Articolo 16 della Legge 18 marzo 1968, n. 309
Articolo 15Articolo 17
Versione
21 aprile 1968
Art. 16.
La differenza tra il trattamento economico complessivo spettante dal 1 gennaio 1968 per paga, compreso ogni emolumento accessorio di carattere continuativo, e quello corrispondente, eventualmente superiore, goduto fino al 31 dicembre 1967 anche in applicazione della legge 6 agosto 1966, n. 636 , e' conservata a titolo di assegno personale, non utile a pensione, da riassorbire nei futuri miglioramenti economici di carattere generale.
Entrata in vigore il 21 aprile 1968