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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 16/04/2025, n. 341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 341 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sentenza n.
LA COR T E D'AP P E L L O D I TOR IN O del SE Z ION E II CIV IL E R.G. 1393/2021
Composta dai Magistrati:
1) dott. Alfredo Grosso Presidente
2) dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti Consigliere
3) dott. Roberto Rivello Consigliere - relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1393/2021 R.G. promossa da:
C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 difeso in proprio quale avvocato del foro di Torino, PEC
elettivamente domiciliato in Torino, corso Email_1
Vittorio Emanuele II n.83, presso lo studio Gianni e Origoni
- APPELLANTE -
CONTRO
C.F. , nata a [...], il [...], Controparte_1 C.F._2
PEC difesa in proprio quale avvocato Email_2 del foro di Torino, nonché rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Mauro Vergano, del foro di Torino, PEC presso Email_3 il cui studio è elettivamente domiciliata, in Torino, via Principi di Acaja n. 44
C.F. , nata a [...] il [...], CP_2 C.F._3
PEC difesa in proprio quale avvocato del Email_4 foro di Torino, nonché rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Paolo
1 Cavassa del foro di Torino, PEC presso il cui Email_5 studio è elettivamente domiciliata, in Torino, via Conte Rosso n. 3
C.F. , nata a [...] il [...], Controparte_3 C.F._4 nella sua qualità di erede dell'avv rappresentata e difesa, per Controparte_4 procura in atti, dall'avv. Mario Mangino, PEC
presso il cui studio è elettivamente Email_6 domiciliata in Torino, largo Cibrario n. 10
C.F. , nata ad [...], l'11 maggio CP_5 C.F._5
1964, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Paolo Cavassa del foro di Torino, PEC presso il cui studio è elettivamente Email_5 domiciliata, in Torino via Conte Rosso n. 3
, in persona del direttore pro Controparte_6 tempore, C.F. rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello P.IVA_1
Stato di Torino, PEC elettivamente domiciliata in Email_7
Torino, via Arsenale n. 19, 21 e 23
- APPELLATI –
Con l'intervento, ex art. 221 c.p.c. della PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO D'APPELLO
I. L'avv. , con atto di citazione notificato in data 12 novembre Parte_1
2021, ha proposto impugnazione avverso la sentenza n. 4683/2021, emessa in data 19
ottobre 2021 dal Tribunale di Torino, in composizione collegiale, notificata il 22
ottobre 2021, con cui il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, ha disposto nei seguenti termini:
“RIGETTA la querela di falso proposta dall'avv. ;
Parte_1
CONDANNA l'avv. al pagamento di € 20,00 a titolo di pena pecuniaria;
Parte_1
CONDANNA l'avv. a rifondere in favore dell'avv. le spese di
Parte_1 Controparte_1 lite liquidate in € 5.534,00 a titolo di compensi, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge;
CONDANNA l'avv. a rifondere in favore dell'avv. le spese di
Parte_1 Controparte_4 lite liquidate in € 5.534,00 a titolo di compensi, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge;
CONDANNA l'avv. a rifondere in favore dell'avv. le spese di lite
Parte_1 CP_2 liquidate in € 5.534,00 a titolo di compensi, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge;
CONDANNA l'avv. a rifondere in favore di le spese di lite
Parte_1 CP_5 liquidate in € 5.534,00 a titolo di compensi, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge;
2 CONDANNA l'avv. a rifondere in favore di le spese di Parte_1 Controparte_6 lite liquidate in € 5.534,00 a titolo di compensi, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario e alle spese prenotate e prenotande a debito. CONDANNA l'avv. a corrispondere in favore dell'avv. , Parte_1 Controparte_1 dell'avv. , dell'avv. , di e di Controparte_4 CP_2 CP_5 CP_6
la somma di € 1.000,00 per ciascuna.
[...] Manda alla Cancelleria di trasmettere copia della presente sentenza alla Commissione Tributaria
Provinciale di Torino, sezione quarta, al fine della annotazione sul verbale 8.7.2019, della causa R.G. Ricorsi n. 371/2019”.
Tutte le parti in giudizio si sono costituite in appello nelle forme e nei termini di cui all'art. 347 c.p.c..
e hanno presentato Controparte_1 CP_2 CP_5
altresì impugnazione incidentale, condizionata all'eventuale accoglimento dell'appello di controparte.
A seguito del decesso, intervenuto in corso di causa, dell'avv. CP_4
, si è costituita in giudizio, quale sua erede.
[...] Controparte_3
Ai sensi del disposto dell'art. 83, settimo comma, lett. h) del d.l. 17 marzo 2020, n.
18, convertito, con modificazioni, dalla l. 24 aprile 2020, n. 27, e delle successive modifiche ed integrazioni, in specie operate dall'art. 221, quarto comma, del d.l. n.
34/2020, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 77/2020, in considerazione della situazione emergenziale determinata dall'epidemia di Covid-19, nella presente causa la prima udienza del 23 marzo 2022 si è svolta con la modalità della trattazione scritta,
successivamente invece in presenza delle parti, secondo le usuali modalità procedurali.
II. All'esito della trattazione della causa, dello scambio di memorie conclusionali e di replica, e della successiva discussione orale, richiesta da parte Appellante, la Corte
ha riservato la decisione sulle seguenti conclusioni rassegnate dalle parti:
Per parte Appellante:
“contrariis reiectis;
considerata la piena valenza in fatto e in diritto della querela proposta e confermata da Parte attrice;
previe le declaratorie e gli accertamenti anche istruttori richiesti da Parte attrice;
ammesse ed assunte, in particolare, le prove per interrogatorio e testi infra capitolate;
voglia la Corte d'Appello adíta: in totale riforma dell'appellata sentenza n. 4683/2021 del Tribunale Ordinario di Torino – Sez. III Civ. pronunciata il 19.10.2021,
- dichiarare la falsità ideologica dell'attestazione contenuta nel verbale d'udienza 08.07.2019 della C.T.P. di Torino, Sez. 4, là ove si afferma che “l'Ufficio eccepisce l'inammissibilità della memoria difensiva prodotta dalla parte ricorrente …”, nonché la falsità ideologica dell'identica attestazione, riportata, con l'accoglimento della relativa eccezione, nella sentenza n. 1344-4-2019, emessa in pari data da detta Commissione Tributaria Provinciale, e
3 poi depositata il 14.11.2019;
- disporne di conseguenza la caducazione/cancellazione ad ogni effetto;
- con ogni corollario, anche in punto:
- spese e competenze di causa ex art. 91 c.p.c., da liquidarsi a favore del prof.
[...]
anche per il primo grado di giudizio;
Pt_1
- somma determinata ex art. 96, co terzo c.p.c., dal Tribunale in E. 1.000,00 a favore di ogni Parte convenuta, da dichiararsi dalla Corte non dovuta e, quindi, da restituire, al pari delle spese e competenze indebitamente pagate da Parte appellante, come sovra;
e
- pena pecuniaria di E. 20,00 anch'essa da dichiarare indebita dal prof. ; Pt_1 il tutto previa ammissione ed assunzione di prova per interrogatorio e testi sui seguenti capitoli: 1) vero che l' di Torino, nella persona della dott.ssa , che ne Controparte_6 Persona_1 era la Procuratrice presente, nell'udienza di trattazione dell'08.07.2019 avanti la Sez. 4 della C.T.P. di Torino ha eccepito – non l'inammissibilità della memoria [ripetesi, memoria] datata
25(26).06.2019 del ricorrente prof. , ma unicamente – la tardività della sola Parte_1 eccezione/denuncia formulata dal ricorrente prof. di violazione del principio del Per_2 contradditorio endoprocedimentale e della non emanabilità / notificabilità del provvedimento CP_ impositivo (nella fattispecie, l' avviso di accertamento dell'Agenzia al prof. ) prima Per_3 della scadenza del sessantesimo giorno dalla redazione e consegna al Contribuente di copia del processo verbale di chiusura delle operazioni di controllo svolte dall'Ufficio; 2) vero che a detta specifica eccezione della dott.ssa. ha replicato l'avv. Persona_1 [...]
, contestandone la fondatezza;
Pt_1 3) vero che subito dopo la Presidente del Collegio ha dettato alla Segretaria di verbalizzare che
“l'Ufficio eccepisce l'inammissibilità della memoria” depositata dal Contribuente;
4) vero che detta attestazione risulta riprodotta/riespressa nella sentenza resa (sul ricorso del prof.
) dalla Commissione Tributaria Provinciale di Torino: sentenza “pronunciata” lo stesso Per_2 08.07.2019, “decisa” il 16.09.2019 e “depositata” il 14.11.2019 [sic sta scritto nella copia autentica della sentenza];
5) vero che a quanto sovra descritto e capitolato è seguita in concreto la pretermissione, da parte della C.T.P. di Torino, dei contenuti difensivi della memoria – nonché dei documenti del Contribuente ad essa correlati e depositati in causa il 14.06.2019 – dal perimetro degli atti e della documentazione di fatto considerati dalla C.T.P. di Torino ai fini della propria decisione di causa;
6) vero che di quanto sovra capitolato sub 1), 2) 3) la dott.ssa ha dato conferma Persona_1 al prof. nel corso d'una conversazione telefonica intercorsa – alla presenza di terzi [in Parte_1 particolare, l'addetto alla Segreteria della Commissione, che ha preso l'iniziativa di contattare ed interpellare la dott.ssa ] – nei giorni successivi al deposito della sentenza n. 1344.4.19, in Per_1 particolare l'08.01.2020 quando il prof. ha chiesto copia (anche) del verbale Parte_1 dell'udienza dell'08.07.2019;
7) vero che nel corso di detta conversazione – l'08.01.2020 (in tarda mattinata) – la dott.ssa
, al fine di porre rimedio all'anomala verbalizzazione del 08.07.2019, ha ipotizzato e Persona_1 proposto di dar corso ad un'istanza congiunta di rettifica del verbale in questione. Ma il prof. Pt_1 non ha espresso la propria adesione a detta proposta, non appalesandosi idonea (a proprio avviso) a far venir meno, ad ogni effetto, la riscontrata irregolarità del verbale.
