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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 18/12/2025, n. 1516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1516 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5807/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice CE RO ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5807/2024 promossa da:
c.f. , rappresentato e difeso dall'AVV. Parte_1 C.F._1
BI BE, giusta procura in atti;
RICORRENTE
Contro
C.F. Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: accettazione tacita di eredità
MOTIVAZIONE
1 ha convenuto in giudizio formulando le Parte_1 Controparte_1 seguenti conclusioni:
In via principale:
- “Dichiarare che , nato a [...] il [...], C.F. Controparte_1
, in quanto erede per accettazione ope legis ex art 485 c.c. o C.F._2 per accettazione tacita ex art. 476 c.c., del padre , nato a [...]
Pievepelago i1 14 marzo 1904 e deceduto in data 29 aprile 1993 e/o della madre
fu , nata a [...] il di 8 novembre 1920, Persona_2 Persona_3 deceduta il 12.08.2008, è divenuto proprietario esclusivo dei seguenti beni immobili:
pagina 1 di 11 - porzione a destinazione residenziale posta al piano primo e ricompresa nel complesso immobiliare sito nel Comune di Pievepelago (MO), via Borghetto n. 6
(via Roma n 4-6), confinante nell'insieme con detta via, mappali 206, 207, 200 e
198 - Dati Catastali: Catasto Fabbricati del Comune di Pievepelago al foglio 22 mappali: 202, 201 e 204 sub. 2 (tra loro graffati), Cat. A/5 Cl. 2 vani 5 r.c. euro
170,43, via Borghetto n. 6 (via Roma n 4-6) piano 1;
- Appezzamento di terreno senza sovrastanti fabbricati, della superficie catastale di mq. 5.343, posta in Pievepelago in fronte a via Roccapelago, confinante nell'insieme con detta via, Rio Piccolo e mappali 240, 108 e 112, Dati catastali:
Catasto Terreni del Comune di Pievepelago al foglio 21 mappali: 110, Bosco
Ceduo, cl. 3 di are 16 centiare 00 r.d. euro 0,50r.a. euro 0,17, 111, , Parte_2 cl. 02 di are 37 centiare 43 r.d. euro 8,51 r.a. euro 6,77;
- Con vittoria di spese”.
In particolare, il ricorrente ha allegato: di essere creditore del per CP_1
l'importo di euro 7500,00 (in forza della Sentenza n. 376/2022 Reg. Sent. pronunciata nel procedimento penale n. 1084/2020 RG Tribunale di Modena – n.
5173/2018 R.G. Notizie di reato, dal Tribunale di Modena – Rito Monocratico, in data 09.03.2022, depositata in data 06/06/2022 e notificata unitamente ad atto di precetto al sig. in data 07.10.2022 (cfr. doc 1), con la quale Controparte_1 questo è stato condannato al risarcimento del danno nei confronti di Pt_1
, quale parte civile costituita, disponendo appunto una provvisionale
[...] immediatamente esecutiva di € 7.500,00; che all'esito di pignoramento presso terzi (eseguito in data 29-12-2022 / 18/01/2023 con Ordinanza in data
04/03/2023) gli era stata assegnata in pagamento al la somma di € 556,95; che quindi lo stesso aveva chiesto un pignoramento immobiliare sui beni del CP_1
(meglio indicati in atti tra i quali anche 1) CATASTO FABBRICATI Comune di
EL (MO) ed aveva depositato una certificazione notarile dalla quale era emerso che non risultano mai trascritte le accettazioni, tacite o espresse, dell'eredità in favore di e contro i danti causa , Controparte_1 Persona_1 deceduto nel 1993 e deceduta nel 2008 (cfr. docc 7 e 8); che Persona_2 il G.E gli aveva quindi assegnato una termine per (documentare) l'avvenuta introduzione di domanda giudiziale di accertamento della proprietà dei beni pagina 2 di 11 pignorati in capo al/i debitore/i, per accettazione tacita di eredità ex artt. 476 e ss. c.c. o per accettazione di eredità ope legis ex art. 485 c.c.
2. Il resistente, correttamente evocato in giudizio non si è costituito.
3. La causa è stata istruita tramite prove testimoniali ed è stata trattenuta in decisione con le modalità di cui all'art. 281 sexies terzo comma c.p.c. all'udienza del 20.10.2025.
4. In punto di diritto va rilevato che, affinché un soggetto possa acquisire la qualità di erede deve essere delato all'eredità del defunto, in ragione di un testamento o di una disposizione di legge (art 457 c.c.) e deve avere accettato l'eredità (art 459 c.c.).
Da ciò consegue che l'accettazione dell'eredità può essere compiuta e produrre i suoi effetti giuridici solo se effettuata da soggetto delato all'eredità, sicché in tal senso l'accertamento della delazione ereditaria è prioritario sul piano logico- giuridico rispetto a quello dell'accettazione dell'eredità.
In caso di successione legittima, l'eredità viene devoluta primariamente in favore del coniuge e dei discendenti, i quali sono i principali delati all'eredità (art 565 e
581 c.c.)
