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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 16/12/2025, n. 5130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5130 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, nella persona del giudice onorario dott.
Francesco ER Ruggiero, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al N. R. G. 1647 dell'anno 2019
TRA (p. iva ) in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Federica Foglia, e presso la stessa elettivamente domiciliata in
Capaccio Scalo, alla Via Galileo Ferraris n. 35, come da procura in atti;
- ATTRICE
E
, (p. iva ) in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Annamaria Bona e Luigi Adinolfi, e presso quest'ultimo elettivamente domiciliata in Salerno, alla Via F. Conforti n.11, come da procura in atti,
- CONVENUTA
E
(c.f./p. iva ), in persona del legale rappresentante p.t., CP_2 P.IVA_3 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Elpidio Capasso e Valentina Esposito, e presso il primo elettivamente domiciliata in Arzano, alla Via A. Pecchia n.71, come da procura in atti,
-TERZA CHIAMATA IN CAUSA
E
, (c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. CP_3 C.F._1
IA AM, e presso la stessa elettivamente domiciliato in Angri (SA), alla Via
Fleming n.49, come da procura in atti,
-INTERVENTORE
OGGETTO: Pagamento somme.
Conclusioni come in atti come richiamate nello svolgimento del processo.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in riassunzione regolarmente notificato, L' rovvedeva Parte_1
a riassumere il giudizio già pendente innanzi il Giudice di Pace di Capaccio Paestum, ed ivi segnato al RGN 58/2018, dove il Giudice adito si dichiarava incompetente per valore, rimettendo le parti davanti a codesto Tribunale. Deduceva che con atto di citazione ritualmente notificato aveva convenuto in giudizio la per sentire accertare Controparte_1
l'inesistenza del contratto di fornitura relativamente alle due utenze in Matinella di Capaccio, alla via Provinciale, ed in Agropoli, alla Via Madonna del Carmine, per non aver mai sottoscritto il relativo contratto. Adduceva di aver ricevuto bollette relative alle dette utenze da parte della convenuta, e di averle contestate immediatamente disconoscendo ogni rapporto con la stessa. Chiedeva, pertanto, dichiararsi l'inesistenza e/o la nullità del contratto relativo alle dette utenze, con accertamento negativo del credito in ordine alla fornitura eseguita, con la condanna della convenuta alla restituzione dell'importo di euro 521,42, comunque ricevuto per mero errore;
oltre al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali subiti. Vinte le spese di lite.
Si costituiva, in quel giudizio, la che impugnava tutta l'avversa Controparte_1 domanda. Contestava la domanda di parte attrice esibendo la proposta di contratto sottoscritta in data 31/7/2017. Eccepiva l'incompetenza per valore del Giudice di Pace adito, in quanto già le domande svolte dall'attore superavano la competenza del Giudice di Pace (accertamento negativo del credito per euro 2.480,28, restituzione della somma di euro 521,42; risarcimento del danno quantificato in euro 5.000,00). Deduceva l'infondatezza della domanda attrice, e chiariva che essa società si era avvalsa dell'opera di varie Agenzie sparse sul territorio per la raccolta dei contratti. Che nel caso di specie si era avvalsa dell'opera della società CP_4 che le aveva procurato il contratto con l'attrice. Che, ad ogni modo, appena avuta contezza della contestazione, si era attivata per fare rientrare parte attrice al precedente fornitore, ed aveva applicato uno sconto sulle somministrazioni di energia elettrica, comunque eseguite, e ciò in conformità alla delibera AEEG n. 153 del 2012. Per tali motivi, in via riconvenzionale chiedeva la condanna dell'attrice al pagamento della somma di euro 2.506,20 per la fornitura eseguita.
Chiedeva di chiamare in causa la società per essere dalla stessa manlevata da CP_4 ogni conseguenza pregiudizievole, concludendo per il rigetto della domanda attrice,
l'accoglimento della riconvenzionale, in subordine chiedeva la condanna della terza chiamata in causa, il tutto vinte le spese di lite.
2 All'udienza del 14/11/2018 il Giudice di Pace adito dichiarava, con ordinanza, la propria incompetenza per valore rimettendo le parti innanzi codesto Tribunale.
Parte attrice provvedeva alla riassunzione del giudizio con atto notificato l'11/02/2019, ribadendo le proprie domande.
Parte convenuta si costituiva con comparsa del 29/5/2018, reiterando le difese spiegate davanti al Giudice di Pace ed insistendo nella chiamata in causa del terzo CP_2
Con decreto del 29/5/2018 il primo istruttore della causa autorizzava la chiamata in causa della società ed a tanto vi provvedeva parte convenuta con atto di citazione notificato CP_2 al terzo in data 16/7/2019.
Con comparsa del 03/02/2020 si costituiva la società che contestava l'avverso atto CP_2 di chiamata in causa. Precisava che il proprio agente aveva raccolto la firma del sig. CP_3
, quale legale rappresentante della società che aveva ricevuto
[...] Parte_1 anche copia della Carta d'Identità dello stesso , e l'ultima fattura del precedente CP_3 fornitore. Aggiungeva che la propria attività si limitava a trasmettere detti dati alla società
[...]
per acquisire dei potenziali nuovi utenti, ma che poi doveva essere la società CP_1 convenuta a verificare, tramite la procedura detta di check call, ovvero contattare il cliente per la conferma dei dati e l'acquisizione del consenso, e detta ultima procedura non era di competenza di essa Agenzia. Concludeva, quindi, per il rigetto di ogni domanda nei suoi confronti, vinte le spese di lite.