Del che il prof. ha, subito dopo, relazionato propri Collaboratori di Studio, soffermandosi Pt_1 altresì a riferirne alla dott.ssa , già presente nell'udienza del 08.07.2019 in C.T.P. To;
Persona_4 da interrogare, i sigg.:
- , già Presidente del Collegio della Sezione 4 della Commissione Tributaria Controparte_1
Provinciale di Torino, investita della cognizione del ricorso proposto dal Prof. avverso Parte_1 l'avviso di accertamento notificatogli dall' di Torino il 27.12.2018; Controparte_6
- , già Relatore del Collegio della Sezione 4 della Commissione Tributaria CP_2 Provinciale di Torino, investita della cognizione del ricorso proposto dal Prof. avverso Parte_1 l'avviso di accertamento notificatogli dall' di Torino il 27.12.2018; Controparte_6
- già Segretaria del Collegio della Sezione 4 della Commissione Tributaria CP_5 Provinciale di Torino, investita della cognizione del ricorso proposto dal Prof. avverso Parte_1 l'avviso di accertamento notificatogli dall' di Torino il 27.12.2018; Controparte_6 da sussumere quali testi i sigg.:
4 - dott.ssa , Procuratrice dell' di Torino intervenuta all'udienza di Testimone_1 Controparte_6 trattazione dell'08.07.2019 avanti la Sezione 4 della Commissione Tributaria Provinciale di Torino;
- dott.ssa , con Studio in Seregno, Via F.lli Bandiera 16”. Persona_4
Per parte Appellata avv. Controparte_1
“Voglia la Corte d'Appello Ecc.ma; respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione anche istruttoria;
IN VIA PRINCIPALE: Respingere l'appello ex adverso proposto e, per l'effetto, confermare in toto l'impugnata sentenza;
IN SUBORDINE, IN VIA DI APPELLO INCIDENTALE CONDIZIONATO: accertare e dichiarare l'inammissibilità della querela di falso avente per oggetto il verbale del processo e la correlata sentenza;
in subordine: accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della conchiudente;
in ulteriore subordine: accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'azione proposta dal prof. avv.
per mancanza d'interesse ad agire ex art.100 c.p.c. Parte_1 In ogni caso: Dichiarare tenuto e condannare l'attore alla rifusione degli onorari di giudizio anche del presente grado, oltre il 15% forfetario e cpa ed al pagamento di un'ulteriore somma per lite temeraria ex art.96, co.3 c.p.c., nella misura ritenuta di giustizia”.
Per parte Appellata avv. CP_2
“Voglia la Corte d'Appello Ecc.ma; Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione anche istruttoria;
respinta in particolare l'ammissione delle prove orali dedotte dall'appellante; IN VIA PRINCIPALE: Respingere l'appello ex adverso proposto e, per l'effetto, confermare in toto l'impugnata sentenza;
IN SUBORDINE, IN VIA DI APPELLO INCIDENTALE CONDIZIONATO: dichiarare l'inammissibilità della querela di falso avente per oggetto i verbali di un processo: in subordine, dichiarare il difetto di legittimazione passiva della conchiudente;
in ulteriore subordine, dichiarare l'inammissibilità dell'azione proposta dall'avv. per Parte_1 mancanza d'interesse ad agire ex art.100 c.p.c. In ogni caso: Dichiarare tenuto e condannare l'attore alla rifusione degli onorari di giudizio anche del presente grado, oltre il 15% forf., CPA e IVA. ed al pagamento di un'ulteriore somma per lite temeraria ex art.96, co.3 c.p.c .nella misura ritenuta di giustizia”.
Per parte Appellata nella sua qualità di erede dell'avv Controparte_8 CP_4
:
[...]
“Voglia la Corte d'Appello Ecc.ma, previe tutte le preliminari e/o conseguenti declaratorie del caso, contrariis reiectis: In via principale: Respingere in toto, sia nel merito che nelle istanze istruttorie, l'appello proposto dall'avv. avverso la sentenza n. 4683/2021 del Tribunale Ordinario di Torino, Parte_1 pubblicata il 21/10/2021 e, per l'effetto, confermarla integralmente. In subordine: anche in via di appello incidentale condizionato: a) Accertare e dichiarare la carenza di interesse ad agire dell'avv. , avendo la sentenza Parte_1 della CTP n. 1344/4/19, depositata il 14/11/2019, già pronunciato la sola inammissibilità parziale della memoria ex art. 32 del D.lgs. 546/1992 in data 25/06/2019 del contribuente e depositata dal medesimo in data 26/06/2019;
b) Accertare e dichiarare, il difetto di giurisdizione di questa Corte Ecc.ma in ogni statuizione in ordine alla sentenza della CTP sovra indicata e/o alla successiva sentenza della CTR del Piemonte di conferma della stessa;
c) Accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o l'improponibilità della querela di falso nei confronti dei documenti “verbale di udienza CTP Torino – sez.ne 4 - in data 08/07/2019” e “sentenza CTP Torino n. 1344/4/19”; d) Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'avv. , in ordine Controparte_4 alle domande dell'appellante avv. estromettendo di conseguenza la sua erede Pt_1 immediatamente dal presente giudizio;
5 e) Con vittoria degli onorari di giudizio (oltre 15% rimborso spese forfettarie, C.P.A. e IVA sugli imponibili) ed eventuale applicazione dell'art. 96, co. 3, c.p.c.. In via istruttoria incidentale e condizionata: In denegata ipotesi di ammissione totale o parziale delle istanze istruttorie formulate dall'appellante avv. : Ammettere prova per testi in materia contraria: Teste: Avv. , c/o Parte_1 Testimone_1
Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Torino”.
Per parte Appellata CP_5
“Voglia la Corte d'Appello Ecc.ma, Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione anche istruttoria;
respinta in particolare l'ammissione delle prove orali dedotte dall'appellante; IN VIA PRINCIPALE: Respingere l'appello ex adverso proposto e, per l'effetto, confermare in toto l'impugnata sentenza;
IN SUBORDINE, IN VIA DI APPELLO INCIDENTALE CONDIZIONATO: dichiarare l'inammissibilità' della querela di falso avente per oggetto i verbali di un processo: in subordine, dichiarare il difetto di legittimazione passiva della conchiudente;
in ulteriore subordine, dichiarare l'inammissibilità dell'azione proposta dall'avv. per Parte_1 mancanza d'interesse ad agire ex art.100 c.p.c. In ogni caso: Dichiarare tenuto e condannare l'attore alla rifusione degli onorari di giudizio anche del presente grado, oltre il 15% forf., CPA ed al pagamento di un'ulteriore somma per lite temeraria ex art.96, co.3 c.p.c .nella misura ritenuta di giustizia”.
Per parte Appellata AGENZIA DELLE ENTRATE – Direzione Provinciale I di Torino:
“Dichiararsi il difetto di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. in capo all'appellante. In ogni caso, respingersi l'appello avversario in quanto infondato e, per l'effetto, confermarsi la sentenza n. 4683/2021 del Tribunale di Torino. Vinte le spese”.
La decisione è stata deliberata nella camera di consiglio del 2 ottobre 2024.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. OGGETTO DEL GIUDIZIO E MOTIVI D'IMPUGNAZIONE
Oggetto del giudizio è l'allegata falsità ideologica della “attestazione contenuta nel verbale d'udienza 8.07.2019 della C.T.P. di Torino, Sez. 4, là ove si afferma che
'l'Ufficio eccepisce l'inammissibilità della memoria difensiva prodotta dalla parte ricorrente …', nonché la falsità ideologica dell'identica attestazione, riportata, con l'accoglimento della relativa eccezione, nella sentenza n. 1344-4-2019, emessa in pari data da detta Commissione Tributaria Provinciale, e poi depositata il 14.11.2019”.
L'avv. era parte ricorrente avverso un provvedimento impositivo Parte_1
emanato dall' difendendosi in proprio nel giudizio Controparte_6
dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Torino.
L'avv. era Presidente del collegio giudicante tale causa, di Controparte_1
6 competenza della IV Sezione della Commissione Tributaria Provinciale di Torino;
l'avv. era giudice relatore;
l'avv. era l'altro CP_2 Controparte_4
componente il collegio giudicante;
era la funzionaria svolgente CP_5
funzioni di Segretaria.
Con atto di citazione per querela di falso, ex art. 221 c.p.c., ha Parte_1
chiamato in giudizio Controparte_1 CP_2 Controparte_4
e l' innanzi al Tribunale di CP_5 Controparte_6
Torino, domandando dichiararsi la falsità ideologica della sopracitata attestazione, contenuta nel verbale d'udienza, nonché dell'identica “attestazione” riportata nella sentenza emessa dalla predetta Commissione Tributaria Provinciale di Torino, e disporne di conseguenza la cancellazione e caducazione a ogni effetto.
a sostegno delle proprie domande, ha allegato e sostenuto quanto Parte_1
segue:
- che l'eccezione sollevata “dall'Ufficio”, ovvero dall'avv. , in Persona_1
forza di procura conferitale dall' di Torino, nell'udienza Controparte_6
tenutasi l'8 luglio 2019, non riguardava un'asserita inammissibilità della
“memoria” depositata dal ricorrente il 26 giugno 2019, ma la sola presunta tardività della “eccezione”, formulata in tale memoria dal ricorrente, di violazione del principio del contraddittorio endoprocedimentale e di inosservanza, da parte dell'Ufficio procedente, del termine di sessanta giorni di cui all'art. 12 c. 7 l. n. 212/2000;
- che il travisamento emergente dal verbale e dalla sentenza avrebbe comportato l'espulsione della memoria depositata dal ricorrente il 26 giugno 2019 e altresì la “sostanziale irrilevanza”, per la Commissione Tributaria Provinciale di
Torino, anche dei documenti depositati in causa già il 14 giugno 2019.
Le parti convenute, costituitesi in giudizio, hanno domandato la reiezione delle domande attoree, inoltre:
- ha eccepito l'inammissibilità della querela di falso per Controparte_1
carenza di interesse ad agire;
la sua improponibilità in riferimento a verbali di causa e
7 a sentenze;
la di lei carenza di legittimazione passiva;
domandando la condanna dell'attore per lite temeraria;
- e hanno chiesto dichiararsi l'inammissibilità CP_2 CP_5
della querela di falso rispetto ai verbali di un processo e a una sentenza, il conseguente difetto di legittimazione attiva dell'attore e il difetto di legittimazione passiva delle convenute, non avendo in specie le stesse potere dispositivo sul verbale, né avendo dichiarato di volersene avvalere;
l'inammissibilità della domanda per carenza di interesse ad agire, deducendo la irrilevanza e ininfluenza del tenore letterale del verbale rispetto alla decisione della causa;
hanno altresì domandato la condanna dell'attore per lite temeraria;
- ha eccepito in via preliminare e/o pregiudiziale: la carenza Controparte_4
di interesse ad agire dell'attore; il difetto di giurisdizione del Tribunale di Torino;
l'inammissibilità e/o improcedibilità della querela di falso nei confronti dei documenti
“verbale di udienza” e “sentenza”; la propria carenza di legittimazione passiva;
- l ha eccepito la carenza dei presupposti di legge Controparte_6
per la proposizione della querela di falso;
l'inammissibilità della domanda, deducendo che la falsità del verbale che influenza la decisione del giudice può essere fatta valere con l'impugnazione della sentenza quale motivo di nullità della stessa.
