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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 24/12/2025, n. 606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 606 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello, nella persona dei magistrati:
Dott. Maria Rita Serri Presidente rel
Dott. Alessandra Martinelli Consigliere
Dott. Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n.721/2024 R.G.A. avverso la sentenza del
Tribunale di Bologna n. 604/2024 pubblicata in data 27/05/2024 promossa con ricorso depositato in data 4 novembre 2024 da:
Parte_1 in persona del ministro pro tempore elettivamente domiciliato a Bologna via
Testoni n.6 presso l'Avvocatura di Stato che lo rappresenta e difende
APPELLANTE
Contro
[...]
Controparte_1
[...] [...]
Controparte_2
[...] elettivamente domiciliati a Roma via Boezio n.6 presso e nello studio dell'avv.
ER RI che li rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLATI
OGGETTO: inquadramento e differenze retributive posta in decisione all'udienza collegiale del 13.11.2025, udita la relazione della causa, sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa
1 MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del lavoro rigettava la domanda principale e accogliendo la domanda subordinata proposta da , , , CP_1 Controparte_1 Parte_2 Controparte_2 dichiarava che gli stessi avevano diritto ad essere inquadrati Controparte_2 in Area Funzionale 3° Profilo Professionale di Funzionario Unep fascia retributiva F1, a decorrere dal 01-07-2019 e per l'effetto condannava il
[...]
ad attribuire ai medesimi tale superiore inquadramento dal 01-07- Parte_1
2019, ad ogni effetto giuridico ed economico, ed alla corresponsione del corrispondente trattamento economico.
Condannava, altresì, il al pagamento a ciascuno degli Parte_1 stessi degli arretrati maturati dal 01-07-2019, in misura pari alla differenza tra il trattamento economico dovuto in base al superiore inquadramento sopra riconosciuto e quello concretamente percepito, liquidati in euro 1.816,94 annui per i ricorrenti , e , ed in euro Parte_3 Parte_2 Controparte_2
818,59 annui per i dipendenti e a titolo di Controparte_1 Controparte_2 retribuzione tabellare ed indennità di amministrazione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria secondo indici istat dalla mora al saldo, oltre alla regolarizzazione contributiva e previdenziale.
In particolare in tale ricorso, come ben sintetizzato dal giudice di primo grado, gli odierni appellati “affermavano di essere dipendenti del convenuto, Parte_1 inquadrati nella 2° Area Funzionale del C.C.N.L. Profilo Parte_4
Professionale di Ufficiale Giudiziario, in servizio presso l'Ufficio N.E.P. di
Bologna.
Affermavano che il aveva erroneamente attuato i Parte_1 sistemi di classificazione del personale introdotti a seguito della privatizzazione del pubblico impiego, con il C.C.N.I. del 05 Aprile 2000, ed il Legislatore aveva cercato di rimediare ai pregressi profili di nullità con l'art. 21 quater del d.l. N°
83/2015.
Precisavano sul punto che l'inadempimento ministeriale risaliva agli artt. 8 e
10 del C.C.N.L. di Comparto del 2006-2009, di cui non si era tenuto conto nella stipula del C.C.N.I. del 29-07-2010, dal momento che già a tale data i profili professionali, subentrati alle figure professionali, avrebbero dovuto essere costruiti in modo da rientrare in una sola Area e non in più Aree differenti come
2 era avvenuto.
Precisavano ancora che il convenuto avrebbe dovuto dare attuazione Parte_1 alla disciplina di cui all'art. 10 del C.C.N. di Comparto del 2006-2009, portando a termine le procedure di riqualificazione previste ed avviate da anni, ma mai completate per varie ragioni.
Proseguivano affermando che l'intenzione del Legislatore, con l'art. 21 quater del D.L. N° 83 del 2015, era stata quella di consentire l'inquadramento di tutti gli Ufficiali Giudiziari ex B e B3 in Area 3°, ed a questo fine il , con Parte_1
l'Accordo del 26-04-2017 recepito con D.M. del 09-11-2017, si era impegnato ad inquadrare in Area 3° tutti gli Ufficiali Giudiziari risultati idonei all'esito della procedura indetta con il bando N°7356 del 19 settembre 2016, cui avevano partecipato tutti i ricorrenti, classificandosi tra gli idonei, nella posizione indicata per ciascuno in ricorso.
Precisavano che con Provvedimento N°9586 del 03-11-2017, il Parte_1 convenuto aveva approvato al graduatoria definitiva ed aveva disposto, con successivo provvedimento del 10-11-2017, l'assunzione dei vincitori.
Precisavano ancora che con provvedimento del 08-08-2018, il aveva Parte_1 provveduto allo scorrimento parziale della graduatoria di merito, inquadrando nella 3° Area del profilo professionale Funzionario Unep, gli Ufficiali
Giudiziari collocati fino alla Posizione N°626, senza peraltro procedere oltre nello scorrimento della suddetta graduatoria, con la conseguenza che alla data del 30-06-2019, il era ancora inadempiente agli obblighi assunti con Parte_1
l'Accordo del 26-04-2017 recepito con D.M. del 09-11-2017.
Affermavano che sussistevano le risorse finanziarie necessarie a questa riunificazione verso l'alto del profilo di Ufficiale Giudiziario, imposta già dall'art. 8 del C.C.N.L. 2006-2009, e vi era altresì la carenza di organico nel suddetto profilo, e che il mancato completamento delle procedure di riqualificazione costituiva una violazione dei criteri di pari opportunità e uguaglianza e contrastava con i principi costituzionali di economicità, efficienza, trasparenza, correttezza e buon andamento dell'attività della
Pubblica Amministrazione.”
Gli odierni appellati concludevano, quindi, chiedendo al Tribunale di Bologna di: “1.Accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti all'assunzione nella III°
Area Funzionale – profilo professionale Funzionario UNEP – F1 o in quello in
3 cui tale profilo dovesse confluire per effetto del un nuovo sistema di classificazione del personale che dovesse essere, nelle more, attuato ai sensi dell'art.12 CCNL Funzioni Centrali 2016-2018 e dei successivi rinnovi contrattuali con decorrenza 1° gennaio 2009 o in subordine dal 1° luglio 2019
o dalla diversa data che si riterrà di giustizia.
2.Per l'effetto ordinare al in persona del Parte_1 CP_3 di inquadrare i ricorrenti nella III° Area Funzionale – profilo professionale
Funzionario UNEP F1 o nel profilo professionale nel quale tali profili dovessero confluire per effetto del nuovo sistema di classificazione del personale che, nelle more, dovesse trovare attuazione ai sensi dell'art.12 CCNL Funzioni Centrali
2016-2018 e successivi rinnovi.
3. Accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti al risarcimento del danno patrimoniale per l'inadempimento datoriale correlato all'omesso inquadramento nella III° Area Funzionale – profilo professionale Funzionario
UNEP a decorrere dal 1° gennaio 2009 o dalla diversa o dalla diversa data che si riterrà di giustizia e sino all'effettivo inquadramento nella suddetta Area e condannare il in persona del Ministro p.t. alla Parte_1 pagamento del risarcimento del danno da liquidarsi, nella maggiore o minore somma che si riterrà di giustizia (con riconoscimento di tale importo anche ai fini previdenziali e di quiescenza), per ciascun ricorrente in € 16.605,38
(periodo 1.1.2009-31.12.2018) oltre a:
€1816,94 annue da corrispondere dal 1° gennaio 2019 sino all'effettivo inquadramento nella III° Area funzionale – F1 per i ricorrenti inquadrati nella
II° Area – F4
€ 818,59 annue da corrispondere dal 1° gennaio 2020 sino all'effettivo inquadramento nella III° Area funzionale – F1 per i ricorrenti e CP_1 CP_2 inquadrati nella II° Area – F5
4. Accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti ad ottenere il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal 2001 e subendi a seguito della perdita di chance per tutti i motivi suindicati e per l'effetto, condannare il convenuto al pagamento, in favore delle parti istanti, della somma che Parte_1 risulterà più opportuna e di giustizia, da determinarsi con liquidazione equitativa, tenendo conto dei parametri indicati in ricorso ed eventualmente a mezzo CTU…”
4 Si costituiva il contestando quando dedotto dai Parte_1 lavoratori evidenziando che la disciplina collettiva richiamata dagli stessi non aveva individuato alcun impegno cogente per il , ma conteneva solo Parte_1 indicazioni programmatiche prive di immediata portata precettiva e che il comportamento tenuto dal era, quindi, legittimo, espressivo della Parte_1 propria discrezionalità e coerente con i limiti qualitativi e quantitativi emergenti dalla disciplina in materia.
Concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto del ricorso ed in subordine che venisse dichiarata la prescrizione totale o parziale dei diritti azionati.
Il Tribunale di Bologna sezione lavoro decideva come sopra indicato richiamando in motivazione ampi stralci della sentenza della Corte d'appello di
Trieste del 6 novembre 2023.
2. Proponeva appello Il . Parte_1
Con il primo motivo di appello censurava la sentenza impugnata deducendo violazione dell'art. 21 quater del decreto – legge 27 giugno 2015 n.83 convertito con modificazioni nella legge n. 132/2015, errata applicazione ed interpretazione dell'Accordo del 26 aprile 2017 recepito dal D.M. 9 novembre 2017 e motivazione apparente.
Sosteneva, in particolare, che la sentenza di primo grado si fosse fondata sull'acritico recepimento di un orientamento espresso dalla Corte d'appello di
Trieste, peraltro impugnata con ricorso per Cassazione, che aveva fornito un'errata interpretazione della normativa applicabile alla fattispecie.
Sosteneva che l'art. 21 quater del d.l. n. 83/2015, convertito nella legge n.
132/2015, avesse natura meramente programmatica e non precettiva come risultava dal suo tenore letterale e dall'esegesi della stessa fatta dalla Suprema
Corte nella sentenza n. 16999/2023 e dalla prevalente giurisprudenza di merito.
Evidenziava, quindi, che il medesimo valore programmatico doveva essere riconosciuto anche all'Accordo del 26 aprile 2017 dell'Amministrazione con le parti sociali, poi confluito nel D.M. 9 novembre 2017, dato che lo stesso andava interpretato in combinato contesto con l'art. 21 quater del D.L. m. 83/2015 al quale lo stesso faceva espresso riferimento.
Sottolineava, quindi, che il termine del 30 giugno 2019 contenuto nell'accordo del 26 aprile 2017 non poteva essere considerato perentorio risultando l'esaurimento della II Area Funzionale vincolato ai limiti della dotazione
5 organica, del rispetto della quota del 50% e di copertura finanziaria e che, quindi, sotto tale profilo l'accordo aveva valore meramente programmatico.
Sosteneva, pertanto, che alla collocazione tra gli idonei della procedura selettiva del 19 settembre 2016 non era conseguito il diritto all'inquadramento nella III
Area Funzionale, entro uno specifico termine, risultando il passaggio subordinato ai suddetti limiti.
Deduceva, quindi, che: “In conclusione, quanto all'art. 21 quater D.L. n.
83/2015 e all'accordo del 26 aprile 2017, deve affermarsi:
- che l'art. 21 quater D.L. n. 83/2015 autorizzava (ma non impegnava) il a procedere a procedure selettive interne;
Parte_1
- che tale autorizzazione era soggetta a tre condizioni: la disponibilità di posizioni nella dotazione organica, la riserva alle progressioni interne del solo
50% dei posti disponibili;
la necessità della copertura finanziaria;
- che, poiché la copertura finanziaria per le progressioni in questione è stata prevista in modo graduale nel corso di diversi anni fino al 2023, il termine del
30 giugno 2019, stabilito dall'accordo del 26 aprile 2017, non poteva avere carattere perentorio;
- che, del resto, la pattuizione di un termine perentorio per la definizione dell'intero processo di progressione dei vincitori e degli idonei delle procedure selettive avviate con avvisi del 19 settembre 2016, senza previsione di copertura finanziaria, sarebbe stata nulla.”
Con il secondo motivo di appello censurava la parte della sentenza in cui il giudice di primo grado aveva ritenuto la sussistenza di posti vacanti sufficienti a far scorrere la graduatoria fino alla posizione dei ricorrenti e che la copertura finanziaria relativa era già stata prevista dall'art. 21 quater co 5 del dl n. 83/2015.
Sosteneva che la sentenza avesse violato l'art. 21 quater dl n. 83/2015 e gli artt.
113 e 115 cpc e 2697 c.c., che la sua motivazione fosse apparente e che violasse l'art. 40 co3 quinquies dlsg n. 165/2001 e gli artt. 113 e 115 cpc e l'art. 2697
c.c.
Richiamava le precedenti considerazioni aggiungendo che nel procedimento non vi era prova che vi fossero posti eccedenti rispetto a quelli utilizzati dal Parte_1 per lo scorrimento delle graduatorie, né del fatto che le assunzioni effettuate a seguito del concorso del 2019 avrebbero sottratto posti utilizzabili per lo scorrimento delle graduatorie in cui erano collocati gli appellati e neppure la
6 disponibilità di posti vacanti sufficienti al loro scorrimento in graduatoria.
Evidenziava, poi, che gli appellati non avevano neppure dimostrato la sussistenza della copertura finanziaria, come sarebbe stato necessario considerato il disposto dell'art. 40 comma 3 quinquies dlgs n. 165/2001.
Riproponeva, quindi, per l'ipotesi di proposizione di appello incidentale da parte degli appellati in relazione al rigetto della lora domanda principale l'eccezione di prescrizione.
Concludeva chiedendo che, in riforma della sentenza, fossero rigettate tutte le domande proposte dagli appellati e riproponendo l'eccezione di prescrizione in relazione alla domanda rigettata in primo grado.
Si costituivano con memoria depositata in data 26 maggio 2025 gli appellati che davano atto che, nelle more del giudizio, il con PDG Parte_1 del 7 marzo 2024 aveva disposto lo scorrimento della graduatoria per effetto del quale tutti gli appellati, ad eccezione di avevano sottoscritto in data 16 CP_1 aprile 2024 il contratto di inquadramento nella III Area ora funzionari – profilo professionale di Funzionario UNEP.
Eccepivano, quindi, innanzitutto, l'inammissibilità del ricorso in appello in relazione alla posizione dell'appellata dal momento che la stessa in data CP_1
16 aprile 2024 non aveva provveduto alla sottoscrizione del contratto da funzionario UNEP e, quindi, non aveva preso possesso di tali mansioni in virtù dello scorrimento della graduatoria disposto con il PDG del 7 marzo 2024.
Sostenevano che si trattasse di comportamento concludente con evidente finalità di rinuncia agli effetti della sentenza impugnata con il presente giudizio.
Precisavano, poi, nel merito, che non rivendicavano il diritto alla retrodatazione dell'inquadramento nella III Area in virtù della natura vincolante dell'art. 21 quater DL n. 83/2015, bensì per inadempimento datoriale relativo agli impegni assunti dal Ministero della Giustizia con l'Accordo sindacale del 26 aprile 2017 recepito dal DM del 9 novembre 2017.
Contestavano, quindi, i motivi di appello richiamando anche varie pronunce di merito a loro favorevoli sostenendo che il avrebbe dovuto procedere Parte_1 allo scorrimento della graduatoria degli idonei entro il 30 giugno 2019 e che proprio la corretta applicazione dei criteri di cui all'art. 21 quater co 2 del dl n.
83/2015 avrebbe consentito il loro inquadramento entro il suddetto termine.
Concludevano chiedendo che, in via preliminare, venisse dichiarato
7 inammissibile il ricorso in appello nei confronti dell'appellata e nel CP_1 merito il rigetto dell'appello.
La causa istruita sulla base dei documenti prodotti dalle parti veniva discussa e decisa all'udienza del 13 novembre 2025 mediante lettura del dispositivo.
3. Si precisa, innanzitutto, in relazione alla posizione dell'appellata CP_1
che i procuratori delle parti all'udienza hanno concordemente chiesto
[...] la declaratoria di cessazione della materia del contendere non avendo la stessa provveduto in data 16 aprile 2024 alla sottoscrizione del contratto da funzionario
UNEP in virtù dello scorrimento della graduatoria disposto con il PDG del 7 marzo 2024.
Si ritiene che detta domanda sia fondata e che debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione alla posizione processuale di . Controparte_1
4. Tanto premesso i due motivi di appello, relativi alla posizione degli altri appellati, stante la loro connessione vanno esaminati congiuntamente.
In relazione al primo motivo di appello si evidenzia, innanzitutto, che tale motivo
è infondato in relazione alla dedotta motivazione apparente in quanto legittimamente il giudice di primo grado ha richiamato ex art. 118 disp att cpc la pronuncia della Corte d'appello di Trieste del 6 novembre 2023.
L'appello risulta, invece, fondato in relazione alle restanti censure nei termini di cui infra.
Si evidenzia, infatti, che la sentenza della Corte d'appello di Trieste del 6 novembre 2023 che il giudice di primo grado ha richiamato in ampi stralci ai fini della decisione della causa è stata cassata senza rinvio dalla sentenza della
Suprema Corte n.13656/2025 la cui motivazione questo collegio condivide e che richiama ai sensi dell'art. 118 disp att cpc.
In particolare la Suprema Corte in tale pronuncia ha coì condivisibilmente statuito: “ 2.2. La vicenda oggetto del giudizio si inserisce in una evoluzione normativa e contrattuale relativa all'inquadramento e alla progressione giuridica ed economica riconosciuta agli Ufficiali Giudiziari.
2.3. Viene in rilievo l'art. 21-quater (Misure per la riqualificazione del personale dell'amministrazione giudiziaria) del D.L. 83/2015, che è stato inserito dalla legge di conversione n. 132 del 2015.
Lo stesso (testo vigente dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017 ) ha previsto:
8 “Al fine di sanare i profili di nullità, per violazione delle disposizioni degli articoli 14 e 15 del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) comparto
1998/2001, delle norme di cui agli articoli 15 e 16 del contratto Parte_4 collettivo nazionale integrativo del personale non dirigenziale del
[...]
quadriennio 2006/2009 del 29 luglio 2010, assicurando Parte_1
l'attuazione dei provvedimenti giudiziari in cui il predetto è risultato Parte_1 soccombente, e di definire i contenziosi giudiziari in corso, il Parte_1
è autorizzato, nei limiti delle posizioni disponibili in dotazione
[...] organica, a indire una o più procedure interne, nel rispetto del citato CCNL comparto 1998/2001 e successivi contratti integrativi dello stesso, Parte_4 riservate ai dipendenti in possesso dei requisiti di legge già in servizio alla data del 14 novembre 2009, per il passaggio del personale inquadrato nel profilo professionale di cancelliere e di ufficiale giudiziario dell'area seconda al profilo professionale di funzionario giudiziario e di funzionario dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP) dell'area terza, con attribuzione della prima fascia economica di inquadramento, in conformità ai citati articoli
14 e 15 del CCNL comparto 1998/2001. Ogni effetto economico e Parte_4 giuridico conseguente alle presente articolo decorre dalla completa definizione delle relative procedure selettive.
2. Ai fini del rispetto delle previsioni del CCNL comparto Ministeri 1998/2001, di cui al comma 1, il rapporto tra posti riservati ai dipendenti e posti riservati agli accessi dall'esterno è fissato nella percentuale, rispettivamente, del 50 per cento e del 50 per cento, computando nella percentuale gli accessi dall'esterno sulla base di procedure disposte o bandite a partire dalla data di entrata in vigore del citato CCNL, ivi compresi gli accessi per effetto di scorrimenti di graduatorie concorsuali di altre amministrazioni e le procedure di mobilità esterna comunque denominate, anche ai sensi dell'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall'articolo 21 del presente decreto.
3. Il procede alla rideterminazione delle piante Parte_1 organiche conseguente alle procedure di cui ai commi 1 e 2.
4. Le qualifiche di personale amministrativo di cancelliere e di ufficiale giudiziario restano ad esaurimento in area seconda sino alla completa definizione delle procedure selettive di cui al comma 1 e alla rideterminazione
9 delle piante organiche di cui al comma 3.
5. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa nel limite di euro
25.781.938 a decorrere dall'anno 2016, cui si provvede mediante corrispondente utilizzo del fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della giustizia, le variazioni di bilancio necessarie alla ripartizione del citato fondo sui pertinenti capitoli in attuazione del presente articolo”.
Il suddetto comma 5 è stato modificato dall'articolo 1, comma 780, lettera a), della legge 30 dicembre 2018, n. 145; il legislatore, infatti, ha sostituito le parole
“a decorrere dal 2016” con “per gli anni 2016, 2017 e 2018 e nel limite di euro
19.952.226 per l'anno 2019, di euro 19.898.345 per l'anno 2020, di euro
19.610.388 per l'anno 2021, di euro 19.589.491 per l'anno 2022 e di euro
24.993.169 a decorrere dall'anno 2023”. Si è così evidenziato il rilievo della copertura della spesa e della relativa autorizzazione.
2.4. Questa Corte, con l'ordinanza n. 16999 del 2023, ha già affermato che per la giurisprudenza di legittimità, in tema di pubblico impiego contrattualizzato, la natura programmatica dell'art. 15 del CCNL del 16 febbraio 1999 del
Comparto ministeri esclude la configurabilità di un diritto soggettivo dei dipendenti alla progressione in carriera ovvero di un obbligo a carico dell'Amministrazione di offrire al personale una chance di sviluppo della carriera, richiedendosi l'integrazione della disciplina con atti successivi, nel rispetto delle procedure previste dall'art. 20 del predetto CCNL;
neppure la pubblicazione dell'avviso di selezione è suscettibile di modificare la posizione giuridica dei dipendenti, ove la procedura concorsuale sia inficiata da vizi genetici tali da escludere il diritto degli interessati a poterne invocare la conclusione.
Questa Corte, con la suddetta ordinanza, ha poi evidenziato che “D'altro canto, non può essere neppure svalutata la circostanza che, nella specie, l'illegittimità degli atti compiuti derivava non dall'iniziativa unilaterale del , ma dal Parte_1 contenuto degli accordi conclusi in sede di contrattazione integrativa”.
L' ordinanza n. 16999 del 2023 ha statuito che l'art. 21-quater è disposizione che non attribuisce alcun diritto agli interessati, atteso che si limita ad autorizzare un'attività della P.A. nei limiti delle risorse disponibili. D'altronde,
10 lo stesso 21-quater cit. espressamente dispone che “ogni effetto economico e giuridico conseguente alle procedure di riqualificazione del personale amministrativo di cui al presente articolo decorre dalla completa definizione delle relative procedure selettive”.
2.5. Dunque, l'impegno assunto dall'Amministrazione con l'Accordo del 26 aprile 2017 è subordinato, sin dalla premessa, proprio “al rispetto di quanto previsto dall'art. 21-quater D.L. 83/2015”, che come si è sopra riportato, ha senz'altro previsto procedure “riservate ai dipendenti in possesso dei requisiti di legge già in servizio alla data del 14 novembre 2009 (…)”, ma lo ha espressamente consentito “nei limiti delle posizioni disponibili in dotazione organica” e nel rispetto del “rapporto tra posti riservati ai dipendenti e posti riservati agli accessi dall'esterno (…) fissato nella percentuale, rispettivamente, del 50 per cento e del 50 per cento (…)”.
