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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 23/05/2025, n. 903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 903 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NA
Sezione II Civile
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
- dott. Mariacolomba Giuliano Presidente
- dott. Pietro Iovino Consigliere
- avv. Eugenia Capano Giudice Ausiliario Relatore
Esaminati gli atti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 1438/2021 promossa da:
, in persona del legale rappresentante pt (cf e p.iva Parte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Grieco, con domicilio eletto presso lo P.IVA_1 studio dell'Avv. Wenner Gatta in Via Loderingo degli Andalò n.9 OG
- Appellante -
in persona del legale rappresentante pt (cf e p.iva Controparte_1
) rappresentato e difeso dall'Avv. Mariachiara Giampaolo, con domicilio eletto presso P.IVA_2 lo studio del difensore in Viale A. Aldini n.88 OG
- Appellata -
Controparte_2
-contumace-
-contumace- CP_3
In punto di: appello avverso la Sentenza del Tribunale di OG n.1422 del 7/5/2021
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni, da intendersi richiamate, come da note depositate telematicamente ai sensi dell'art 127 ter cpc
LA CORTE
pagina 1 di 6 udita la relazione della causa riferita dal relatore G.A. avv. Eugenia Capano;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'atto introduttivo ha convenuto in giudizio dinnanzi al Tribunale di Parte_1
OG , e per sentirsi risarcire i danni Controparte_2 CP_3 Controparte_4 causati alle strutture autostradali dall'automezzo di proprietà di , condotto Controparte_2
da in seguito al sinistro verificatosi il 2.7.2016 alla prog. Km.ca 265,139 CP_3 dell'autostrada A1 in prossimità del cavalcavia “Strada Provinciale Barberino” allorché, a causa di una violenta frenata del conducente dell'automezzo, “la catena di ancoraggio del carico si rompeva, ed a seguito di tale rottura, il braccio meccanico del mezzo d'opera impattava contro il cavalcavia”.
La società attrice quantificava i danni subiti in complessivi euro 64.749,14 e dava atto di aver ricevuto da la somma di euro 29.975,00, che aveva trattenuto in acconto del maggiore CP_1
danno subito.
Si costituiva in giudizio e contestava la domanda attorea, chiedendone il rigetto. Controparte_4
All'esito dell'istruttoria il Tribunale di OG, dopo aver rilevato che erano incontestate le modalità del sinistro stradale e la responsabilità del conducente dell'automezzo di proprietà della convenuta, accoglieva parzialmente la domanda risarcitoria, ritendendo provate soltanto le spese per gli interventi portate dalla fattura 1928 del 13.9.2016 dell'importo di euro 34.817,35 per
“prestazione di ripristino urgente del cavalcavia fornita da . Tenuto conto dell'acconto CP_5
corrisposto da e maggiorato il credito di rivalutazione e interessi compensativi, il CP_1
Tribunale riconosceva dovuta in favore della società attrice la residua somma di euro 5.325,00, oltre interessi legali dalla data della pronuncia.
Avverso la sentenza ha proposto appello Parte_1
Con l'unico motivo l'appellante censura la decisione in punto alla ridotta quantificazione del danno accolta dal Tribunale, lamentando l'erronea valutazione della documentazione relativa alle spese sostenute e la mancata ammissione di ctu che avrebbe consentito di accertare oggettivamente, dal punto di vista tecnico, la congruità degli interventi effettuati e degli importi pagati per il ripristino delle strutture autostradali danneggiate.
Si è costituita in giudizio e ha resistito all'impugnazione chiedendone il rigetto. CP_1
e pur ritualmente citati, non si sono costituiti e sono stati Controparte_2 CP_3
dichiarati contumaci.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 2 di 6 Nella controversia in esame, come si è riportato, non è in contestazione la responsabilità dell'automezzo di proprietà della società nella causazione dei danni Controparte_2 provocati nel sinistro stradale verificatosi il 2.7.2016 alla prog. Km.ca 265,139 dell' Parte_2 in prossimità del cavalcavia “Strada Provinciale Barberino”.
L'appello proposto da verte esclusivamente sulla ridotta quantificazione Parte_1
dei danni riconosciuta dal Tribunale.
Con Ordinanza del 26.4.2024 è stata disposta CTU volta ad accertare e quantificare i costi necessari per gli interventi di ripristino del tratto autostradale interessato dal sinistro stradale e valutare la congruità degli importi delle fatture prodotte dall'appellante.
Il ctu ha stimato i costi dei lavori e delle attività di ripristino in complessivi euro 48.425,68 (esclusa iva) come da riepilogo a pag 15 di cui “ A) fornitura materiali € 13.464,00 B) Materiali e prestazione di terzi Fattura – fatt. 32 del 17/01/2017 € 3.440,00 C) Fattura Spea CP_5
Engineering – fatt. 2752 del 18/10/2016 € 1.500,00 D) Fattura Spea Engineering – fatt. 695 del
13/03/2017 € 2.211,30 E) Fattura Spea Engineering – fatt. 696 del 13/03/2017 € 2.138,40 F)
Fattura – fatt. 1928 del 13/09/2016 € 24.082,00 G) Prestazione dirette e noli € 626,00 H) CP_5
Accertamenti tecnici ed assistenza lavori € 517,10 I) Squadra primo intervento € 446,88 ”.
In primo luogo, per quanto riguarda l'importo portato dalla fattura di n. 1928 del CP_5
13/09/2016 di complessivi Euro 34.817,35 deve rilevarsi che tale spesa è stata riconosciuta dal
Tribunale e in questa parte la pronuncia è passata in giudicato, non essendo stato proposto appello incidentale dalla Compagnia assicuratrice.
Tanto precisato la Corte ritiene l'accertamento compiuto dal ctu condivisibile ed esente dalle contestazioni che vengono svolte dalle parti.
Il perito ha esaminato le prestazioni relative agli interventi di ripristino del tratto autostradale riportati nelle fatture e documenti allegati dall'appellante ed ha valutato la congruità degli importi, esponendo le ragioni per le quali ha ritenuto congrua la spesa nonché della diversa quantificazione che ha operato per le spese ritenute non giustificate .
Nel dettaglio in ordine alla fattura emessa da ANSAL SRL del 31/08/2016 n. 200/16 di complessivi
€ 14.960,00 (oltre iva) “per fornitura di manufatti e di struttura di sollevamento” il ctu ha ritenuto congruo l'importo ed ha applicato una riduzione del 10% in considerazione dello stato di manutenzione pregressa delle travi del cavalcavia, riconoscendo il minore importo di € 13.464,00; in ordine alla fattura del 17/01/2017 n. 32/17 di € 7.281,31 ( oltre iva) per “prestazione per CP_5 ripristino incidente” il ctu ha rilevato che la prestazione non era dettagliata nella fattura ed ha proceduto alla stima dell'intervento di messa in sicurezza/ripristino, riconoscendo il minore importo pagina 3 di 6 di € 3.440,00; in ordine alla fattura Spea Engineering del 18/10/2016 n 2752/16 per “compenso per ispezione tecnica post incidente” il ctu ha ritenuto congruo l'importo indicato di € 1.500,00; in ordine alla fattura Spea Engineering del 13/03/2017 n 695/17 avente ad oggetto “compenso per progettazione esecutiva in via d'urgenza” il ctu ha riconosciuto congruo l'importo indicato per l'attività di progettazione di € 2.211,30; per la fattura Spea Engineering del 13/03/2017 n 696/17 il perito ha ritenuto congruo l'importo indicato per l'attività di direzione lavori e contabilità di €
2.138,40; ha inoltre ritenuto congrui gli importi per le prestazioni dirette fornite da Parte_1 relative a noli autocarro, autoveicoli, piattaforma e spazzatrice aspirante per € 626,80, accertamenti tecnici ed assistenza lavori Addetto PM e spazzatrice aspirante per € 517,10, squadra primo intervento Coordinatore, addetto PM, furgone, veicolo coordinatore servizio reperibilità e ausiliario alla viabilità per € 446,88.
Non sono fondate le critiche che vengono sollevate da con le quali sostiene la Controparte_4 mancanza di prova dell' “inerenza dei lavori” portati dalle fatture e del nesso di causalità con il sinistro stradale, rilevando, in particolare, che nel certificato di regolare esecuzione si fa riferimento al progetto dell'Ing. risalente al mese di giugno 2016 (data precedente il Parte_3
sinistro stradale, verificatosi il 2 luglio 2016) e lo stato di ammaloramento preesistente delle strutture documentato dalle fotografie, elementi che secondo l'appellata manifesterebbero che gran parte dei lavori sarebbe relativa a lavori di manutenzione già programmati.