Nel giudizio è intervenuto anche il Pubblico Ministero, dell Controparte_9
presso il Tribunale di Torino, il quale ha chiesto accogliersi le
[...]
presentate istanze istruttorie.
Il Tribunale non ha ammesso alcuna istanza istruttoria e, all'esito del giudizio, si è pronunciato nel senso del sopra riportato dispositivo, rigettando la querela di falso e statuendo a carico di parte attrice condanna al pagamento di una pena pecuniaria in favore dell'Erario, per euro 20,00, condanna al pagamento di euro 1.000,00 in favore di ciascuna delle parti convenute, per lite temeraria, nonché condanna alla rifusione delle spese di lite, disponendo altresì trasmissione di copia della sentenza alla
Commissione Tributaria Provinciale di Torino, per la sua annotazione sul verbale dell'udienza dell'8 luglio 2019, nella causa di cui a R.G. n. 371/2019.
8 Avverso tale decisione ha presentato appello avanzando motivi Parte_1
d'impugnazione che risultano unitariamente esposti, non separatamente rubricati, ma che, dal complesso dell'atto, risultano comunque identificabili nelle seguenti sei doglianze:
- ingiustificato rigetto delle presentate domande istruttorie e omessa motivazione sul punto;
- erronea interpretazione della verbalizzazione come integrante una mera
“imprecisione” terminologica/lessicale nella “redazione in forma sintetica del verbale”, anziché “un falso ideologico”, “da considerarsi ... per la sua rilevanza civilistica”;
- erronea qualificazione del fatto come “falsità innocua”, inidonea ad arrecare alcune “conseguenza negativa” alla posizione di parte attrice;
- erronea asserzione che l'inammissibilità della memoria, ove sussistente, avrebbe potuto essere dichiarata d'ufficio;
- erronea sostanziale equivalenza fattuale ed equiparazione giuridica di quanto verbalizzato rispetto a quanto eccepito dall'Ufficio;
- erroneità della condanna ex art. 96 comma terzo c.p.c..
Non costituisce, invece, un distinto motivo di gravame quello relativo alla condanna alle spese di lite, punto in ordine al quale l'Appellante indica solo che “andrà caducato con la riforma dell'impugnata sentenza”: essendo infatti questa mera conseguenza, nel caso operata d'ufficio, di ogni pronuncia di riforma di sentenza di primo grado.
Tutte le parti Appellate si sono costituite in giudizio, tutte domandando il rigetto della presentata impugnazione e la conferma della sentenza di primo grado, inoltre:
- ha proposto appello incidentale condizionato al caso di Controparte_1
accoglimento del contrapposto appello principale, chiedendo alla Corte
pronunciarsi sulle eccezioni, già dedotte in primo grado, relative: alla ritenuta inammissibilità della querela di falso avente per oggetto i verbali di un processo;
al di lei difetto di legittimazione passiva;
all'inammissibilità dell'azione per mancanza d'interesse ex art. 100 c.p.c.. Ha altresì avanzato domanda di
9 condanna al pagamento di ulteriore somma “per lite temeraria ex art. 96 c. 3
c.p.c.”;
- ha proposto appello incidentale condizionato e avanzato CP_2
domanda di condanna ex art. 96 c. 3 c.p.c. negli stessi termini;
- a sua volta, ha proposto appello incidentale condizionato e CP_5
avanzato domanda di condanna ex art. 96 c. 3 c.p.c. negli stessi termini;
- (deceduto in data successiva alla sua costituzione del Controparte_4
presente giudizio) ha domandato “anche in via di appello incidentale e condizionato”, di accertare e dichiarare la carenza di interesse ad agire dell'Appellante, il difetto di giurisdizione di questa Corte, l'inammissibilità e/o improponibilità della querela di falso nei confronti di un verbale di udienza e di una sentenza, la di lui carenza di legittimazione passiva. Domande e difese alle quali si è integralmente riportata al momento della propria Controparte_3
costituzione in giudizio, quale erede di Controparte_4
- l ha domandato dichiararsi il difetto di interesse Controparte_6
ad agire ex art. 100 c.p.c. in capo all'Appellante.
L' presso la Corte d'Appello di Torino è intervenuto Controparte_10
in giudizio, esprimendo “parere contrario all'accoglimento del reclamo, rilevando come la decisione impugnata sia condivisibile”.
2. ECCEPITA INAMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA PER DIFETTO DI AD CP_11 [...]
CP_12
Occorre innanzitutto esaminare l'eccezione di inammissibilità della domanda per difetto di interesse ad agire in capo all'Appellante ex art. 100 c.p.c., già proposta in primo grado e avanzata in appello dall' in via Controparte_6
preliminare rispetto alla richiesta di reiezione dell'avversa impugnazione.
Va notato che le altre parti Appellate hanno presentato analoga eccezione, insieme ad altre eccezioni, ma solo a titolo di appello incidentale condizionato.
10 Peraltro, poiché l'interesse ad agire è una delle condizioni dell'azione, espressamente prevista dall'articolo 100 del c.p.c., secondo il quale "per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse", la sua mancanza è
rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo.
Il terzo motivo di doglianza presentato invece dall'Appellante, in ordine alla sussistenza di possibili “conseguenze negative” derivanti da quanto verificatosi, concerne invece questione a questa prossima, ma non coincidente: il Tribunale non ha infatti dichiarato l'insussistenza di un interesse ad agire in capo a Parte_1
ma ha ritenuto che ove pure la verbalizzazione sia stata inesatta, da questa non siano derivate né potessero derivare conseguenze negative per l'attuale Appellante.
Questo premesso, non si ritiene che la domanda avanzata da sia Parte_1
inammissibile per carenza di interesse.
L'interesse ad agire si configura come la possibilità per l'attore di ottenere dal processo un'utilità o un vantaggio, direttamente inerenti alla propria sfera giuridica,
giuridicamente apprezzabili, attuali in concreto e non correlati a soli possibili effetti futuri pregiudizievoli o a effetti non più prospettabili.
L'attualità “in concreto”, tuttavia, non va valutata nel merito -questo semmai, come detto, è l'oggetto del terzo motivo di gravame avanzato dall'Appellante principale-, con cui altrimenti coinciderebbe, ma in riferimento alla possibilità in sé di accoglimento di una data domanda, e nel presente caso la prospettazione di una falsità
afferente la verbalizzazione di quanto avvenuto in udienza, in pendenza di un giudizio che nemmeno risulta conclusosi, a fronte della presentazione di ricorso per
Cassazione, non può dirsi non poter avere possibile apprezzabile rilievo nella sfera giuridica dell'Appellante.
3. RILEVANZA DELLE ISTANZE ISTRUTTORIE - INSUSSISTENZA
Con il primo motivo di gravame, l'Appellante si duole della mancata assunzione delle prove orali richieste e di un'asserita omessa motivazione al riguardo da parte del
Tribunale.
11 Tale motivo d'appello è infondato e non può trovare accoglimento.
Con ordinanza in data 15 dicembre 2020 il giudice procedente in primo grado ha ritenuto di rimettere la causa alla decisione del collegio “alla luce delle questioni pregiudiziali sollevate dalle parti convenute”, di fatto riservandosi sull'ammissione delle istanze istruttorie all'esito del giudizio su tali questioni, per decidere le quali il
Tribunale ha esclusivamente preso in esame l'eventualità che, in accordo a quanto allegato dall'Appellante, le parole utilizzate dalla difesa dell' CP_6
potessero effettivamente essere state non comprese correttamente dalla
[...]
Presidente del collegio della Commissione Tributaria e dalla verbalizzante, o quantomeno potessero essere state non correttamente riportate, da qui muovendo per concludere per l'inesistenza, comunque, di un falso ideologico e per l'essersi verificata, “al più”, una “imprecisione terminologica” nella verbalizzazione.
Le richieste istruttorie avanzate dall'Appellante non erano e non sono finalizzate ad accertare altro, se non quanto già presupposto dal Tribunale, nei termini di cui si è detto. Non sono volte ad accertare un'eventuale condotta dolosa di una o più delle controparti, nemmeno allegata;
non ad escludere la possibilità che le parole utilizzate dall'avv. , a difesa della posizione dell' , siano Per_1 Controparte_6
state scorrettamente percepite;
non a provare, in ipotesi, che quando la Presidente del collegio, secondo le allegazioni dell'Appellante, avrebbe dettato di verbalizzare
“eccepisce l'inammissibilità della memoria”, qualcuno, nemmeno lo stesso avv.
, abbia in quel momento indicato trattarsi di verbalizzazione non corretta. Pt_1
Tutti i capi di prova formulati dall'Appellante puntano solo a comprovare ulteriormente quanto già assunto dal Tribunale come provato, sia pur in ipotesi: tali richieste istruttorie difettano, pertanto, di rilevanza.
4. FALSITÀ EX ARTT. 2700 C.C., 221 C.P.C. - INSUSSISTENZA
Il secondo, il terzo, il quarto e il quinto motivo d'impugnazione possono essere esaminati congiuntamente.
L'Appellante si duole che non sia stata ritenuta la sussistenza di un falso ideologico,
12 nella sua accezione di falso civile e non di falso penale, ritenendo invece il Tribunale essersi verificata una mera “imprecisione” terminologica/lessicale nella “redazione in forma sintetica del verbale”; dell'aver il Tribunale qualificato il fatto come “falsità innocua”, inidonea ad arrecare alcune “conseguenza negativa” alla posizione di parte attrice;
dell'aver il Tribunale ritenuto che l'inammissibilità della memoria, ove sussistente, avrebbe potuto essere dichiarata d'ufficio e non sarebbe pertanto stato rilevante che un'eccezione sul punto fosse o meno stata avanzata;
dell'avere il
Tribunale ritenuto una sostanziale equivalenza fattuale ed equiparazione giuridica di quanto verbalizzato rispetto a quanto eccepito dalla difesa dell' CP_6
[...]
