Versione
27 settembre 1958
27 settembre 1958
Art. 15. (Destinazione di magistrati al Ministero
Incarichi speciali ai magistrati)
Per la destinazione dei magistrati al Ministero di grazia e giustizia, il Ministro, previo assenso degli interessati, fa le necessarie richieste nominative, nei limiti dei posti assegnati al Ministero, al Consiglio superiore della Magistratura, il quale, ove non sussistano gravi esigenze di servizio, delibera il collocamento fuori ruolo dei magistrati richiesti.
Quando il magistrato cessa dalla destinazione al Ministero, il Ministro ne da' comunicazione al Consiglio superiore per i provvedimenti di sua competenza, facendo le proposte, che riterra' opportune, per la destinazione agli uffici giudiziari.
Le disposizioni del comma primo si applicano anche per il conferimento a magistrati, giusta le norme vigenti, di incarichi estranei alle loro funzioni. Quando cessa l'incarico o quando il magistrato possa esercitare le funzioni giudiziarie compatibilmente con l'incarico stesso, il Ministro provvede ai sensi del comma precedente.
Incarichi speciali ai magistrati)
Per la destinazione dei magistrati al Ministero di grazia e giustizia, il Ministro, previo assenso degli interessati, fa le necessarie richieste nominative, nei limiti dei posti assegnati al Ministero, al Consiglio superiore della Magistratura, il quale, ove non sussistano gravi esigenze di servizio, delibera il collocamento fuori ruolo dei magistrati richiesti.
Quando il magistrato cessa dalla destinazione al Ministero, il Ministro ne da' comunicazione al Consiglio superiore per i provvedimenti di sua competenza, facendo le proposte, che riterra' opportune, per la destinazione agli uffici giudiziari.
Le disposizioni del comma primo si applicano anche per il conferimento a magistrati, giusta le norme vigenti, di incarichi estranei alle loro funzioni. Quando cessa l'incarico o quando il magistrato possa esercitare le funzioni giudiziarie compatibilmente con l'incarico stesso, il Ministro provvede ai sensi del comma precedente.
Giurisprudenza • 10
- 1. TAR Roma, sez. I, sentenza 31/05/2016, n. 6348Provvedimento: […] 3, 7 E 21 NONIES DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990 N. 241; VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DESUMIBILI DALL'ART. 196 DEL R.D. 30 GENNAIO 1941 N. 12; VIOLAZIONE ART. 15 LEGGE 24 MARZO 1958 N. 195; VIOLAZIONE ART. 50 DECRETO LEGISLATIVO 5 APRILE 2006 N. 160; ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ MANIFESTA E PER CONTRADDITTORIETA'; […] 3, 7 E 21 NONIES DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990 N. 241; ULTERIORE VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DESUMIBILI DALL'ART. 196 DEL R.D. 30 GENNAIO 1941 N. 12; ULTERIORE VIOLAZIONE ART. 15 LEGGE 24 MARZO 1958 N.195; ULTERIORE VIOLAZIONE ART. 50 DECRETO LEGISLATIVO 5 APRILE 2006 N. 160; ULTERIORE ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ MANIFESTA E PER CONTRADDITTORIETÀ; […]Leggi di più...
- sospensione cautelare·
- Consiglio Superiore della Magistratura·
- annullamento delibera CSM·
- diritto soggettivo a permanenza fuori ruolo·
- sospensione esecuzione·
- disparità di trattamento·
- collocamento fuori ruolo·
- legge 190/2012·
- richiamo nel ruolo organico·
- art. 15 L. 195/58·
- principio di leale collaborazione·
- eccesso di potere·
- interesse legittimo·
- procedimento amministrativo·
- violazione art. 7 L. 241/90