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29 novembre 1962
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4 febbraio 1973
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30 maggio 1976
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25 gennaio 1978
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8 aprile 1983
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2 marzo 1986
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5 gennaio 1987
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4 giugno 1990
4 giugno 1990
Art. 9. (Termini di effettuazione delle opere)
I termini per l'attuazione dei piani e per la realizzazione di tutte le opere, previste dalla presente legge e dalla legge 24 agosto 1941, n. 1044 , nonche' i termini per le relative procedure espropriative, sono fissati al 31 dicembre 1972.
Alla stessa data sono prorogati i termini di cui alla legge 10 marzo 1955, n. 102 . (2) (2a) (3) (4) (5) (6) ((7)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 23 dicembre 1972, n. 906 ha disposto (con l'articolo unico) che "Tutti i termini previsti dall' articolo 9 della legge 10 ottobre 1962, n. 1549 , sono prorogati fino al 31 dicembre 1977." --------------- AGGIORNAMENTO (2a) La L. 28 aprile 1976, n. 237 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "I termini per il completamento dei lavori del canale Milano-Cremona-Po, di cui all' articolo 9 della legge 10 ottobre 1962, n. 1549 , sono prorogati al 31 dicembre 1982." --------------- AGGIORNAMENTO (3) La L. 27 dicembre 1977, n. 989 ha disposto (con l'articolo unico) che "I termini per l'attuazione dei piani e delle procedure espropriative di cui all' articolo 9 della legge 10 ottobre 1962, n. 1549 , gia' prorogati con la legge 23 dicembre 1972, n. 906 , sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1982." --------------- AGGIORNAMENTO (4) La L. 10 marzo 1983, n. 74 ha disposto (con l'articolo unico) che "I termini per l'attuazione dei piani e per la realizzazione di tutte le opere previsti dall' articolo 9 della legge 10 ottobre 1962, n. 1549 , gia' prorogati con le leggi 23 dicembre 1972, n. 906, 28 aprile 1976, n. 237 e 27 dicembre 1977, n. 989 , nonche' i termini per le relative procedure espropriative, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1985, con decorrenza dal 1 gennaio 1983." --------------- AGGIORNAMENTO (5) Il D.L. 30 dicembre 1985, n. 791 convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 1986, n. 46 , ha disposto (con l'art. 1, comma 5) che "I termini per l'attuazione dei piani e per la realizzazione di tutte le opere previste dall' articolo 9 della legge 10 ottobre 1962, n. 1549 , gia' prorogati con le leggi 23 dicembre 1972, n. 906, 28 aprile 1976, n. 237, 27 dicembre 1977, n. 989, e 10 marzo 1983, n. 74 , nonche' i termini per le relative procedure espropriative, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1986." --------------- AGGIORNAMENTO (6) Il D.L. 3 gennaio 1987, n. 1 , convertito, senza modificazioni, dalla L. 6 marzo 1987, n. 64 , ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I termini per l'attuazione dei piani, e per la realizzazione di tutte le opere previste dall' articolo 9 della legge 10 ottobre 1962, n. 1549 , gia' prorogati da ultimo con decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46 , nonche' i termini per le relative procedure espropriative, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1989." --------------- AGGIORNAMENTO (7) Il D.L. 3 gennaio 1987, n. 1 , convertito, senza modificazioni, dalla L. 6 marzo 1987, n. 64 , come modificato dalla L. 31 maggio 1990, n. 128 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "il termine del 31 dicembre 1989 fissato dal presente articolo per il proseguimento dell'attivita' del consorzio del canale Milano-Cremona-Po, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1991."
La stessa L. ha disposto (con l'art. 29, comma 1) che "Le disposizioni della presente legge hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1990".
I termini per l'attuazione dei piani e per la realizzazione di tutte le opere, previste dalla presente legge e dalla legge 24 agosto 1941, n. 1044 , nonche' i termini per le relative procedure espropriative, sono fissati al 31 dicembre 1972.
Alla stessa data sono prorogati i termini di cui alla legge 10 marzo 1955, n. 102 . (2) (2a) (3) (4) (5) (6) ((7)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 23 dicembre 1972, n. 906 ha disposto (con l'articolo unico) che "Tutti i termini previsti dall' articolo 9 della legge 10 ottobre 1962, n. 1549 , sono prorogati fino al 31 dicembre 1977." --------------- AGGIORNAMENTO (2a) La L. 28 aprile 1976, n. 237 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "I termini per il completamento dei lavori del canale Milano-Cremona-Po, di cui all' articolo 9 della legge 10 ottobre 1962, n. 1549 , sono prorogati al 31 dicembre 1982." --------------- AGGIORNAMENTO (3) La L. 27 dicembre 1977, n. 989 ha disposto (con l'articolo unico) che "I termini per l'attuazione dei piani e delle procedure espropriative di cui all' articolo 9 della legge 10 ottobre 1962, n. 1549 , gia' prorogati con la legge 23 dicembre 1972, n. 906 , sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1982." --------------- AGGIORNAMENTO (4) La L. 10 marzo 1983, n. 74 ha disposto (con l'articolo unico) che "I termini per l'attuazione dei piani e per la realizzazione di tutte le opere previsti dall' articolo 9 della legge 10 ottobre 1962, n. 1549 , gia' prorogati con le leggi 23 dicembre 1972, n. 906, 28 aprile 1976, n. 237 e 27 dicembre 1977, n. 989 , nonche' i termini per le relative procedure espropriative, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1985, con decorrenza dal 1 gennaio 1983." --------------- AGGIORNAMENTO (5) Il D.L. 30 dicembre 1985, n. 791 convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 1986, n. 46 , ha disposto (con l'art. 1, comma 5) che "I termini per l'attuazione dei piani e per la realizzazione di tutte le opere previste dall' articolo 9 della legge 10 ottobre 1962, n. 1549 , gia' prorogati con le leggi 23 dicembre 1972, n. 906, 28 aprile 1976, n. 237, 27 dicembre 1977, n. 989, e 10 marzo 1983, n. 74 , nonche' i termini per le relative procedure espropriative, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1986." --------------- AGGIORNAMENTO (6) Il D.L. 3 gennaio 1987, n. 1 , convertito, senza modificazioni, dalla L. 6 marzo 1987, n. 64 , ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I termini per l'attuazione dei piani, e per la realizzazione di tutte le opere previste dall' articolo 9 della legge 10 ottobre 1962, n. 1549 , gia' prorogati da ultimo con decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46 , nonche' i termini per le relative procedure espropriative, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1989." --------------- AGGIORNAMENTO (7) Il D.L. 3 gennaio 1987, n. 1 , convertito, senza modificazioni, dalla L. 6 marzo 1987, n. 64 , come modificato dalla L. 31 maggio 1990, n. 128 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "il termine del 31 dicembre 1989 fissato dal presente articolo per il proseguimento dell'attivita' del consorzio del canale Milano-Cremona-Po, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1991."
La stessa L. ha disposto (con l'art. 29, comma 1) che "Le disposizioni della presente legge hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1990".
Giurisprudenza • 1
- 1. Corte Cost., sentenza 20/11/1995, n. 489Provvedimento: […] Il Consorzio, ricorda la Regione, fu istituito dalla legge 24 agosto 1941, n. 1044, per la costruzione delle opere di navigazione interna del canale, e di esso fanno parte lo Stato, la Provincia e i Comuni interessati. Con le leggi 10 ottobre 1962, n. 1549, e 28 marzo 1968, n. 295, gli si affidò il compito di costruire porti e scali nelle località attraversate dal canale, e l'esercizio degli impianti. Il termine posto dall'art. 9 della citata legge n. 1549 del 1962 per la realizzazione delle opere è stato più volte prorogato, da ultimo con l'art. 16 della legge 31 maggio 1990, n. 128. Pur non essendo stata completata la prevista opera, parti di questa sono in esercizio, si che il Consorzio ha un rilevante patrimonio di aree.Leggi di più...
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