Sentenza 22 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 22/05/2025, n. 529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 529 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2590 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Andrea Perra, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Maria Giulia Gallus, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 08/12/2008, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Villasor, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di
Pag. 1 di 3
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando atto Parte_1 Parte_2 degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi.
I coniugi vivranno separati e liberi di risiedere ove riterranno opportuno, con l'obbligo del reciproco rispetto, dandosi sin d'ora l'assenso per il rilascio del passaporto.
2) La figlia minore sarà affidata ad entrambi i genitori, i quali Persona_1 eserciteranno congiuntamente la potestà genitoriale.
Le decisioni di maggior interesse per la minore, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute verranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima.
Per le questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale sarà esercitata separatamente.
3) L'abitazione familiare sita in Villasor nella via Roma n. 75 è assegnata alla Sig.ra che succede nel contratto di locazione, ai sensi dell'art. 6 Parte_2 della L. 392/1978, assumendo su di sé tutti i relativi diritti e obblighi.
Ai fini anagrafici la figlia minore sarà collocata presso la residenza materna.
4) A titolo di contributo di mantenimento in favore della minore, il Pt_1 corrisponderà alla Sig.ra la somma di € 600,00 mensili, somma Parte_2 da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT.
Le parti concordano che la Sig.ra percepirà il 100% Parte_2 dell'Assegno Unico INPS.
Il padre contribuirà inoltre, in misura del 50% alle spese di carattere straordinario necessarie nell'interesse della minore medesima.
Pag. 2 di 3 Le parti concordano che il contributo di mantenimento dovrà essere utilizzato esclusivamente per le necessità della minore, con particolare riferimento alla sua istruzione, formazione e sviluppo personale.
5) Diritto di visita del padre: la minore trascorrerà quattro giornate con la madre e tre con il padre, e, considerato che i turni si alternano settimanalmente, si configurano pertanto otto giorni di seguito con la madre e sei giorni con il padre.
In particolare la minore starà con il padre da giovedì pomeriggio al mercoledì pomeriggio e con la mamma dal mercoledì pomeriggio al giovedì pomeriggio successivo.
Si precisa che il cambio di turno fra i genitori avverrà all'uscita di scuola, alle
16.15, mentre durante le vacanze estive e nei giorni di vacanze scolastiche l'orario del cambio di turno è fissato alle 21.00.
Resta inteso che allorquando il padre sarà fuori sede per motivi di lavoro, la minore starà con la madre.
Nel periodo estivo inoltre la minore trascorrerà almeno 15 giorni consecutivi con entrambi i genitori, previ accordi scritti.
La minore trascorrerà ad anni alterni la vigilia di Natale con un genitore e il 25 dicembre con l'altro, così come alternativamente il 31 dicembre, il primo gennaio, la Pasqua e il Lunedì dell'Angelo.
La minore trascorrerà di anno in anno anche le festività del 25/04, 01/05, 02/06,
01/11, 08/12, 06/01 alternativamente con ciascuno dei genitori.
Tutti i suddetti periodi potranno essere modificati su accordo scritto dei genitori.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 22/05/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3