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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 14/07/2025, n. 576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 576 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI
SEZIONE UNICA CIVILE
N. R.G. 2229/2022
Nella persona del Giudice Dott. Federico Monaco ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento introdotto da
C.F. con l'Avv. BEZZI GIOVANNI Parte_1 C.F._1
e avv. GIOVANNI COPIOLI
ATTRICE contro
, C.F. , con l'Avv. BURBUGLINI FRANCESCA e Controparte_1 P.IVA_1 avv. SILVIA CARICATO
CONVENUTA
Conclusioni:
Come in atti di causa
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si omette lo svolgimento del processo, ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma 2 nr. 4 c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009 ed applicabile ai processi pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge (04.07.2009), in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit...
Reiterava parte convenuta l'eccezione di improcedibilità della domanda.
Legittime e condivisibili le argomentazioni ove si osserva - rientrando nello spettro applicativo della disciplina consumeristica, la domanda ut sopra azionata non è affatto soggetta alla invocata condizione di procedibilità, in virtù della deroga espressamente prevista dal primo comma dell'art. 3, comma 1, del decreto–legge 12 settembre 2014, n.
132, convertito dalla legge 10 novembre 2014, n. 162 - , persona Parte_1 fisica, ha concluso il contratto de quo in qualità di consumatrice, quale proprietaria dell'immobile ove il bene doveva essere installato, non certo nell'esercizio di una attività commerciale, industriale, artigianale o professionale - l'immobile predetto è concesso in locazione dalla proprietaria a terzi, e segnatamente alla Parte_1 società Nolita B S.r.l…
In via preliminare si evidenzia che in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova è applicabile quando è sollevata eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione).
Anche quando sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione al creditore istante spetta la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore la prova dell'esatto adempimento, quale fatto estintivo della propria obbligazione.
Concludeva parte attorea in tal senso… Nel merito, in via principale: a) accertare e dichiarare ex lege l'intervenuta risoluzione del contratto di fornitura ed installazione dell'elevatore verticale a vano aperto di cui alla offerta n. 162/04/2021 del 07.04.2021, accettata e sottoscritta in data 29.04.2021, per grave inadempimento imputabile alla convenuta società b) conseguentemente e per l'effetto condannare Controparte_1 la società alla restituzione in favore della sig.ra Controparte_1 Parte_1 della intera somma ricevuta a titolo di acconto pari ad € 4.940,00, ovvero a quell'altra somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa, con l'aggiunta degli interessi e della rivalutazione monetaria a far data dal pagamento dell'acconto e sino al saldo effettivo;
c) condannare altresì la società a risarcire alla sig.ra Controparte_1
tutti i danni cagionati dal proprio inadempimento e dalla conseguente Parte_1 risoluzione del contratto, danni che si espongono in ulteriori € 700,00, in aggiunta agli €
4.940,00 per la restituzione dell'acconto versato già ut sopra richiesti al precedente
Pag. 2 di 9 punto b), o in quell'altra maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria.
Si osserva al riguardo che la risolubilità del contratto si verifica quando non è più attuabile il programma contrattuale che è quello di soddisfare gli interessi dei contraenti posti nel regolamento.
Tale sopravvenuta inidoneità può essere attribuita ad un comportamento di una delle parti, ovvero dipendere da un evento non imputabile e non prevedibile.
Pertanto, nell'indagine sull'inadempimento contrattuale occorre in ogni caso una valutazione comparativa del comportamento di entrambi i contraenti in relazione al contratto, in modo da stabilire quale di essi abbia fatto venir meno, con il proprio comportamento, l'interesse dell'altro al mantenimento del negozio (cfr. Cass. n. 398/89 e n. 409/12).
Sulla base di questa premessa e di una verifica ispirata a congrui criteri logico giuridici si è provveduto ad una ponderata valutazione comparativa dei reciproci inadempimenti delle parti, non potendo, stante la prova orale esperita, propendere per la prevalenza o meno di una tesi;
le prestazioni sono a carico delle parti e legate da un nesso di interdipendenza funzionale.
Il contratto è sinallagmatico, pertanto sorretto dal principio di reciprocità in cui vi rientrano reciproche attribuzioni.
La risoluzione, mira dunque a riequilibrare la posizione economico- patrimoniale dei contraenti con effetto liberatorio ex nunc ed effetto recuperatorio ex tunc delle prestazioni già eseguite, eliminando non tanto il contratto quanto i suoi effetti.
Tale istituto, pertanto, incide non sull'atto, ma sul rapporto, ovvero sulla situazione giuridica che consegue alla stipula del contratto.
Vero è che nella valutazione della gravità dell'inadempimento di un contratto, vanno preliminarmente distinte le violazioni delle obbligazioni costitutive del sinallagma contrattuale, che possono essere apprezzate ai fini della valutazione della gravità di cui all'art. 1455 c.c., rispetto a quelle che incidono sulle obbligazioni di carattere accessorio, che non sono idonee, in sé sole, a fondare un giudizio di gravità dell'inadempimento, potendosi darsi rilievo alla violazione degli obblighi generali di informativa ed avviso imposti dalla cd. buona fede integrativa soltanto in presenza di un inadempimento grave
Pag. 3 di 9 incidente sul nucleo essenziale del rapporto giuridico… (cfr. Cass. ordinanza 20/02/18
n. 4022).
