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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Asti, sez. II, sentenza 14/01/2026, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Asti |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 4/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ASTI Sezione 2, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MICHELUZZI LORENZO, Presidente MARONI GABRIELE, Relatore CANNATA' DOMENICO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 73/2025 depositato il 19/06/2025
proposto da
Ricorrente_1. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Asti - Via Zangrandi 6 14100 Asti AT
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 70279 IPOTECARIE E CATASTALI-ALTRO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3/2026 depositato il 12/01/2026 Richieste delle parti:
Il ricorrente CHIEDE che Codesta Ill.ma Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado adita voglia, contrariis reiectis: condannare la parte resistente al rimborso delle somme versate erroneamente nella misura di € 5982,00 oltre gli interessi come per legge.
Resistente Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Asti: Voglia il Giudice adito accertare e dichiarare il corretto operato della Agenzia delle Ricorrente_1Entrate e, pertanto, respingere il ricorso presentato dalla società , per le ragioni illustrate in narrativa. Con condanna della società ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La presente controversia ha ad oggetto il diniego tacito di un'istanza di rimborso presentata dalla società Ricorrente_1 In data 09/11/2022, con atto del Notaio Nominativo_1 di Asti, la suddetta società acquistava da un Nominativo_2privato, tale , un fabbricato strumentale ed alcuni appezzamenti di terreno (agricoli e non agricoli) siti nel comune di Settime, per l'importo complessivo di € 52.000,00. Tale compravendita era fuori dal campo di applicazione dell'IVA; ma era assoggettata all'imposta di registro in misura proporzionale (9% per il fabbricato ed il terreno non agricolo;
15% per i terreni agricoli), pari ad € 4.950,00 per il fabbricato e € 1.032,00 peri terreni. La società acquirente versava tale imposta di registro al notaio rogante, che provvedeva al pagamento telematico. In data 20/11/2024, la società Ricorrente_1 inoltrava a mezzo p.e.c. all'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Asti un'istanza di rimborso avente ad oggetto le imposte di registro versate in relazione al suddetto atto di compravendita, sul presupposto che il notaio avesse commesso un errore e che tali imposte non fossero dovute in forza del principio di alternatività tra imposta di registro e IVA. Poiché l'Ufficio non forniva alcuna risposta nel termine di legge di 90 giorni, la società contribuente presentava ricorso avverso il tacito diniego dell'istanza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che l'atto di compravendita alla base del presente ricorso e cioè l'acquisto da parte del ricorrente di un fabbricato e alcuni terreni circostanti, messo in atto tra il ricorrente e Nominativo_2
rientra tra quelli per cui deve essere applicata l'imposto del registro a tassazione fissa in quanto entrambi i contraenti agivano in regime d'imposta Iva. Tanto si evince sia dalla fattura depositata dal ricorrente, sia dalla dichiarazione dello stesso inserita a verbale e non contestate dalla controparte. Questa Commissione ritiene che da quanto detto e da quanto dimostrato ci siano state delle imprecisioni nella redazione dell'atto di compravendita. Sicuramente l'errore maggiore è quello stigmatizzato dal ricorrente e cioè che i contraenti non erano uno in regime di partita IVA e l'altro invece era un privato e quindi non avevano titolo per rientrare nel regime d'imposta fissa, ma entrambi i contraenti erano in regime di partita IVA e pertanto a pieno tiolo rientranti nell'applicazione dell'imposta a tariffa fissa. Ma la Corte ritiene che in considerazione dell'inattendibilità dell'atto di compravendita si possano accogliere le richieste del ricorrente in toto, nel senso che anche per la residua parte di terreno contabilizzata in maniera diversa vale
“l'imprecisione” e quindi l'inattendibilità dell'atto che ha dato origine alla controversa e che di conseguenza ne determina allo stato l'accoglimento del ricorso. Le spese seguono la soccombenza, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di primo grado di Asti accoglie il ricorso. Spese di lite a carico dell'ufficio soccombente che si liquidano in euro 1200 oltre pesi di legge.
