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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVI, sentenza 20/01/2026, n. 709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 709 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 709/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 16, riunita in udienza il
16/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BUONAURO CARLO, Presidente
UCCI PASQUALE, Relatore
FRANCO ELIANA, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3127/2025 depositato il 27/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Ufficio Provinciale Di Napoli-Territorio - Sede 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5851/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
18 e pubblicata il 01/04/2025
Atti impositivi:
- SILENZIORIGETTO CATASTO-ALTRO 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 149/2026 depositato il
16/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, in data 16.10.2024, proponeva ricorso avverso il silenzio-rifiuto serbato dall'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Napoli-Territorio sulla richiesta di autotutela del 26/04/2024. L'istanza era volta a contestare la rettifica del classamento da A/2 (proposto nel OC prot. NA0378048 del
06.12.2022 per "diversa distribuzione spazi interni") a A/1 (variato d'ufficio il 15/03/2024 ai sensi del D.M.
701/94). La contribuente lamentava che l'Agenzia avesse motivato l'esito negativo del OC citando un falso "ampliamento" dovuto a un balcone, che in realtà era preesistente sin dal 2010 e dal 2016.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva eccependo l'inammissibilità del ricorso, sostenendo che la fattispecie rientrasse nell'autotutela facoltativa (art. 10-quinquies L. 212/2000), per la quale è impugnabile solo il rifiuto espresso, non il silenzio. L'Ufficio faceva notare che l'immobile era già stato in precedenza confermato in categoria A/1 da una sentenza della CTP di Napoli n. 2198/30/2018.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, con sentenza n. 5851/18/2025, pronunciata il
21/03/2025, dichiarava il ricorso inammissibile e condannava la ricorrente al pagamento di € 700,00 in spese.
Secondo il Giudice di primo grado, la controversia aveva ad oggetto la c.d. autotutela facoltativa (art. 10- quinquies), per la quale il silenzio-rifiuto non è impugnabile. A titolo di obiter dictum, la CGT di I grado rilevava che la pretesa di riclassificare l'unità immobiliare di 12 vani in categoria A/2 solo per l'ampliamento di un'apertura in un tramezzo era "ardita," vista la precedente classificazione in A/1 confermata da sentenza passata in giudicato.
Ricorrente_1 impugna la sentenza di primo grado peri seguenti motivi:
1. Eccezione di Nullità della Sentenza per Error in Judicando: secondo l'appellante la sentenza è censurabile per difetto di motivazione (omessa, illogica ed apparente), non avendo esposto concisamente i motivi in fatto e diritto né valutato la documentazione probatoria, in violazione dell'art. 111, comma 6, Cost. e dell'art. 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. n. 546/1992.
2. Sull'Illegittimità e Ammissibilità del Silenzio-Rifiuto: l'appellante contesta l'erronea qualificazione del silenzio-rifiuto come "rigetto motivato" da parte del giudice di primo grado;
richiama la giurisprudenza delle
Sezioni Unite (Cass. n. 16778/2005 e n. 7388/2007) che sancisce la giurisdizione tributaria su tutte le controversie relative agli atti di autotutela, inclusi i dinieghi taciti. L'Appellante sostiene che l'Agenzia delle
Entrate ha agito illegittimamente invitandola a dichiarare il falso (relativo al balcone preesistente sin dal
2010) e che la variazione OC (diversa distribuzione spazi interni) non aveva motivi ostativi. Inoltre, sussiste un interesse di rilevanza generale poiché il mancato riclassamento da A/1 ad A/2 impediva all'Appellante di beneficiare dell'esenzione IMU prima casa.
3. Illegittimità del Sindacato sul Merito: La Ricorrente_1 censura l'errore del giudice di primo grado che ha travalicato il proprio sindacato giudicando sul merito del OC (la presunta arditezza della riclassificazione), che non era oggetto del ricorso, limitato al silenzio-rifiuto.
L'Appellante chiede l'accoglimento del gravame, la riforma della sentenza impugnata, la dichiarazione di illegittimità del silenzio-rifiuto, e la condanna alle spese del doppio grado di giudizio.
L'Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale Di Napoli-Territorio si è costituita in giudizio chiedendo la conferma integrale della sentenza impugnata. L'Ufficio ribadisce che la sentenza di primo grado è legittima e che il ricorso è inammissibile perché: • La controversia non rientra nei casi di autotutela obbligatoria (art. 10-quater L. 212/2000).