In seguito, con atto del 14/9/2020 interveniva volontariamente in giudizio il sig. CP_3
, nella qualità di legale rappresentate dell'attrice, che, a sostegno delle ragioni della
[...] società attrice, ribadiva il disconoscimento della propria firma in calce alla proposta di contratto del 31/7/2017 esibita dalla convenuta, adducendo di non aver mai incontrato rappresentanti e/o agenti della società Affermava la totale inesistenza del contratto di fornitura, e CP_2 concludeva per la declaratoria di legittimità dell'intervento adesivo autonomo, per l'accoglimento della domanda di parte attrice, vinte le spese di lite.
Acquisiti i documenti esibiti dalle parti, ammessa ed espletata una CTU grafologica, dato ingresso alla prova orale con testi, dopo vari rinvii la causa è stata trattenuta per la decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La domanda deve essere accolta per le ragioni che seguono.
3 1. Dall'istruttoria condotta è emerso, in maniera convincente, che parte attrice non ha mai sottoscritto la proposta di contratto del 31/7/2017 a cui fa riferimento la convenuta società erogatrice.
In primis, va evidenziato, a fronte delle eccezioni sollevata dalla convenuta, che parte attrice ha sin da subito disconosciuto l'intero rapporto di fornitura, contestando e disconoscendo sia le fatture che soprattutto il contratto (rectius la proposta di contratto). E ciò è avvenuto già con le varie contestazioni ed intimazioni inviate alla convenuta a mezzo mail (v. mail del 02.12.2017, del 03.01.2018) e raccomandata del 13/11/2017. Disconoscimento reiterato, poi, nell'atto di citazione, ed anche nell'atto di riassunzione.
A tal proposito, si rammenta che la costante giurisprudenza, riguardo alla forma del disconoscimento, nonostante la lettera della norma imponga alla parte l'onere di negare formalmente la propria scrittura o sottoscrizione, non richiede a tal fine l'uso di formule sacramentali o speciali. Tuttavia, ritiene necessario che il disconoscimento si concreti in una impugnazione specifica e determinata dell'autenticità della scrittura e/o della relativa sottoscrizione e non può, quindi, risolversi in una generica formula di stile (Cass. 11/24456;
Cass. 08/3474; Cass. 03/11911).
Il convincimento del giudice di merito circa l'idoneità di una determinata deduzione o condotta difensiva ad integrare gli estremi del disconoscimento costituisce peraltro giudizio di fatto, insindacabile in sede di legittimità” (Cass., seconda sezione civile, sentenza n. 2290 del 19 marzo 1996).
Nella specie, come sopra sottolineato, anche se in modo sui generis, parte attrice ha da subito contestato l'esistenza stessa dell'intero rapporto di fornitura come portato avanti dalla convenuta. In vero, già con la mail del 02.12.2017 parte attrice contestava e disconosceva le fatture chiedendo l'annullamento delle stesse per non aver mai sottoscritto alcun contratto, e chiedendo alla convenuta di fornire prova di tale contratto.
Ad ogni modo, con la memoria n.2 ex art. 183, VI comma. C.p.c., parte convenuta ha chiesto disporsi la verificazione della firma posta in calce alla proposta di contratto.
E dalla CTU espletata emerge che: “le sei firme figuranti sulla proposta di contratto datata
31/7/2017 non sono riferibili ad ” (v. ctu pag. 37), tale giudizio, reso CP_3 dall'Ausiliario del giudice, non solo appare immune da vizi e/o censure, ma non è stato, sostanzialmente, contestato da parte convenuta.
4 Non sussiste motivo alcuno per dissentire dalle conclusioni del c.t.u., in quanto le operazioni peritali sono state condotte con documenti comparativi in originale e di origine certa, con la raccolta del “saggio grafico”, nel pieno contraddittorio delle parti, con l'uso di particolari tecnologie (analisi al microscopio ad infrarossi e ultravioletto ) e la relazione di consulenza d'ufficio ha esaminato approfonditamente i profili tecnici della controversia, ampiamente motivando le conclusioni formulate. In particolare, il CTU ha affermato che:” - il documento in oggetto reca in corrispondenza delle date “31/07/2017” copertura apparentemente con bianchetto di pregressi simboli grafici”, precisando nel corso della relazione che nell'esame delle firme contestate: “si ravvisano alcuni elementi grafici tipici dell'imitazione a mano libera
(vd.ad es. alcune analogie esteriori e la rapidità grafica), la scarsa rispondenza delle restanti verificande rispetto alla sagoma scrittoria delle autografe del , induce ad ipotizzare che CP_3 le sottoscrizioni … siano frutto di una imitazione improvvisata, ossia avvenuta in assenza o quasi di allenamento”.
A quanto attestato dalla CTU, si aggiunge la deposizione della teste sentita Tes_1 all'udienza del 06/10/2022, la quale, addetta all'amministrazione della società attrice, ha Cont dichiarato: “non è mai avvenuto un incontro con o società Ciò preciso perché ero CP_2 io che coordinavo i vari appuntamenti in ufficio”. Aggiungendo: “Sul capo 3) non mi risulta alcuna sottoscrizione da parte del o, comunque, in mia presenza non è avvenuta”. CP_3
Ne consegue, pertanto, che si deve affermare che nessuna proposta di contratto è stata mai sottoscritta da parte attrice con la convenuta.
