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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 10/04/2025, n. 658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 658 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Prima Civile
La Corte d'Appello di Bologna, riunita in Camera di Consiglio in persona dei
Magistrati: dott. Giuseppe de Rosa Presidente rel. dott. Antonella Allegra Consigliere dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa con atto di citazione del 18 dicembre 2023 – R.G. 2009/2023,
TRA
(c.f. ), nato a [...], il giorno 26 ottobre Parte_1 C.F._1
1971, e residente in [...], e (c.f. Parte_2
), nata a [...] il giorno 24 febbraio 1960, ed ivi residente in C.F._2
Via Del Ciclamino n. 19, con il patrocinio dell'Avv. dall'Avv. Alessandro Mantero (pec
, del Foro di Rimini, domiciliati presso il Email_1
domicilio digitale del difensore alla pec Email_2
Appellanti
CONTRO
(C.F. ), con sede in Rimini, Piazza Cavour n. 27, Controparte_1 P.IVA_1
in persona del Sindaco pro-tempore, con il patrocinio dell'Avv. Benedetta Ricci della
Civica Avvocatura (pec. , elettivamente Email_3 domiciliato presso il domicilio telematico del difensore
Email_4
Convenuto
Oggetto: impugnazione della sentenza n. 770/2023 del giorno 6 agosto 2023, pubblicata il giorno 8 agosto 2023 – Tribunale di Rimini.
Conclusioni parte appellante:
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna decidendo sull'appello avverso la sentenza n. 770/2023 del Tribunale di Rimini così decidere:
1. in principalità: - in accoglimento del primo motivo d'appello, ed in riforma della sentenza appellata, dichiarare la sopravvenuta inefficacia della ordinanza del n. Controparte_1
315562/2018 del 19/11/2018 alla data della pubblicazione della sentenza n. 2666/2020, in data 21/07/2020, della Prima Sezione Civile della Corte d'Appello di Bologna, pubblicata il 12/10/2020, di conferma della sentenza di primo grado del Tribunale di
Rimini n. 149/2018;
2. in subordine - in accoglimento del secondo motivo di appello, e per il caso del rigetto del primo, in riforma della appellata sentenza, ritenuta la continenza tra la presente causa e quella pendente avanti la Corte Suprema di
Cassazione R.G. n. 4200/2021, sospendere il presente giudizio ex art. 295 c.p.c. in attesa della decisione della causa pregiudicante in Cassazione;
3. in ulteriore gradato subordine - per il caso di rigetto dei primi due motivi di impugnazione, ed in riforma della sentenza appellata, e quindi in accoglimento del terzo motivo di appello, piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello respingere la domanda riconvenzionale del CP_1
e quindi accogliere la domanda degli attori/appellanti e
[...] Parte_2 [...]
di disapplicazione dell'ordinanza 19/11/2018 anzidetta in quanto nulla e Parte_1
comunque illegittima ed in ogni caso accertare la carenza di potere del CP_1 di procedere alla “Esecuzione coattiva finalizzata al ripristino delle aree
[...]
interessate dall'Ordinanza n. 3432/1988 di contestazione della lottizzazione abusiva.
Con vittoria di spese dei due gradi di giudizio, nota alla replica.”.
Conclusioni parte appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza disattesa e respinta, - rigettare l'appello principale proposto dai signori e in Parte_1 Parte_2
Pag. 2 di 8 quanto inammissibile ed infondato in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa;
in ogni caso, in accoglimento della domanda riconvenzionale formulata dal nel giudizio di primo grado e riproposta con il presente atto, - Controparte_1
accertare e dichiarare l'intervenuta acquisizione, a favore del del Controparte_1
terreno con sovrastante fabbricato adibito ad uso deposito attrezzi agricoli, sito in San
Lorenzo in Correggiano, Via Feleto, censito al NCT al FG. 147, mapp. 430, disponendo la conseguente annotazione sui pubblici registri immobiliari. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.”
Svolgimento del processo e motivi della decisione
I° grado.
