Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 26/03/2025, n. 449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 449 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Seconda Civile – riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. Giuseppe Lupo Presidente
Dott.ssa Rossana Guzzo Consigliera
Dott. Alfonso Pinto Consigliere
dei quali il terzo relatore ed estensore, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 1704/2022 del R.G. di questa Corte di Appello, vertente in questo grado
TRA
(C.F. ) nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Galioto;
appellante contro
, ( ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. Aldo Crapitti;
appellato nonchè
(C.F. ) nato a [...] il 19 Maggio1981 Controparte_2 C.F._3
,e (C.F. ) nata a [...] il 10 Luglio1990, Controparte_3 C.F._4
rappresentati e difesi dagli Avv.ti Roberto Surdi e Irene Di Matteo;
appellati
Oggetto: accertamento della proprietà e rivendica
Conclusioni: per l'appellante: Voglia l'ecc. ma Corte di Appello di Palermo che, sulla scorta dei motivi di gravame, che qui devono intendersi integralmente ripetuti e trascritti, e delle superiori considerazioni, riformi la sentenza impugnata, imputando, solo ed esclusivamente al sig.
[...]
ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti dei soggetti terzi sigg. e CP_1 CP_2
, ponendo, a carico dello stesso le spese del giudizio. CP_3
In subordine, per la natura del procedimento e per la complessità della questione affrontata, disporre
Per l'appellato Voglia l'Ecc. ma Corte d'Appello di Palermo-Contrariis Controparte_1
Rejectis -Nel merito- Rigettare le domande formulate dall'appellante. Confermare la sentenza non definitiva n. 4027/2022, emessa in data 05.10.2022, dal Tribunale di Palermo Sez II Civile, in persona del Giudice dott.ssa Erika Ivalu' Pampalone nel procedimento avente Rg. 15729/2021, anche con eventuale diversa motivazione mandando assolto l'appellato dalla domanda contro questi proposta.
Condannare la sig.ra al pagamento delle spese ed onorari del giudizio anche nella Parte_1
fase inibitoria, oltre oneri di legge. Condannare la sig.ra per lite temeraria. Parte_1
Per gli appellati e : Voglia l'ecc. ma Corte di Appello di Palermo Controparte_2 Controparte_3
-In via Preliminare-ritenere e dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dalla sig.ra
ex art. 348 bis, comma 1, c.p.c. in ragione della “non ragionevole probabilità di Parte_1
suo accoglimento”.
Nel merito, ritenere e dichiarare in ogni caso infondato il gravame, confermando con ogni statuizione la sentenza di primo grado. Con vittoria di competenze legali tanto della fase cautelare che del giudizio di merito, che si chiede di liquidare in conformità ai parametri di cui al DM n. 55/2014 e successive modifiche di cui al DM 147/2022.
- Ragioni di fatto e di diritto della decisione -
1.Con sentenza n. 4027 del 5 ottobre 2022, il Tribunale di Palermo, non definitivamente pronunciando, rigettò la domanda di accertamento della proprietà proposta da ed Parte_1
accolse, al contrario, la domanda di rivendica proposta dai convenuti e Controparte_3 [...]
, avente ad oggetto l'immobile sito in Carini, Via Turchia n. 19, censito al N.C.E.U. del CP_2
Comune di Carini, fg. 1, p.lla n. 2339, sub 1.
Condannò, quindi, all'immediato rilascio dell'immobile sopra individuato in favore Parte_1
dei convenuti e , rimettendo la causa sul ruolo per l'istruzione Controparte_3 Controparte_2
delle ulteriori domande.