• Trattandosi di autotutela facoltativa (art. 10-quinquies L. 212/2000), l'articolo 19 del D. Lgs. 546/1992, come modificato dal D. Lgs. 219/2023, prevede l'impugnabilità del solo rifiuto espresso e non del silenzio serbato dall'Amministrazione.
All'udienza del 16.1.2026 il Collegio, sentito il relatore, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e non può essere accolto.
Il punto centrale del contenzioso verte sulla natura dell'atto impugnato (il silenzio-rifiuto sull'istanza di autotutela del 26/04/2024) alla luce delle nuove disposizioni normative.
Il D. Lgs. n. 219/2023 ha riformato l'istituto dell'autotutela tributaria, distinguendola in obbligatoria (Art. 10- quater L. 212/2000) e facoltativa (Art. 10-quinquies L. 212/2000).
L'Agenzia delle Entrate ha correttamente evidenziato che l'impugnabilità del rifiuto/silenzio è ora disciplinata dall'articolo 19 del D. Lgs. 546/1992, il quale prevede l'impugnabilità del rifiuto espresso o tacito solo nei casi di autotutela obbligatoria (Art. 10-quater).
L'autotutela obbligatoria si applica in casi tassativi e limitati (es. errore di persona, errore di calcolo, errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile). La richiesta della Ricorrente_1 riguardava l'annullamento dell'esito della verifica OC che aveva ripristinato la categoria A/1, contestando la motivazione di
"ampliamento" e sostenendo che l'intervento fosse solo di "diversa distribuzione degli spazi interni". Tale contestazione, pur vertendo su un possibile errore dell'Amministrazione, non rientra nell'elenco tassativo dei vizi di manifesta illegittimità previsti dall'Art. 10-quater.
Di conseguenza, la fattispecie ricade nell'ambito dell'autotutela facoltativa (Art. 10-quinquies), per la quale il legislatore ha espressamente stabilito l'impugnabilità del SOLO rifiuto espresso.
Nel caso in esame, l'Amministrazione finanziaria ha serbato silenzio-rifiuto. Pertanto, conformemente alla nuova e specifica previsione normativa, il silenzio serbato dall'Amministrazione su un'istanza di autotutela facoltativa non è impugnabile in sede giurisdizionale.
Non è possibile superare questa preclusione invocando la precedente giurisprudenza delle Sezioni Unite
(Cass. n. 16778/2005 e n. 7388/2007), in quanto tale orientamento è stato superato ratione temporis dalle modifiche legislative introdotte dal D. Lgs. 219/2023, che ha operato una netta distinzione tra le figure di autotutela proprio ai fini della ricorribilità giurisdizionale.
Inoltre, il richiamo all'interesse di rilevanza generale per l'eventuale perdita dell'esenzione IMU prima casa non può sanare il difetto di ammissibilità procedurale, poiché l'impugnazione del silenzio-rifiuto è normativamente preclusa per l'autotutela facoltativa, indipendentemente dal merito o dagli interessi sostanziali coinvolti.
Il Giudice di primo grado ha, dunque, correttamente ritenuto fondata l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'Ufficio.
L'Appellante ha censurato il sindacato sul merito operato dalla CGT di primo grado. Effettivamente, il sindacato del giudice tributario sull'impugnazione del diniego di autotutela (espresso o tacito, quando ammissibile) è limitato alla verifica della ricorrenza di ragioni di rilevante interesse generale alla rimozione dell'atto.
Tuttavia, poiché il ricorso originario è stato dichiarato inammissibile per ragioni processuali, l'affermazione della CGT di I grado relativa all'“arditezza” della pretesa di riclassamento dell'UIU di 12 vani in A/2 costituisce un obiter dictum (affermazione incidentale non vincolante per la decisione) che non influisce sulla validità del dispositivo di inammissibilità.
In conclusione, l'appello deve essere respinto in quanto la sentenza di primo grado ha correttamente applicato la normativa sopravvenuta (D. Lgs. 219/2023) che esclude l'impugnabilità del silenzio-rifiuto nell'ambito dell'autotutela facoltativa.
Le spese del grado di appello possono essere compensate tra le parti in ragione della novità della questione relativa alle modifiche apportate dal D. Lgs. n. 219/2023 alla Legge n. 212/2000.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile.