1.- Con atto di citazione notificato in data 29 marzo 2019, e Parte_1 Pt_2
convenivano in giudizio, avanti al Tribunale di Rimini, il Controparte_1
chiedendo, previa disapplicazione in quanto nulli, illegittimi ed inefficaci, dell'ordinanza n. 3432/1988 del nonché dell'atto pratica amm.va Controparte_1
Reg. 3990 protocollo n. 0315562/2018 del 19/11/2018, notificato il 30/11/2018, di dichiarare il convenuto privo del potere di eseguire i provvedimenti di cui sopra;
chiedevano inoltre di ordinare la cancellazione della trascrizione dell'ordinanza
3432/1988 dai registri immobiliari. Nell'atto di citazione, gli attori, riservavano la formulazione di stanze istruttorie.
In data 19 febbraio 2020, si costituiva il chiedendo di rigettare Controparte_1 le conclusioni degli attori ed, in via riconvenzionale, di dichiarare l'intervenuta acquisizione, a favore del del terreno con sovrastante fabbricato adibito ad CP_1
uso deposito attrezzi agricoli, sito in San Lorenzo in Correggiano, Via Feleto, censito al
NCT al FG. 147, mapp. 430, con conseguente annotazione nei registri immobiliari. Con vittoria di spese.
La causa veniva istruita documentalmente ed all'udienza del 19 gennaio 2023 veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c.
All'esito, il Tribunale di Rimini, rigettava tutte le domande di parte attrice, dichiarava assorbita la domanda, proposta in via riconvenzionale dal e Controparte_1
condannava gli attori al pagamento delle spese in favore del convenuto.
Appello.
Pag. 3 di 8 2.- Con atto di appello, notificato in data 18 dicembre 2023, hanno proposto appello e , per i motivi che seguono: Parte_1 Pt_2
“1) PRIMO MOTIVO: TRAVISAMENTO DELL'OGGETTO DEL GIUDIZIO
QUALE PRECISAMENTE DELIMITATO DALL'ORDINANZA 19/11/2018;
INEFFICACIA DELLA STESSA E CARENZA DI POTERE DEL COMUNE
[...]
VIOLAZIONE DELLA SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO DI CP_1
BOLOGNA N. 2666/2020”: per non avere il Tribunale di Rimini ritenuto il provvedimento amministrativo da qualificarsi come ad efficacia temporalmente limitata, condizionata all'esito del giudizio d'appello conclusosi con sentenza 2666/2020.
“IN VIA SUBORDINATA. 2) SECONDO MOTIVO: VIOLAZIONE DELL'ART. 39,
COMMA 2, C.P.C.; RAPPORTO DI CONTINENZA TRA;
SOSPENSIONE Pt_3
DEL GIUDIZIO EX ART. 295 C.P.C.”: per non avere, il Giudice di prime cure riscontrato la continenza delle cause;
“IN ULTERIORE SUBORDINE. 3) TERZO MOTIVO: VIOLAZIONE DELL'ART.
18 DELLA LEGGE 47/1985 (ORA ART. 30 D.P.R. 380/2001). INEFFICACIA
DELL'ORDINANZA DEL 2018 OPPOSTA E CARENZA DI POTERE DEL
DI PROCEDERE ALLA ESECUZIONE COATTIVA SUL Controparte_1
BENE”: per avere, la sentenza impugnata, erroneamente ritenuto assorbita la domanda riconvenzionale del concludendo per la legittimità Controparte_1 dell'ordinanza oggetto di doglianza.
In data 12 marzo 2024 si è costituito il chiedendo di rigettare Controparte_1
l'appello in quanto inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto;
ed accertare e dichiarare l'intervenuta acquisizione del terreno e del sovrastante fabbricato a favore del convenuto con conseguente annotazione nei registri immobiliari. Con CP_1
vittoria di spese.
La causa veniva trattata in modalità cartolare e veniva rimessa in decisione all'udienza del 6 marzo 2025, con i termini massimi a ritroso di cui all'articolo 352 c.p.c.
