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Sentenza 28 giugno 2025
Sentenza 28 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 28/06/2025, n. 551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 551 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2025 |
Testo completo
N. 714/2021 RG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai Signori:
dott. Antonio Francesco Esposito - Presidente dott. Consiglia Invitto - Consigliere dott. Amedeo Citarella - Giudice ausiliario rel.re ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 714 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021, trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 23.1.2024, TRA
c.f. , rappresentato e difeso dall'avv.to Parte_1 C.F._1
Maria Assunta Miglietta, come da mandato in calce alla citazione in appello, presso cui è elettivamente domiciliato in in Trepuzzi (LE), via Andrano nr. 8 – appellante
E
c.f. rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Angelo Galante, come da mandato allegato alla costituzione in appello, presso cui è elettivamente domiciliato in Lecce, via dei Palumbo n.55 – appellata
All'udienza del 23.1.2024, svoltasi con trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate dalle parti, da aversi qui trascritte.
Svolgimento del processo
Con ricorso ex art. 702 bis cpc, chiedeva al Tribunale di Brindisi la Parte_1 restituzione dell'abitazione di sua proprietà sita in Cellino San Marco, via De Viti De Marco n. 66, occupata dalla moglie , cui, in uno all'assegno di Controparte_1 mantenimento di € 800,00#, era stata assegnata in sede di separazione legale perché convivente con il figlio della coppia.
Deduceva che la moglie, sebbene fosse intervenuta anche sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, che in assenza di figli economicamente non autosufficienti non aveva disposto nulla in ordine alla casa, continuava ad occuparla senza titolo.
si opponeva alla richiesta. CP_1
Deduceva che la casa le era stata assegnata perché priva di mezzi di sostentamento e che già in sede di separazione le parti avevano dato atto che il figlio era economicamente autosufficiente. Esponeva, inoltre, che l'ex coniuge:
- dimorava stabilmente nell'abitazione già di piena proprietà in Cellino San Marco, via
De Viti De Marco n.68/70, con la compagna in favore della quale aveva CP_2 ceduto la nuda proprietà con atto del 6/2/2009 riservandosene l'usufrutto;
- dal 2012, nonostante una sentenza di condanna in sede penale, non le corrispondeva quanto previsto per il mantenimento, tanto da avere accumulato un debito di €. 62.400,00 per il quale era stata promossa la procedura di espropriazione immobiliare che si era conclusa con l'aggiudicazione dell'immobile ad un prezzo irrisorio in favore di sorella della convivente;
Per_1 CP_2
- aveva alienato in favore di sorella della convivente, il laboratorio Per_1 artigianale in cui continuava ad esercitare l'attività di meccanico;
- il 6/7/2018 aveva venduto, ancora a l'altra abitazione facente parte dello Per_1 stesso edificio in Cellino San Marco.
Il Tribunale di Brindisi, all'esito del procedimento ex art. 702 bis cpc incardinato sub n.
1296/2019 RG, con ordinanza depositata il 1°.07.2021, notificata il 02.07.2021, rigettava il ricorso.
Ed invero, il tribunale:
- riteneva che in sede di separazione le parti avessero impresso al bene un vincolo funzionale che ne implicava la destinazione alle esigenze abitative del destinatario e che, nella fattispecie, analogamente a quanto previsto nelle ipotesi di assegnazione della casa coniugale in presenza di figli minori o non economicamente autosufficienti, dovesse applicarsi in via interpretativa l'art. 1809 c.c. a mente del quale il comodatario è obbligato alla restituzione “alla scadenza del termine convenuto o, in mancanza, quando se ne è servito in conformità del contratto”, sempreché, non sopravvenga un urgente ed impreveduto bisogno del comodante che in tal caso “può esigerne la restituzione immediata”;
- escludeva che ricorresse una ipotesi di comodato precario, in relazione al quale sarebbe consentito al comodante richiedere al comodatario il rilascio della medesima cosa ad nutum, ex art. 1810 c.c.;
- escludeva che, per le evidenziate peculiarità del fatto storico, potesse trovare applicazione il secondo comma dell'art. 1809 cc in forza del quale, “se però, durante il termine convenuto o prima che il comodatario abbia cessato di servirsi della cosa, sopravviene un urgente e impreveduto bisogno al comodante, questi può esigerne la restituzione immediata”, perché non connotato, il bisogno abitativo del ricorrente, né da urgenza, né dalla imprevedibilità, essendosi questi spogliato dei beni immobili, comunque in favore di soggetti gravitanti nella propria sfera relazionale o a causa di una incauta gestione del patrimonio personale, in esecuzione di un disegno programmatico.
