Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 12/05/2025, n. 1496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1496 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in persona del giudice on. dott.ssa Maria Paola
Sanghez, ha emesso la seguente
SENTENZA
Resa contestualmente, previa discussione ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c. anche mediante il rinvio alle note conclusionali, all'udienza del 12.5.2025, nella causa civile iscritta al n.1689/23 R.G.
Trib.
TRA
Parte_1
Rappresentata e difesa dall'avv.to Annalisa Panetta, per procura allegata all'atto di citazione in opposizione, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv.to Luigi Carrozzini
- opponente –
CONTRO
Controparte_1
Rappresentato e difeso dall'avv.to Francesca Erroi, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, procuratore domiciliatario
-opposto-
MOTIVAZIONE
Preliminarmente deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 cod. proc. civ., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma
17, della legge 18 giugno 2009, n. 69, trattandosi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 58, comma 2, di quest'ultima legge, di disposizione normativa suscettibile di trovare applicazione con riguardo ai giudizi che, alla data della suddetta entrata in vigore (4 luglio 2009), risultino ancora pendenti in primo grado, così come quello in esame.
1
Instauratosi il contraddittorio tra le parti, con ordinanza emessa all'udienza del 19.6.2023 il giudice rigettava la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto non ricorrendone i presupposti di legge. All'udienza del 12.10.2023 venivano assegnati i termini istruttori ex art.183 comma 6 c.p.c. richiesti dalle parti e con ordinanza emessa all'udienza del 27.2.2024 venivano ammessi gli interrogatori formali delle parti. Con successiva ordinanza emessa a seguito di udienza cartolare del 12.11.2024, ritenuta la causa di natura documentale, non necessitando di ulteriore attività istruttoria, la causa si rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza cartolare del 2.12.2024. Precisate le conclusioni, la causa veniva rinviata per la discussione ex art.281 sexies c.p.c. all'udienza cartolare del 12.5.2025, con termine alle parti per note conclusive.
In data odierna, dopo la discussione mediante il rinvio alle note conclusive, il giudice ha deciso la causa con sentenza contestuale inviata telematicamente alle parti.
DECISIONE
Ritiene il giudice che l'opposizione sia fondata e meriti accoglimento nei limiti di cui appresso.
Risulta documentalmente dall'atto di compravendita immobiliare dato 29 giugno 2020, relativamente all'ipoteca volontaria a favore della gravante Controparte_2 sull'immobile oggetto di compravendita, ed esattamente alla pagina 4, rigo 17 che recita testualmente :”……………il cui debito residuo sarà estinto con parte del prezzo di vendita e la parte venditrice si obbliga a procurare il consenso alla cancellazione della relativa formalità nel più breve tempo possibile……….”. Pertanto nell'atto di compravendita approvato e sottoscritto dal risulta a chiare lettere che una parte del ricavato della vendita (€.95.000,00) sarebbe stata CP_1
2 destinata all'estinzione dell'ipoteca gravante sullo stesso. La restante parte di €.20.000,00 veniva divisa secondo la quota di proprietà tra le parti e risultava già versata nel febbraio 2020 quale acconto per la successiva vendita avvenuta in giugno del 2020. Di talchè, avendo il ON scientemente e consapevolmente sottoscritto tale clausola (estinzione dell'ipoteca) , non può ora dolersi di tanto e chiedere indietro la sua parte di denaro, richiedendola all'ex coniuge Parte_1
[...]
Inoltre risulta dagli atti depositati che dalla vendita dell'altro immobile (atto di vendita del
27.7.2020) veniva ricavata la somma di €.110.000,00 che ripartita secondo le quote di proprietà delle parti, relativamente alla quota del ON corrispondeva alla somma di €.27.500,00, alla quale si somma la quota spettante al per quanto residuato dalla vendita dell'altro immobile CP_1
(1/4 della somma di €.20.000,00) e così in totale la somma spettante al per la vendita degli CP_1 immobili è di €.32.500,00.
Accade, però, che la somma versata al ON tramite bonifici del 3.8.2020 e del 4.8.2020 sia pari ad €.40.000,00, con causale in entrambi i bonifici come “somma a saldo finale importo vendita immobili”, invece della somma realmente spettante e pari ad €.32.500,00.
Oltre a questa veniva anche versata la somma di €.1.000,00 con assegno datato 27.2.2020, a seguito del pagamento di €.20.000,00, somma versata quale acconto per la prima vendita del giugno 2020.
Pertanto, acclarato documentalmente che abbia ricevuto la somma di Controparte_1
€.41.000,00 al posto di quella spettantegli e pari ad €.32.500,00, lo stesso deve restituire la somma di €.8.500,00 percepita indebitamente e mai restituita nonostante le richieste avanzate dall'opponente.
Per gli stessi motivi, non essendo il ON creditore di , non vi sono ragioni Parte_1 di compensazione con la mancata corresponsione dell'assegno di mantenimento da parte del
ON alla per i mesi dal gennaio 2021 al novembre 2021, somma che deve Parte_1
essere corrisposta dal ON e che si quantifica in €.451,20 mensili (somma di €.400,00 rivalutata anno per anno) e così pari ad €.4.512,00, oltre interessi legali.
Per le stesse ragioni è dovuta anche la somma di €.961,77 per omessa rivalutazione dal febbraio
2016 a novembre 2023, oltre interessi legali.
In definitiva, alla luce di tali argomentazioni, risulta debitore di Controparte_1 Parte_1
della somma complessiva di €.13.973,77, oltre interessi legali dal dì della domanda al
[...]
soddisfo, per le causali di cui in premessa.
Null'altro è dovuto perché non provato.
Ogni altra questione paventata nel presente giudizio rimane assorbita da quanto deciso.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in persona del giudice on. dott.ssa Maria Paola Sanghez, definitivamente decidendo sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da nei confronti di Parte_1
disattesa ogni altra azione, istanza ed eccezione così decide : Controparte_1
1. Per i motivi di cui sopra, revoca il decreto ingiuntivo n.128/2023 del 16.1.2023, ritualmente notificato, con il quale ha ingiunto a il pagamento Controparte_1 Parte_1 della somma di €.12.250,00 oltre interessi come da domanda e spese della procedura monitoria.
2. Per le ragioni su espresse, condanna al pagamento della somma Controparte_1
complessiva di €.13.973,77, oltre interessi legali da dì della domanda al soddisfo.
3. Condanna, infine, l'opposto al pagamento delle spese del giudizio in Controparte_1
favore dell'opponente e che si liquidano in €.3.500,00, oltre alle spese Parte_1
generali, IVA e CPA come per legge.
Lecce, 12.5.2025 ore 17.00
Il giudice on.
dott.ssa Maria Paola Sanghez
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