Ordinanza collegiale 5 ottobre 2021
Sentenza 31 maggio 2022
Ordinanza collegiale 12 luglio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 31/05/2022, n. 896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 896 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 31/05/2022
N. 00896/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01041/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1041 del 2020, proposto da
MO FU, rappresentata e difesa dall'avvocato Vincenzo Parato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Brindisi, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento del Settore Urbanistica del Comune di Brindisi, prot.n.75959 del 4.9.2020, mai comunicato alla ricorrente, con cui è stato espresso parere parzialmente contrario e quindi rigettata in parte qua l'istanza di sanatoria edilizia ex art. 37 e 36 D.P.R. n. 380/2001 relativamente ad alcune modifiche di prospetto sull'area esterna dell'immobile commerciale sito in Brindisi alla via P. Togliatti n.108;
- ove occorra della nota dirigenziale prot. n. 25520 del 6.3.2020, mai comunicata, avente ad oggetto l'esternazione del parere contrario di cui sopra, nonché infine della nota di avvio del procedimento di accertamento abuso edilizio prot. n. 28527 del 21.3.2019.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 maggio 2022 il dott. Silvio Giancaspro e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- all’esito del sopralluogo effettuato in data 11.02.2019 presso gli immobili siti in Brindisi alla via Palmiro Togliatti n. 106-108, di proprietà della sig.ra FU MO, la polizia locale di Brindisi ha accertato l'esecuzione delle seguenti opere abusive: “ 1) Nella zona esterna antistante l'ingresso, la tettoia esistente, autorizzata con Permesso di Costruire in Sanatoria n° 264/17 del 21-07-2017, con struttura in legno e copertura composta da pannelli fotovoltaici fissati su staffe e profilati di alluminio, risulta completamente modificata. Lungo il suo perimetro sono state realizzate delle fioriere in cartongesso di altezza circa mt. 1,00 posti a "chiusura" dello spazio sottostante la tettoia, i sostegni in legno verticali e quelli orizzontali sono stati rivestiti con elementi di cartongesso a simulazione di pilastri e solette, così come riferito dalla signora FU, andando a modificare completamente quanto assentito; L'opera realizzata al punto 1) risulta difforme al permesso di costruire rilasciato e rientrano nella procedura permesso di costruire - Parte I, Titolo II, Capo II - art. 10 del D.P.R. 6 Giugno 2001, n° 380 e ss. mm. ii.; 2) All'interno del locale posto al piano seminterrato, sono state realizzate delle modifiche interne consistenti in due pareti divisorie per creare un disimpegno in prossimità del bagno e la realizzazione di una cella frigorifera delle dimensioni di mt. 3,50 x 2,40 per la conservazione dei fiori, essendo l'attività che si svolge in detto locale di fioraio; Le opere realizzate al punto 2) sono difformi dal permesso di costruire rilasciato e rientrano nella procedura SCIA - Parte I, Titolo II, Capo III - art. 22 del D.P.R. 6 giugno 2001, n° 380 e ss. mm. ii ”;
- con nota prot.n.28527 del 21.3.2019, l’Amministrazione comunale ha comunicato l’avvio del procedimento volto a sanzionare le predette opere abusive;
- in data 15.4.2019 la sig.ra MO FU ha presentato “richiesta di sanatoria prot. 37800”;
- con nota dirigenziale prot.n.25520 del 6.3.2020, che la ricorrente assume non esserle stata trasmessa, l’Amministrazione comunale ha comunicato “ che in data 3-03-2020 n° 1 è stato espresso il seguente parere: "Parere favorevole all'accertamento di conformità ex art. 37 D.P.R. 380/01 e s.m.i per le sole modifiche interne realizzate al piano interrato sulla scorta dell'istruttoria e della valutazione operata dal servizio competente, previo pagamento della sanzione dovuta. Parere contrario con avvio del procedimento per il ripristino dello stato dei luoghi ex art. 10 bis L.241/90 per le opere realizzate in difformità al p.d.c. 264/2017 con riferimento alle opere abusive ";
