Articolo 12 della Legge 14 febbraio 1990, n. 30
Articolo 11Articolo 13
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24 giugno 1990
Art. 12. 1. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste e della sanita', sono definite le norme per l'esecuzione della presente legge, concernenti in particolare:
a) le modalita' dei controlli degli allevamenti, della macellazione e della produzione del prosciutto di San Daniele;
b) le modalita' per la tenuta dei registri e della documentazione necessaria a dimostrare il possesso dei requisiti previsti dalla presente legge per il prosciutto di San Daniele;
c) le modalita' per l'applicazione del timbro indelebile, del sigillo o timbro a fuoco e del contrassegno atti a garantire il rispetto delle norme contenute nella presente legge;
d) le modalita' per l'ottenimento, da parte di un consorzio volontario, dell'incarico di cui all'articolo 10 ed i poteri riconosciuti ai funzionari di tale consorzio;
e) le regole di etichettatura e di presentazione del prosciutto di San Daniele;
f) la definizione di produttore del prosciutto di San Daniele, ai fini dell'applicazione dell'articolo 10, comma 2;
g) le procedure per l'adozione dei piani di programmazione della produzione tutelata, di cui all'articolo 11, comma 1;
h) le procedure per l'approvazione dei parametri analitici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f) e per le relative modalita' di controllo, rilevamento e certificazione.
2. Il decreto di cui al comma 1 deve essere emanato entro quattro mesi dalla pubblicazione della presente legge.
Entrata in vigore il 24 giugno 1990