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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 09/04/2025, n. 328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 328 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1302/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione I Civile
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati: dott.ssa Gabriella Ratti – Presidente rel. dott.ssa Silvia Orlando – Consigliere dottor Corrado Croci - Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile di appello iscritto al n. di R.G. 1302/2024 e promosso da:
, rappresentata e difesa dall'avv. Gabriele Gerenzani - come da procura in atti Parte_1
- appellante -
Contro quale mandataria di a sua volta Controparte_1 Controparte_2 mandataria di Controparte_3
- appellata contumace –
Oggetto: Contratti bancari
Parte appellante ha depositato atto di rinuncia agli atti ex art. 306 c.p.c. formulando richiesta di estinzione del giudizio.
MATERIA DEL CONTENDERE E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 30 maggio 2022 la sig.ra conveniva in Parte_1 giudizio, dinanzi al Tribunale di Biella, la opponendosi al decreto ingiuntivo Controparte_1
n. 137/2022 ottenuto (dalla cessionaria originale) e recante l'ingiunzione di pagamento della somma di euro 26.917,23 asseritamente dovuta a titolo di saldo debitore del finanziamento n.
6112657200, risolto in data 01.03.2018, originariamente concesso da . Parte_2
1.2 Si costituiva ritualmente in giudizio quale mandataria di Controparte_1 [...]
a sua volta mandataria di contestando nel merito la Controparte_2 Controparte_3 pagina 1 di 3 fondatezza della domanda attorea ed i motivi addotti a sostegno della domanda di revoca del decreto ingiuntivo e chiedendone il rigetto.
1.3 Il Tribunale di Biella, con la sentenza n. 259/2024 pubblicata in data 08/10/2024, dichiarava inammissibile l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo opposto, condannando parte opponete alla rifusione delle spese di lite nei confronti della convenuta.
2.Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, la IG , formulando un Parte_1 unico motivo di doglianza, inerente alla mancata concessione in primo grado della richiesta CTU volta a provare l'applicazione al finanziamento di interessi usurari, ha impugnato la sentenza del
Tribunale di Biella, insistendo in via preliminare per la sospensione della sua esecutività.
2.1. quale mandataria di a sua volta Controparte_1 Controparte_2 mandataria di ritualmente convenuta in giudizio, non si è costituita e la Controparte_3
Corte, con provvedimento del 26.03.2025, in esito alla prima udienza di comparizione parti, ne ha dichiarato la contumacia.
3.Con la suddetta ordinanza il procedimento è stato inoltre rinviato all'udienza di rimessione in decisione del 09.12.2025, assegnando all'appellante costituita i termini per la precisazione delle conclusioni e per il deposito degli scritti conclusivi.
4. In pendenza dei termini di cui all'art. 352 c.p.c., l'appellante, con nota del 02.04.2025, ha depositato atto di rinuncia agli atti del giudizio ex art. 306 c.p.c., in ragione di intervenuti accordi con la parte appellata.
4.1.La Corte quindi, con ordinanza del 03.04.2025 ha trattenuto la causa a decisione revocando i termini già concessi.
5. Il difensore dell'appellante è munito del potere di rinunciare perché espressamente attribuitogli nella procura alle liti rilasciata ex art. 83 c.p.c. e, tale rinunzia agli atti, essendo intervenuta nonostante la contumacia della parte appellata, non necessita di apposita di accettazione della stessa. La rinuncia agli atti dell'appello comporta quindi l'estinzione del presente giudizio, non dovendosi pronunciare sulle spese in quanto queste vanno poste a carico del rinunciante, o vanno eventualmente compensate, soltanto nel caso in cui la controparte, già costituita, abbia espressamente accettato la rinuncia.
6. La Corte prende atto della rinuncia all'appello e provvede in conformità.
pagina 2 di 3 7. Non sussistono i presupposti per l'applicazione del disposto dell'art. 13 DPR n.115/2002, nel testo attuale applicabile al presente giudizio di appello, che è stato radicato dopo il 30.1.2013, perché il pagamento del doppio del contributo unificato è previsto dalla norma richiamata a carico della parte il cui appello, principale o incidentale, sia stato dichiarato inammissibile o improcedibile, o sia stato respinto nel merito: l'ipotesi dell'estinzione per rinuncia della stessa parte che ha proposto il gravame non è quindi prevista, né appare assimilabile alle situazioni correlate alle pronunce disciplinate.
PQM
La Corte d'Appello di Torino, sezione I civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , avverso la sentenza del Tribunale di Biella n. 259/2024 pubblicata in data Parte_1
08.10.2024 e notificata il 15.10.2024 nei confronti di in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., quale mandataria di a sua volta Controparte_2 mandataria di Controparte_3
Ogni contraria istanza disattesa:
- dichiara estinto il procedimento per intervenuta rinuncia, ex art. 306 c.p.c.;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2025.
La Presidente Est.
