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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 22/10/2025, n. 956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 956 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
n.R.G. 1350/2018
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Civile – Area Lavoro
Il Tribunale in epigrafe in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. Raffaele
UC, all'esito del deposito delle note ex art. 127-ter c.p.c. sostitutive dell'udienza di discussione del 15 ottobre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al n.r.g. 1350/2018 promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Maurizio Parte_1
VERRECCHIA come da procura in atti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cassino, via Enrico De Nicola n. 102
- ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa CP_1
dall'Avv.to Sandro SALERA come da procura in atti, con domicilio telematico eletto all'indirizzo pec del difensore, Email_1
- resistente Oggetto: differenze retributive per mansioni superiori e lavoro straordinario – indennità sostitutiva del preavviso
Conclusioni: come rassegnate nei rispettivi atti di costituzione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il 30.6.2018 e ritualmente notificato, Parte_1
ha convenuto la società dinnanzi all'intestato Tribunale per
[...] CP_1
sentire accogliere le seguenti conclusioni:
− accertare e dichiarare che il ricorrente ha svolto per il periodo dal 29.7.2015 al 16.12.2017, alle dipendenze della mansioni riconducibili al quinto livello CCNL edilizia piccole CP_1
e medie imprese;
− per l'effetto, condannare l'odierna convenuta al pagamento delle differenze retributive e degli straordinari per un ammontare pari ad euro 28.863,00 o la minore o maggior somma che risulterà di giustizia;
− con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi in favore degli antistatari procuratori.
2. Il ricorrente espone di avere lavorato a far data dal 29.7.2015 alle dipendenze della società avente ad oggetto attività di coltivazione di una cava e di CP_1
produzione di inerti calcarei, in forza di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con inquadramento nel 4° livello del CCNL Edilizia P.M.I.; di avere prestato la propria attività presso la sede operativa di Esperia, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle ore 14.30 alle ore 20.00; di avere rassegnato le dimissioni per giusta causa in data 16.12.2017; di non avere ricevuto il pagamento delle retribuzioni relative ai mesi di agosto, settembre, ottobre e novembre 2017, della quattordicesima mensilità per gli anni 2016 e 2017, del trattamento di fine rapporto e della indennità sostitutiva delle ferie non godute;
di avere svolto mansioni riconducibili al superiore 5° livello, occupandosi, tra l'altro, della individuazione delle gare di appalto a cui la società avrebbe potuto partecipare, dello studio degli aspetti tecnici e legali di tali appalti, della predisposizione della documentazione necessaria alla presentazione dell'offerta, della rilevazione e registrazione delle presenze degli operai, della verifica delle scadenze della revisione degli automezzi e delle visite obbligatorie dei dipendenti, della gestione del magazzino, della redazione della nota per il commercialista, del controllo dei F.I.R., della predisposizione della documentazione per l'accesso dei dipendenti allo stabilimento di Piedimonte San Germano.
3. Tanto premesso, il ricorrente deduce di avere maturato nei confronti della società convenuta differenze retributive quantificate in euro 28.863,00, per il lavoro straordinario prestato e per lo svolgimento di mansioni riconducibili ad un inquadramento superiore (5° livello) a quello contrattuale (4° livello), già in precedenza svolte presso la società avente medesima sede operativa della convenuta, Parte_2
lo stesso personale addetto alle medesime mansioni, gli stessi beni aziendali, per lo svolgimento di analoga attività inerente la cava in forza delle medesime autorizzazioni amministrative.
4. Instaurato ritualmente il contraddittorio, si è costituita in giudizio la CP_1
chiedendo in via pregiudiziale di dichiarare la nullità del ricorso e nel merito di rigettarlo in quanto infondato in fatto e in diritto.
5. Parte convenuta eccepisce in via pregiudiziale la nullità del ricorso per indeterminatezza del petitum e della causa petendi. Nel merito evidenzia che il ricorrente ha sempre svolto esclusivamente mansioni impiegatizie elementari di natura meramente esecutiva e ripetitiva, senza autonomia organizzativa o decisionale;
che ha lavorato sempre per 40 ore settimanali e negli sporadici casi in cui ha effettuato lavoro straordinario questo è stato regolarmente retribuito come risultante delle buste paga;
che le mensilità di agosto, settembre, ottobre e novembre 2017 sono state corrisposte anche se in ritardo a causa della crisi significativa vissuta dalla società a far data dal 2015 per il drastico calo delle commesse con conseguente calo del fatturato. Deduce quindi la correttezza dell'inquadramento del lavoratore nel 4° livello del CCNL Edilizia P.M.I. alla luce delle declaratorie contrattuali di tale livello e di quello superiore rivendicato, evidenziando che le mansioni svolte da controparte non sono mai state connotate da un'attività intellettuale di rilievo e di qualche responsabilità. Deduce poi che, con specifico riferimento alle gare di appalto, il ricorrente si limitava a stampare l'elenco degli appalti già selezionati dalla società Infoplus. Eccepisce, inoltre, la decadenza del ricorrente dalla prova dello straordinario, non avendo articolato nel ricorso introduttivo capitoli di prova sul punto.
6. La causa è stata istruita mediante le produzioni documentali delle parti e l'assunzione della prova testimoniale. Conclusa l'istruttoria, le parti sono state autorizzate al deposito delle di note difensive. All'esito della trattazione cartolare ex art. 127-ter c.p.c. del 15 ottobre 2025, la causa è stata decisa come di seguito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. Il ricorrente, sulla premessa di avere lavorato dal 29.7.2015 al 16.12.2017 alle dipendenze della società avente ad oggetto la gestione di cave di calcare CP_1
e l'escavazione, produzione e lavorazione di inerti, nonché la posa in opera di conglomerato bituminoso per la realizzazione di manto stradale (cfr. visura sub doc. 1 res.; autorizzazione di proroga attività di cava sub doc. 2 res.), agisce per la condanna della società convenuta al pagamento in proprio favore della somma complessiva di euro 28.863,00, a titolo di spettanze e differenze retributive asseritamente maturate per avere svolto mansioni superiori rispetto all'inquadramento contrattuale nel 4° livello del CCNL Edilizia P.M.I., in quanto riconducibili al 5° livello, e per avere sistematicamente svolto lavoro straordinario. Il credito retributivo azionato è comprensivo della indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti, delle mensilità supplementari, della indennità sostitutiva del preavviso (cfr. conteggi).
L'attore deduce, inoltre, che il datore di lavoro ha omesso completamente di corrispondere la retribuzione relativa ai mesi di agosto, settembre, ottobre e novembre
2017, la quattordicesima mensilità per gli anni 2016 e 2017 e il trattamento di fine rapporto e che tale integrale inadempimento costituisce giusta causa per le dimissioni rassegnate in data 16.12.2017, con conseguente spettanza della indennità sostitutiva del mancato preavviso.
8. Va preliminarmente ed in rito rigettata l'eccezione di nullità del ricorso per indeterminatezza del petitum e della causa petendi. Come noto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, nel rito del lavoro la nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, sulle quali essa si fonda ricorre allorché sia assolutamente impossibile l'individuazione dell'uno o dell'altro elemento attraverso l'esame complessivo dell'atto, perché in tal caso il convenuto non è posto in condizione di predisporre la propria difesa né il giudice di conoscere l'esatto oggetto del giudizio (Cass. civ. n. 19009/2018). Nel caso di specie, dalla lettura del ricorso e dei conteggi allegati, si ricavano agevolmente sia il petitum, cioè la somma di denaro oggetto della domanda di condanna, sia i titoli dei crediti retributivi reclamati, sia gli elementi fattuali posti a fondamento della richiesta, avendo il lavoratore indicato i periodi lavorati, gli orari di lavoro effettivamente osservati, il contratto collettivo applicabile, l'inquadramento, le mansioni svolte. Eventuali carenze nella esposizione dei fatti costitutivi di singoli emolumenti rivendicati, come si avrà modo di rilevare nei successivi paragrafi, possono rilevare sotto il profilo della fondatezza nel merito della domanda, ma non inficiano la compiuta individuazione dell'oggetto della domanda e delle ragioni che ne sono a fondamento, e dunque non compromettono il diritto di difesa della convenuta.
9. Nel merito il ricorso è fondato e può essere accolto limitatamente alla sola domanda di condanna della convenuta al pagamento della indennità sostitutiva del mancato preavviso, e va per il resto rigettato.
10. La durata del rapporto di lavoro subordinato dal 29.7.2015 al 16.12.2017 e l'inquadramento contrattuale del ricorrente nel 4° livello del CCNL Edilizia P.M.I. quale impiegato amministrativo (cfr. le buste paga) non sono stati contestati dalla convenuta e possono considerarsi dati pacifici, mentre è controverso che siano state svolte mansioni superiori, riconducibili al 5° livello.
11. In merito alla dedotta mancata corresponsione della retribuzione per i mesi di agosto, settembre, ottobre e novembre 2017, quattordicesima mensilità per gli anni 2016 e
2017 e trattamento di fine rapporto, deve osservarsi che tali spettanze sono state saldate dalla convenuta, ancorché tardivamente, dopo le dimissioni rassegnate dal lavoratore, come si evince dall'esame della corrispondenza intercorsa tra le parti e dal bonifico eseguito dalla società il 25.1.2018 (docc. 17, 18, 19). Il tardivo adempimento integra però nella specie la giusta causa delle dimissioni del lavoratore, tenuto conto che il reiterato mancato pagamento delle retribuzioni di ben quattro mensilità – agosto, settembre, ottobre e novembre 2017 – nonché della quattordicesima mensilità per l'anno 2016 e per l'anno 2017, per un importo complessivo di euro 14.586,78 (cfr. docc. 17, 18, 19), con saldo integrale avvenuto solo a distanza di diversi mesi – e a distanza di più di un anno per quanto concerne la quattordicesima per l'anno 2016 – assume connotati di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto e legittimare il recesso immediato del lavoratore, posto in condizione di non poter fare affidamento, per un periodo di tempo non breve, su una fondamentale fonte di sostentamento quale è la retribuzione. Si ricorda sul punto che il reiterato mancato pagamento di voci retributive legittima il lavoratore al recesso per giusta causa, esonerandolo dall'obbligo di preavviso, e la configurabilità delle dimissioni per giusta causa può sussistere anche quando il recesso non segua immediatamente i fatti che lo giustificano (Cass. civ. n. 5146/1998; Cass. civ. n. 24477/2011; C. App. Milano n.
1788/2019). Non rileva la crisi finanziaria dovuta al drastico calo del fatturato invocata dalla società convenuta, atteso che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il datore di lavoro può ritenersi esonerato dall'adempimento dell'obbligazione retributiva soltanto quando vi sia una impossibilità oggettiva di ricevere la prestazione del lavoratore e questa non sia imputabile a fatto dello stesso datore, non sia prevedibile ed evitabile e non sia riferibile a carenze di programmazione o di organizzazione aziendale ovvero a contingenti difficoltà di mercato (Cass. civ. n. 15372/2004), situazione non ricorrente nella specie. L'importo spettante al lavoratore a titolo di indennità sostitutiva del preavviso è stato quantificato nei conteggi di parte nella misura di euro 3.829,89 e tale somma non è stata specificamente contestata dalla convenuta, che va dunque condannata a corrispondere al lavoratore il predetto importo.
12. Quanto all'asserita prestazione di lavoro straordinario, circostanza tempestivamente contestata dalla parte convenuta nella memoria di costituzione e resa dunque controversa, il ricorrente non ha articolato nell'atto introduttivo alcun capitolo di prova sul punto, così venendo meno ad un rigoroso onere probatorio che grava interamente sul lavoratore, in ossequio ad un consolidato e condivisibile orientamento giurisprudenziale di legittimità, secondo cui la prestazione eccedente il normale orario di lavoro in caso di lavoro straordinario va provata dal lavoratore in modo rigoroso ed esige la specifica allegazione del fatto costitutivo di tale diritto in relazione ai singoli periodi, senza che possa farsi ricorso a presunzioni. Al giudice, quindi, deve essere fornita non già genericamente solo la prova dell'an, e cioè dell'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente, previsti, bensì anche la prova, sia pure in termini minimali, della sua esatta collocazione cronologica, ovvero l'indicazione del quantum di ore per le quali si è protratta la prestazione lavorativa oltre il normale orario di lavoro pattuito e del quando i limiti di orario, di fatto, siano stati superati (cfr., ex multis, Cass. civ. 19.6.2018, n. 16150; Cass. civ.
14.5.2015 n. 9906; Cass. civ. n. 1389/2003; Cass. civ. n. 6623/2001). Non è stata accolta la sollecitazione all'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio ex art. 421 c.p.c., in quanto il loro esercizio non si giustifica in chiave integralmente sostitutiva della parte rimasta completamente inerte in merito alla richiesta di prova di fatti costituivi della pretesa fatta valere in giudizio (cfr. Cass. civ. n. 9118/2019; n. 14588/2009; n.
10219/2003; n. 416/2001; n. 3573/1999; n. 12789/2003: “Si tratta di una facoltà e non di un obbligo del giudice avente ad oggetto poteri inquisitori non sostitutivi dell'onere probatorio incombente alla parte”). 13. Con riferimento all'indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi ROL non goduti, che figurano nei conteggi in una nota esplicativa dell'importo lordo “spettante” per l'ultima mensilità di dicembre 2017, rispettivamente nella misura di euro 2.688,11 ed euro
2.192,38, manca del tutto in ricorso l'allegazione dei fatti costitutivi, in specie non viene dedotto quanti giorni/ore di ferie spettavano nell'anno al ricorrente a norma del contratto collettivo e né nel ricorso né nei conteggi è indicato il residuo dei giorni o delle ore di ferie e permessi non goduti dal lavoratore alla fine del rapporto. Pertanto, anche in relazione a tali emolumenti, la domanda non può trovare accoglimento.
14. Così delimitato il thema probandum, resta da stabilire se il ricorrente è stato effettivamente adibito dalla allo svolgimento di mansioni superiori e se, CP_1
conseguentemente, deve essergli riconosciuto il corrispondente trattamento economico.
15. Giova ricordare che il diritto del lavoratore al riconoscimento di un inquadramento superiore a quello contrattuale ed al relativo trattamento economico in forza delle mansioni effettivamente svolte è previsto dall'art. 2103 cod. civ. La norma attribuisce al dipendente, utilizzato per un certo tempo dal datore di lavoro in compiti diversi e maggiormente qualificanti rispetto a quelli propri della categoria di appartenenza, il diritto non solo al trattamento economico previsto per l'attività in concreto svolta, ma anche all'assegnazione definitiva a tale attività ed alla relativa qualifica. Agli effetti della tutela apprestata da tale norma, la sola condizione da verificare è che l'assegnazione alle mansioni superiori sia stata piena, nel senso che abbia comportato l'assunzione della responsabilità e l'esercizio dell'autonomia proprie della corrispondente superiore qualifica (Cass. civ. n. 11125/2001; n. 21224/2024). Tale verifica ad opera del giudice postula necessariamente l'osservanza del c.d. criterio trifasico, nel senso che il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si snoda in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte, nella individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra i risultati di tali due indagini (Cass. civ. n. 10485/2023), sebbene non sia richiesto che il giudice si attenga pedissequamente alla ripetizione di una rigida e formalizzata sequenza delle azioni fissate dallo schema procedimentale, ove risulti che ciascuno dei momenti di accertamento, ricognizione e valutazione abbia trovato concreto ingresso nel ragionamento decisorio, concorrendo a stabilirne le conclusioni.
16. Tanto premesso, è opportuno in primo luogo porre a raffronto le declaratorie contrattuali di interesse. Nel 4°livello è inquadrato, nella figura dell'assistente tecnico
(già impiegato di 3^ categoria), il “lavoratore dotato di specifica preparazione professionale o esperienza di lavoro in grado di svolgere mansioni che richiedono conoscenze specifiche ed elevata capacità esecutiva eventualmente con assegnazione di coordinamento di altri lavoratori”.
17. Viene poi inquadrato in un livello ancora inferiore, il 3°, il lavoratore con mansioni esecutive richiedenti una generica preparazione professionale, quale l' “impiegato d'ordine che svolge all'interno dell'impresa operazioni esecutive di tipo amministrativo (esempio: fatturazione, compilazione documenti accompagnatori, semplice scrittura contabile, prima nota, compilazione registro delle presenze e/o segnatore)”.
18. Nel 5° livello sono invece inquadrati gli operai e gli impiegati, sia tecnici che amministrativi, “con mansioni di concetto richiedenti iniziativa e una determinata autonomia funzionale, nell'ambito delle direttive ricevute, per la cui esecuzione sia necessaria una specifica conoscenza tecnica o amministrativa ovvero comprovata pratica ed esperienza supportata dalle necessarie nozioni tecniche”. Vi rientrano gli impiegati sia tecnici che amministrativi di 2^ categoria che svolgono “mansioni di concetto”, quali, a titolo esemplificativo, l'assistente tecnico che “distribuisce il lavoro agli operai, cura l'esecuzione del lavoro in base a disegni e progetti, procede alla misurazione e liquidazione dei lavori affidati a cottimo e subappalto. Ha eventualmente potestà di trattare con i fornitori provvedendo all'approvvigionamento dei materiali. Inoltre ha facoltà disciplinare sulle maestranze ed assume e licenzia gli operai, nell'ambito delle direttive impartite dall'impresa”, oppure l'impiegato amministrativo che “cura l'applicazione e l'integrazione delle disposizioni legislative e contrattuali inerenti a stipendi e paghe e provvede alle pratiche relative presso istituti ed Enti di assicurazione, di previdenza e assistenza dei lavoratori e cioè con diretta responsabilità nei limiti delle indicazioni di massima dei superiori” e quello che è “addetto agli approvvigionamenti e acquisti e alle liquidazioni dei conti dei fornitori secondo le indicazioni di massima dei diretti superiori, e che svolge tale lavoro con continuità e con diretta responsabilità nei limiti dei compiti affidatigli”.
