Ordinanza presidenziale 16 aprile 2025
Sentenza 10 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, sentenza 10/01/2026, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00033/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00219/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 219 del 2014, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Ernesto Trimarco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex leg e dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del decreto del Ministero della Giustizia - Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria n. -OMISSIS- del 19 dicembre 2013, notificato il 29/01/2014, e del presupposto parere del Comitato di verifica delle cause di servizio del 22 aprile 2013, con il quale è stata respinta la domanda del ricorrente diretta a ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità lamentate;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 19 dicembre 2025 la dott.ssa EL RB e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, assistente capo del Corpo della Polizia Penitenziaria, con istanze presentate in data 17 giugno 2011 e 22 settembre 20011 ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità: 1) sindrome da impigment spalla destra con medio impegno funzionale; 2) cervicoartrosi con lieve impegno funzionale; 3) rinusopatia cronica.
Il Comitato di verifica per le cause di servizio in data 22 aprile 2013 ha espresso parere, con il quale ha stabilito che l’infermità sub. 2) può riconoscersi dipendente da fatti di servizio, mentre ha denegato tale riconoscimento per le altre due infermità.
Con i decreti impugnati il Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria ha assunto conforme determinazione di diniego.
Con l’odierno gravame il ricorrente lamenta l’illegittimità di tali provvedimenti, ritenendo che anche le altre infermità siano in rapporto di causalità con il servizio prestato, “per la continua apertura e chiusura dei cancelli, per l’uso di tastiere della sala regia e per il servizio di sentinella armata, anche esterna con esposizione alle intemperie”.
Deduce quindi l’illegittimità degli atti impugnati per i seguenti motivi:
I. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 5, 6, 7, 11, 14 e 16 DPR 461/2001 e art. 3 l. 241/1990 . Il parere del Comitato è stato emesso senza il rispetto dei termini intermedi e finale;
II. Violazione dell’art. 5 comma 3 D.P.R. 461/2001 in relazione agli artt. 6-7-10 bis l. 241/1990 . Il ricorrente lamenta l’omessa comunicazione di avvio del procedimento, che avrebbe leso il suo diritto di partecipare al procedimento;
III. Violazione degli artt. 1-3 l. 241/1990 in relazione all’art. 97 Cost. – eccessiva genericità della motivazione – oscurità e violazione del principio di trasparenza . Il diniego reca una motivazione generica e priva di riferimenti al caso concreto;
IV. Eccesso di potere, violazione di legge e difetto di motivazione, carenza di istruttoria e palese irragionevolezza, travisamento dei atti e macroscopica illogicità, nonché erronea valutazione dei presupposti (violazione dell’art. 2 DPR 461/2001 e art. 3 l. 241/1990) . Il ricorrente evidenzia di aver lavorato nella realtà carceraria, con continue fonti di stress, che costituiscono causa di patologie psicosomatiche. All’atto dell’assunzione non soffriva di alcuna delle patologie che sono in seguito emerse. Egli ha sempre svolto mansioni esecutive, con turni continuativi, frequenti straordinari e con estenuanti carichi di lavoro. Come addetto anche alla vigilanza armata ha inoltre dovuto effettuare turni di servizio in piedi con il peso di armamento pesante e con divieto di stazionamento.
Egli insta quindi per l’annullamento dei decreti impugnati e il riconoscimento della dipendenza delle patologie menzionate da causa di servizio, chiedendo all’uopo di disporsi apposita CTU medico-legale.
Si è costituita per resistere al ricorso l’Amministrazione intimata, che ha chiesto il rigetto del ricorso e si è opposta alla richiesta di istruttoria, evidenziando che l’interessato non ha assolto all’onere della prova a suo carico.
Il ricorso è stato chiamato all’udienza di smaltimento dell’arretrato del 19 dicembre 2025, alla quale è stato trattenuto in decisione sulla base degli scritti.
Va in primo luogo respinto il primo motivo di censura, che si appunta sulla violazione dei termini del procedimento.
I termini del procedimento sono infatti ordinatori ed hanno carattere sollecitatorio; la loro violazione non inficia il provvedimento finale. (TAR Marche, Sez. I, 11 novembre 2024, n. 871).
Parimenti infondata è la seconda censura, con cui è dedotta la mancata comunicazione di avvio del procedimento. Nel caso di procedimenti su istanza di parte l’interessato è infatti consapevole dell’inizio del procedimento, che è conseguenza della sua volontaria azione; egli inoltre è da subito messo nelle condizioni di produrre documentazione e formulare osservazioni che ritenga utili per l’accoglimento della usa istanza (TAR Marche, Sez. I, 2 luglio 2025, n. 619; TAR Sicilia, Catania, Sez. II, 31 maggio 2024 n. 2043; Cons. Stato, sez. II, 13 giugno 2019, n. 3960).
Le censure sub. III e IV possono essere esaminate congiuntamente.
Occorre premettere che secondo un consolidato orientamento interpretativo la valutazione espressa dal Comitato di verifica per le cause di servizio costituisce espressione di un valutazione ampiamente discrezionale, che “ per i conosciuti limiti del sindacato giurisdizionale, è sindacabile dal G.A. solo nelle ipotesi di valutazioni abnormi o irragionevoli emergenti dagli atti impugnati, quali ad esempio un palese travisamento dei fatti o l’omessa considerazione di circostanze che possano incidere sulla valutazione finale, la non correttezza dei criteri adottati e del procedimento seguito, o l’evidente inattendibilità delle conclusioni cui è pervenuta l'Amministrazione. Il giudizio medico legale afferente alle domande di equo indennizzo si fonda su nozioni scientifiche e su dati di esperienza di carattere tecnico-discrezionale; che, in quanto tali, sono sottratti al sindacato di legittimità del giudice amministrativo salvi i casi in cui si ravvisi un'irragionevolezza manifesta o un palese travisamento dei fatti, ovvero quando non sia stata presa in considerazione la sussistenza di circostanze di fatto tali da poter incidere sulla valutazione medica finale (Cons. Stato II 6 ottobre 2021 n. 6683) ” (TAR Marche, Sez. I, 3 ottobre 2022, n. 558).
Inoltre “ l’onere probatorio che pesa sul ricorrente non è soddisfatto dalla produzione di una relazione tecnica (peraltro qui neppure depositata) che si limiti a menzionare l’esistenza di condizioni di lavoro impegnative, ma richiede che si dimostri che le modalità di svolgimento delle mansioni hanno in concreto superato la soglia della “ordinarietà” e hanno quindi acquisito caratteristiche tali da poter assurgere al rango di fattore di rischio specifico, circostanza che costituisce elemento indefettibile per il riconoscimento della causa di servizio (cfr. TAR Sicilia, Palermo, Sez. V, 3/4/2024 n. 1165; id. 9/10/2023 n. 2993; TAR Calabria, Catanzaro, Sez. I, 25/3/2024 n. 455; TAR Lazio, Roma, Sez. I-ter, 26/1/2024 n. 1534; TAR Puglia, Bari, Sez. I, 24/3/2023 n. 545; TAR Campania, Napoli, Sez. VII, 23/4/2021 n. 2604; TAR Emilia Romagna, Bologna, Sez. I, 24/2/2016 n. 226) .” (TAR Marche, Sez. I, 8 dicembre 202, n. 948).
Nel caso di cui è qui questione il ricorrente non abbia fornito alcun elemento volto a dimostrare che lo svolgimento del servizio abbia contribuito all’insorgenza della malattia e non ha menzionato episodi particolarmente gravosi, eccezionali ed esorbitanti rispetto agli ordinari compiti d’istituto.
Né egli ha prodotto relazioni tecniche o altra documentazione atta a corroborare le argomentazioni articolate nel ricorso.
Il Collegio ritiene pertanto che la motivazione espressa dal Comitato, pur sintetica, resiste ai dedotti vizi, tenuto conto che il ricorrente non ha fornito alcun elemento idoneo a dimostrare la scorrettezza delle conclusioni dell’Amministrazione, in ciò omettendo di provare il fatto costitutivo del proprio diritto, come invece era suo onere ai sensi dell’articolo 2967 c.c.
Il ricorso pertanto è infondato e va respinto.
La peculiarità della materia controversa giustifica peraltro la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco DI, Presidente
EL RB, Primo Referendario, Estensore
Fabio Belfiori, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL RB | Marco DI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.