In ordine all'accettazione dell'eredità, deve rilevarsi che ai sensi dell'art 474 c.c. il delato all'eredità può accettare quest'ultima in modo espresso o in modo tacito.
Ai sensi dell'art 476 c.c. l'accettazione tacita ricorre quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede. Al riguardo la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, al fine di accertare l'accettazione tacita dell'eredità, “mentre sono inidonei allo scopo gli atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione, l'accettazione tacita può essere desunta dal compimento di atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non solo dal punto di vista tributario, ma anche da quello civile (Cfr. Cass Civ n. 1438/2020; Cass. Civ n. 12259/2022; Cass Civ n.
10796/2009).
5. Si osserva preliminarmente che incombe su chi agisce in giudizio, in applicazione del principio generale di cui all' art. 2697 c.c. l'onere di provare pagina 3 di 11 l'assunzione da parte del convenuto della qualità di erede, la quale non può desumersi dalla mera chiamata all'eredità, non essendo prevista alcuna presunzione in tal senso, ma consegue solo all'accettazione dell'eredità, espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta, quindi, un elemento costitutivo del diritto azionato. Invero oltre all'allegazione della qualità di erede occorre fornire la prova.
Con riferimento alla successione testamentaria, la prova della qualità di erede si concretizza mediante la produzione del testamento pubblicato.
Al fine di offrire prova della qualità di erede, con riferimento alla successione legittima, invece, è necessario produrre: gli atti dello stato civile dai quali si desume il rapporto di parentela con il de cuius a norma degli artt. 565 e 572 c.c., non potendo considerarsi sufficiente la mera dichiarazione di successione né la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Cfr. Cass. Sez. 2 n. 2506/1973, n.
13738/2005 e n. 4141/1999).
Ed invero la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la qualità di coniuge o di figlio del defunto non può essere fornita a mezzo della denuncia di successione, atto rilevante ai soli fini fiscali, occorrendo invece la produzione degli atti dello stato civile, dai quali è dato coerentemente desumere quel rapporto di parentela con il de cuius che legittima alla successione (cfr. Cass Civ n. 22730/2022, Cass
Civ n. 31695/2019; Cass Civ n 13738/2005).
Tale principio è stato recentemente ribadito dalla Suprema Corte che ha evidenziato che, ai fini dell'onere della prova, “per quanto concerne la delazione dell'eredità, tale onere - che non è assolto con la produzione della denuncia di successione - è idoneamente adempiuto con la produzione degli atti dello stato civile, dai quali è dato coerentemente desumere quel rapporto di parentela con il de cuius che legittima alla successione ai sensi degli artt. 565 e ss c.c.” ( Cass
Civ n. 10519/2024).
Ebbene, nel caso in esame, non vi è alcun documento che sia idoneo a provare compiutamente il rapporto di filiazione tra il ricorrente e i danti causa.
Non risulta depositato alcun estratto dei registri dello stato civile da cui desumere il dedotto rapporto di filiazione tra e e Controparte_1 Persona_1 tra e . Controparte_1 Persona_2
pagina 4 di 11 Né può ritenersi utile al suddetto scopo la sola denuncia di successione (doc n. 17
e 18 di parte ricorrente) in quanto, come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, si tratta di documento avente valore essenzialmente fiscale e non può dimostrare un rapporto di parentela.
Gli altri documenti depositati dalla parte ricorrente sono totalmente irrilevanti per la prova del rapporto di filiazione sopra indicato il quale, per quanto sopra riferito, risulta logicamente anteriore all'accertamento dell'accettazione tacita di eredità.
Ed invero: dal certificato di morte di (doc n. 7 di parte Persona_1 ricorrente) risulta il solo rapporto di coniugio con , dal Persona_2 certificato di morte di (doc. n. 8 di parte ricorrente) risulta il Persona_2 solo rapporto di coniugio con;
dallo stato storico di famiglia di Persona_1
e (doc. n. 10 di parte ricorrente) risultano Persona_1 Persona_2 quali componenti della famiglia al 29.4.1993 solo e Persona_1 Persona_2
.
[...]
Infine, va osservato che per la prova del rapporto di filiazione, quando fatto costitutivo della domanda oggetto di giudizio, non può applicarsi il principio di non contestazione, (peraltro non applicabile in virtù della contumacia della parte resistente), in ragione della mancata negazione della qualità di figlio dell'odierno resistente posto che si tratta di questione afferente a diritti indisponibili (cfr. Cass
Civ. n. 4791/2020).
In definitiva, il ricorrente non ha fornito prova del rapporto di filiazione sussistente tra e e tra Controparte_1 Persona_1 CP_1
e con la conseguenza che non può ritenersi
[...] Persona_2 accertato che lo stessa abbia accettato tacitamente o ex lege l'eredità degli stessi, trattandosi di atto che presuppone la qualifica di delato all'eredità dei de cuius.
Ciò importa l'infondatezza della domanda.
Nulle sulle spese di lite in ragione della contumacia di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, in persona del giudice unico Dr.ssa CE RO, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato da confronti Parte_1 di dispone nel seguente modo: Controparte_1
pagina 5 di 11 1) Rigetta il ricorso;
2) Nulla sulle spese.
Modena 18.12.2025
Il Giudice
CE RO
pagina 6 di 11 1 ha convenuto in giudizio formulando le Parte_1 Controparte_1 seguenti conclusioni:
In via principale:
- “Dichiarare che , nato a [...] il [...], C.F. Controparte_1
, in quanto erede per accettazione ope legis ex art 485 c.c. o C.F._2 per accettazione tacita ex art. 476 c.c., del padre , nato a [...]
Pievepelago i1 14 marzo 1904 e deceduto in data 29 aprile 1993 e/o della madre
fu , nata a [...] il di 8 novembre 1920, Persona_2 Persona_3 deceduta il 12.08.2008, è divenuto proprietario esclusivo dei seguenti beni immobili:
- porzione a destinazione residenziale posta al piano primo e ricompresa nel complesso immobiliare sito nel Comune di Pievepelago (MO), via Borghetto n. 6
(via Roma n 4-6), confinante nell'insieme con detta via, mappali 206, 207, 200 e
198 - Dati Catastali: Catasto Fabbricati del Comune di Pievepelago al foglio 22 mappali: 202, 201 e 204 sub. 2 (tra loro graffati), Cat. A/5 Cl. 2 vani 5 r.c. euro
170,43, via Borghetto n. 6 (via Roma n 4-6) piano 1;
- Appezzamento di terreno senza sovrastanti fabbricati, della superficie catastale di mq. 5.343, posta in Pievepelago in fronte a via Roccapelago, confinante nell'insieme con detta via, Rio Piccolo e mappali 240, 108 e 112, Dati catastali:
Catasto Terreni del Comune di Pievepelago al foglio 21 mappali: 110, Bosco
Ceduo, cl. 3 di are 16 centiare 00 r.d. euro 0,50r.a. euro 0,17, 111, , Parte_2 cl. 02 di are 37 centiare 43 r.d. euro 8,51 r.a. euro 6,77;
- Con vittoria di spese”.
pagina 7 di 11 In particolare, il ricorrente ha allegato: di essere creditore del per CP_1
l'importo di euro 7500,00 (in forza della Sentenza n. 376/2022 Reg. Sent. pronunciata nel procedimento penale n. 1084/2020 RG Tribunale di Modena – n.
5173/2018 R.G. Notizie di reato, dal Tribunale di Modena – Rito Monocratico, in data 09.03.2022, depositata in data 06/06/2022 e notificata unitamente ad atto di precetto al sig. in data 07.10.2022 (cfr. doc 1), con la quale Controparte_1 questo è stato condannato al risarcimento del danno nei confronti di Pt_1
, quale parte civile costituita, disponendo appunto una provvisionale
[...] immediatamente esecutiva di € 7.500,00; che all'esito di pignoramento presso terzi (eseguito in data 29-12-2022 / 18/01/2023 con Ordinanza in data
04/03/2023) gli era stata assegnata in pagamento al la somma di € 556,95; che quindi lo stesso aveva chiesto un pignoramento immobiliare sui beni del CP_1
(meglio indicati in atti tra i quali anche 1) CATASTO FABBRICATI Comune di
EL (MO) ed aveva depositato una certificazione notarile dalla quale era emerso che non risultano mai trascritte le accettazioni, tacite o espresse, dell'eredità in favore di e contro i danti causa , Controparte_1 Persona_1 deceduto nel 1993 e deceduta nel 2008 (cfr. docc 7 e 8); che Persona_2 il G.E gli aveva quindi assegnato una termine per (documentare) l'avvenuta introduzione di domanda giudiziale di accertamento della proprietà dei beni pignorati in capo al/i debitore/i, per accettazione tacita di eredità ex artt. 476 e ss. c.c. o per accettazione di eredità ope legis ex art. 485 c.c.
2. Il resistente, correttamente evocato in giudizio non si è costituito.
3. La causa è stata istruita tramite prove testimoniali ed è stata trattenuta in decisione con le modalità di cui all'art. 281 sexies terzo comma c.p.c. all'udienza del 20.10.2025.
4. In punto di diritto va rilevato che, affinché un soggetto possa acquisire la qualità di erede deve essere delato all'eredità del defunto, in ragione di un testamento o di una disposizione di legge (art 457 c.c.) e deve avere accettato l'eredità (art 459 c.c.).
Da ciò consegue che l'accettazione dell'eredità può essere compiuta e produrre i suoi effetti giuridici solo se effettuata da soggetto delato all'eredità, sicché in tal senso l'accertamento della delazione ereditaria è prioritario sul piano logico- giuridico rispetto a quello dell'accettazione dell'eredità. pagina 8 di 11 In caso di successione legittima, l'eredità viene devoluta primariamente in favore del coniuge e dei discendenti, i quali sono i principali delati all'eredità (art 565 e
581 c.c.)
In ordine all'accettazione dell'eredità, deve rilevarsi che ai sensi dell'art 474 c.c. il delato all'eredità può accettare quest'ultima in modo espresso o in modo tacito.
