse disposto una consulenza tecnica d'ufficio di natura medico legale volta ad accertare se il paziente avesse contratto l'infezione da CV a causa delle emotrasfusioni.
La Corte ritenne superflua la consulenza tecnica d'ufficio, perché “la conclusione dell'origine trasfusionale dell'infezione CV è necessitata dalla circostanza dell'assenza di notizie certe circa fattori alternativi di possibile infezione”.
Regolarmente costituitisi in appello, i germani proposero appello Per_1 incidentale.
Con un primo motivo di impugnazione lamentarono che il Tribunale avesse erroneamente ritenuto prescritto il diritto al risarcimento del danno iure hereditatis. In particolare, secondo la prospettiva degli appellanti incidentali, il giudice aveva errato a fare decorrere la prescrizione, genericamente, dai primi anni dopo il 1983 (epoca delle emotrasfusioni) sulla base della cartella clinica redatta dall' che indicava l'epoca di Controparte_5 insorgenza della cirrosi epatica CV correlata in pochi anni dopo il 1983. Gli appellanti incidentali evidenziarono che la cirrosi epatica fu diagnosticata in un momento più recente, in occasione dell'esecuzione della gastroscopia del 2004.
Il motivo fu rigettato dalla Corte di Appello di Milano sull'assunto che
“l'indicazione che la cirrosi epatica era insorta dopo pochi anni dal 1983 sia stata frutto della anamnesi e della osservazione clinica del paziente”.
Con un secondo motivo di impugnazione, i congiunti del de cuius censurarono la sentenza di primo grado nella parte in cui liquidava il danno non pagina10 di 61 patrimoniale da loro sofferto per la perdita del rapporto parentale in euro
60.000,00 ciascuno, somma ritenuta troppo esigua in relazione alla intensità del vincolo affettivo tra il paziente e i figli, nonché avuto riguardo alle sofferenze di
, il quale non solo non era stato adeguatamente curato dal Persona_1
Servizio Sanitario Nazionale, ma era stato da quest'ultimo danneggiato in modo letale, vicenda dolorosa alla quale i figli avevano emotivamente partecipato.
Anche con riferimento a questo motivo di appello incidentale la Corte di
Appello confermò la decisione del Tribunale, ritenendola “congrua in relazione alla tarda età del de cuius al momento della morte e della circostanza che i figli avessero presumibilmente formato una loro famiglia, avessero altri rapporti di coniugio e parentali e che non fossero più da tempo conviventi col padre”.
Da ultimo, gli appellanti incidentali si dolsero dell'applicazione della compensatio lucri cum damno, in relazione alla somma di denaro già ricevuta a titolo di indennizzo.
Anche questo ultimo motivo di appello incidentale fu rigettato in forza del principio di diritto, ormai consolidato, per il quale “il diritto al risarcimento del danno conseguente al contagio da virus HBV, HIV, CV a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto ha natura diversa rispetto all'attribuzione indennitaria regolata dalla legge n. 210/1992; tuttavia, nel giudizio risarcitorio promosso contro il per omessa adozione delle dovute Controparte_1 cautele, l'indennizzo eventualmente già corrisposto al danneggiato può essere interamente scomputato dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno
(“compensatio lucri cum damno”), venendo altrimenti la vittima a godere di un ingiustificato arricchimento consistente nel porre a carico di un medesimo soggetto (il ) due diverse attribuzioni patrimoniali in relazione al CP_1 medesimo fatto lesivo (cassazione, sentenza n. 584 del 2008)”.
In conclusione, con sentenza n. 3236 del 28 agosto 2014, la Corte d'Appello di Milano rigettò sia l'appello principale sia quello incidentale, confermando interamente la sentenza di primo grado e compensò le spese del giudizio di secondo grado.
IL (PRIMO) GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ - CAUSA N. 7354/2015
R.G. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – ORDINANZA N. 3983/2019
Avverso la detta sentenza della Corte d'Appello di Milano i congiunti di proposero ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Persona_1
pagina11 di 61 Resistettero con distinti controricorsi la NE TO, il
[...]
e l' e CP_1 Controparte_5 Controparte_5
La causa fu decisa con ordinanza n. 3983/2019, pubblicata il 12 febbraio
2019.
Con il primo motivo i ricorrenti denunciarono la violazione e falsa applicazione dell'art. 2935 c.c. per errata e/omessa valutazione del dies a quo della prescrizione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5 c.p.c.
Il motivo fu accolto dalla Corte di Cassazione che ritenne la statuizione impugnata in contrasto con il consolidato orientamento di legittimità secondo cui
“il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno, a seguito di trasfusione di sangue infetto, decorre dal momento della presentazione in via amministrativa della domanda di indennizzo, perché si deve ritenere che in quel momento il danneggiato dovesse avere una consapevole percezione del tipo di lesione patita (ex multis Cass., 6-3, n. 23635 del18/11/2015; Cass., 6-3, n. 27757 del 22/11/2017). Non si esclude che il giudice possa accertare l'avvenuta conoscenza della tipologia di danno in un momento anteriore rispetto a quello di presentazione della domanda di indennizzo, ma ciò rappresenta espressione dell'apprezzamento discrezionale del giudice del merito che non può essere certamente discusso dinnanzi a questa Corte. La valutazione effettuata nel caso in esame, dal giudice del merito, del tutto aspecifica ed indeterminata (“pochi anni dopo il 1983”) non consente di ritenere conforme la pronuncia all'indirizzo ormai consolidato della giurisprudenza di questa Corte, alla quale si intende dare continuità”.
Con un secondo motivo i ricorrenti denunciarono l'omesso esame di un fatto decisivo del giudizio che era stato oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Secondo i ricorrenti la Corte d'Appello aveva omesso di valutare che, dalla cartella clinica del 14 giugno 2005 redatta dall'Ospedale Controparte_5 risultava una diversa collocazione temporale del riscontro di cirrosi
[...] epatica, tale che la consapevolezza del nesso causale della malattia rispetto alla trasfusione doveva collocarsi in un periodo di tempo non antecedente la gastroscopia del 2004.
Tale motivo fu giudicato inammissibile dalla Corte di Cassazione, perché richiedeva una valutazione di fatto, sottratta al giudice di legittimità.
pagina12 di 61 Con il terzo motivo, i ricorrenti denunciarono la violazione e falsa applicazione dell'art. 1226 c.c. e delle tabelle di Milano sulla liquidazione del danno non patrimoniale in riferimento all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., nonché
l'omessa valutazione di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti e, precisamente, la mancata valutazione della gravità dell'illecito ai fini della liquidazione del danno, ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Nello specifico, fu contestato il mancato rispetto dei parametri indicati dalle
Tabelle di Milano in fase di liquidazione del danno, per avere il giudice di secondo grado indicato una somma di denaro inferiore ad 1/3 rispetto al minimo
(euro 163.080,00) stabilito per tale tipo di danno, senza una motivazione adeguata.
Sulla scorta del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale le Tabelle di Milano hanno assunto valore para-normativo e, quindi, le valutazioni del giudice che se ne discosta devono essere corredate da un'adeguata motivazione, la Corte di Cassazione accolse il terzo motivo di ricorso.
La Corte di Cassazione ricordò che, per giurisprudenza ormai consolidata della stessa Corte, la liquidazione del danno non patrimoniale doveva avvenire in base ad una considerazione unitaria, intendendo il danno biologico come ricomprendente anche quello dinamico relazionale.
Di conseguenza, la Corte di Cassazione stabilì che il giudice di merito in sede di rinvio avrebbe dovuto provvedere alla liquidazione del danno non patrimoniale nei termini già disegnati dall'art. 139 del Codice delle Assicurazioni private quale illustrato dalla sentenza di Cass., Sez. III, n. 7513 del 27 marzo
2018, secondo cui: “In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del “danno biologico” e del “danno dinamico-relazionale, atteso che con quest'ultimo si individuano pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale). Non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza
pagina13 di 61 interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione).
In conclusione, la Corte di Cassazione accolse il primo e il terzo motivo di ricorso e cassò la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d'Appello di Milano anche per le spese del giudizio di legittimità.
IL (PRIMO) GIUDIZIO DI RINVIO – N. 1811/2019 R.G. CORTE
D'APPELLO DI MILANO – SENTENZA N. 2426/2022.
A seguito della citazione in riassunzione dei germani , la Corte Per_1
d'Appello di Milano fu chiamata a pronunciarsi, in diversa composizione, nuovamente sulla eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno non patrimoniale iure hereditatis e sulla liquidazione del danno iure proprio, tenendo conto dei principi affermati dalla Corte di cassazione nell'ordinanza n.
3983/2019.
Gli attori in riassunzione riproposero le domande già avanzate nei pregressi gradi di giudizio e, precisamente, quelle proposte con appello incidentale nella causa n. 4018/2012 r.g., del seguente tenore:
“
1. riforma della sentenza nella parte in cui ritiene prescritta la domanda degli attori rivolta ad ottenere il risarcimento del danno iure ereditario per il danno biologico subito dal de cuius;
2. riforma della sentenza nella parte in cui determina la liquidazione del danno iure proprio per morte del proprio congiunto, quantificando in euro
60.000,00 l'importo da liquidare per ciascun figlio;
3. riforma della sentenza nella parte in cui decide di scomputare dagli importi riconosciuti a titolo di risarcimento del danno l'importo di 77.468,00 euro, percepito dagli attori a titolo di indennizzo ex Legge 210/92”.
Nel giudizio di rinvio si costituirono il , la NE Controparte_1
TO e l' chiedendo il rigetto Controparte_5 delle domande proposte dagli attori in riassunzione. e Controparte_5 chiese, altresì, la propria estromissione dal giudizio per Controparte_5 difetto di legittimazione passiva.
Istruita la causa mediante acquisizione dei documenti rispettivamente depositati dalle parti ed espletamento di consulenza tecnica d'ufficio di natura medico legale, con sentenza n. 2427/2022, pubblicata in data 8 luglio 2022, la
Corte d'Appello di Milano chiarì, in via preliminare, la posizione dell' CP_5
pagina14 di 61 e accertando la formazione del giudicato interno in CP_5 Controparte_5 ordine all'accertamento della carenza di legittimazione passiva di tale parte, mero litisconsorte processuale.
Con riferimento all'accertamento della decorrenza del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno iure hereditatis, il giudice del rinvio richiamò il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno a seguito di trasfusioni di sangue infetto decorre dal momento in cui la malattia viene percepita o può essere percepita quale danno ingiusto conseguente al comportamento doloso o colposo del terzo, tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche e avuto riguardo all'ordinaria diligenza;
tale momento si presume coincidere con la presentazione in via amministrativa della domanda di indennizzo, senza, però, escludere l'eventualità per il giudice di accertare che l'avvenuta conoscenza del danno e della ricollegabilità dello stesso alla trasfusione sia avvenuta in un momento anteriore.
Il giudice del rinvio ritenne non condivisibile “la valutazione effettuata dal giudice del merito, del tutto aspecifica ed indeterminata (“pochi anni dopo il
1983”)”, “non risultando in alcun modo provato che nelle mani del de cuius fosse pervenuto alcun documento che consentisse la ricostruzione del nesso causale tra emotrasfusioni e patologia, né alcuna specifica diagnosi in tal senso” (p. 17, sentenza Corte d'Appello di Milano in sede di primo rinvio).
Il giudice del rinvio ritenne non prescritto il diritto risarcitorio iure successionis sulla base delle seguenti argomentazioni: dalla cartella clinica del 2005 risultava che nel momento in cui
[...]
era stato ricoverato nel reparto di geriatria il 17 giugno 2005 nel foglio Per_1 dell'anamnesi, sotto la voce patologia remota, venne scritto: “cirrosi epatica
CV- correlata” (pag. 5 del doc. 5);
l'unico documento prodotto in atti dal quale fosse dato evincere il nesso causale tra le lontane emotrasfusioni e l'epatite, nonché la cirrosi, era il referto della gastroscopia del 2004; era in tale momento che il paziente aveva certamente messo in correlazione le emotrasfusioni con il danno epatico;
pagina15 di 61 di conseguenza, “Decorrendo dal 2004 il termine di prescrizione, deve riformarsi sul punto la decisione di primo grado. Il diritto al risarcimento del danno non può perciò ritenersi prescritto”.
Una volta accertata la sussistenza del nesso di causalità tra le emotrasfusioni del 1983 e la contrazione dell'infezione da CV (“La Suprema Corte ha ripetutamente affermato il principio di diritto – condiviso anche da questa Corte – secondo cui “in tema di giudizio relativo al risarcimento del danno da emotrasfusioni, promosso dal danneggiato contro il , Controparte_1
l'accertamento della riconducibilità del contagio ad una emotrasfusione, compiuto dalla Commissione di cui all'art. 4 della l. 210 del 1992, in base al quale è stato riconosciuto l'indennizzo ai sensi di detta legge, non può essere messo in discussione dal , quanto alla riconducibilità del contagio alla CP_1 trasfusione o alle trasfusioni individuate come causative del contagio, ed il giudice deve ritenere detto fatto indiscutibile e non bisognoso di prova, in quanto, essendo la Commissione organo dello Stato, l'accertamento è da ritenere imputabile allo stesso ” (Cass. 15734/2018; Cass. 22183/2019; Cass. CP_1
13008/2020)”), il giudice del rinvio liquidò il danno iure proprio e il danno iure hereditatis.
In ordine al quantum del risarcimento del danno iure proprio, pur condividendo la liquidazione eseguita dal Tribunale, confermata in sede di gravame, sulla scorta dei principi enunciati dal giudice remittente, il giudice del rinviò motivò nei seguenti termini la decisione di scostamento rispetto alla forbice prevista dalle tabelle milanesi: “Ai fini della quantificazione si deve tener conto necessariamente delle circostanze del caso concreto. Il sig.
[...]
è deceduto all'età di 85 anni, ben oltre le previsioni dell'indice Per_1
ISTAT per uomini che avessero vissuto al Nord in quell'epoca. Al momento della morte il figlio aveva 56 anni;
il figlio 58 anni;
la figlia Parte_1 Pt_2
51 anni così come la gemella mentre Parte_5 Parte_3 il figlio minore aveva comunque 44 anni a quell'epoca”. Pt_4
La Corte rilevò che nessun danno conseguenza potesse considerarsi in re ipsa nella lesione del bene della vita, ricordando che chi chieda un risarcimento deve sempre offrire la relativa allegazione e prova (anche per presunzioni); che nel caso in esame, quindi, gli eredi di avrebbero dovuto Persona_1 assolvere tale onere, non essendo sufficiente la sola prova del rapporto di pagina16 di 61 parentela con la vittima primaria, ma essendo necessario offrire obiettivi elementi idonei a fondare le presunzioni.
Nello specifico, il giudice del rinvio osservò che: “La valutazione equitativa deve tener quindi concretamente conto dell'intensità del vincolo familiare, della gravità del fatto illecito, dell'età del congiunto danneggiato (e, nell'attuale caso di perdita del rapporto parentale, anche dell'età della vittima primaria ovvero dello stesso sig. ), della relazione di convivenza (nella Persona_1 fattispecie assente) e insomma di tutti gli elementi peculiari della singola fattispecie, così che il risarcimento sia il più possibile adeguato al danno morale effettivamente sofferto”.
Il giudice del rinvio statuì di non poter accogliere le ulteriori istanze risarcitorie dei figli di , poiché essi avevano omesso di allegare Persona_1 circostanze idonee a dare prova della effettività e dell'attualità, al momento del sinistro, delle relazioni personali con la vittima primaria.
Quanto alla liquidazione del danno iure hereditario, premesso che gli attori in riassunzione avevano chiesto il danno biologico temporaneo, “il danno terminale e/o danno catastrofale e/o danno morale terminale” subiti dal de cuius
e trasmessi iure successionis, la Corte d'Appello evidenziò, in via preliminare, come il danno non patrimoniale dovesse essere risarcito, come stabilito anche dal giudice remittente, “nella forma unitaria ed omnicomprensiva della lesione di qualsiasi interesse della persona non suscettibile di valutazione economica, all'interno della quale non è possibile ritagliare ulteriori sottocategorie (danno morale, danno da perdita del rapporto parentale, danno biologico, danno esistenziale, etc. ), se non con valenza meramente descrittiva (principio annunciato da Cass. S.U. 11.11.2008 n. 26972 e 26973 e confermato dalle pronunce successive, tra le quali: Cass.13.02.2019, n. 4151; Cass. 28.09.2018, n.
23469; Cass. 29.11.2017, n. 28492; 22.05.2018, n. 12572; Cass. 28.12.2016 n.
5497; Cass. 23.9.2016 n. 18746; Cass. 24.9.2014 n. 20111; Cass.
8.7.2014 n.
15491; Cass.
6.3.2014 n. 5243; Cass. 23.1.2014 n. 1361, Cass. 14.1.2014 n. 531;
Cass. 23.9.2013 n. 21716; Cass. 16.5.2013 n. 11950; Cass. 20.11.2012 n. 20292”.
Per la quantificazione del danno biologico domandato dagli eredi iure successionis, il giudice del rinvio utilizzò le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, che aveva individuato cinque stadi della malattia di , Persona_1
pagina17 di 61 susseguitisi nel tempo dall'epoca delle emotrasfusioni del 1983 e sino alla data del decesso:
“A. un I periodo di gg. 1660 dal 26-5-98 (diagnosi di epatite cronica CV correlata) al 3-12-02 (data in cui compaiono moderate alterazioni degli esami di laboratorio) collocabile al I stadio (5-10%) ovvero al 7.5%.
B. Un II periodo di gg. 140 dal 3-12-02 al 22-4-03 (data del I esame eco addome evidenziante struttura disomogenea del parenchima epatico) collocabile al II stadio (11- 15%) ovvero al 15%.
C. Un III periodo di gg. 330 dal 22-4-03 al 25-3-04 (data della diagnosi di cirrosi epatica CV correlata) collocabile al III stadio (16-30%) ovvero al 25%.
D. Un IV periodo di gg. 415 dal 25-3-04 al 14-5-05-05 (epoca di comparsa di urine ipercromiche, feci ipocoliche ed ittero sclero-cutaneo e probabilmente ascite presente al ricovero del 14-6-05) collocabile al IV stadio (31-50%) ovvero al 50%.
E. Un V periodo di gg. 30 dal 14-5-05 al 14-06-05 (data dell'ultimo ricovero) collocabile al V stadio (51-75%) ovvero al 75%.
Si ritiene invece identificabile un periodo di gg. 40 dal 14-6-05 al 26-7-05
(exitus) di inabilità temporanea assoluta comprendente i giorni di degenza ospedaliera e a domicilio in fase terminale”.
In relazione al sopravvenuto evento morte quale conseguenza della contrazione dell'infezione da emotrasfusione, il giudice del rinvio richiamò la giurisprudenza di legittimità per la quale “la sopravvenuta morte del soggetto in conseguenza della evoluzione o della ripresa della patologia epatica non determina un "nuovo" danno alla salute autonomo e diverso che si aggiunge al danno biologico da invalidità temporanea e permanente, in precedenza già accertato e liquidato, atteso che l'exitus deve essere considerato come prevedibile estremo rischio di aggravamento della possibile evoluzione della patologia contratta con l'infezione CV” (Cass. 14.11.2019 n. 29492)”.
Il giudice del primo rinvio accertò, quindi, un complessivo danno di euro
522.620,00, da ripartire pro quota per ciascun erede.
Per un primo verso, individuò delle “fasi evolutive della patologia, cui sono corrisposti progressivi aumenti di invalidità permanente, quantificati secondo le indicazioni dei barèmes concordati con i tecnici di parte – come si legge nella relazione peritale -, fino al consolidamento, dal 14 maggio del 2005 alla media
pagina18 di 61 del 75% […] ed in relazione all'età (84 anni) del Sig. in quel Parte_1 momento, con un ammontare del danno non patrimoniale, rapportato ai valori esposti dalle predette tabelle milanesi (richiamate dalla Corte remittente) di €.
522.620,00 di cui 348.414 per danno biologico e Euro 174.206 per danno da sofferenza”.
Per un secondo verso, osservò che “poiché la determinazione del quantum risarcibile deve essere effettuata a sensi dell'art. 1226 c.c., mediante l'utilizzo, come paramento standardizzato di riferimento, atto a circoscrivere la discrezionalità del giudicante, secondo l'orientamento consolidato di questa
Corte, ed avallato dalla Suprema Corte di Cassazione (Cass. 13.05.2020, n.
8884; Cass. 22.01.2019, n. 1553; Cass.
4.2.2016 n. 2167; Cass. 20.8.2015 n.
16992; Cass.
8.1.2016 n. 126; Cass. 15.6.2016 n. 12288; Cass. 21.4.2016 n-
8045; Cass. 20.8.2015 n. 16992), degli indici espressi dalle tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale redatte dall'osservatorio sulla Giustizia
Civile di Milano, attualmente vigenti (e risalenti, nell'ultima versione, al
10.3.2021), si osserva quanto segue. Si perviene al medesimo risultato, utilizzando un criterio matematico alternativo.”
Prendendo come riferimento il momento in cui il danno si era manifestato, momento individuato, sulla base degli accertamenti del consulente tecnico d'ufficio, nel 26 maggio 1998, il giudice del rinviò calcolò il danno alla salute nei seguenti termini: “Prima di tale data il sign. non ha lamentato - Parte_1 come già detto- alcun sintomo né alcuna conseguenza sotto il profilo medico della malattia che aggravandosi lo condurrà' al decesso. Partendo dal 26.5.1998 e calcolando per ogni periodo ( individuato dal CTU il baremè (7.5 C.F._6
%, 15%, 25%, 50 % e 75 %) di riferimento dell'invalidità permanente: il danno biologico e la sofferenza patita secondo le tabelle milanesi si perviene ai seguenti risultati: 7.5 % all'età di 77 anni (Euro 9.754,93); 15% all'età d 81 anni (Euro
22822,55), 25% all'età di 82 anni (Euro 46.982,95), 50 % all'età di 83 anni
(Euro 202242,45) e 75 % all'età di 84 anni (Euro 240817,12). Sottraendo da ciascun importo quello precedente già oggetto di risarcimento si perviene al risultato finale di Euro 522.620,00. A tale importo andranno aggiunti gli interessi.”
Con la sentenza n. 2426 dell'8 luglio 2022, la Corte d'Appello condannò, quindi, il a corrispondere agli Controparte_10
pagina19 di 61 attori in riassunzione la complessiva somma di denaro di euro 522.620,00 (da devalutare al 26 maggio 1998 e rivalutare con applicazione di interessi legali dalla data della sentenza), a titolo di danno iure hereditatis; confermò, nel resto,
“l'impugnata sentenza”.
IL (SECONDO) GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ - CAUSA N. 2815/2023
R.G. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – ORDINANZA N. 16780/2024
Avverso quest'ultima sentenza i germani hanno proposto ricorso Per_1 per Cassazione affidato a due motivi.
Hanno resistito con distinti controricorsi il e la Controparte_1
NE TO, che ha proposto ricorso incidentale sulla base di tre motivi.
Con il primo motivo del ricorso principale gli eredi di Persona_1 hanno denunciato la violazione e falsa applicazione dell'art. 1226 c.c., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., lamentando che lo scostamento dal minimo delle tabelle milanesi, circa il danno iure proprio, fosse stato erroneamente giustificato sulla base dell'età della vittima e dei ricorrenti, sulla base, cioè, di circostanze ordinarie e non eccezionali, in contrasto con Cass. n. 26440 del 2022 e osservando che per la liquidazione del danno doveva tenersi conto delle gravi responsabilità della struttura ospedaliera e, per essa, della NE TO.
Con ordinanza n. 16780/2024, pubblicata il 17 giugno 2024, la Corte di
Cassazione ha giudicato fondato il motivo, ritenendo assorbente la censura in termini di violazione del minimo tabellare in mancanza di circostanze di tipo eccezionale. La Corte di Cassazione ha, quindi, rilevato che: “Come affermato da
Cass. n. 26440 del 2012, in tema di danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, se la liquidazione avviene in base ad un criterio “a forbice”, che prevede un importo variabile tra un minimo e un massimo, è consentito al giudice di merito liquidare un risarcimento inferiore al minimo solo in presenza di circostanze eccezionali e peculiari al caso di specie, tra le quali non si annoverano né l'età della vittima, né quella del superstite, né l'assenza di convivenza tra l'una e l'altro, trattandosi di circostanze che possono solo giustificare la quantificazione del risarcimento entro la fascia di oscillazione della tabella”.
Con il secondo motivo del ricorso principale i germani hanno Per_1 denunciato la violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 112 e 385 c.p.c., ai pagina20 di 61 sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per avere la Corte territoriale omesso di liquidare le spese del giudizio di cassazione.
Con l'ordinanza n. 16780/2024 la Corte di Cassazione ha dichiarato l'assorbimento di tale motivo quale conseguenza dell'accoglimento del precedente motivo di ricorso.
Passando al ricorso incidentale, con il primo motivo la NE
TO ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 2935 c.c., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c., lamentando l'omessa la valutazione di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti. Il ricorrente incidentale ha evidenziato come, ai fini del decorso della prescrizione, non fosse rilevante la cirrosi epatica (insorta e diagnosticata nel 2004), ma la contrazione del virus CV (di cui la cirrosi era stata la conseguenza); ha rilevato che il consulente tecnico d'ufficio aveva accertato, d'accordo con i consulenti tecnici di parte, che la diagnosi di epatite cronica da CV risaliva al 26 maggio 1998 e che, pertanto, già in quella data erano disponibili elementi sufficienti per individuare la causa del contagio.
Il motivo è stato ritenuto fondato sulla base delle seguenti considerazioni:
“Il contenuto della censura è chiaramente nel senso della denuncia del vizio motivazionale (ed in rubrica risulta menzionato anche l'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ) L'onere di cui all'art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c. risulta assolto. Il giudice di appello ha omesso l'esame della circostanza di fatto rappresentata, risultante dalla CTU, e trattasi di circostanza che ha un carattere decisivo ai fini della valutazione della prescrizione opposta”.
Con il secondo motivo la NE TO ha denunciato la violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1223, 2697 c.c., 40 e 41 c.p., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., lamentando l'impossibilità di estendere l'accertamento del nesso di causalità compiuto dalla Commissione Medica Ospedaliera anche alla
NE TO, che era rimasta estranea a quell'accertamento.
La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo infondato, rilevando che il provvedimento amministrativo con cui la Commissione Ospedaliera riconosce il diritto all'indennizzo ai sensi della legge n. 210 del 1992 “costituisce un elemento grave e preciso da solo sufficiente a giustificare il ricorso alla prova presuntiva e
a far ritenere provato, per tale via il nesso causale (Cass. Sez. U n. 19129 del
2023; conforme Cass. N. 36504 del 2023). L'efficacia di prova presuntiva può
pagina21 di 61 essere fatta valere non solo nei confronti del , ma anche di Controparte_1 altri soggetti eventualmente responsabili sul piano risarcitorio, come la NE
TO nel caso di specie, proprio per la natura di presunzione semplice del mezzo di prova”.
Con il terzo motivo di ricorso la NE TO ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell'art. 1226 c.c., ai sensi dell'art. 360, comma 1,
n. 3, c.p.c., lamentando, in relazione al danno iure hereditario, che la Corte
d'Appello avesse valutato l'invalidità del paziente come permanente, quantificando come tale il relativo danno, anziché considerarla come temporanea, conformemente alla consulenza tecnica d'ufficio.
Il motivo è stato ritenuto fondato.
Richiamando la giurisprudenza di legittimità più recente (Cass. n. 4658 del
2024), la Corte remittente ha affermato che “la determinazione del risarcimento dovuto a titolo di danno biologico “iure hereditatis”, nel caso in cui il danneggiato sia deceduto dopo un apprezzabile lasso di tempo dall'evento lesivo, va parametrata alla menomazione dell'integrità psicofisica patita dallo stesso per quel determinato periodo di tempo, con commisurazione all'inabilità temporanea da adeguare alle circostanze del caso concreto, tenuto conto del fatto che, detto danno, se pure temporaneo, ha raggiunto la massima entità ed intensità senza possibilità di recupero, atteso l'esito mortale (Cass. n. 22228 del 2014; fra le tante si vedano anche Cass. n. 15491 del 2014, n. 16592 del 2019 e n. 17577 del
2019)”. Di conseguenza, ha evidenziato la distinzione tra le due forme di invalidità ai fini del calcolo del danno biologico, spiegando che: “l'invalidità temporanea perdura in relazione alla durata della patologia e viene a cessare o con la guarigione, con il pieno recupero delle capacità anatomo-funzionali dell'organismo, o, al contrario, con la morte, ovvero ancora con l'adattamento dell'organismo alle mutate e degradate condizioni di salute (cd. stabilizzazione); in tale ultimo caso, il danno biologico subito dalla vittima dev'essere liquidato alla stregua di invalidità permanente (Cass. n. 35416 del 2022)”.
La Corte di Cassazione ha, quindi, concluso che, “nel caso di specie, in cui per la patologia vi è stato l'esito mortale, viene in rilievo l'invalidità temporanea, cessata con la morte”.
Con ordinanza n. 16780/2024, pubblicata il 17 giugno 2024, la Corte di
Cassazione ha, quindi, accolto il primo motivo del ricorso principale, con pagina22 di 61 assorbimento del secondo motivo;
ha accolto il primo e il terzo motivo del ricorso incidentale, rigettando il secondo motivo;
ha cassato la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, rinviando alla Corte di Appello di Milano in diversa composizione, cui ha demandato di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
IL (PRESENTE) GIUDIZIO DI RINVIO – N. 2771/2024 R.G. CORTE
D'APPELLO DI MILANO.
Con atto di citazione notificato il 3 ottobre 2024, i germani Per_1 hanno riassunto il giudizio a seguito della richiamata pronuncia della Suprema
Corte, formulando le seguenti conclusioni:
“previa conferma delle statuizioni sulle responsabilità del Controparte_1
e/o della NE TO della soppressa
[...] Controparte_6
di ES - nella verificazione dell'evento
[...] Controparte_6 lesivo e morte del Sig. , in via tra loro solidale e/o in via Persona_1 alternativa: condannare le stesse al risarcimento in favore dei figli ed eredi di
di tutti i danni subiti non patrimoniali, fisici e morali iure Persona_1 proprio e iure hereditatis subiti dagli odierni attori per un ammontare complessivo di € 1.793.695,00 oltre ai danni esistenziali e patrimoniali o in quell'altra somma maggiore o minore che sarà determinata a seguito della esperenda istruttoria o, comunque, da liquidarsi in via equitativa, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali o compensativi dal dovuto al saldo, e più precisamente condannarli al risarcimento dei danni nel modo che segue:
A favore di tutti gli attori ed eredi come per legge:
€ 254.215,00 a titolo di danno iure proprio, non patrimoniale e danno parentale per morte del congiunto, subito da ciascuno degli attori per un totale di
€ 1.271.075,00.
€ 522.620,00 a titolo di danno biologico, morale non patrimoniale subito dal de cuius e trasmesso agli eredi iure hereditario”.
A favore degli attori: liquidazione da quantificarsi in corso di causa o in via equitativa del danno subito dagli attori a titolo di danno patrimoniale per le cure prestate al padre, per il contributo economico dagli attori sopportato a causa della grave malattia e per la perdita del contributo economico che il de cuius avrebbe potuto dare agli stessi;
liquidazione da quantificarsi in corso di causa o in via equitativa del danno subito dagli attori a titolo di danno esistenziale.
pagina23 di 61 Dalle somme così specificate o da quelle altre somme maggiori o minori che risulteranno dovute a seguito della esperenda istruttoria dovrà aggiungersi e liquidarsi la rivalutazione, interessi legali e compensativi dal dovuto al saldo.
Confermate le statuizioni della Sentenza della Corte d'Appello n. 2426 del 2022 circa la liquidazione delle spese dei precedenti gradi di giudizio e con specifica richiesta di liquidazione delle spese, competenze e onorari a favore degli attori ed
a carico del e NE TO in via tra loro solidale e/o CP_1 alternativa anche del primo Giudizio di Cassazione come da Ordinanza della
Corte di Cassazione 18810/2024. Con vittoria di spese, compenso ed onorari anche del secondo Giudizio di Cassazione e del presente procedimento”.
Tempestivamente costituitasi in giudizio, la NE TO ha chiesto:
“- in via preliminare: rilevare e dichiarare, anche in riforma della
Sentenza n.2426/2022 Corte Appello Milano, l'intervenuta estinzione per prescrizione del Diritto al risarcimento del danno vantato iure hereditario dagli attori tutti, sigg.ri , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, e , in atti meglio
[...] Parte_4 Parte_5 indicati e generalizzati, respingendo la domanda a tal titolo e per tale motivo proposta nei confronti della “NE TO”/odierna convenuta per i motivi esposti in parte narrativa/in atti e/o per qualsiasi altra ragione, anche differente, che dovesse essere ritenuta di Giustizia;
in subordine: nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle sopraesposte conclusioni:
- respingere, anche in riforma della Sentenza n.2426/2022 Corte Appello
Milano, la domanda avente ad oggetto il risarcimento del danno vantato iure hereditario dagli attori tutti, sigg.ri , Parte_1 Parte_2
, , e
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5
, in atti meglio indicati e generalizzati, in quanto inammissibile perché
[...] nuova e/o comunque infondata sia in fatto che in Diritto rilevando che gli attori hanno già ottenuto l'integrale risarcimento di ogni danno subito e ciò per i motivi esposti in parte narrativa/in atti e/o per uno fra essi e/o per ogni altra ragione, anche differente, che dovesse essere ritenuta di Giustizia;
- in via gradata: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle sovraesposte conclusioni, anche in riforma della Sentenza n.2426/2022 Corte
pagina24 di 61 Appello Milano, respingere la domanda avente ad oggetto il risarcimento del danno vantato iure hereditario dagli attori tutti, sigg.ri Parte_1
, , , e
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
, in atti meglio indicati e generalizzati, in quanto Parte_5 eccessiva ed ingiustificata per i motivi esposti in parte narrativa/in atti e/o per ogni altra ragione, anche differente, che fosse ritenuta di Giustizia, contenendo
l'eventuale risarcimento entro i limiti del giusto e del provato anche in considerazione degli accertamenti contenuti della relazione di CTU a firma Dott.
prodotta sub. Doc. n.3 ed in ogni caso decurtando da quanto dovesse Per_2 essere liquidato a qualunque titolo e/o per qualunque ragione ciò che è già stato corrisposto/percepito dagli attori eventualmente anche compensando fra loro le somme riferite alle relative poste risarcitorie;
- respingere la domanda avente ad oggetto il risarcimento del danno vantato iure proprio dagli attori tutti, sigg.ri , Parte_1
, , e Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
, in atti meglio indicati e generalizzati, in quanto infondata sia in Parte_5 fatto che in Diritto anche perché gli attori hanno già ottenuto l'integrale risarcimento di ogni danno subito nonché per i motivi esposti in parte narrativa/in atti e/o per uno fra essi e/o per ogni altra ragione, anche differente, che dovesse essere ritenuta di Giustizia;
- in via gradata nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle sovraesposte conclusioni, anche in riforma della Sentenza n.2426/2022 Corte
Appello Milano, respingere la domanda avente ad oggetto il risarcimento del danno vantato iure proprio dagli attori tutti, sigg.ri , Parte_1
, , e Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
, in atti meglio indicati e generalizzati, in quanto eccessiva ed Parte_5 ingiustificata per i motivi esposti in parte narrativa/in atti e/o per ogni altra ragione, anche differente, che fosse ritenuta di Giustizia, contenendo l'eventuale risarcimento entro i limiti del giusto e del provato ed in ogni caso decurtando da quanto dovesse essere liquidato a qualunque titolo e/o per qualunque ragione ciò che è già stato corrisposto/percepito dagli attori per le ragioni ed in base agli elementi indicati in parte narrativa/in atti e/o per ogni altra, anche differente, che fosse ritenuta di Giustizia, eventualmente anche compensando fra loro le somme
pagina25 di 61 riferite alle relative poste risarcitorie. Con vittoria di spese di tutti i gradi di
Giudizio”.
In data 22 gennaio 2025 il si è costituito nel presente Controparte_1 giudizio, chiedendo: “in via principale respingere le domande proposte nei confronti del convenuto in quanto infondate e non provate in fatto e CP_1 diritto anche per intervenuta prescrizione, totale e/o parziale;
in subordine (e salvo gravame) ridurre il quantum debeatur e, in particolare, quello eccessivamente e ingiustificatamente richiesto dai a titolo di danno Parte_1
“iure hereditatis” per le ragioni esposte in narrativa e che dovrebbe essere, invece e semmai, calcolato facendo corretto riferimento all'importo indicato per la liquidazione dell'invalidità “temporanea” e quindi nelle percentuali e in base ai periodi a tal fine individuati dalla CTU già intervenuta nel precedente grado di giudizio. Con vittoria di spese”.
è rimasto contumace. Controparte_5 Controparte_5
Non essendo possibile conciliare la lite, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione all'udienza del 4 novembre 2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Le parti hanno precisato le conclusioni e depositato comparse conclusionali e memorie di replica entro i termini (rispettivamente, sessanta giorni, trenta giorni e quindici giorni prima della detta udienza) all'uopo assegnati dal consigliere istruttore con provvedimento emesso ai sensi del novellato art. 352 c.p.c.
LE RISPETTIVE DIFESE DELLE PARTI
Le difese degli attori in riassunzione.
SULLA LIQUIDAZIONE DEL DANNO PARENTALE SUBITO IURE
PROPRIO.
Gli attori in riassunzione ritengono che il giudice del rinvio debba liquidare a titolo di danno parentale una somma di denaro che dovrà rientrare entro la fascia di oscillazione della tabella milanese: “E' quindi evidente che, la Corte d'Appello, laddove dia per certa l'applicazione delle Tabelle Milanesi al caso in esame dovrà prevedere un risarcimento del danno spettante ai figli della vittima entro una somma che, in base alle nuove tabelle milanesi va da un minimo di euro
195.551,59 ad euro 391.103,18. Nel caso di specie solo le circostanze eccezionali sono idonee a giustificare un aumento o una riduzione della misura standard di risarcimento, le circostanze “ordinarie “quali l'età della vittima, l'età del
pagina26 di 61 superstite, la convivenza dell'una con l'altro, la consistenza più o meno ampia del nucleo famigliare possono consentire una variazione della liquidazione tra il minimo ed il massimo tabellare, ma non una liquidazione inferiore al minimo.
(Sez. 6 – 3 Ordinanza 7597 2021, Sentenza 29495 del 2019 Cass. Civ. Sez. 3)” (p.
38, atto di citazione in riassunzione).
Ai fini dell'accoglimento della domanda, gli attori in riassunzione evidenziano, in particolare in relazione alla qualità e intensità della relazione affettiva tra padre e figli, che “si era trasferito a ES in Via Persona_1
Canetta n. 7 per stare vicino ai figli. La sua abitazione si trovava a un centinaio di metri dall'abitazione dei figli, alcuni dei quali risiedevano in Via Manin sempre a ES. I contatti tra genitore e figli erano quotidiani e i legami molto forti. Nell'ultimo periodo il figlio aveva fatto richiesta per ottenere i Pt_1 benefici della l. 104 per accudire il padre, mentre il figlio si era Pt_4 trasferito a casa del padre in Via Canetta dal 26.06.2005 al momento della morte” (p. 39, atto di citazione in riassunzione).
A commento della sentenza del primo giudice del rinvio e della tesi avversaria nella parte in cui si ritiene che i germani non abbiano Per_1 fornito la prova del danno, gli attori affermano che “Per i congiunti appartenenti alla famiglia nucleare, costituita da coniugi, genitori, figli, fratelli e sorelle, la perdita di effettivi rapporti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto può essere presunta in base alla loro appartenenza al medesimo nucleo familiare minimo, nell'ambito del quale l'effettività di detti rapporti costituisce la regola nell'attuale società secondo l'id quod plerumque accidit, fatta salva la prova contraria anche presuntiva da parte del convenuto” (p. 11, comparsa conclusionale attori).
Allo stesso modo, per la valutazione della gravità del fatto quale parametro utile per la liquidazione del danno parentale, gli attori in riassunzione censurano l'affermazione della Corte d'Appello con la quale aveva “liquidato la questione sostenendo che nel 1983 il virus dell'CV non fosse neppure conosciuto non solo in Italia ma anche nell'intera comunità scientifica mondiale”. Si tratterebbe di una statuizione, secondo gli attori, in contrasto con quanto stabilito anche dalla stessa Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 3983 del 2019, che aveva correttamente evidenziato che “il Giudice avrebbe dovuto supportare la decisione soprattutto in ragione del fatto che, fin dalla fine degli anni '60 il legislatore,
pagina27 di 61 nell'ambito di un programma di tutela della salute pubblica, aveva imposto alle strutture ospedaliere l'obbligo di tenere conto dei rischi legati alle emotrasfusioni, sottoponendo i donatori ad adeguati controlli”. (p. 40, atto di citazione in riassunzione).
Da ultimo, in sede di comparsa conclusionale, gli attori contestano la ricostruzione operata dalla NE TO relativa ai calcoli eseguiti tenuto conto delle somme già ricevute, a vario titolo, dagli attori: “Controparte ipotizza infatti che se ad ognuno dei figli fosse riconosciuto il minimo tabellare Per_1 del danno parentale, a quattro dei figli andrebbero euro 101.686,00 e a Pt_4 euro 109.508,00, per un totale di euro 516.252,00. Prosegue controparte, siccome in questi anni, i GNi hanno ottenuto il versamento della somma Per_1 complessiva di euro 593.924,89 il loro diritto sarebbe quindi soddisfatto!
Dimentica però controparte che il minimo tabellare indicato dalle tabelle del
Tribunale di Milano sarebbe pari ad euro 195.551,59 e non a euro 101.686,00 e che, anche con il sistema a punti, gli esponenti avrebbero quantificato un importo pari a circa 254.000,00 circa. Tuttavia agli importi suddetti, così come a quelli ipotizzati da controparte, andrebbero applicati rivalutazione ed interessi come indicati dal Tribunale di Milano con Sentenza n. 5536 del 2012 [omissis],
l'importo minimo ancora dovuto solo per il danno iure proprio ammonterebbe a circa euro 550.000,00” (pp. 12 e 13, comparsa conclusionale).
In conclusione, gli attori in riassunzione affermano che “La gravità del fatto
e, ovviamente, l'affetto e l'estrema vicinanza dei figli al proprio padre valgono da soli per determinare un valore di molto superiore non solo a quello liquidato in sede di appello e poi cassato ma anche a quello minimo tabellare” (p. 40, atto di citazione in riassunzione).
SULLA LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DEL PRIMO GIUDIZIO DI
CASSAZIONE.
Con riferimento al secondo motivo del ricorso principale per cassazione
(rimasto assorbito dall'accoglimento del primo), relativo alla mancata liquidazione delle spese del primo giudizio di cassazione, gli attori in riassunzione chiedono la liquidazione anche di tali spese.
DIFESE DEGLI EREDI BONGIORNO SUI MOTIVI DI RICORSO
INCIDENTALE PER CASSAZIONE ACCOLTI.
SULLA PRESCRIZIONE DEL DANNO IURE HEREDITARIO.
pagina28 di 61 In proposito gli attori in riassunzione ritengono logica ed esaustiva la motivazione del giudice del primo rinvio nella parte in cui aveva individuato il dies a quo nella gastroscopia del 2004 ed escluso che potesse partire dal giorno dell'evento (1983) e dal giorno del manifestarsi della malattia all'esterno (1998).
Secondo la prospettazione degli attori in riassunzione, far decorrere la prescrizione dal 26 maggio 1998 (data della diagnosi di epatite, dalla quale il consulente tecnico d'ufficio ha iniziato a quantificare il danno subito dal de cuius) determinerebbe una violazione dei principi sulla conoscibilità del danno affermati nell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 3983/2019: “non è possibile certamente accertare che da quel semplice dato si possa avere certezza che il de cuius potesse avere consapevolezza della correlazione tra danno ed evento, se così facesse questo Giudice incorrerebbe nel medesimo errore in cui era incorso il Tribunale di primo grado e la Corte d'Appello poi e cioè nell'identificare un dies a quo con valutazione aspecifica ed indeterminata” (p. 44, atto di citazione in riassunzione).
Gli attori in riassunzione deducono come alla diagnosi di epatite cronica
CV avvenuta nel 1998 non sia seguita di certo la consapevolezza della connessione causale tra la malattia diagnosticata e le risalenti trasfusioni di sangue;
che, del resto, tale circostanza non emergerebbe nemmeno dalla consulenza tecnica, in quanto l'ausiliare del giudice sostiene che “nel primo periodo di malattia – epatite cronica CV – il soffrisse di lievi disturbi Per_1 dispeptici cui concomitavano una ernia iatale ed una gastrite atrofica. Questa circostanza evidenzia soltanto il manifestarsi della malattia di Hcv che, però, non coincide certo con la consapevolezza in capo a che le lontane Persona_1 trasfusioni fossero la causa della malattia” (p. 45, atto di citazione in riassunzione).
Aggiungono che “La conoscenza della patologia è istantanea e si esaurisce con la comunicazione dal medico al paziente della malattia, la conoscenza del danno, però, non è istantanea e non si esaurisce con la comunicazione dal medico al paziente della diagnosi ma è progressiva” (p. 18, comparsa conclusionale).
Sostengono, di conseguenza, che il 26 maggio 1998 non può considerarsi momento di decorrenza della prescrizione perché non risulta esserci stata, in concomitanza, alcuna indicazione medica circa la riconducibilità alla trasfusione e
“Il parametro dell'ordinaria diligenza va calibrato non in relazione alle
pagina29 di 61 informazioni acquisibili autonomamente dal paziente, ma in relazione alle informazioni effettivamente fornite dai sanitari” (p. 46, atto di citazione in riassunzione).
In ogni caso gli attori evidenziano che “Quand'anche fosse vero, comunque, che esista un documento con tale diagnosi di epatite, occorre in primo luogo capire se e quando questo documento sia stato consegnato al povero sig.
ed anche se il suddetto fosse in grado di capire e di stabilire una Per_1 connessione causale tra la patologia di epatite e le emotrasfusioni risalenti al
1983. Della prova in oggetto sarebbero onerate NE TO e/o il
, che nulla hanno prodotto e dedotto al riguardo. Non c'è alcun CP_1 elemento agli atti dal quale emerga che il sig. avrebbe agevolmente Per_1 potuto comprendere le cause della propria malattia (es. annotazioni anamnestiche in cartella clinica di riferibilità a pregresse trasfusioni) oppure sulla scorta di quali altre vicende e cognizioni personali avrebbe potuto far leva per avere piena consapevolezza della causa della malattia.” (p. 45, atto di citazione in riassunzione).
Per le ragioni esposte gli attori chiedono di accertare e dichiarare la tempestività della loro azione.
SULLA LIQUIDAZIONE DEL DANNO IURE HEREDITARIO.
Sul punto, gli attori in riassunzione richiamano il concetto di “formazione progressiva della malattia”; rinviano alla consulenza tecnica d'ufficio, che ha accertato che dal 1998 e sino al decesso (il 26 luglio 2005) Persona_1 aveva presentato sei stadi della malattia, “con ciò confermando i progressivi effetti invalidanti prodotti dall'epatite C” (p. 49, atto di citazione in riassunzione).
Gli attori sostengono che la quantificazione del danno non patrimoniale iure hereditatis, così come effettuata dal giudice del primo rinvio, sia coerente con la precedente giurisprudenza di legittimità: “da Cass. Civ. S.U. 11.11.2008 n. 26972
e 26973, Cass. Civ. 13.02.2019 n. 4151; Cass. Civ. 28.09.2018 n. 23469 ed altre”
(pp. 48 e 49, atto di citazione in riassunzione).
Gli attori chiedono, quindi, la conferma della liquidazione contenuta nella sentenza cassata, ritenendo che in quella sentenza la Corte d'Appello avesse correttamente liquidato il danno al momento del consolidamento dell'invalidità permanente al 75%.
pagina30 di 61 Affermano che “Non si tratta di invalidità temporanea che viene a cessare con la morte, si tratta invece di stadi della malattia con l'adattamento dell'organismo alle mutate e degradate condizioni di salute (cd. stabilizzazione); in tale ultimo caso, il danno biologico subito dalla vittima dev'essere liquidato alla stregua di invalidità permanente (Cass. n. 35416 del 2022)” (p. 51, atto di citazione in riassunzione).
Le difese della NE TO.
SULLA LIQUIDAZIONE DEL DANNO IURE PROPRIO.
A parere della NE TO le avverse pretese aventi ad oggetto il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale sono “INFONDATE, sia perché gli attori non hanno provato la sussistenza del nesso causale fra la condotta della NE TO ed il danno ( cfr pag.30-35 del presente atto), sia perché il danno è già stato ampiamente risarcito (come si avrà occasione di spiegare nel prosieguo), ed in subordine sono ESORBITANTI e non potranno quindi in alcun caso essere accolte” (p. 41, comparsa conclusionale).
Secondo la NE TO, anche l'applicazione del principio enunciato dall'ordinanza della Corte di Cassazione n. 16780/2024 non implicherebbe il necessario riconoscimento di una somma maggiore a titolo di danno iure proprio per ciascun figlio di , in quanto, per Persona_1 espressa previsione della Corte di Cassazione, “il contenuto delle Tabelle NON
HA VALORE NORMATIVO e quindi NON VINCOLA il Giudice che può discostarsi dalle stesse purché lo faccia motivatamente (cfr Cass. Civ. Sent.
n.19506 del 16/7/2024; Cass. Civ. Ord. 27901/2023)”. (p. 43, Comparsa di risposta).
Sulla base di tale presupposto, la NE TO ritiene adeguatamente motivata la sentenza cassata, che avrebbe correttamente argomentato tenendo conto dell'età del de cuius, dei figli e dell'intensità del rapporto tra il primo e i secondi.
Aggiunge che, all'epoca delle trasfusioni, il virus CV non era del tutto noto alla comunità scientifica e, comunque, l'allora di ES aveva CP_3 ricevuto la comunicazione del Servizio di Immunologia e Trasfusione del 1° luglio 2008 ad attestare “che le sacche e nn. 61135, 61133 e 75702 trasfuse al GN , nonché i relativi donatori, erano stati “…sottoposti Persona_1
pagina31 di 61 alle indagini allora previste per legge per la validazione biologica delle sacche e risultarono negativi” (vedi il documento n.2 contenuto nel fascicolo del primo grado di Giudizio RG 40813/2008 Trib. Milano, prodotto sub. doc.n.9)” (p. 43, comparsa di costituzione). Tanto varrebbe ad escludere un profilo di imprudenza, imperizia o negligenza della struttura sanitaria. E, in ogni caso, qualunque profilo di criticità non potrebbe ricondursi alla condotta della NE TO (p.
43, comparsa di risposta).
La NE TO ritiene che “la domanda di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale proposta da controparte non si presta ad essere valutata in base alle Tabelle Milanesi ed ai relativi valori ma merita, in ragione delle peculiarità che la caratterizzano e che sono state in precedenza richiamate ed allegate, di essere semmai affrontata servendosi del criterio equitativo “puro” grazie al quale il Giudicante potrà adeguare l'eventuale risarcimento alle effettive circostanze senza sottostare a “rigidità” che sarebbero incongrue rispetto al caso specifico” (p. 45, comparsa di costituzione).
In ogni caso, lo stesso convenuto in riassunzione riconosce che, sulla scorta di quanto enunciato dal giudice remittente, “Qualora invece si volesse impostare un calcolo del danno iure proprio/da perdita del rapporto parentale (il risarcimento del danno iure hereditario è impedito dall'intervenuta ed eccepita prescrizione del relativo Diritto) che dovrà comunque tener conto delle effettive circostanze di riferimento, in base al c.d. criterio a punti previsto nelle tabelle
Milanesi, allora non ci si potrà discostare dai valori minimi con esiti abbondantemente inferiori rispetto a quanto richiesto dagli attori.” (p. 45, comparsa di costituzione).
Da ultimo, qualunque sia la decisione sulla liquidazione del danno iure proprio, la NE TO rileva che gli attori hanno già ottenuto il pagamento della complessiva somma di euro 593.924,89 “che assorbe integralmente ogni pretesa/diritto risarcitorio eventualmente sussistente” (p. 46, comparsa di costituzione). Spiega che:
“In particolare gli odierni attori in riassunzione hanno ricevuto:
- euro 77.468,00= a titolo di indennizzo ex Lege 210/1992 percepito, a quanto risulta, il 17/1/2017, circostanza che risulta già definitivamente accertata in atti;
pagina32 di 61 - euro 143.675,00= complessivamente corrisposti a favore dei sigg.ri
(euro 28.735,00 per ciascuno degli odierni attori) (cfr doc.5); Per_1
- euro 372.781,89= complessivamente corrisposti a favore dei sigg.ri
(euro 74556,38 per ciascuno degli odierni attori) il 4/10/2022 (cfr Per_1 doc.6)” (p. 47, comparsa di risposta).
Da ultimo, nell'ipotesi subordinata per cui all'esito del presente giudizio dovesse riconoscersi un risarcimento di entità superiore rispetto alle somme già incassate dai figli di , la NE TO chiede che le Persona_1 predette somme di denaro siano scomputate dall'eventuale quantum che verrà riconosciuto.
Secondo quanto prospettato dalla NE TO, gli attori avrebbero già incassato più di quanto sarebbe loro dovuto anche nella residua ipotesi in cui il danno da perdita del rapporto parentale venisse liquidato sulla base dei criteri a punti delle Tabelle Milanesi. In quest'ultima ipotesi “si perverrebbe ad un totale di euro 516.252,00= somma che rappresenterebbe un limite estremo e non superabile se non a rischio di trasformare il risarcimento in occasione di ingiusto guadagno”(p. 47, comparsa conclusionale).
SULLA PRESCRIZIONE DEL DANNO IURE HEREDITATIS.
Avuto riguardo all'individuazione del dies a quo del termine di prescrizione del danno iure successionis, la NE TO deduce quanto segue:
“considerato che la patologia conseguente alle trasfusioni asseritamente infette non consisteva nella cirrosi epatica (che a distanza di molti anni dalle trasfusioni il paziente aveva purtroppo contratto) bensì nell'infezione da CV di cui la cirrosi sarebbe stata eventualmente una conseguenza, considerato altresì che il momento in cui sarebbe stato possibile per il paziente aver piena contezza della causa del contagio da CV risaliva, COME
CONCORDEMENTE RICONOSCIUTO DALLE PARTI NEL PIENO
CONTRADDITTORIO PROCESSUALE, al 26/5/1998, l'eccezione di prescrizione avrebbe dovuto essere accolta in quanto, come premesso poco sopra, il primo atto interruttivo posto in essere nei confronti della “NE
TO” risaliva al 29/4/2009 allorquando gli effetti conseguenti al decorso della prescrizione dell'eventuale e relativo diritto si erano ampiamente perfezionati” (pp. 24 e 25, comparsa di risposta).
pagina33 di 61 Tale parte afferma che, per individuare l'inizio del termine di prescrizione del diritto al risarcimento, è dirimente verificare quando sia insorta la malattia, ovvero l'infezione da CV, e quando il de cuius abbia potuto percepirla come conseguenza del fatto ingiusto altrui, ovvero l'emotrasfusione infetta;
pertanto, a nulla rileverebbe la diagnosi di cirrosi epatica, avvenuta nel 2004, perché quest'ultima consiste in una mera conseguenza della contrazione del virus.
A parere dell'odierno convenuto in riassunzione, “Sono le risultanze processuali ad aver dimostrato ed a dimostrare che tale momento si colloca nell'anno 1998 e coincide con l'inizio della decorrenza del termine di prescrizione del Diritto al risarcimento del danno iure hereditario.
La data in cui divenne ufficialmente nota in ogni la malattia è stata come detto condivisa dai consulenti tecnici delle parti, ed in particolare da quello Per_ nominato dagli attori in riassunzione Prof. , in occasione della prima riunione delle attività consulenziali svoltesi nel contesto della CTU disposta nella
Causa n.1811/2019 RG Corte d'Appello Milano- sez. seconda civile.
In tale frangente, che ha rappresentato un passaggio significativo del contraddittorio processuale, “...si è discusso del caso, identificata la data del
27/5/1998 quale momento di comparsa della malattia, convenuto di richiedere al Legale appellante la documentazione clinica relativa al ricovero del maggio
1998…” (cfr pag. 4 della relazione di consulenza tecnica d'Ufficio depositata agli atti della Causa n.1811/2019 RG Corte d'Appello di Milano (cfr Doc. 3 con allegati che si producono sub. Doc 3 bis e sub. d oc. 3 ter). [omissis]
Trattandosi di circostanza di fatto sulla quale le parti hanno formalmente ed ufficialmente concordato ad esito della discussione che ha caratterizzato il contraddittorio tecnico svoltosi durante le attività consulenziali, risulta dimostrato che a partire dal 26/5/1998 divenne possibile, in base all'ordinaria diligenza ed alle conoscenze scientifiche dell'epoca, accertare le cause dell'infezione eventualmente riconducendola alle trasfusioni del 1983 e quindi all'asserita condotta del terzo eventualmente responsabile.
Nel 1998 il contagio da CV è stato diagnosticato ed ufficializzato, il paziente inoltre ne percepiva gli effetti ed aveva quindi a disposizione tutti gli elementi che avrebbero consentito di individuare la possibile origine della patologia contratta, vale a dire dell'infezione da CV. La decisione di non attivarsi per verificare la possibile origine del contagio nel periodo decorrente
pagina34 di 61 dal 1998, data della diagnosi di epatite cronica CV correlata, al 2004, data della gastroscopia, non può avere l'effetto di spostare in avanti l'inizio della decorrenza del termine di prescrizione e ciò in quanto già nel 1998 erano certamente disponibili elementi sufficienti per indagare ed individuare l'origine e le cause del contagio (cfr ex multis Cassazione civile sez. III, 26/04/2022:
n.12966 “Ciò che rileva per il termine prescrizionale ex art. 2935 c.c., in tema di risarcimento del danno da contagio da CV derivate da emotrasfusione, è il momento in cui l'emotrasfuso ha avuto consapevolezza della natura dell'infezione
e della causalità con la trasfusione o, comunque, ha avuto a disposizione elementi sufficienti che gli avrebbero consentito, usando l'ordinaria diligenza, di individuare il nesso causale”)” (pp. 27, 28, 29, comparsa di risposta).
Per quanto premesso, secondo la NE TO appare del tutto evidente come il momento di conoscenza e conoscibilità dell'avvenuto contagio a causa della trasfusione di sangue infetta debba essere individuato pacificamente nel giorno dell'avvenuta diagnosi di CV, consegnata al il 26 Persona_1 maggio 1998. La NE TO rileva che, essendo trascorsi più di dieci anni tra tale momento e il primo atto interruttivo della prescrizione nei confronti della NE TO (coincidente con la chiamata in causa del terzo notificata il 29 aprile 2009), il diritto deve ritenersi prescritto.
La NE TO chiede, quindi, l'accertamento della prescrizione del diritto al risarcimento del danno vantato dagli attori iure hereditatis.
SULLA LIQUIDAZIONE DEL DANNO IURE HEREDITATIS.
Per l'ipotesi che non fosse accertata la prescrizione del diritto in questione, la NE TO chiede che la liquidazione di tale danno avvenga avuto riguardo all'invalidità temporanea, così come qualificata dal consulente tecnico d'ufficio.
Infatti, la NE TO deduce che “Il Dott. , CTU sulle Per_2 cui valutazioni controparte fonda espressamente le proprie pretese, ha specificato, senza possibilità di dubbio, che i periodi di invalidità da lui individuati dovevano, quindi dovrebbero laddove il relativo Diritto non fosse estinto per prescrizione, essere considerati quali periodi di invalidità
TEMPORANEA E RELATIVA.” (p. 36 e 37, comparsa di risposta).
pagina35 di 61 A supporto di tale tesi l'odierno convenuto in riassunzione richiama alcuni passaggi, non contestati da controparte, della consulenza tecnica dai quali emergerebbe chiaramente la qualifica come temporanea dell'invalidità:
“• a pagina 5 della relazione di CTU si legge: “Si è ritenuto quindi di poter collocare, ai fini della valutazione dell'inabilità temporanea relativa, A. un I periodo di gg. 1660 dal 26-5-98 (diagnosi di epatite cronica CV correlata) al 3-
12-02 (data in cui compaiono moderate alterazioni degli esami di laboratorio) collocabile al I stadio (5- 10%) ovvero al 7,5%. B. Un II periodo di gg.140 dal 3-
12-02 al 22-4-03 (data del I esame eco addome evidenziante struttura disomogenea del parenchima epatico) collocabile al II stadio (11-15%) ovvero al
15%. C. Un III periodo di gg. 330 dal 22- 4-03 al 25-3-04 (data della diagnosi di cirrosi epatica CV correlata) collocabile al III stadio (16-30%) ovvero al 25%.
D. Un IV periodo di gg.415 dal 25-3-04 al 14-5-05 (epoca di comparsa di urine ipercromiche, feci ipocoliche ed ittero sclero-cutaneo e probabilmente ascite presente al ricovero del 14-6-05) collocabile al IV stadio (31- 50%) ovvero al
50%. E. Un V periodo di gg.30 dal 14-5-05 al 14-06-05 (datadell'ultimo ricovero) collocabile al V stadio (51-75%) ovvero al 75%. Si ritiene invece identificabile un periodo di gg.40 dal 14-6-05 al 26-7-05 (exitus) di inabilità temporanea assoluta comprendente i giorni di degenza ospedaliera e a domicilio in fase terminale”
(cfr CTU Dott. pag. 5 – doc. 3). Per_2
• A pagina 8 dell'elaborato il CTU ribadisce quanto esposto nella parte motiva della relazione e, rispondendo al quesito, precisa conclusivamente che:
“...La durata dell'inabilità temporanea relativa può essere quantificata in gg.
1660 al 7,5%; gg. 140 al 15%; gg. 330 al 25%; gg. 415 al 50%; gg. 30 al 75%.
Quella assoluta può essere quantificata in gg.40 al 100%” (cfr CTU Dott.
pag.8 – doc. 3).” (p.37 e 38, comparsa di costituzione). Per_2
Sulla nozione di invalidità permanente e temporanea, la NE
TO richiama la “Sentenza n.3517/2022 Cass Civ. ex adverso richiamata: “Nell'ambito del danno biologico, occorre distinguere (Cass., Sez.
3, n. 26303 del 17 ottobre 2019): - i postumi invalidanti che - in ragione del loro collocarsi cronologicamente in un tempo successivo rispetto ad un pregresso diverso stato patologico - si qualificano come inemendabili per la loro natura permanente; - l'inabilità temporanea (assoluta o parziale) che consiste nel periodo di incapacità ad attendere a qualsiasi attività - inabilità totale - o
pagina36 di 61 soltanto ad alcune attività - inabilità parziale - della vita quotidiana, situazione patita dal soggetto, a causa della lesione della salute, prima di essere ritenuto dai medici clinicamente guarito, e che coincide, pertanto, con il periodo di tempo occorrente per la somministrazione delle cure necessarie a ristabilire il paziente e per il suo completo recupero psicofisico, ed al quale consegue il ripristino della condizione di salute antecedente il sinistro (qualora dalla terapia non esitino condizioni menomative) ovvero la definitiva stabilizzazione delle condizioni invalidanti (qualora al termine delle terapie esitino menomazioni o condizioni peggiorative inemendabili). Per costante giurisprudenza, ai fini della liquidazione del danno biologico, che consegue alla lesione dell'integrità psico- fisica della persona, devono formare oggetto di autonoma valutazione il pregiudizio da invalidità permanente (con decorrenza dal momento della cessazione della malattia e della relativa stabilizzazione dei postumi) e quello da invalidità temporanea (da riconoscersi come danno da inabilità temporanea totale o parziale ove il danneggiato si sia sottoposto a periodi di cure necessarie per conservare o ridurre il grado di invalidità residuato al fatto lesivo o impedirne l'aumento, inteso come privazione della capacità psico-fisica in corrispondenza di ciascun periodo e in proporzione al grado effettivo di inabilità sofferto). Per la determinazione complessiva del danno non patrimoniale, deve tenersi conto, altresì, delle sofferenze morali soggettive, eventualmente patite dal soggetto in ciascuno degli indicati periodi (Cass., Sez.
3, n. 7126 del 12 marzo 2021). La Suprema Corte ha accolto una nozione medico legale di malattia, per la quale l'invalidità permanente costituisce uno stato menomativo, stabile e non remissibile, che si consolida soltanto all'esito di un periodo di malattia e non può, quindi, sussistere prima della sua cessazione
(Cass., Sez. 3, n. 5197 del 17 marzo 2015, la quale ha affermato che, se un contratto di assicurazione prevede il pagamento di un indennizzo nel caso di invalidità permanente conseguente a malattia, nessun indennizzo è dovuto se tale malattia, senza guarigione clinica, abbia avuto esito letale)” (pp. 6 e 7, memoria di replica).
Per quanto dedotto dalla NE liquidatoria, le richieste risarcitorie risultano essere del tutto sproporzionate rispetto ai parametri delle tabelle milanesi, in base alle quali il danno che gli eredi potrebbero pretendere a titolo successorio sarebbe pari a euro 57.269,50, da ripartire pro-quota.
pagina37 di 61 Da ultimo, a confutazione della tesi prospettata dagli attori, la NE
TO sottolinea l'illogicità di sostenere che una condizione di invalidità permanente possa modificarsi nel tempo, come, invece, è accaduto a
[...]
. Per_1
Le difese del . Controparte_1
SULLA PRESCRIZIONE DEL DANNO IURE HEREDITATIS.
Il Ministero della Salute richiama alcuni passaggi della consulenza tecnica d'ufficio dai quali emergerebbe che dalla diagnosi di epatite cronica CV, risalente al 26 maggio 1998, utilizzando la normale diligenza e sulla base delle conoscenze scientifiche del momento, il paziente avrebbe dovuto essere in grado di ricollegare la malattia all'emotrasfusione subita nel 1983. In particolare:
“Come si legge infatti ai punti 1 2 e 3 di pag. 3 dello stesso elaborato peritale “…nel corso degli anni all'infezione è seguita la malattia (epatite da
CV), la sua ingravescenza e l'evoluzione in cancro-cirrosi che condusse al decesso. 2) Il lavoro di ricostruzione cronologica a posteriori ha comportato non poche difficoltà relative principalmente alla documentazione sanitaria dispersa in un periodo così lungo a partire dalla cognizione dell'avvenuta infezione (il riscontro di anticorpi anti-CV è datato 1992) e dal riscontro della comparsa di malattia in un ricovero del 27-05-1998. 3) A partire da tale ultima data si è focalizzata l'attenzione del CTU al fine di dare quanto più precise risposte ai quesiti formulati dal Collegio Giudicante pur nella difficoltà di individuare i momenti precisi di modificazione dello stato di salute in un periodo lungo (dalla fine di maggio 1998 alla fine di luglio 2005) …”
Se poi andiamo a pag. 4 dello stesso elaborato peritale ci si avvede anche che, nell'occasione, erano gli stessi periti a “…richiedere al Legale appellante
[i.e. ai sigg. , N.d.R.] la documentazione clinica relativa al Parte_1 ricovero del maggio 1998…” (chiaramente non ancora agli atti sino a quel momento).” (pp. 6 e 7, comparsa di risposta).
In ogni caso, il sostiene, richiamando quanto indicato CP_1 nell'ordinanza di rinvio della Corte di Cassazione, che “è (almeno) dal 1998 che il dante causa degli attori aveva a disposizione elementi di conoscenza sufficienti a consentirgli (anche) di interrompere la prescrizione nei confronti dei presunti responsabili del contagio e/o di iniziare una causa contro di essi” (p. 8, comparsa di risposta).
pagina38 di 61 Per queste ragioni, il ritiene che la prescrizione del Controparte_1 diritto al risarcimento del danno biologico subito da sia Persona_1 decorsa dalla diagnosi della malattia avvenuta nel 1998, con conseguente prescrizione della pretesa risarcitoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questioni preliminari.
In ordine di priorità logico giuridica vanno esaminate le istanze istruttorie riproposte dalla NE TO, al fine di circoscrivere il materiale probatorio utilizzabile per la decisione e valutarne la sufficienza.
Tali istanze di ammissione di prove orali sono tutte espressamente volte ad accertare l'avvenuta corresponsione di denaro (euro 28.735,00 ed euro 74.556,38, rispettivamente oggetto delle prove documentali n. 5 e n. 6 prodotte da NE
TO) a ciascun erede Bongiorno da parte della NE TO (e prima ancora da parte dell' (tramite Controparte_5 [...]
e dell'avvenuto incasso, da parte degli eredi , di Controparte_11 Per_1 euro 77.468,00 a titolo di indennizzo ex L. n. 210/1992.
Tuttavia, tali istanze istruttorie sono state espressamente subordinate dalla
NE TO all'ipotesi in cui vi fosse stata contestazione dei relativi pagamenti da parte dagli attori in riassunzione. Poiché tale situazione non ricorre,
l'esame di tali istanze rimane assorbito.
In secondo luogo, è opportuno rilevare, in ragione delle difese svolte dalla
NE TO, che insiste sull'insussistenza della propria responsabilità e del nesso di causalità tra la propria condotta e l'evento di danno oggetto di causa
(infezione da CV correlata a trasfusioni di sangue infetto), che tale questione non forma oggetto del presente giudizio di rinvio.
Al riguardo si osserva come tale questione sia stata oggetto del secondo motivo del ricorso incidentale alla Corte di Cassazione e quest'ultima abbia ritenuto tale doglianza infondata. Pertanto, l'accertamento del nesso etiologico è oggetto di giudicato. Il relativo accertamento contenuto nella sentenza della Corte
d'Appello di Milano n. 2426/2022 fa stato tra le parti.
In ultima analisi, va rilevato come non sia stata oggetto di impugnazione alcuna la riconosciuta compensatio lucri cum danno, sicché non può essere rimesso in discussione che, al fine della corretta quantificazione del danno risarcibile, si debba detrarre da quanto liquidato a titolo di risarcimento la somma pagina39 di 61 di denaro di euro 77.468,00, pacificamente incassata dagli eredi di
[...]
a titolo di indennizzo ex lege n. 210/1992. Per_1
LIQUIDAZIONE DEL DANNO IURE PROPRIO E LIMITI TABELLARI.
Con riferimento al danno da lesione del rapporto parentale, l'ordinanza di rinvio della Corte di Cassazione ha affermato che: “il motivo è fondato.
Assorbente è la censura in termini di violazione del minimo tabellare in mancanza
d circostanze di tipo eccezionale. Come affermato da Cass. n. 26440 del 2012, in tema di danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, se la liquidazione avviene in base ad un criterio “a forbice”, che prevede un importo variabile tra un minimo e un massimo, è consentito al giudice di merito liquidare un risarcimento inferiore al minimo solo in presenza di circostanze eccezionali e peculiari al caso di specie, tra le quali non si annoverano né l'età della vittima, né quella del superstite, né l'assenza di convivenza tra l'una e l'altro, trattandosi di circostanze che possono solo giustificare la quantificazione del risarcimento entro la fascia di oscillazione della tabella” (p. 6, ordinanza n. 16780/2024).
In applicazione del principio enunciato dalla Corte di Cassazione, la domanda risarcitoria deve essere accolta.
È opportuno premettere che con riferimento all'an della responsabilità si è formato il giudicato interno: infatti, nessuna parte ha proposto impugnazione in ordine alla sussistenza della responsabilità del e della Controparte_1
NE TO (se non nei limiti del secondo motivo di ricorso incidentale alla Corte di Cassazione, che è stato giudicato infondato).
Per quanto concerne l'onere della prova del danno da perdita del rapporto parentale quando la vittima primaria è un membro della famiglia nucleare (figlio, fratello o genitore), come correttamente osservato dagli attori in riassunzione, il pregiudizio derivante dall'evento di danno può essere oggetto di presunzione. È sempre fatta salva la prova contraria che il danneggiato può offrire (ex multis:
Cassazione civile, Sez. VI, 28/02/2020, n. 5452; da ultimo, Cassazione civile, Sez.
III, 04/03/2024, n. 5769: “In tema di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, la presunzione iuris tantum di esistenza del pregiudizio - configurabile per i membri della famiglia nucleare "successiva" (coniuge e figli) - si estende ai membri della famiglia "originaria" (genitori e fratelli), senza che assuma ex se rilievo il fatto che la vittima ed il superstite non convivessero o che fossero distanti;
tale presunzione impone al terzo danneggiante l'onere di
pagina40 di 61 dimostrare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, con conseguente insussistenza in concreto dell'aspetto interiore del danno risarcibile
(c.d. sofferenza morale) derivante dalla perdita, ma non riguarda, invece,
l'aspetto esteriore (c.d. danno dinamico-relazionale), sulla cui liquidazione incide la dimostrazione, da parte del danneggiato, dell'effettività, della consistenza e dell'intensità della relazione affettiva (desunta dalla coabitazione o da altre allegazioni fornite di prova)”. Del resto, sulla base di un criterio di normalità sociale è possibile presumere che i genitori, figli e fratelli soffrano per le gravissime lesioni riportate da un congiunto prossimo;
non v'è bisogno che queste sofferenze si traducano in uno sconvolgimento delle abitudini di vita, in quanto queste ultime costituirebbero conseguenze estranee al danno morale (cfr. Cass., ord. n. 7748/2020).
Una volta confermata la risarcibilità in capo ai germani del Per_1 danno da perdita del rapporto parentale, è opportuno ricordare la natura delle
Tabelle Milanesi e in quali casi il giudice se ne può o se ne deve discostare.
Le Tabelle Milanesi costituiscono un sistema di origine pretoria cui viene accordato valore para-normativo; integrano il concetto di equità dell'art. 1226 c.c., garantendo così la parità di trattamento a fronte del medesimo danno.
Alla luce di quanto stabilito dalla Corte di Cassazione remittente e avuto riguardo alla natura para-normativa delle Tabelle Milanesi, il giudice che ritiene di liquidare il danno non patrimoniale ricorrendo alle Tabelle Milanesi può discostarsi dai relativi valori soltanto in presenza di circostanze eccezionali o anomale del caso concreto e purché ciò risulti evidente dalla motivazione (cfr.
Cass., Sez. III, 11 luglio 2023, n. 19731). Allo stesso modo, se non emergono particolari circostanze di fatto, il giudice non avrebbe alcuna ragione per ricorrere ad una valutazione equitativa pura, come ha richiesto nel caso in esame la
NE TO;
infatti, anche in questo caso, il giudice deve motivare la propria decisione sulla scorta di circostanza di fatto che impediscono di seguire il sistema tabellare.
Come statuito nel caso in esame dal giudice remittente, una liquidazione inferiore ai minimi, fondata sulla valutazione degli elementi ordinari (età della vittima primaria e di quelle secondarie, convivenza, sopravvivenza di altri congiunti), costituisce una violazione dell'art. 1226 c.c. Tale statuizione si inserisce nell'ambito del consolidato orientamento giurisprudenziale in forza del pagina41 di 61 quale nessuno degli elementi, tra cui l'età avanzata della vittima, le precarie condizioni di salute della vittima, l'autonomia tra vittima e parente superstite, la costituzione di un autonomo nucleo familiare del superstite, l'avanzata età del parente superstite, possono giustificare l'allontanamento dal sistema tabellare (cfr.
Cass. n. 36297/2022; Cass. n. 37009/2022).
Le richiamate circostanze sono del tutto ordinarie e, quindi, idonee a giustificare scostamenti solo infra-tabellari. Solo le circostanze eccezionali possono giustificare l'abbandono del sistema tabellare;
tali circostanze sono state esemplificate dalla giurisprudenza e consistono nell'assenza di un saldo vincolo affettivo, nell'esistenza di dissapori familiari, nell'anaffettività del superstite nei confronti del defunto (cfr. par.
1.8 della pronuncia della Corte di Cassazione n.
26440 del 2022, citata dalla Corte remittente).
Da ultimo, a conferma di tale impostazione, vanno richiamate le nuove
Tabelle Milanesi, pubblicate a giugno 2024, basate su un sistema di liquidazione del danno a punti. Infatti, il nuovo sistema tabellare è stato introdotto per dare applicazione a quell'orientamento giurisprudenziale, culminato nella pronuncia della Corte di Cassazione n. 10579/2021, secondo la cui massima: “In tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche
l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso
a tale tabella.”
Diversamente dal sistema precedente, quello attualmente in vigore prevede una struttura a punti in forza della quale il giudice accorda un numero di punti in funzione di cinque parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e di quella secondaria, alla convivenza tra le medesime, alla sopravvivenza di altri congiunti e alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta pagina42 di 61 (trattasi delle circostanze c.d. ordinarie cui il giudice dava rilievo anche nell'ambito della valutazione del precedente sistema tabellare “a forbice”).
Tutto quanto premesso, occorre rilevare che, nel caso in esame, dalle argomentazioni svolte dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza di rinvio n.
16780/2024 a fondamento dell'accoglimento del primo motivo del ricorso principale si evince che il giudice del rinvio debba fare applicazione delle previgenti tabelle milanesi del 2021, nella liquidazione del danno iure proprio vantato dagli odierni attori in riassunzione.
Il vincolo del giudice del rinvio rispetto alle dette tabelle si desume, invero, dalla circostanza che l'ordinanza di rinvio richiama espressamente i principi affermati dalla sentenza della Suprema Corte n. 26440 del 2012 in materia di liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale effettuata sulla base del criterio “a forbice”. E', quindi, evidente, che, pur essendosi pronunciata nel 2024, cioè quando le tabelle milanesi per la liquidazione del danno in esame erano già state oggetto di revisione e proponevano già da due anni un sistema di liquidazione a punti, la Corte di
Cassazione abbia voluto vincolare il giudice del rinvio all'applicazione dei principi elaborati nel vigore delle tabelle milanesi basate sul sistema “a forbice”.
In applicazione del principio delineato dalla Corte di Cassazione remittente e per le considerazioni di seguito svolte, si osserva come, nel caso in esame, non sia possibile discostarsi dal minimo tabellare e applicare alcuna personalizzazione per alcuno dei figli di , perché nessuno di loro ha allegato (e Persona_1 offerto di provare) circostanze di fatto idonee a giustificare un aumento.
La tabella milanese pubblicata il 10 marzo 2021 prevede per la perdita del genitore, a favore del figlio, un valore monetario base e, quindi, minimo, di euro
168.250,00.
Gli elementi dedotti in giudizio dagli attori e che devono essere valutati in questa sede ai fini della liquidazione del danno iure proprio sono rappresentati da circostanze ordinarie e non eccezionali, che permettono, pertanto, solo oscillazioni infra – tabellari: l'età della vittima primaria, l'età delle vittime secondarie,
l'assenza di convivenza, l'ampiezza del nucleo familiare, il numero di congiunti sopravvissuti e la valutazione dell'intensità delle relazioni affettive intercorse tra la vittima primaria e quelle secondarie.
pagina43 di 61 Se per un verso, come accertato anche nei precedenti giudizi, non sono state allegate circostanze eccezionali che permettano a questa Corte di discostarsi dal minimo tabellare verso il basso, allo stesso modo gli attori in riassunzione non hanno dedotto alcuna circostanza idonea ad accordare un aumento rispetto al minimo tabellare.
Con riferimento alla valutazione della qualità e dell'intensità della relazione affettiva che caratterizza lo specifico rapporto parentale perduto, questa Corte ritiene che non siano stati né allegati né provati elementi fattuali dai quali poter ricavare il grado di intensità della relazione. Le semplici allegazioni per le quali “I contatti tra genitore e figli erano quotidiani e i legami molto forti. Nell'ultimo periodo il figlio aveva fatto richiesta per ottenere i benefici della l. 104 Pt_1 per accudire il padre, mentre il figlio si era trasferito a casa del padre Pt_4 in Via Canetta dal 26.06.2005 al momento della morte” (p. 39, atto di citazione in riassunzione), non sono sufficientemente specifiche da consentire di dimostrare frequentazioni e contanti (in presenza o a distanza) tra la vittima primaria e i congiunti oppure la condivisione di momenti della vita (come festività, ricorrenze, vacanze, hobby, sport) o attività di assistenza sanitaria o domestica. Pertanto, risulta impossibile determinare, anche per via presuntiva, il grado di sofferenza interiore patita o il grado di stravolgimento della vita dei figli, quali vittime secondarie.
Parimenti, la semplice circostanza per la quale alcuni dei figli vivessero a
ES nelle vicinanze della casa del padre defunto non è di per sé atta a dimostrare l'intensità del rapporto parentale e il conseguente grado di sofferenza patita per la perdita del congiunto, come del resto rilevato da un consolidato orientamento giurisprudenziale. Infatti, sulla scorta di tale orientamento, in sede di aggiornamento delle Tabelle Milanesi a punti si è deciso di non dare rilevanza alla mera “vicinanza geografica” dei parenti che vivono nella stessa città.
Allo stesso modo, ai fini della quantificazione del danno da lesione del rapporto parentale, si ritiene di non poter accordare alcuna rilevanza nemmeno alla richiamata gravità del fatto così come prospettata dagli attori che – ritenendo che anche l'ordinanza n. 3983/2019 della Corte di Cassazione avesse evidenziato che “il Giudice avrebbe dovuto supportare la decisione soprattutto in ragione del fatto che, fin dalla fine degli anni '60 il legislatore, nell'ambito di un programma di tutela della salute pubblica, aveva imposto alle strutture ospedaliere l'obbligo
pagina44 di 61 di tenere conto dei rischi legati alle emotrasfusioni, sottoponendo i donatori ad adeguati controlli” - affermano che l'ammontare risarcitorio non è congruo rispetto al caso concreto (p. 32, atto di citazione in riassunzione).
La circostanza che il e la struttura sanitaria avessero Controparte_1 violato specifici obblighi in materia di trasfusioni già vigenti nel 1983, così causando la morte dello stretto congiunto, la cui salute avrebbero invece dovuto tutelare, caratterizza la situazione di tutti i pazienti contagiati da trasfusioni di sangue infetto avvenute dagli anni 60 in poi.
Tutti i danni da emotrasfusione sono, per definizione, derivati dalla negligenza del personale sanitario che non si è adeguato alle disposizioni legislative che imponevano di controllare adeguatamente i donatori di sangue per limitare i rischi legati alle emotrasfusioni. La gravità di tale comportamento illecito non è, quindi, peculiare della situazione di , oggetto di Persona_1 causa.
Anche l'età della vittima primaria e l'età delle vittime secondarie sono inidonee ad accordare una personalizzazione del danno da lesione del rapporto parentale in aumento, poiché si tratta di circostanze che ordinariamente ricorrono in tale tipo di danno e che sono già state valutate nella tabella del 2021 per la determinazione del valore monetario base del danno da perdita del rapporto parentale.
Alla luce di quanto osservato, a ciascuno dei figli di Persona_1 deve essere riconosciuto un danno iure proprio, per la perdita del genitore, di euro
168.250,00.
Tale somma di denaro deve essere rivalutata dal 10 marzo 2021 (data di pubblicazione delle Tabelle applicate) alla data della presente decisione, come di seguito esplicitato.
La liquidazione del danno iure proprio e gli acconti ricevuti.
In tema di risarcimento del danno aquiliano, in caso di acconti, la Corte di
Cassazione (ordinanza n. 1637 del 2020) ha chiarito che i pagamenti in acconto devono essere detratti dal credito risarcitorio mediante le seguenti operazioni:
a. rendendo omogenei il credito risarcitorio e l'acconto (devalutandoli entrambi alla data dell'illecito o rivalutandoli entrambi alla data della liquidazione);
b. detraendo l'acconto dal credito;
pagina45 di 61 c. calcolando gli interessi compensativi mediante l'applicazione di un saggio scelto in via equitativa:
(c') sull'intero capitale rivalutato anno per anno, per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto;
(c'') sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto (anche in questo caso rivalutata anno per anno), per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva.
In quest'ordine di principi, nel caso in esame il credito risarcitorio spettante iure proprio a ciascuno dei cinque eredi di , liquidato secondo Persona_1 le Tabelle Milanesi del 2021 (pubblicate il 10 marzo 2021), ammonta a euro
168.250,00 in linea capitale. Tale somma di denaro, rivalutata al giorno della presente decisione (12 novembre 2025), corrisponde a euro 197.693,75
(rivalutazione dal 10 marzo 2021 al 31 ottobre 2025, considerato che l'ultimo indice ISTAT disponibile risale a ottobre 2025).
Il credito risarcitorio attuale di euro 197.693,75 corrispondeva, alla data del decesso di (26 luglio 2005), al seguente importo devalutato: Persona_1 euro 139.122,98 (indice di devalutazione 0,704).
L'acconto di euro 28.735,00, versato a ciascun erede da Per_1 [...] in data 27 giugno 2013, corrispondeva, alla data Controparte_11 dell'insorgenza del danno iure proprio ossia alla data della morte di
[...]
del 26 luglio 2005, al seguente importo devalutato: euro 24.538,86 Per_1
(indice di devalutazione 0,854).
L'acconto di euro 74.556,38, versato a ciascun erede in data 4 Per_1 ottobre 2022 da corrispondeva, alla data di insorgenza Controparte_11 del danno iure proprio (26 luglio 2005), al seguente importo devalutato: euro
54.276,97 (indice di devalutazione 0,729).
L'ammontare del credito risarcitorio per danno iure proprio che residua, ad oggi, per ciascuno degli eredi di , in forza del principio Persona_1 giurisprudenziale sopra richiamato viene calcolato come segue.
Il credito residuo spettante ai detti eredi dopo avere dedotto gli acconti ricevuti ammonta, alla data di insorgenza del danno (26 luglio 2005), a euro
60.307,15 (euro 139.122,98 meno euro 24.538,86 meno euro 54.276,97).
Detto credito, rivalutato dalla data del fatto dannoso (26 luglio 2005) al 31 ottobre 2025 (data dell'ultimo indice ISTAT), ammonta a euro 85.696,42 attuali.
pagina46 di 61 Il predetto credito risarcitorio deve essere aumentato di rivalutazione e interessi secondo i principi affermati dalla Corte di Cassazione precedentemente richiamati.
Sul capitale originario di euro 139.122,98, via via rivalutato, sono dovuti interessi di euro 27.784,22 fino alla data del primo acconto (27 giugno 2013).
Sul capitale residuo alla data del primo acconto (27 giugno 2013), di euro
114.584,12 (euro 139.122,98 – euro 24.538,86), anch'esso rivalutato di anno in anno, sono dovuti interessi di euro 6.141,93 dalla data del primo acconto (27 giugno 2013) alla data del secondo acconto (4 ottobre 2022).
Sul capitale residuo alla data del secondo acconto (4 ottobre 2022), di euro
60.307,15 (euro 139.122,98 – euro 24.538,86 – euro 54.276,97), anch'esso rivalutato di anno in anno, sono dovuti interessi di euro 5.851,61 dalla data del secondo acconto (4 ottobre 2022) alla data della presente decisione (12 novembre
2025).
Detti interessi, di complessivi euro 39.777,76, vanno aggiunti al credito capitale residuo rivalutato alla data della presente decisione (pari a euro 85.696,42 attuali), sicché la somma di denaro complessivamente spettante a titolo risarcitorio a ciascuno degli eredi è pari a euro 125.474,18 attuali. Per_1
In conclusione, in accoglimento della domanda degli attori in riassunzione, il e la NE TO devono essere condannati a Controparte_1 corrispondere, in solido tra loro (art. 2055 c.c.), a titolo di risarcimento del danno iure proprio, a ciascuno degli eredi di , la somma di denaro di Persona_1 euro 125.474,18 attuali, oltre interessi di mora in misura legale (art. 1284, primo comma, c.c.) dalla pubblicazione della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo.
LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO IURE HEREDITATIS.
PRESCRIZIONE.
L'ordinanza di rinvio della Corte di Cassazione impone di valutare, ai fini dell'individuazione del dies a quo del termine di prescrizione, il fatto che il 26 maggio 1998 aveva ricevuto la diagnosi di epatite cronica da Persona_1
CV correlata.
Come ricostruito anche dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza n.
3983/2019, la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno di chi assume di aver pagina47 di 61 contratto per contagio una malattia per fatto doloso o colposo di un terzo, decorre,
a norma degli artt. 2935 c.c. e 2947 c.c., non dal giorno in cui il terzo determina la modificazione che produce il danno altrui o dal momento in cui la malattia si manifesta all'esterno, ma dal momento in cui la malattia viene percepita o può essere percepita quale danno ingiusto conseguente al comportamento doloso o colposo di un terzo, usando la ordinaria diligenza e tenuto conto della diffusione delle conoscenze scientifiche.
Di talché, onde individuare il dies a quo del termine di prescrizione, occorre avere riguardo non al momento in cui il terzo determina la modificazione che produce il danno o al tempo in cui la malattia si è manifestata all'esterno, bensì al momento in cui la malattia viene percepita o può essere percepita quale danno ingiusto conseguente al comportamento doloso o colposo del terzo.
A questo proposito occorre rilevare l'errata interpretazione del principio enunciato dalla Cassazione remittente da parte degli odierni convenuti (a titolo esemplificativo si veda p. 3 della memoria di replica della NE TO, nella parte in cui ritiene che “controparte non considera che la Sentenza n.
2426/2022 Corte Appello Milano è stata annullata/cassata dalla Suprema Corte proprio nella parte in cui aveva respinto l'eccezione di prescrizione nonché nella parte in cui aveva erroneamente liquidato e quantificato il danno c.d. iure hereditario”).
Invero, la Corte di Cassazione non ha accertato – come invece sostenuto da
NE TO e dal – che il diritto al risarcimento Controparte_1 dei danni iure successionis debba decorrere dalla data di insorgenza della malattia
(in questo caso il 26 maggio 1998), ma, come già rilevato, ha imposto al giudice del rinvio di valutare la data della detta diagnosi al fine di verificare se, alla luce delle complessive risultanze probatorie, possa ritenersi coincidere con il dies a quo del termine di prescrizione.
D'altronde, sostenendo diversamente, si attribuirebbe alla Corte di
Cassazione un accertamento in fatto che esula dalle sue attribuzioni, come, del resto, evidenziato dalla stessa Corte di Cassazione nel primo giudizio di legittimità, nella misura in cui aveva ricordato come il giudice possa sempre accertare l'avvenuta conoscenza della tipologia di danno in un momento anteriore rispetto a quello di presentazione della domanda di indennizzo, “ma ciò rappresenta espressione dell'apprezzamento discrezionale del giudice del merito
pagina48 di 61 che non può certamente essere discusso dinnanzi a questa Corte” (p. 5, ordinanza n. 3983/2019).
Parimenti, non può condividersi uno dei presupposti logico argomentativi sul quale la NE TO fonda le proprie difese in punto di prescrizione.
In particolare, la NE TO sostiene che “il momento in cui sarebbe stato possibile per il paziente aver piena contezza della causa del contagio da
CV risaliva, COME CONCORDEMENTE RICONOSCIUTO DALLE PARTI
NEL PIENO CONTRADDITTORIO PROCESSUALE, al 26/5/1998” (p. 24, comparsa conclusionale).
Sebbene sia effettivamente incontestata la circostanza per la quale la diagnosi di epatite C fosse intervenuta il 26 maggio 1998, tuttavia, né dalla consulenza tecnica d'ufficio né dalle osservazioni dei consulenti tecnici di parte emerge un'opinione univoca sulla effettiva conoscenza o conoscibilità della connessione causale tra l'epatite C e le emotrasfusioni del 1983.
Il momento di contrazione della malattia è di per sé irrilevante ai fini dell'accertamento del decorso della prescrizione (cfr. Cass., Sez. III, ord. n.
2725/2024); ciò che rileva è la conoscenza o la conoscibilità della riconducibilità causale del danno alla trasfusione infetta, secondo le regole dell'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche (cfr.
Cass., Sez. III, 09 giugno 2023, n. 16468).
La stessa pronuncia della giurisprudenza di legittimità citata dalla NE
TO (Cass., Sez. III, ord., n. 12966/2022) riguardava un caso in cui la
Corte di Cassazione aveva stabilito che “incorre "in un errore di sussunzione e, dunque, nella falsa applicazione dell'art. 2935 c.c., il giudice di merito che, ai fini della determinazione della decorrenza del termine di prescrizione, ritenga tale conoscenza conseguita o, comunque, conseguibile da parte del paziente, pur in difetto di informazioni idonee a consentirgli di collegare causalmente la propria patologia alla trasfusione" (Cass. n. 13745/2018; conforme Cass. n. 24164/2019); in tal modo, tuttavia, la Corte, anziché tener conto della conoscenza dell'esistenza di un'infezione virale correlabile all'emotrasfusione (o della sua conoscibilità, sulla base dei dati di cui il T. concretamente disponeva), ha valorizzato in modo decisivo il diverso fatto che l'attore non abbia tenuto condotte che, presumibilmente, gli avrebbero consentito di acquisire prima la conoscenza della natura e della causa della propria patologia epatica;
pagina49 di 61 con ciò, si è però determinato uno "sviamento" dall'oggetto dell'indagine che la Corte avrebbe dovuto compiere, giacché alla stessa era richiesto di accertare quando, in concreto, il avesse avuto consapevolezza - o, Pt_7 comunque, effettiva conoscibilità- della possibile riconducibilità dell'epatite cronica alla trasfusione e non anche di accertare se lo stesso avesse diligentemente monitorato l'evoluzione malattia, al punto da ascrivere il "silenzio diagnostico" protrattosi dal (OMISSIS) al (OMISSIS) a "colpevole inerzia del malato" e da ritenere non "utilmente spendibile" il ritardo maturato ai fini della decorrenza del dies a quo della prescrizione;
Da ultimo, sempre in tema di individuazione del dies a quo del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da parte di chi assume di aver contratto per contagio da emotrasfusioni una malattia (nel caso, epatite CV cronica) per fatto doloso o colposo di un terzo, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che l'ordinaria diligenza e le conoscenze scientifiche sono “da apprezzarsi in riferimento al sanitario o alla struttura sanitaria cui si e' rivolto il paziente, dovendosi accertare se siano state fornite informazioni atte a consentire all'interessato il collegamento con la causa della patologia o se lo stesso sia stato quanto meno posto in condizione di assumere tali conoscenze” (Cass., Sez. III, ord., n. 22045/2017).
Applicando i consolidati principi della giurisprudenza di legittimità al caso concreto, tenendo sempre a mente il principio elaborato dal giudice remittente, occorre valutare se alla data della diagnosi della malattia (26 maggio 1998)
fosse a conoscenza o avesse tutti gli strumenti idonei per Persona_1 accertare il collegamento causale tra lo sviluppo dell'epatite C e le emotrasfusioni del 1983.
Se è vero che la data della diagnosi della malattia non è mai stata contestata dagli odierni attori, è altrettanto vero che dagli atti non sono emersi elementi di fatto che dimostrino, a quella data (1998), la conoscibilità da parte del paziente della riconducibilità dell'infezione alle trasfusioni di sangue subite nel Per_1
1983.
Anche recependo il principio statuito dalla Corte remittente – che condivide con la NE TO la circostanza per la quale ai fini del computo della prescrizione sia rilevante l'insorgenza della malattia immediatamente conseguenza della trasfusione di sangue infetto (epatite C) e non la conseguenza pagina50 di 61 mediata costituita dalla cirrosi epatica scoperta solo nel 2004 – non possono essere condivise le considerazioni svolte dalla NE liquidatoria e dal in punto di prescrizione. Controparte_1
Sebbene la malattia (epatite C) fosse stata diagnosticata pacificamente nel
1998, non vi è traccia di alcun documento consegnato in quella sede dai sanitari a che consentisse al paziente di ricostruire la connessione Persona_1 causale tra la malattia e le emotrasfusioni.
In conformità all'orientamento giurisprudenziale precedentemente richiamato, non si può certo attribuire valore al fatto che il paziente non avesse tenuto condotte che, presumibilmente, gli avrebbero consentito di acquisire la conoscenza della natura e della causa della propria patologia epatica e, quindi, nessun rilievo può attribuirsi alla “colpevole inerzia del malato”, in assenza di informazioni provenienti dal personale sanitario, posto che la ordinaria diligenza del paziente deve essere valutata con riferimento alle informazioni effettivamente fornitegli dal personale medico.
Nemmeno i sintomi che si erano manifestati a partire da quel momento, così come ricostruiti dal consulente tecnico d'ufficio, possono ritenersi idonei a consentire a di ipotizzare una correlazione causale degli stessi Persona_1 con le pregresse trasfusioni di sangue infetto.
Infatti, il consulente tecnico d'ufficio, dott. , ha accertato Persona_5 che “Per un lungo periodo (1660 gg.) dalla diagnosi di epatite cronica da CV risulta che il sig. soffrisse di lievi disturbi dispeptici cui Per_1 concomitavano una ernia iatale ed una gastrite atrofica con lievissime o assenti alterazioni degli indici di funzionalità epatica” (p. 7 della relazione).
Come è stato condivisibilmente rilevato dagli attori in riassunzione,
“Questa circostanza evidenzia soltanto il manifestarsi della malattia di Hcv che, però, non coincide certo con la consapevolezza in capo a che Persona_1 le lontane trasfusioni fossero la causa della malattia” (p. 45, atto di citazione in riassunzione).
Invero, i sintomi evidenziati, non solo erano del tutto generici e lievi, ma erano concomitanti a patologie quali l'ernia iatale e la gastrite atrofica, sicché non potevano essere messi dal paziente univocamente in correlazione con Per_1
l'epatite C e con le emotrasfusioni subite nel 1983.
pagina51 di 61 Pertanto, alla luce di quanto in precedenza evidenziato, deve escludersi che il dies a quo per il decorso del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno iure successionis possa essere individuato nel 26 maggio 1998, epoca della diagnosi di epatite C.
Sulla base delle prove acquisite nel processo non è possibile individuare il dies a quo del termine di prescrizione neppure nel giorno in cui
[...]
aveva ricevuto l'esito della gastroscopia del 2004, dalla quale era Per_1 emersa la diagnosi di cirrosi epatica CV correlata. Anche con riferimento a tale evento si possono svolgere le medesime osservazioni di fatto compiute in relazione alla diagnosi di epatite C risalente al 1998. Dalle prove documentali e dalla consulenza tecnica non sono emersi elementi dai quali sia possibile verificare che il paziente fosse stato posto nella condizione di tracciare all'indietro la linea di riconducibilità causale fino alle trasfusioni di sangue subite nel 1983.
La diagnosi scaturita dalla gastroscopia del 2004, non risultando corredata da altra documentazione sanitaria, è idonea esclusivamente a rendere nota la presenza della cirrosi epatica derivante dal virus dell'epatite C;
nulla svela in relazione alle cause della contrazione del virus.
Non potendo, quindi, ritenersi che disponesse di Persona_1 informazioni sufficienti e necessarie per conoscere la causa della diagnosticata epatite C, per l'individuazione del dies a quo del termine di prescrizione soccorre il pacifico principio di diritto enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, in forza del quale, in caso di trasfusioni di sangue infetto, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno decorre dal momento della presentazione in via amministrativa della domanda di indennizzo ex l. n. 210/92, perché si deve ritenere che il quel momento il danneggiato dovesse avere una consapevole percezione del tipo di lesione patita. È sempre fatta salva l'eventualità che il giudice riesca ad accertare, sulla base degli atti di causa, che il paziente abbia avuto conoscenza della connessione etiologica tra malattia e trasfusione di sangue infetto in un momento antecedente alla presentazione della domanda di indennizzo in sede amministrativa. (ex multis Cass., 6-3, n. 23635 del18/11/2015;
Cass., 6-3, n. 27757 del 22/11/2017).
Nel caso in esame, l'unico dato certo che consenta di ritenere la conoscenza della connessione etiologica tra malattia e trasfusioni di sangue infetto è
pagina52 di 61 rappresentato dalla domanda di indennizzo, proposta dagli eredi dopo il decesso del padre , in data 1° febbraio 2006. Persona_1
In applicazione del principio sopra citato, il dies a quo per il decorso del termine della prescrizione del diritto al risarcimento del danno non patrimoniale subito dal paziente va, quindi, individuato nel 1° febbraio 2006.
L'atto interruttivo della prescrizione è da identificarsi per tutti i debitori solidali nella data di notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio primo grado del 30 maggio 2008. Trattandosi di un'obbligazione solidale tra l'
[...]
(e, per essa, la NE TO) e il , CP_6 Controparte_1 trova applicazione l'art. 1310 c.c., con la conseguenza che a nulla rileva che la chiamata in causa del terzo (NE TO) sia avvenuta in un momento successivo, precisamente, il 29 aprile 2009.
In conclusione, la domanda di risarcimento del danno iure successionis è stata proposta tempestivamente dagli eredi di e, pertanto, il Persona_1 relativo diritto risarcitorio non si è prescritto.
L'esclusione della prescrizione del diritto in esame comporta che si debba procedere all'accertamento del quantum da liquidare a tale titolo.
La liquidazione del danno iure successionis.
Contrariamente all'assunto degli attori in riassunzione, non è possibile ritenere che le percentuali di invalidità individuate per ogni stadio della malattia dal consulente tecnico d'ufficio siano da considerare relative all'invalidità di tipo permanente.
Come correttamente osservato anche dalla NE TO nella comparsa di risposta, sono molteplici i passaggi della relazione dell'ausiliare del giudice, dott. , dai quali emerge chiaramente la qualifica come Persona_5 temporanea dell'invalidità subita da . Persona_1
In particolare, va osservato che il consulente tecnico d'ufficio ha indicato cinque stadi evolutivi della malattia “ai fini della valutazione dell'inabilità temporanea relativa”; ha identificato “un periodo di gg.40 dal 14-6-05 al 26-7-05
(exitus) di inabilità temporanea assoluta comprendente i giorni di degenza ospedaliera e a domicilio in fase terminale”. Nell'illustrazione delle conclusioni, il consulente tecnico d'ufficio precisa conclusivamente che: “La durata dell'inabilità temporanea relativa può essere quantificata in gg. 1660 al 7,5%;
pagina53 di 61 gg. 140 al 15%; gg. 330 al 25%; gg. 415 al 50%; gg. 30 al 75%. Quella assoluta può essere quantificata in gg.40 al 100%” (p. 8 della relazione).
Sulle nozioni di invalidità permanente e temporanea l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 16780/2024 ha richiamato l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, chiarendo il discrimen: l'invalidità permanente presuppone la stabilizzazione dei postumi della malattia e consiste, quindi, in uno stato menomativo, stabile e non remissibile. L'invalidità temporanea, invece, si riscontra nel danneggiato affetto da inabilità temporanea, parziale o totale.
Quest'ultima perdura in relazione alla durata della patologia e cessa o con la guarigione o con l'evento morte (Cass., n. 35416 del 2022; Cass., n. 3517/2022;
Cass., n. 26303/2019).
Del resto, come evidenziato dalla NE TO, sarebbe illogico qualificare come invalidità permanente gli stadi della malattia che sono risultati sempre in evoluzione, mentre l'invalidità permanente si caratterizza per un certo grado di stabilità.
Quanto ai criteri di liquidazione del danno in esame, nella giurisprudenza della Corte di Cassazione costituisce principio consolidato quello secondo cui “il
Giudice deve utilizzare le Tabelle di Milano vigenti al momento della liquidazione” (ex multis: Cass., Sez. III, n. 33770/2019). Di conseguenza, non vi è alcuna ragione per discostarsi dai criteri valutativi definiti dalle Tabelle pubblicate il 5 giugno 2024.
Per la liquidazione del danno subito dal danneggiato e trasmesso agli eredi, il giorno in cui si è verificato l'evento dannoso non coincide con quello del contagio, ma con quello in cui si è manifestato per la prima volta il sintomo (cfr.
Cass., sentenza n. 25887 del 2 settembre 2022: “ne consegue che, in caso di danno c.d. lungolatente (nella specie, contrazione di epatite B, asintomatica per più di venti anni, derivante da trasfusione), il risarcimento deve essere liquidato solo con riferimento al momento di manifestazione dei sintomi e non dalla contrazione dell'infezione”; in senso conforme Cass. n. 5119 del 17 febbraio 2023;
Cass. n. 4110 del 14 febbraio 2024).
Ebbene, nel caso in esame, il primo sintomo si è verificato a seguito della diagnosi di epatite C del 26 maggio 1998 e da quella data va calcolato il danno alla salute, poiché prima di quel momento non aveva Persona_1 lamentato alcun sintomo.
pagina54 di 61 Sulla base delle percentuali di invalidità temporanea individuate dal consulente tecnico d'ufficio per ciascuno stadio progressivo della malattia (p. 5, relazione) e prendendo come riferimento il valore giornaliero di euro 115,00
(comprensivo di danno biologico/dinamico-relazionale e del danno da sofferenza soggettiva interiore media presumibile) previsto dalla Tabella Milanese attualmente vigente, si procede al calcolo del danno non patrimoniale subito da nel modo seguente: Persona_1
a) 7,5% per 1660 giorni: euro 14.317,00;
b) 15% per 140 giorni: euro 2.415,00;
c) 25% per 330 giorni: euro 9.487,50;
d) 50% per 415 giorni: euro 23.862,50;
e) 75% per 30 giorni: euro 2.587,50;
f) 40 giorni di invalidità temporanea assoluta al 100%: euro 4.600,00,
In conclusione, il danno non patrimoniale iure successionis ammonta a complessivi euro 57.269,50.
Dovendo tenersi conto delle somme di denaro già ricevute dagli eredi di sia a titolo di indennizzo ex L. n. 210/1992 che a titolo di Persona_1 acconto dalla NE TO, si deve procedere alla determinazione del valore complessivo dovuto.
In tema di risarcimento del danno aquiliano, in caso di acconti, la Corte di
Cassazione (ordinanza n. 1637 del 2020) ha chiarito che i pagamenti in acconto devono essere detratti dal credito risarcitorio mediante le seguenti operazioni:
a. rendendo omogenei il credito risarcitorio e l'acconto (devalutandoli entrambi alla data dell'illecito o rivalutandoli entrambi alla data della liquidazione);
b. detraendo l'acconto dal credito;
c. calcolando gli interessi compensativi mediante l'applicazione di un saggio scelto in via equitativa:
(c') sull'intero capitale rivalutato anno per anno, per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto;
(c'') sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto (anche in questo caso rivalutata anno per anno), per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva.
pagina55 di 61 In quest'ordine di principi, nel caso in esame, l'indennizzo di complessivi euro 77.468,00 versato agli eredi in data 8 gennaio 2007 deve essere Per_1 detratto dall'ammontare del credito risarcitorio iure successionis, in ragione del fondamento stesso dell'indennizzo, che è quello di ristorare il bene salute della vittima primaria che ha contratto l'infezione a causa di trasfusione da sangue infetto.
Il credito risarcitorio iure successionis di euro 57.269,50 attuali corrispondeva, al 26 maggio 1998, al seguente importo devalutato: euro 34.396,10
(indice di devalutazione: 0,601).
L'indennizzo di complessivi euro 77.468,00, versato agli eredi in Per_1 data 8 gennaio 2007, corrispondeva, alla data dell'insorgenza della malattia (26 maggio 1998), al seguente importo devalutato: euro 64.826,78 (indice di devalutazione 0,837).
Devalutate le due somme di denaro alla stessa data, è possibile paragonarle e verificare che quanto ricevuto dagli eredi a titolo di indennizzo è superiore a quanto accertato a titolo di danno iure hereditatis.
Di conseguenza, nulla sarà dovuto agli eredi a titolo di Per_1 risarcimento iure successionis, poiché essi sono stati interamente soddisfatti dalla liquidazione dell'indennizzo.
La domanda di condanna al risarcimento del danno iure successionis deve essere, pertanto, rigettata.
La regolamentazione delle spese processuali.
In ordine alla liquidazione delle spese processuali, si rileva che la soccombenza si determina in modo unitario, in relazione all'esito finale e definitivo della lite, che è dovuto alla sentenza della Corte di Cassazione e non per frazioni, secondo l'esito delle diverse fasi del giudizio (cfr. Cass. 10 marzo 2004,
n. 4909, secondo cui “Il giudice del rinvio cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità deve attenersi al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio e al loro risultato, con la conseguenza che la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione e tuttavia soccombente in rapporto all'esito finale della lite può essere legittimamente condannata al rimborso delle spese in favore dell'altra parte anche per il grado di cassazione”).
pagina56 di 61 Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza della Corte quello secondo cui (Cass. n. 15506/2018) “il giudice del rinvio, al quale la causa sia rimessa dalla Corte di cassazione anche perche' decida sulle spese del giudizio di legittimita', e' tenuto a provvedere sulle spese delle fasi di impugnazione, se rigetta l'appello, e su quelle dell'intero giudizio, se riforma la sentenza di primo grado, secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio, piuttosto che ai diversi gradi dello stesso ed al loro risultato (conf. Cass.
n. 7243/2006). Ne' rileva che la cassazione sia stata solo parziale, atteso
l'accoglimento solo di un motivo di ricorso, posto che secondo la giurisprudenza di legittimita' (Cass. S.U. n. 10615/2003) il principio, fissato dall'articolo 336, comma 1, c.p.c., secondo il quale la cassazione parziale ha effetto anche sulle parti della sentenza dipendenti da quella cassata (cosiddetto effetto espansivo) comporta che la caducazione, in sede di legittimita', della pronuncia impugnata si estende alla statuizione relativa alle spese processuali, con necessita' della rinnovazione della relativa statuizione all'esito della lite (conf. Cass. n.
11326/2003 che ribadisce che l'annullamento in sede di legittimita' della pronuncia del giudice di merito, seppure limitato a un capo di essa, si estende alla statuizione relativa alle spese processuali, sicche' il giudice di rinvio ha il potere di rinnovare totalmente la relativa regolamentazione in base all'esito finale della lite)” (Cass., ord. 7 febbraio 2022, n. 3798).
Nel caso in esame, l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno iure proprio determina la vittoria processuale degli attori in riassunzione e la conseguente condanna del e della NE TO, Controparte_1 soccombenti, a rimborsare, in solido tra loro (art. 97 c.p.c.), alle parti vittoriose, le spese processuali del presente giudizio di rinvio e di tutte le precedenti fasi, ivi compreso il compenso liquidato al consulente tecnico d'ufficio, dott. Per_5
.
[...]
Il rigetto della domanda di risarcimento del danno iure successionis non è idonea a configurare la soccombenza, né totale né parziale, degli attori in riassunzione, poiché occorre valutare l'esito complessivo del giudizio, che ha consentito loro di conseguire ingenti somme di denaro a titolo risarcitorio.
Le spese sono liquidate in dispositivo, in base al D.M. 13 agosto 2022, n.
147, tenuto conto dell'attività effettivamente svolta (escluso, pertanto, il compenso per la fase istruttoria quanto al giudizio di appello e ai due giudizi di pagina57 di 61 rinvio), tenuto conto dei valori medi e del valore del credito complessivamente accertato (valore della causa superiore a euro 520.000,00, pari a euro 614.572,65 riconosciuti a titolo di danno iure proprio).
Nella liquidazione dei compensi del presente grado di giudizio va riconosciuta la maggiorazione prevista dall'art. 4, comma 1 bis, del D.M. n. 55 del
2014 e ss. mm., in ragione della presenza di collegamenti ipertestuali negli atti degli attori in riassunzione.
Nella liquidazione dei compensi di tutte le fasi di giudizio si deve fare applicazione del combinato disposto dei commi 2 e 4 dell'art. 4 del D.M. n.
55/2024 e ss. mm., in applicazione del principio di diritto definito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “In materia di spese processuali, tra
l'ipotesi disciplinata dall'art. 4, comma 4, del d.m. n. 55 del 2014 e l'ipotesi disciplinata dall'art. 4, comma 2, del citato d.m., sussiste un rapporto di specie a genere, sicché, solo qualora la prestazione giudiziale dell'avvocato sia stata resa
a favore di più soggetti aventi la medesima posizione processuale (o a favore di un solo soggetto contro più soggetti aventi la medesima posizione processuale) senza la necessità di esaminare questioni di fatto o di diritto specifiche e distinte per i vari soggetti patrocinati (o contro i quali sia stato esercitato il patrocinio), il giudice potrebbe, con una sua valutazione discrezionale sottratta al controllo di legittimità, congiuntamente operare la riduzione del 30% del compenso liquidabile per l'assistenza di un solo soggetto ed aumentarlo nella misura e nei limiti di cui al comma 2 dell'art. 4 del citato d.m.” (Cassazione civile sez. II,
06/06/2022, n.18047, così massimata).
Infatti, per ciascun grado di giudizio gli attori sono stati assistiti dagli stessi difensori;
tuttavia, questi ultimi non hanno dovuto esaminare questioni di fatto o di diritto specifiche e distinte per i vari soggetti patrocinati.
Come sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità, “la difesa di più parti, infatti, anche nel caso di identità di pretese comporta pur sempre l'onere di raccogliere plurime procure, fornire plurime informazioni, compilare plurime anagrafiche, ecc.;” [omissis] “c) quel che cambia tra l'ipotesi in cui vi sia identità, e quella in cui vi sia differenza tra le pretese dei vari assistiti, è la misura del compenso standard su cui applicare la maggiorazioni previste dall'art. 4, comma 2, d.m. 55/14; d) se le pretese dei vari assistiti sono diverse, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una
pagina58 di 61 sola parte, maggiorato del 30% per i primi dieci clienti, e del 10% dall'undicesimo al trentesimo;
e) se le pretese dei vari assistiti sono identiche in fatto ed in diritto, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, ridotto del 30%, e quindi maggiorato come indicato sopra, sub (c); tale ipotesi si identifica, come s'è detto, con la c.d. connessione impropria di cui all'art. 103, primo comma, inciso finale, c.p.c.;” (in motivazione, punto 4.12, Cass. n. 10367 del 2024).
Applicando tali principi al caso concreto, una volta ridotto del 30% il compenso unico che si sarebbe dovuto liquidare comunque per una sola parte, si ritiene di applicare un aumento nella misura del 50%, in ragione del fatto che gli avvocati degli attori hanno patrocinato cinque soggetti diversi. La misura di questo aumento (demandata alla discrezionalità del giudice di merito, cfr.
Cassazione civile sez. II, 06/06/2022, n.18047) si giustifica, per un verso, per il maggior numero di relazioni che i difensori hanno necessariamente dovuto intrattenere con i cinque soggetti difesi nel corso del giudizio e del conseguente maggior impegno impiegato nell'attività difensiva e, per altro verso, per l'esigenza di rispetto del principio di non debenza delle spese superflue.
Quanto al rapporto processuale nei confronti di (già Controparte_4
, citata a mero titolo di litis denuntiatio, Controparte_5 quale litisconsorte processuale necessario, nulla va disposto a titolo di spese processuali, essendo peraltro tale parte rimasta contumace nel presente giudizio di rinvio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così decide:
RIGETTA
La domanda di condanna al risarcimento del danno iure hereditatis proposta da , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e nei confronti del Parte_4 Parte_5 [...]
; Controparte_12
DA
e NE TO della soppressa di Controparte_1 CP_2
ES a corrispondere, in solido tra loro, a , Parte_1 [...]
, , e Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
la somma di denaro di euro 125.474,18 attuali, oltre interessi di mora
[...]
pagina59 di 61 come in motivazione dalla pubblicazione della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo, per ciascuno, a titolo di danno iure proprio;
DA
TO della soppressa di Controparte_10 CP_2
ES a rimborsare, in solido tra loro, a , Pt_1 Parte_1 [...]
, , e Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
le spese processuali da questi ultimi anticipate, liquidate come di
[...] seguito:
per il giudizio di primo grado, in euro 30.652,65 per compensi di avvocato;
per il giudizio di appello, in euro 19.436,55 per compensi di avvocato;
per il primo giudizio di legittimità, in euro 14.005,00 per compensi di avvocato;
per il primo giudizio di rinvio, in euro 19.436,55 per compensi di avvocato;
per il secondo giudizio di legittimità, in euro 14.005,00 per compensi di avvocato;
per il presente giudizio di rinvio, in euro 25.267,51 per compensi di avvocato;
il tutto oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
DA
di Controparte_12 CP_2
ES a rimborsare, in solido tra loro, a , Parte_1 [...]
, , e Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
il compenso liquidato al consulente tecnico d'ufficio, dott.
[...] Per_5
, nella misura effettivamente anticipata da tali parti.
[...]
Così deciso in Milano, dalla Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello, nella camera di consiglio del 12 novembre 2025.
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della CP_13 dott.ssa Sofia Mondazzi.
Il Presidente
Dott. Carlo Maddaloni
Il consigliere estensore
Dott. UE RE
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