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 16, riunita in udienza il
16/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BUONAURO CARLO, Presidente
UCCI PASQUALE, Relatore
FRANCO ELIANA, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3127/2025 depositato il 27/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Ufficio Provinciale Di Napoli-Territorio - Sede 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5851/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
18 e pubblicata il 01/04/2025
Atti impositivi:
- SILENZIORIGETTO CATASTO-ALTRO 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 149/2026 depositato il
16/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, in data 16.10.2024, proponeva ricorso avverso il silenzio-rifiuto serbato dall'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Napoli-Territorio sulla richiesta di autotutela del 26/04/2024. L'istanza era volta a contestare la rettifica del classamento da A/2 (proposto nel OC prot. NA0378048 del
06.12.2022 per "diversa distribuzione spazi interni") a A/1 (variato d'ufficio il 15/03/2024 ai sensi del D.M.
701/94). La contribuente lamentava che l'Agenzia avesse motivato l'esito negativo del OC citando un falso "ampliamento" dovuto a un balcone, che in realtà era preesistente sin dal 2010 e dal 2016.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva eccependo l'inammissibilità del ricorso, sostenendo che la fattispecie rientrasse nell'autotutela facoltativa (art. 10-quinquies L. 212/2000), per la quale è impugnabile solo il rifiuto espresso, non il silenzio. L'Ufficio faceva notare che l'immobile era già stato in precedenza confermato in categoria A/1 da una sentenza della CTP di Napoli n. 2198/30/2018.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, con sentenza n. 5851/18/2025, pronunciata il
21/03/2025, dichiarava il ricorso inammissibile e condannava la ricorrente al pagamento di € 700,00 in spese.
Secondo il Giudice di primo grado, la controversia aveva ad oggetto la c.d. autotutela facoltativa (art. 10- quinquies), per la quale il silenzio-rifiuto non è impugnabile. A titolo di obiter dictum, la CGT di I grado rilevava che la pretesa di riclassificare l'unità immobiliare di 12 vani in categoria A/2 solo per l'ampliamento di un'apertura in un tramezzo era "ardita," vista la precedente classificazione in A/1 confermata da sentenza passata in giudicato.
Ricorrente_1 impugna la sentenza di primo grado peri seguenti motivi:
1. Eccezione di Nullità della Sentenza per Error in Judicando: secondo l'appellante la sentenza è censurabile per difetto di motivazione (omessa, illogica ed apparente), non avendo esposto concisamente i motivi in fatto e diritto né valutato la documentazione probatoria, in violazione dell'art. 111, comma 6, Cost. e dell'art. 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. n. 546/1992.
2. Sull'Illegittimità e Ammissibilità del Silenzio-Rifiuto: l'appellante contesta l'erronea qualificazione del silenzio-rifiuto come "rigetto motivato" da parte del giudice di primo grado;
richiama la giurisprudenza delle
Sezioni Unite (Cass. n. 16778/2005 e n. 7388/2007) che sancisce la giurisdizione tributaria su tutte le controversie relative agli atti di autotutela, inclusi i dinieghi taciti. L'Appellante sostiene che l'Agenzia delle
Entrate ha agito illegittimamente invitandola a dichiarare il falso (relativo al balcone preesistente sin dal
2010) e che la variazione OC (diversa distribuzione spazi interni) non aveva motivi ostativi. Inoltre, sussiste un interesse di rilevanza generale poiché il mancato riclassamento da A/1 ad A/2 impediva all'Appellante di beneficiare dell'esenzione IMU prima casa.
3. Illegittimità del Sindacato sul Merito: La Ricorrente_1 censura l'errore del giudice di primo grado che ha travalicato il proprio sindacato giudicando sul merito del OC (la presunta arditezza della riclassificazione), che non era oggetto del ricorso, limitato al silenzio-rifiuto.
L'Appellante chiede l'accoglimento del gravame, la riforma della sentenza impugnata, la dichiarazione di illegittimità del silenzio-rifiuto, e la condanna alle spese del doppio grado di giudizio.
L'Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale Di Napoli-Territorio si è costituita in giudizio chiedendo la conferma integrale della sentenza impugnata. L'Ufficio ribadisce che la sentenza di primo grado è legittima e che il ricorso è inammissibile perché: • La controversia non rientra nei casi di autotutela obbligatoria (art. 10-quater L. 212/2000).
• Trattandosi di autotutela facoltativa (art. 10-quinquies L. 212/2000), l'articolo 19 del D. Lgs. 546/1992, come modificato dal D. Lgs. 219/2023, prevede l'impugnabilità del solo rifiuto espresso e non del silenzio serbato dall'Amministrazione.
All'udienza del 16.1.2026 il Collegio, sentito il relatore, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e non può essere accolto.
Il punto centrale del contenzioso verte sulla natura dell'atto impugnato (il silenzio-rifiuto sull'istanza di autotutela del 26/04/2024) alla luce delle nuove disposizioni normative.
Il D. Lgs. n. 219/2023 ha riformato l'istituto dell'autotutela tributaria, distinguendola in obbligatoria (Art. 10- quater L. 212/2000) e facoltativa (Art. 10-quinquies L. 212/2000).
L'Agenzia delle Entrate ha correttamente evidenziato che l'impugnabilità del rifiuto/silenzio è ora disciplinata dall'articolo 19 del D. Lgs. 546/1992, il quale prevede l'impugnabilità del rifiuto espresso o tacito solo nei casi di autotutela obbligatoria (Art. 10-quater).
L'autotutela obbligatoria si applica in casi tassativi e limitati (es. errore di persona, errore di calcolo, errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile). La richiesta della Ricorrente_1 riguardava l'annullamento dell'esito della verifica OC che aveva ripristinato la categoria A/1, contestando la motivazione di
"ampliamento" e sostenendo che l'intervento fosse solo di "diversa distribuzione degli spazi interni". Tale contestazione, pur vertendo su un possibile errore dell'Amministrazione, non rientra nell'elenco tassativo dei vizi di manifesta illegittimità previsti dall'Art. 10-quater.
Di conseguenza, la fattispecie ricade nell'ambito dell'autotutela facoltativa (Art. 10-quinquies), per la quale il legislatore ha espressamente stabilito l'impugnabilità del SOLO rifiuto espresso.
Nel caso in esame, l'Amministrazione finanziaria ha serbato silenzio-rifiuto. Pertanto, conformemente alla nuova e specifica previsione normativa, il silenzio serbato dall'Amministrazione su un'istanza di autotutela facoltativa non è impugnabile in sede giurisdizionale.
Non è possibile superare questa preclusione invocando la precedente giurisprudenza delle Sezioni Unite
(Cass. n. 16778/2005 e n. 7388/2007), in quanto tale orientamento è stato superato ratione temporis dalle modifiche legislative introdotte dal D. Lgs. 219/2023, che ha operato una netta distinzione tra le figure di autotutela proprio ai fini della ricorribilità giurisdizionale.
Inoltre, il richiamo all'interesse di rilevanza generale per l'eventuale perdita dell'esenzione IMU prima casa non può sanare il difetto di ammissibilità procedurale, poiché l'impugnazione del silenzio-rifiuto è normativamente preclusa per l'autotutela facoltativa, indipendentemente dal merito o dagli interessi sostanziali coinvolti.
Il Giudice di primo grado ha, dunque, correttamente ritenuto fondata l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'Ufficio.
L'Appellante ha censurato il sindacato sul merito operato dalla CGT di primo grado. Effettivamente, il sindacato del giudice tributario sull'impugnazione del diniego di autotutela (espresso o tacito, quando ammissibile) è limitato alla verifica della ricorrenza di ragioni di rilevante interesse generale alla rimozione dell'atto.
Tuttavia, poiché il ricorso originario è stato dichiarato inammissibile per ragioni processuali, l'affermazione della CGT di I grado relativa all'“arditezza” della pretesa di riclassamento dell'UIU di 12 vani in A/2 costituisce un obiter dictum (affermazione incidentale non vincolante per la decisione) che non influisce sulla validità del dispositivo di inammissibilità.
In conclusione, l'appello deve essere respinto in quanto la sentenza di primo grado ha correttamente applicato la normativa sopravvenuta (D. Lgs. 219/2023) che esclude l'impugnabilità del silenzio-rifiuto nell'ambito dell'autotutela facoltativa.
Le spese del grado di appello possono essere compensate tra le parti in ragione della novità della questione relativa alle modifiche apportate dal D. Lgs. n. 219/2023 alla Legge n. 212/2000.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile.