TAR Ancona, sez. I, sentenza 10/01/2026, n. 33
TAR
Ordinanza presidenziale 16 aprile 2025
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TAR
Sentenza 10 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione dei termini del procedimento

    I termini del procedimento sono ordinatori e la loro violazione non inficia il provvedimento finale.

  • Rigettato
    Mancata comunicazione di avvio del procedimento

    Nel caso di procedimenti su istanza di parte, l'interessato è consapevole dell'inizio del procedimento e messo nelle condizioni di produrre documentazione e formulare osservazioni.

  • Rigettato
    Eccessiva genericità della motivazione, oscurità e violazione del principio di trasparenza

    La valutazione del Comitato di verifica è ampiamente discrezionale e sindacabile solo in ipotesi di valutazioni abnormi o irragionevoli, travisamento dei fatti o omessa considerazione di circostanze rilevanti. Il ricorrente non ha fornito elementi idonei a dimostrare la scorrettezza delle conclusioni dell'Amministrazione.

  • Rigettato
    Eccesso di potere, difetto di motivazione, carenza di istruttoria, irragionevolezza, travisamento dei fatti ed erronea valutazione dei presupposti

    L'onere probatorio che pesa sul ricorrente non è soddisfatto dalla mera menzione di condizioni di lavoro impegnative, ma richiede la dimostrazione che le modalità di svolgimento delle mansioni abbiano superato la soglia della ordinarietà, acquisendo caratteristiche tali da poter assurgere a fattore di rischio specifico. Il ricorrente non ha fornito alcun elemento volto a dimostrare che lo svolgimento del servizio abbia contribuito all'insorgenza della malattia né ha menzionato episodi particolarmente gravosi, eccezionali ed esorbitanti rispetto agli ordinari compiti d'istituto, né ha prodotto relazioni tecniche o altra documentazione atta a corroborare le argomentazioni.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Ancona, sez. I, sentenza 10/01/2026, n. 33
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
    Numero : 33
    Data del deposito : 10 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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