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Sentenza 10 maggio 2025
Sentenza 10 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/05/2025, n. 3809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3809 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2025 |
Testo completo
N. 33828/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica e in persona del dott. Maurizio Giuseppe Ciocca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 con l'Avv. VERTICALE CARLO e l'Avv. DINETTA SIMONA, parte elettivamente domiciliata presso lo Studio dei difensori in Milano, via Durini n. 4
- OPPONENTE contro
CP_1 con l'Avv. RUOCCO ANDREA, parte elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in Foggia, via Lustro n. 29
- OPPOSTO
Oggetto: opposizione preventiva all'esecuzione.
Le parti concludevano come in atti, nei seguenti termini.
Per l'opponente: “Piaccia al Tribunale Ill.mo ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione respinta, giudicare: In via preliminare: sospendere l'esecutività del titolo esecutivo e dunque inibire al sig. di dare CP_1 corso all'esecuzione nei confronti di Nel merito: previa ogni opportuna declaratoria, dichiarare che alcun CP_2 obbligo di consegna sussiste in capo a nei confronti del sig. per essere tale obbligo stato CP_2 CP_1 adempiuto da in data antecedente alla notifica dell'atto di precetto, così come nulla è dovuto al medesimo per Pt_1 quanto portato dall'atto di precetto notificato in data 10.09.2024 e dunque dichiarare che il sig. non ha CP_1 diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti di (citazione, dep. tel. 30.9.2024). CP_2 Per l'opposto: “Che il Giudice adito, reietta ogni avversa richiesta, istanza ed eccezione, voglia così provvedere.
Dichiarare cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite” (comparsa, dep. tel. 9.4.2025).
FATTO
Con atto di citazione notificato il 20.9.2024 e iscritto a ruolo il 30.9.2024, Parte_1 conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Milano, proponendo CP_1 opposizione avverso l'atto di precetto ricevuto in data 10.9.2024 e recante l'intimazione, da un lato, di consegnare copia di taluni documenti bancari inerenti al rapporto di finanziamento personale n. 112100368444 sottoscritto tra le parti nel corso del mese di marzo 2005 e, dall'altro lato, di pagare il complessivo importo di euro 406,84 a titolo di onorari per le attività svolte ai sensi dell'art. 480 c.p.c.
Nel dettaglio, l'opponente rappresentava che il titolo esecutivo fatto valere da controparte corrispondeva al decreto ingiuntivo n. 4316/2023 R.G. emesso dal Tribunale di Tivoli in data
18.1.2024 e precisava di aver precedentemente ed integralmente adempiuto al comando contenuto in quest'ultima statuizione giudiziale, avendo consegnato la corrispondente documentazione già in data 29.1.2024 ed avendo corrisposto le spese del procedimento monitorio, in favore del procuratore antistatario, già in data 1.2.2024.
Al contempo, l'intimata evidenziava che la notificazione dell'atto di precetto in controversia si inseriva nel contesto di un più ampio contenzioso intrapreso da numerosi contraenti patrocinati dal medesimo difensore, al quale era stata vanamente richiesta una collaborazione tesa alla spedita ed omogenea gestione di tutte le posizioni coinvolte.
Tanto premesso, con un unico motivo di opposizione, sosteneva che Parte_1
l'opposto non avesse il diritto di agire in executivis, in quanto la pretesa avversaria aveva trovato compiuta soddisfazione in epoca antecedente alla notificazione dell'intimazione ex art. 480
c.p.c. in contestazione, di talché neppure poteva essere fondatamente invocato un compenso per la redazione e per la notificazione di quest'ultimo.
Alla luce di tutto ciò, l'opponente domandava, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato da controparte e, in via principale, la declaratoria di inesistenza del diritto di di procedere in executivis con riferimento CP_1 all'intimazione, di consegna e di pagamento, recata dall'atto di precetto in controversia.
Con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva tardivamente in giudizio rappresentando di aver CP_1 immediatamente e ritualmente rinunciato all'atto di precetto opposto, una volta ricevuto l'atto
2 di citazione notificato da controparte, in quanto tale intimazione ex art. 480 c.p.c. era stata inviata per un mero errore di segreteria.
Al contempo, l'opposto evidenziava che l'iscrizione a ruolo della causa era intervenuta in un momento successivo rispetto alla rinuncia del 20.9.2024 e risultava pertanto ingiustificata.
