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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Nuoro, sez. I, sentenza 23/01/2026, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Nuoro |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 22/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NUORO Sezione 1, riunita in udienza il 07/05/2025 alle ore 16:30 in composizione monocratica:
LAFORGIA MARCO, Giudice monocratico in data 07/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 7/2025 depositato il 11/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Nuoro
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07420230006864042000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 020153 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 34/2025 depositato il 12/05/2025
Richieste delle parti: Ricorrente:
Il difensore di parte ricorrente non comparso.
Resistente:
Il difensore di parte resistente prende atto del deposito in atti da parte ricorrente della rinuncia al ricorso.
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
La Corte visti gli atti di causa, inclusa la rinuncia al ricorso della parte ricorrente.
P.Q.M.
visto l'art. 44 D.lgs. n. 546/92, la Corte - in composizione monocratica - dichiara l'estinzione del processo per rinuncia al ricorso. Spese compensate.
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NUORO Sezione 1, riunita in udienza il 07/05/2025 alle ore 16:30 in composizione monocratica:
LAFORGIA MARCO, Giudice monocratico in data 07/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 7/2025 depositato il 11/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Nuoro
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07420230006864042000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 020153 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 34/2025 depositato il 12/05/2025
Richieste delle parti: Ricorrente:
Il difensore di parte ricorrente non comparso.
Resistente:
Il difensore di parte resistente prende atto del deposito in atti da parte ricorrente della rinuncia al ricorso.
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
La Corte visti gli atti di causa, inclusa la rinuncia al ricorso della parte ricorrente.
P.Q.M.
visto l'art. 44 D.lgs. n. 546/92, la Corte - in composizione monocratica - dichiara l'estinzione del processo per rinuncia al ricorso. Spese compensate.