Ed ancora in tema di risoluzione per inadempimento, il giudice, per valutarne la gravità, deve tener conto di un criterio oggettivo, avuto riguardo all'interesse del creditore all'adempimento della prestazione attraverso la verifica che l'inadempimento abbia inciso in misura apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto (in astratto, per la sua entità e, in concreto, in relazione al pregiudizio effettivamente causato all'altro contraente), sì da dar luogo ad uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale, nonché di eventuali elementi di carattere soggettivo, consistenti nel comportamento di entrambe le parti (cfr. Cass. n. 22346/14).
Per la precisione il codice usa un'espressione diversa, e per certi versi non equivalente:
l'inadempimento deve essere “di non scarsa importanza” (art. 1455 c.c.).
Tra le due espressioni corre una differenza, nel senso che l'inadempimento grave implica qualcosa peggiore rispetto ad un inadempimento di non scarsa importanza: non scarso significa anche medio, o medio basso, con esclusione solo delle sfumature di grado inferiore, mentre grave significa del massimo livello quanto a intensità.
In particolare, tra visioni rigidamente oggettive, o, all'opposto, rigidamente soggettive, non si fa altro che nascondere il solito problema ovvero stabilire quando l'inadempimento sia di non scarsa importanza che spetta al giudice, con una valutazione discrezionale aderente al caso concreto;
da valutare secondo il criterio della buona fede.
L'efficacia retroattiva della risoluzione per inadempimento di un contratto comporta l'insorgenza, a carico di ciascun contraente, dell'obbligo di restituire le prestazioni ricevute (Cass. 6575/2017) ed implica, in generale, la necessità di ripristinare la situazione quo ante.
Se dunque è vero che la durata del processo non può arrecare pregiudizio alla parte vittoriosa ed incolpevole, tale principio va contemperato con l'efficacia retroattiva della risoluzione, che opera automaticamente e va tenuta distinta dalla diversa obbligazione risarcitoria a carico della parte inadempiente.
Peraltro la proposizione della domanda di risoluzione del contratto per inadempimento – come avanzata da parte attorea - comporta la cristallizzazione delle loro posizioni, nel senso che il convenuto non può più eseguire la sua prestazione e l'attore non ha più il
Pag. 4 di 9 diritto di pretenderla, avendo dimostrato con la risoluzione del contratto il proprio disinteresse all'adempimento; ne consegue che il giudice dovrà accertare se vi sia stato inadempimento imputabile al debitore soltanto con riferimento alle prestazioni già scadute ed accertare il mancato guadagno del creditore nella misura che gli sarebbe spettata in base al puntuale.
Sul punto argomentava parte convenuta, in estrema sintesi – la prova orale ha confermato quanto già di evidenza documentale. Il teste di parte attrice Ing.
sentito all'udienza del 29 maggio 2025, incaricato dalla della Tes_1 Pt_1 realizzazione del vano tecnico destinato a contenere l'elevatore, ha confermato che il modello di elevatore riportato nell'offerta sottoscritta dalla era di tipo standard Pt_1
e che il progetto per la realizzazione del vano è stato depositato in data 14 maggio 2201
(quindi successivamente alla stipula del contratto con : “Il contratto era del CP_1
20.04.2021 consegna dopo 30 giorni ovvero il 20.05.2021. Si trattava di un contratto standard misure del foro previste erano 96 di larghezza;
la buca è stata fatta il 01.05.21; il 14.05.21 è stato consegnato il progetto” (risposta del teste si ADR riferita al capitolo 6 della memoria istruttoria di parte attrice). Lo stesso teste ha confermato di Tes_1 aver ultimato i lavori di realizzazione del vano in data 17/05/2021, quindi dopo che era stato sottoscritto il contratto tra le parti (cap. 7 della memoria istruttoria di parte attrice:
“Il 17.05.21 il lavoro era pronto e finito ed il pavimento riposizionato;
era tutto a posto per l'installazione dell'elevatore”. Il teste, infine, conferma che il progetto predisposto per il vano destinato all'elevatore recava misure diverse (inferiori) rispetto a quelle del modello standard di cui al contratto sottoscritto dalla (cap. 6 memoria Pt_1 istruttoria parte attrice: “il progetto depositato al Genio era per in foro 90x110; il montascale doveva essere adeguato in quanto arriva dalla fabbrica con 93; ho provveduto con le mie maestranze a spostare una putrella e rasato per avere i 95,7/96 richiesti per poter permettere il montaggio ovvero il passaggio della piastra”…Il teste tecnico di sentito alla medesima udienza, ha confermato Testimone_2 CP_1 che: a) che la parete posteriore in metallo e plexiglass e i profili di metallo dell'elevatore non dovevano essere forniti dalla in quanto non oggetto di CP_1 preventivo, ma erano a carico della stessa cliente (cap. 8 memoria istruttoria di parte attrice: “No, non è vero;
non erano da preventivo ma a carico della sig.ra ; b) la Pt_1
Pag. 5 di 9 aveva sottoscritto contratto per l'acquisto di un elevatore di misure standard e Pt_1 che, solo a seguito dell'accettazione dell'offerta da parte della cliente, al momento di procedere coll'installazione dell'elevatore standard dalla medesima ordinato è stato appurato che lo spazio non era adeguato(cap. 7 memoria istruttoria parte convenuta:
“ero presente al momento dei lavori, confermo quanto mi è stato letto”; cap. 8 memoria istruttoria di parte convenuta: “Si, è vero”); c) l'impianto è stato correttamente installato in data 10 luglio 2021, ma l'assenza delle parete posteriore di protezione impedisce il collaudo e l'utilizzo (cap. 11 memoria istruttoria parte convenuta: “è stata fatta la prova funzionale, discesa e salita;
mancavano delle protezioni di sicurezza che erano escluse dal preventivo ma a carico della sig.ra mancando le protezioni abbiamo Pt_1 lasciato l'impianto spento in attesa delle protezioni poi avremmo provveduto alla messa in funzione dell'impianto”).
Riteneva quindi che - Le risultanze istruttorie confermano, dunque, come la CP_1 abbia provveduto a fornire l'impianto di elevazione richiesto dalla e che,
[...] Pt_1 le problematiche oggetto di lite, che impediscono l'utilizzo in sicurezza dell'impianto, sono tutte imputabili all'attrice. La stessa come di evidenza documentale e Pt_1 confermato per testi, ha sottoscritto per accettazione e conferma l'offerta n. 162/04/2021 per l'acquisto di un elevatore standard, prima ancora che fosse stato realizzato lo spazio tecnico per la sua installazione.
Ciò posto è d'obbligo il rispetto della normativa codificata agli artt. 163 co. 3 n. 4) e
167 co. 1 c.p.c. - che impone alle parti di esporre in maniera chiara le proprie asserzioni: la sufficienza del livello di tale chiarezza si valuta, caso per caso, in base al criterio, discendente direttamente dal principio del contraddittorio, dell'idoneità dell'affermazione di parte a permettere la difesa avversaria, nel senso che in tanto una allegazione difensiva può valere a provocare l'esame di merito del giudice in quanto sia idonea a inserirsi nel tessuto dei fatti oggetto del processo in maniera tale da consentire il pieno sfogarsi del contraddittorio.
Ebbene, a questo onere non ha assolto parte attorea, la quale non ha fornito la prova di quanto argomentato;
non solo non vi è la prova dell'inadempimento come sostenuto, ma il quadro probatorio complessivo induce al rigetto della domanda come formulata nel rispetto dell'art. 112 c.p.c...
Pag. 6 di 9 Parte convenuta evidenziava inoltre - Tutti gli interventi eseguiti nell'immobile di proprietà dell'attrice sono dovuti ad errori di progettazione e/o di realizzazione dello spazio tecnico destinato all'elevatore, compiuti dai tecnici incaricati dalla stessa proprietaria. non ha tenuto condotte legittimanti una condanna Controparte_2 risarcitoria, dato che: a) l'elevatore è stato realizzato sulla scorta delle indicazioni fornite dalla cliente, ovvero dai tecnici dalla medesima incaricati della realizzazione del vano tecnico;
b) il progetto del vano è stato depositato successivamente all'accettazione dell'offerta da parte della c) il vano è stato realizzato e ultimato in data 17 Pt_1 maggio 2021, con misure inadeguate a contenere l'impianto, nonostante il progetto dell'elevatore fosse stato trasmesso all'Ing. in data 26/04/2021. Nessun Tes_1 risarcimento è dovuto alla perché nessuna condotta rilevante in tale senso è Pt_1 stata tenuta dalla CP_1
Al riguardo i testimoni escussi hanno evidenziato – (teste cap. 6 no, non è Tes_1 vero;
il progetto, depositato anche al Genio, era per un foro 90 x 110; il montascale doveva essere adeguato in quanto arriva dalla fabbrica con 93; ho provveduto con le mie maestranze a spostare una putrella e rasato per avere i 95,7 /96 richiesti per poter permettere il montaggio ovvero il passaggio della piastra…ADR avv. il Per_1 contratto era del 20.04.21, consegna dopo 30 giorni ovvero il 20.05.21 - si trattava di un contratto standard misure del foro previste erano 96 di larghezza;
la buca è stata fatta il
01.05.21; il 14.05.21 è stato consegnato il progetto;
il 17.05.21 il lavoro era pronto e finito ed il pavimento riposizionato;
era tutto a posto per l'installazione dell'elevatore
Cap. 7 no, non è vero;
con ci siamo visti con il buco da 90 e gli ho chiesto se Per_2 fosse possibile adeguarlo;
non so se fosse presente la proprietà; dato che i lavori sarebbero slittati di un mese come riferito dal ho fatto il lavoro subito con le Per_2 maestranze in cantiere muratori e fabbri presenti;
il 17.05.21 il lavoro era pronto e finito ed il pavimento riposizionato;
era tutto a posto per l'installazione dell'elevatore Cap. 10 no, non è vero;
fuori standard non vi è nulla Cap.11 no, non è vero;
ho già risposto in quanto l'installazione è cominciata il 09.07.21 ed il 06.08 21 erano ancora lì non hanno mai finito e poi non si sono più visti – (teste cap. 10 no, non era pronto per Tes_3
l'installazione cap. 11 no, ancora non funziona e non vi è collaudo… cap. 28 vi è
l'ascensore ma non funziona;
è installato – cap. 11 è stata fatta la prova Tes_2
Pag. 7 di 9 funzionale, discesa e salita;
mancavano delle protezioni di sicurezza che erano escluse dal preventivo ma a carico della sig.ra mancando le protezioni abbiamo Pt_1 lasciato l'impianto spento in attesa delle protezioni fossero installate e poi avremmo provveduto proceduti alla messa in funzione dell'impianto; l'impianto per il service funzionava ma l'abbiamo lasciato spento perché in mancanza delle protezioni era pericoloso… Cap. 8 no, non è vero;
non erano da preventivo ma a carico della sig.ra
Pt_1
In definitiva, è evidente per tabulas, che le dichiarazioni rese dai testimoni escussi non abbiano fornito supporto probatorio circa le richieste attoree di risoluzione (cfr. verbale di udienza del 29.05.25).
Per quanto attiene a domanda di risarcimento la stessa deve essere rigettata non essendovi prova sul punto;
legittime e condivisibili le argomentazioni della convenuta.
Le anzidette esposizioni sono fondate sui principi di carattere generale e in particolare principi di correttezza e buona fede di cui all'art. 1175 c.c...
In effetti al fenomeno risolutivo lo collegano sia i presupposti, rappresentati dall'inadempimento dell'altro contraente, che deve essere gravemente colpevole e di non scarsa importanza (ed in tal senso appaiono del tutto legittime e condivisibili le argomentazioni di parte convenuta), sia le conseguenze, ravvisabili nella caducazione
"ex tunc" degli effetti del contratto (cfr. Cass. n. 18226/2011 e, da ultimo, Cass. n.
2969/2019).
La legge prevede infatti solo le situazioni più frequenti, ed i principi di buona fede e correttezza sono così clausole generali, inderogabili norme di ordine pubblico che consentono di identificare, nel caso concreto, nuovi divieti e nuovi obblighi idonei a meglio connotare la situazione delle parti.
Pur se per anni la giurisprudenza ha utilizzato con cautela il principio di buona fede, più di recente l'orientamento appare mutato.
Spiega infatti la Suprema Corte (ex pluribus e solo tra le più recenti, cfr. Cass. n.
22819/2010, Cass. n. 10182/2009, Cass. n. 5348/2009, Cass. n. 1618/2009, Cass. n.
28056/2008, Cass. n. 24733/2008, Cass. n. 21250/2008, Cass. n. 15476/2008) che si tratta di non disattendere quel dovere di solidarietà costituzionalizzato dall'art. 2 Cost. che, applicato ai contratti, ne determina integrativamente il contenuto (art. 1374 c.c.),
Pag. 8 di 9 orienta l'interpretazione (art. 1366 c.c.) e l'esecuzione (art. 1375 c.c.), nel rispetto del principio per il quale ciascun contraente è tenuto a salvaguardare l'interesse dell'altro se ciò non comporta un apprezzabile sacrificio del proprio interesse.
Nel caso in esame, pertanto, la risolubilità come richiesta, non si è verifica;
l'asserita sopravvenuta inidoneità non è dipesa dalla convenuta.
Se si considera la fattispecie nell'ottica del principio di buona fede, si può obiettare che la sua violazione si sia verifica nella fase di esecuzione del contratto.
Resta assorbita ogni altra questione o dimande avanzate, stante le premesse in epigrafe.
Attesa l'ampia formulazione delle argomentazioni, è indubbio che con il giudizio per interpretazione il legislatore ha voluto offrire, alle parti del processo definito con decisione ed interessate all'applicazione e/o esecuzione della stessa, uno strumento finalizzato alla realizzazione in concreto della voluntas iudicis, quale esternata in sentenza;
donde tale giudizio non appare in alcun modo limitato alle sentenze di condanna, ma investe ogni decisione che ingeneri dubbi interpretativi nella sua concreta realizzazione.
Nel concreto, poi, il potere compensativo, ove si consideri che, secondo l'ormai consolidata giurisprudenza cassatoria, la compensazione delle spese, anche nei confronti della parte totalmente vittoriosa, costituisce espressione di un potere discrezionale del giudice adito che, ove adeguatamente argomentato ex art.111 Cost., sfugge a censure di illegittimità (cfr,. per tutte, in termini, Cass.: Sez.I 5 gennaio 1999, n.4455: Sez.II 15 marzo 2006, n.5783).
Attesa la giustificabilità sotto il profilo logico-giuridico delle incertezze sorte sull'esatto contenuto delle argomentazioni delle parti processuali sottoposte al giudizio esegetico, delle dichiarazioni divergenti rese dai testimoni escussi, che consentono, sussistendone sufficienti motivi, di disporre la compensazione tra le parti delle spese legali del presente giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta la domanda introduttiva;
spese di lite compensate.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c... Il Giudice
Rimini, 14/07/2025 F. Monaco
Pag. 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI
SEZIONE UNICA CIVILE
N. R.G. 2229/2022
Nella persona del Giudice Dott. Federico Monaco ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento introdotto da
C.F. con l'Avv. BEZZI GIOVANNI Parte_1 C.F._1
e avv. GIOVANNI COPIOLI
ATTRICE contro
, C.F. , con l'Avv. BURBUGLINI FRANCESCA e Controparte_1 P.IVA_1 avv. SILVIA CARICATO
CONVENUTA
Conclusioni:
Come in atti di causa
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si omette lo svolgimento del processo, ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma 2 nr. 4 c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009 ed applicabile ai processi pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge (04.07.2009), in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit...
Reiterava parte convenuta l'eccezione di improcedibilità della domanda.
Legittime e condivisibili le argomentazioni ove si osserva - rientrando nello spettro applicativo della disciplina consumeristica, la domanda ut sopra azionata non è affatto soggetta alla invocata condizione di procedibilità, in virtù della deroga espressamente prevista dal primo comma dell'art. 3, comma 1, del decreto–legge 12 settembre 2014, n.
132, convertito dalla legge 10 novembre 2014, n. 162 - , persona Parte_1 fisica, ha concluso il contratto de quo in qualità di consumatrice, quale proprietaria dell'immobile ove il bene doveva essere installato, non certo nell'esercizio di una attività commerciale, industriale, artigianale o professionale - l'immobile predetto è concesso in locazione dalla proprietaria a terzi, e segnatamente alla Parte_1 società Nolita B S.r.l…
In via preliminare si evidenzia che in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova è applicabile quando è sollevata eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione).
Anche quando sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione al creditore istante spetta la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore la prova dell'esatto adempimento, quale fatto estintivo della propria obbligazione.
Concludeva parte attorea in tal senso… Nel merito, in via principale: a) accertare e dichiarare ex lege l'intervenuta risoluzione del contratto di fornitura ed installazione dell'elevatore verticale a vano aperto di cui alla offerta n. 162/04/2021 del 07.04.2021, accettata e sottoscritta in data 29.04.2021, per grave inadempimento imputabile alla convenuta società b) conseguentemente e per l'effetto condannare Controparte_1 la società alla restituzione in favore della sig.ra Controparte_1 Parte_1 della intera somma ricevuta a titolo di acconto pari ad € 4.940,00, ovvero a quell'altra somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa, con l'aggiunta degli interessi e della rivalutazione monetaria a far data dal pagamento dell'acconto e sino al saldo effettivo;
c) condannare altresì la società a risarcire alla sig.ra Controparte_1
tutti i danni cagionati dal proprio inadempimento e dalla conseguente Parte_1 risoluzione del contratto, danni che si espongono in ulteriori € 700,00, in aggiunta agli €
4.940,00 per la restituzione dell'acconto versato già ut sopra richiesti al precedente
Pag. 2 di 9 punto b), o in quell'altra maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria.
Si osserva al riguardo che la risolubilità del contratto si verifica quando non è più attuabile il programma contrattuale che è quello di soddisfare gli interessi dei contraenti posti nel regolamento.
Tale sopravvenuta inidoneità può essere attribuita ad un comportamento di una delle parti, ovvero dipendere da un evento non imputabile e non prevedibile.
Pertanto, nell'indagine sull'inadempimento contrattuale occorre in ogni caso una valutazione comparativa del comportamento di entrambi i contraenti in relazione al contratto, in modo da stabilire quale di essi abbia fatto venir meno, con il proprio comportamento, l'interesse dell'altro al mantenimento del negozio (cfr. Cass. n. 398/89 e n. 409/12).
Sulla base di questa premessa e di una verifica ispirata a congrui criteri logico giuridici si è provveduto ad una ponderata valutazione comparativa dei reciproci inadempimenti delle parti, non potendo, stante la prova orale esperita, propendere per la prevalenza o meno di una tesi;
le prestazioni sono a carico delle parti e legate da un nesso di interdipendenza funzionale.
Il contratto è sinallagmatico, pertanto sorretto dal principio di reciprocità in cui vi rientrano reciproche attribuzioni.
La risoluzione, mira dunque a riequilibrare la posizione economico- patrimoniale dei contraenti con effetto liberatorio ex nunc ed effetto recuperatorio ex tunc delle prestazioni già eseguite, eliminando non tanto il contratto quanto i suoi effetti.
Tale istituto, pertanto, incide non sull'atto, ma sul rapporto, ovvero sulla situazione giuridica che consegue alla stipula del contratto.
Vero è che nella valutazione della gravità dell'inadempimento di un contratto, vanno preliminarmente distinte le violazioni delle obbligazioni costitutive del sinallagma contrattuale, che possono essere apprezzate ai fini della valutazione della gravità di cui all'art. 1455 c.c., rispetto a quelle che incidono sulle obbligazioni di carattere accessorio, che non sono idonee, in sé sole, a fondare un giudizio di gravità dell'inadempimento, potendosi darsi rilievo alla violazione degli obblighi generali di informativa ed avviso imposti dalla cd. buona fede integrativa soltanto in presenza di un inadempimento grave
Pag. 3 di 9 incidente sul nucleo essenziale del rapporto giuridico… (cfr. Cass. ordinanza 20/02/18
n. 4022).