Da ultimo, sempre secondo il tribunale, anche a volere ravvisare nella vicenda una ipotesi di comodato precario, non si sarebbe potuto riconoscere alcuna tutela ad una fattispecie in cui il dedotto bisogno abitativo del comodante risultava essere
“verosimilmente, il risultato di un disegno sistematico o progressivo di spoliazione, o,
pag. 2/7 comunque, l'esito di plurime (e incaute) alienazioni” che ne avevano azzerato l'originario apprezzabile compendio immobiliare, altrimenti configurantesi un uso abusivo della facoltà di restituzione discendente dalla natura del contratto (e che nel comodato precario è lasciato alla piena discrezionalità del disponente della res) che incorrerebbe nell'exceptio doli generalis seu praesentis e come tale rimarrebbe improduttivo di effetti, venendo colpito dalla sanzione dell'inefficacia radicale.
Contro l'ordinanza insorge con tre motivi di gravame. Parte_1
Resiste IE . CP_1
Inizialmente assegnata alla seconda sezione civile e poi a quella promiscua, in ragione dell'oggetto della domanda la causa veniva nuovamente assegnata alla seconda sezione e, alfine, all'udienza del 21.10.2022, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni a quella del 23.1.2024 e qui assunta in decisione con assegnazione dei termini.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo, l'appellante lamenta l'erronea qualificazione degli accordi di separazione;
la violazione dell'art. 832 c.c. e dell'art. 155, IV co., cc.
In tesi, data l'assenza di figli minori o economicamente non autosufficienti, gli accordi omologati in sede di separazione non possono avere impresso al bene alcun vincolo funzionale alle esigenze abitative della ex coniuge.
2. Con il secondo motivo, articolato in più profili, l'appellante censura la pronuncia gravata per non avere rilevato che la cessazione della regolamentazione dei rapporti tra coniugi, come adottata in sede di separazione, era stata posta nel nulla dalla successiva sentenza di divorzio;
nonché la falsa applicazione degli artt. art. 1809 e 1810 c.c.
Secondo l'appellante, infatti, la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio avrebbe fatto decadere gli accordi omologati in sede di separazione e, in ogni caso, il tribunale avrebbe fatto erronea applicazione delle norme sul comodato, avendo omesso di considerare, da un lato, che in assenza di prole era venuta meno l'esigenza abitativa dell'ex coniuge;
dall'altro, il bisogno e la necessità del richiedente di rientrare nella disponibilità dell'unico immobile di cui era proprietario nonostante uno stato di totale indigenza, avendo invece ritenuto frutto di un disegno programmatico di auto spoliazione l'avvenuta dismissione degli immobili.
3. Da ultimo, l'appellante impugna la statuizione in punto spese, ritenuta sproporzionata ed ingiustificato.
4. I primi due motivi possono essere trattati congiuntamente in ragione della loro connessione, in quanto entrambi attinenti alla natura degli accordi intercorsi in sede di pag. 3/7 separazione e alla loro incidenza sulla qualificazione dell'insorto rapporto negoziale riferito alla casa coniugale.
5. I motivi sono infondati.
In sede di separazione, gli allora coniugi e dato atto della presenza di Pt_1 CP_1 un figlio economicamente indipendente, in quanto già coniugata ed indipendente anche l'altra figlia della coppia, hanno previsto l'assegnazione della casa coniugale in favore della e l'obbligo per lo di corrisponderle a titolo di mantenimento, la CP_1 Pt_1 somma mensile di € 800,00.
