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Sentenza 16 febbraio 2025
Sentenza 16 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/02/2025, n. 1218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1218 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa Laura Liguori, ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa all'esito dello svolgimento della udienza del 6.02.2025 sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 2826/2024 R.G.
TRA
( ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Vincenzo Parte_1 C.F._1
Pisani e Giuseppe Carnevale, presso il cui studio elettivamente domicilia;
Ricorrente
E
in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Sofia Lizzi, CP_1
elettivamente domiciliato in Napoli alla Via A. De Gasperi n. 55.
Resistente
Oggetto: opposizione avverso avviso di addebito
Conclusioni: conformi a quelle svolte nei rispettivi atti difensivi
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 6.02.2024, la ricorrente in epigrafe indicata ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 371 2023 00145066 01 000 per l'importo di euro 33.305,72, notificato a mezzo raccomandata a.r. in data 11.01.2024, avente ad oggetto il pagamento di contributi, sanzioni e spese di notifica relativi ad un presunto mancato versamento dei contributi alla gestione commercianti per il periodo dal gennaio 2016 al dicembre 2023.
A sostegno della proposta opposizione ha eccepito, nel merito, l'insussistenza dei presupposti di legge per l'iscrizione nella Gestione Commercianti;
ha rappresentato infatti di non aver prestato, relativamente al periodo in questione, alcun opera/lavoro e/o mansione per i quali vi fosse l'obbligatorietà del versamento dei contributi IVS, richiesti dall' ; di essere stata affetta da CP_1 patologia oncologica che le rendeva impossibile partecipare all'attività commerciale;
di essere stata socio accomandatario della società “Alibaba s.a.s.” e di non aver prestato alcun opera lavorativa a qualsiasi titolo né come lavoratore autonomo né come lavoratore subordinato.
Ha concluso chiedendo al Giudice adito “a. in via preliminare, sospendere già col decreto di fissazione di udienza, ovvero in un'udienza preliminare ravvicinata che si chiede fissarsi,
l'esecuzione e/o esecutività lo impugnato avviso di addebito n. 371 2023 00145066 01 000 (doc. n.
2) formato il 24.11.2023 per l'importo di euro 33.305,72, notificato in data 11.01.2024; b. all'udienza di discussione:
1. accertare e dichiarare l'illegittimità dell'iscrizione d'ufficio della ricorrente alla gestione commercianti;
2. dichiarare nullo e/o annullare l'avviso di addebito n. 371 2023 CP_1
00145066 01 000 per i dedotti vizi formali e/o perché le pretese dell' sono del tutto infondate in CP_1 fatto e diritto;
3. in subordine, dichiarare nullo e/o annullare l'avviso di addebito n. 371 2023 CP_1
00145066 01 000 per i periodi dal 08.12.2017 al 31.12.2023 (o per il diverso periodo meglio visto dall'Ecc.mo Giudice adito) per assenza dei requisiti oggettivi per l'iscrizione alla gestione commercianti ed assenza dell'attività commerciali;
4. Condannare l' alle spese e competenze CP_1 del giudizio con distrazione in favore degli scriventi anticipatari”.
È stata accolta la richiesta di sospensione dell'esecuzione dell'AVA.
L' , ritualmente costituitasi, ha dedotto che da una verifica effettuata è risultato che la CP_1 Parte_1
è stata per l'anno 2016 socio della Società del settore terziario ALI' BABA' S.A.S. DI MIGLIACCIO
ANNA; che la suddetta società, nell'ambito della dichiarazione di redditi Unico 2017 SP, ha dichiarato che l'attività svolta nell'impresa costituisce la sua occupazione prevalente, pertanto ella è obbligata per legge all'iscrizione alla Gestione degli Esercenti attività commerciali ed al versamento della relativa contribuzione (comma 202 e successivi dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996 n. 662); che, a seguito di tali controlli, è stata iscritta d'ufficio alla Gestione Commercianti dal CP_1
01.01.2016, con codice azienda , nell'ambito dell'operazione c.d. “POSEIDONE”. P.IVA_1
L' , ritenuta la correttezza del proprio operato, ha concluso chiedendo “dichiararsi CP_2 inammissibile il ricorso e nel merito rigettare l'opposizione; in via gradata si condanni l'opponente al pagamento delle somme dovute per le poste azionate nel titolo opposto”.