Ed ancora in tema di risoluzione per inadempimento, il giudice, per valutarne la gravità, deve tener conto di un criterio oggettivo, avuto riguardo all'interesse del creditore all'adempimento della prestazione attraverso la verifica che l'inadempimento abbia inciso in misura apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto (in astratto, per la sua entità e, in concreto, in relazione al pregiudizio effettivamente causato all'altro contraente), sì da dar luogo ad uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale, nonché di eventuali elementi di carattere soggettivo, consistenti nel comportamento di entrambe le parti (cfr. Cass. n. 22346/14).
Per la precisione il codice usa un'espressione diversa, e per certi versi non equivalente:
l'inadempimento deve essere “di non scarsa importanza” (art. 1455 c.c.).
Tra le due espressioni corre una differenza, nel senso che l'inadempimento grave implica qualcosa peggiore rispetto ad un inadempimento di non scarsa importanza: non scarso significa anche medio, o medio basso, con esclusione solo delle sfumature di grado inferiore, mentre grave significa del massimo livello quanto a intensità.
In particolare, tra visioni rigidamente oggettive, o, all'opposto, rigidamente soggettive, non si fa altro che nascondere il solito problema ovvero stabilire quando l'inadempimento sia di non scarsa importanza che spetta al giudice, con una valutazione discrezionale aderente al caso concreto;
da valutare secondo il criterio della buona fede.
L'efficacia retroattiva della risoluzione per inadempimento di un contratto comporta l'insorgenza, a carico di ciascun contraente, dell'obbligo di restituire le prestazioni ricevute (Cass. 6575/2017) ed implica, in generale, la necessità di ripristinare la situazione quo ante.
Se dunque è vero che la durata del processo non può arrecare pregiudizio alla parte vittoriosa ed incolpevole, tale principio va contemperato con l'efficacia retroattiva della risoluzione, che opera automaticamente e va tenuta distinta dalla diversa obbligazione risarcitoria a carico della parte inadempiente.
Peraltro la proposizione della domanda di risoluzione del contratto per inadempimento – come avanzata da parte attorea - comporta la cristallizzazione delle loro posizioni, nel senso che il convenuto non può più eseguire la sua prestazione e l'attore non ha più il
Pag. 4 di 9 diritto di pretenderla, avendo dimostrato con la risoluzione del contratto il proprio disinteresse all'adempimento; ne consegue che il giudice dovrà accertare se vi sia stato inadempimento imputabile al debitore soltanto con riferimento alle prestazioni già scadute ed accertare il mancato guadagno del creditore nella misura che gli sarebbe spettata in base al puntuale.
Sul punto argomentava parte convenuta, in estrema sintesi – la prova orale ha confermato quanto già di evidenza documentale. Il teste di parte attrice Ing.
sentito all'udienza del 29 maggio 2025, incaricato dalla della Tes_1 Pt_1 realizzazione del vano tecnico destinato a contenere l'elevatore, ha confermato che il modello di elevatore riportato nell'offerta sottoscritta dalla era di tipo standard Pt_1
e che il progetto per la realizzazione del vano è stato depositato in data 14 maggio 2201
(quindi successivamente alla stipula del contratto con : “Il contratto era del CP_1
20.04.2021 consegna dopo 30 giorni ovvero il 20.05.2021. Si trattava di un contratto standard misure del foro previste erano 96 di larghezza;
la buca è stata fatta il 01.05.21; il 14.05.21 è stato consegnato il progetto” (risposta del teste si ADR riferita al capitolo 6 della memoria istruttoria di parte attrice). Lo stesso teste ha confermato di Tes_1 aver ultimato i lavori di realizzazione del vano in data 17/05/2021, quindi dopo che era stato sottoscritto il contratto tra le parti (cap. 7 della memoria istruttoria di parte attrice:
“Il 17.05.21 il lavoro era pronto e finito ed il pavimento riposizionato;
era tutto a posto per l'installazione dell'elevatore”. Il teste, infine, conferma che il progetto predisposto per il vano destinato all'elevatore recava misure diverse (inferiori) rispetto a quelle del modello standard di cui al contratto sottoscritto dalla (cap. 6 memoria Pt_1 istruttoria parte attrice: “il progetto depositato al Genio era per in foro 90x110; il montascale doveva essere adeguato in quanto arriva dalla fabbrica con 93; ho provveduto con le mie maestranze a spostare una putrella e rasato per avere i 95,7/96 richiesti per poter permettere il montaggio ovvero il passaggio della piastra”…Il teste tecnico di sentito alla medesima udienza, ha confermato Testimone_2 CP_1 che: a) che la parete posteriore in metallo e plexiglass e i profili di metallo dell'elevatore non dovevano essere forniti dalla in quanto non oggetto di CP_1 preventivo, ma erano a carico della stessa cliente (cap. 8 memoria istruttoria di parte attrice: “No, non è vero;
non erano da preventivo ma a carico della sig.ra ; b) la Pt_1
Pag. 5 di 9 aveva sottoscritto contratto per l'acquisto di un elevatore di misure standard e Pt_1 che, solo a seguito dell'accettazione dell'offerta da parte della cliente, al momento di procedere coll'installazione dell'elevatore standard dalla medesima ordinato è stato appurato che lo spazio non era adeguato(cap. 7 memoria istruttoria parte convenuta:
“ero presente al momento dei lavori, confermo quanto mi è stato letto”; cap. 8 memoria istruttoria di parte convenuta: “Si, è vero”); c) l'impianto è stato correttamente installato in data 10 luglio 2021, ma l'assenza delle parete posteriore di protezione impedisce il collaudo e l'utilizzo (cap. 11 memoria istruttoria parte convenuta: “è stata fatta la prova funzionale, discesa e salita;
mancavano delle protezioni di sicurezza che erano escluse dal preventivo ma a carico della sig.ra mancando le protezioni abbiamo Pt_1 lasciato l'impianto spento in attesa delle protezioni poi avremmo provveduto alla messa in funzione dell'impianto”).