Anche tali motivi di gravame sono infondati e non possono trovare accoglimento.
Un'eccezione di inammissibilità di una presentata memoria non equivale all'eccezione di tardività di eccezioni di controparte avanzate con quella memoria, peraltro in entrambi i casi non si tratta di eccezioni in senso proprio e, sia pur con una terminologia parzialmente impropria, riportante un iniziale riferimento alla
“memoria”, la Commissione Tributaria Provinciale risulta aver espresso un giudizio di ritenuta tardività delle presentate “eccezioni” e non risulta aver dichiarato inutilizzabili i documenti allegati alla memoria de quo; la nozione di “falso innocuo” concerne più propriamente il falso penale, in correlazione al principio di offensività, ma nel presente caso appare essere stata utilizzata in riferimento ai limiti dell'efficacia probatoria della verbalizzazione. Peraltro, tali aspetti appaiono avere valenza marginale rispetto alla decisione della presente vertenza.
Va innanzitutto ricordato che la falsità ideologica concerne la verità del contenuto di un dato documento e al riguardo deve per lo più escludersi la proponibilità stessa della querela di falso, azione che è esclusivamente finalizzata a escludere l'idoneità a far fede e a servire come prova di un dato documento e usualmente investe i soli profili dell'autenticità e provenienza del documento stesso. Quando, tuttavia, concerne una falsa attestazione, in un atto pubblico, di una dichiarazione compiuta innanzi a chi tale dichiarazione attesta, ovvero quando essa indice sulla “materialità” di tale
13 dichiarazione, “estrinseca” al documento, la querela di falso è ammissibile: può essere l'ipotesi, ad esempio, di un cancelliere che attesti la lettura di una sentenza invece non avvenuta, o di un notaio che attesti una dichiarazione testamentaria invece mai effettuata. Ne deriva che, per quanto qui rileva, è ammissibile la querela di falso relativamente alla verbalizzazione dell'udienza, attestante le dichiarazioni rese dalle parti, non quella, pure presentata dall'Appellante, relativa alla sentenza della
Commissione Tributaria Provinciale.
In ordine al verbale d'udienza, poi, quanto si è verificato, anche a ritenerlo corrispondente alle allegazioni fattuali dell'Appellante relative a una divergenza fra quanto detto e quanto percepito, risulta essere derivato o da un erroneo convincimento di chi ha verbalizzato, desunto da quanto ha percepito e ritenuto (ovvero, il verbale fa fede in ordine al fatto che sia stata sollevata un'eccezione di inammissibilità da parte della difesa dell' , mentre l'eventuale erroneo convincimento che Controparte_6
il termine “memoria” dovesse intendersi come espressione sintetica riferita alle parti della stessa aventi valore di proposizione di eccezioni e questioni nuove, deve ritenersi inidoneo ad assumere efficacia di prova privilegiata) o, ed è quanto ha ritenuto il
Tribunale, da una verbalizzazione, per eccesso di sintesi, del tutto per una parte, con l'utilizzo inesatto del termine “memoria” anziché di quello “eccezione contenuta nella memoria”, corrispondente a una “svista” o a un errore materiale (sull'inammissibilità della querela di falso in ordine a documenti viziati da sviste o errori cfr, ad es., C.
Cass., Sez. 6 - 1, ordinanza n. 19626 del 18/09/2020, Rv. 659001 – 01; C. Cass., sez.
2, sentenza n. 8925 del 02/07/2001, Rv. 547852 – 01): va comunque esclusa la sussistenza di un falso.
Il che, sotto altro profilo, corrisponde al generale principio, già richiamato, in base al quale scopo esclusivo della querela di falso relativa a un atto pubblico è quello di addivenire all'eliminazione del documento de quo, a tutela della fede pubblica, di togliere a tale atto pubblico l'idoneità a far fede e a servire come prova, da questo derivando che, ove la finalità perseguita sia in realtà diversa, come risulta nel caso in esame, potendo controvertersi e accertarsi il punto senza il ricorso ad essa, la querela
14 di falso non può essere proposta.
5. CONDANNA IN PRIMO GRADO EX ART. 96 C.P.C.
Con un ultimo motivo d'impugnazione, l'Appellante si duole che sia stata disposta nei suoi confronti condanna ex art. 96 c.p.c..
Il Tribunale ha ritenuto la sussistenza dei presupposti per tale condanna “attesa la manifesta infondatezza e pretestuosità della presente domanda alla luce in particolare del fatto che la verbalizzazione non ha determinato né la dichiarazione di inammissibilità – come sostenuto dall'attore – dei documenti prodotti con la memoria ex art. 32,2 comma, del D.Lgs n.546/92, né ha influito sulla sentenza nella quale l'accoglimento dell'eccezione è avvenuto nei termini corretti rispetto a quanto eccepito dall' , ovvero limitatamente ai motivi aggiunti e alle eccezioni”. Controparte_6
L'Appellante rileva di non aver invece mai sostenuto che la verbalizzazione di cui ha ritenuto la falsità abbia determinato una “dichiarazione di inammissibilità dei documenti prodotti” con la memoria de quo, ma esclusivamente la “fattuale emarginazione di tali documenti” dal materiale che nella sentenza risulta oggetto di considerazione, e argomenta non potersi dire “pretestuosa” un'azione civile prevista per far caducare la fede privilegiata di un atto pubblico, a suo avviso meritevole di accoglimento.
Ora, è indubbio che agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé
condotta rimproverabile, anche se questa si riveli infondata. La soccombenza integrale costituisce presupposto usualmente necessario, ma non sufficiente per l'integrazione della responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c..
Sinanche l'avanzare illazioni ritenute infondate, come quella della “fattuale emarginazione”, ovvero un presunto mancato esame di determinati documenti, se contenuto entro certi limiti, può ancora non dirsi sufficiente alla sua integrazione.
Peraltro, la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., applicabile d'ufficio,
configurandosi come una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto al disposto di cui ai primi due commi dello stesso articolo, a
15 differenza di tali diverse ipotesi deve ritenersi non richiedere, quali elementi costitutivi, né l'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave (cfr. C. Cass., Sez. L,
sentenza n. 3830 del 15/02/2021, Rv. 660533 - 02; C. Cass., Sez. 6 - 2, ordinanza n.
20018 del 24/09/2020 (Rv. 659226 - 01), né l'allegazione di un danno, ma la sola sussistenza di una condotta oggettivamente valutabile, in senso lato, come abuso del processo, il che si verifica, ad esempio, in casi di insistenza in tesi manifestamente infondate in quanto “estremamente distanti dal diritto vivente e dai precetti del codice di rito” (così C. Cass., Sez. 1, ordinanza n. 34429 del 25/12/2024, Rv. 673363 - 01) o, con una dizione più generale, più volte utilizzata dalla Suprema Corte e ripresa nel presente caso dal Tribunale, nell'aver agito o resistito “pretestuosamente”.
Ora, va rilevato che la tesi relativa alla falsità ideologica, con la pretesa di far caducare la fede privilegiata dell'atto, quantomeno in relazione alla domanda relativa a una “attestazione” “riportata in una sentenza”, risulta manifestamente infondata e tale domanda va ritenuta avanzata pretestuosamente.
Ne deriva che anche tale motivo d'impugnazione non risulta fondato.
Non avendo trovato accoglimento il presentato appello principale, non devono essere esaminati i motivi di impugnazione incidentale, che al caso di suo eventuale accoglimento erano condizionati.
Merita pertanto integrale conferma la sentenza di primo grado.
6. SPESE DEL GIUDIZIO D'APPELLO
Ai sensi del disposto degli artt. 91 ss c.p.c. alla soccombenza consegue la condanna alle spese del grado.
In conformità ai parametri di cui al disposto del D.M. 10 marzo 2014 n. 55, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'oggetto della controversia (da ritenersi in misura rientrante nello scaglione delle cause di valore indeterminato), dei risultati conseguiti, del numero limitato e della complessità ridotta
16 delle questioni giuridiche e di fatto trattate, le spese del gravame si liquidano, in favore di ciascuna delle parti Appellate, nei seguenti termini:
- per la fase di studio euro 1.950,00
- per la fase introduttiva euro 1.400,00
- per la fase decisoria euro 2.000,00
Totale: euro 5.350,00
oltre a rimborso forfetario spese generali del 15%, CPA e IVA nei termini di legge.
Ai sensi del disposto dell'art. 13, c. 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, allorquando l'impugnazione è respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte "è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione": va pertanto dato atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione di tale normativa.
Non si ritiene invece meritino accoglimento le presentate domande di condanna dell'Appellante ex art. 96 c. 1 c.p.c.: per un verso non potendo dirsi provata mala fede o colpa grave dell'Appellante, inoltre non risultando compiutamente assolto l'onere di allegare gli elementi di fatto necessari alla liquidazione equitativa del danno lamentato
(cfr. C. Cass., Sez. 3, ordinanza n. 15175 del 30/05/2023, C. Cass. sentenza n.
21798/2015, C. Cass., SS.UU. n. 7583/2004). Né si ritiene di addivenire, nel presente grado di giudizio, a nuova condanna ex art. 96 c. 3 c.p.c.: l'Appellante, pur presentando conclusioni in tal senso, riprese dal primo grado di giudizio, non pare aver effettivamente argomentato in ordine a un presunto falso ideologico della sentenza,
concentrando le proprie argomentazioni, sia pur infondate, sulla presunta falsità della sola verbalizzazione e sulle censure relative alla sentenza di primo grado.
P.Q.M.
Visti gli artt. 352, 359, 132 c.p.c.
Definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta,
rigetta la presentata impugnazione e conferma la sentenza appellata.
Visti gli artt. 91 ss c.p.c., condanna parte Appellante, al Parte_1
17 pagamento delle spese per il presente grado di giudizio sostenute dalle parti Appellate,
e Controparte_1 CP_2 CP_5 Controparte_3
, liquidate, in favore di ciascuna di esse, nella misura di Controparte_6
euro 5.350,00, oltre a rimborso forfetario del 15% per spese generali, C.P.A. e I.V.A.,
nei termini di legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, a fronte della presente decisione, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di chi ha presentato appello principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto, in applicazione delle normative vigenti, per l'appello proposto.
Così deciso il 2 ottobre 2024.
il Giudice estensore il Presidente dott. Roberto Rivello dott. Alfredo Grosso
18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sentenza n.