La causa, sulle conclusioni spiegate negli atti introduttivi e lette le note di trattazione depositate dalle parti, è stata discussa e decisa all'udienza del 6.02.2025, sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c.
***
Il ricorso è fondato e merita accoglimento sulla base delle osservazioni che seguono.
Preliminarmente, si dichiara infondata l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione per violazione del termine di cui all'art. 24 d.lgs. n. 46/1999, stante il deposito del ricorso in data 6.02.2024, nel pieno rispetto del termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'avviso di addebito (in data
11.01.2024) previsto dalla citata norma.
CP_ L'opposizione ha ad oggetto l'avviso di addebito emesso dall' al fine di ottenere il pagamento di contributi IVS, e relative somme aggiuntive sanzioni, dal 01/2016 al 12/2023.
Quanto alla ripartizione dell'onere della prova, si deve osservare che l'opposizione a cartella esattoriale (ma identico principio vale per gli avvisi di addebito) ha ad oggetto l'impugnazione del ruolo, atto unilaterale stragiudiziale di accertamento dell'esistenza del credito;
ne discende che la veste sostanziale delle parti in causa non corrisponde a quella formale, sicché è l'ente previdenziale opposto (convenuto in senso formale) ad essere gravato dall'onere della prova dei fatti costitutivi della pretesa creditoria, mentre incombe sull'opponente ingiunto (attore in senso formale) la prova dei fatti impeditivi, estintivi o modificativi del diritto azionato.
Nella fattispecie in esame, dunque, grava in capo all' l'onere della prova in ordine alla CP_1
sussistenza dei presupposti per il sorgere dell'obbligo di iscrizione nella gestione commercianti.
Il comma 203 dell'art. 1 della L.662/96, sostituendo il primo comma dell'articolo 29 della L.3 giugno
1975 n. 160, ha esteso l'obbligo assicurativo alla gestione commercianti anche ai soci di società a responsabilità limitata (in precedenza esclusi in considerazione dell'assenza di rischio nella conduzione d'impresa) a condizione che “partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza”.
Quanto ai soci amministratori delle società di persone la loro iscrivibilità alla Gestione Commercianti deriva dall'avere la piena responsabilità dell'impresa e dall' assumere tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione (socio accomandatario), dall'essere gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, e dal partecipare personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità
e prevalenza (vd. art. art. 3 d.l. 787/85 convertito con modificazione in l. 45/86).
La finalità della normativa introdotta dalla L.662/96 è da ricercarsi nell'ambito del sistema previdenziale (che tende ad escludere una duplicazione di iscrizioni previdenziali ed oneri contributivi) ed è stata autorevolmente individuata nell'intendo di “ evitare che, grazie allo schermo della struttura societaria, la prestazione di lavoro del socio, resa nell'impresa societaria, sia sottratta alla contribuzione previdenziale obbligatoria” (parere del C. di S., richiamato nella circolare dell' del 9 ottobre 1998; Cass. 23943/2013). CP_1
Quanto alla nozione di lavoro aziendale deve aversi riguardo ad una vera e propria attività di lavoro, svolta con i caratteri della prevalenza e dell'abitualità derivante dalla qualità di socio e non da un ulteriore rapporto, quale potrebbe essere un rapporto subordinato o parasubordinato coesistente con il rapporto societario, attività che deve essere aggiuntiva e distinta dalla mera attività amministrativa derivante dalla qualità di socio o amministratore.