Sicché, all'Accordo del 26 aprile 2017 deve attribuirsi carattere programmatico.
Proprio il richiamo all'art. 21-quater, cit., e ai limiti dallo stesso specificamente previsti (cfr., Cass., n. 16999 del 2023, cit.), che emergono dalla lettera della norma, in particolare commi 2 e 5, indica la valenza programmatica dell'Accordo, come conferma il tenore letterale e complessivo dello stesso.
Ciò, tenendo conto del riferimento alla programmazione degli interventi e dei limiti previsti dall'art. 21- quater, cit., sia in ordine alle dotazioni organiche che alla copertura finanziaria, nonché al rispetto del rapporto tra posti riservati ai dipendenti e posti riservati agli accessi dall'esterno, di talché la previsione del termine costituisce una indicazione priva di efficacia cogente, in ragione del previsto rispetto di una serie di condizioni ex art. 21-quater, cit., come già interpretato da questa Corte, che si vanno a realizzare in un arco temporale più ampio.
3. Il ricorso deve essere accolto. La sentenza di appello va cassata e decidendo nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, va rigettata la domanda introduttiva del giudizio.”
In senso analogo si è espressa la Suprema Corte con le pronunce n. 13658/2025 del 21 maggio 2025 e n.20623/2025 del 22 luglio 2025.
In particolare in quest'ultima la Suprema Corte ha asserito che: “ 1.1. Il motivo
è fondato. Questa Corte, con orientamento al quale si intende dare continuità,
11 ha già escluso la portata immediatamente precettiva dell'art. 21-quater d.l.
83/2015, nella pronuncia Cass. 14/06/2023, n. 16999, osservando: «sostengono i ricorrenti che la fondatezza delle loro pretese troverebbe fondamento nel testo sopravvenuto dell'art. 21 quater del d.l. n. 83 del 2015, conv. dalla legge n. 132 del 2015. Tale articolo, intitolato Misure per la riqualificazione del personale dell'amministrazione giudiziaria, prevede, al comma 1, che: «Al fine di sanare i profili di nullità, per violazione delle disposizioni degli articoli 14 e 15 del contratto collettivo nazionale di lavoro (c.c.n.l.) comparto 1998/2001, Parte_4 delle norme di cui agli articoli 15 e 16 del contratto collettivo nazionale integrativo del personale non dirigenziale del Parte_1 quadriennio 2006/2009 del 29 luglio 2010, assicurando l'attuazione dei provvedimenti giudiziari in cui il predetto è risultato soccombente, e Parte_1 di definire i contenziosi giudiziari in corso, il è Parte_1 autorizzato, nei limiti delle posizioni disponibili in dotazione organica, a indire le procedure di contrattazione collettiva ai fini della definizione di procedure interne, riservate ai dipendenti in possesso dei requisiti di legge già in servizio alla data del 14 novembre 2009, per il passaggio del personale inquadrato nel profilo professionale di cancelliere e di ufficiale giudiziario dell'area seconda al profilo professionale di funzionario giudiziario e di funzionario dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP) dell'area terza, con attribuzione della prima fascia economica di inquadramento, in conformità ai citati articoli
14 e 15 del c.c.n.l. compatto 1998/2001. Ogni effetto economico e Parte_4 giuridico conseguente alle procedure di riqualificazione del personale amministrativo di cui al presente articolo decorre dalla completa definizione delle relative procedure selettive». Si tratta (..) di una disposizione che non attribuisce alcun diritto agli interessati, atteso che si limita ad autorizzare un'attività della P.A. nei limiti delle risorse disponibili. (..) D'altronde, la stessa norma richiamata dai ricorrenti espressamente dispone che ogni effetto economico e giuridico conseguente alle procedure di riqualificazione del personale amministrativo di cui al presente articolo decorre dalla completa definizione delle relative procedure selettive».
1.2. Nemmeno l'accordo del 26/04/2017 autorizza diverse conclusioni: il tenore letterale dell'accordo è il seguente e vale ad escludere la perentorietà del termine indicato per il per procedere alla assunzione nel nuovo Parte_1
12 inquadramento: «Articolo 5 (Modalità di attuazione dell'accordo in ordine alla rimodulazione dei profili e all'introduzione di nuovi profili). Al solo fine di dare celere corso alla introduzione di nuovi profili tecnici e di rimodulare quelli esistenti, nonché per consentire l'armonizzazione delle tempistiche delle nuove assunzioni con quelle della definizione dei percorsi di riqualificazione e di progressione economica del personale in servizio, le parti concordano che l'attuazione delle pattuizioni del presente Accordo relative alla rimodulazione dei profili esistenti, all'introduzione dei nuovi profili professionali e alla revisione delle dotazioni e piante organiche conseguenti, sarà realizzata dall'Amministrazione con l'emanazione di apposito decreto ministeriale ai sensi dell'articolo 1, comma 2-octies del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2016, n. 161 e dell'articolo
9, comma 1 del CCNL 14 settembre 2007. Il provvedimento dell'Amministrazione di cui al comma precedente verrà emesso recependo quanto espresso nel presente accordo e sentite le Organizzazioni sindacali rappresentative. Ferma restando la procedura di flessibilità di cui all'articolo
20 del CCNI 29 luglio 2010, l'attuazione del presente accordo avverrà, in ogni caso, nei limiti dei posti disponibili, ad invarianza di spesa dell'attuale complessiva dotazione organica, con il consenso del dipendente e con procedure selettive che saranno individuate con successivo atto dell'Amministrazione adottato, sentite le Organizzazioni sindacali rappresentative, ai sensi e nel rispetto di quanto indicato dall'articolo 1, comma 2-octies, del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2016,
n. 161, entro il 30 giugno 2017. Sino all'emanazione dei provvedimenti attuativi del presente accordo conserva efficacia, a tutti gli effetti, il sistema di classificazione dell'attuale CCNI». Si tratta di un accordo di natura programmatica, che rinvia all'espletamento delle necessarie procedure selettive, nei limiti della copertura finanziaria individuata dalle disposizioni successivamente introdotte e aggiornate, e che non può valere a fondare alcun automatismo nello scorrimento delle graduatorie e nemmeno la pretesa, azionata dai ricorrenti, ad una riqualificazione da affermarsi per via giudiziale a prescindere dall'esercizio degli adempimenti riservati alla Amministrazione.”
Orbene si ritiene di condividere la giurisprudenza di cui sopra della Suprema
Corte che ha ritenuto che l'art. 21 quater del dl n. 83/2015 non attribuisca alcun
13 diritto agli interessati limitandosi ad autorizzare l'attività della Pubblica
Amministrazione nei limiti delle risorse disponibili, che l'Accordo del 26 aprile
2017 abbia valore programmatico e che, considerati i limiti previsti dall'art. 21 quater del dl n. 83/2015, il termine del 30 giugno 2019 non abbia valore cogente.
Le domande proposte in primo grado dagli appellati sono, pertanto, infondate.
Da quanto sopra esposto deriva, pertanto, che l'appello va accolto e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, vanno rigettate integralmente le domande proposte da , Parte_3 Parte_2 Controparte_2 [...] nel ricorso di primo grado. CP_2
Stante la controvertibilità della questione giuridica oggetto della presente causa, su cui la Suprema Corte si è pronunciata solo di recente e in precedenza la giurisprudenza di merito si è espressa in modo contrastante, sussistono i presupposti di cui all'art. 92 cpc per l'integrale compensazione di entrambi i gradi di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Bologna, sezione lavoro, in composizione collegiale, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente pronunciando nella causa n. 721/2024 RGA così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla posizione processuale di;
Controparte_1
2) Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta integralmente le domande proposte da Parte_3 Parte_2
, nel ricorso di primo grado;
Controparte_2 Controparte_2
3) Compensa integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Bologna, il 13 novembre 2025
Il Presidente est
Dott. Maria Rita Serri
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello, nella persona dei magistrati:
Dott. Maria Rita Serri Presidente rel
Dott. Alessandra Martinelli Consigliere
Dott. Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n.721/2024 R.G.A. avverso la sentenza del
Tribunale di Bologna n. 604/2024 pubblicata in data 27/05/2024 promossa con ricorso depositato in data 4 novembre 2024 da:
Parte_1 in persona del ministro pro tempore elettivamente domiciliato a Bologna via
Testoni n.6 presso l'Avvocatura di Stato che lo rappresenta e difende
APPELLANTE
Contro
[...]