Riteneva quindi che - Le risultanze istruttorie confermano, dunque, come la CP_1 abbia provveduto a fornire l'impianto di elevazione richiesto dalla e che,
[...] Pt_1 le problematiche oggetto di lite, che impediscono l'utilizzo in sicurezza dell'impianto, sono tutte imputabili all'attrice. La stessa come di evidenza documentale e Pt_1 confermato per testi, ha sottoscritto per accettazione e conferma l'offerta n. 162/04/2021 per l'acquisto di un elevatore standard, prima ancora che fosse stato realizzato lo spazio tecnico per la sua installazione.
Ciò posto è d'obbligo il rispetto della normativa codificata agli artt. 163 co. 3 n. 4) e
167 co. 1 c.p.c. - che impone alle parti di esporre in maniera chiara le proprie asserzioni: la sufficienza del livello di tale chiarezza si valuta, caso per caso, in base al criterio, discendente direttamente dal principio del contraddittorio, dell'idoneità dell'affermazione di parte a permettere la difesa avversaria, nel senso che in tanto una allegazione difensiva può valere a provocare l'esame di merito del giudice in quanto sia idonea a inserirsi nel tessuto dei fatti oggetto del processo in maniera tale da consentire il pieno sfogarsi del contraddittorio.
Ebbene, a questo onere non ha assolto parte attorea, la quale non ha fornito la prova di quanto argomentato;
non solo non vi è la prova dell'inadempimento come sostenuto, ma il quadro probatorio complessivo induce al rigetto della domanda come formulata nel rispetto dell'art. 112 c.p.c...
Pag. 6 di 9 Parte convenuta evidenziava inoltre - Tutti gli interventi eseguiti nell'immobile di proprietà dell'attrice sono dovuti ad errori di progettazione e/o di realizzazione dello spazio tecnico destinato all'elevatore, compiuti dai tecnici incaricati dalla stessa proprietaria. non ha tenuto condotte legittimanti una condanna Controparte_2 risarcitoria, dato che: a) l'elevatore è stato realizzato sulla scorta delle indicazioni fornite dalla cliente, ovvero dai tecnici dalla medesima incaricati della realizzazione del vano tecnico;
b) il progetto del vano è stato depositato successivamente all'accettazione dell'offerta da parte della c) il vano è stato realizzato e ultimato in data 17 Pt_1 maggio 2021, con misure inadeguate a contenere l'impianto, nonostante il progetto dell'elevatore fosse stato trasmesso all'Ing. in data 26/04/2021. Nessun Tes_1 risarcimento è dovuto alla perché nessuna condotta rilevante in tale senso è Pt_1 stata tenuta dalla CP_1
Al riguardo i testimoni escussi hanno evidenziato – (teste cap. 6 no, non è Tes_1 vero;
il progetto, depositato anche al Genio, era per un foro 90 x 110; il montascale doveva essere adeguato in quanto arriva dalla fabbrica con 93; ho provveduto con le mie maestranze a spostare una putrella e rasato per avere i 95,7 /96 richiesti per poter permettere il montaggio ovvero il passaggio della piastra…ADR avv. il Per_1 contratto era del 20.04.21, consegna dopo 30 giorni ovvero il 20.05.21 - si trattava di un contratto standard misure del foro previste erano 96 di larghezza;
la buca è stata fatta il
01.05.21; il 14.05.21 è stato consegnato il progetto;
il 17.05.21 il lavoro era pronto e finito ed il pavimento riposizionato;
era tutto a posto per l'installazione dell'elevatore
Cap. 7 no, non è vero;
con ci siamo visti con il buco da 90 e gli ho chiesto se Per_2 fosse possibile adeguarlo;
non so se fosse presente la proprietà; dato che i lavori sarebbero slittati di un mese come riferito dal ho fatto il lavoro subito con le Per_2 maestranze in cantiere muratori e fabbri presenti;
il 17.05.21 il lavoro era pronto e finito ed il pavimento riposizionato;
era tutto a posto per l'installazione dell'elevatore Cap. 10 no, non è vero;
fuori standard non vi è nulla Cap.11 no, non è vero;
ho già risposto in quanto l'installazione è cominciata il 09.07.21 ed il 06.08 21 erano ancora lì non hanno mai finito e poi non si sono più visti – (teste cap. 10 no, non era pronto per Tes_3
l'installazione cap. 11 no, ancora non funziona e non vi è collaudo… cap. 28 vi è
l'ascensore ma non funziona;
è installato – cap. 11 è stata fatta la prova Tes_2
Pag. 7 di 9 funzionale, discesa e salita;
mancavano delle protezioni di sicurezza che erano escluse dal preventivo ma a carico della sig.ra mancando le protezioni abbiamo Pt_1 lasciato l'impianto spento in attesa delle protezioni fossero installate e poi avremmo provveduto proceduti alla messa in funzione dell'impianto; l'impianto per il service funzionava ma l'abbiamo lasciato spento perché in mancanza delle protezioni era pericoloso… Cap. 8 no, non è vero;
non erano da preventivo ma a carico della sig.ra
Pt_1
In definitiva, è evidente per tabulas, che le dichiarazioni rese dai testimoni escussi non abbiano fornito supporto probatorio circa le richieste attoree di risoluzione (cfr. verbale di udienza del 29.05.25).