Mentre, dunque, quest'ultima si basa su una relazione di immedesimazione organica con la società, al limite del mandato ( come desumibile dalla previsione dell'art. 2260 c.c.) e comporta, secondo quanto previsto dalla concreta delega, la partecipazione ad un'attività di gestione, l'espletamento di una attività di impulso e di rappresentanza ed è rivolta all'esecuzione del contratto di società, oltre che ad assicurare il funzionamento dell'organismo sociale, l'attività di “puro” lavoro è rivolta alla concreta realizzazione dello scopo sociale ed al suo raggiungimento operativo attraverso il concorso dei vari collaboratori della società.
Non può, tuttavia, confondersi la responsabilità del socio e nemmeno lo svolgimento dell'eventuale attività di amministrazione con lo svolgimento del "lavoro aziendale" personalmente e con carattere di abitualità e prevalenza, qualora per le dimensioni e/o per la specifica organizzazione dell'impresa sia possibile che l'amministratore non sia anche impegnato nello svolgimento del lavoro aziendale.
Vi è da osservare che la S.C. SSUU con la sentenza n. 3240/10 ha precisato che il socio deve partecipare personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità ed in misura preponderante rispetto “agli altri fattori produttivi" intendendosi per partecipazione al lavoro aziendale lo svolgimento dell'attività operativa in cui si estrinseca l'oggetto dell'impresa e che, in caso di verifica delle insussistenza di tale elemento, mancano i requisiti per l'iscrizione alla gestione commercianti.
Ha altresì chiarito che il ruolo di amministrazione non attiene solo al “compimento di atti giuridici” essendogli affidata “una attività di contenuto imprenditoriale, che si estrinseca nell'organizzazione e nel coordinamento dei fattori di produzione, comprendendovi sia il momento decisionale vero e proprio, sia quello attuativo delle determinazioni assunte” “ ancorché quest'ultimo non debba essere caratterizzato dalla abitualità dell'impegno esecutivo” mentre il lavoro aziendale abituale e prevalente
è assoggettato a contribuzione presso la Gestione Commercianti proprio in considerazione dell'
“espletamento di attività lavorativa abituale, nel suo momento esecutivo” e della connotazione di “ detto impegno personale come elemento prevalente (rispetto agli altri fattori produttivi) all'interno dell'impresa”.
L'esistenza del presupposto impositivo deve essere provata dall' , in base al principio generale CP_1
secondo il quale la parte che assume l'esistenza di una circostanza di fatto sia onerata della relativa prova, non potendosi addossare alla controparte il difficile onere della prova di un fatto negativo (cfr.
Cass. S.U.10 gennaio 2006 sul criterio della “vicinanza o disponibilità” della prova per individuare il soggetto onerato, in modo tale da non precludere il diritto costituzionale di cui all'art. 24 Cost.; vd. altresì Cass. 12108/10, 22862/10 in materia di onere della prova gravante sull'Ente previdenziale anche nel caso di azione di accertamento negativo della pretesa contributiva). Nel caso in esame, l' ha fatto discendere l'iscrizione alla gestione commercianti dalle seguenti CP_1
circostanze: 1) per l'anno 2016 la ricorrente risulta socia accomandataria della Società del settore terziario ALI' BABA' S.A.S. DI MIGLIACCIO ANNA;
2) la stessa risulta titolare di ditta individuale omonima MIGLIACCIO attiva sin dal 20.05.1993, e non risulta avere dipendenti (cfr. Parte_1
schermata UNILAV); 3) in data 09.04.2020 ha presentato domanda di indennità Covid-19 ex “art.
ART.28 Lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Ago”, assunta al numero di Protocollo
INPS5106110420200064662; 4) nella dichiarazione dei redditi Unico 2017 SP, ha dichiarato che
“l'attività svolta nell'impresa costituisce la Sua occupazione prevalente”, senza tuttavia essere iscritta alla gestione degli Esercenti attività commerciali.
Tuttavia, nessun accertamento è stato svolto dall al fine di verificare che tale situazione sociale CP_1 abbia poi determinato in fatto l'“espletamento di attività lavorativa abituale, nel suo momento esecutivo” e la connotazione di “detto impegno personale come elemento prevalente (rispetto agli altri fattori produttivi) all'interno dell'impresa”.
Peraltro, la Corte di Cassazione ha evidenziato che “Ai fini dell'iscrizione alla Gestione commercianti, le dichiarazioni dei redditi, stante il loro carattere non negoziale o dispositivo, non hanno efficacia di confessione stragiudiziale e non comportano alcuna inversione dell'onere della prova circa la partecipazione personale del socio al lavoro aziendale con carattere di abitualità e
CP_ prevalenza, che continua invece ad incombere sull' (Corte di Cassazione, ordinanza 31 agosto
2018, n. 21511). Con questo arresto la Suprema Corte ha anche ribadito che “nelle società in accomandita semplice la qualità di socio accomandatario non è sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella Gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui prova
è a carico dell' .” Parte_2
Lo stesso vale per la domanda finalizzata alla percezione dell'indennità Covid-19 ex “art. 28
Lavoratori autonomi iscritti alle ”, cui non si può riconoscere valore Parte_3
confessorio.
In conclusione, in mancanza di elementi probatori quali accertamenti diretti ispettivi o altro offerti
CP_ dall' deve ritenersi che la iscrizione alla gestione commercianti e la conseguente pretesa contributiva relativa agli anni in esame non sia legittima e, pertanto, il provvedimento di iscrizione di ufficio e il relativo avviso di addebito deve essere annullato in parte qua.
Le spese processuali seguono la soccombenza, sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Ogni altra domanda ed istanza disattesa:
- in accoglimento dell'opposizione, dichiara non dovuti i contributi portati dall'avvisi di addebito impugnato e per l'effetto annulla in parte qua l'iscrizione alla Gestione Commercianti disposta dall' nei confronti di;
CP_1 Parte_1
- condanna l' alla refusione delle spese di lite che liquida in € 1.850,00 a titolo di onorario, oltre CP_1
rimborso spese e oltre IVA e CPA, come per legge, con attribuzione.
Si comunichi.
Napoli, 16.02.2025
Il Giudice
Dott.ssa Laura Liguori
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa Laura Liguori, ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa all'esito dello svolgimento della udienza del 6.02.2025 sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 2826/2024 R.G.
TRA
( ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Vincenzo Parte_1 C.F._1
Pisani e Giuseppe Carnevale, presso il cui studio elettivamente domicilia;
Ricorrente
E
in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Sofia Lizzi, CP_1
elettivamente domiciliato in Napoli alla Via A. De Gasperi n. 55.
Resistente
Oggetto: opposizione avverso avviso di addebito
Conclusioni: conformi a quelle svolte nei rispettivi atti difensivi
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 6.02.2024, la ricorrente in epigrafe indicata ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 371 2023 00145066 01 000 per l'importo di euro 33.305,72, notificato a mezzo raccomandata a.r. in data 11.01.2024, avente ad oggetto il pagamento di contributi, sanzioni e spese di notifica relativi ad un presunto mancato versamento dei contributi alla gestione commercianti per il periodo dal gennaio 2016 al dicembre 2023.
A sostegno della proposta opposizione ha eccepito, nel merito, l'insussistenza dei presupposti di legge per l'iscrizione nella Gestione Commercianti;
ha rappresentato infatti di non aver prestato, relativamente al periodo in questione, alcun opera/lavoro e/o mansione per i quali vi fosse l'obbligatorietà del versamento dei contributi IVS, richiesti dall' ; di essere stata affetta da CP_1 patologia oncologica che le rendeva impossibile partecipare all'attività commerciale;
di essere stata socio accomandatario della società “Alibaba s.a.s.” e di non aver prestato alcun opera lavorativa a qualsiasi titolo né come lavoratore autonomo né come lavoratore subordinato.
Ha concluso chiedendo al Giudice adito “a. in via preliminare, sospendere già col decreto di fissazione di udienza, ovvero in un'udienza preliminare ravvicinata che si chiede fissarsi,
l'esecuzione e/o esecutività lo impugnato avviso di addebito n. 371 2023 00145066 01 000 (doc. n.
2) formato il 24.11.2023 per l'importo di euro 33.305,72, notificato in data 11.01.2024; b. all'udienza di discussione:
1. accertare e dichiarare l'illegittimità dell'iscrizione d'ufficio della ricorrente alla gestione commercianti;
2. dichiarare nullo e/o annullare l'avviso di addebito n. 371 2023 CP_1
00145066 01 000 per i dedotti vizi formali e/o perché le pretese dell' sono del tutto infondate in CP_1 fatto e diritto;
3. in subordine, dichiarare nullo e/o annullare l'avviso di addebito n. 371 2023 CP_1
00145066 01 000 per i periodi dal 08.12.2017 al 31.12.2023 (o per il diverso periodo meglio visto dall'Ecc.mo Giudice adito) per assenza dei requisiti oggettivi per l'iscrizione alla gestione commercianti ed assenza dell'attività commerciali;
4. Condannare l' alle spese e competenze CP_1 del giudizio con distrazione in favore degli scriventi anticipatari”.
È stata accolta la richiesta di sospensione dell'esecuzione dell'AVA.
L' , ritualmente costituitasi, ha dedotto che da una verifica effettuata è risultato che la CP_1 Parte_1
è stata per l'anno 2016 socio della Società del settore terziario ALI' BABA' S.A.S. DI MIGLIACCIO
ANNA; che la suddetta società, nell'ambito della dichiarazione di redditi Unico 2017 SP, ha dichiarato che l'attività svolta nell'impresa costituisce la sua occupazione prevalente, pertanto ella è obbligata per legge all'iscrizione alla Gestione degli Esercenti attività commerciali ed al versamento della relativa contribuzione (comma 202 e successivi dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996 n. 662); che, a seguito di tali controlli, è stata iscritta d'ufficio alla Gestione Commercianti dal CP_1
01.01.2016, con codice azienda , nell'ambito dell'operazione c.d. “POSEIDONE”. P.IVA_1
L' , ritenuta la correttezza del proprio operato, ha concluso chiedendo “dichiararsi CP_2 inammissibile il ricorso e nel merito rigettare l'opposizione; in via gradata si condanni l'opponente al pagamento delle somme dovute per le poste azionate nel titolo opposto”.
La causa, sulle conclusioni spiegate negli atti introduttivi e lette le note di trattazione depositate dalle parti, è stata discussa e decisa all'udienza del 6.02.2025, sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c.
***
Il ricorso è fondato e merita accoglimento sulla base delle osservazioni che seguono.
Preliminarmente, si dichiara infondata l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione per violazione del termine di cui all'art. 24 d.lgs. n. 46/1999, stante il deposito del ricorso in data 6.02.2024, nel pieno rispetto del termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'avviso di addebito (in data
11.01.2024) previsto dalla citata norma.
CP_ L'opposizione ha ad oggetto l'avviso di addebito emesso dall' al fine di ottenere il pagamento di contributi IVS, e relative somme aggiuntive sanzioni, dal 01/2016 al 12/2023.
Quanto alla ripartizione dell'onere della prova, si deve osservare che l'opposizione a cartella esattoriale (ma identico principio vale per gli avvisi di addebito) ha ad oggetto l'impugnazione del ruolo, atto unilaterale stragiudiziale di accertamento dell'esistenza del credito;
ne discende che la veste sostanziale delle parti in causa non corrisponde a quella formale, sicché è l'ente previdenziale opposto (convenuto in senso formale) ad essere gravato dall'onere della prova dei fatti costitutivi della pretesa creditoria, mentre incombe sull'opponente ingiunto (attore in senso formale) la prova dei fatti impeditivi, estintivi o modificativi del diritto azionato.
Nella fattispecie in esame, dunque, grava in capo all' l'onere della prova in ordine alla CP_1
sussistenza dei presupposti per il sorgere dell'obbligo di iscrizione nella gestione commercianti.
Il comma 203 dell'art. 1 della L.662/96, sostituendo il primo comma dell'articolo 29 della L.3 giugno
1975 n. 160, ha esteso l'obbligo assicurativo alla gestione commercianti anche ai soci di società a responsabilità limitata (in precedenza esclusi in considerazione dell'assenza di rischio nella conduzione d'impresa) a condizione che “partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza”.
Quanto ai soci amministratori delle società di persone la loro iscrivibilità alla Gestione Commercianti deriva dall'avere la piena responsabilità dell'impresa e dall' assumere tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione (socio accomandatario), dall'essere gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, e dal partecipare personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità
e prevalenza (vd. art. art. 3 d.l. 787/85 convertito con modificazione in l. 45/86).
La finalità della normativa introdotta dalla L.662/96 è da ricercarsi nell'ambito del sistema previdenziale (che tende ad escludere una duplicazione di iscrizioni previdenziali ed oneri contributivi) ed è stata autorevolmente individuata nell'intendo di “ evitare che, grazie allo schermo della struttura societaria, la prestazione di lavoro del socio, resa nell'impresa societaria, sia sottratta alla contribuzione previdenziale obbligatoria” (parere del C. di S., richiamato nella circolare dell' del 9 ottobre 1998; Cass. 23943/2013). CP_1
Quanto alla nozione di lavoro aziendale deve aversi riguardo ad una vera e propria attività di lavoro, svolta con i caratteri della prevalenza e dell'abitualità derivante dalla qualità di socio e non da un ulteriore rapporto, quale potrebbe essere un rapporto subordinato o parasubordinato coesistente con il rapporto societario, attività che deve essere aggiuntiva e distinta dalla mera attività amministrativa derivante dalla qualità di socio o amministratore.
Mentre, dunque, quest'ultima si basa su una relazione di immedesimazione organica con la società, al limite del mandato ( come desumibile dalla previsione dell'art. 2260 c.c.) e comporta, secondo quanto previsto dalla concreta delega, la partecipazione ad un'attività di gestione, l'espletamento di una attività di impulso e di rappresentanza ed è rivolta all'esecuzione del contratto di società, oltre che ad assicurare il funzionamento dell'organismo sociale, l'attività di “puro” lavoro è rivolta alla concreta realizzazione dello scopo sociale ed al suo raggiungimento operativo attraverso il concorso dei vari collaboratori della società.
Non può, tuttavia, confondersi la responsabilità del socio e nemmeno lo svolgimento dell'eventuale attività di amministrazione con lo svolgimento del "lavoro aziendale" personalmente e con carattere di abitualità e prevalenza, qualora per le dimensioni e/o per la specifica organizzazione dell'impresa sia possibile che l'amministratore non sia anche impegnato nello svolgimento del lavoro aziendale.
Vi è da osservare che la S.C. SSUU con la sentenza n. 3240/10 ha precisato che il socio deve partecipare personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità ed in misura preponderante rispetto “agli altri fattori produttivi" intendendosi per partecipazione al lavoro aziendale lo svolgimento dell'attività operativa in cui si estrinseca l'oggetto dell'impresa e che, in caso di verifica delle insussistenza di tale elemento, mancano i requisiti per l'iscrizione alla gestione commercianti.
Ha altresì chiarito che il ruolo di amministrazione non attiene solo al “compimento di atti giuridici” essendogli affidata “una attività di contenuto imprenditoriale, che si estrinseca nell'organizzazione e nel coordinamento dei fattori di produzione, comprendendovi sia il momento decisionale vero e proprio, sia quello attuativo delle determinazioni assunte” “ ancorché quest'ultimo non debba essere caratterizzato dalla abitualità dell'impegno esecutivo” mentre il lavoro aziendale abituale e prevalente
è assoggettato a contribuzione presso la Gestione Commercianti proprio in considerazione dell'
“espletamento di attività lavorativa abituale, nel suo momento esecutivo” e della connotazione di “ detto impegno personale come elemento prevalente (rispetto agli altri fattori produttivi) all'interno dell'impresa”.