- con successiva nota dirigenziale prot.n.75959 del 4.9.2020, l’Amministrazione comunale ha comunicato “ le motivazioni riportate in istruttoria relative al parere contrario alla sanabilità delle opere esterne ”, assumendo che " Per quanto attiene la sanabilità dell'intervento si ritiene che le modifiche interne realizzate al piano interrato possano trovare accoglimento previo pagamento della sanzione di € 516,00, la presentazione delle dichiarazioni di conformità dell'impianto elettrico e tecnologici ai sensi del O.M. n. 37/08 e la variazione catastale; mentre le opere realizzate sulla pensilina in difformità rispetto al P. di C. in sanatoria n. 264/17, compromettano l'estetica del fabbricato è rendono ad uso esclusivo l'area di marciapiede antistante che, se pur di proprietà (vedi copia titolo di proprietà), costituisce comunque un'area destinata a marciapiede in continuità con il resto del marciapiede prospiciente la via pubblica, il cui scopo è quello di consentire agevolmente il passaggio dei pedoni ”;
Premesso altresì che:
- l’odierno ricorso è stato notificato in data 22.09.2020 all’indirizzo IPA (ufficioprotocollo@pec.comune.brindisi.it), anziché presso l’indirizzo indicato nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE), gestito dal Ministero della Giustizia (avvocatura@pec.comune.brindisi.it);
- a seguito dell’ordinanza n. 1419/2021, con cui questo TAR ha ordinato alla ricorrente di provvedere alla rinnovazione della notifica nei confronti del Comune di Brindisi, la sig.ra FU ha correttamente provveduto a notificare il ricorso in data 27.10.2021 presso l’indirizzo indicato nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE), gestito dal Ministero della Giustizia (avvocatura@pec.comune.brindisi.it);
Rilevato che la sig.ra FU è insorta avverso il parere contrario alla sanatoria delle opere esterne comunicato con le note dirigenziali prot.n.25520 del 6.3.2020 e prot.n.75959 del 4.9.2020, lamentandone l’illegittimità sotto i seguenti profili:
- difetto di istruttoria e illogicità della motivazione, tenuto che nella specie, come precisato nella relazione tecnica allegata alla istanza di sanatoria, si tratta di opere in cartongesso riferibili all’edilizia libera;
- in ogni caso, non è corretto sostenere che l’area occupata dalle fioriere “sia destinata a marciapiede in continuità con il resto del marciapiede prospiciente la via pubblica, in quanto tra l'area di proprietà FU ed il marciapiede antistante la via pubblica esiste un dislivello di oltre cm. 32,00 che differenzia in maniera netta ed inequivocabile l'area privata della sig.ra FU dal marciapiede pubblico (si vedano le foto in allegato)”;
- parimenti infondato è il giudizio espresso dall’Amministrazione comunale circa la compromissione dell’estetica del fabbricato;
Considerato che:
- dai rilievi fotografici allegati in atti emerge plasticamente che le fioriere realizzate dalla ricorrente non occupano il marciapiede, ma l’area di pertinenza del fabbricato, e che comunque non rappresentano un ostacolo per il passaggio dei pedoni;
- quanto agli assunti motivazionali concernenti la ritenuta compromissione dell’estetica del fabbricato, le relative valutazioni, di natura essenzialmente soggettiva, devono essere ritenute sviate e non conferenti in quanto estranee al perimetro degli accertamenti propri del procedimento di rilascio del p.d.c. “ Il permesso di costruire è atto vincolato che non comporta alcuna discrezionalità da parte della p.a., nemmeno di carattere tecnico, non essendo consentite agli enti preposti al suo rilascio valutazioni di carattere estetico che esulino dal quadro normativo così come delineato dalla legislazione nazionale e regionale e dalle prescrizioni dettate dagli strumenti urbanistici. Pertanto, nell'accertamento del requisito inerente il rispetto dei caratteri tipologici, formali e strutturali dell'organismo preesistente, propri della categoria del restauro conservativo oggetto della domanda di permesso di costruire, il rilascio del titolo edilizio non può essere condizionato alla conservazione di certe caratteristiche estetiche dell'edificio ritenute meritevoli di tutela e in alcun modo prefigurate dalla strumentazione urbanistica ” (T.A.R. Toscana Firenze, Sez. III, 28/03/2018 n. 449);
Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere accolto con l’annullamento del parere contrario alla sanatoria delle opere esterne;
Ritenuto che nulla è dovuto a titolo di spese di lite stante la mancata costituzione dell’Amministrazione intimata;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e per l’effetto annulla il parere contrario alla sanatoria delle opere esterne comunicato con le note dirigenziali prot.n.25520 del 6.3.2020 e prot.n.75959 del 4.9.2020.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 18 maggio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Silvio Giancaspro, Referendario, Estensore
Alessandro Cappadonia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvio Giancaspro | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO