Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 01/04/2026, n. 2657
CS
Ordinanza cautelare 11 settembre 2025
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CS
Accoglimento
Sentenza 1 aprile 2026

Argomenti

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  • Accolto
    An debeatur - Errore di giudizio sul riconoscimento del risarcimento

    Il Collegio ritiene che, indipendentemente dalle statuizioni del TAR, non possa ravvisarsi il nesso eziologico tra la condotta del Comune e la causazione del danno. Il richiedente ha omesso di impugnare il provvedimento di cancellazione anagrafica per irreperibilità, consolidando tale atto e concorrendo così alla causazione dell'evento dannoso ai sensi dell'art. 1227 c.c. Inoltre, la condotta dell'amministrazione nell'escludere il richiedente dalla graduatoria non può ritenersi colpevole in assenza di impugnazione del provvedimento di cancellazione anagrafica.

  • Accolto
    Quantum debeatur - Errore di giudizio sulla liquidazione del danno

    La Corte ha ritenuto che, in ogni caso, il danno non sarebbe dovuto, neppure parzialmente, poiché il richiedente avrebbe potuto evitarlo usando l'ordinaria diligenza impugnando l'atto di cancellazione anagrafica. La regola dell'art. 1227 c.c. esclude la possibilità di considerare danno risarcibile quello che ciascuno procura a sé stesso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 01/04/2026, n. 2657
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 2657
    Data del deposito : 1 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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