L'esistenza del presupposto impositivo deve essere provata dall' , in base al principio generale CP_1
secondo il quale la parte che assume l'esistenza di una circostanza di fatto sia onerata della relativa prova, non potendosi addossare alla controparte il difficile onere della prova di un fatto negativo (cfr.
Cass. S.U.10 gennaio 2006 sul criterio della “vicinanza o disponibilità” della prova per individuare il soggetto onerato, in modo tale da non precludere il diritto costituzionale di cui all'art. 24 Cost.; vd. altresì Cass. 12108/10, 22862/10 in materia di onere della prova gravante sull'Ente previdenziale anche nel caso di azione di accertamento negativo della pretesa contributiva). Nel caso in esame, l' ha fatto discendere l'iscrizione alla gestione commercianti dalle seguenti CP_1
circostanze: 1) per l'anno 2016 la ricorrente risulta socia accomandataria della Società del settore terziario ALI' BABA' S.A.S. DI MIGLIACCIO ANNA;
2) la stessa risulta titolare di ditta individuale omonima MIGLIACCIO attiva sin dal 20.05.1993, e non risulta avere dipendenti (cfr. Parte_1
schermata UNILAV); 3) in data 09.04.2020 ha presentato domanda di indennità Covid-19 ex “art.
ART.28 Lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Ago”, assunta al numero di Protocollo
INPS5106110420200064662; 4) nella dichiarazione dei redditi Unico 2017 SP, ha dichiarato che
“l'attività svolta nell'impresa costituisce la Sua occupazione prevalente”, senza tuttavia essere iscritta alla gestione degli Esercenti attività commerciali.
Tuttavia, nessun accertamento è stato svolto dall al fine di verificare che tale situazione sociale CP_1 abbia poi determinato in fatto l'“espletamento di attività lavorativa abituale, nel suo momento esecutivo” e la connotazione di “detto impegno personale come elemento prevalente (rispetto agli altri fattori produttivi) all'interno dell'impresa”.
Peraltro, la Corte di Cassazione ha evidenziato che “Ai fini dell'iscrizione alla Gestione commercianti, le dichiarazioni dei redditi, stante il loro carattere non negoziale o dispositivo, non hanno efficacia di confessione stragiudiziale e non comportano alcuna inversione dell'onere della prova circa la partecipazione personale del socio al lavoro aziendale con carattere di abitualità e
CP_ prevalenza, che continua invece ad incombere sull' (Corte di Cassazione, ordinanza 31 agosto
2018, n. 21511). Con questo arresto la Suprema Corte ha anche ribadito che “nelle società in accomandita semplice la qualità di socio accomandatario non è sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella Gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui prova
è a carico dell' .” Parte_2
Lo stesso vale per la domanda finalizzata alla percezione dell'indennità Covid-19 ex “art. 28
Lavoratori autonomi iscritti alle ”, cui non si può riconoscere valore Parte_3
confessorio.
In conclusione, in mancanza di elementi probatori quali accertamenti diretti ispettivi o altro offerti
CP_ dall' deve ritenersi che la iscrizione alla gestione commercianti e la conseguente pretesa contributiva relativa agli anni in esame non sia legittima e, pertanto, il provvedimento di iscrizione di ufficio e il relativo avviso di addebito deve essere annullato in parte qua.
Le spese processuali seguono la soccombenza, sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Ogni altra domanda ed istanza disattesa:
- in accoglimento dell'opposizione, dichiara non dovuti i contributi portati dall'avvisi di addebito impugnato e per l'effetto annulla in parte qua l'iscrizione alla Gestione Commercianti disposta dall' nei confronti di;
CP_1 Parte_1
- condanna l' alla refusione delle spese di lite che liquida in € 1.850,00 a titolo di onorario, oltre CP_1
rimborso spese e oltre IVA e CPA, come per legge, con attribuzione.
Si comunichi.
Napoli, 16.02.2025
Il Giudice
Dott.ssa Laura Liguori