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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 21/10/2025, n. 4504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4504 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7736/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
AI SENSI DELL'ART. 281-TERDECIES C.P.C. nella causa civile iscritta al n. r.g. 7736/2025 promossa da:
nato in [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
AL RA
-ricorrente- contro
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e Controparte_1 difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino
-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
ha così concluso: C.F._1 Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: Nel merito, accogliere il ricorso e per l'effetto annullare il provvedimento impugnato in quanto illegittimo e/o infondato per i motivi sopra indicati e ordinare, alla Prefettura di Torino, il rilascio diretto del nulla osta per l'ottenimento del visto l'ingresso in Italia per la richiesta di ricongiungimento famigliare del figlio Parte_2 In subordine, Previo annullamento e/o revoca del provvedimento gravato e degli atti ad esso prodromici e consequenziali, si chiede al Tribunale il rilascio del visto di ingresso in Italia per la richiesta di ricongiungimento famigliare del figlio Parte_2 In via istruttoria, si chiede fin d'ora autorizzazione per il deposito dell'idoneità alloggiativa non appena sarà rilasciata dal Comune di Torino
1 Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre, dedurre e proporre ulteriori motivi aggiunti all'esito delle eventuali difese di controparte. Con vittoria di spese, diritti e onorari oltre IVA e CPA e 15% spese generali.”
ha così concluso: Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione: Nel merito:
- rigettare il ricorso proposto, poiché in ogni caso infondato in fatto ed in diritto per le motivazioni tutte meglio chiarite nella relazione, come richiamata nel merito a fare parte integrante del presente atto, confermando, per l'effetto, l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
- con vittoria di spese e compensi, oltre accessori come per legge.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. depositato in data 10.4.2025, il sig. Parte_1 ha impugnato il provvedimento della Prefettura di Torino, pronunciato il
[...]
10.2.2025, notificato in pari data, con il quale è stata rigettata la sua istanza di rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare ai sensi dell'art. 29 d.lgs n. 286/1998 (T.U.
Immigrazione) in favore del figlio nato in [...] il [...] Parte_2
(minorenne al momento della presentazione domanda amministrativa, in data 27.9.2023), chiedendone l'annullamento e, conseguentemente, il rilascio dell'invocato nulla osta, con vittoria di spese.
Si è costituito in giudizio il , chiedendo il rigetto del ricorso perché Controparte_1 infondato, con vittoria di spese.
All'udienza di comparizione del 7.7.2025, si è proceduto all'interrogatorio libero del ricorrente. Esaurito l'interrogatorio, il ricorrente ha chiesto di essere rimesso in termini per la produzione di un nuovo certificato di idoneità alloggiativa, rilevando che la relativa non era stata tempestivamente prodotta perché, nella fase amministrativa, vi erano problemi con gli impianti;
riferiva che solo recentemente il ricorrente ha fatto rientro nell'immobile di corso
Vercelli, motivo per cui la domanda di conformità alloggiativa è ancora pendente.
Con ordinanza in data 10.7.2025, il giudice ha accolto l'istanza di rimessione in termini, rilevando come la situazione descritta dalla parte configuri una situazione di ritardo a lei non imputabile, essendo stata prodotta tutta la documentazione relativa all'idoneità alloggiativa nella sua disponibilità non appena venuta ad esistenza. Ha quindi assegnato alla parte termine sino al 6.10.2025 per produrre il certificato di idoneità alloggiativa rilasciato dal Comune di
Torino in accoglimento della richiesta prodotta sub doc. 19.
2 In data 18.9.2025, in ottemperanza all'ordine del giudie, il ricorrente ha tempestivamente prodotto il suddetto certificato di idoneità alloggiativa.
All'esito dell'udienza del 13.10.2025, alla quale è comparsa la sola parte ricorrente, il giudice ha trattenuto la causa in decisione.
2. Con l'impugnato provvedimento del 10.2.2025, il Prefetto di Torino ha respinto l'istanza di rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare per il seguente testuale motivo: “Il richiedente non ha dimostrato la disponibilità di un alloggio dotato di idoneità alloggiativa, accertata dai competenti uffici comunali, atto ad ospitare il numero di persone dichiarato, in quanto non ha prodotto l'idoneità abitativa con la relativa scheda del geometra Ed il consenso dell'affittuario dell'alloggio al ricongiungimento dei familiari richiesti, redatto sul modello S2 con allegato copia del documento d'identità”.
Nel provvedimento di rigetto viene anche dato atto dell'insufficienza del requisito reddituale in capo al ricorrente: tuttavia, a pag. 2 della memoria della (all. A alla comparsa di CP_2 risposta), viene dato espressamente atto che “sono pervenuti parzialmente i documenti contestati nel suddetto preavviso di rigetto ed in particolare quelli concernenti il reddito, Il certificato di iscrizione della Camera di Commercio e il permesso di soggiorno del richiedente”.
3. La questione qui dibattuta, quindi, è circoscritta all'accertamento della sussistenza della fattispecie di cui all'art. 29 c. 3 lett. a) TUI., ovvero sulla disponibilità in capo al ricorrente di un alloggio dotato di idoneità abitativa per il numero di persone di cui si chiede il ricongiungimento.
Sul punto, va ancora premesso che, come da consolidato orientamento giurisprudenziale, in tema d'impugnazione del provvedimento avente ad oggetto il rigetto del nulla osta al ricongiungimento familiare, l'accertamento giurisdizionale è strettamente vincolato alla motivazione del provvedimento ammnistrativo che, unitamente ai motivi di impugnazione, delimita il thema decidendum (cfr., ex multis, Cass. Civ. 27.2.2020, n. 5378, Cass. n. 10925 del 18.4.2019).
Conseguentemente, sulla sussistenza o meno dei requisiti di cui agli artt. 28 c. 1 e 29 c. 3 TUI si concentrerà qui di seguito ogni valutazione.
4. Il ricorso è fondato, e merita accoglimento, avendo il ricorrente provato, tramite la documentazione prodotta in data 18.9.2025, a seguito di espressa rimessione in termini con ordinanza del 10.7.2025, la disponibilità di un alloggio dotato di idoneità abitativa per il numero di persone di cui si chiede il ricongiungimento (n. 2 persone) ai sensi dell'art. 29 c. 3
3 lett. a) TUI: tale circostanza è appunto comprovata da menzionato attestato di idoneità alloggiativa rilasciato dal Comune di Torino in data 19.8.2025.
Alla luce di quanto sopra, dunque, va riconosciuto il diritto del ricorrente al rilascio del nulla osta al ricongiungimento con il figlio nato in [...] il [...], Parte_2 minorenne al momento della presentazione della domanda amministrativa (27.9.2023).
5. A tal proposito, si rileva l'irrilevanza del raggiungimento della maggiore età in momento successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa.
Invero, la Corte di Giustizia UE ha affermato il principio secondo cui il rifiuto di rilasciare un visto ai fini del ricongiungimento familiare al genitore di un rifugiato minorenne – divenuto maggiorenne durante la procedura – è contrario al diritto dell'Unione. Non è dunque necessario, secondo la Corte Europea, che la condizione di minore età del figlio sia riscontrata anche al momento del rilascio del visto, in quanto una tale previsione “porterebbe a far dipendere l'accoglimento della domanda di ricongiungimento familiare principalmente da circostanze imputabili all'amministrazione o ai giudici nazionali, in particolare dalla più o meno grande celerità con cui la domanda è trattata o con cui si decide sul ricorso diretto contro la decisione di rigetto di una siffatta domanda, e non da circostanze imputabili al richiedente” (così CGUE, sentenza 1.8.2022, cause riunite C-273/20, C-355/20 e C-279/20, al punto 44).
In applicazione di tali condivisi principi, essendo pacifico che il figlio del ricorrente era minorenne al momento della presentazione della domanda amministrativa, ne consegue il suo diritto al rilascio dell'invocato nulla osta.
6. Sussistono dunque gravi ed eccezionali motivi che impongono la compensazione delle spese, in quanto la documentazione essenziale ai fini della decisione (certificato di idoneità alloggiativa) è stata prodotta soltanto in corso di causa.
P.Q.M.
visti gli artt. 281 decies e segg. c.p.c. respinta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione,
− accoglie la domanda del ricorrente e, per l'effetto, dichiara che il ricorrente ha diritto al rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare ai sensi dell'art. 29 TUI in favore del figlio nato in [...] il [...]; Parte_2
− compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Torino, il 16 ottobre 2025
Il Giudice
ZI LE
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
AI SENSI DELL'ART. 281-TERDECIES C.P.C. nella causa civile iscritta al n. r.g. 7736/2025 promossa da:
nato in [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
AL RA
-ricorrente- contro
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e Controparte_1 difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino
-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
ha così concluso: C.F._1 Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: Nel merito, accogliere il ricorso e per l'effetto annullare il provvedimento impugnato in quanto illegittimo e/o infondato per i motivi sopra indicati e ordinare, alla Prefettura di Torino, il rilascio diretto del nulla osta per l'ottenimento del visto l'ingresso in Italia per la richiesta di ricongiungimento famigliare del figlio Parte_2 In subordine, Previo annullamento e/o revoca del provvedimento gravato e degli atti ad esso prodromici e consequenziali, si chiede al Tribunale il rilascio del visto di ingresso in Italia per la richiesta di ricongiungimento famigliare del figlio Parte_2 In via istruttoria, si chiede fin d'ora autorizzazione per il deposito dell'idoneità alloggiativa non appena sarà rilasciata dal Comune di Torino
1 Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre, dedurre e proporre ulteriori motivi aggiunti all'esito delle eventuali difese di controparte. Con vittoria di spese, diritti e onorari oltre IVA e CPA e 15% spese generali.”
ha così concluso: Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione: Nel merito:
- rigettare il ricorso proposto, poiché in ogni caso infondato in fatto ed in diritto per le motivazioni tutte meglio chiarite nella relazione, come richiamata nel merito a fare parte integrante del presente atto, confermando, per l'effetto, l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
- con vittoria di spese e compensi, oltre accessori come per legge.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. depositato in data 10.4.2025, il sig. Parte_1 ha impugnato il provvedimento della Prefettura di Torino, pronunciato il
[...]
10.2.2025, notificato in pari data, con il quale è stata rigettata la sua istanza di rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare ai sensi dell'art. 29 d.lgs n. 286/1998 (T.U.
Immigrazione) in favore del figlio nato in [...] il [...] Parte_2
(minorenne al momento della presentazione domanda amministrativa, in data 27.9.2023), chiedendone l'annullamento e, conseguentemente, il rilascio dell'invocato nulla osta, con vittoria di spese.
Si è costituito in giudizio il , chiedendo il rigetto del ricorso perché Controparte_1 infondato, con vittoria di spese.
All'udienza di comparizione del 7.7.2025, si è proceduto all'interrogatorio libero del ricorrente. Esaurito l'interrogatorio, il ricorrente ha chiesto di essere rimesso in termini per la produzione di un nuovo certificato di idoneità alloggiativa, rilevando che la relativa non era stata tempestivamente prodotta perché, nella fase amministrativa, vi erano problemi con gli impianti;
riferiva che solo recentemente il ricorrente ha fatto rientro nell'immobile di corso
Vercelli, motivo per cui la domanda di conformità alloggiativa è ancora pendente.
Con ordinanza in data 10.7.2025, il giudice ha accolto l'istanza di rimessione in termini, rilevando come la situazione descritta dalla parte configuri una situazione di ritardo a lei non imputabile, essendo stata prodotta tutta la documentazione relativa all'idoneità alloggiativa nella sua disponibilità non appena venuta ad esistenza. Ha quindi assegnato alla parte termine sino al 6.10.2025 per produrre il certificato di idoneità alloggiativa rilasciato dal Comune di
Torino in accoglimento della richiesta prodotta sub doc. 19.
2 In data 18.9.2025, in ottemperanza all'ordine del giudie, il ricorrente ha tempestivamente prodotto il suddetto certificato di idoneità alloggiativa.
All'esito dell'udienza del 13.10.2025, alla quale è comparsa la sola parte ricorrente, il giudice ha trattenuto la causa in decisione.
2. Con l'impugnato provvedimento del 10.2.2025, il Prefetto di Torino ha respinto l'istanza di rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare per il seguente testuale motivo: “Il richiedente non ha dimostrato la disponibilità di un alloggio dotato di idoneità alloggiativa, accertata dai competenti uffici comunali, atto ad ospitare il numero di persone dichiarato, in quanto non ha prodotto l'idoneità abitativa con la relativa scheda del geometra Ed il consenso dell'affittuario dell'alloggio al ricongiungimento dei familiari richiesti, redatto sul modello S2 con allegato copia del documento d'identità”.
Nel provvedimento di rigetto viene anche dato atto dell'insufficienza del requisito reddituale in capo al ricorrente: tuttavia, a pag. 2 della memoria della (all. A alla comparsa di CP_2 risposta), viene dato espressamente atto che “sono pervenuti parzialmente i documenti contestati nel suddetto preavviso di rigetto ed in particolare quelli concernenti il reddito, Il certificato di iscrizione della Camera di Commercio e il permesso di soggiorno del richiedente”.
3. La questione qui dibattuta, quindi, è circoscritta all'accertamento della sussistenza della fattispecie di cui all'art. 29 c. 3 lett. a) TUI., ovvero sulla disponibilità in capo al ricorrente di un alloggio dotato di idoneità abitativa per il numero di persone di cui si chiede il ricongiungimento.
Sul punto, va ancora premesso che, come da consolidato orientamento giurisprudenziale, in tema d'impugnazione del provvedimento avente ad oggetto il rigetto del nulla osta al ricongiungimento familiare, l'accertamento giurisdizionale è strettamente vincolato alla motivazione del provvedimento ammnistrativo che, unitamente ai motivi di impugnazione, delimita il thema decidendum (cfr., ex multis, Cass. Civ. 27.2.2020, n. 5378, Cass. n. 10925 del 18.4.2019).
Conseguentemente, sulla sussistenza o meno dei requisiti di cui agli artt. 28 c. 1 e 29 c. 3 TUI si concentrerà qui di seguito ogni valutazione.
4. Il ricorso è fondato, e merita accoglimento, avendo il ricorrente provato, tramite la documentazione prodotta in data 18.9.2025, a seguito di espressa rimessione in termini con ordinanza del 10.7.2025, la disponibilità di un alloggio dotato di idoneità abitativa per il numero di persone di cui si chiede il ricongiungimento (n. 2 persone) ai sensi dell'art. 29 c. 3
3 lett. a) TUI: tale circostanza è appunto comprovata da menzionato attestato di idoneità alloggiativa rilasciato dal Comune di Torino in data 19.8.2025.
Alla luce di quanto sopra, dunque, va riconosciuto il diritto del ricorrente al rilascio del nulla osta al ricongiungimento con il figlio nato in [...] il [...], Parte_2 minorenne al momento della presentazione della domanda amministrativa (27.9.2023).
5. A tal proposito, si rileva l'irrilevanza del raggiungimento della maggiore età in momento successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa.
Invero, la Corte di Giustizia UE ha affermato il principio secondo cui il rifiuto di rilasciare un visto ai fini del ricongiungimento familiare al genitore di un rifugiato minorenne – divenuto maggiorenne durante la procedura – è contrario al diritto dell'Unione. Non è dunque necessario, secondo la Corte Europea, che la condizione di minore età del figlio sia riscontrata anche al momento del rilascio del visto, in quanto una tale previsione “porterebbe a far dipendere l'accoglimento della domanda di ricongiungimento familiare principalmente da circostanze imputabili all'amministrazione o ai giudici nazionali, in particolare dalla più o meno grande celerità con cui la domanda è trattata o con cui si decide sul ricorso diretto contro la decisione di rigetto di una siffatta domanda, e non da circostanze imputabili al richiedente” (così CGUE, sentenza 1.8.2022, cause riunite C-273/20, C-355/20 e C-279/20, al punto 44).
In applicazione di tali condivisi principi, essendo pacifico che il figlio del ricorrente era minorenne al momento della presentazione della domanda amministrativa, ne consegue il suo diritto al rilascio dell'invocato nulla osta.
6. Sussistono dunque gravi ed eccezionali motivi che impongono la compensazione delle spese, in quanto la documentazione essenziale ai fini della decisione (certificato di idoneità alloggiativa) è stata prodotta soltanto in corso di causa.
P.Q.M.
visti gli artt. 281 decies e segg. c.p.c. respinta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione,
− accoglie la domanda del ricorrente e, per l'effetto, dichiara che il ricorrente ha diritto al rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare ai sensi dell'art. 29 TUI in favore del figlio nato in [...] il [...]; Parte_2
− compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Torino, il 16 ottobre 2025
Il Giudice
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