Ritenuto che l'assegnazione della casa coniugale in favore della moglie non era in alcun modo connessa alla presenza di prole, è di tutta evidenza come l'assegnazione sia stata determinata dall'esigenza abitativa della stessa e dalla volontà dello di soddisfare Pt_1 tale esigenza, che ha così inteso assolvere in natura all'obbligo di contribuire al mantenimento del coniuge.
In ragione di tanto, anche in sede di divorzio, i coniugi chiedevano al tribunale di confermare l'assegnazione della casa coniugale in favore della CP_1
Dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il Tribunale di Brindisi, con la sentenza n. 1079/2016, riduceva ad € 550,00 l'assegno di mantenimento, ma nulla statuiva in ordine all'assegnazione della casa coniugale.
La mancata assegnazione della casa coniugale in sede di divorzio, su ricorso della veniva confermata in appello ed in cassazione, “esulando dal contenuto CP_1 della sentenza di divorzio le statuizioni circa la disponibilità della casa coniugale, facendo salvo il solo caso dell'esistenza di figli minori o non ancora economicamente sufficienti, ” ed essendo giuridicamente irrilevante, in assenza di prole da tutelare, il titolo in forza del quale la casa coniugale si trovasse nella disponibilità della CP_1
In ragione di quanto precede, deve allora condividersi l'impianto motivazionale del giudice di prime cure che, avendo i coniugi - nell'ambito della propria autonomia negoziale – “previsto che l'attribuzione dell'immobile de quo fungesse da strumento di assolvimento in natura dell'obbligo di mantenimento cui sono tenuti i coniugi in funzione assistenziale e di assicurazione da parte della prestazione di mantenimento di un ragionevole collegamento con lo stile di vita, goduto in sede di matrimonio”, ha ravvisato nella vicenda in scrutinio un comodato di scopo, finalizzato al soddisfacimento dell'esigenza abitativa dell'odierna appellata, questa essendo la volontà delle parti emersa in sede di separazione, prima, e di divorzio, poi.
Per le medesime considerazioni, devono conseguentemente condividersi le motivazioni per cui, analogamente all'ipotesi in cui si tratti di casa coniugale assegnata per soddisfare le esigenze della prole, anche nella ipotesi in cui si sia comunque inteso soddisfare l'esigenza abitativa di uno dei due coniugi, debba farsi applicazione interpretativa dell'art. 1809 cc permanendo, l'incertezza della scadenza del termine,
pag. 4/7 solo con riferimento al momento in cui si verificherà, ovvero, per tornare al caso in esame, al venir meno della esigenza abitativa dell'appellata.
Così inquadrata la vicenda, incombeva sul richiedente la restituzione l'onere della prova in ordine al venire meno dell'esigenza abitativa dell'appellata.
Tale onere non è stato assolto in quanto limitatosi, l'appellante, a dedure in capo all'ex coniuge la contitolarità, peraltro già sussistente al momento della separazione, di diritti reali riferiti a due compendi immobiliari occupati dai fratelli e ad un compendio diroccato ed inagibile.
Di contro, è in atti la prova della impossidenza della invalida civile, che CP_1 risulta invece aggravata dalla perdurante inosservanza dell'ex marito di corrisponderle l'assegno divorzile, tanto da avere subito una sentenza di condanna penale ed una espropriazione immobiliare promossa dall'ex moglie, conclusasi con l'aggiudicazione del bene in favore della sorella dell'allora nuova compagna.
Al momento della introduzione del presente giudizio, per quanto occorra, il debito ammontava a circa 50 mila euro.
La circostanza non è stata oggetto di alcuna contestazione e, per quanto è dato sapere, tale esposizione non può che essersi ulteriormente aggravata, in tal guisa ulteriormente incidendo sulla persistente esigenza abitativa dell'appellata.