3.- L'appello è infondato e va rigettato.
3.1.- Quanto al primo motivo d'appello gli attori lamentano il “travisamento” dell'oggetto del giudizio ritenendo il provvedimento del Controparte_1
(“Esecuzione coattiva finalizzata al ripristino delle aree interessate dall'Ordinanza n.
Pag. 4 di 8 3432/1988 di contestazione della lottizzazione abusiva” già doc. 1 fascicolo di parte attrice in primo grado) atto soggetto ad “efficacia temporalmente limitata”, perché condizionato all'esito del giudizio d'appello avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza che ha riconosciuto al i aver acquisito il bene a titolo di usucapione. Pt_2
Giova premettere che il motivo d'appello, per come formulato, appare svincolato dalla motivazione della sentenza di primo grado qui impugnata, che peraltro, sul punto dell'efficacia dell'ordinanza oggetto di doglianza (“Ordinanza di sospensione di lottizzazione abusiva” già doc. 3 fascicolo di parte attrice in primo grado), non appare censurabile.
In particolare, vista la formulazione del motivo d'appello, deve richiamarsi la dicitura contenuta nel provvedimento “Pratica amm.va Reg. 3990”, protocollo 0315562/2018, laddove il afferma “Pertanto l'Amministrazione ha il dovere di CP_1 CP_2 ripristinare la situazione antecedente all'intera lottizzazione, conseguendone, in attesa della definizione del procedimento di appello, presentato contro la sentenza del
Tribunale di Rimini n. 149/2918, che l' si occuperà Controparte_3 della rimozione delle opere tra cui gli immobili esistenti su tali aree […].”.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa appellante, risulta evidente che l'inciso –
“in attesa della definizione del procedimento d'appello” – non pare idoneo ad inficiare l'efficacia del provvedimento amministrativo, bensì a dare atto della situazione in essere, distinguendo tra la fase del rispristino rispetto alla lottizzazione abusiva, e la definizione dell'accertamento della proprietà del bene (su cui non risulta allo stato formatosi il giudicato).
3.2- Quanto al secondo motivo, gli appellanti lamentano l'errore in cui sarebbe incorso il Giudice di prime cure per non aver riscontrato la continenza di cause tra il giudizio avente ad oggetto l'efficacia dell'ordinanza di contestazione della lottizzazione abusiva ed il giudizio per l'accertamento dell'intervenuto acquisito a titolo di usucapione del bene oggetto di lottizzazione abusiva.
Pare opportuno operare il richiamo alle norme citate;
ai sensi del secondo comma dell'articolo 39 c.p.c. “Nel caso di continenza di cause, se il giudice preventivamente adito è competente anche per la causa proposta successivamente, il giudice di questa dichiara con ordinanza la continenza e fissa un termine perentorio entro il quale le
Pag. 5 di 8 parti debbono riassumere la causa davanti al primo giudice. Se questi non è competente anche per la causa successivamente proposta, la dichiarazione della continenza e la fissazione del termine sono da lui pronunciate.”. Invece, ai sensi dell'articolo 295 c.p.c.
- “Sospensione necessaria” – “Il giudice dispone che il processo sia sospeso in ogni caso in cui egli stesso o altro giudice deve risolvere una controversia, dalla cui definizione dipende la decisione della causa.”.
Con tutta evidenza, alla luce del dato normativo richiamato, non risultano cause di continenza nel caso di specie;
dalla risoluzione della questione relativa alla titolarità della proprietà del bene lottizzato non dipende la decisione della causa portata alla conoscenza di questa Corte. Peraltro, la stessa sentenza di primo grado dà atto del fatto che “[…] per effetto del passaggio in giudicato di quella pronuncia dichiarativa -
(intervenuta usucapione) - l'ordinanza non risulterà infatti invalidata, ma soltanto superata […].”.
Soccorre inoltre il costante e consolidato orientamento della Suprema Corte di
Cassazione che, in argomento chiarisce:“[…] in tema di continenza di cause, le norme dettate dall'art. 39 c.p.c. non operano sia con riguardo a cause pendenti in gradi diversi che nella ipotesi in cui la causa preveniente sia già in fase di decisione oppure sia stata decisa e non siano decorsi i termini per l'impugnazione, perché in entrambi i casi non sarebbe comunque più possibile procedere ad una trattazione congiunta;
in tali ipotesi, l'esigenza di coordinamento sottesa alla disciplina dell'art. 39, comma 2, deve essere assicurata comunque ai sensi dell'art. 295 c.p.c., ossia a mezzo della sospensione della causa che avrebbe dovuto subire l'attrazione all'altra se avesse potuto operare detta disciplina, in attesa della definizione, con sentenza passata in giudicato, della causa che avrebbe esercitato l'attrazione […]”( in senso conforme sent. Cass. 26835/17 - 5455/14).
3.3.- Da ultimo, quanto al terzo motivo, gli appellanti lamentano l'erronea conclusione del Tribunale laddove ha ritenuto assorbita la domanda del Controparte_1 riproposta in appello, di accertare e dichiarare l'intervenuta acquisizione del terreno nonché del fabbricato sopra edificato, a favore del con conseguente ordine di CP_1
trascrizione.
Pag. 6 di 8 Secondo la ricostruzione offerta dagli appellanti il Tribunale avrebbe dovuto preliminarmente trattare la questione posta in via riconvenzionale dal ed CP_1 accertare la mancata acquisizione al patrimonio dell'Ente.
Anche il terzo motivo d'appello risulta svincolato dalla motivazione della sentenza appellata: il Tribunale di Rimini ha infatti ritenuto assorbita la domanda posta dal motivando con l'automatica acquisizione del bene, trascorsi 90 giorni dalla CP_1
trascrizione del provvedimento senza che sia intervenuta la sua successiva revoca.
Nessuna decisione, dunque, avrebbe potuto adottare il Tribunale stante l'automatismo previsto dal legislatore. Ai sensi dei commi 7 ed 8 del d.P.R. 380/2001, pure richiamato dall'appellato, infatti, “7. Nel caso in cui il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale accerti l'effettuazione di lottizzazione di terreni a scopo edificatorio senza la prescritta autorizzazione, con ordinanza da notificare ai proprietari delle aree ed agli altri soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 29, ne dispone la sospensione. Il provvedimento comporta l'immediata interruzione delle opere in corso ed il divieto di disporre dei suoli e delle opere stesse con atti tra vivi, e deve essere trascritto a tal fine nei registri immobiliari.
8. Trascorsi novanta giorni, ove non intervenga la revoca del provvedimento di cui al comma 7, le aree lottizzate sono acquisite di diritto al patrimonio disponibile del comune il cui dirigente o responsabile del competente ufficio deve provvedere alla demolizione delle opere. In caso di inerzia si applicano le disposizioni concernenti i poteri sostitutivi di cui all'articolo 31, comma 8.”.
La domanda, riproposta in appello dal deve dichiararsi dunque, nuovamente CP_1
assorbita.
4.- Spese processuali.
La natura della controversia giustifica la compensazione delle spese di lite. In particolare, la reciproca soccombenza, nonché la formulazione dei motivi d'appello e le ragioni a sostegno della riproposta domanda, già formulata in via riconvenzionale in primo grado dal costituiscono circostanze integranti giusti motivi di Controparte_1
compensazione delle spese.
p.q.m.
La Corte d'Appello di Bologna, Sezione I^ Civile, pronunciando in via definitiva nella causa come indicata in epigrafe così provvede:
Pag. 7 di 8 - rigetta l'appello, e per l'effetto conferma la sentenza del Tribunale di Rimini 770/2023 del giorno 8/8/2023;
- rigetta la domanda del di accertamento e dichiarazione di Controparte_1 intervenuta acquisizione al patrimonio dell'Ente del bene oggetto di lottizzazione abusiva;
-compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente grado.
