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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 17/01/2025, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Martino Casavola Presidente rel.
dott. Patrizia Nigri Giudice
dott. Anna Carbonara Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 5346 del
R.G. 2022, avente ad oggetto “collazione, riduzione e
divisione ereditaria”,
T R A
rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Parte_1
Di Maggio, per procura in calce alla citazione,
ATTORE
E
rappresentata e difesa dagli avv.ti Salvatore CP_1
e Mariapaola Leopardi, per procura in atti.
CONVENUTA
1
Con la domanda formulata in citazione e con le precisazioni e modificazioni apportate alla stessa nell'ambito della memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1, c.p.c., Parte_1
ha esposto: a) di essere coerede della madre
[...] [...]
deceduta in Taranto in data 29.06.2015, Persona_1
unitamente a , nata da un suo secondo matrimonio;
CP_1
b) di aver già diviso con la coerede parte dei beni mobili caduti in successione e ripartito il saldo pari ad euro
3.500,00 di un conto corrente acceso dalla madre presso la
BNL filiale di via De Cesare in Taranto;
c) di aver successivamente richiesto ed ottenuto dalla predetta filiale l'intera documentazione relativa al c/c n. 42763
intestato alla sola ed al c/c. n. 38456 cointestato, Per_1
con firma disgiunta, alla ed alla . Per_1 CP_1
Ha quindi dedotto: a) che la de cuius, operando sul c/c n.
42763, alimentato solo da lei, aveva effettuato in favore della figlia donazioni dirette ed indirette per la somma complessiva di euro 205.912,77, in danaro, spese ed acquisti di varia natura;
b) che la , titolare delle carte di CP_1
debito n. n.ri 15818368 e 30644231, operando sul conto cointestato n. 38456, anch'esso alimentato solo dalla madre,
aveva effettuato prelievi ed acquisti di beni e servizi per complessivi euro 123.110,41; c) che con atto del 15.2.2006
2 la de cuius aveva donato alla figlia, con dispensa dalla collazione, il 75% della proprietà di un appartamento sito in Taranto alla via Dante n. 257, facendosi carico delle somme relative alla sua successiva ristrutturazione per un importo complessivo di euro 28.068,00.
Tanto premesso, l'attore, riferendo di essere stato a sua volta beneficiato dalla madre di liberalità per la somma di euro 133.288,00, della quale aveva restituito complessivi euro 61.427,34, ha chiesto: a) con riferimento al c/c n.
42763, dichiararsi la nullità delle donazioni dirette ed indirette effettuate dalla de cuius in favore della ed CP_1
ordinarne la restituzione a titolo di indebito arricchimento oltre interessi e rivalutazione monetaria;
b) con riferimento al c/c cointestato n. 38456, ordinarsi alla convenuta, ai sensi degli artt. 1713 e 723 c.c. nonché 263
c.p.c., di depositare il rendiconto di tutte le operazioni bancarie compiute ai fini della collazione delle donazioni ricevute e dell'azione di riduzione;
c) con riferimento alla donazione della quota pari al 75% dell'appartamento sito in
Taranto alla via Dante n. 257 effettuata dalla de cuius in favore della convenuta in data 15.2.2006 con dispensa dalla collazione, accertare la lesione della sua quota di legittima;
d) revocare comunque tutte le donazioni dirette e/o indirette lesive della sua quota di legittima e
3 determinare le quote ereditarie con condanna della al CP_1
pagamento di quanto dovuto.
Instauratosi il contraddittorio, la convenuta ha resistito alla domanda attrice, evidenziandone la nullità e/o inammissibilità per la sua genericità e per il difetto della
edictio ationis, deducendo che il conto corrente cointestato, i cui prelievi erano stati effettuati in prevalenza da lei poiché eseguiti anche nell'interesse della madre, da sempre restia ad utilizzare i servizi bancari, non era alimentato dalla sola , in quanto quest'ultima, Per_1
in occasione della vendita di tre importanti cespiti immobiliari di sua esclusiva proprietà, aveva ritenuto di dividerne il ricavato in tre quote, versandone un terzo sul conto corrente del figlio, un terzo sul proprio conto personale ed un terzo in favore di essa convenuta, sul conto cointestato.
La , deducendo nella comparsa di risposta e nella CP_1
memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1, c.p.c., che la madre aveva sempre supportato economicamente in egual misura entrambi figli, ha chiesto a sua volta all'attore la collazione di tutte delle donazioni da egli ricevute, ovvero la dichiarazione della loro nullità, contestando l'esistenza della dedotta lesione della legittima e negando che egli avesse mai restituito alla madre la somma di euro 55.777,34,
4 atteso che tali somme le erano state attribuite a titolo di prezzo, in conseguenza della precedente vendita di un immobile del quale risultava usufruttuaria.
Ciò premesso in fatto, ritiene utile il collegio delimitare con sentenza non definitiva l'oggetto del presente contendere al fine di agevolare la prossima istruttoria del giudizio.
Occorre preliminarmente osservare che le parti sono uniche chiamate all'eredità della madre ed Persona_1
hanno anche pacificamente accettato tale eredità, vendendo le quote degli immobili siti in Martina Franca caduti in successione, ripartendo il residuo del c/c 38456 e dividendo tra loro parte dei beni mobili relitti.
Il ha convenuto in giudizio la al fine di Parte_1 CP_1
sentir dichiarare nulle per difetto di forma, ovvero sottoporre a collazione ovvero a riduzione, le donazioni dirette od indirette effettuate dalla madre in suo favore e concretizzatesi in prelievi, acquisti e pagamenti compiuti attraverso l'utilizzo dei conti n.ri 42763 e 38456 nonché al fine di sottoporre ad azione di riduzione la donazione relativa al 75% dell'immobile sito in Taranto alla via Dante
n. 257.
Analoga domanda di nullità e collazione risulta spiegata dalla convenuta in ordine alle donazioni dirette e/o
5 indirette effettuate dalla de cuius in favore dell'attore sempre attraverso l'utilizzo dei predetti conti correnti.
Ciò premesso, è necessario evidenziare, quanto alla inammissibilità della domanda di collazione ereditaria in assenza di relictum dedotta dalla difesa convenuta attraverso il richiamo alla giurisprudenza della Suprema
Corte (cfr. Cass. 15026/2013), che nella fattispecie il
relictum, costituito dalle quote degli immobili siti in
Martina Franca, dal residuo del c/c 38456 e dai beni mobili,
non appare affatto di trascurabile entità, rendendo pertanto ammissibile la domanda di collazione.
Quanto invece alla richiesta di rendiconto formulata dall'attore ai sensi dell'art. 263 c.p.c., occorre osservare che il procedimento di rendiconto è fondato sul presupposto dell'esistenza di un obbligo (legale o negoziale) di una delle parti di rendere il conto all'altra della propria attività, in ragione della rilevanza di tale gestione nella sfera di interessi patrimoniali altrui o,
contemporaneamente, nella altrui e nella propria.
Tuttavia, deve ritenersi pacifico in giurisprudenza che allorquando vi sia controversia in ordine alla situazione od al negozio da cui si fa discendere l'obbligo di rendere il conto, l'ordine del giudice di presentazione del conto deve essere preceduto dal positivo accertamento dell'esistenza di
6 detta situazione o negozio, che ne costituiscono la base imprescindibile (Cass. I, n. 4765/2007; Cass. I, n.
26222/2022).
L'attore individua il presupposto del dovere della conventa di rendere il conto nella sola cointestazione del conto n.
38456, a suo dire alimentato dalle sole sostanze della de
cuius, circostanza idonea a comprovare l'esistenza, negata dalla convenuta, di un mandato da parte della madre e/o di una ingerenza spontanea e continuativa nella sfera economico finanziaria di quest'ultima.
Ritiene il collegio che non sussistano nella fattispecie i presupposti per ritenere provata l'esistenza di tale mandato gestorio con il conseguente diritto al rendiconto da parte dell'attore.
Ed infatti dal compendio documentale prodotto dalla difesa attrice e dalle allegazioni difensive delle parti, è emersa prova sufficiente della piena capacità della de cuius di gestire proficuamente i propri interessi, essendosi ella sempre occupata in piena autonomia di ogni sua necessità, e,
a mero titolo di esempio, della amministrazione di un cospicuo patrimonio immobiliare nonché della libera movimentazione del conto personale n. 42763.
A parere del Tribunale pertanto, la sola cointestazione del conto n. 38456, a prescindere dalla provenienza delle somme
7 che lo alimentavano, deve ritenersi insufficiente nella fattispecie, in assenza di prova in ordine al conferimento di deleghe ulteriori e più ampie ovvero alla sussistenza di diversi elementi indiziari, a far insorgere in capo alla convenuta un obbligo di rendicontazione tipico di una vera e propria attività gestoria, significativa e continuativa,
rimasta del tutto indimostrata.
Ciò premesso quanto alla individuazione dell'oggetto del contendere, nel corso della istruttoria del giudizio dovrà
pertanto ricostruirsi, eventualmente, ove ritenuto opportuno dal giudice istruttore, anche tramite l'espletamento di consulenze tecniche di ufficio, l'intera movimentazione in entrata ed in uscita dei conti correnti n.ri 42763 e 38456
della BNL Filiale di via De Cesare in Taranto ai fini della delibazione delle domande di nullità, collazione (con il rispetto di quanto previsto dell'art. 742 c.c.) e riduzione così come formulate da entrambe le parti nonché procedersi alla valutazione al momento dell'apertura della successione della quota dell'immobile donato ai fini della delibazione della azione di riduzione spiegata dall'attore.
La causa dovrà proseguire in istruttoria per il suo ulteriore corso con separata ordinanza.
P.Q.M.
il Tribunale, non definitivamente pronunziando nella causa
8 promossa da nei confronti di , Parte_1 CP_1
così provvede:
1) dichiara ammissibili le domande di nullità, collazione e riduzione delle donazioni dirette ed indirette effettuate dalla de cuius nonché di divisione Persona_1
ereditaria così come formulate reciprocamente dalle parti;
2) dichiara inammissibile l'azione di rendiconto spiegata da nei confronti di Parte_1 CP_1
3) provvede per il prosieguo del giudizio come da separata ordinanza;
4) spese al definitivo.
Così deciso il 10.01.2025 nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Taranto.
Il Presidente estensore dott. Martino Casavola
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