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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Venezia, sez. II, sentenza 07/01/2026, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Venezia |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 6/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VENEZIA Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SCHIESARO GIAMPAOLO MARIA VITT, Presidente e Relatore
MARRA PAOLO, Giudice
PALMIERI TO MICHELE, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 297/2025 depositato il 11/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Venezia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Venezia
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6301M301285 CONTRIBUTI INPS 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6301M301285 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6301M301285 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6301M301285 IRPEF-ALTRO 2022 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 653/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
Resistente/Appellato: conferma di accettare la compensazione alle spese del grado, a fronte della rinuncia al ricorso formalizzata dalla Ricorrente, in accoglimento della proposta della Corte, formulata alla scorsa udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto Ricorrente_1 impugnava il provvedimento in epigrafe ritenuto illegittimo e ne chiedeva l'annullamento previa sospensiva e condanna alle spese della resistente.
L'amministrazione finanziaria si costituiva contestando il ricorso di cui chiedeva il rigetto in quanto manifestamente infondato previa reiezione della domanda di sospensiva di cui non sussistevano i presupposti.
All'udienza cautelare del 30/9/2025 era pronunciata la seguente ordinanza:
“La Corte,
rilevato che difettano i presupposti per concedere la sospensiva in quanto da un lato le specifiche contestazioni mosse dalla resistente non consentono di ravvisare, per la delibazione consentita in questa sede, il fumus boni iuris del ricorso;
dall'altro il periculum in mora è allegato in termini meramente astratti ed apodittici, senza alcun riferimento a precise condizioni di fatto che possano ledere i diritti azionati nelle more di svolgimento del giudizio;
tutto quanto sopra premesso rigetta l'istanza di sospensiva e, per l'effetto, condanna il ricorrente al pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate delle spese della fase cautelare che liquida in euro 500,00 oltre accessori.
Rilevato che la causa può essere decisa sulla base delle eccezioni processuali sollevate dalla resistente rinvia per la discussione all'udienza del 16 dicembre 2025 formulando la seguente proposta conciliativa:
“Rinuncia al ricorso con spese del giudizio interamente compensate comprese quelle relative alla fase cautelare”
Fissa il termine del 1 dicembre 2025 per il deposito di note che diano conto dell'accettazione della proposta conciliativa o delle ragioni ritenute ostative.
Ordinanza letta in udienza”
Alla successiva udienza di merito la Corte, prendendo atto dell'accettazione della proposta conciliativa, dichiarava l'estinzione del processo come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Essendo intervenuta conciliazione tra le parti con rinuncia al ricorso a spese compensate, comprese quelle relative alla fase cautelare nella misura già liquidata, è cessata la materia del contendere con conseguente estinzione del processo che va dichiarata come da dispositivo ai sensi dell'art. 35 del D.
Leg.vo 546/92.
P.Q.M.
a) dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere conseguente a rinuncia;
b) spese del grado compensate, comprese quelle della fase cautelare.
Venezia 16 Dicembre 2025
IL PRESIDENTE
Dr. Giampaolo Schiesaro
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VENEZIA Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SCHIESARO GIAMPAOLO MARIA VITT, Presidente e Relatore
MARRA PAOLO, Giudice
PALMIERI TO MICHELE, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 297/2025 depositato il 11/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Venezia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Venezia
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6301M301285 CONTRIBUTI INPS 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6301M301285 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6301M301285 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6301M301285 IRPEF-ALTRO 2022 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 653/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
Resistente/Appellato: conferma di accettare la compensazione alle spese del grado, a fronte della rinuncia al ricorso formalizzata dalla Ricorrente, in accoglimento della proposta della Corte, formulata alla scorsa udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto Ricorrente_1 impugnava il provvedimento in epigrafe ritenuto illegittimo e ne chiedeva l'annullamento previa sospensiva e condanna alle spese della resistente.
L'amministrazione finanziaria si costituiva contestando il ricorso di cui chiedeva il rigetto in quanto manifestamente infondato previa reiezione della domanda di sospensiva di cui non sussistevano i presupposti.
All'udienza cautelare del 30/9/2025 era pronunciata la seguente ordinanza:
“La Corte,
rilevato che difettano i presupposti per concedere la sospensiva in quanto da un lato le specifiche contestazioni mosse dalla resistente non consentono di ravvisare, per la delibazione consentita in questa sede, il fumus boni iuris del ricorso;
dall'altro il periculum in mora è allegato in termini meramente astratti ed apodittici, senza alcun riferimento a precise condizioni di fatto che possano ledere i diritti azionati nelle more di svolgimento del giudizio;
tutto quanto sopra premesso rigetta l'istanza di sospensiva e, per l'effetto, condanna il ricorrente al pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate delle spese della fase cautelare che liquida in euro 500,00 oltre accessori.
Rilevato che la causa può essere decisa sulla base delle eccezioni processuali sollevate dalla resistente rinvia per la discussione all'udienza del 16 dicembre 2025 formulando la seguente proposta conciliativa:
“Rinuncia al ricorso con spese del giudizio interamente compensate comprese quelle relative alla fase cautelare”
Fissa il termine del 1 dicembre 2025 per il deposito di note che diano conto dell'accettazione della proposta conciliativa o delle ragioni ritenute ostative.
Ordinanza letta in udienza”
Alla successiva udienza di merito la Corte, prendendo atto dell'accettazione della proposta conciliativa, dichiarava l'estinzione del processo come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Essendo intervenuta conciliazione tra le parti con rinuncia al ricorso a spese compensate, comprese quelle relative alla fase cautelare nella misura già liquidata, è cessata la materia del contendere con conseguente estinzione del processo che va dichiarata come da dispositivo ai sensi dell'art. 35 del D.
Leg.vo 546/92.
P.Q.M.
a) dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere conseguente a rinuncia;
b) spese del grado compensate, comprese quelle della fase cautelare.
Venezia 16 Dicembre 2025
IL PRESIDENTE
Dr. Giampaolo Schiesaro