2.Col gravame, proposto con atto di citazione notificato il giorno 21 ottobre 2022, Parte_1
ha censurato la sentenza del primo giudice contestando l'errata valutazione delle risultanze istruttorie e chiedendo di:
-accertare e dichiarare il proprio diritto di comproprietà, per la quota di 1/2, sull'immobile sito a
Carini (PA) in Via Turchia n. 19, identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Carini, sulla base della scrittura privata del 03.10.2016;
- dichiarare l'opponibilità ai terzi acquirenti, e , della scrittura Controparte_2 Controparte_3
privata del 3 ottobre 2016 sottoscritta dalla e da ai sensi Parte_1 Controparte_1
dell'art. 2704 c.c.;
- dichiarare la nullità, invalidità e/o inefficacia, e dunque la risoluzione, del contratto di compravendita stipulato tra il e e , tenuto Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
conto del comportamento fraudolento del relativo al trasferimento della proprietà CP_1
dell'immobile, il quale avrebbe occultato l'esistenza della suddetta scrittura privata ai terzi acquirenti;
-di disporre, conseguentemente, la restituzione dell'immobile in favore di Controparte_1
affinché le fosse garantito, unitamente ai figli minori, il diritto di abitazione sull'immobile in qualità
di comproprietaria e di collocataria della prole.
3. Si sono costituiti, con comparsa del 11 gennaio 2023, e i Controparte_2 Controparte_3
quali hanno resistito al gravame di cui hanno chiesto il rigetto.
4. Si è costituito, con comparsa del 22 febbraio 2023, il quale, preliminarmente Controparte_1
eccepita l'inammissibilità del gravame in quanto difforme dal modello normativo dell'art. 342 c.c.,
ha resistito allo stesso di cui ha chiesto il rigetto.
5. Senza incombenti istruttori, mutato il relatore, all'esito dell'udienza del 11 dicembre 2024 –
sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. - la causa è stata posta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
6. In via del tutto preliminare va affermata l'ammissibilità del gravame in quanto “ai fini della
specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 cod. proc. civ., l'esposizione delle ragioni di
fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, possono sostanziarsi anche nella prospettazione
delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purchè ciò determini una critica
adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con
certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice” (Sez.
3, Sentenza n. 25218 del 29/11/2011; Sez. 1, Sentenza n. 2814 del 12/02/2016).
7. Nel merito, con il primo motivo, l'appellante ha chiesto la riforma della sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure aveva rigettato la domanda di accertamento della proprietà.
Evidenzia che il Tribunale aveva errato nel ritenere essere “del tutto inconducente, rispetto alla domanda di accertamento della proprietà proposta da quanto dalla stessa Parte_1 rappresentato circa il suo apporto economico all'acquisto dell'immobile, trattandosi di evenienza che può (eventualmente) rilevare soltanto sotto profili diversi rispetto a quello petitorio”.
Deduce, quindi, l'errore da cui sarebbe stata affetta la sentenza gravata nella parte in cui aveva ritenuto che, essendo qualificabile in termini di mandato senza rappresentanza la scrittura privata stipulata tra essa appellante ed il proprio coniuge in data 3 ottobre 2016, Controparte_1
l'acquisto (per la quota pari alla metà) della proprietà del bene in capo a sé avrebbe potuto affermarsi solo ove fosse stato ravvisabile un atto, formale, di trasferimento dal mandatario alla mandante.
Così facendo – ha proseguito – il Tribunale non aveva tenuto in considerazione le altre e rilevanti circostanze fattuali che rendevano opponibile ai terzi acquirenti – la scrittura CP_2 CP_3 privata del 3 ottobre 2016.
Evidenzia, a tal fine, che la data di una scrittura privata non autenticata potrebbe ritenersi opponibile ai terzi anche qualora sussista un fatto, diverso dalla registrazione, che sia idoneo a dimostrare con certezza l'anteriorità della formazione del documento rispetto ad una data determinata.
E, nella specie, ciò era ravvisabile nell'assegno bancario n. 3617030438-08 di € 40.000,00 tratto sulla Banca Unicredit del 19.08.2016 e negli estratti conto del conto corrente bancario cointestato ai coniugi da cui emergeva l'accredito della somma di € Controparte_4
40.000,00.