Dott.ssa Gabriella Ratti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione I Civile
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati: dott.ssa Gabriella Ratti – Presidente rel. dott.ssa Silvia Orlando – Consigliere dottor Corrado Croci - Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile di appello iscritto al n. di R.G. 1302/2024 e promosso da:
, rappresentata e difesa dall'avv. Gabriele Gerenzani - come da procura in atti Parte_1
- appellante -
Contro quale mandataria di a sua volta Controparte_1 Controparte_2 mandataria di Controparte_3
- appellata contumace –
Oggetto: Contratti bancari
Parte appellante ha depositato atto di rinuncia agli atti ex art. 306 c.p.c. formulando richiesta di estinzione del giudizio.
MATERIA DEL CONTENDERE E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 30 maggio 2022 la sig.ra conveniva in Parte_1 giudizio, dinanzi al Tribunale di Biella, la opponendosi al decreto ingiuntivo Controparte_1
n. 137/2022 ottenuto (dalla cessionaria originale) e recante l'ingiunzione di pagamento della somma di euro 26.917,23 asseritamente dovuta a titolo di saldo debitore del finanziamento n.
6112657200, risolto in data 01.03.2018, originariamente concesso da . Parte_2
1.2 Si costituiva ritualmente in giudizio quale mandataria di Controparte_1 [...]
a sua volta mandataria di contestando nel merito la Controparte_2 Controparte_3 pagina 1 di 3 fondatezza della domanda attorea ed i motivi addotti a sostegno della domanda di revoca del decreto ingiuntivo e chiedendone il rigetto.
1.3 Il Tribunale di Biella, con la sentenza n. 259/2024 pubblicata in data 08/10/2024, dichiarava inammissibile l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo opposto, condannando parte opponete alla rifusione delle spese di lite nei confronti della convenuta.
2.Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, la IG , formulando un Parte_1 unico motivo di doglianza, inerente alla mancata concessione in primo grado della richiesta CTU volta a provare l'applicazione al finanziamento di interessi usurari, ha impugnato la sentenza del
Tribunale di Biella, insistendo in via preliminare per la sospensione della sua esecutività.
2.1. quale mandataria di a sua volta Controparte_1 Controparte_2 mandataria di ritualmente convenuta in giudizio, non si è costituita e la Controparte_3
Corte, con provvedimento del 26.03.2025, in esito alla prima udienza di comparizione parti, ne ha dichiarato la contumacia.
3.Con la suddetta ordinanza il procedimento è stato inoltre rinviato all'udienza di rimessione in decisione del 09.12.2025, assegnando all'appellante costituita i termini per la precisazione delle conclusioni e per il deposito degli scritti conclusivi.
4. In pendenza dei termini di cui all'art. 352 c.p.c., l'appellante, con nota del 02.04.2025, ha depositato atto di rinuncia agli atti del giudizio ex art. 306 c.p.c., in ragione di intervenuti accordi con la parte appellata.
4.1.La Corte quindi, con ordinanza del 03.04.2025 ha trattenuto la causa a decisione revocando i termini già concessi.
5. Il difensore dell'appellante è munito del potere di rinunciare perché espressamente attribuitogli nella procura alle liti rilasciata ex art. 83 c.p.c. e, tale rinunzia agli atti, essendo intervenuta nonostante la contumacia della parte appellata, non necessita di apposita di accettazione della stessa. La rinuncia agli atti dell'appello comporta quindi l'estinzione del presente giudizio, non dovendosi pronunciare sulle spese in quanto queste vanno poste a carico del rinunciante, o vanno eventualmente compensate, soltanto nel caso in cui la controparte, già costituita, abbia espressamente accettato la rinuncia.
6. La Corte prende atto della rinuncia all'appello e provvede in conformità.
pagina 2 di 3 7. Non sussistono i presupposti per l'applicazione del disposto dell'art. 13 DPR n.115/2002, nel testo attuale applicabile al presente giudizio di appello, che è stato radicato dopo il 30.1.2013, perché il pagamento del doppio del contributo unificato è previsto dalla norma richiamata a carico della parte il cui appello, principale o incidentale, sia stato dichiarato inammissibile o improcedibile, o sia stato respinto nel merito: l'ipotesi dell'estinzione per rinuncia della stessa parte che ha proposto il gravame non è quindi prevista, né appare assimilabile alle situazioni correlate alle pronunce disciplinate.
PQM
La Corte d'Appello di Torino, sezione I civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , avverso la sentenza del Tribunale di Biella n. 259/2024 pubblicata in data Parte_1
08.10.2024 e notificata il 15.10.2024 nei confronti di in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., quale mandataria di a sua volta Controparte_2 mandataria di Controparte_3
Ogni contraria istanza disattesa:
- dichiara estinto il procedimento per intervenuta rinuncia, ex art. 306 c.p.c.;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2025.
La Presidente Est.
Dott.ssa Gabriella Ratti
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