Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 12/06/2025, n. 1917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1917 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
n. 11660/2018 R.G.
TRIBUNALE DI LECCE
Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce – Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Manuela Pellerino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al numero d'ordine 11660 del 2018, trattenuta in decisione all'udienza del 21.03.2025, promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli CP_1
Avv.ti Dario De Leandro e Giuseppe De Lucia del Foro di Napoli, procuratori domiciliatari;
– ATTRICE –
CONTRO
rappresentato e difeso dall'Avv. Tommaso Fasiello del Foro di Lecce, _2 procuratore domiciliatario;
- CONVENUTO -
E
CO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.
[...]
Andrea Ciccarese del Foro di Lecce, procuratore domiciliatario, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Elena Anna Ligori del Foro di Lecce;
- CONVENUTA-
E
Controparte_4
– CONVENUTO CONTUMACE –
FATTO e DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, in persona del legale rappresentante CP_1 pro tempore, conveniva dinanzi all'intestato Tribunale _2 [...]
, e CO CO
esponendo che: aveva effettuato una proposta di Controparte_4 _2 commissione di calzature per bambini alla società attrice, produttrice di tali articoli, per il tramite della sua agente soc. P COMPANY, nella persona del legale rappresentante pro tempore che, poi, lo stesso aveva dato istruzioni per la Controparte_5 _2 fatturazione della merce in questione alla SHOE HOUSE, ditta individuale di _4
, e per la consegna alla società
[...] [...]
che, a fronte di queste fatturazioni, aveva consegnato a in conto, _2 Controparte_5 alcuni titoli cambiari a firma di a favore della che dette Controparte_4 CP_1 cambiali erano andate insolute e che il debito nella sua interezza non era stato pagato.
Pertanto, chideva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “dichiarare l'inadempimento dei convenuti e la responsabilità solidale per il pagamento delle merci in questione con condanna degli stessi in solido o ciascuno o chi tra essi , in via residuale fosse anche ex art. 2041 c.c. o per arricchimento senza causa, al pagamento delle somma di € 179.639,49, totale delle fatture sopraelencate /o € 180.410,22 s.e.o. come da estratto conto della ove sono CP_1 inserite le spese sugli insoluti o di quella diverse ritenuta oltre interessi al tasso ex decreto legislativo 231/'02 e rivalutazione, dalla consegna al saldo. Vinte le spese e competenze a distrarsi all'Avv. Dario DE LANDRO”.
Con comparsa di risposta depositata il 12.04.2019, si costituiva in giudizio _2 che contestava di aver ordinato la merce oggetto di causa, ammettendo di aver solo consegnato le cambiali per conto del e che concludeva per il rigetto della domanda _4 attorea, con vittoria di spese.
Con comparsa di risposta parimenti depositata il 12.04.2019, si costituiva in giudizio anche
, in CO CO persona del legale rappresentante pro tempore, che rappresentava la propria estraneità ai fatti, in quanto il magazziono con insegna nell'anno in contestazione CO
(2013) era nella disponibilità di altra società operante nel settore calzaturiero.
Pertanto, concludeva per il rigetto della domanda attorea, con vittoria di spese e condanna dell'attrice ex art. 96 c.p.c.
nonostante la regolarità della notifica dell'atto di citazione, restava Controparte_4 contumace.
La causa veniva istruita tramite prove documentali ed orali e all'udienza del 21.03.2025, previa precisazione delle conclusioni, era trattenuta in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*****
Le domande attoree nei confronti di e _2 CO
, ono infondate, mentre la domanda
[...] CO attorea nei confronti di è fondata e merita di essere accolta per i motivi Controparte_4 di seguito esposti.
Esaminando le prove testimoniali, si osserva che il teste , all'udienza del Controparte_5
19.11.2021, ha dichiarato che aveva ordinato, per suo tramite, durante _2 un'esposizione a Bari, calzature per bambini da Ha precisato che “in fase di ordine, CP_1 il diede disposizioni di caricare l'ordine su una ragione sociale che lui mi dettò (SHOE _2
HOUSE) e mi indicò anche la destinazione della merce ( ”. CO
Ha aggiunto che “la fornitura in questione andò avanti nel 2013 e nel 2014; si trattava di collezioni sia estive che invernali con riassortimenti. Si trattava di circa centottantamila euro di merce fornita”.
Ha, inoltre, confermato che gli aveva consegnato 6 cambiali, a firma di _2 _4
, titolare di Shoe House, ciascuna da euro 3.000,00, come piccolo acconto sulla
[...] fornitura, in quanto le fatture erano intestate alla ditta del medesimo , e che le _4 cambiali erano rimaste insolute.
La teste dipendente di all'udienza dell'11.02.2022, ha dichiarato Testimone_1 CP_1 che l'ordine era pervenuto, in via telematica, tramite , agente di zona di Controparte_5 [...]
con indicazione “come fatturazione SHOE HOUSE e destinazione merce CP_1 [...]
. Ha, altresì, confermato che la aveva provveduto alla CP_3 CP_1 spedizione delle calzature per bambini ordinate e alla consegna della merce alla zona industriale di Sogliano Cavour, che il debito non pagato ammontava a euro 179.639,49, che le cambiali erano state protestate.
All'esito delle prove orali è, dunque, emerso che le calzature in questione erano state effettivamente ordinate per conto di , da parte di per il Controparte_4 _2 tramite dell'agente di zona di . CP_1 Controparte_5
L'ordine verbale era stato effettuato dal in rappresentanza di . La _2 Controparte_4 circostanza che egli agisse non in proprio ma per conto di era stata chiaramente _4 manifestata, difatti aveva specificato che le fatture dovevano essere emesse nei _2 confronti del . Tale ultima circostanza è pacificamente ammessa dalla società attrice _4 che ha sostenuto di aver effettivamente emesso fatture nei confronti del , soggetto _4 firmatario delle cambiali consegnate. D'altronde, la merce è stata consegnata, come si evince dai documenti di trasporto depositati, a Shoe House, ditta individuale di , Controparte_4 presso il magazzino, con insegna sito nella zona industriale di Sogliano CO
Cavour. I documenti di trasporto riportano in più occasioni la firma dello stesso _4
, quale soggetto ritirante la merce. D'altra parte come si evince dalla visura camerale
[...] depositata dall'attrice, la ditta individuale di si occupava di commercio Controparte_4 elettronico di abbigliamento e, dunque, la merce doveva essere necessariamente consegnata presso un magazzino, non avendo egli un locale punto vendita.
Ne discende che , avendo manifestato sin dal principio, di contrarre per conto _2 di , non può essere considerato responsabile in proprio per l'inadempimento. Controparte_4
Alcun coinvolgimento è emerso, peraltro, nella vicenda da parte di
[...]
CO
La teste ha, infatti, specificato che dall'ordine pervenuto per il tramite di Testimone_1
si evinceva che la merce doveva essere consegnata presso Controparte_5 [...]
nella zona industriale di Sogliano Cavour, ma non ha fatto alcun riferimento CP_3 alla s.a.s. convenuta. In coerenza con tale deposizione, dai documenti di trasporto depositati dall'attrice si evince che la consegna era avvenuta in favore di Shoe House presso
[...]
nella zona industriale di Sogliano Cavour e che la merce era stata ritirata, in CP_3 più occasioni, da personalmente o da altri soggetti che, in virtù di quanto Controparte_4 emerge dalla visura camerale della convenuta, non rientravano tra i soci accomandatari o CP_3 legali rappresentanti, della medesima CP_3
Inoltre, dalla visura camerale non emerge che la società convenuta avesse nel 2013, ma neppure alla data della visura, sede legale oppure operativa nella zona industriale di Sogliano
Cavour.
D'altronde anche se fosse stato provato che la merce fosse stata effettivamente consegnata presso la sede della ciò non avrebbe implicato alcun impegno contrattuale da parte di CP_3 quest'ultima, in quanto ragionevolmente si sarebbe trattato esclusivamente di un ritiro nell'interesse e per conto di , unico soggetto in nome del quale il negozio era Controparte_4 stato stipulato.
Venendo alla domanda nei confronti di , occorre evidenziare che Controparte_4 quest'ultimo, non ha mai contestato la spendita del suo nome da parte di ai _2 fini della conclusione del negozio. Le circostanze che il fosse a conoscenza della _4 spendita del suo nome da parte di e che avesse inteso recepire gli effetti del _2 negozio si evincono, dalla sottoscrizione, da parte sua, delle cambiali consegnate alla
[...]
tramite il prima e il poi, dalle sue firme apposte su più documenti di CP_1 _2 CP_5 trasporto, talvota intestati espressamente alla sua ditta individuale Shoe House e in altre occasioni meramente a attestanti la ricezione della merce. non CO _4 ha poi inteso contestare il proprio coinvolgimento scegliendo di restare contumace nel presente giudizio e non partecipando neppure al tentativo di negoziazione assistita, previo invito regolarmente notificato.
La prova della consegna della merce e del suo valore emerge oltre che dai documenti di trasporto anche da quanto riferito dai testi escussi.
Vi è, inoltre, prova che le cambiali siano state protestate e non è stata fornita alcuna prova del pagamento dell'intera somma. Pertanto, è dimostrato l'inadempimento di che deve essere condannato al Controparte_4 pagamento in favore della società attrice di euro 180.410,22 (comprensivi del valore della merce pari a euro 179.639,49 e delle spese sugli insoluti), oltre interessi ex d.lgs. n. 231/2002 sino al soddisfo.
La rivalutazione monetaria non può essere concessa in assenza di prova specifica del maggior danno che dimostri che si sarebbe investito in modo da evitare l'inflazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Non si ritiene che sussistano i presupposti per una condanna dell'attrice ex art. 96 c.p.c., non essendo stato accertato l'esercizio delle sue prerogative processuali in modo abusivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 11660 del R.G. 2018, così provvede:
1) Accerta e dichiara l'inadempimento di con riferimento al negozio Controparte_4 per cui è causa e per l'effetto lo condanna a pagare nei confronti di in CP_1 persona del legale rappresentante pro tempore, la somma di euro 180.410,22, oltre interessi ex d.lgs. n. 231/2002 sino al soddisfo;
2) Rigetta la domanda attorea nei confronti di _2
3) Rigetta la domanda attorea nei confronti di
[...] in persona del legale rappresentante pro CO tempore;
4) Condanna a rifondere in favore di in persona del legale Controparte_4 CP_1 rappresentante pro tempore, le spese del presente giudizio che quantifica in € 793,95 per spese ed € 8.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario e accessori di legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Dario De Leandro, dichiaratosi antistatario;
5) condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere in CP_1 favore di le spese del presente giudizio che quantifica in € 7.100,00 _2 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario e accessori di legge;
6) condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere in CP_1 favore di CO in persona del legale rappresentante pro tempore, le spese del
[...] presente giudizio che quantifica in € 7.100,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario e accessori di legge.
Così deciso in Lecce in data 12.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa Manuela Pellerino