Ne consegue che, per questa parte, va accolta la domanda attrice di accertamento negativo del credito, con l'annullamento delle fatture n. M177759120 del 10.11.2017 per euro 512,42, n.
M177779615 del 10.11.2017 per euro 60,54, n. M177923502 del 15.12.2017 per euro 615,98,
n. M177939490 del 05.12.2017 per euro 76,99, -fattura M186000556 del 16.01.2018;
n. M186726193 del 03.05.2018 per euro 1.864,30. Con la condanna, altresì, di parte convenuta alla restituzione dell'importo di euro 512,42 indebitamente ricevuto.
2. Sulla domanda riconvenzionale.
Parte convenuta ha replicato sostenendo che, comunque, parte attrice ha ricevuto la fornitura di energia e, anche in virtù dell'istituto dell'indebito arricchimento, la stessa è tenuta a pagare quanto erogato. A tal fine ha invocato la delibera ARERA 153/2012 del 19.04.2012 – Articolo
12 dell'Allegato A – a tenore del quale “Il venditore non richiesto storna le fatture eventualmente emesse nei confronti del cliente finale e procede ad applicare ai prelievi relativi al periodo in cui l'attivazione non richiesta ha avuto luogo, per le forniture di energia elettrica,
5 per ogni mese e ogni fascia oraria del periodo in cui ha avuto luogo l'attivazione non richiesta, le condizioni economiche applicate ai clienti di maggior tutela”.
Da tale previsione deriverebbe che l'utente che si sia visto affidare ad altra società di vendita per un contratto da lui non voluto debba pagare i consumi di cui ha comunque fruito con applicazione della tariffa di maggior tutela, e quindi al prezzo più basso possibile. Cont E poiché, nel caso di specie, a fatturato, dopo il disconoscimento del contratto, alla tariffa di maggior tutela, stornando gli importi eccedenti, ne deriverebbe l'insussistenza di danno per l'utente e l'obbligo di costui di pagare i consumi di energia elettrica fatturati dalla convenuta.
Questo ragionamento non può essere condiviso. Contr La questione, introdotta da eve ritenersi non pertinente al caso di specie.
Ed infatti, la stessa delibera ARERA invocata da parte convenuta definisce, in premessa, la nozione di “contratto non richiesto”: tale è il contratto tra il venditore ed il cliente finale che quest'ultimo ritiene derivi da una pratica commerciale scorretta, così come definita dagli articoli 20, comma 2, 21 e 22 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n.206 (Allegato A, art. 1, co. 1.1). La nozione di pratica commerciale scorretta, come rinvenibile nel decreto legislativo da ultimo citato, rimanda ad una elencazione - da reputarsi tassativa - di pratiche ingannevoli
(articoli 21, 22 e 23) o aggressive (articoli 24, 25 e 26).
A nessuna di tali ipotesi appare riconducibile quella verificatasi nel caso di specie, in cui, per quanto è dato ricostruire in base alla prospettazione attorea e all'istruttoria condotta- CTU grafologica e prova orale - il passaggio dell'utenza dal precedente venditore a è CP_1 avvenuto in virtù di falsificazione della firma del sig. , nella qualità di legale CP_3
Contr rappresentante dell'attrice, sulla proposta di contratto indirizzata al fornitore
Non si verte, nella specie, in tema di contratto concluso per effetto di pratica commerciale scorretta, di pratica, cioè, ingannevole o aggressiva, ma di contratto del tutto inesistente, mai concluso e perciò improduttivo di effetti vincolanti inter-partes.
3. Non pertinente in questa sede il tema della ripetizione di indebito, la domanda di arricchimento senza causa è, per la sua natura sussidiaria, inammissibile: il principio sancito dall'art. 2042 c.c. secondo cui l'azione di arricchimento non è proponibile quando il danneggiato può esercitare un'altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito trova applicazione quando la diversa azione sia esperibile non solo nei confronti dell'arricchito ma anche nei confronti di terza persona (v. ad es. Cass. Sez. 1, 4 gennaio 2017, n. 80; Cass. Sez. 1,
11 giugno 2018, n. 15145).
6 Contr La buona fede di e il danno patito per l'energia erogata e non pagata dall'utente, saranno, semmai, opponibili alla terza chiamata in causa, se ad essa è imputabile la falsificazione, ma non all'utente.
E, nel caso in esame, non solo l'azione nei confronti del terzo è ammissibile, ma è stata ritualmente introdotta dalla convenuta con l'atto di chiamata in causa del terzo.
4. Sulla responsabilità del terzo.
ha formulato domanda di manleva nei confronti del terzo Controparte_1 CP_2 per essere dallo stesso manlevato da ogni conseguenza dannosa che le dovesse derivare dall'accoglimento, anche parziale, della domanda di parte attrice.
Orbene, è indubbio che l'agente abbia dato vita ad una infedele esecuzione del CP_2
Contr contratto di agenzia (v. doc. produz. convenuta) in quanto ha trasmesso ad a proposta di contratto del 31/7/2017 con sottoscrizioni a nome de L' risultate false, e Parte_1 conseguentemente la domanda di manleva deve essere accolta, essendo provata la responsabilità contrattuale dell'agente per avere inviato alla committente moduli di richiesta di attivazione di fornitura con firme false del richiedente, in evidente inadempimento delle obbligazioni contrattuali di corretta raccolta e trasmissione delle proposte contrattuali (art.
4.5 del contratto di agenzia cit.).
5. Sull'intervento del . CP_3
Si rammenta che l'intervento volontario in causa si qualifica come principale quando si faccia valere nei confronti di tutte le parti, o di alcune di esse, un diritto relativo all'oggetto del processo o dipendente dal titolo in questo dedotto, mentre è da ritenersi adesivo dipendente ove sia dedotto solo un interesse giuridicamente rilevante a sostenere le ragioni di una o di alcune delle parti (Cass. Sez. 2 - Sentenza n. 27528 del 30/12/2016).
Ebbene, l'intervento del deve qualificarsi come adesivo dipendente, non CP_3 avendo paventato alcun diritto al risarcimento come danno diretto, né ha formulato alcuna autonoma domanda verso la convenuta. Ma si è limitato a concludere riportandosi a quanto già dedotto ed eccepito da parte attrice.
Secondo la giurisprudenza sussiste l'interesse ad agire, che giustifica l'intervento adesivo dipendente, ogniqualvolta il soggetto interveniente possa subire un pregiudizio in via indiretta o riflessa dall'accoglimento delle ragioni della controparte, essendo legato con la parte coadiuvata da un rapporto giuridico sostanziale (Cass. 23 dicembre 1993, n. 12758); tale facoltà deve essere dunque riconosciuta in capo al socio di una società di capitali, essendo il depauperamento del patrimonio sociale, conseguente all'eventuale accoglimento dell'azione proposta, idoneo ad incidere sul valore delle quote di cui l'interveniente è titolare.
7 6. Risarcimento del danno.
Parte attrice ha chiesto anche il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.
La domanda va rigettata in quanto assolutamente sfornita di supporto probatorio, non essendo stato provato, ma prima ancora allegato, quale sia stato il pregiudizio patrimoniale e morale subito dall'attrice.
7. In definitiva, la domanda di accertamento negativo di debito proposta da Parte_1
è dunque fondata limitatamente alla fornitura di energia elettrica presso i punti di consegna
[...] di Matinella di Capaccio e di Agropoli e simmetricamente infondata è la domanda riconvenzionale di di pagamenti dei relativi consumi, per l'importo Controparte_1 come sopra quantificato in € 2.506,20.
La terza chiamata, soccombente nei confronti di va condannata a Controparte_1 pagare in favore della convenuta la somma di euro 2.506,20, nonché alla rifusione delle spese legali dalla stessa sostenuta, che si liquidano come in dispositivo ed a tenerla indenne di quanto la stessa è tenuta versare a parte attrice in forza della presente pronuncia.
Le spese di CTU, come già liquidate, vanno definitivamente poste a carico della terza chiamata che alle falsità ha dato causa, con vincolo solidale nei confronti di attore e CTU a carico di
[...]
Controparte_1
Si reputano sussistenti giusti motivi per compensare le spese di lite fra l'interventore e tutte le altre parti in causa.
P Q M
Il Tribunale, di Salerno, seconda sezione civile, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando:
1) dichiara che L' nulla deve a in ordine alla Parte_1 Controparte_1 somministrazione di energia elettrica presso il punto di consegna di Matinella di Capaccio, alla via Provinciale, ed al punto di consegna in Agropoli, alla Via Madonna del Carmine, in forza di falsa scrittura del 31/7/2017;
2) rigetta le restanti domande attrici di risarcimento danni;
3) condanna a restituire a parte attrice la somma di euro 521,42 Controparte_1 indebitamente percepita, con i legali interessi dalla domanda al saldo;
4) rigetta la domanda riconvenzionale della convenuta di condanna di parte attrice al pagamento della somministrazione di energia elettrica presso i punti di consegna di cui al capo 1) e dichiara inammissibile la subordinata domanda di arricchimento senza causa;
5) condanna lla rifusione delle spese di lite in favore di parte attrice, Controparte_1 che liquida in euro 125,00 per spese ed euro 2.500,00 per compenso, oltre al 15% per spese
8 generali sui compensi, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. Federica Foglia dichiaratasi antistataria;
6) condanna la terza chiamata al pagamento in favore di CP_2 Controparte_1 della somma di € 2.506,20, con interessi legali su detto importo dalla pronuncia al saldo, e a tenere indenne di quanto la stessa è tenuta a pagare a Controparte_1 Parte_1 in forza della presente sentenza;
[...]
7) condanna alla rifusione in favore di delle spese di CP_2 Controparte_1 lite, che liquida in € 2.250,00 per compenso, oltre a spese generali, IVA e CPA,
8) pone le spese di CTU grafologica, come già liquidate, definitivamente a carico di
[...]
con vincolo solidale a carico di nei confronti degli aventi diritto;
CP_2 Controparte_1
9) integralmente compensate le spese di lite fra l'interventore e tutte le altre CP_3 parti in causa.
Così deciso in Salerno, lì 16/12/2025. Il Giudice onorario
dott. Francesco ER Ruggiero
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, nella persona del giudice onorario dott.
Francesco ER Ruggiero, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al N. R. G. 1647 dell'anno 2019
TRA (p. iva ) in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Federica Foglia, e presso la stessa elettivamente domiciliata in
Capaccio Scalo, alla Via Galileo Ferraris n. 35, come da procura in atti;
- ATTRICE
E
, (p. iva ) in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Annamaria Bona e Luigi Adinolfi, e presso quest'ultimo elettivamente domiciliata in Salerno, alla Via F. Conforti n.11, come da procura in atti,
- CONVENUTA
E
(c.f./p. iva ), in persona del legale rappresentante p.t., CP_2 P.IVA_3 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Elpidio Capasso e Valentina Esposito, e presso il primo elettivamente domiciliata in Arzano, alla Via A. Pecchia n.71, come da procura in atti,
-TERZA CHIAMATA IN CAUSA
E
, (c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. CP_3 C.F._1
IA AM, e presso la stessa elettivamente domiciliato in Angri (SA), alla Via
Fleming n.49, come da procura in atti,
-INTERVENTORE
OGGETTO: Pagamento somme.
Conclusioni come in atti come richiamate nello svolgimento del processo.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in riassunzione regolarmente notificato, L' rovvedeva Parte_1
a riassumere il giudizio già pendente innanzi il Giudice di Pace di Capaccio Paestum, ed ivi segnato al RGN 58/2018, dove il Giudice adito si dichiarava incompetente per valore, rimettendo le parti davanti a codesto Tribunale. Deduceva che con atto di citazione ritualmente notificato aveva convenuto in giudizio la per sentire accertare Controparte_1
l'inesistenza del contratto di fornitura relativamente alle due utenze in Matinella di Capaccio, alla via Provinciale, ed in Agropoli, alla Via Madonna del Carmine, per non aver mai sottoscritto il relativo contratto. Adduceva di aver ricevuto bollette relative alle dette utenze da parte della convenuta, e di averle contestate immediatamente disconoscendo ogni rapporto con la stessa. Chiedeva, pertanto, dichiararsi l'inesistenza e/o la nullità del contratto relativo alle dette utenze, con accertamento negativo del credito in ordine alla fornitura eseguita, con la condanna della convenuta alla restituzione dell'importo di euro 521,42, comunque ricevuto per mero errore;
oltre al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali subiti. Vinte le spese di lite.
Si costituiva, in quel giudizio, la che impugnava tutta l'avversa Controparte_1 domanda. Contestava la domanda di parte attrice esibendo la proposta di contratto sottoscritta in data 31/7/2017. Eccepiva l'incompetenza per valore del Giudice di Pace adito, in quanto già le domande svolte dall'attore superavano la competenza del Giudice di Pace (accertamento negativo del credito per euro 2.480,28, restituzione della somma di euro 521,42; risarcimento del danno quantificato in euro 5.000,00). Deduceva l'infondatezza della domanda attrice, e chiariva che essa società si era avvalsa dell'opera di varie Agenzie sparse sul territorio per la raccolta dei contratti. Che nel caso di specie si era avvalsa dell'opera della società CP_4 che le aveva procurato il contratto con l'attrice. Che, ad ogni modo, appena avuta contezza della contestazione, si era attivata per fare rientrare parte attrice al precedente fornitore, ed aveva applicato uno sconto sulle somministrazioni di energia elettrica, comunque eseguite, e ciò in conformità alla delibera AEEG n. 153 del 2012. Per tali motivi, in via riconvenzionale chiedeva la condanna dell'attrice al pagamento della somma di euro 2.506,20 per la fornitura eseguita.
Chiedeva di chiamare in causa la società per essere dalla stessa manlevata da CP_4 ogni conseguenza pregiudizievole, concludendo per il rigetto della domanda attrice,
l'accoglimento della riconvenzionale, in subordine chiedeva la condanna della terza chiamata in causa, il tutto vinte le spese di lite.
2 All'udienza del 14/11/2018 il Giudice di Pace adito dichiarava, con ordinanza, la propria incompetenza per valore rimettendo le parti innanzi codesto Tribunale.
Parte attrice provvedeva alla riassunzione del giudizio con atto notificato l'11/02/2019, ribadendo le proprie domande.
Parte convenuta si costituiva con comparsa del 29/5/2018, reiterando le difese spiegate davanti al Giudice di Pace ed insistendo nella chiamata in causa del terzo CP_2
Con decreto del 29/5/2018 il primo istruttore della causa autorizzava la chiamata in causa della società ed a tanto vi provvedeva parte convenuta con atto di citazione notificato CP_2 al terzo in data 16/7/2019.
Con comparsa del 03/02/2020 si costituiva la società che contestava l'avverso atto CP_2 di chiamata in causa. Precisava che il proprio agente aveva raccolto la firma del sig. CP_3
, quale legale rappresentante della società che aveva ricevuto
[...] Parte_1 anche copia della Carta d'Identità dello stesso , e l'ultima fattura del precedente CP_3 fornitore. Aggiungeva che la propria attività si limitava a trasmettere detti dati alla società
[...]
per acquisire dei potenziali nuovi utenti, ma che poi doveva essere la società CP_1 convenuta a verificare, tramite la procedura detta di check call, ovvero contattare il cliente per la conferma dei dati e l'acquisizione del consenso, e detta ultima procedura non era di competenza di essa Agenzia. Concludeva, quindi, per il rigetto di ogni domanda nei suoi confronti, vinte le spese di lite.
In seguito, con atto del 14/9/2020 interveniva volontariamente in giudizio il sig. CP_3
, nella qualità di legale rappresentate dell'attrice, che, a sostegno delle ragioni della
[...] società attrice, ribadiva il disconoscimento della propria firma in calce alla proposta di contratto del 31/7/2017 esibita dalla convenuta, adducendo di non aver mai incontrato rappresentanti e/o agenti della società Affermava la totale inesistenza del contratto di fornitura, e CP_2 concludeva per la declaratoria di legittimità dell'intervento adesivo autonomo, per l'accoglimento della domanda di parte attrice, vinte le spese di lite.
Acquisiti i documenti esibiti dalle parti, ammessa ed espletata una CTU grafologica, dato ingresso alla prova orale con testi, dopo vari rinvii la causa è stata trattenuta per la decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La domanda deve essere accolta per le ragioni che seguono.
3 1. Dall'istruttoria condotta è emerso, in maniera convincente, che parte attrice non ha mai sottoscritto la proposta di contratto del 31/7/2017 a cui fa riferimento la convenuta società erogatrice.
In primis, va evidenziato, a fronte delle eccezioni sollevata dalla convenuta, che parte attrice ha sin da subito disconosciuto l'intero rapporto di fornitura, contestando e disconoscendo sia le fatture che soprattutto il contratto (rectius la proposta di contratto). E ciò è avvenuto già con le varie contestazioni ed intimazioni inviate alla convenuta a mezzo mail (v. mail del 02.12.2017, del 03.01.2018) e raccomandata del 13/11/2017. Disconoscimento reiterato, poi, nell'atto di citazione, ed anche nell'atto di riassunzione.
A tal proposito, si rammenta che la costante giurisprudenza, riguardo alla forma del disconoscimento, nonostante la lettera della norma imponga alla parte l'onere di negare formalmente la propria scrittura o sottoscrizione, non richiede a tal fine l'uso di formule sacramentali o speciali. Tuttavia, ritiene necessario che il disconoscimento si concreti in una impugnazione specifica e determinata dell'autenticità della scrittura e/o della relativa sottoscrizione e non può, quindi, risolversi in una generica formula di stile (Cass. 11/24456;
Cass. 08/3474; Cass. 03/11911).
Il convincimento del giudice di merito circa l'idoneità di una determinata deduzione o condotta difensiva ad integrare gli estremi del disconoscimento costituisce peraltro giudizio di fatto, insindacabile in sede di legittimità” (Cass., seconda sezione civile, sentenza n. 2290 del 19 marzo 1996).
Nella specie, come sopra sottolineato, anche se in modo sui generis, parte attrice ha da subito contestato l'esistenza stessa dell'intero rapporto di fornitura come portato avanti dalla convenuta. In vero, già con la mail del 02.12.2017 parte attrice contestava e disconosceva le fatture chiedendo l'annullamento delle stesse per non aver mai sottoscritto alcun contratto, e chiedendo alla convenuta di fornire prova di tale contratto.
Ad ogni modo, con la memoria n.2 ex art. 183, VI comma. C.p.c., parte convenuta ha chiesto disporsi la verificazione della firma posta in calce alla proposta di contratto.
E dalla CTU espletata emerge che: “le sei firme figuranti sulla proposta di contratto datata
31/7/2017 non sono riferibili ad ” (v. ctu pag. 37), tale giudizio, reso CP_3 dall'Ausiliario del giudice, non solo appare immune da vizi e/o censure, ma non è stato, sostanzialmente, contestato da parte convenuta.
4 Non sussiste motivo alcuno per dissentire dalle conclusioni del c.t.u., in quanto le operazioni peritali sono state condotte con documenti comparativi in originale e di origine certa, con la raccolta del “saggio grafico”, nel pieno contraddittorio delle parti, con l'uso di particolari tecnologie (analisi al microscopio ad infrarossi e ultravioletto ) e la relazione di consulenza d'ufficio ha esaminato approfonditamente i profili tecnici della controversia, ampiamente motivando le conclusioni formulate. In particolare, il CTU ha affermato che:” - il documento in oggetto reca in corrispondenza delle date “31/07/2017” copertura apparentemente con bianchetto di pregressi simboli grafici”, precisando nel corso della relazione che nell'esame delle firme contestate: “si ravvisano alcuni elementi grafici tipici dell'imitazione a mano libera
(vd.ad es. alcune analogie esteriori e la rapidità grafica), la scarsa rispondenza delle restanti verificande rispetto alla sagoma scrittoria delle autografe del , induce ad ipotizzare che CP_3 le sottoscrizioni … siano frutto di una imitazione improvvisata, ossia avvenuta in assenza o quasi di allenamento”.
A quanto attestato dalla CTU, si aggiunge la deposizione della teste sentita Tes_1 all'udienza del 06/10/2022, la quale, addetta all'amministrazione della società attrice, ha Cont dichiarato: “non è mai avvenuto un incontro con o società Ciò preciso perché ero CP_2 io che coordinavo i vari appuntamenti in ufficio”. Aggiungendo: “Sul capo 3) non mi risulta alcuna sottoscrizione da parte del o, comunque, in mia presenza non è avvenuta”. CP_3
Ne consegue, pertanto, che si deve affermare che nessuna proposta di contratto è stata mai sottoscritta da parte attrice con la convenuta.