Controparte_1
[...] [...]
Controparte_2
[...] elettivamente domiciliati a Roma via Boezio n.6 presso e nello studio dell'avv.
ER RI che li rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLATI
OGGETTO: inquadramento e differenze retributive posta in decisione all'udienza collegiale del 13.11.2025, udita la relazione della causa, sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa
1 MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del lavoro rigettava la domanda principale e accogliendo la domanda subordinata proposta da , , , CP_1 Controparte_1 Parte_2 Controparte_2 dichiarava che gli stessi avevano diritto ad essere inquadrati Controparte_2 in Area Funzionale 3° Profilo Professionale di Funzionario Unep fascia retributiva F1, a decorrere dal 01-07-2019 e per l'effetto condannava il
[...]
ad attribuire ai medesimi tale superiore inquadramento dal 01-07- Parte_1
2019, ad ogni effetto giuridico ed economico, ed alla corresponsione del corrispondente trattamento economico.
Condannava, altresì, il al pagamento a ciascuno degli Parte_1 stessi degli arretrati maturati dal 01-07-2019, in misura pari alla differenza tra il trattamento economico dovuto in base al superiore inquadramento sopra riconosciuto e quello concretamente percepito, liquidati in euro 1.816,94 annui per i ricorrenti , e , ed in euro Parte_3 Parte_2 Controparte_2
818,59 annui per i dipendenti e a titolo di Controparte_1 Controparte_2 retribuzione tabellare ed indennità di amministrazione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria secondo indici istat dalla mora al saldo, oltre alla regolarizzazione contributiva e previdenziale.
In particolare in tale ricorso, come ben sintetizzato dal giudice di primo grado, gli odierni appellati “affermavano di essere dipendenti del convenuto, Parte_1 inquadrati nella 2° Area Funzionale del C.C.N.L. Profilo Parte_4
Professionale di Ufficiale Giudiziario, in servizio presso l'Ufficio N.E.P. di
Bologna.
Affermavano che il aveva erroneamente attuato i Parte_1 sistemi di classificazione del personale introdotti a seguito della privatizzazione del pubblico impiego, con il C.C.N.I. del 05 Aprile 2000, ed il Legislatore aveva cercato di rimediare ai pregressi profili di nullità con l'art. 21 quater del d.l. N°
83/2015.
Precisavano sul punto che l'inadempimento ministeriale risaliva agli artt. 8 e
10 del C.C.N.L. di Comparto del 2006-2009, di cui non si era tenuto conto nella stipula del C.C.N.I. del 29-07-2010, dal momento che già a tale data i profili professionali, subentrati alle figure professionali, avrebbero dovuto essere costruiti in modo da rientrare in una sola Area e non in più Aree differenti come
2 era avvenuto.
Precisavano ancora che il convenuto avrebbe dovuto dare attuazione Parte_1 alla disciplina di cui all'art. 10 del C.C.N. di Comparto del 2006-2009, portando a termine le procedure di riqualificazione previste ed avviate da anni, ma mai completate per varie ragioni.
Proseguivano affermando che l'intenzione del Legislatore, con l'art. 21 quater del D.L. N° 83 del 2015, era stata quella di consentire l'inquadramento di tutti gli Ufficiali Giudiziari ex B e B3 in Area 3°, ed a questo fine il , con Parte_1
l'Accordo del 26-04-2017 recepito con D.M. del 09-11-2017, si era impegnato ad inquadrare in Area 3° tutti gli Ufficiali Giudiziari risultati idonei all'esito della procedura indetta con il bando N°7356 del 19 settembre 2016, cui avevano partecipato tutti i ricorrenti, classificandosi tra gli idonei, nella posizione indicata per ciascuno in ricorso.
Precisavano che con Provvedimento N°9586 del 03-11-2017, il Parte_1 convenuto aveva approvato al graduatoria definitiva ed aveva disposto, con successivo provvedimento del 10-11-2017, l'assunzione dei vincitori.
Precisavano ancora che con provvedimento del 08-08-2018, il aveva Parte_1 provveduto allo scorrimento parziale della graduatoria di merito, inquadrando nella 3° Area del profilo professionale Funzionario Unep, gli Ufficiali
Giudiziari collocati fino alla Posizione N°626, senza peraltro procedere oltre nello scorrimento della suddetta graduatoria, con la conseguenza che alla data del 30-06-2019, il era ancora inadempiente agli obblighi assunti con Parte_1
l'Accordo del 26-04-2017 recepito con D.M. del 09-11-2017.
Affermavano che sussistevano le risorse finanziarie necessarie a questa riunificazione verso l'alto del profilo di Ufficiale Giudiziario, imposta già dall'art. 8 del C.C.N.L. 2006-2009, e vi era altresì la carenza di organico nel suddetto profilo, e che il mancato completamento delle procedure di riqualificazione costituiva una violazione dei criteri di pari opportunità e uguaglianza e contrastava con i principi costituzionali di economicità, efficienza, trasparenza, correttezza e buon andamento dell'attività della
Pubblica Amministrazione.”
Gli odierni appellati concludevano, quindi, chiedendo al Tribunale di Bologna di: “1.Accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti all'assunzione nella III°
Area Funzionale – profilo professionale Funzionario UNEP – F1 o in quello in
3 cui tale profilo dovesse confluire per effetto del un nuovo sistema di classificazione del personale che dovesse essere, nelle more, attuato ai sensi dell'art.12 CCNL Funzioni Centrali 2016-2018 e dei successivi rinnovi contrattuali con decorrenza 1° gennaio 2009 o in subordine dal 1° luglio 2019
o dalla diversa data che si riterrà di giustizia.
2.Per l'effetto ordinare al in persona del Parte_1 CP_3 di inquadrare i ricorrenti nella III° Area Funzionale – profilo professionale
Funzionario UNEP F1 o nel profilo professionale nel quale tali profili dovessero confluire per effetto del nuovo sistema di classificazione del personale che, nelle more, dovesse trovare attuazione ai sensi dell'art.12 CCNL Funzioni Centrali
2016-2018 e successivi rinnovi.
3. Accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti al risarcimento del danno patrimoniale per l'inadempimento datoriale correlato all'omesso inquadramento nella III° Area Funzionale – profilo professionale Funzionario
UNEP a decorrere dal 1° gennaio 2009 o dalla diversa o dalla diversa data che si riterrà di giustizia e sino all'effettivo inquadramento nella suddetta Area e condannare il in persona del Ministro p.t. alla Parte_1 pagamento del risarcimento del danno da liquidarsi, nella maggiore o minore somma che si riterrà di giustizia (con riconoscimento di tale importo anche ai fini previdenziali e di quiescenza), per ciascun ricorrente in € 16.605,38
(periodo 1.1.2009-31.12.2018) oltre a:
€1816,94 annue da corrispondere dal 1° gennaio 2019 sino all'effettivo inquadramento nella III° Area funzionale – F1 per i ricorrenti inquadrati nella
II° Area – F4
€ 818,59 annue da corrispondere dal 1° gennaio 2020 sino all'effettivo inquadramento nella III° Area funzionale – F1 per i ricorrenti e CP_1 CP_2 inquadrati nella II° Area – F5
4. Accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti ad ottenere il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal 2001 e subendi a seguito della perdita di chance per tutti i motivi suindicati e per l'effetto, condannare il convenuto al pagamento, in favore delle parti istanti, della somma che Parte_1 risulterà più opportuna e di giustizia, da determinarsi con liquidazione equitativa, tenendo conto dei parametri indicati in ricorso ed eventualmente a mezzo CTU…”
4 Si costituiva il contestando quando dedotto dai Parte_1 lavoratori evidenziando che la disciplina collettiva richiamata dagli stessi non aveva individuato alcun impegno cogente per il , ma conteneva solo Parte_1 indicazioni programmatiche prive di immediata portata precettiva e che il comportamento tenuto dal era, quindi, legittimo, espressivo della Parte_1 propria discrezionalità e coerente con i limiti qualitativi e quantitativi emergenti dalla disciplina in materia.
Concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto del ricorso ed in subordine che venisse dichiarata la prescrizione totale o parziale dei diritti azionati.
Il Tribunale di Bologna sezione lavoro decideva come sopra indicato richiamando in motivazione ampi stralci della sentenza della Corte d'appello di
Trieste del 6 novembre 2023.
2. Proponeva appello Il . Parte_1
Con il primo motivo di appello censurava la sentenza impugnata deducendo violazione dell'art. 21 quater del decreto – legge 27 giugno 2015 n.83 convertito con modificazioni nella legge n. 132/2015, errata applicazione ed interpretazione dell'Accordo del 26 aprile 2017 recepito dal D.M. 9 novembre 2017 e motivazione apparente.
Sosteneva, in particolare, che la sentenza di primo grado si fosse fondata sull'acritico recepimento di un orientamento espresso dalla Corte d'appello di
Trieste, peraltro impugnata con ricorso per Cassazione, che aveva fornito un'errata interpretazione della normativa applicabile alla fattispecie.
Sosteneva che l'art. 21 quater del d.l. n. 83/2015, convertito nella legge n.
132/2015, avesse natura meramente programmatica e non precettiva come risultava dal suo tenore letterale e dall'esegesi della stessa fatta dalla Suprema
Corte nella sentenza n. 16999/2023 e dalla prevalente giurisprudenza di merito.
Evidenziava, quindi, che il medesimo valore programmatico doveva essere riconosciuto anche all'Accordo del 26 aprile 2017 dell'Amministrazione con le parti sociali, poi confluito nel D.M. 9 novembre 2017, dato che lo stesso andava interpretato in combinato contesto con l'art. 21 quater del D.L. m. 83/2015 al quale lo stesso faceva espresso riferimento.
Sottolineava, quindi, che il termine del 30 giugno 2019 contenuto nell'accordo del 26 aprile 2017 non poteva essere considerato perentorio risultando l'esaurimento della II Area Funzionale vincolato ai limiti della dotazione
5 organica, del rispetto della quota del 50% e di copertura finanziaria e che, quindi, sotto tale profilo l'accordo aveva valore meramente programmatico.
Sosteneva, pertanto, che alla collocazione tra gli idonei della procedura selettiva del 19 settembre 2016 non era conseguito il diritto all'inquadramento nella III
Area Funzionale, entro uno specifico termine, risultando il passaggio subordinato ai suddetti limiti.
Deduceva, quindi, che: “In conclusione, quanto all'art. 21 quater D.L. n.
83/2015 e all'accordo del 26 aprile 2017, deve affermarsi:
- che l'art. 21 quater D.L. n. 83/2015 autorizzava (ma non impegnava) il a procedere a procedure selettive interne;
Parte_1
- che tale autorizzazione era soggetta a tre condizioni: la disponibilità di posizioni nella dotazione organica, la riserva alle progressioni interne del solo
50% dei posti disponibili;
la necessità della copertura finanziaria;
- che, poiché la copertura finanziaria per le progressioni in questione è stata prevista in modo graduale nel corso di diversi anni fino al 2023, il termine del
30 giugno 2019, stabilito dall'accordo del 26 aprile 2017, non poteva avere carattere perentorio;
- che, del resto, la pattuizione di un termine perentorio per la definizione dell'intero processo di progressione dei vincitori e degli idonei delle procedure selettive avviate con avvisi del 19 settembre 2016, senza previsione di copertura finanziaria, sarebbe stata nulla.”
Con il secondo motivo di appello censurava la parte della sentenza in cui il giudice di primo grado aveva ritenuto la sussistenza di posti vacanti sufficienti a far scorrere la graduatoria fino alla posizione dei ricorrenti e che la copertura finanziaria relativa era già stata prevista dall'art. 21 quater co 5 del dl n. 83/2015.
Sosteneva che la sentenza avesse violato l'art. 21 quater dl n. 83/2015 e gli artt.
113 e 115 cpc e 2697 c.c., che la sua motivazione fosse apparente e che violasse l'art. 40 co3 quinquies dlsg n. 165/2001 e gli artt. 113 e 115 cpc e l'art. 2697
c.c.
Richiamava le precedenti considerazioni aggiungendo che nel procedimento non vi era prova che vi fossero posti eccedenti rispetto a quelli utilizzati dal Parte_1 per lo scorrimento delle graduatorie, né del fatto che le assunzioni effettuate a seguito del concorso del 2019 avrebbero sottratto posti utilizzabili per lo scorrimento delle graduatorie in cui erano collocati gli appellati e neppure la
6 disponibilità di posti vacanti sufficienti al loro scorrimento in graduatoria.
Evidenziava, poi, che gli appellati non avevano neppure dimostrato la sussistenza della copertura finanziaria, come sarebbe stato necessario considerato il disposto dell'art. 40 comma 3 quinquies dlgs n. 165/2001.
Riproponeva, quindi, per l'ipotesi di proposizione di appello incidentale da parte degli appellati in relazione al rigetto della lora domanda principale l'eccezione di prescrizione.
Concludeva chiedendo che, in riforma della sentenza, fossero rigettate tutte le domande proposte dagli appellati e riproponendo l'eccezione di prescrizione in relazione alla domanda rigettata in primo grado.
Si costituivano con memoria depositata in data 26 maggio 2025 gli appellati che davano atto che, nelle more del giudizio, il con PDG Parte_1 del 7 marzo 2024 aveva disposto lo scorrimento della graduatoria per effetto del quale tutti gli appellati, ad eccezione di avevano sottoscritto in data 16 CP_1 aprile 2024 il contratto di inquadramento nella III Area ora funzionari – profilo professionale di Funzionario UNEP.
Eccepivano, quindi, innanzitutto, l'inammissibilità del ricorso in appello in relazione alla posizione dell'appellata dal momento che la stessa in data CP_1
16 aprile 2024 non aveva provveduto alla sottoscrizione del contratto da funzionario UNEP e, quindi, non aveva preso possesso di tali mansioni in virtù dello scorrimento della graduatoria disposto con il PDG del 7 marzo 2024.
Sostenevano che si trattasse di comportamento concludente con evidente finalità di rinuncia agli effetti della sentenza impugnata con il presente giudizio.
Precisavano, poi, nel merito, che non rivendicavano il diritto alla retrodatazione dell'inquadramento nella III Area in virtù della natura vincolante dell'art. 21 quater DL n. 83/2015, bensì per inadempimento datoriale relativo agli impegni assunti dal Ministero della Giustizia con l'Accordo sindacale del 26 aprile 2017 recepito dal DM del 9 novembre 2017.
Contestavano, quindi, i motivi di appello richiamando anche varie pronunce di merito a loro favorevoli sostenendo che il avrebbe dovuto procedere Parte_1 allo scorrimento della graduatoria degli idonei entro il 30 giugno 2019 e che proprio la corretta applicazione dei criteri di cui all'art. 21 quater co 2 del dl n.
83/2015 avrebbe consentito il loro inquadramento entro il suddetto termine.
Concludevano chiedendo che, in via preliminare, venisse dichiarato
7 inammissibile il ricorso in appello nei confronti dell'appellata e nel CP_1 merito il rigetto dell'appello.