LA COR T E D'AP P E L L O D I TOR IN O del SE Z ION E II CIV IL E R.G. 1393/2021
Composta dai Magistrati:
1) dott. Alfredo Grosso Presidente
2) dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti Consigliere
3) dott. Roberto Rivello Consigliere - relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1393/2021 R.G. promossa da:
C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 difeso in proprio quale avvocato del foro di Torino, PEC
elettivamente domiciliato in Torino, corso Email_1
Vittorio Emanuele II n.83, presso lo studio Gianni e Origoni
- APPELLANTE -
CONTRO
C.F. , nata a [...], il [...], Controparte_1 C.F._2
PEC difesa in proprio quale avvocato Email_2 del foro di Torino, nonché rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Mauro Vergano, del foro di Torino, PEC presso Email_3 il cui studio è elettivamente domiciliata, in Torino, via Principi di Acaja n. 44
C.F. , nata a [...] il [...], CP_2 C.F._3
PEC difesa in proprio quale avvocato del Email_4 foro di Torino, nonché rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Paolo
1 Cavassa del foro di Torino, PEC presso il cui Email_5 studio è elettivamente domiciliata, in Torino, via Conte Rosso n. 3
C.F. , nata a [...] il [...], Controparte_3 C.F._4 nella sua qualità di erede dell'avv rappresentata e difesa, per Controparte_4 procura in atti, dall'avv. Mario Mangino, PEC
presso il cui studio è elettivamente Email_6 domiciliata in Torino, largo Cibrario n. 10
C.F. , nata ad [...], l'11 maggio CP_5 C.F._5
1964, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Paolo Cavassa del foro di Torino, PEC presso il cui studio è elettivamente Email_5 domiciliata, in Torino via Conte Rosso n. 3
, in persona del direttore pro Controparte_6 tempore, C.F. rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello P.IVA_1
Stato di Torino, PEC elettivamente domiciliata in Email_7
Torino, via Arsenale n. 19, 21 e 23
- APPELLATI –
Con l'intervento, ex art. 221 c.p.c. della PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO D'APPELLO
I. L'avv. , con atto di citazione notificato in data 12 novembre Parte_1
2021, ha proposto impugnazione avverso la sentenza n. 4683/2021, emessa in data 19
ottobre 2021 dal Tribunale di Torino, in composizione collegiale, notificata il 22
ottobre 2021, con cui il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, ha disposto nei seguenti termini:
“RIGETTA la querela di falso proposta dall'avv. ;
Parte_1
CONDANNA l'avv. al pagamento di € 20,00 a titolo di pena pecuniaria;
Parte_1
CONDANNA l'avv. a rifondere in favore dell'avv. le spese di
Parte_1 Controparte_1 lite liquidate in € 5.534,00 a titolo di compensi, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge;
CONDANNA l'avv. a rifondere in favore dell'avv. le spese di
Parte_1 Controparte_4 lite liquidate in € 5.534,00 a titolo di compensi, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge;
CONDANNA l'avv. a rifondere in favore dell'avv. le spese di lite
Parte_1 CP_2 liquidate in € 5.534,00 a titolo di compensi, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge;
CONDANNA l'avv. a rifondere in favore di le spese di lite
Parte_1 CP_5 liquidate in € 5.534,00 a titolo di compensi, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge;
2 CONDANNA l'avv. a rifondere in favore di le spese di Parte_1 Controparte_6 lite liquidate in € 5.534,00 a titolo di compensi, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario e alle spese prenotate e prenotande a debito. CONDANNA l'avv. a corrispondere in favore dell'avv. , Parte_1 Controparte_1 dell'avv. , dell'avv. , di e di Controparte_4 CP_2 CP_5 CP_6
la somma di € 1.000,00 per ciascuna.
[...] Manda alla Cancelleria di trasmettere copia della presente sentenza alla Commissione Tributaria
Provinciale di Torino, sezione quarta, al fine della annotazione sul verbale 8.7.2019, della causa R.G. Ricorsi n. 371/2019”.
Tutte le parti in giudizio si sono costituite in appello nelle forme e nei termini di cui all'art. 347 c.p.c..
e hanno presentato Controparte_1 CP_2 CP_5
altresì impugnazione incidentale, condizionata all'eventuale accoglimento dell'appello di controparte.
A seguito del decesso, intervenuto in corso di causa, dell'avv. CP_4
, si è costituita in giudizio, quale sua erede.
[...] Controparte_3
Ai sensi del disposto dell'art. 83, settimo comma, lett. h) del d.l. 17 marzo 2020, n.
18, convertito, con modificazioni, dalla l. 24 aprile 2020, n. 27, e delle successive modifiche ed integrazioni, in specie operate dall'art. 221, quarto comma, del d.l. n.
34/2020, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 77/2020, in considerazione della situazione emergenziale determinata dall'epidemia di Covid-19, nella presente causa la prima udienza del 23 marzo 2022 si è svolta con la modalità della trattazione scritta,
successivamente invece in presenza delle parti, secondo le usuali modalità procedurali.
II. All'esito della trattazione della causa, dello scambio di memorie conclusionali e di replica, e della successiva discussione orale, richiesta da parte Appellante, la Corte
ha riservato la decisione sulle seguenti conclusioni rassegnate dalle parti:
Per parte Appellante:
“contrariis reiectis;
considerata la piena valenza in fatto e in diritto della querela proposta e confermata da Parte attrice;
previe le declaratorie e gli accertamenti anche istruttori richiesti da Parte attrice;
ammesse ed assunte, in particolare, le prove per interrogatorio e testi infra capitolate;
voglia la Corte d'Appello adíta: in totale riforma dell'appellata sentenza n. 4683/2021 del Tribunale Ordinario di Torino – Sez. III Civ. pronunciata il 19.10.2021,
- dichiarare la falsità ideologica dell'attestazione contenuta nel verbale d'udienza 08.07.2019 della C.T.P. di Torino, Sez. 4, là ove si afferma che “l'Ufficio eccepisce l'inammissibilità della memoria difensiva prodotta dalla parte ricorrente …”, nonché la falsità ideologica dell'identica attestazione, riportata, con l'accoglimento della relativa eccezione, nella sentenza n. 1344-4-2019, emessa in pari data da detta Commissione Tributaria Provinciale, e
3 poi depositata il 14.11.2019;
- disporne di conseguenza la caducazione/cancellazione ad ogni effetto;
- con ogni corollario, anche in punto:
- spese e competenze di causa ex art. 91 c.p.c., da liquidarsi a favore del prof.
[...]
anche per il primo grado di giudizio;
Pt_1
- somma determinata ex art. 96, co terzo c.p.c., dal Tribunale in E. 1.000,00 a favore di ogni Parte convenuta, da dichiararsi dalla Corte non dovuta e, quindi, da restituire, al pari delle spese e competenze indebitamente pagate da Parte appellante, come sovra;
e
- pena pecuniaria di E. 20,00 anch'essa da dichiarare indebita dal prof. ; Pt_1 il tutto previa ammissione ed assunzione di prova per interrogatorio e testi sui seguenti capitoli: 1) vero che l' di Torino, nella persona della dott.ssa , che ne Controparte_6 Persona_1 era la Procuratrice presente, nell'udienza di trattazione dell'08.07.2019 avanti la Sez. 4 della C.T.P. di Torino ha eccepito – non l'inammissibilità della memoria [ripetesi, memoria] datata
25(26).06.2019 del ricorrente prof. , ma unicamente – la tardività della sola Parte_1 eccezione/denuncia formulata dal ricorrente prof. di violazione del principio del Per_2 contradditorio endoprocedimentale e della non emanabilità / notificabilità del provvedimento CP_ impositivo (nella fattispecie, l' avviso di accertamento dell'Agenzia al prof. ) prima Per_3 della scadenza del sessantesimo giorno dalla redazione e consegna al Contribuente di copia del processo verbale di chiusura delle operazioni di controllo svolte dall'Ufficio; 2) vero che a detta specifica eccezione della dott.ssa. ha replicato l'avv. Persona_1 [...]
, contestandone la fondatezza;
Pt_1 3) vero che subito dopo la Presidente del Collegio ha dettato alla Segretaria di verbalizzare che
“l'Ufficio eccepisce l'inammissibilità della memoria” depositata dal Contribuente;
4) vero che detta attestazione risulta riprodotta/riespressa nella sentenza resa (sul ricorso del prof.
) dalla Commissione Tributaria Provinciale di Torino: sentenza “pronunciata” lo stesso Per_2 08.07.2019, “decisa” il 16.09.2019 e “depositata” il 14.11.2019 [sic sta scritto nella copia autentica della sentenza];
5) vero che a quanto sovra descritto e capitolato è seguita in concreto la pretermissione, da parte della C.T.P. di Torino, dei contenuti difensivi della memoria – nonché dei documenti del Contribuente ad essa correlati e depositati in causa il 14.06.2019 – dal perimetro degli atti e della documentazione di fatto considerati dalla C.T.P. di Torino ai fini della propria decisione di causa;
6) vero che di quanto sovra capitolato sub 1), 2) 3) la dott.ssa ha dato conferma Persona_1 al prof. nel corso d'una conversazione telefonica intercorsa – alla presenza di terzi [in Parte_1 particolare, l'addetto alla Segreteria della Commissione, che ha preso l'iniziativa di contattare ed interpellare la dott.ssa ] – nei giorni successivi al deposito della sentenza n. 1344.4.19, in Per_1 particolare l'08.01.2020 quando il prof. ha chiesto copia (anche) del verbale Parte_1 dell'udienza dell'08.07.2019;
7) vero che nel corso di detta conversazione – l'08.01.2020 (in tarda mattinata) – la dott.ssa
, al fine di porre rimedio all'anomala verbalizzazione del 08.07.2019, ha ipotizzato e Persona_1 proposto di dar corso ad un'istanza congiunta di rettifica del verbale in questione. Ma il prof. Pt_1 non ha espresso la propria adesione a detta proposta, non appalesandosi idonea (a proprio avviso) a far venir meno, ad ogni effetto, la riscontrata irregolarità del verbale.