Ai sensi dell'art 476 c.c. l'accettazione tacita ricorre quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede. Al riguardo la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, al fine di accertare l'accettazione tacita dell'eredità, “mentre sono inidonei allo scopo gli atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione, l'accettazione tacita può essere desunta dal compimento di atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non solo dal punto di vista tributario, ma anche da quello civile (Cfr. Cass Civ n. 1438/2020; Cass. Civ n. 12259/2022; Cass Civ n.
10796/2009).
5. Si osserva preliminarmente che incombe su chi agisce in giudizio, in applicazione del principio generale di cui all' art. 2697 c.c. l'onere di provare l'assunzione da parte del convenuto della qualità di erede, la quale non può desumersi dalla mera chiamata all'eredità, non essendo prevista alcuna presunzione in tal senso, ma consegue solo all'accettazione dell'eredità, espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta, quindi, un elemento costitutivo del diritto azionato. Invero oltre all'allegazione della qualità di erede occorre fornire la prova.
Con riferimento alla successione testamentaria, la prova della qualità di erede si concretizza mediante la produzione del testamento pubblicato.
Al fine di offrire prova della qualità di erede, con riferimento alla successione legittima, invece, è necessario produrre: gli atti dello stato civile dai quali si desume il rapporto di parentela con il de cuius a norma degli artt. 565 e 572 c.c., non potendo considerarsi sufficiente la mera dichiarazione di successione né la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Cfr. Cass. Sez. 2 n. 2506/1973, n.
13738/2005 e n. 4141/1999).
pagina 9 di 11 Ed invero la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la qualità di coniuge o di figlio del defunto non può essere fornita a mezzo della denuncia di successione, atto rilevante ai soli fini fiscali, occorrendo invece la produzione degli atti dello stato civile, dai quali è dato coerentemente desumere quel rapporto di parentela con il de cuius che legittima alla successione (cfr. Cass Civ n. 22730/2022, Cass
Civ n. 31695/2019; Cass Civ n 13738/2005).
Tale principio è stato recentemente ribadito dalla Suprema Corte che ha evidenziato che, ai fini dell'onere della prova, “per quanto concerne la delazione dell'eredità, tale onere - che non è assolto con la produzione della denuncia di successione - è idoneamente adempiuto con la produzione degli atti dello stato civile, dai quali è dato coerentemente desumere quel rapporto di parentela con il de cuius che legittima alla successione ai sensi degli artt. 565 e ss c.c.” ( Cass
Civ n. 10519/2024).
Ebbene, nel caso in esame, non vi è alcun documento che sia idoneo a provare compiutamente il rapporto di filiazione tra il ricorrente e i danti causa.
Non risulta depositato alcun estratto dei registri dello stato civile da cui desumere il dedotto rapporto di filiazione tra e e Controparte_1 Persona_1 tra e . Controparte_1 Persona_2
Né può ritenersi utile al suddetto scopo la sola denuncia di successione (doc n. 17
e 18 di parte ricorrente) in quanto, come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, si tratta di documento avente valore essenzialmente fiscale e non può dimostrare un rapporto di parentela.
Gli altri documenti depositati dalla parte ricorrente sono totalmente irrilevanti per la prova del rapporto di filiazione sopra indicato il quale, per quanto sopra riferito, risulta logicamente anteriore all'accertamento dell'accettazione tacita di eredità.
Ed invero: dal certificato di morte di (doc n. 7 di parte Persona_1 ricorrente) risulta il solo rapporto di coniugio con , dal Persona_2 certificato di morte di (doc. n. 8 di parte ricorrente) risulta il Persona_2 solo rapporto di coniugio con;
dallo stato storico di famiglia di Persona_1
e (doc. n. 10 di parte ricorrente) risultano Persona_1 Persona_2 quali componenti della famiglia al 29.4.1993 solo e Persona_1 Persona_2
.
[...]
pagina 10 di 11 Infine, va osservato che per la prova del rapporto di filiazione, quando fatto costitutivo della domanda oggetto di giudizio, non può applicarsi il principio di non contestazione, (peraltro non applicabile in virtù della contumacia della parte resistente), in ragione della mancata negazione della qualità di figlio dell'odierno resistente posto che si tratta di questione afferente a diritti indisponibili (cfr. Cass
Civ n. 4791/2020).
In definitiva, il ricorrente non ha fornito prova del rapporto di filiazione sussistente tra e e tra Controparte_1 Persona_1 CP_1
e con la conseguenza che non può ritenersi
[...] Persona_2 accertato che lo stessa abbia accettato tacitamente o ex lege l'eredità degli stessi trattandosi di atto che presuppone la qualifica di delato all'eredità dei de cuius.
Ciò importa l'infondatezza della domanda.
Nulle sulle spese di lite in ragione della contumacia di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, in persona del giudice unico Dr.ssa CE RO, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato da nei Parte_1 confronti di , dispone nel seguente modo: Controparte_1
3) Rigetta il ricorso;
4) Nulla sulle spese.
Modena 18.12.2025
Il Giudice
CE RO
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice CE RO ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5807/2024 promossa da:
c.f. , rappresentato e difeso dall'AVV. Parte_1 C.F._1
BI BE, giusta procura in atti;
RICORRENTE
Contro
C.F. Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: accettazione tacita di eredità
MOTIVAZIONE
1 ha convenuto in giudizio formulando le Parte_1 Controparte_1 seguenti conclusioni:
In via principale:
- “Dichiarare che , nato a [...] il [...], C.F. Controparte_1
, in quanto erede per accettazione ope legis ex art 485 c.c. o C.F._2 per accettazione tacita ex art. 476 c.c., del padre , nato a [...]
Pievepelago i1 14 marzo 1904 e deceduto in data 29 aprile 1993 e/o della madre
fu , nata a [...] il di 8 novembre 1920, Persona_2 Persona_3 deceduta il 12.08.2008, è divenuto proprietario esclusivo dei seguenti beni immobili:
pagina 1 di 11 - porzione a destinazione residenziale posta al piano primo e ricompresa nel complesso immobiliare sito nel Comune di Pievepelago (MO), via Borghetto n. 6
(via Roma n 4-6), confinante nell'insieme con detta via, mappali 206, 207, 200 e
198 - Dati Catastali: Catasto Fabbricati del Comune di Pievepelago al foglio 22 mappali: 202, 201 e 204 sub. 2 (tra loro graffati), Cat. A/5 Cl. 2 vani 5 r.c. euro
170,43, via Borghetto n. 6 (via Roma n 4-6) piano 1;
- Appezzamento di terreno senza sovrastanti fabbricati, della superficie catastale di mq. 5.343, posta in Pievepelago in fronte a via Roccapelago, confinante nell'insieme con detta via, Rio Piccolo e mappali 240, 108 e 112, Dati catastali:
Catasto Terreni del Comune di Pievepelago al foglio 21 mappali: 110, Bosco
Ceduo, cl. 3 di are 16 centiare 00 r.d. euro 0,50r.a. euro 0,17, 111, , Parte_2 cl. 02 di are 37 centiare 43 r.d. euro 8,51 r.a. euro 6,77;
- Con vittoria di spese”.
In particolare, il ricorrente ha allegato: di essere creditore del per CP_1
l'importo di euro 7500,00 (in forza della Sentenza n. 376/2022 Reg. Sent. pronunciata nel procedimento penale n. 1084/2020 RG Tribunale di Modena – n.
5173/2018 R.G. Notizie di reato, dal Tribunale di Modena – Rito Monocratico, in data 09.03.2022, depositata in data 06/06/2022 e notificata unitamente ad atto di precetto al sig. in data 07.10.2022 (cfr. doc 1), con la quale Controparte_1 questo è stato condannato al risarcimento del danno nei confronti di Pt_1
, quale parte civile costituita, disponendo appunto una provvisionale
[...] immediatamente esecutiva di € 7.500,00; che all'esito di pignoramento presso terzi (eseguito in data 29-12-2022 / 18/01/2023 con Ordinanza in data
04/03/2023) gli era stata assegnata in pagamento al la somma di € 556,95; che quindi lo stesso aveva chiesto un pignoramento immobiliare sui beni del CP_1
(meglio indicati in atti tra i quali anche 1) CATASTO FABBRICATI Comune di
EL (MO) ed aveva depositato una certificazione notarile dalla quale era emerso che non risultano mai trascritte le accettazioni, tacite o espresse, dell'eredità in favore di e contro i danti causa , Controparte_1 Persona_1 deceduto nel 1993 e deceduta nel 2008 (cfr. docc 7 e 8); che Persona_2 il G.E gli aveva quindi assegnato una termine per (documentare) l'avvenuta introduzione di domanda giudiziale di accertamento della proprietà dei beni pagina 2 di 11 pignorati in capo al/i debitore/i, per accettazione tacita di eredità ex artt. 476 e ss. c.c. o per accettazione di eredità ope legis ex art. 485 c.c.
2. Il resistente, correttamente evocato in giudizio non si è costituito.
3. La causa è stata istruita tramite prove testimoniali ed è stata trattenuta in decisione con le modalità di cui all'art. 281 sexies terzo comma c.p.c. all'udienza del 20.10.2025.
4. In punto di diritto va rilevato che, affinché un soggetto possa acquisire la qualità di erede deve essere delato all'eredità del defunto, in ragione di un testamento o di una disposizione di legge (art 457 c.c.) e deve avere accettato l'eredità (art 459 c.c.).
Da ciò consegue che l'accettazione dell'eredità può essere compiuta e produrre i suoi effetti giuridici solo se effettuata da soggetto delato all'eredità, sicché in tal senso l'accertamento della delazione ereditaria è prioritario sul piano logico- giuridico rispetto a quello dell'accettazione dell'eredità.
In caso di successione legittima, l'eredità viene devoluta primariamente in favore del coniuge e dei discendenti, i quali sono i principali delati all'eredità (art 565 e
581 c.c.)
In ordine all'accettazione dell'eredità, deve rilevarsi che ai sensi dell'art 474 c.c. il delato all'eredità può accettare quest'ultima in modo espresso o in modo tacito.
Ai sensi dell'art 476 c.c. l'accettazione tacita ricorre quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede. Al riguardo la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, al fine di accertare l'accettazione tacita dell'eredità, “mentre sono inidonei allo scopo gli atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione, l'accettazione tacita può essere desunta dal compimento di atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non solo dal punto di vista tributario, ma anche da quello civile (Cfr. Cass Civ n. 1438/2020; Cass. Civ n. 12259/2022; Cass Civ n.
10796/2009).
5. Si osserva preliminarmente che incombe su chi agisce in giudizio, in applicazione del principio generale di cui all' art. 2697 c.c. l'onere di provare pagina 3 di 11 l'assunzione da parte del convenuto della qualità di erede, la quale non può desumersi dalla mera chiamata all'eredità, non essendo prevista alcuna presunzione in tal senso, ma consegue solo all'accettazione dell'eredità, espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta, quindi, un elemento costitutivo del diritto azionato. Invero oltre all'allegazione della qualità di erede occorre fornire la prova.
Con riferimento alla successione testamentaria, la prova della qualità di erede si concretizza mediante la produzione del testamento pubblicato.
Al fine di offrire prova della qualità di erede, con riferimento alla successione legittima, invece, è necessario produrre: gli atti dello stato civile dai quali si desume il rapporto di parentela con il de cuius a norma degli artt. 565 e 572 c.c., non potendo considerarsi sufficiente la mera dichiarazione di successione né la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Cfr. Cass. Sez. 2 n. 2506/1973, n.
13738/2005 e n. 4141/1999).
Ed invero la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la qualità di coniuge o di figlio del defunto non può essere fornita a mezzo della denuncia di successione, atto rilevante ai soli fini fiscali, occorrendo invece la produzione degli atti dello stato civile, dai quali è dato coerentemente desumere quel rapporto di parentela con il de cuius che legittima alla successione (cfr. Cass Civ n. 22730/2022, Cass
Civ n. 31695/2019; Cass Civ n 13738/2005).
Tale principio è stato recentemente ribadito dalla Suprema Corte che ha evidenziato che, ai fini dell'onere della prova, “per quanto concerne la delazione dell'eredità, tale onere - che non è assolto con la produzione della denuncia di successione - è idoneamente adempiuto con la produzione degli atti dello stato civile, dai quali è dato coerentemente desumere quel rapporto di parentela con il de cuius che legittima alla successione ai sensi degli artt. 565 e ss c.c.” ( Cass
Civ n. 10519/2024).
Ebbene, nel caso in esame, non vi è alcun documento che sia idoneo a provare compiutamente il rapporto di filiazione tra il ricorrente e i danti causa.
Non risulta depositato alcun estratto dei registri dello stato civile da cui desumere il dedotto rapporto di filiazione tra e e Controparte_1 Persona_1 tra e . Controparte_1 Persona_2
pagina 4 di 11 Né può ritenersi utile al suddetto scopo la sola denuncia di successione (doc n. 17
e 18 di parte ricorrente) in quanto, come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, si tratta di documento avente valore essenzialmente fiscale e non può dimostrare un rapporto di parentela.
Gli altri documenti depositati dalla parte ricorrente sono totalmente irrilevanti per la prova del rapporto di filiazione sopra indicato il quale, per quanto sopra riferito, risulta logicamente anteriore all'accertamento dell'accettazione tacita di eredità.
Ed invero: dal certificato di morte di (doc n. 7 di parte Persona_1 ricorrente) risulta il solo rapporto di coniugio con , dal Persona_2 certificato di morte di (doc. n. 8 di parte ricorrente) risulta il Persona_2 solo rapporto di coniugio con;
dallo stato storico di famiglia di Persona_1
e (doc. n. 10 di parte ricorrente) risultano Persona_1 Persona_2 quali componenti della famiglia al 29.4.1993 solo e Persona_1 Persona_2
.
[...]
Infine, va osservato che per la prova del rapporto di filiazione, quando fatto costitutivo della domanda oggetto di giudizio, non può applicarsi il principio di non contestazione, (peraltro non applicabile in virtù della contumacia della parte resistente), in ragione della mancata negazione della qualità di figlio dell'odierno resistente posto che si tratta di questione afferente a diritti indisponibili (cfr. Cass
Civ. n. 4791/2020).
In definitiva, il ricorrente non ha fornito prova del rapporto di filiazione sussistente tra e e tra Controparte_1 Persona_1 CP_1
e con la conseguenza che non può ritenersi
[...] Persona_2 accertato che lo stessa abbia accettato tacitamente o ex lege l'eredità degli stessi, trattandosi di atto che presuppone la qualifica di delato all'eredità dei de cuius.
Ciò importa l'infondatezza della domanda.
Nulle sulle spese di lite in ragione della contumacia di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, in persona del giudice unico Dr.ssa CE RO, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato da confronti Parte_1 di dispone nel seguente modo: Controparte_1
pagina 5 di 11 1) Rigetta il ricorso;
2) Nulla sulle spese.
Modena 18.12.2025
Il Giudice
CE RO
pagina 6 di 11 1 ha convenuto in giudizio formulando le Parte_1 Controparte_1 seguenti conclusioni:
In via principale:
- “Dichiarare che , nato a [...] il [...], C.F. Controparte_1
, in quanto erede per accettazione ope legis ex art 485 c.c. o C.F._2 per accettazione tacita ex art. 476 c.c., del padre , nato a [...]
Pievepelago i1 14 marzo 1904 e deceduto in data 29 aprile 1993 e/o della madre
fu , nata a [...] il di 8 novembre 1920, Persona_2 Persona_3 deceduta il 12.08.2008, è divenuto proprietario esclusivo dei seguenti beni immobili:
- porzione a destinazione residenziale posta al piano primo e ricompresa nel complesso immobiliare sito nel Comune di Pievepelago (MO), via Borghetto n. 6
(via Roma n 4-6), confinante nell'insieme con detta via, mappali 206, 207, 200 e
198 - Dati Catastali: Catasto Fabbricati del Comune di Pievepelago al foglio 22 mappali: 202, 201 e 204 sub. 2 (tra loro graffati), Cat. A/5 Cl. 2 vani 5 r.c. euro
170,43, via Borghetto n. 6 (via Roma n 4-6) piano 1;
- Appezzamento di terreno senza sovrastanti fabbricati, della superficie catastale di mq. 5.343, posta in Pievepelago in fronte a via Roccapelago, confinante nell'insieme con detta via, Rio Piccolo e mappali 240, 108 e 112, Dati catastali:
Catasto Terreni del Comune di Pievepelago al foglio 21 mappali: 110, Bosco
Ceduo, cl. 3 di are 16 centiare 00 r.d. euro 0,50r.a. euro 0,17, 111, , Parte_2 cl. 02 di are 37 centiare 43 r.d. euro 8,51 r.a. euro 6,77;
- Con vittoria di spese”.
pagina 7 di 11 In particolare, il ricorrente ha allegato: di essere creditore del per CP_1
l'importo di euro 7500,00 (in forza della Sentenza n. 376/2022 Reg. Sent. pronunciata nel procedimento penale n. 1084/2020 RG Tribunale di Modena – n.
5173/2018 R.G. Notizie di reato, dal Tribunale di Modena – Rito Monocratico, in data 09.03.2022, depositata in data 06/06/2022 e notificata unitamente ad atto di precetto al sig. in data 07.10.2022 (cfr. doc 1), con la quale Controparte_1 questo è stato condannato al risarcimento del danno nei confronti di Pt_1
, quale parte civile costituita, disponendo appunto una provvisionale
[...] immediatamente esecutiva di € 7.500,00; che all'esito di pignoramento presso terzi (eseguito in data 29-12-2022 / 18/01/2023 con Ordinanza in data
04/03/2023) gli era stata assegnata in pagamento al la somma di € 556,95; che quindi lo stesso aveva chiesto un pignoramento immobiliare sui beni del CP_1
(meglio indicati in atti tra i quali anche 1) CATASTO FABBRICATI Comune di
EL (MO) ed aveva depositato una certificazione notarile dalla quale era emerso che non risultano mai trascritte le accettazioni, tacite o espresse, dell'eredità in favore di e contro i danti causa , Controparte_1 Persona_1 deceduto nel 1993 e deceduta nel 2008 (cfr. docc 7 e 8); che Persona_2 il G.E gli aveva quindi assegnato una termine per (documentare) l'avvenuta introduzione di domanda giudiziale di accertamento della proprietà dei beni pignorati in capo al/i debitore/i, per accettazione tacita di eredità ex artt. 476 e ss. c.c. o per accettazione di eredità ope legis ex art. 485 c.c.
2. Il resistente, correttamente evocato in giudizio non si è costituito.
3. La causa è stata istruita tramite prove testimoniali ed è stata trattenuta in decisione con le modalità di cui all'art. 281 sexies terzo comma c.p.c. all'udienza del 20.10.2025.
4. In punto di diritto va rilevato che, affinché un soggetto possa acquisire la qualità di erede deve essere delato all'eredità del defunto, in ragione di un testamento o di una disposizione di legge (art 457 c.c.) e deve avere accettato l'eredità (art 459 c.c.).
Da ciò consegue che l'accettazione dell'eredità può essere compiuta e produrre i suoi effetti giuridici solo se effettuata da soggetto delato all'eredità, sicché in tal senso l'accertamento della delazione ereditaria è prioritario sul piano logico- giuridico rispetto a quello dell'accettazione dell'eredità. pagina 8 di 11 In caso di successione legittima, l'eredità viene devoluta primariamente in favore del coniuge e dei discendenti, i quali sono i principali delati all'eredità (art 565 e
581 c.c.)
In ordine all'accettazione dell'eredità, deve rilevarsi che ai sensi dell'art 474 c.c. il delato all'eredità può accettare quest'ultima in modo espresso o in modo tacito.
Ai sensi dell'art 476 c.c. l'accettazione tacita ricorre quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede. Al riguardo la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, al fine di accertare l'accettazione tacita dell'eredità, “mentre sono inidonei allo scopo gli atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione, l'accettazione tacita può essere desunta dal compimento di atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non solo dal punto di vista tributario, ma anche da quello civile (Cfr. Cass Civ n. 1438/2020; Cass. Civ n. 12259/2022; Cass Civ n.
10796/2009).
5. Si osserva preliminarmente che incombe su chi agisce in giudizio, in applicazione del principio generale di cui all' art. 2697 c.c. l'onere di provare l'assunzione da parte del convenuto della qualità di erede, la quale non può desumersi dalla mera chiamata all'eredità, non essendo prevista alcuna presunzione in tal senso, ma consegue solo all'accettazione dell'eredità, espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta, quindi, un elemento costitutivo del diritto azionato. Invero oltre all'allegazione della qualità di erede occorre fornire la prova.
Con riferimento alla successione testamentaria, la prova della qualità di erede si concretizza mediante la produzione del testamento pubblicato.
Al fine di offrire prova della qualità di erede, con riferimento alla successione legittima, invece, è necessario produrre: gli atti dello stato civile dai quali si desume il rapporto di parentela con il de cuius a norma degli artt. 565 e 572 c.c., non potendo considerarsi sufficiente la mera dichiarazione di successione né la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Cfr. Cass. Sez. 2 n. 2506/1973, n.
13738/2005 e n. 4141/1999).
pagina 9 di 11 Ed invero la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la qualità di coniuge o di figlio del defunto non può essere fornita a mezzo della denuncia di successione, atto rilevante ai soli fini fiscali, occorrendo invece la produzione degli atti dello stato civile, dai quali è dato coerentemente desumere quel rapporto di parentela con il de cuius che legittima alla successione (cfr. Cass Civ n. 22730/2022, Cass
Civ n. 31695/2019; Cass Civ n 13738/2005).
Tale principio è stato recentemente ribadito dalla Suprema Corte che ha evidenziato che, ai fini dell'onere della prova, “per quanto concerne la delazione dell'eredità, tale onere - che non è assolto con la produzione della denuncia di successione - è idoneamente adempiuto con la produzione degli atti dello stato civile, dai quali è dato coerentemente desumere quel rapporto di parentela con il de cuius che legittima alla successione ai sensi degli artt. 565 e ss c.c.” ( Cass
Civ n. 10519/2024).
Ebbene, nel caso in esame, non vi è alcun documento che sia idoneo a provare compiutamente il rapporto di filiazione tra il ricorrente e i danti causa.
Non risulta depositato alcun estratto dei registri dello stato civile da cui desumere il dedotto rapporto di filiazione tra e e Controparte_1 Persona_1 tra e . Controparte_1 Persona_2
Né può ritenersi utile al suddetto scopo la sola denuncia di successione (doc n. 17
e 18 di parte ricorrente) in quanto, come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, si tratta di documento avente valore essenzialmente fiscale e non può dimostrare un rapporto di parentela.
Gli altri documenti depositati dalla parte ricorrente sono totalmente irrilevanti per la prova del rapporto di filiazione sopra indicato il quale, per quanto sopra riferito, risulta logicamente anteriore all'accertamento dell'accettazione tacita di eredità.
Ed invero: dal certificato di morte di (doc n. 7 di parte Persona_1 ricorrente) risulta il solo rapporto di coniugio con , dal Persona_2 certificato di morte di (doc. n. 8 di parte ricorrente) risulta il Persona_2 solo rapporto di coniugio con;
dallo stato storico di famiglia di Persona_1
e (doc. n. 10 di parte ricorrente) risultano Persona_1 Persona_2 quali componenti della famiglia al 29.4.1993 solo e Persona_1 Persona_2
.
[...]
pagina 10 di 11 Infine, va osservato che per la prova del rapporto di filiazione, quando fatto costitutivo della domanda oggetto di giudizio, non può applicarsi il principio di non contestazione, (peraltro non applicabile in virtù della contumacia della parte resistente), in ragione della mancata negazione della qualità di figlio dell'odierno resistente posto che si tratta di questione afferente a diritti indisponibili (cfr. Cass
Civ n. 4791/2020).
In definitiva, il ricorrente non ha fornito prova del rapporto di filiazione sussistente tra e e tra Controparte_1 Persona_1 CP_1
e con la conseguenza che non può ritenersi
[...] Persona_2 accertato che lo stessa abbia accettato tacitamente o ex lege l'eredità degli stessi trattandosi di atto che presuppone la qualifica di delato all'eredità dei de cuius.
Ciò importa l'infondatezza della domanda.
Nulle sulle spese di lite in ragione della contumacia di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, in persona del giudice unico Dr.ssa CE RO, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato da nei Parte_1 confronti di , dispone nel seguente modo: Controparte_1
3) Rigetta il ricorso;
4) Nulla sulle spese.
Modena 18.12.2025
Il Giudice
CE RO
pagina 11 di 11