Mette conto solo evidenziare, da ultimo, quanto alla mancata rilevazione della ritenuta intervenuta revoca in sede di divorzio degli accordi assunti in sede di separazione, che il giudice del divorzio non si è pronunciato sugli stessi, avendo unicamente rilevato, in assenza di prole, di non poter provvedere in ordine alla casa coniugale.
Onde anche sotto tale profilo, il motivo dedotto è infondato.
6. È infondato anche il terzo motivo con il quale è stata lamentata la liquidazione delle spese del primo grado.
Il motivo, genericamente formulato, è inammissibile.
L'appellante, invero, non ha specificato in quale errore sia incorso il tribunale e per quale motivo la liquidazione delle spese debba considerarsi sproporzionata ed ingiustificata.
Pur tuttavia, a tutto voler concedere, il motivo è infondato anche nel merito.
Assunto il valore indeterminato della domanda, come dichiarato dalla parte con l'atto introduttivo, il primo giudice non ha fatto altro che applicare i parametri previsti dal DM 55/2014 vigente ratione temporis per controversie di valore indeterminato di complessità bassa, compresi tra un minimo di € 3.972,00 ed un massimo di € 13.402,00.
pag. 5/7 Il tribunale ha liquidato le spese del grado in complessivi € 5.000,00#, appena un gradino al di sopra dei valori minimi ed ampiamente al di sotto dei valori massimo.
Si è comunque attestato, il tribunale, nell'ambito del range previsto, scelta che non esige l'obbligo della motivazione, che sarebbe stata invece necessaria qualora avesse voluto liquidare importi al di sotto del minimo (In tema di liquidazione delle spese processuali, la determinazione degli onorari di avvocato, secondo valori prossimi ai minimi dello scaglione di riferimento, non richiede una specifica motivazione poiché l'entità della liquidazione non supera i valori minimi, rientrando così nell'ambito nei parametri di cui al d.m. n. 55 del 2014 e del potere discrezionale del giudice, esente dal sindacato di legittimità. Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 33642 del 20/12/2024 - Rv. 673294
– 01; cfr. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 14198 del 05/05/2022 - Rv. 664685 - 01)
7. Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno poste a carico di
[...]
, ammesso al beneficio delle spese a carico dello Stato con provvedimento del Parte_1
COA di Lecce dell'8.9.2921, comunque tenuto alla rifusione delle spese in favore della parte vittoriosa.
Ed invero, “Il patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, ex art. 74, comma secondo, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, non vale ad addossare allo Stato anche le spese che la parte ammessa sia condannata a pagare all'altra parte, risultata vittoriosa, perché 'gli onorari e le spese' di cui all'art. 131 d.P.R. cit. sono solo quelli dovuti al difensore della parte assistita dal beneficio, che lo Stato si impegna ad anticipare.” (Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 10053 del 19/06/2012 - Rv. 623012 - 01)
Alla loro liquidazione si provvede come da dispositivo ex DM 55/2014 e s.m.i., applicati i valori minimi dei parametri previsti per le controversie di valore indeterminato di complessità bassa.
8. Rilevato, infine, che l'impugnazione è stata integralmente respinta, sussistono i presupposti previsti dall'art. 13, comma 1-quater, dpr 115/2002, per il versamento, da parte di , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a Parte_1 quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto notificato in data 9.7.2020, da , nei confronti di avverso Parte_1 Controparte_1
l'ordinanza del Tribunale di Brindisi ex art. 702 ter cpc vigente ratione temporis, del 1°.7.2021, notificata il 2.7.2021, emessa all'esito del procedimento sub n. 1296/2019 RG, così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma in ogni sua parte l'ordinanza gravata;
b) condanna al pagamento in favore dell'appellata delle spese del Parte_1 grado, che liquida in complessivi € 4.996,00 oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15 %;
pag. 6/7 c) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di , dell'ulteriore importo a titolo di contributo Parte_1 unificato pari a quello previsto per il gravame, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 27 giugno 2025.
Il giudice ausiliario est.re Il presidente dott. Amedeo Citarella dott. Antonio F. Esposito
pag. 7/7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai Signori:
dott. Antonio Francesco Esposito - Presidente dott. Consiglia Invitto - Consigliere dott. Amedeo Citarella - Giudice ausiliario rel.re ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 714 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021, trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 23.1.2024, TRA
c.f. , rappresentato e difeso dall'avv.to Parte_1 C.F._1
Maria Assunta Miglietta, come da mandato in calce alla citazione in appello, presso cui è elettivamente domiciliato in in Trepuzzi (LE), via Andrano nr. 8 – appellante
E
c.f. rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Angelo Galante, come da mandato allegato alla costituzione in appello, presso cui è elettivamente domiciliato in Lecce, via dei Palumbo n.55 – appellata
All'udienza del 23.1.2024, svoltasi con trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate dalle parti, da aversi qui trascritte.
Svolgimento del processo
Con ricorso ex art. 702 bis cpc, chiedeva al Tribunale di Brindisi la Parte_1 restituzione dell'abitazione di sua proprietà sita in Cellino San Marco, via De Viti De Marco n. 66, occupata dalla moglie , cui, in uno all'assegno di Controparte_1 mantenimento di € 800,00#, era stata assegnata in sede di separazione legale perché convivente con il figlio della coppia.
Deduceva che la moglie, sebbene fosse intervenuta anche sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, che in assenza di figli economicamente non autosufficienti non aveva disposto nulla in ordine alla casa, continuava ad occuparla senza titolo.
si opponeva alla richiesta. CP_1
Deduceva che la casa le era stata assegnata perché priva di mezzi di sostentamento e che già in sede di separazione le parti avevano dato atto che il figlio era economicamente autosufficiente. Esponeva, inoltre, che l'ex coniuge:
- dimorava stabilmente nell'abitazione già di piena proprietà in Cellino San Marco, via
De Viti De Marco n.68/70, con la compagna in favore della quale aveva CP_2 ceduto la nuda proprietà con atto del 6/2/2009 riservandosene l'usufrutto;
- dal 2012, nonostante una sentenza di condanna in sede penale, non le corrispondeva quanto previsto per il mantenimento, tanto da avere accumulato un debito di €. 62.400,00 per il quale era stata promossa la procedura di espropriazione immobiliare che si era conclusa con l'aggiudicazione dell'immobile ad un prezzo irrisorio in favore di sorella della convivente;
Per_1 CP_2
- aveva alienato in favore di sorella della convivente, il laboratorio Per_1 artigianale in cui continuava ad esercitare l'attività di meccanico;
- il 6/7/2018 aveva venduto, ancora a l'altra abitazione facente parte dello Per_1 stesso edificio in Cellino San Marco.
Il Tribunale di Brindisi, all'esito del procedimento ex art. 702 bis cpc incardinato sub n.
1296/2019 RG, con ordinanza depositata il 1°.07.2021, notificata il 02.07.2021, rigettava il ricorso.
Ed invero, il tribunale:
- riteneva che in sede di separazione le parti avessero impresso al bene un vincolo funzionale che ne implicava la destinazione alle esigenze abitative del destinatario e che, nella fattispecie, analogamente a quanto previsto nelle ipotesi di assegnazione della casa coniugale in presenza di figli minori o non economicamente autosufficienti, dovesse applicarsi in via interpretativa l'art. 1809 c.c. a mente del quale il comodatario è obbligato alla restituzione “alla scadenza del termine convenuto o, in mancanza, quando se ne è servito in conformità del contratto”, sempreché, non sopravvenga un urgente ed impreveduto bisogno del comodante che in tal caso “può esigerne la restituzione immediata”;
- escludeva che ricorresse una ipotesi di comodato precario, in relazione al quale sarebbe consentito al comodante richiedere al comodatario il rilascio della medesima cosa ad nutum, ex art. 1810 c.c.;
- escludeva che, per le evidenziate peculiarità del fatto storico, potesse trovare applicazione il secondo comma dell'art. 1809 cc in forza del quale, “se però, durante il termine convenuto o prima che il comodatario abbia cessato di servirsi della cosa, sopravviene un urgente e impreveduto bisogno al comodante, questi può esigerne la restituzione immediata”, perché non connotato, il bisogno abitativo del ricorrente, né da urgenza, né dalla imprevedibilità, essendosi questi spogliato dei beni immobili, comunque in favore di soggetti gravitanti nella propria sfera relazionale o a causa di una incauta gestione del patrimonio personale, in esecuzione di un disegno programmatico.
Da ultimo, sempre secondo il tribunale, anche a volere ravvisare nella vicenda una ipotesi di comodato precario, non si sarebbe potuto riconoscere alcuna tutela ad una fattispecie in cui il dedotto bisogno abitativo del comodante risultava essere
“verosimilmente, il risultato di un disegno sistematico o progressivo di spoliazione, o,
pag. 2/7 comunque, l'esito di plurime (e incaute) alienazioni” che ne avevano azzerato l'originario apprezzabile compendio immobiliare, altrimenti configurantesi un uso abusivo della facoltà di restituzione discendente dalla natura del contratto (e che nel comodato precario è lasciato alla piena discrezionalità del disponente della res) che incorrerebbe nell'exceptio doli generalis seu praesentis e come tale rimarrebbe improduttivo di effetti, venendo colpito dalla sanzione dell'inefficacia radicale.
Contro l'ordinanza insorge con tre motivi di gravame. Parte_1
Resiste IE . CP_1
Inizialmente assegnata alla seconda sezione civile e poi a quella promiscua, in ragione dell'oggetto della domanda la causa veniva nuovamente assegnata alla seconda sezione e, alfine, all'udienza del 21.10.2022, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni a quella del 23.1.2024 e qui assunta in decisione con assegnazione dei termini.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo, l'appellante lamenta l'erronea qualificazione degli accordi di separazione;
la violazione dell'art. 832 c.c. e dell'art. 155, IV co., cc.
In tesi, data l'assenza di figli minori o economicamente non autosufficienti, gli accordi omologati in sede di separazione non possono avere impresso al bene alcun vincolo funzionale alle esigenze abitative della ex coniuge.
2. Con il secondo motivo, articolato in più profili, l'appellante censura la pronuncia gravata per non avere rilevato che la cessazione della regolamentazione dei rapporti tra coniugi, come adottata in sede di separazione, era stata posta nel nulla dalla successiva sentenza di divorzio;
nonché la falsa applicazione degli artt. art. 1809 e 1810 c.c.
Secondo l'appellante, infatti, la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio avrebbe fatto decadere gli accordi omologati in sede di separazione e, in ogni caso, il tribunale avrebbe fatto erronea applicazione delle norme sul comodato, avendo omesso di considerare, da un lato, che in assenza di prole era venuta meno l'esigenza abitativa dell'ex coniuge;
dall'altro, il bisogno e la necessità del richiedente di rientrare nella disponibilità dell'unico immobile di cui era proprietario nonostante uno stato di totale indigenza, avendo invece ritenuto frutto di un disegno programmatico di auto spoliazione l'avvenuta dismissione degli immobili.
3. Da ultimo, l'appellante impugna la statuizione in punto spese, ritenuta sproporzionata ed ingiustificato.
4. I primi due motivi possono essere trattati congiuntamente in ragione della loro connessione, in quanto entrambi attinenti alla natura degli accordi intercorsi in sede di pag. 3/7 separazione e alla loro incidenza sulla qualificazione dell'insorto rapporto negoziale riferito alla casa coniugale.
5. I motivi sono infondati.
In sede di separazione, gli allora coniugi e dato atto della presenza di Pt_1 CP_1 un figlio economicamente indipendente, in quanto già coniugata ed indipendente anche l'altra figlia della coppia, hanno previsto l'assegnazione della casa coniugale in favore della e l'obbligo per lo di corrisponderle a titolo di mantenimento, la CP_1 Pt_1 somma mensile di € 800,00.
Ritenuto che l'assegnazione della casa coniugale in favore della moglie non era in alcun modo connessa alla presenza di prole, è di tutta evidenza come l'assegnazione sia stata determinata dall'esigenza abitativa della stessa e dalla volontà dello di soddisfare Pt_1 tale esigenza, che ha così inteso assolvere in natura all'obbligo di contribuire al mantenimento del coniuge.
In ragione di tanto, anche in sede di divorzio, i coniugi chiedevano al tribunale di confermare l'assegnazione della casa coniugale in favore della CP_1
Dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il Tribunale di Brindisi, con la sentenza n. 1079/2016, riduceva ad € 550,00 l'assegno di mantenimento, ma nulla statuiva in ordine all'assegnazione della casa coniugale.
La mancata assegnazione della casa coniugale in sede di divorzio, su ricorso della veniva confermata in appello ed in cassazione, “esulando dal contenuto CP_1 della sentenza di divorzio le statuizioni circa la disponibilità della casa coniugale, facendo salvo il solo caso dell'esistenza di figli minori o non ancora economicamente sufficienti, ” ed essendo giuridicamente irrilevante, in assenza di prole da tutelare, il titolo in forza del quale la casa coniugale si trovasse nella disponibilità della CP_1
In ragione di quanto precede, deve allora condividersi l'impianto motivazionale del giudice di prime cure che, avendo i coniugi - nell'ambito della propria autonomia negoziale – “previsto che l'attribuzione dell'immobile de quo fungesse da strumento di assolvimento in natura dell'obbligo di mantenimento cui sono tenuti i coniugi in funzione assistenziale e di assicurazione da parte della prestazione di mantenimento di un ragionevole collegamento con lo stile di vita, goduto in sede di matrimonio”, ha ravvisato nella vicenda in scrutinio un comodato di scopo, finalizzato al soddisfacimento dell'esigenza abitativa dell'odierna appellata, questa essendo la volontà delle parti emersa in sede di separazione, prima, e di divorzio, poi.
Per le medesime considerazioni, devono conseguentemente condividersi le motivazioni per cui, analogamente all'ipotesi in cui si tratti di casa coniugale assegnata per soddisfare le esigenze della prole, anche nella ipotesi in cui si sia comunque inteso soddisfare l'esigenza abitativa di uno dei due coniugi, debba farsi applicazione interpretativa dell'art. 1809 cc permanendo, l'incertezza della scadenza del termine,
pag. 4/7 solo con riferimento al momento in cui si verificherà, ovvero, per tornare al caso in esame, al venir meno della esigenza abitativa dell'appellata.
Così inquadrata la vicenda, incombeva sul richiedente la restituzione l'onere della prova in ordine al venire meno dell'esigenza abitativa dell'appellata.
Tale onere non è stato assolto in quanto limitatosi, l'appellante, a dedure in capo all'ex coniuge la contitolarità, peraltro già sussistente al momento della separazione, di diritti reali riferiti a due compendi immobiliari occupati dai fratelli e ad un compendio diroccato ed inagibile.
Di contro, è in atti la prova della impossidenza della invalida civile, che CP_1 risulta invece aggravata dalla perdurante inosservanza dell'ex marito di corrisponderle l'assegno divorzile, tanto da avere subito una sentenza di condanna penale ed una espropriazione immobiliare promossa dall'ex moglie, conclusasi con l'aggiudicazione del bene in favore della sorella dell'allora nuova compagna.
Al momento della introduzione del presente giudizio, per quanto occorra, il debito ammontava a circa 50 mila euro.
La circostanza non è stata oggetto di alcuna contestazione e, per quanto è dato sapere, tale esposizione non può che essersi ulteriormente aggravata, in tal guisa ulteriormente incidendo sulla persistente esigenza abitativa dell'appellata.
Mette conto solo evidenziare, da ultimo, quanto alla mancata rilevazione della ritenuta intervenuta revoca in sede di divorzio degli accordi assunti in sede di separazione, che il giudice del divorzio non si è pronunciato sugli stessi, avendo unicamente rilevato, in assenza di prole, di non poter provvedere in ordine alla casa coniugale.
Onde anche sotto tale profilo, il motivo dedotto è infondato.
6. È infondato anche il terzo motivo con il quale è stata lamentata la liquidazione delle spese del primo grado.
Il motivo, genericamente formulato, è inammissibile.
L'appellante, invero, non ha specificato in quale errore sia incorso il tribunale e per quale motivo la liquidazione delle spese debba considerarsi sproporzionata ed ingiustificata.
Pur tuttavia, a tutto voler concedere, il motivo è infondato anche nel merito.
Assunto il valore indeterminato della domanda, come dichiarato dalla parte con l'atto introduttivo, il primo giudice non ha fatto altro che applicare i parametri previsti dal DM 55/2014 vigente ratione temporis per controversie di valore indeterminato di complessità bassa, compresi tra un minimo di € 3.972,00 ed un massimo di € 13.402,00.
pag. 5/7 Il tribunale ha liquidato le spese del grado in complessivi € 5.000,00#, appena un gradino al di sopra dei valori minimi ed ampiamente al di sotto dei valori massimo.
Si è comunque attestato, il tribunale, nell'ambito del range previsto, scelta che non esige l'obbligo della motivazione, che sarebbe stata invece necessaria qualora avesse voluto liquidare importi al di sotto del minimo (In tema di liquidazione delle spese processuali, la determinazione degli onorari di avvocato, secondo valori prossimi ai minimi dello scaglione di riferimento, non richiede una specifica motivazione poiché l'entità della liquidazione non supera i valori minimi, rientrando così nell'ambito nei parametri di cui al d.m. n. 55 del 2014 e del potere discrezionale del giudice, esente dal sindacato di legittimità. Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 33642 del 20/12/2024 - Rv. 673294
– 01; cfr. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 14198 del 05/05/2022 - Rv. 664685 - 01)
7. Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno poste a carico di
[...]
, ammesso al beneficio delle spese a carico dello Stato con provvedimento del Parte_1
COA di Lecce dell'8.9.2921, comunque tenuto alla rifusione delle spese in favore della parte vittoriosa.
Ed invero, “Il patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, ex art. 74, comma secondo, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, non vale ad addossare allo Stato anche le spese che la parte ammessa sia condannata a pagare all'altra parte, risultata vittoriosa, perché 'gli onorari e le spese' di cui all'art. 131 d.P.R. cit. sono solo quelli dovuti al difensore della parte assistita dal beneficio, che lo Stato si impegna ad anticipare.” (Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 10053 del 19/06/2012 - Rv. 623012 - 01)
Alla loro liquidazione si provvede come da dispositivo ex DM 55/2014 e s.m.i., applicati i valori minimi dei parametri previsti per le controversie di valore indeterminato di complessità bassa.
8. Rilevato, infine, che l'impugnazione è stata integralmente respinta, sussistono i presupposti previsti dall'art. 13, comma 1-quater, dpr 115/2002, per il versamento, da parte di , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a Parte_1 quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto notificato in data 9.7.2020, da , nei confronti di avverso Parte_1 Controparte_1
l'ordinanza del Tribunale di Brindisi ex art. 702 ter cpc vigente ratione temporis, del 1°.7.2021, notificata il 2.7.2021, emessa all'esito del procedimento sub n. 1296/2019 RG, così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma in ogni sua parte l'ordinanza gravata;
b) condanna al pagamento in favore dell'appellata delle spese del Parte_1 grado, che liquida in complessivi € 4.996,00 oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15 %;
pag. 6/7 c) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di , dell'ulteriore importo a titolo di contributo Parte_1 unificato pari a quello previsto per il gravame, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 27 giugno 2025.
Il giudice ausiliario est.re Il presidente dott. Amedeo Citarella dott. Antonio F. Esposito
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