Contrariamente a quanto assunto dal giudice di prime cure in ordine alla necessità, nel caso di specie, di un atto di ritrasferimento della proprietà dal mandatario al mandante al fine di rendere opponibile ai terzi il diritto di proprietà da lei vantato sull'immobile in discorso, il mandato, oltre agli effetti obbligatori suoi propri inter partes, spiegherebbe, in combinazione con il successivo negozio, altresì un effetto reale sotto il profilo della immediata produzione dell'effetto traslativo in capo al mandante.
Di conseguenza, avendo acquisito, in qualità di mandante per effetto della scrittura privata del
3 ottobre 2016, automaticamente e senza la necessità di un atto di ritrasferimento dal parte del CP_1 in suo favore, la comproprietà dell'immobile sito in Carini nella Via Turchia n. 19, e considerato che la predetta scrittura, sebbene non trascritta, avesse data certa antecedente alla stipula del contratto di compravendita da parte del , essa appellante era legittimata ad opporre ai terzi CP_1 Controparte_5 il proprio diritto di comproprietà sull'immobile in parola.
Il motivo non è fondato e deve essere rigettato.
Mette conto premettere che la scrittura privata stipulata il 3 ottobre 2016 tra Parte_1
e prevedeva il conferimento, da parte della prima, di un mandato senza Controparte_1
rappresentanza in favore del marito affinché acquistasse, in nome proprio ma per suo conto, una quota pari alla metà della piena proprietà dell'immobile sito in Carini, via Turchia n. 19, la residua quota dovendo essere invece acquistata direttamente dal in nome e per conto proprio. CP_1
Tale accordo, tuttavia, non prevedeva il conferimento di una procura ad acquistare, circostanza che ha portato alla corretta qualificazione nei termini del mandato senza rappresentanza, ai sensi dell'art. 1705 c.c..
Ora, anche quando il mandato sia esercitato dal mandatario in nome proprio, l'affare rimane sempre del mandante, di guisa che, ove si tratti di mobili si opera l'immediato e automatico trasferimento di essi nel patrimonio del mandante, mentre, nel caso che l'affare riguardi immobili o mobili iscritti in pubblici registri, il mandatario è obbligato a trasferirli al mandante;
obbligo questo che, nella ipotesi di inadempimento, è suscettibile di esecuzione in forma specifica, nascendo detto obbligo da un negozio giuridico che, nei rapporti interni tra mandante e mandatario, presenta affinità strutturali con il contratto preliminare.
Nel caso di specie, risulta pacifico che, nonostante l'esistenza della scrittura privata del 3
ottobre 2016, tra i coniugi e non sia mai stato stipulato alcun atto di ritrasferimento CP_1 Pt_1
della quota acquistata da per conto della moglie. CP_1
Ne consegue che la pretesa della di rivendicare la titolarità della quota dell'immobile Pt_1
risulta giuridicamente infondata, non essendosi mai perfezionato il trasferimento di proprietà richiesto dalla legge per gli acquisti immobiliari effettuati tramite mandato senza rappresentanza.
Ulteriormente, in base all'art. 2644 c.c., la scrittura privata, non trascritta, non sarebbe opponibile ai e , acquirenti successivi che hanno regolarmente trascritto il loro titolo CP_2 CP_3
in data 23.07.2021.
Pertanto, in virtù del principio della prevalenza della trascrizione, si ribadisce l'infondatezza della pretesa della , poiché l'inesistenza e conseguentemente la mancata trascrizione dell'atto Pt_1
che avrebbe sancito il trasferimento di proprietà rende la sua pretesa infondata, stante la legittimità
dell'acquisto effettuato dai e tramite regolare atto di compravendita. CP_2 CP_3
Nessuna rilevanza riveste, nella fattispecie, il richiamo alla data certa che, nei confronti dei terzi acquirenti, rivestirebbe la richiamata scrittura privata del 3 ottobre 2016, posto che ciò non toglie che il mandato è fonte per le parti (mandante e mandatario) di un vincolo meramente obbligatorio e di un'azione strettamente personale.