Del che il prof. ha, subito dopo, relazionato propri Collaboratori di Studio, soffermandosi Pt_1 altresì a riferirne alla dott.ssa , già presente nell'udienza del 08.07.2019 in C.T.P. To;
Persona_4 da interrogare, i sigg.:
- , già Presidente del Collegio della Sezione 4 della Commissione Tributaria Controparte_1
Provinciale di Torino, investita della cognizione del ricorso proposto dal Prof. avverso Parte_1 l'avviso di accertamento notificatogli dall' di Torino il 27.12.2018; Controparte_6
- , già Relatore del Collegio della Sezione 4 della Commissione Tributaria CP_2 Provinciale di Torino, investita della cognizione del ricorso proposto dal Prof. avverso Parte_1 l'avviso di accertamento notificatogli dall' di Torino il 27.12.2018; Controparte_6
- già Segretaria del Collegio della Sezione 4 della Commissione Tributaria CP_5 Provinciale di Torino, investita della cognizione del ricorso proposto dal Prof. avverso Parte_1 l'avviso di accertamento notificatogli dall' di Torino il 27.12.2018; Controparte_6 da sussumere quali testi i sigg.:
4 - dott.ssa , Procuratrice dell' di Torino intervenuta all'udienza di Testimone_1 Controparte_6 trattazione dell'08.07.2019 avanti la Sezione 4 della Commissione Tributaria Provinciale di Torino;
- dott.ssa , con Studio in Seregno, Via F.lli Bandiera 16”. Persona_4
Per parte Appellata avv. Controparte_1
“Voglia la Corte d'Appello Ecc.ma; respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione anche istruttoria;
IN VIA PRINCIPALE: Respingere l'appello ex adverso proposto e, per l'effetto, confermare in toto l'impugnata sentenza;
IN SUBORDINE, IN VIA DI APPELLO INCIDENTALE CONDIZIONATO: accertare e dichiarare l'inammissibilità della querela di falso avente per oggetto il verbale del processo e la correlata sentenza;
in subordine: accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della conchiudente;
in ulteriore subordine: accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'azione proposta dal prof. avv.
per mancanza d'interesse ad agire ex art.100 c.p.c. Parte_1 In ogni caso: Dichiarare tenuto e condannare l'attore alla rifusione degli onorari di giudizio anche del presente grado, oltre il 15% forfetario e cpa ed al pagamento di un'ulteriore somma per lite temeraria ex art.96, co.3 c.p.c., nella misura ritenuta di giustizia”.
Per parte Appellata avv. CP_2
“Voglia la Corte d'Appello Ecc.ma; Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione anche istruttoria;
respinta in particolare l'ammissione delle prove orali dedotte dall'appellante; IN VIA PRINCIPALE: Respingere l'appello ex adverso proposto e, per l'effetto, confermare in toto l'impugnata sentenza;
IN SUBORDINE, IN VIA DI APPELLO INCIDENTALE CONDIZIONATO: dichiarare l'inammissibilità della querela di falso avente per oggetto i verbali di un processo: in subordine, dichiarare il difetto di legittimazione passiva della conchiudente;
in ulteriore subordine, dichiarare l'inammissibilità dell'azione proposta dall'avv. per Parte_1 mancanza d'interesse ad agire ex art.100 c.p.c. In ogni caso: Dichiarare tenuto e condannare l'attore alla rifusione degli onorari di giudizio anche del presente grado, oltre il 15% forf., CPA e IVA. ed al pagamento di un'ulteriore somma per lite temeraria ex art.96, co.3 c.p.c .nella misura ritenuta di giustizia”.
Per parte Appellata nella sua qualità di erede dell'avv Controparte_8 CP_4
:
[...]
“Voglia la Corte d'Appello Ecc.ma, previe tutte le preliminari e/o conseguenti declaratorie del caso, contrariis reiectis: In via principale: Respingere in toto, sia nel merito che nelle istanze istruttorie, l'appello proposto dall'avv. avverso la sentenza n. 4683/2021 del Tribunale Ordinario di Torino, Parte_1 pubblicata il 21/10/2021 e, per l'effetto, confermarla integralmente. In subordine: anche in via di appello incidentale condizionato: a) Accertare e dichiarare la carenza di interesse ad agire dell'avv. , avendo la sentenza Parte_1 della CTP n. 1344/4/19, depositata il 14/11/2019, già pronunciato la sola inammissibilità parziale della memoria ex art. 32 del D.lgs. 546/1992 in data 25/06/2019 del contribuente e depositata dal medesimo in data 26/06/2019;
b) Accertare e dichiarare, il difetto di giurisdizione di questa Corte Ecc.ma in ogni statuizione in ordine alla sentenza della CTP sovra indicata e/o alla successiva sentenza della CTR del Piemonte di conferma della stessa;
c) Accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o l'improponibilità della querela di falso nei confronti dei documenti “verbale di udienza CTP Torino – sez.ne 4 - in data 08/07/2019” e “sentenza CTP Torino n. 1344/4/19”; d) Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'avv. , in ordine Controparte_4 alle domande dell'appellante avv. estromettendo di conseguenza la sua erede Pt_1 immediatamente dal presente giudizio;
5 e) Con vittoria degli onorari di giudizio (oltre 15% rimborso spese forfettarie, C.P.A. e IVA sugli imponibili) ed eventuale applicazione dell'art. 96, co. 3, c.p.c.. In via istruttoria incidentale e condizionata: In denegata ipotesi di ammissione totale o parziale delle istanze istruttorie formulate dall'appellante avv. : Ammettere prova per testi in materia contraria: Teste: Avv. , c/o Parte_1 Testimone_1
Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Torino”.
Per parte Appellata CP_5
“Voglia la Corte d'Appello Ecc.ma, Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione anche istruttoria;
respinta in particolare l'ammissione delle prove orali dedotte dall'appellante; IN VIA PRINCIPALE: Respingere l'appello ex adverso proposto e, per l'effetto, confermare in toto l'impugnata sentenza;
IN SUBORDINE, IN VIA DI APPELLO INCIDENTALE CONDIZIONATO: dichiarare l'inammissibilità' della querela di falso avente per oggetto i verbali di un processo: in subordine, dichiarare il difetto di legittimazione passiva della conchiudente;
in ulteriore subordine, dichiarare l'inammissibilità dell'azione proposta dall'avv. per Parte_1 mancanza d'interesse ad agire ex art.100 c.p.c. In ogni caso: Dichiarare tenuto e condannare l'attore alla rifusione degli onorari di giudizio anche del presente grado, oltre il 15% forf., CPA ed al pagamento di un'ulteriore somma per lite temeraria ex art.96, co.3 c.p.c .nella misura ritenuta di giustizia”.
Per parte Appellata AGENZIA DELLE ENTRATE – Direzione Provinciale I di Torino:
“Dichiararsi il difetto di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. in capo all'appellante. In ogni caso, respingersi l'appello avversario in quanto infondato e, per l'effetto, confermarsi la sentenza n. 4683/2021 del Tribunale di Torino. Vinte le spese”.
La decisione è stata deliberata nella camera di consiglio del 2 ottobre 2024.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. OGGETTO DEL GIUDIZIO E MOTIVI D'IMPUGNAZIONE
Oggetto del giudizio è l'allegata falsità ideologica della “attestazione contenuta nel verbale d'udienza 8.07.2019 della C.T.P. di Torino, Sez. 4, là ove si afferma che
'l'Ufficio eccepisce l'inammissibilità della memoria difensiva prodotta dalla parte ricorrente …', nonché la falsità ideologica dell'identica attestazione, riportata, con l'accoglimento della relativa eccezione, nella sentenza n. 1344-4-2019, emessa in pari data da detta Commissione Tributaria Provinciale, e poi depositata il 14.11.2019”.
L'avv. era parte ricorrente avverso un provvedimento impositivo Parte_1
emanato dall' difendendosi in proprio nel giudizio Controparte_6
dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Torino.
L'avv. era Presidente del collegio giudicante tale causa, di Controparte_1
6 competenza della IV Sezione della Commissione Tributaria Provinciale di Torino;
l'avv. era giudice relatore;
l'avv. era l'altro CP_2 Controparte_4
componente il collegio giudicante;
era la funzionaria svolgente CP_5
funzioni di Segretaria.
Con atto di citazione per querela di falso, ex art. 221 c.p.c., ha Parte_1
chiamato in giudizio Controparte_1 CP_2 Controparte_4
e l' innanzi al Tribunale di CP_5 Controparte_6
Torino, domandando dichiararsi la falsità ideologica della sopracitata attestazione, contenuta nel verbale d'udienza, nonché dell'identica “attestazione” riportata nella sentenza emessa dalla predetta Commissione Tributaria Provinciale di Torino, e disporne di conseguenza la cancellazione e caducazione a ogni effetto.
a sostegno delle proprie domande, ha allegato e sostenuto quanto Parte_1
segue:
- che l'eccezione sollevata “dall'Ufficio”, ovvero dall'avv. , in Persona_1
forza di procura conferitale dall' di Torino, nell'udienza Controparte_6
tenutasi l'8 luglio 2019, non riguardava un'asserita inammissibilità della
“memoria” depositata dal ricorrente il 26 giugno 2019, ma la sola presunta tardività della “eccezione”, formulata in tale memoria dal ricorrente, di violazione del principio del contraddittorio endoprocedimentale e di inosservanza, da parte dell'Ufficio procedente, del termine di sessanta giorni di cui all'art. 12 c. 7 l. n. 212/2000;
- che il travisamento emergente dal verbale e dalla sentenza avrebbe comportato l'espulsione della memoria depositata dal ricorrente il 26 giugno 2019 e altresì la “sostanziale irrilevanza”, per la Commissione Tributaria Provinciale di
Torino, anche dei documenti depositati in causa già il 14 giugno 2019.
Le parti convenute, costituitesi in giudizio, hanno domandato la reiezione delle domande attoree, inoltre:
- ha eccepito l'inammissibilità della querela di falso per Controparte_1
carenza di interesse ad agire;
la sua improponibilità in riferimento a verbali di causa e
7 a sentenze;
la di lei carenza di legittimazione passiva;
domandando la condanna dell'attore per lite temeraria;
- e hanno chiesto dichiararsi l'inammissibilità CP_2 CP_5
della querela di falso rispetto ai verbali di un processo e a una sentenza, il conseguente difetto di legittimazione attiva dell'attore e il difetto di legittimazione passiva delle convenute, non avendo in specie le stesse potere dispositivo sul verbale, né avendo dichiarato di volersene avvalere;
l'inammissibilità della domanda per carenza di interesse ad agire, deducendo la irrilevanza e ininfluenza del tenore letterale del verbale rispetto alla decisione della causa;
hanno altresì domandato la condanna dell'attore per lite temeraria;
- ha eccepito in via preliminare e/o pregiudiziale: la carenza Controparte_4
di interesse ad agire dell'attore; il difetto di giurisdizione del Tribunale di Torino;
l'inammissibilità e/o improcedibilità della querela di falso nei confronti dei documenti
“verbale di udienza” e “sentenza”; la propria carenza di legittimazione passiva;
- l ha eccepito la carenza dei presupposti di legge Controparte_6
per la proposizione della querela di falso;
l'inammissibilità della domanda, deducendo che la falsità del verbale che influenza la decisione del giudice può essere fatta valere con l'impugnazione della sentenza quale motivo di nullità della stessa.
Nel giudizio è intervenuto anche il Pubblico Ministero, dell Controparte_9
presso il Tribunale di Torino, il quale ha chiesto accogliersi le
[...]
presentate istanze istruttorie.
Il Tribunale non ha ammesso alcuna istanza istruttoria e, all'esito del giudizio, si è pronunciato nel senso del sopra riportato dispositivo, rigettando la querela di falso e statuendo a carico di parte attrice condanna al pagamento di una pena pecuniaria in favore dell'Erario, per euro 20,00, condanna al pagamento di euro 1.000,00 in favore di ciascuna delle parti convenute, per lite temeraria, nonché condanna alla rifusione delle spese di lite, disponendo altresì trasmissione di copia della sentenza alla
Commissione Tributaria Provinciale di Torino, per la sua annotazione sul verbale dell'udienza dell'8 luglio 2019, nella causa di cui a R.G. n. 371/2019.
8 Avverso tale decisione ha presentato appello avanzando motivi Parte_1
d'impugnazione che risultano unitariamente esposti, non separatamente rubricati, ma che, dal complesso dell'atto, risultano comunque identificabili nelle seguenti sei doglianze:
- ingiustificato rigetto delle presentate domande istruttorie e omessa motivazione sul punto;
- erronea interpretazione della verbalizzazione come integrante una mera
“imprecisione” terminologica/lessicale nella “redazione in forma sintetica del verbale”, anziché “un falso ideologico”, “da considerarsi ... per la sua rilevanza civilistica”;
- erronea qualificazione del fatto come “falsità innocua”, inidonea ad arrecare alcune “conseguenza negativa” alla posizione di parte attrice;
- erronea asserzione che l'inammissibilità della memoria, ove sussistente, avrebbe potuto essere dichiarata d'ufficio;
- erronea sostanziale equivalenza fattuale ed equiparazione giuridica di quanto verbalizzato rispetto a quanto eccepito dall'Ufficio;
- erroneità della condanna ex art. 96 comma terzo c.p.c..
Non costituisce, invece, un distinto motivo di gravame quello relativo alla condanna alle spese di lite, punto in ordine al quale l'Appellante indica solo che “andrà caducato con la riforma dell'impugnata sentenza”: essendo infatti questa mera conseguenza, nel caso operata d'ufficio, di ogni pronuncia di riforma di sentenza di primo grado.
Tutte le parti Appellate si sono costituite in giudizio, tutte domandando il rigetto della presentata impugnazione e la conferma della sentenza di primo grado, inoltre:
- ha proposto appello incidentale condizionato al caso di Controparte_1
accoglimento del contrapposto appello principale, chiedendo alla Corte
pronunciarsi sulle eccezioni, già dedotte in primo grado, relative: alla ritenuta inammissibilità della querela di falso avente per oggetto i verbali di un processo;
al di lei difetto di legittimazione passiva;
all'inammissibilità dell'azione per mancanza d'interesse ex art. 100 c.p.c.. Ha altresì avanzato domanda di
9 condanna al pagamento di ulteriore somma “per lite temeraria ex art. 96 c. 3
c.p.c.”;
- ha proposto appello incidentale condizionato e avanzato CP_2
domanda di condanna ex art. 96 c. 3 c.p.c. negli stessi termini;
- a sua volta, ha proposto appello incidentale condizionato e CP_5
avanzato domanda di condanna ex art. 96 c. 3 c.p.c. negli stessi termini;
- (deceduto in data successiva alla sua costituzione del Controparte_4
presente giudizio) ha domandato “anche in via di appello incidentale e condizionato”, di accertare e dichiarare la carenza di interesse ad agire dell'Appellante, il difetto di giurisdizione di questa Corte, l'inammissibilità e/o improponibilità della querela di falso nei confronti di un verbale di udienza e di una sentenza, la di lui carenza di legittimazione passiva. Domande e difese alle quali si è integralmente riportata al momento della propria Controparte_3
costituzione in giudizio, quale erede di Controparte_4
- l ha domandato dichiararsi il difetto di interesse Controparte_6
ad agire ex art. 100 c.p.c. in capo all'Appellante.
L' presso la Corte d'Appello di Torino è intervenuto Controparte_10
in giudizio, esprimendo “parere contrario all'accoglimento del reclamo, rilevando come la decisione impugnata sia condivisibile”.
2. ECCEPITA INAMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA PER DIFETTO DI AD CP_11 [...]
CP_12
Occorre innanzitutto esaminare l'eccezione di inammissibilità della domanda per difetto di interesse ad agire in capo all'Appellante ex art. 100 c.p.c., già proposta in primo grado e avanzata in appello dall' in via Controparte_6
preliminare rispetto alla richiesta di reiezione dell'avversa impugnazione.
Va notato che le altre parti Appellate hanno presentato analoga eccezione, insieme ad altre eccezioni, ma solo a titolo di appello incidentale condizionato.
10 Peraltro, poiché l'interesse ad agire è una delle condizioni dell'azione, espressamente prevista dall'articolo 100 del c.p.c., secondo il quale "per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse", la sua mancanza è
rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo.
Il terzo motivo di doglianza presentato invece dall'Appellante, in ordine alla sussistenza di possibili “conseguenze negative” derivanti da quanto verificatosi, concerne invece questione a questa prossima, ma non coincidente: il Tribunale non ha infatti dichiarato l'insussistenza di un interesse ad agire in capo a Parte_1
ma ha ritenuto che ove pure la verbalizzazione sia stata inesatta, da questa non siano derivate né potessero derivare conseguenze negative per l'attuale Appellante.
Questo premesso, non si ritiene che la domanda avanzata da sia Parte_1
inammissibile per carenza di interesse.
L'interesse ad agire si configura come la possibilità per l'attore di ottenere dal processo un'utilità o un vantaggio, direttamente inerenti alla propria sfera giuridica,
giuridicamente apprezzabili, attuali in concreto e non correlati a soli possibili effetti futuri pregiudizievoli o a effetti non più prospettabili.
L'attualità “in concreto”, tuttavia, non va valutata nel merito -questo semmai, come detto, è l'oggetto del terzo motivo di gravame avanzato dall'Appellante principale-, con cui altrimenti coinciderebbe, ma in riferimento alla possibilità in sé di accoglimento di una data domanda, e nel presente caso la prospettazione di una falsità
afferente la verbalizzazione di quanto avvenuto in udienza, in pendenza di un giudizio che nemmeno risulta conclusosi, a fronte della presentazione di ricorso per
Cassazione, non può dirsi non poter avere possibile apprezzabile rilievo nella sfera giuridica dell'Appellante.
3. RILEVANZA DELLE ISTANZE ISTRUTTORIE - INSUSSISTENZA
Con il primo motivo di gravame, l'Appellante si duole della mancata assunzione delle prove orali richieste e di un'asserita omessa motivazione al riguardo da parte del
Tribunale.
11 Tale motivo d'appello è infondato e non può trovare accoglimento.
Con ordinanza in data 15 dicembre 2020 il giudice procedente in primo grado ha ritenuto di rimettere la causa alla decisione del collegio “alla luce delle questioni pregiudiziali sollevate dalle parti convenute”, di fatto riservandosi sull'ammissione delle istanze istruttorie all'esito del giudizio su tali questioni, per decidere le quali il
Tribunale ha esclusivamente preso in esame l'eventualità che, in accordo a quanto allegato dall'Appellante, le parole utilizzate dalla difesa dell' CP_6
potessero effettivamente essere state non comprese correttamente dalla
[...]
Presidente del collegio della Commissione Tributaria e dalla verbalizzante, o quantomeno potessero essere state non correttamente riportate, da qui muovendo per concludere per l'inesistenza, comunque, di un falso ideologico e per l'essersi verificata, “al più”, una “imprecisione terminologica” nella verbalizzazione.
Le richieste istruttorie avanzate dall'Appellante non erano e non sono finalizzate ad accertare altro, se non quanto già presupposto dal Tribunale, nei termini di cui si è detto. Non sono volte ad accertare un'eventuale condotta dolosa di una o più delle controparti, nemmeno allegata;
non ad escludere la possibilità che le parole utilizzate dall'avv. , a difesa della posizione dell' , siano Per_1 Controparte_6
state scorrettamente percepite;
non a provare, in ipotesi, che quando la Presidente del collegio, secondo le allegazioni dell'Appellante, avrebbe dettato di verbalizzare
“eccepisce l'inammissibilità della memoria”, qualcuno, nemmeno lo stesso avv.
, abbia in quel momento indicato trattarsi di verbalizzazione non corretta. Pt_1
Tutti i capi di prova formulati dall'Appellante puntano solo a comprovare ulteriormente quanto già assunto dal Tribunale come provato, sia pur in ipotesi: tali richieste istruttorie difettano, pertanto, di rilevanza.
4. FALSITÀ EX ARTT. 2700 C.C., 221 C.P.C. - INSUSSISTENZA
Il secondo, il terzo, il quarto e il quinto motivo d'impugnazione possono essere esaminati congiuntamente.
L'Appellante si duole che non sia stata ritenuta la sussistenza di un falso ideologico,
12 nella sua accezione di falso civile e non di falso penale, ritenendo invece il Tribunale essersi verificata una mera “imprecisione” terminologica/lessicale nella “redazione in forma sintetica del verbale”; dell'aver il Tribunale qualificato il fatto come “falsità innocua”, inidonea ad arrecare alcune “conseguenza negativa” alla posizione di parte attrice;
dell'aver il Tribunale ritenuto che l'inammissibilità della memoria, ove sussistente, avrebbe potuto essere dichiarata d'ufficio e non sarebbe pertanto stato rilevante che un'eccezione sul punto fosse o meno stata avanzata;
dell'avere il
Tribunale ritenuto una sostanziale equivalenza fattuale ed equiparazione giuridica di quanto verbalizzato rispetto a quanto eccepito dalla difesa dell' CP_6
[...]
Anche tali motivi di gravame sono infondati e non possono trovare accoglimento.
Un'eccezione di inammissibilità di una presentata memoria non equivale all'eccezione di tardività di eccezioni di controparte avanzate con quella memoria, peraltro in entrambi i casi non si tratta di eccezioni in senso proprio e, sia pur con una terminologia parzialmente impropria, riportante un iniziale riferimento alla
“memoria”, la Commissione Tributaria Provinciale risulta aver espresso un giudizio di ritenuta tardività delle presentate “eccezioni” e non risulta aver dichiarato inutilizzabili i documenti allegati alla memoria de quo; la nozione di “falso innocuo” concerne più propriamente il falso penale, in correlazione al principio di offensività, ma nel presente caso appare essere stata utilizzata in riferimento ai limiti dell'efficacia probatoria della verbalizzazione. Peraltro, tali aspetti appaiono avere valenza marginale rispetto alla decisione della presente vertenza.
Va innanzitutto ricordato che la falsità ideologica concerne la verità del contenuto di un dato documento e al riguardo deve per lo più escludersi la proponibilità stessa della querela di falso, azione che è esclusivamente finalizzata a escludere l'idoneità a far fede e a servire come prova di un dato documento e usualmente investe i soli profili dell'autenticità e provenienza del documento stesso. Quando, tuttavia, concerne una falsa attestazione, in un atto pubblico, di una dichiarazione compiuta innanzi a chi tale dichiarazione attesta, ovvero quando essa indice sulla “materialità” di tale
13 dichiarazione, “estrinseca” al documento, la querela di falso è ammissibile: può essere l'ipotesi, ad esempio, di un cancelliere che attesti la lettura di una sentenza invece non avvenuta, o di un notaio che attesti una dichiarazione testamentaria invece mai effettuata. Ne deriva che, per quanto qui rileva, è ammissibile la querela di falso relativamente alla verbalizzazione dell'udienza, attestante le dichiarazioni rese dalle parti, non quella, pure presentata dall'Appellante, relativa alla sentenza della
Commissione Tributaria Provinciale.
In ordine al verbale d'udienza, poi, quanto si è verificato, anche a ritenerlo corrispondente alle allegazioni fattuali dell'Appellante relative a una divergenza fra quanto detto e quanto percepito, risulta essere derivato o da un erroneo convincimento di chi ha verbalizzato, desunto da quanto ha percepito e ritenuto (ovvero, il verbale fa fede in ordine al fatto che sia stata sollevata un'eccezione di inammissibilità da parte della difesa dell' , mentre l'eventuale erroneo convincimento che Controparte_6
il termine “memoria” dovesse intendersi come espressione sintetica riferita alle parti della stessa aventi valore di proposizione di eccezioni e questioni nuove, deve ritenersi inidoneo ad assumere efficacia di prova privilegiata) o, ed è quanto ha ritenuto il
Tribunale, da una verbalizzazione, per eccesso di sintesi, del tutto per una parte, con l'utilizzo inesatto del termine “memoria” anziché di quello “eccezione contenuta nella memoria”, corrispondente a una “svista” o a un errore materiale (sull'inammissibilità della querela di falso in ordine a documenti viziati da sviste o errori cfr, ad es., C.
Cass., Sez. 6 - 1, ordinanza n. 19626 del 18/09/2020, Rv. 659001 – 01; C. Cass., sez.
2, sentenza n. 8925 del 02/07/2001, Rv. 547852 – 01): va comunque esclusa la sussistenza di un falso.
Il che, sotto altro profilo, corrisponde al generale principio, già richiamato, in base al quale scopo esclusivo della querela di falso relativa a un atto pubblico è quello di addivenire all'eliminazione del documento de quo, a tutela della fede pubblica, di togliere a tale atto pubblico l'idoneità a far fede e a servire come prova, da questo derivando che, ove la finalità perseguita sia in realtà diversa, come risulta nel caso in esame, potendo controvertersi e accertarsi il punto senza il ricorso ad essa, la querela
14 di falso non può essere proposta.
5. CONDANNA IN PRIMO GRADO EX ART. 96 C.P.C.
Con un ultimo motivo d'impugnazione, l'Appellante si duole che sia stata disposta nei suoi confronti condanna ex art. 96 c.p.c..
Il Tribunale ha ritenuto la sussistenza dei presupposti per tale condanna “attesa la manifesta infondatezza e pretestuosità della presente domanda alla luce in particolare del fatto che la verbalizzazione non ha determinato né la dichiarazione di inammissibilità – come sostenuto dall'attore – dei documenti prodotti con la memoria ex art. 32,2 comma, del D.Lgs n.546/92, né ha influito sulla sentenza nella quale l'accoglimento dell'eccezione è avvenuto nei termini corretti rispetto a quanto eccepito dall' , ovvero limitatamente ai motivi aggiunti e alle eccezioni”. Controparte_6
L'Appellante rileva di non aver invece mai sostenuto che la verbalizzazione di cui ha ritenuto la falsità abbia determinato una “dichiarazione di inammissibilità dei documenti prodotti” con la memoria de quo, ma esclusivamente la “fattuale emarginazione di tali documenti” dal materiale che nella sentenza risulta oggetto di considerazione, e argomenta non potersi dire “pretestuosa” un'azione civile prevista per far caducare la fede privilegiata di un atto pubblico, a suo avviso meritevole di accoglimento.
Ora, è indubbio che agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé
condotta rimproverabile, anche se questa si riveli infondata. La soccombenza integrale costituisce presupposto usualmente necessario, ma non sufficiente per l'integrazione della responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c..
Sinanche l'avanzare illazioni ritenute infondate, come quella della “fattuale emarginazione”, ovvero un presunto mancato esame di determinati documenti, se contenuto entro certi limiti, può ancora non dirsi sufficiente alla sua integrazione.
Peraltro, la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., applicabile d'ufficio,
configurandosi come una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto al disposto di cui ai primi due commi dello stesso articolo, a
15 differenza di tali diverse ipotesi deve ritenersi non richiedere, quali elementi costitutivi, né l'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave (cfr. C. Cass., Sez. L,
sentenza n. 3830 del 15/02/2021, Rv. 660533 - 02; C. Cass., Sez. 6 - 2, ordinanza n.
20018 del 24/09/2020 (Rv. 659226 - 01), né l'allegazione di un danno, ma la sola sussistenza di una condotta oggettivamente valutabile, in senso lato, come abuso del processo, il che si verifica, ad esempio, in casi di insistenza in tesi manifestamente infondate in quanto “estremamente distanti dal diritto vivente e dai precetti del codice di rito” (così C. Cass., Sez. 1, ordinanza n. 34429 del 25/12/2024, Rv. 673363 - 01) o, con una dizione più generale, più volte utilizzata dalla Suprema Corte e ripresa nel presente caso dal Tribunale, nell'aver agito o resistito “pretestuosamente”.
Ora, va rilevato che la tesi relativa alla falsità ideologica, con la pretesa di far caducare la fede privilegiata dell'atto, quantomeno in relazione alla domanda relativa a una “attestazione” “riportata in una sentenza”, risulta manifestamente infondata e tale domanda va ritenuta avanzata pretestuosamente.
Ne deriva che anche tale motivo d'impugnazione non risulta fondato.
Non avendo trovato accoglimento il presentato appello principale, non devono essere esaminati i motivi di impugnazione incidentale, che al caso di suo eventuale accoglimento erano condizionati.
Merita pertanto integrale conferma la sentenza di primo grado.
6. SPESE DEL GIUDIZIO D'APPELLO
Ai sensi del disposto degli artt. 91 ss c.p.c. alla soccombenza consegue la condanna alle spese del grado.
In conformità ai parametri di cui al disposto del D.M. 10 marzo 2014 n. 55, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'oggetto della controversia (da ritenersi in misura rientrante nello scaglione delle cause di valore indeterminato), dei risultati conseguiti, del numero limitato e della complessità ridotta
16 delle questioni giuridiche e di fatto trattate, le spese del gravame si liquidano, in favore di ciascuna delle parti Appellate, nei seguenti termini:
- per la fase di studio euro 1.950,00
- per la fase introduttiva euro 1.400,00
- per la fase decisoria euro 2.000,00
Totale: euro 5.350,00
oltre a rimborso forfetario spese generali del 15%, CPA e IVA nei termini di legge.
Ai sensi del disposto dell'art. 13, c. 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, allorquando l'impugnazione è respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte "è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione": va pertanto dato atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione di tale normativa.
Non si ritiene invece meritino accoglimento le presentate domande di condanna dell'Appellante ex art. 96 c. 1 c.p.c.: per un verso non potendo dirsi provata mala fede o colpa grave dell'Appellante, inoltre non risultando compiutamente assolto l'onere di allegare gli elementi di fatto necessari alla liquidazione equitativa del danno lamentato
(cfr. C. Cass., Sez. 3, ordinanza n. 15175 del 30/05/2023, C. Cass. sentenza n.
21798/2015, C. Cass., SS.UU. n. 7583/2004). Né si ritiene di addivenire, nel presente grado di giudizio, a nuova condanna ex art. 96 c. 3 c.p.c.: l'Appellante, pur presentando conclusioni in tal senso, riprese dal primo grado di giudizio, non pare aver effettivamente argomentato in ordine a un presunto falso ideologico della sentenza,
concentrando le proprie argomentazioni, sia pur infondate, sulla presunta falsità della sola verbalizzazione e sulle censure relative alla sentenza di primo grado.
P.Q.M.
Visti gli artt. 352, 359, 132 c.p.c.
Definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta,
rigetta la presentata impugnazione e conferma la sentenza appellata.
Visti gli artt. 91 ss c.p.c., condanna parte Appellante, al Parte_1
17 pagamento delle spese per il presente grado di giudizio sostenute dalle parti Appellate,
e Controparte_1 CP_2 CP_5 Controparte_3
, liquidate, in favore di ciascuna di esse, nella misura di Controparte_6
euro 5.350,00, oltre a rimborso forfetario del 15% per spese generali, C.P.A. e I.V.A.,
nei termini di legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, a fronte della presente decisione, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di chi ha presentato appello principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto, in applicazione delle normative vigenti, per l'appello proposto.
Così deciso il 2 ottobre 2024.
il Giudice estensore il Presidente dott. Roberto Rivello dott. Alfredo Grosso
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