Alla luce di tutto ciò, l'intimante invocava la cessazione della materia del contendere.
Con compensazione delle spese di lite.
La sola opponente depositava poi la propria memoria integrativa ex art. 171 ter, n. 2, c.p.c.
Il Tribunale, istruita la vertenza in via documentale, tratteneva la causa in decisione a seguito della precisazione delle conclusioni e della discussione orale articolate all'udienza del
10.4.2025, riservandosi di procedere al successivo deposito della sentenza nelle forme di cui all'art. 281 sexies, u.c., c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente decisione si adegua ai canoni stabiliti dall'art. 132, c. 2, n. 4, c.p.c. e dall'art. 118 disp. att. c.p.c., che prevedono una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, con possibilità di fondarsi su precedenti conformi.
La materia del contendere – che risulta riconducibile ad un giudizio di opposizione ex art. 615, c. 1, c.p.c. – deve essere dichiarata cessata, per i motivi di seguito illustrati.
* * *
Occorre innanzitutto osservare che entrambe le parti hanno concordemente concluso per la declaratoria di cessazione della materia del contendere (cfr. verbale ud. 10.4.2025), essendo incontroverso in giudizio (cfr. p. 2, citazione;
cfr. p. 2, comparsa) – e comunque provato in atti
(cfr. docc. 2-6, fascicolo opponente) – che la documentazione bancaria richiamata nel decreto ingiuntivo n. 4316/2023 R.G. emesso dal Tribunale di Tivoli in data 18.1.2024 fosse già stata consegnata all'ingiungente in epoca antecedente alla notificazione dell'atto di precetto in contestazione, infine rinunciato (cfr. doc. 1, fascicolo opposto).
In considerazione di tutto ciò, deve essere senz'altro dichiarata la cessazione della materia del contendere, posto che quest'ultima atteneva all'intimazione di consegnare i documenti indicati nel titolo esecutivo e di pagare gli onorari – pacificamente non dovuti (cfr. doc. 1, fascicolo opposto) – per le attività svolte ex art. 480 c.p.c.
D'altro canto, condizione necessaria e sufficiente per la medesima dichiarazione è che il fatto estintivo della controversia risulti acquisito agli atti di causa (cfr. Cass., sez. III, sent.
3 20.5.1998, n. 5029), come accaduto nel caso di specie.
* * *
La regolazione delle spese di lite segue – ex art. 91 c.p.c. – il principio di soccombenza c.d. virtuale e, in ragione di ciò, le stesse devono essere poste in capo a CP_1
L'unico motivo di opposizione svolto dall'intimata sarebbe stato infatti meritevole di accoglimento, in quanto non vi è controversia in ordine al fatto che l'opponente, al momento della notificazione dell'atto di precetto in contestazione, avesse già adempiuto ai propri obblighi, con conseguente estinzione del corrispondente diritto di procedere in executivis.
Né si deve trascurare di considerare che la giurisprudenza di legittimità ha espressamente chiarito che “la rinuncia al precetto contro il quale sia stata già proposta opposizione non determina
l'estinzione del giudizio di opposizione, ma la cessazione della materia del contendere, senza che sia precluso, alla controparte, l'iscrizione della causa a ruolo per ottenere il regolamento delle spese del giudizio, posto che il vizio del precetto, quando come nel caso riconosciuto, ha costretto alla reazione giudiziale (cfr., in termini,
Cass., 25/05/1998, n. 5207)” (Cass., sez. VI, ord. 10.1.2023, n. 351).
L'opposto va dunque condannato a rifondere le spese di lite in favore di controparte.
La liquidazione delle spese processuali va poi determinata nei termini di cui al dispositivo, tenuto conto del valore della controversia per come indicato dall'opponente (cfr. p. 6, citazione), del corrispondente scaglione di riferimento per le cause di cognizione innanzi al
Tribunale, della celebrazione di un'unica udienza, dell'assenza sia di attività istruttoria orale sia di scritti difensivi ex art. 189 c.p.c. e, dunque, della sostanziale coincidenza tra la fase di trattazione e la fase decisionale, secondo una quantificazione prossima ai medi tabellari.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione della materia del contendere;
condanna alla rifusione delle spese di lite, in favore di , nella CP_1 Parte_1 misura di euro 500,00 oltre spese generali al 15%, iva se dovuta e cpa.