Ai fini della risoluzione di conflitti tra più acquirenti dello stesso diritto o diritti incompatibili sul medesimo immobile, sono richiesti requisiti aggiuntivi rispetto a quanto previsto dall'art. 2704
c.c., prevalendo generalmente colui che, oltre ad avere una scrittura con data certa, abbia anche trascritto per primo.
Del tutto erronea è, poi, l'interpretazione proposta nel gravame in ordine all'efficacia automatica del trasferimento della proprietà in capo al mandante, anche nel caso di acquisti immobiliari, in quanto palesemente contrastante con la chiara portata dell'art. 1706 c.c..
8. Con il secondo motivo, l'appellante si duole della “erronea, contradditoria e carente motivazione della sentenza in ordine alla condanna dell'appellante all'immediato rilascio della casa coniugale sita in Carini nella via Turchia n. 19 in favore dei sigg. e Controparte_3 [...]
”. CP_2
Evidenzia, a tal fine, che il giudice di prime non avrebbe dovuto disporre l'immediato rilascio dell'immobile in questione in favore dei terzi acquirenti , in quanto la vendita del Controparte_5
già menzionato immobile, quale casa familiare, è avvenuta da parte del in pendenza del giudizio CP_1
di separazione, più precisamente dopo il deposito del ricorso per separazione giudiziale da parte sua.
Ed ancora, essendo a conoscenza della circostanza che la Controparte_1 Pt_1
intendeva procedere con il giudizio di separazione, avrebbe fraudolentemente alienato ai e CP_2
l'immobile in questione, adibito a casa coniugale, al solo fine di non vederla assegnata a sé CP_3
in quanto collocataria della prole.
Anche questo motivo non è fondato.
E' decisivo rilevare che l'alienazione da parte del in favore dei coniugi e CP_1 CP_2
è avvenuta prima dell'adozione dei provvedimenti provvisori ed urgenti, da parte del CP_3
Presidente del Tribunale di Palermo, nel giudizio di separazione personale tra l'appellante ed il . CP_1
Non solo, ma con l'ordinanza del 18 novembre 2021, il Presidente del Tribunale non dispose l'assegnazione dell'uso della casa coniugale, proprio per il fatto che l'immobile era stato, nelle more, alienato a terzi ai quali il provvedimento non sarebbe stato loro opponibile.
Di fronte a questo dato oggettivo del tutto irrilevante è che l'alienazione sarebbe avvenuta pendente il giudizio di separazione ed è palesemente infondato che sull'immobile gravasse un vincolo di destinazione di carattere reale, solo perché costituiva la residenza della famiglia.
Si tratta di aspetti giuridicamente irrilevanti destinati a recedere di fronte alla pacifica trascrizione dell'acquisto da parte di e , considerato che solo il provvedimento di CP_2 CP_3
assegnazione della casa familiare sarebbe opponibile al terzo acquirente, pur se non trascritto, ma purché avente data anteriore all'acquisto (Cass. n. 11096/2002; Sez. 2 - , Ordinanza n. 12611 del 20/04/2022).
Ma, ribadito che nella specie non vi è stato alcun provvedimento di assegnazione, le deduzioni articolate dall'appellante non hanno alcun fondamento.
9. Infondati essendo i motivi che lo sorreggono, l'appello va rigettato con statuizione secondo soccombenza delle spese del grado, liquidate in base allo scaglione per le cause di valore indeterminabile a complessità bassa.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Sezione III civile, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando, così provvede: conferma la sentenza resa dal Tribunale di Palermo n. 4027 del 5 ottobre 2022, appellata in via principale da con atto di citazione notificato il 21 ottobre 2022; Parte_1 condanna l'appellante a rifondere agli appellati le spese di lite di questo grado, liquidate per ciascuna delle due parti ( e – ) nella complessiva somma di € 3,473,00 per compensi CP_1 CP_2 CP_3
oltre accessori come per legge;
dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24/12/2012 n. 228.
Così deciso, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di Appello di
Palermo, il 14 marzo 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Alfonso Pinto Giuseppe Lupo