Bologna, lì 8 aprile 2025
Il Presidente estensore dott. Giuseppe de Rosa
Pag. 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Prima Civile
La Corte d'Appello di Bologna, riunita in Camera di Consiglio in persona dei
Magistrati: dott. Giuseppe de Rosa Presidente rel. dott. Antonella Allegra Consigliere dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa con atto di citazione del 18 dicembre 2023 – R.G. 2009/2023,
TRA
(c.f. ), nato a [...], il giorno 26 ottobre Parte_1 C.F._1
1971, e residente in [...], e (c.f. Parte_2
), nata a [...] il giorno 24 febbraio 1960, ed ivi residente in C.F._2
Via Del Ciclamino n. 19, con il patrocinio dell'Avv. dall'Avv. Alessandro Mantero (pec
, del Foro di Rimini, domiciliati presso il Email_1
domicilio digitale del difensore alla pec Email_2
Appellanti
CONTRO
(C.F. ), con sede in Rimini, Piazza Cavour n. 27, Controparte_1 P.IVA_1
in persona del Sindaco pro-tempore, con il patrocinio dell'Avv. Benedetta Ricci della
Civica Avvocatura (pec. , elettivamente Email_3 domiciliato presso il domicilio telematico del difensore
Email_4
Convenuto
Oggetto: impugnazione della sentenza n. 770/2023 del giorno 6 agosto 2023, pubblicata il giorno 8 agosto 2023 – Tribunale di Rimini.
Conclusioni parte appellante:
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna decidendo sull'appello avverso la sentenza n. 770/2023 del Tribunale di Rimini così decidere:
1. in principalità: - in accoglimento del primo motivo d'appello, ed in riforma della sentenza appellata, dichiarare la sopravvenuta inefficacia della ordinanza del n. Controparte_1
315562/2018 del 19/11/2018 alla data della pubblicazione della sentenza n. 2666/2020, in data 21/07/2020, della Prima Sezione Civile della Corte d'Appello di Bologna, pubblicata il 12/10/2020, di conferma della sentenza di primo grado del Tribunale di
Rimini n. 149/2018;
2. in subordine - in accoglimento del secondo motivo di appello, e per il caso del rigetto del primo, in riforma della appellata sentenza, ritenuta la continenza tra la presente causa e quella pendente avanti la Corte Suprema di
Cassazione R.G. n. 4200/2021, sospendere il presente giudizio ex art. 295 c.p.c. in attesa della decisione della causa pregiudicante in Cassazione;
3. in ulteriore gradato subordine - per il caso di rigetto dei primi due motivi di impugnazione, ed in riforma della sentenza appellata, e quindi in accoglimento del terzo motivo di appello, piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello respingere la domanda riconvenzionale del CP_1
e quindi accogliere la domanda degli attori/appellanti e
[...] Parte_2 [...]
di disapplicazione dell'ordinanza 19/11/2018 anzidetta in quanto nulla e Parte_1
comunque illegittima ed in ogni caso accertare la carenza di potere del CP_1 di procedere alla “Esecuzione coattiva finalizzata al ripristino delle aree
[...]
interessate dall'Ordinanza n. 3432/1988 di contestazione della lottizzazione abusiva.
Con vittoria di spese dei due gradi di giudizio, nota alla replica.”.
Conclusioni parte appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza disattesa e respinta, - rigettare l'appello principale proposto dai signori e in Parte_1 Parte_2
Pag. 2 di 8 quanto inammissibile ed infondato in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa;
in ogni caso, in accoglimento della domanda riconvenzionale formulata dal nel giudizio di primo grado e riproposta con il presente atto, - Controparte_1
accertare e dichiarare l'intervenuta acquisizione, a favore del del Controparte_1
terreno con sovrastante fabbricato adibito ad uso deposito attrezzi agricoli, sito in San
Lorenzo in Correggiano, Via Feleto, censito al NCT al FG. 147, mapp. 430, disponendo la conseguente annotazione sui pubblici registri immobiliari. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.”
Svolgimento del processo e motivi della decisione
I° grado.
1.- Con atto di citazione notificato in data 29 marzo 2019, e Parte_1 Pt_2
convenivano in giudizio, avanti al Tribunale di Rimini, il Controparte_1
chiedendo, previa disapplicazione in quanto nulli, illegittimi ed inefficaci, dell'ordinanza n. 3432/1988 del nonché dell'atto pratica amm.va Controparte_1
Reg. 3990 protocollo n. 0315562/2018 del 19/11/2018, notificato il 30/11/2018, di dichiarare il convenuto privo del potere di eseguire i provvedimenti di cui sopra;
chiedevano inoltre di ordinare la cancellazione della trascrizione dell'ordinanza
3432/1988 dai registri immobiliari. Nell'atto di citazione, gli attori, riservavano la formulazione di stanze istruttorie.
In data 19 febbraio 2020, si costituiva il chiedendo di rigettare Controparte_1 le conclusioni degli attori ed, in via riconvenzionale, di dichiarare l'intervenuta acquisizione, a favore del del terreno con sovrastante fabbricato adibito ad CP_1
uso deposito attrezzi agricoli, sito in San Lorenzo in Correggiano, Via Feleto, censito al
NCT al FG. 147, mapp. 430, con conseguente annotazione nei registri immobiliari. Con vittoria di spese.
La causa veniva istruita documentalmente ed all'udienza del 19 gennaio 2023 veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c.
All'esito, il Tribunale di Rimini, rigettava tutte le domande di parte attrice, dichiarava assorbita la domanda, proposta in via riconvenzionale dal e Controparte_1
condannava gli attori al pagamento delle spese in favore del convenuto.
Appello.
Pag. 3 di 8 2.- Con atto di appello, notificato in data 18 dicembre 2023, hanno proposto appello e , per i motivi che seguono: Parte_1 Pt_2
“1) PRIMO MOTIVO: TRAVISAMENTO DELL'OGGETTO DEL GIUDIZIO
QUALE PRECISAMENTE DELIMITATO DALL'ORDINANZA 19/11/2018;
INEFFICACIA DELLA STESSA E CARENZA DI POTERE DEL COMUNE
[...]
VIOLAZIONE DELLA SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO DI CP_1
BOLOGNA N. 2666/2020”: per non avere il Tribunale di Rimini ritenuto il provvedimento amministrativo da qualificarsi come ad efficacia temporalmente limitata, condizionata all'esito del giudizio d'appello conclusosi con sentenza 2666/2020.
“IN VIA SUBORDINATA. 2) SECONDO MOTIVO: VIOLAZIONE DELL'ART. 39,
COMMA 2, C.P.C.; RAPPORTO DI CONTINENZA TRA;
SOSPENSIONE Pt_3
DEL GIUDIZIO EX ART. 295 C.P.C.”: per non avere, il Giudice di prime cure riscontrato la continenza delle cause;
“IN ULTERIORE SUBORDINE. 3) TERZO MOTIVO: VIOLAZIONE DELL'ART.
18 DELLA LEGGE 47/1985 (ORA ART. 30 D.P.R. 380/2001). INEFFICACIA
DELL'ORDINANZA DEL 2018 OPPOSTA E CARENZA DI POTERE DEL
DI PROCEDERE ALLA ESECUZIONE COATTIVA SUL Controparte_1
BENE”: per avere, la sentenza impugnata, erroneamente ritenuto assorbita la domanda riconvenzionale del concludendo per la legittimità Controparte_1 dell'ordinanza oggetto di doglianza.
In data 12 marzo 2024 si è costituito il chiedendo di rigettare Controparte_1
l'appello in quanto inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto;
ed accertare e dichiarare l'intervenuta acquisizione del terreno e del sovrastante fabbricato a favore del convenuto con conseguente annotazione nei registri immobiliari. Con CP_1
vittoria di spese.
La causa veniva trattata in modalità cartolare e veniva rimessa in decisione all'udienza del 6 marzo 2025, con i termini massimi a ritroso di cui all'articolo 352 c.p.c.
3.- L'appello è infondato e va rigettato.
3.1.- Quanto al primo motivo d'appello gli attori lamentano il “travisamento” dell'oggetto del giudizio ritenendo il provvedimento del Controparte_1
(“Esecuzione coattiva finalizzata al ripristino delle aree interessate dall'Ordinanza n.
Pag. 4 di 8 3432/1988 di contestazione della lottizzazione abusiva” già doc. 1 fascicolo di parte attrice in primo grado) atto soggetto ad “efficacia temporalmente limitata”, perché condizionato all'esito del giudizio d'appello avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza che ha riconosciuto al i aver acquisito il bene a titolo di usucapione. Pt_2
Giova premettere che il motivo d'appello, per come formulato, appare svincolato dalla motivazione della sentenza di primo grado qui impugnata, che peraltro, sul punto dell'efficacia dell'ordinanza oggetto di doglianza (“Ordinanza di sospensione di lottizzazione abusiva” già doc. 3 fascicolo di parte attrice in primo grado), non appare censurabile.
In particolare, vista la formulazione del motivo d'appello, deve richiamarsi la dicitura contenuta nel provvedimento “Pratica amm.va Reg. 3990”, protocollo 0315562/2018, laddove il afferma “Pertanto l'Amministrazione ha il dovere di CP_1 CP_2 ripristinare la situazione antecedente all'intera lottizzazione, conseguendone, in attesa della definizione del procedimento di appello, presentato contro la sentenza del
Tribunale di Rimini n. 149/2918, che l' si occuperà Controparte_3 della rimozione delle opere tra cui gli immobili esistenti su tali aree […].”.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa appellante, risulta evidente che l'inciso –
“in attesa della definizione del procedimento d'appello” – non pare idoneo ad inficiare l'efficacia del provvedimento amministrativo, bensì a dare atto della situazione in essere, distinguendo tra la fase del rispristino rispetto alla lottizzazione abusiva, e la definizione dell'accertamento della proprietà del bene (su cui non risulta allo stato formatosi il giudicato).
3.2- Quanto al secondo motivo, gli appellanti lamentano l'errore in cui sarebbe incorso il Giudice di prime cure per non aver riscontrato la continenza di cause tra il giudizio avente ad oggetto l'efficacia dell'ordinanza di contestazione della lottizzazione abusiva ed il giudizio per l'accertamento dell'intervenuto acquisito a titolo di usucapione del bene oggetto di lottizzazione abusiva.
Pare opportuno operare il richiamo alle norme citate;
ai sensi del secondo comma dell'articolo 39 c.p.c. “Nel caso di continenza di cause, se il giudice preventivamente adito è competente anche per la causa proposta successivamente, il giudice di questa dichiara con ordinanza la continenza e fissa un termine perentorio entro il quale le
Pag. 5 di 8 parti debbono riassumere la causa davanti al primo giudice. Se questi non è competente anche per la causa successivamente proposta, la dichiarazione della continenza e la fissazione del termine sono da lui pronunciate.”. Invece, ai sensi dell'articolo 295 c.p.c.
- “Sospensione necessaria” – “Il giudice dispone che il processo sia sospeso in ogni caso in cui egli stesso o altro giudice deve risolvere una controversia, dalla cui definizione dipende la decisione della causa.”.
Con tutta evidenza, alla luce del dato normativo richiamato, non risultano cause di continenza nel caso di specie;
dalla risoluzione della questione relativa alla titolarità della proprietà del bene lottizzato non dipende la decisione della causa portata alla conoscenza di questa Corte. Peraltro, la stessa sentenza di primo grado dà atto del fatto che “[…] per effetto del passaggio in giudicato di quella pronuncia dichiarativa -
(intervenuta usucapione) - l'ordinanza non risulterà infatti invalidata, ma soltanto superata […].”.