Milano, 10 maggio 2025
IL GIUDICE DOTT. MAURIZIO GIUSEPPE CIOCCA
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica e in persona del dott. Maurizio Giuseppe Ciocca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 con l'Avv. VERTICALE CARLO e l'Avv. DINETTA SIMONA, parte elettivamente domiciliata presso lo Studio dei difensori in Milano, via Durini n. 4
- OPPONENTE contro
CP_1 con l'Avv. RUOCCO ANDREA, parte elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in Foggia, via Lustro n. 29
- OPPOSTO
Oggetto: opposizione preventiva all'esecuzione.
Le parti concludevano come in atti, nei seguenti termini.
Per l'opponente: “Piaccia al Tribunale Ill.mo ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione respinta, giudicare: In via preliminare: sospendere l'esecutività del titolo esecutivo e dunque inibire al sig. di dare CP_1 corso all'esecuzione nei confronti di Nel merito: previa ogni opportuna declaratoria, dichiarare che alcun CP_2 obbligo di consegna sussiste in capo a nei confronti del sig. per essere tale obbligo stato CP_2 CP_1 adempiuto da in data antecedente alla notifica dell'atto di precetto, così come nulla è dovuto al medesimo per Pt_1 quanto portato dall'atto di precetto notificato in data 10.09.2024 e dunque dichiarare che il sig. non ha CP_1 diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti di (citazione, dep. tel. 30.9.2024). CP_2 Per l'opposto: “Che il Giudice adito, reietta ogni avversa richiesta, istanza ed eccezione, voglia così provvedere.
Dichiarare cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite” (comparsa, dep. tel. 9.4.2025).
FATTO
Con atto di citazione notificato il 20.9.2024 e iscritto a ruolo il 30.9.2024, Parte_1 conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Milano, proponendo CP_1 opposizione avverso l'atto di precetto ricevuto in data 10.9.2024 e recante l'intimazione, da un lato, di consegnare copia di taluni documenti bancari inerenti al rapporto di finanziamento personale n. 112100368444 sottoscritto tra le parti nel corso del mese di marzo 2005 e, dall'altro lato, di pagare il complessivo importo di euro 406,84 a titolo di onorari per le attività svolte ai sensi dell'art. 480 c.p.c.
Nel dettaglio, l'opponente rappresentava che il titolo esecutivo fatto valere da controparte corrispondeva al decreto ingiuntivo n. 4316/2023 R.G. emesso dal Tribunale di Tivoli in data
18.1.2024 e precisava di aver precedentemente ed integralmente adempiuto al comando contenuto in quest'ultima statuizione giudiziale, avendo consegnato la corrispondente documentazione già in data 29.1.2024 ed avendo corrisposto le spese del procedimento monitorio, in favore del procuratore antistatario, già in data 1.2.2024.
Al contempo, l'intimata evidenziava che la notificazione dell'atto di precetto in controversia si inseriva nel contesto di un più ampio contenzioso intrapreso da numerosi contraenti patrocinati dal medesimo difensore, al quale era stata vanamente richiesta una collaborazione tesa alla spedita ed omogenea gestione di tutte le posizioni coinvolte.
Tanto premesso, con un unico motivo di opposizione, sosteneva che Parte_1
l'opposto non avesse il diritto di agire in executivis, in quanto la pretesa avversaria aveva trovato compiuta soddisfazione in epoca antecedente alla notificazione dell'intimazione ex art. 480
c.p.c. in contestazione, di talché neppure poteva essere fondatamente invocato un compenso per la redazione e per la notificazione di quest'ultimo.
Alla luce di tutto ciò, l'opponente domandava, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato da controparte e, in via principale, la declaratoria di inesistenza del diritto di di procedere in executivis con riferimento CP_1 all'intimazione, di consegna e di pagamento, recata dall'atto di precetto in controversia.
Con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva tardivamente in giudizio rappresentando di aver CP_1 immediatamente e ritualmente rinunciato all'atto di precetto opposto, una volta ricevuto l'atto
2 di citazione notificato da controparte, in quanto tale intimazione ex art. 480 c.p.c. era stata inviata per un mero errore di segreteria.
Al contempo, l'opposto evidenziava che l'iscrizione a ruolo della causa era intervenuta in un momento successivo rispetto alla rinuncia del 20.9.2024 e risultava pertanto ingiustificata.
Alla luce di tutto ciò, l'intimante invocava la cessazione della materia del contendere.
Con compensazione delle spese di lite.
La sola opponente depositava poi la propria memoria integrativa ex art. 171 ter, n. 2, c.p.c.
Il Tribunale, istruita la vertenza in via documentale, tratteneva la causa in decisione a seguito della precisazione delle conclusioni e della discussione orale articolate all'udienza del
10.4.2025, riservandosi di procedere al successivo deposito della sentenza nelle forme di cui all'art. 281 sexies, u.c., c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente decisione si adegua ai canoni stabiliti dall'art. 132, c. 2, n. 4, c.p.c. e dall'art. 118 disp. att. c.p.c., che prevedono una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, con possibilità di fondarsi su precedenti conformi.
La materia del contendere – che risulta riconducibile ad un giudizio di opposizione ex art. 615, c. 1, c.p.c. – deve essere dichiarata cessata, per i motivi di seguito illustrati.
* * *
Occorre innanzitutto osservare che entrambe le parti hanno concordemente concluso per la declaratoria di cessazione della materia del contendere (cfr. verbale ud. 10.4.2025), essendo incontroverso in giudizio (cfr. p. 2, citazione;
cfr. p. 2, comparsa) – e comunque provato in atti
(cfr. docc. 2-6, fascicolo opponente) – che la documentazione bancaria richiamata nel decreto ingiuntivo n. 4316/2023 R.G. emesso dal Tribunale di Tivoli in data 18.1.2024 fosse già stata consegnata all'ingiungente in epoca antecedente alla notificazione dell'atto di precetto in contestazione, infine rinunciato (cfr. doc. 1, fascicolo opposto).
In considerazione di tutto ciò, deve essere senz'altro dichiarata la cessazione della materia del contendere, posto che quest'ultima atteneva all'intimazione di consegnare i documenti indicati nel titolo esecutivo e di pagare gli onorari – pacificamente non dovuti (cfr. doc. 1, fascicolo opposto) – per le attività svolte ex art. 480 c.p.c.
D'altro canto, condizione necessaria e sufficiente per la medesima dichiarazione è che il fatto estintivo della controversia risulti acquisito agli atti di causa (cfr. Cass., sez. III, sent.
3 20.5.1998, n. 5029), come accaduto nel caso di specie.
* * *
La regolazione delle spese di lite segue – ex art. 91 c.p.c. – il principio di soccombenza c.d. virtuale e, in ragione di ciò, le stesse devono essere poste in capo a CP_1
L'unico motivo di opposizione svolto dall'intimata sarebbe stato infatti meritevole di accoglimento, in quanto non vi è controversia in ordine al fatto che l'opponente, al momento della notificazione dell'atto di precetto in contestazione, avesse già adempiuto ai propri obblighi, con conseguente estinzione del corrispondente diritto di procedere in executivis.
Né si deve trascurare di considerare che la giurisprudenza di legittimità ha espressamente chiarito che “la rinuncia al precetto contro il quale sia stata già proposta opposizione non determina
l'estinzione del giudizio di opposizione, ma la cessazione della materia del contendere, senza che sia precluso, alla controparte, l'iscrizione della causa a ruolo per ottenere il regolamento delle spese del giudizio, posto che il vizio del precetto, quando come nel caso riconosciuto, ha costretto alla reazione giudiziale (cfr., in termini,
Cass., 25/05/1998, n. 5207)” (Cass., sez. VI, ord. 10.1.2023, n. 351).
L'opposto va dunque condannato a rifondere le spese di lite in favore di controparte.
La liquidazione delle spese processuali va poi determinata nei termini di cui al dispositivo, tenuto conto del valore della controversia per come indicato dall'opponente (cfr. p. 6, citazione), del corrispondente scaglione di riferimento per le cause di cognizione innanzi al
Tribunale, della celebrazione di un'unica udienza, dell'assenza sia di attività istruttoria orale sia di scritti difensivi ex art. 189 c.p.c. e, dunque, della sostanziale coincidenza tra la fase di trattazione e la fase decisionale, secondo una quantificazione prossima ai medi tabellari.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione della materia del contendere;
condanna alla rifusione delle spese di lite, in favore di , nella CP_1 Parte_1 misura di euro 500,00 oltre spese generali al 15%, iva se dovuta e cpa.
Milano, 10 maggio 2025
IL GIUDICE DOTT. MAURIZIO GIUSEPPE CIOCCA
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