Per quanto attiene a domanda di risarcimento la stessa deve essere rigettata non essendovi prova sul punto;
legittime e condivisibili le argomentazioni della convenuta.
Le anzidette esposizioni sono fondate sui principi di carattere generale e in particolare principi di correttezza e buona fede di cui all'art. 1175 c.c...
In effetti al fenomeno risolutivo lo collegano sia i presupposti, rappresentati dall'inadempimento dell'altro contraente, che deve essere gravemente colpevole e di non scarsa importanza (ed in tal senso appaiono del tutto legittime e condivisibili le argomentazioni di parte convenuta), sia le conseguenze, ravvisabili nella caducazione
"ex tunc" degli effetti del contratto (cfr. Cass. n. 18226/2011 e, da ultimo, Cass. n.
2969/2019).
La legge prevede infatti solo le situazioni più frequenti, ed i principi di buona fede e correttezza sono così clausole generali, inderogabili norme di ordine pubblico che consentono di identificare, nel caso concreto, nuovi divieti e nuovi obblighi idonei a meglio connotare la situazione delle parti.
Pur se per anni la giurisprudenza ha utilizzato con cautela il principio di buona fede, più di recente l'orientamento appare mutato.
Spiega infatti la Suprema Corte (ex pluribus e solo tra le più recenti, cfr. Cass. n.
22819/2010, Cass. n. 10182/2009, Cass. n. 5348/2009, Cass. n. 1618/2009, Cass. n.
28056/2008, Cass. n. 24733/2008, Cass. n. 21250/2008, Cass. n. 15476/2008) che si tratta di non disattendere quel dovere di solidarietà costituzionalizzato dall'art. 2 Cost. che, applicato ai contratti, ne determina integrativamente il contenuto (art. 1374 c.c.),
Pag. 8 di 9 orienta l'interpretazione (art. 1366 c.c.) e l'esecuzione (art. 1375 c.c.), nel rispetto del principio per il quale ciascun contraente è tenuto a salvaguardare l'interesse dell'altro se ciò non comporta un apprezzabile sacrificio del proprio interesse.
Nel caso in esame, pertanto, la risolubilità come richiesta, non si è verifica;
l'asserita sopravvenuta inidoneità non è dipesa dalla convenuta.
Se si considera la fattispecie nell'ottica del principio di buona fede, si può obiettare che la sua violazione si sia verifica nella fase di esecuzione del contratto.
Resta assorbita ogni altra questione o dimande avanzate, stante le premesse in epigrafe.
Attesa l'ampia formulazione delle argomentazioni, è indubbio che con il giudizio per interpretazione il legislatore ha voluto offrire, alle parti del processo definito con decisione ed interessate all'applicazione e/o esecuzione della stessa, uno strumento finalizzato alla realizzazione in concreto della voluntas iudicis, quale esternata in sentenza;
donde tale giudizio non appare in alcun modo limitato alle sentenze di condanna, ma investe ogni decisione che ingeneri dubbi interpretativi nella sua concreta realizzazione.
Nel concreto, poi, il potere compensativo, ove si consideri che, secondo l'ormai consolidata giurisprudenza cassatoria, la compensazione delle spese, anche nei confronti della parte totalmente vittoriosa, costituisce espressione di un potere discrezionale del giudice adito che, ove adeguatamente argomentato ex art.111 Cost., sfugge a censure di illegittimità (cfr,. per tutte, in termini, Cass.: Sez.I 5 gennaio 1999, n.4455: Sez.II 15 marzo 2006, n.5783).
Attesa la giustificabilità sotto il profilo logico-giuridico delle incertezze sorte sull'esatto contenuto delle argomentazioni delle parti processuali sottoposte al giudizio esegetico, delle dichiarazioni divergenti rese dai testimoni escussi, che consentono, sussistendone sufficienti motivi, di disporre la compensazione tra le parti delle spese legali del presente giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta la domanda introduttiva;
spese di lite compensate.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c... Il Giudice
Rimini, 14/07/2025 F. Monaco
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