Ne consegue che, per questa parte, va accolta la domanda attrice di accertamento negativo del credito, con l'annullamento delle fatture n. M177759120 del 10.11.2017 per euro 512,42, n.
M177779615 del 10.11.2017 per euro 60,54, n. M177923502 del 15.12.2017 per euro 615,98,
n. M177939490 del 05.12.2017 per euro 76,99, -fattura M186000556 del 16.01.2018;
n. M186726193 del 03.05.2018 per euro 1.864,30. Con la condanna, altresì, di parte convenuta alla restituzione dell'importo di euro 512,42 indebitamente ricevuto.
2. Sulla domanda riconvenzionale.
Parte convenuta ha replicato sostenendo che, comunque, parte attrice ha ricevuto la fornitura di energia e, anche in virtù dell'istituto dell'indebito arricchimento, la stessa è tenuta a pagare quanto erogato. A tal fine ha invocato la delibera ARERA 153/2012 del 19.04.2012 – Articolo
12 dell'Allegato A – a tenore del quale “Il venditore non richiesto storna le fatture eventualmente emesse nei confronti del cliente finale e procede ad applicare ai prelievi relativi al periodo in cui l'attivazione non richiesta ha avuto luogo, per le forniture di energia elettrica,
5 per ogni mese e ogni fascia oraria del periodo in cui ha avuto luogo l'attivazione non richiesta, le condizioni economiche applicate ai clienti di maggior tutela”.
Da tale previsione deriverebbe che l'utente che si sia visto affidare ad altra società di vendita per un contratto da lui non voluto debba pagare i consumi di cui ha comunque fruito con applicazione della tariffa di maggior tutela, e quindi al prezzo più basso possibile. Cont E poiché, nel caso di specie, a fatturato, dopo il disconoscimento del contratto, alla tariffa di maggior tutela, stornando gli importi eccedenti, ne deriverebbe l'insussistenza di danno per l'utente e l'obbligo di costui di pagare i consumi di energia elettrica fatturati dalla convenuta.
Questo ragionamento non può essere condiviso. Contr La questione, introdotta da eve ritenersi non pertinente al caso di specie.
Ed infatti, la stessa delibera ARERA invocata da parte convenuta definisce, in premessa, la nozione di “contratto non richiesto”: tale è il contratto tra il venditore ed il cliente finale che quest'ultimo ritiene derivi da una pratica commerciale scorretta, così come definita dagli articoli 20, comma 2, 21 e 22 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n.206 (Allegato A, art. 1, co. 1.1). La nozione di pratica commerciale scorretta, come rinvenibile nel decreto legislativo da ultimo citato, rimanda ad una elencazione - da reputarsi tassativa - di pratiche ingannevoli
(articoli 21, 22 e 23) o aggressive (articoli 24, 25 e 26).
A nessuna di tali ipotesi appare riconducibile quella verificatasi nel caso di specie, in cui, per quanto è dato ricostruire in base alla prospettazione attorea e all'istruttoria condotta- CTU grafologica e prova orale - il passaggio dell'utenza dal precedente venditore a è CP_1 avvenuto in virtù di falsificazione della firma del sig. , nella qualità di legale CP_3
Contr rappresentante dell'attrice, sulla proposta di contratto indirizzata al fornitore
Non si verte, nella specie, in tema di contratto concluso per effetto di pratica commerciale scorretta, di pratica, cioè, ingannevole o aggressiva, ma di contratto del tutto inesistente, mai concluso e perciò improduttivo di effetti vincolanti inter-partes.
3. Non pertinente in questa sede il tema della ripetizione di indebito, la domanda di arricchimento senza causa è, per la sua natura sussidiaria, inammissibile: il principio sancito dall'art. 2042 c.c. secondo cui l'azione di arricchimento non è proponibile quando il danneggiato può esercitare un'altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito trova applicazione quando la diversa azione sia esperibile non solo nei confronti dell'arricchito ma anche nei confronti di terza persona (v. ad es. Cass. Sez. 1, 4 gennaio 2017, n. 80; Cass. Sez. 1,
11 giugno 2018, n. 15145).
6 Contr La buona fede di e il danno patito per l'energia erogata e non pagata dall'utente, saranno, semmai, opponibili alla terza chiamata in causa, se ad essa è imputabile la falsificazione, ma non all'utente.
E, nel caso in esame, non solo l'azione nei confronti del terzo è ammissibile, ma è stata ritualmente introdotta dalla convenuta con l'atto di chiamata in causa del terzo.
4. Sulla responsabilità del terzo.
ha formulato domanda di manleva nei confronti del terzo Controparte_1 CP_2 per essere dallo stesso manlevato da ogni conseguenza dannosa che le dovesse derivare dall'accoglimento, anche parziale, della domanda di parte attrice.
Orbene, è indubbio che l'agente abbia dato vita ad una infedele esecuzione del CP_2
Contr contratto di agenzia (v. doc. produz. convenuta) in quanto ha trasmesso ad a proposta di contratto del 31/7/2017 con sottoscrizioni a nome de L' risultate false, e Parte_1 conseguentemente la domanda di manleva deve essere accolta, essendo provata la responsabilità contrattuale dell'agente per avere inviato alla committente moduli di richiesta di attivazione di fornitura con firme false del richiedente, in evidente inadempimento delle obbligazioni contrattuali di corretta raccolta e trasmissione delle proposte contrattuali (art.
4.5 del contratto di agenzia cit.).
5. Sull'intervento del . CP_3
Si rammenta che l'intervento volontario in causa si qualifica come principale quando si faccia valere nei confronti di tutte le parti, o di alcune di esse, un diritto relativo all'oggetto del processo o dipendente dal titolo in questo dedotto, mentre è da ritenersi adesivo dipendente ove sia dedotto solo un interesse giuridicamente rilevante a sostenere le ragioni di una o di alcune delle parti (Cass. Sez. 2 - Sentenza n. 27528 del 30/12/2016).
Ebbene, l'intervento del deve qualificarsi come adesivo dipendente, non CP_3 avendo paventato alcun diritto al risarcimento come danno diretto, né ha formulato alcuna autonoma domanda verso la convenuta. Ma si è limitato a concludere riportandosi a quanto già dedotto ed eccepito da parte attrice.
Secondo la giurisprudenza sussiste l'interesse ad agire, che giustifica l'intervento adesivo dipendente, ogniqualvolta il soggetto interveniente possa subire un pregiudizio in via indiretta o riflessa dall'accoglimento delle ragioni della controparte, essendo legato con la parte coadiuvata da un rapporto giuridico sostanziale (Cass. 23 dicembre 1993, n. 12758); tale facoltà deve essere dunque riconosciuta in capo al socio di una società di capitali, essendo il depauperamento del patrimonio sociale, conseguente all'eventuale accoglimento dell'azione proposta, idoneo ad incidere sul valore delle quote di cui l'interveniente è titolare.
7 6. Risarcimento del danno.
Parte attrice ha chiesto anche il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.
La domanda va rigettata in quanto assolutamente sfornita di supporto probatorio, non essendo stato provato, ma prima ancora allegato, quale sia stato il pregiudizio patrimoniale e morale subito dall'attrice.
7. In definitiva, la domanda di accertamento negativo di debito proposta da Parte_1
è dunque fondata limitatamente alla fornitura di energia elettrica presso i punti di consegna
[...] di Matinella di Capaccio e di Agropoli e simmetricamente infondata è la domanda riconvenzionale di di pagamenti dei relativi consumi, per l'importo Controparte_1 come sopra quantificato in € 2.506,20.
La terza chiamata, soccombente nei confronti di va condannata a Controparte_1 pagare in favore della convenuta la somma di euro 2.506,20, nonché alla rifusione delle spese legali dalla stessa sostenuta, che si liquidano come in dispositivo ed a tenerla indenne di quanto la stessa è tenuta versare a parte attrice in forza della presente pronuncia.
Le spese di CTU, come già liquidate, vanno definitivamente poste a carico della terza chiamata che alle falsità ha dato causa, con vincolo solidale nei confronti di attore e CTU a carico di
[...]
Controparte_1
Si reputano sussistenti giusti motivi per compensare le spese di lite fra l'interventore e tutte le altre parti in causa.
P Q M
Il Tribunale, di Salerno, seconda sezione civile, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando:
1) dichiara che L' nulla deve a in ordine alla Parte_1 Controparte_1 somministrazione di energia elettrica presso il punto di consegna di Matinella di Capaccio, alla via Provinciale, ed al punto di consegna in Agropoli, alla Via Madonna del Carmine, in forza di falsa scrittura del 31/7/2017;
2) rigetta le restanti domande attrici di risarcimento danni;
3) condanna a restituire a parte attrice la somma di euro 521,42 Controparte_1 indebitamente percepita, con i legali interessi dalla domanda al saldo;
4) rigetta la domanda riconvenzionale della convenuta di condanna di parte attrice al pagamento della somministrazione di energia elettrica presso i punti di consegna di cui al capo 1) e dichiara inammissibile la subordinata domanda di arricchimento senza causa;
5) condanna lla rifusione delle spese di lite in favore di parte attrice, Controparte_1 che liquida in euro 125,00 per spese ed euro 2.500,00 per compenso, oltre al 15% per spese
8 generali sui compensi, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. Federica Foglia dichiaratasi antistataria;
6) condanna la terza chiamata al pagamento in favore di CP_2 Controparte_1 della somma di € 2.506,20, con interessi legali su detto importo dalla pronuncia al saldo, e a tenere indenne di quanto la stessa è tenuta a pagare a Controparte_1 Parte_1 in forza della presente sentenza;
[...]
7) condanna alla rifusione in favore di delle spese di CP_2 Controparte_1 lite, che liquida in € 2.250,00 per compenso, oltre a spese generali, IVA e CPA,
8) pone le spese di CTU grafologica, come già liquidate, definitivamente a carico di
[...]
con vincolo solidale a carico di nei confronti degli aventi diritto;
CP_2 Controparte_1
9) integralmente compensate le spese di lite fra l'interventore e tutte le altre CP_3 parti in causa.
Così deciso in Salerno, lì 16/12/2025. Il Giudice onorario
dott. Francesco ER Ruggiero
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