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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 20/05/2025, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TRIESTE
Sezione Civile – Controversie del Lavoro
VERBALE DI UDIENZA della causa iscritta al N.134/2025
Oggi 20/05/2025, innanzi al dott. Paolo Ancora, sono comparsi: per la parte ricorrente l'avv. Longo;
per la parte resistente il dott. Serraino e la d.ssa CP_1
Viene esperito tentativo di conciliazione che dà esito negativo.
Le parti discutono la causa richiamandosi alle proprie difese e conclusioni in atti. L'avv. Longo chiede la disapplicazione della legge di bilancio del 2024 in quanto non riconosce il beneficio per i docenti con contratti fino alla fine delle attività didattiche. Il dott. Serraino rileva che la ricorrente può vantare solo contratti relativi a supplenze brevi Pt_1
e saltuarie.
Il Giudice entra in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio il Giudice pronunzia la seguente sentenza dandone lettura. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trieste, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Paolo Ancora, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile in materia di lavoro e/o di previdenza e assistenza obbligatorie, iscritta al n. 134/2025 R.L. promossa da nella causa civile in materia di lavoro e/o di previdenza e assistenza obbligatorie, iscritta al n. 134/2025 R.L. promossa da
( ), Parte_2 C.F._1 Parte_3
),
[...] C.F._2 Parte_4
( ), C.F._3 Parte_5
( , C.F._4 Parte_6
( , C.F._5 Parte_7
( ), ( ), C.F._6 Parte_8 C.F._7
), Parte_9 C.F._8 Parte_10
( ), ), C.F._9 Parte_11 C.F._10
tutti rappresentati e difesi dagli Avv. Giancarlo Longo;
-ricorrenti- contro
), Controparte_2 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste;
- resistente-
In punto: retribuzione
2 Conclusioni:
Parte ricorrente: “A)in via principale, ai sensi degli artt. 11 e 117 Cost. nonchè degli artt. 63 e segg. del CCNL del 29.11.2007, previa disapplicazione -della nota n. 15219 del 15.10.2015, nella parte CP_3
in cui ha specificato che “la Carta del docente (e il relativo importo nominale di 500 euro/anno) sono assegnati ai soli docenti di ruolo” delle Istituzioni scolastiche statali a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazione
e prova, che non siano stati sospesi per motivi disciplinari […]”; -del
D.P.C.M. n. 32313 del 23.09.2015 e del successivo - del D.P.C.M. del
28.11.2016, nella parte in cui hanno regolamentato che:“La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1. […]” nonchè di tutti gli atti premessi, connessi e/o conseguenziali, anche allo stato non conosciuti, per le ragioni meglio specificate in narrativa, - dell'art. 15, Legge 103/2023 laddove riconosce la carta docente solo per
l'anno 2023 e per i soli titolari di supplenze annuali: “La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e' riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”, B)Accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti ad accedere al beneficio dell'incentivo di €. 500/00 annui, nelle modalità di erogazione previste dalla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione, di cui ai commi da 121
a 124 della L.107/2015; C) per l'effetto condannare il
[...]
, in persona del all'erogazione Controparte_4 Controparte_5
della prestazione oggetto di causa ossia l'attribuzione dell'importo
3 annuo di €. 500,00 tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione nei termini nella misura per ogni ricorrente, di seguito indicata: per : l'accredito di €. 3.000,00 sulla carta Parte_2
elettronica del docente;
per : l'accredito di €. 1.000,00 Parte_3
sulla carta elettronica del docente;
per l'accredito di Parte_4
€. 2.500,00 sulla carta docente;
per l'accredito di €. Parte_5
2.500,00 sulla carta elettronica del docente;
per : Parte_6
l'accredito di €. 2.500,00 sulla carta elettronica del docente;
per
l'accredito di €. 2.000,00 sulla carta elettronica del Parte_7
docente; per l'accredito di €. 1.000,00 sulla carta Parte_8
elettronica del docente;
per, l'accredito di €. 2.500,00 Parte_9
sulla carta elettronica del docente;
per : l'accredito di €. Parte_10
500,00 sulla carta elettronica del docente;
per : l'accredito Parte_11
di €. 1.000,00 sulla carta docente. D)In via subordinata condannare il
, in persona del al Controparte_4 CP_6
risarcimento danni in favore dei ricorrenti nella misura pari all'importo di euro 500,00 per la carta docente maturata in forza dei contratti valorizzati in narrativa e quantificato, per ogni ricorrente, nella misura indicata nel precedente capo C). Con vittoria di spese e compensi di cui lo scrivente difensore si dichiara distrattario”.
Parte resistente: “Voglia l'Illustrissimo Tribunale di Trieste, in funzione di Giudice del Lavoro, respingere tutte le pretese attoree di cui trattasi ovvero riconoscere il beneficio in proporzione al servizio effettivamente prestato. Spese rifuse.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 26.3.2025, i ricorrenti indicati in epigrafe adivano il Giudice del lavoro di Trieste, esponendo di essere stati dipendenti del in qualità di docenti, Controparte_4
4 avendo prestato, negli ultimi anni scolastici, attività didattica presso diversi istituti scolastici triestini in forza di reiterati contratti a termine.
2. Evidenziavano come, con l'art. 1, co. 121 della L. 13 luglio 2015 n. 107
(c.d. Buona Scuola), fosse stato introdotto un bonus economico, denominato “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, dell'importo pari ad € 500,00 annui, da attribuire al personale docente al fine di sostenerne il percorso di formazione continua e l'aggiornamento professionale.
3. Rilevavano inoltre che tale importo non veniva corrisposto agli insegnanti assunti dall'amministrazione resistente con contratto a tempo determinato, sebbene il profilo professionale e le mansioni svolte da questi ultimi fossero pienamente equiparate a quelle dei docenti assunti con contratto a tempo indeterminato.
4. In punto di diritto parte ricorrente deduceva la violazione della contrattazione collettiva di settore, ma soprattutto la violazione del principio eurounitario di non discriminazione, di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla direttiva 1999/70, richiamandosi ai pronunciamenti della Corte di
Giustizia dell'Unione Europea in materia ed alla giurisprudenza interna, favorevole alla prospettazione attorea.
5. Costituendosi ritualmente in giudizio, il convenuto contestava la fondatezza delle pretese avversarie, di cui chiedeva il rigetto, deducendo l'infondatezza della domanda per assenza di discriminazione, in quanto la “carta elettronica del docente”, non essendo correlata alla prestazione lavorativa, non rientrava tra quelle “condizioni di impiego” per le quali è sancita l'uguaglianza fra docenti a tempo determinato e indeterminato.
Deduceva altresì il che alcuni dei ricorrenti avevano prestato CP_4
5 servizio su orario non completo e che la domanda non era fondata anche in ragione dell'inapplicabilità del dictum della Corte di Giustizia ai rapporti giuridici “esauriti”, non avendo parte ricorrente tempestivamente avanzato domanda di corresponsione del bonus per ogni annualità. Eccepiva altresì la prescrizione quinquennale ex art. 2948
c. 1 nr. 4 c.c. in ordine ad alcune delle annualità.
6. La causa veniva istruita con l'acquisizione della documentazione allegata dalle parti agli atti introduttivi e decisa all'odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. Il ricorso è fondato, e deve essere accolto per i motivi che di seguito vengono specificati.
8. La materia è regolata da quanto si rinviene nell'art. 1, comma 121, L. n.
107 del 2015, il quale dispone: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea Controparte_7
magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e
6 spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
9. In concreto, anche in ragione di quanto stabilito dalla normativa di attuazione vigente in materia, il beneficio della carta elettronica, è stato riconosciuto solo per i docenti di ruolo (v. art. 2, d.p.C.m. 23 set. 2015, in 'Gazzetta Ufficiale', S.G., n. 243 del 2015; v. art. 3, d.p.C.m. 28 nov.
2016, in 'Gazzetta Ufficiale', S.G., n. 281 del 2016).
10. A fronte del riportato quadro normativo, il quale fa riferimento alla figura del “docente di ruolo” senza contemplare la figura del docente precario o non di ruolo, va ricordato che l'art. 282, d.lgs. n. 297 del
1994, prevede il diritto ed il dovere di aggiornamento professionale del docente, senza distinguere se di ruolo o meno.
11. Non diversamente, i diversi contratti collettivi di comparto riconoscono il diritto-dovere del personale docente alla partecipazione ad attività di formazione ed aggiornamento professionali (v. art. 28, C.C.N.L. 1995, artt. 63-64, C.C.N.L. 2007), e ciò senza alcuna distinzione fra personale di ruolo e personale non di ruolo.
12. Premessi tali brevi cenni di inquadramento normativo della fattispecie, deve poi evidenziarsi che sulla questione si è pronunciata la Corte di
Giustizia Europea che, con ordinanza della VI Sezione del 18 maggio
2022 resa nella causa c 450/2, ha statuito che il comma 121 della legge
107 del 2015 oggetto di causa, nella parte in cui non attribuisce il bonus di € 500,00 al personale a termine, contrasta con la clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (recepito con Direttiva 1999/70/CE). In particolare è stato in
7 tale occasione affermato: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno
1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a Controparte_4
tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio CP_4
finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere
l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
13. L'importante pronunciamento della Corte di Giustizia poggia su due assunti fondamentali. Sotto un primo profilo si evidenzia che dalle norme interne emerge con chiarezza il principio secondo cui la formazione dei docenti, senza distinzione di categorie, è obbligatoria, permanente e strutturale. Sotto un secondo profilo si rileva che, essendo i docenti a tempo determinato comparabili a quelli a tempo indeterminato
8 dal punto di vista della tipologia di attività e di competenza professionale richiesta, non ricorrono ragioni oggettive che giustifichino la differenza di trattamento rispetto al riconoscimento della carta docente.
Conseguentemente, la valorizzazione della natura temporanea del rapporto di lavoro al fine di escludere i docenti precari dall'accesso al beneficio, comporta una violazione della clausola 4 dell'accordo quadro.
In aggiunta a quanto sopra deve evidenziarsi che il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1842 del 16/3/2022, ha censurato negativamente la scelta del convenuto di escludere dal beneficio i docenti a CP_4
termine in quanto irragionevole e contraria ai principi di non discriminazione e buon andamento della P.A. ex artt. 3, 35 e 97 della
Costituzione, rilevando che “è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti;
da ciò deriva che il diritto – dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso”.
14. I principi giurisprudenziali sopra richiamati sono del tutto condivisi dallo scrivente e devono essere applicati al caso di specie, non avendo il allegato evidenza alcuna che giustifichi un diverso trattamento CP_4
tra i docenti di ruolo e quelli precari. Né può essere condivisa la
9 prospettazione del resistente relativa alla non tempestività della richiesta del bonus da parte ricorrente, in quanto i termini di decadenza dal godimento del beneficio previsti dalla normativa interna, non possono che essere applicati ai docenti di ruolo, unici soggetti ad essere legittimati a farne richiesta, e non mai a soggetti che, essendone stati esclusi, non potevano essere soggetti a termini temporali ad essi non applicabili. Nondimeno, sul punto, va ricordato che l'art. 6 del d.P.C.M.
28.11.2016, prevede che “le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate”, dovendosi trarre da tale disposizione, contrariamente alla natura decadenziale del termine affermata dal resistente, il convincimento che la somma eventualmente non utilizzata nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità del titolare della carta.
15. Va peraltro ricordato che assai di recente, è intervenuta in materia, sentenza della Corte di Cassazione (Cass. nr. 29961/2023) emessa a seguito di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363 c.p.c., e che in tale occasione non solo è stata affermata l'impossibilità di opporre ai docenti l'esaurimento del rapporto, ma sono stati anche pronunciati i seguenti principi di diritto: “
1. La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L.
107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al
30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ”; 2. “Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il CP_4
beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato
10 tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”;
3. “Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio”.
16. In sostanza la Corte di Cassazione ha confermato che l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai soli insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999). I ricorrenti sono stati incaricati, nelle annualità specificate in ricorso e documentate
11 in atti, ai sensi dell'art. 1 co. 2 L. 124/1999 e dunque hanno diritto a percepire il beneficio. Non essendo stato contestato dal che gli CP_4
stessi siano rimasti all'interno del sistema delle docenze scolastiche, hanno diritto all'adempimento specifico e non ad una mera azione risarcitoria, mentre non ha rilevanza il fatto che alcuni dei contratti abbiano ad oggetto la prestazione di servizio su orario non completo, in quanto la circostanza non fa venir meno l'obbligo formativo del convenuto.