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ASTI Sezione 2, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MICHELUZZI LORENZO, Presidente MARONI GABRIELE, Relatore CANNATA' DOMENICO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 73/2025 depositato il 19/06/2025
proposto da
Ricorrente_1. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Asti - Via Zangrandi 6 14100 Asti AT
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 70279 IPOTECARIE E CATASTALI-ALTRO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3/2026 depositato il 12/01/2026 Richieste delle parti:
Il ricorrente CHIEDE che Codesta Ill.ma Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado adita voglia, contrariis reiectis: condannare la parte resistente al rimborso delle somme versate erroneamente nella misura di € 5982,00 oltre gli interessi come per legge.
Resistente Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Asti: Voglia il Giudice adito accertare e dichiarare il corretto operato della Agenzia delle Ricorrente_1Entrate e, pertanto, respingere il ricorso presentato dalla società , per le ragioni illustrate in narrativa. Con condanna della società ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La presente controversia ha ad oggetto il diniego tacito di un'istanza di rimborso presentata dalla società Ricorrente_1 In data 09/11/2022, con atto del Notaio Nominativo_1 di Asti, la suddetta società acquistava da un Nominativo_2privato, tale , un fabbricato strumentale ed alcuni appezzamenti di terreno (agricoli e non agricoli) siti nel comune di Settime, per l'importo complessivo di € 52.000,00. Tale compravendita era fuori dal campo di applicazione dell'IVA; ma era assoggettata all'imposta di registro in misura proporzionale (9% per il fabbricato ed il terreno non agricolo;
15% per i terreni agricoli), pari ad € 4.950,00 per il fabbricato e € 1.032,00 peri terreni. La società acquirente versava tale imposta di registro al notaio rogante, che provvedeva al pagamento telematico. In data 20/11/2024, la società Ricorrente_1 inoltrava a mezzo p.e.c. all'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Asti un'istanza di rimborso avente ad oggetto le imposte di registro versate in relazione al suddetto atto di compravendita, sul presupposto che il notaio avesse commesso un errore e che tali imposte non fossero dovute in forza del principio di alternatività tra imposta di registro e IVA. Poiché l'Ufficio non forniva alcuna risposta nel termine di legge di 90 giorni, la società contribuente presentava ricorso avverso il tacito diniego dell'istanza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che l'atto di compravendita alla base del presente ricorso e cioè l'acquisto da parte del ricorrente di un fabbricato e alcuni terreni circostanti, messo in atto tra il ricorrente e Nominativo_2
rientra tra quelli per cui deve essere applicata l'imposto del registro a tassazione fissa in quanto entrambi i contraenti agivano in regime d'imposta Iva. Tanto si evince sia dalla fattura depositata dal ricorrente, sia dalla dichiarazione dello stesso inserita a verbale e non contestate dalla controparte. Questa Commissione ritiene che da quanto detto e da quanto dimostrato ci siano state delle imprecisioni nella redazione dell'atto di compravendita. Sicuramente l'errore maggiore è quello stigmatizzato dal ricorrente e cioè che i contraenti non erano uno in regime di partita IVA e l'altro invece era un privato e quindi non avevano titolo per rientrare nel regime d'imposta fissa, ma entrambi i contraenti erano in regime di partita IVA e pertanto a pieno tiolo rientranti nell'applicazione dell'imposta a tariffa fissa. Ma la Corte ritiene che in considerazione dell'inattendibilità dell'atto di compravendita si possano accogliere le richieste del ricorrente in toto, nel senso che anche per la residua parte di terreno contabilizzata in maniera diversa vale
“l'imprecisione” e quindi l'inattendibilità dell'atto che ha dato origine alla controversa e che di conseguenza ne determina allo stato l'accoglimento del ricorso. Le spese seguono la soccombenza, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di primo grado di Asti accoglie il ricorso. Spese di lite a carico dell'ufficio soccombente che si liquidano in euro 1200 oltre pesi di legge.