Soccorre inoltre il costante e consolidato orientamento della Suprema Corte di
Cassazione che, in argomento chiarisce:“[…] in tema di continenza di cause, le norme dettate dall'art. 39 c.p.c. non operano sia con riguardo a cause pendenti in gradi diversi che nella ipotesi in cui la causa preveniente sia già in fase di decisione oppure sia stata decisa e non siano decorsi i termini per l'impugnazione, perché in entrambi i casi non sarebbe comunque più possibile procedere ad una trattazione congiunta;
in tali ipotesi, l'esigenza di coordinamento sottesa alla disciplina dell'art. 39, comma 2, deve essere assicurata comunque ai sensi dell'art. 295 c.p.c., ossia a mezzo della sospensione della causa che avrebbe dovuto subire l'attrazione all'altra se avesse potuto operare detta disciplina, in attesa della definizione, con sentenza passata in giudicato, della causa che avrebbe esercitato l'attrazione […]”( in senso conforme sent. Cass. 26835/17 - 5455/14).
3.3.- Da ultimo, quanto al terzo motivo, gli appellanti lamentano l'erronea conclusione del Tribunale laddove ha ritenuto assorbita la domanda del Controparte_1 riproposta in appello, di accertare e dichiarare l'intervenuta acquisizione del terreno nonché del fabbricato sopra edificato, a favore del con conseguente ordine di CP_1
trascrizione.
Pag. 6 di 8 Secondo la ricostruzione offerta dagli appellanti il Tribunale avrebbe dovuto preliminarmente trattare la questione posta in via riconvenzionale dal ed CP_1 accertare la mancata acquisizione al patrimonio dell'Ente.
Anche il terzo motivo d'appello risulta svincolato dalla motivazione della sentenza appellata: il Tribunale di Rimini ha infatti ritenuto assorbita la domanda posta dal motivando con l'automatica acquisizione del bene, trascorsi 90 giorni dalla CP_1
trascrizione del provvedimento senza che sia intervenuta la sua successiva revoca.
Nessuna decisione, dunque, avrebbe potuto adottare il Tribunale stante l'automatismo previsto dal legislatore. Ai sensi dei commi 7 ed 8 del d.P.R. 380/2001, pure richiamato dall'appellato, infatti, “7. Nel caso in cui il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale accerti l'effettuazione di lottizzazione di terreni a scopo edificatorio senza la prescritta autorizzazione, con ordinanza da notificare ai proprietari delle aree ed agli altri soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 29, ne dispone la sospensione. Il provvedimento comporta l'immediata interruzione delle opere in corso ed il divieto di disporre dei suoli e delle opere stesse con atti tra vivi, e deve essere trascritto a tal fine nei registri immobiliari.
8. Trascorsi novanta giorni, ove non intervenga la revoca del provvedimento di cui al comma 7, le aree lottizzate sono acquisite di diritto al patrimonio disponibile del comune il cui dirigente o responsabile del competente ufficio deve provvedere alla demolizione delle opere. In caso di inerzia si applicano le disposizioni concernenti i poteri sostitutivi di cui all'articolo 31, comma 8.”.
La domanda, riproposta in appello dal deve dichiararsi dunque, nuovamente CP_1
assorbita.
4.- Spese processuali.
La natura della controversia giustifica la compensazione delle spese di lite. In particolare, la reciproca soccombenza, nonché la formulazione dei motivi d'appello e le ragioni a sostegno della riproposta domanda, già formulata in via riconvenzionale in primo grado dal costituiscono circostanze integranti giusti motivi di Controparte_1
compensazione delle spese.
p.q.m.
La Corte d'Appello di Bologna, Sezione I^ Civile, pronunciando in via definitiva nella causa come indicata in epigrafe così provvede:
Pag. 7 di 8 - rigetta l'appello, e per l'effetto conferma la sentenza del Tribunale di Rimini 770/2023 del giorno 8/8/2023;
- rigetta la domanda del di accertamento e dichiarazione di Controparte_1 intervenuta acquisizione al patrimonio dell'Ente del bene oggetto di lottizzazione abusiva;
-compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente grado.
Bologna, lì 8 aprile 2025
Il Presidente estensore dott. Giuseppe de Rosa
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