Si premette che deve dichiararsi inammissibile per violazione dell'art 345 cpc, come eccepito dalla
Compagnia assicuratrice, la produzione effettuata dall'appellante, nella specie il doc D che contiene il progetto dell'ing in forma elettronica datato 6/7/2016, mentre le fotografie Parte_3
sub doc C risultano già prodotte in primo grado.
Le contestazioni sollevate dalla Compagnia assicuratrice vanno disattese in quanto dal certificato di regolare esecuzione datato 12/9/2016 ( doc 21 ) emerge in modo incontestabile che i Parte_1
lavori indicati alla prog. Km.ca 265,139 della A1 si riferiscono ai ripristini effettuati in seguito al sinistro stradale in questione ( v. pag 4 “l'intervento di cui al presente è consistito essenzialmente nel ripristino delle caratteristiche originarie delle travi incidentate”)),pertanto il riferimento ivi contenuto alla data di giugno 2016 del progetto esecutivo dell'Ing. deve ritenersi frutto Parte_3
di un errore materiale.
Dal certificato di regolare esecuzione è dato rilevare inoltre la consistenza e l'andamento dei lavori eseguiti ed ulteriore conferma e riscontro si rinviene negli altri documenti che sono stati depositati in primo grado, in particolare la relazione della SPEA datata 2/7/2016 ( all 19) e il SAL ( all 20 SAL ), per cui non appaiono fondati i dubbi e rilievi sollevati dall'appellata.
pagina 4 di 6 Per quanto riguarda le contestazioni della Compagnia assicuratrice sulla congruità degli esborsi delle fatture evidenziando lo stato di degrado preesistente delle strutture autostradali, viene condivisa la valutazione compiuta dal ctu, il quale ha tenuto conto dello stato di ammaloramento - in particolare ha rilevato “uno stato di parziale distacco della parte inferiore delle travi interessate dal sinistro per effetto del degrado naturale della struttura e per pregressi urti (che non avevano interessato la parta strutturale della trave delle strutture” ( pag 11 della relazione) -- decurtando del 10% gli importi esposti nella fattura per fornitura di materiali ( fattura ANSAL).
Anche per quanto riguarda la “miglioria” consistita nell'applicazione di lamiere di acciaio, il ctu ha tenuto conto di tali lavori decurtando del 10% l'importo della fattura di n. 1928 del CP_5
13/09/2016; come si è rilevato, tale spesa è tuttavia divenuta incontestabile perché coperta dal giudicato formatosi su questa parte della pronuncia.
Le spese per gli interventi di ripristino ammontano pertanto a complessivi €24.343,68, oltre l'importo riconosciuto dal Tribunale.
La somma va rivalutata dalla data del sinistro ad oggi e ammonta così a complessivi €29.553,35.
Sull'importo decorrono gli interessi moratori ex art 1284 c1 cc dalla data della presente decisione al saldo;
non possono riconoscersi gli interessi compensativi perché non domandati (v. da ultimo Cass.
10376/24).
Tenuto conto dell'esito complessivo della lite, che ha visto l'accoglimento pressoché integrale della domanda di , le spese processuali di entrambi i gradi, comprese quelle di Parte_1
ctu, vengono poste a carico dell'appellata e liquidate ai sensi del DM 147/22 in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte
-- Accoglie l'appello e per l'effetto in riforma della sentenza impugnata condanna
[...]
al pagamento in favore dell'appellante dell'ulteriore somma di €29.553,35, oltre CP_1
interessi moratori ex art 1284 c1 cc dalla data della presente decisione al saldo;
-Condanna al pagamento in favore dell'appellante delle spese processuali Controparte_1 di entrambi i gradi che liquida ai sensi del DM 147/22 per il primo grado in €545,00 per anticipazioni e €5.500,00 per compensi oltre 15% spese gen., iva e cpa e per il secondo grado in
€804,00 per anticipazioni e €6.000,00 per compensi oltre 15% spese gen., iva e cpa.
Pone definitivamente a carico di parte appellata le spese di CTU.
Così deciso in OG dalla seconda sezione civile della Corte di Appello nella camera di consiglio del 2/5/2025
Il Giudice ausiliario relatore Il Presidente
pagina 5 di 6 avv. Eugenia Capano
dott. Mariacolomba Giuliano
pagina 6 di 6