17. Venendo all'eccezione di prescrizione formulata da parte resistente, deve rilevarsi che, nel caso del bonus in esame si è in presenza di una somma pagata annualmente, e dunque periodicamente. Inevitabile la sua ascrivibilità al disposto dell'art. 2948, n. 4, c.c., il quale fa riferimento non solo alle somme versate a titolo retributivo ma a anche a “tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”, prescindendosi dunque dalla natura dell'emolumento.
18. In merito al dies a quo di decorrenza della prescrizione, deve evidenziarsi che secondo quanto disposto dall'art. 5, comma 3, D.P.C.M. del 28.11.2016: “Per l'anno scolastico 2016/2017, la registrazione dei soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata è consentita dal 30 novembre 2016. A partire dall'anno scolastico 2017/2018, la registrazione di nuovi soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata è consentita dal 1° settembre al 30 ottobre di ciascun anno”.
L'art. 2935 c.c. stabilisce che «la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere», ovvero dal primo giorno in cui il diritto può essere esercitato a prescindere dal fatto che il suo esercizio incontri o meno anche un successivo termine di decadenza.
Dall'applicazione del predetto quadro normativo alla fattispecie, dall'esame delle diffide allegate al ricorso, dall'esame delle date di inizio
12 dei relativi contratti (dies a quo della decorrenza qualora posteriore ai termini indicati dai decreti ministeriali), deriva che risulta prescritto il diritto a ricevere il bonus relativo:
-alle annualità 2019/2020 per Parte_2
-alle annualità 2019/2020 per;
Parte_5
-all'annualità 2019/2020 per;
Parte_7
19. Difatti, come correttamente eccepito da parte resistente, le diffide prodotte risultano inidonee ad interrompere la prescrizione in quanto trasmesse a prescrizione maturata.
20. Ne deriva, considerato che l'art. 1 co. 572 della L 30 dicembre 2024, n.
207 allarga la platea dei docenti beneficiari del bonus, ma ricomprendendovi solo i titolari di contratti fino al 31 agosto di ciascun anno scolastico, ipotesi che quanto all'annualità 2024/2025 non ricorre nelle fattispecie in esame, che la domanda deve trovare accoglimento con riferimento alle annualità:
- 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/24 e 2024/25 per
Parte_2
- 2021/2022 e 2022/2023 per Parte_3
- 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 per
; Parte_4
- 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 per Parte_5
;
[...]
- 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 per
Parte_6
- 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 per Parte_7
- 2023/2024 e 2024/2025 per Parte_8
- 2019/2020, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 per
; Parte_9
13 - 2022/2023 per;
Parte_10
- 2022/2023 e 2024/2025 per;
Parte_11
e deve essere accertato il loro diritto ad ottenere la carta docente per l'importo di € 500,00 annui, con conseguente condanna della parte convenuta a mettere a disposizione della parte detta carta docente (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge, non essendo per contro possibile una condanna alla mera corresponsione degli importi giacché in tal modo la parte fruirebbe delle relative somme senza quel vincolo di destinazione imposto dal legislatore (ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.).
21. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, in parziale accoglimento del ricorso, così decide:
1) accerta il diritto di ottenere la carta docente come richiesto in atti per gli anni scolastici:
- 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/24 e 2024/25 per
Parte_2
- 2021/2022 e 2022/2023 per Parte_3
- 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 per
; Parte_4
- 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 per Parte_5
;
[...]
- 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 per
Parte_6
- 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 per Parte_7
- 2023/2024 e 2024/2025 per Parte_8
14 - 2019/2020, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 per
; Parte_9
- 2022/2023 per;
Parte_10
- 2022/2023 e 2024/2025 per;
Parte_11
2) per l'effetto condanna il convenuto, in persona del pro CP_5
tempore, a mettere a disposizione dei ricorrenti detta carta docente
(o altro equipollente), nella misura piena di € 500,00 annui, oltre interessi o rivalutazione, per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge
3) condanna il convenuto a rimborsare ai ricorrenti vittoriosi le spese di lite, liquidate in complessivi € 4.216,00 oltre accessori;
il tutto con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Trieste, 20.05.2025
Il Giudice dott. Paolo Ancora
15