La causa istruita sulla base dei documenti prodotti dalle parti veniva discussa e decisa all'udienza del 13 novembre 2025 mediante lettura del dispositivo.
3. Si precisa, innanzitutto, in relazione alla posizione dell'appellata CP_1
che i procuratori delle parti all'udienza hanno concordemente chiesto
[...] la declaratoria di cessazione della materia del contendere non avendo la stessa provveduto in data 16 aprile 2024 alla sottoscrizione del contratto da funzionario
UNEP in virtù dello scorrimento della graduatoria disposto con il PDG del 7 marzo 2024.
Si ritiene che detta domanda sia fondata e che debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione alla posizione processuale di . Controparte_1
4. Tanto premesso i due motivi di appello, relativi alla posizione degli altri appellati, stante la loro connessione vanno esaminati congiuntamente.
In relazione al primo motivo di appello si evidenzia, innanzitutto, che tale motivo
è infondato in relazione alla dedotta motivazione apparente in quanto legittimamente il giudice di primo grado ha richiamato ex art. 118 disp att cpc la pronuncia della Corte d'appello di Trieste del 6 novembre 2023.
L'appello risulta, invece, fondato in relazione alle restanti censure nei termini di cui infra.
Si evidenzia, infatti, che la sentenza della Corte d'appello di Trieste del 6 novembre 2023 che il giudice di primo grado ha richiamato in ampi stralci ai fini della decisione della causa è stata cassata senza rinvio dalla sentenza della
Suprema Corte n.13656/2025 la cui motivazione questo collegio condivide e che richiama ai sensi dell'art. 118 disp att cpc.
In particolare la Suprema Corte in tale pronuncia ha coì condivisibilmente statuito: “ 2.2. La vicenda oggetto del giudizio si inserisce in una evoluzione normativa e contrattuale relativa all'inquadramento e alla progressione giuridica ed economica riconosciuta agli Ufficiali Giudiziari.
2.3. Viene in rilievo l'art. 21-quater (Misure per la riqualificazione del personale dell'amministrazione giudiziaria) del D.L. 83/2015, che è stato inserito dalla legge di conversione n. 132 del 2015.
Lo stesso (testo vigente dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017 ) ha previsto:
8 “Al fine di sanare i profili di nullità, per violazione delle disposizioni degli articoli 14 e 15 del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) comparto
1998/2001, delle norme di cui agli articoli 15 e 16 del contratto Parte_4 collettivo nazionale integrativo del personale non dirigenziale del
[...]
quadriennio 2006/2009 del 29 luglio 2010, assicurando Parte_1
l'attuazione dei provvedimenti giudiziari in cui il predetto è risultato Parte_1 soccombente, e di definire i contenziosi giudiziari in corso, il Parte_1
è autorizzato, nei limiti delle posizioni disponibili in dotazione
[...] organica, a indire una o più procedure interne, nel rispetto del citato CCNL comparto 1998/2001 e successivi contratti integrativi dello stesso, Parte_4 riservate ai dipendenti in possesso dei requisiti di legge già in servizio alla data del 14 novembre 2009, per il passaggio del personale inquadrato nel profilo professionale di cancelliere e di ufficiale giudiziario dell'area seconda al profilo professionale di funzionario giudiziario e di funzionario dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP) dell'area terza, con attribuzione della prima fascia economica di inquadramento, in conformità ai citati articoli
14 e 15 del CCNL comparto 1998/2001. Ogni effetto economico e Parte_4 giuridico conseguente alle presente articolo decorre dalla completa definizione delle relative procedure selettive.
2. Ai fini del rispetto delle previsioni del CCNL comparto Ministeri 1998/2001, di cui al comma 1, il rapporto tra posti riservati ai dipendenti e posti riservati agli accessi dall'esterno è fissato nella percentuale, rispettivamente, del 50 per cento e del 50 per cento, computando nella percentuale gli accessi dall'esterno sulla base di procedure disposte o bandite a partire dalla data di entrata in vigore del citato CCNL, ivi compresi gli accessi per effetto di scorrimenti di graduatorie concorsuali di altre amministrazioni e le procedure di mobilità esterna comunque denominate, anche ai sensi dell'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall'articolo 21 del presente decreto.
3. Il procede alla rideterminazione delle piante Parte_1 organiche conseguente alle procedure di cui ai commi 1 e 2.
4. Le qualifiche di personale amministrativo di cancelliere e di ufficiale giudiziario restano ad esaurimento in area seconda sino alla completa definizione delle procedure selettive di cui al comma 1 e alla rideterminazione
9 delle piante organiche di cui al comma 3.
5. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa nel limite di euro
25.781.938 a decorrere dall'anno 2016, cui si provvede mediante corrispondente utilizzo del fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della giustizia, le variazioni di bilancio necessarie alla ripartizione del citato fondo sui pertinenti capitoli in attuazione del presente articolo”.
Il suddetto comma 5 è stato modificato dall'articolo 1, comma 780, lettera a), della legge 30 dicembre 2018, n. 145; il legislatore, infatti, ha sostituito le parole
“a decorrere dal 2016” con “per gli anni 2016, 2017 e 2018 e nel limite di euro
19.952.226 per l'anno 2019, di euro 19.898.345 per l'anno 2020, di euro
19.610.388 per l'anno 2021, di euro 19.589.491 per l'anno 2022 e di euro
24.993.169 a decorrere dall'anno 2023”. Si è così evidenziato il rilievo della copertura della spesa e della relativa autorizzazione.
2.4. Questa Corte, con l'ordinanza n. 16999 del 2023, ha già affermato che per la giurisprudenza di legittimità, in tema di pubblico impiego contrattualizzato, la natura programmatica dell'art. 15 del CCNL del 16 febbraio 1999 del
Comparto ministeri esclude la configurabilità di un diritto soggettivo dei dipendenti alla progressione in carriera ovvero di un obbligo a carico dell'Amministrazione di offrire al personale una chance di sviluppo della carriera, richiedendosi l'integrazione della disciplina con atti successivi, nel rispetto delle procedure previste dall'art. 20 del predetto CCNL;
neppure la pubblicazione dell'avviso di selezione è suscettibile di modificare la posizione giuridica dei dipendenti, ove la procedura concorsuale sia inficiata da vizi genetici tali da escludere il diritto degli interessati a poterne invocare la conclusione.
Questa Corte, con la suddetta ordinanza, ha poi evidenziato che “D'altro canto, non può essere neppure svalutata la circostanza che, nella specie, l'illegittimità degli atti compiuti derivava non dall'iniziativa unilaterale del , ma dal Parte_1 contenuto degli accordi conclusi in sede di contrattazione integrativa”.
L' ordinanza n. 16999 del 2023 ha statuito che l'art. 21-quater è disposizione che non attribuisce alcun diritto agli interessati, atteso che si limita ad autorizzare un'attività della P.A. nei limiti delle risorse disponibili. D'altronde,
10 lo stesso 21-quater cit. espressamente dispone che “ogni effetto economico e giuridico conseguente alle procedure di riqualificazione del personale amministrativo di cui al presente articolo decorre dalla completa definizione delle relative procedure selettive”.
2.5. Dunque, l'impegno assunto dall'Amministrazione con l'Accordo del 26 aprile 2017 è subordinato, sin dalla premessa, proprio “al rispetto di quanto previsto dall'art. 21-quater D.L. 83/2015”, che come si è sopra riportato, ha senz'altro previsto procedure “riservate ai dipendenti in possesso dei requisiti di legge già in servizio alla data del 14 novembre 2009 (…)”, ma lo ha espressamente consentito “nei limiti delle posizioni disponibili in dotazione organica” e nel rispetto del “rapporto tra posti riservati ai dipendenti e posti riservati agli accessi dall'esterno (…) fissato nella percentuale, rispettivamente, del 50 per cento e del 50 per cento (…)”.
Sicché, all'Accordo del 26 aprile 2017 deve attribuirsi carattere programmatico.
Proprio il richiamo all'art. 21-quater, cit., e ai limiti dallo stesso specificamente previsti (cfr., Cass., n. 16999 del 2023, cit.), che emergono dalla lettera della norma, in particolare commi 2 e 5, indica la valenza programmatica dell'Accordo, come conferma il tenore letterale e complessivo dello stesso.
Ciò, tenendo conto del riferimento alla programmazione degli interventi e dei limiti previsti dall'art. 21- quater, cit., sia in ordine alle dotazioni organiche che alla copertura finanziaria, nonché al rispetto del rapporto tra posti riservati ai dipendenti e posti riservati agli accessi dall'esterno, di talché la previsione del termine costituisce una indicazione priva di efficacia cogente, in ragione del previsto rispetto di una serie di condizioni ex art. 21-quater, cit., come già interpretato da questa Corte, che si vanno a realizzare in un arco temporale più ampio.
3. Il ricorso deve essere accolto. La sentenza di appello va cassata e decidendo nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, va rigettata la domanda introduttiva del giudizio.”
In senso analogo si è espressa la Suprema Corte con le pronunce n. 13658/2025 del 21 maggio 2025 e n.20623/2025 del 22 luglio 2025.
In particolare in quest'ultima la Suprema Corte ha asserito che: “ 1.1. Il motivo
è fondato. Questa Corte, con orientamento al quale si intende dare continuità,
11 ha già escluso la portata immediatamente precettiva dell'art. 21-quater d.l.
83/2015, nella pronuncia Cass. 14/06/2023, n. 16999, osservando: «sostengono i ricorrenti che la fondatezza delle loro pretese troverebbe fondamento nel testo sopravvenuto dell'art. 21 quater del d.l. n. 83 del 2015, conv. dalla legge n. 132 del 2015. Tale articolo, intitolato Misure per la riqualificazione del personale dell'amministrazione giudiziaria, prevede, al comma 1, che: «Al fine di sanare i profili di nullità, per violazione delle disposizioni degli articoli 14 e 15 del contratto collettivo nazionale di lavoro (c.c.n.l.) comparto 1998/2001, Parte_4 delle norme di cui agli articoli 15 e 16 del contratto collettivo nazionale integrativo del personale non dirigenziale del Parte_1 quadriennio 2006/2009 del 29 luglio 2010, assicurando l'attuazione dei provvedimenti giudiziari in cui il predetto è risultato soccombente, e Parte_1 di definire i contenziosi giudiziari in corso, il è Parte_1 autorizzato, nei limiti delle posizioni disponibili in dotazione organica, a indire le procedure di contrattazione collettiva ai fini della definizione di procedure interne, riservate ai dipendenti in possesso dei requisiti di legge già in servizio alla data del 14 novembre 2009, per il passaggio del personale inquadrato nel profilo professionale di cancelliere e di ufficiale giudiziario dell'area seconda al profilo professionale di funzionario giudiziario e di funzionario dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP) dell'area terza, con attribuzione della prima fascia economica di inquadramento, in conformità ai citati articoli
14 e 15 del c.c.n.l. compatto 1998/2001. Ogni effetto economico e Parte_4 giuridico conseguente alle procedure di riqualificazione del personale amministrativo di cui al presente articolo decorre dalla completa definizione delle relative procedure selettive». Si tratta (..) di una disposizione che non attribuisce alcun diritto agli interessati, atteso che si limita ad autorizzare un'attività della P.A. nei limiti delle risorse disponibili. (..) D'altronde, la stessa norma richiamata dai ricorrenti espressamente dispone che ogni effetto economico e giuridico conseguente alle procedure di riqualificazione del personale amministrativo di cui al presente articolo decorre dalla completa definizione delle relative procedure selettive».
1.2. Nemmeno l'accordo del 26/04/2017 autorizza diverse conclusioni: il tenore letterale dell'accordo è il seguente e vale ad escludere la perentorietà del termine indicato per il per procedere alla assunzione nel nuovo Parte_1
12 inquadramento: «Articolo 5 (Modalità di attuazione dell'accordo in ordine alla rimodulazione dei profili e all'introduzione di nuovi profili). Al solo fine di dare celere corso alla introduzione di nuovi profili tecnici e di rimodulare quelli esistenti, nonché per consentire l'armonizzazione delle tempistiche delle nuove assunzioni con quelle della definizione dei percorsi di riqualificazione e di progressione economica del personale in servizio, le parti concordano che l'attuazione delle pattuizioni del presente Accordo relative alla rimodulazione dei profili esistenti, all'introduzione dei nuovi profili professionali e alla revisione delle dotazioni e piante organiche conseguenti, sarà realizzata dall'Amministrazione con l'emanazione di apposito decreto ministeriale ai sensi dell'articolo 1, comma 2-octies del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2016, n. 161 e dell'articolo
9, comma 1 del CCNL 14 settembre 2007. Il provvedimento dell'Amministrazione di cui al comma precedente verrà emesso recependo quanto espresso nel presente accordo e sentite le Organizzazioni sindacali rappresentative. Ferma restando la procedura di flessibilità di cui all'articolo
20 del CCNI 29 luglio 2010, l'attuazione del presente accordo avverrà, in ogni caso, nei limiti dei posti disponibili, ad invarianza di spesa dell'attuale complessiva dotazione organica, con il consenso del dipendente e con procedure selettive che saranno individuate con successivo atto dell'Amministrazione adottato, sentite le Organizzazioni sindacali rappresentative, ai sensi e nel rispetto di quanto indicato dall'articolo 1, comma 2-octies, del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2016,
n. 161, entro il 30 giugno 2017. Sino all'emanazione dei provvedimenti attuativi del presente accordo conserva efficacia, a tutti gli effetti, il sistema di classificazione dell'attuale CCNI». Si tratta di un accordo di natura programmatica, che rinvia all'espletamento delle necessarie procedure selettive, nei limiti della copertura finanziaria individuata dalle disposizioni successivamente introdotte e aggiornate, e che non può valere a fondare alcun automatismo nello scorrimento delle graduatorie e nemmeno la pretesa, azionata dai ricorrenti, ad una riqualificazione da affermarsi per via giudiziale a prescindere dall'esercizio degli adempimenti riservati alla Amministrazione.”
Orbene si ritiene di condividere la giurisprudenza di cui sopra della Suprema
Corte che ha ritenuto che l'art. 21 quater del dl n. 83/2015 non attribuisca alcun
13 diritto agli interessati limitandosi ad autorizzare l'attività della Pubblica
Amministrazione nei limiti delle risorse disponibili, che l'Accordo del 26 aprile
2017 abbia valore programmatico e che, considerati i limiti previsti dall'art. 21 quater del dl n. 83/2015, il termine del 30 giugno 2019 non abbia valore cogente.
Le domande proposte in primo grado dagli appellati sono, pertanto, infondate.
Da quanto sopra esposto deriva, pertanto, che l'appello va accolto e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, vanno rigettate integralmente le domande proposte da , Parte_3 Parte_2 Controparte_2 [...] nel ricorso di primo grado. CP_2
Stante la controvertibilità della questione giuridica oggetto della presente causa, su cui la Suprema Corte si è pronunciata solo di recente e in precedenza la giurisprudenza di merito si è espressa in modo contrastante, sussistono i presupposti di cui all'art. 92 cpc per l'integrale compensazione di entrambi i gradi di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Bologna, sezione lavoro, in composizione collegiale, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente pronunciando nella causa n. 721/2024 RGA così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla posizione processuale di;
Controparte_1
2) Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta integralmente le domande proposte da Parte_3 Parte_2
, nel ricorso di primo grado;
Controparte_2 Controparte_2
3) Compensa integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Bologna, il 13 novembre 2025
Il Presidente est
Dott. Maria Rita Serri
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