19. Il principale elemento di differenziazione tra il livello contrattuale di inquadramento del ricorrente (4°) e quello rivendicato (5°) risiede nella natura esecutiva delle mansioni svolte degli impiegati inquadrati nel 4° livello (già impiegati di 3^ categoria), ancorché connotate da un maggior grado di specializzazione (“conoscenze specifiche ed elevata capacità esecutiva”) rispetto alle mansioni dell'impiegato di 3° livello, quale è l'impiegato d'ordine che svolge all'interno dell'impresa operazioni esecutive di tipo amministrativo come la fatturazione, la compilazione documenti accompagnatori, la semplice scrittura contabile, la compilazione della prima nota e del registro delle presenze, nell'ambito delle istruzioni ricevute, a fronte della natura di concetto dell'attività svolta dall'impiegato tecnico o amministrativo di 5° livello, connotata da un contenuto intellettuale di spiccato e pregnante rilievo, per i profili di marcata iniziativa, autonomia funzionale nell'ambito delle direttive ricevute e connesse responsabilità che la caratterizzano.
20. Occorre a questo punto considerare quanto emerso dall'istruttoria testimoniale in merito alle mansioni ordinariamente e continuativamente svolte dal ricorrente per raffrontarle con le citate declaratorie e le relative esemplificazioni.
21. Di alcun rilievo è la deposizione del teste che non è stato in grado di ricordare Tes_1
le mansioni svolte dal ricorrente nel periodo oggetto di causa.
22. Il teste , dipendente da molti anni della con mansioni di Testimone_2 CP_1
operaio addetto, tra l'altro, alla conduzione di pale ed escavatori, ha riferito che il ricorrente si occupava della verifica della scadenza della revisione e delle assicurazioni dei mezzi della cava e delle visite di idoneità dei dipendenti, che provvedeva anche, talora, ad accompagnare alle visite, e qualche volta si occupava della compilazione del formulario dei rifiuti, attività quest'ultima che svolgevano anche gli autisti con l'aiuto della titolare dell'azienda, Il teste ha escluso che il Persona_1
ricorrente si occupasse della predisposizione delle fatture, della individuazione delle gare d'appalto cui l'impresa avrebbe potuto partecipare e della predisposizione della relativa documentazione: “Non so chi si occupasse della individuazione delle gare d'appalto e della predisposizione della relativa documentazione: escludo che se ne sia mai occupato il sig. . Parte_1
La difesa di parte ricorrente ha prodotto la sentenza dell'intestato Tribunale che definito un analogo contenzioso promosso da altro lavoratore contro la società Pt_2
secondo la prospettazione attorea facente capo al medesimo gruppo familiare che
[...]
dirige e gestisce l'odierna convenuta, in cui il medesimo teste è stato ritenuto inattendibile (cfr. sentenza Trib. Cassino n. 462/2020 resa a definizione del procedimento iscritto al n.r.g. 2009/2011). Tale documento, tuttavia, si riferisce ad un diverso contenzioso, nel quale il teste era stato sentito su circostanze differenti, relative agli orari di lavoro osservati da un altro lavoratore n un differente contesto lavorativo e temporale, cosicché le valutazioni in merito all'attendibilità del teste in quel giudizio non possono essere in questa sede automaticamente recepite. Nella deposizione raccolta nel presente giudizio, invero, non sono emersi elementi da cui inferire l'inattendibilità del teste, che ha riferito anzi solo ciò di cui era a conoscenza, non esitando ad ammettere che “il ricorrente lavorava in ufficio, ma non saprei riferire cosa di specifico facesse”.
23. Il teste , autista dipendente della è stato in grado di Testimone_3 CP_1
riferire solamente che il ricorrente, negli anni 2014 – 2015, aveva provveduto a fargli avere il permesso per l'ingresso nello stabilimento , una volta lo aveva CP_3
accompagnato ad effettuare una visita medica, e si occupava altresì, insieme al dipendente di far eseguire la manutenzione dei mezzi della cava, previa Pt_3
autorizzazione della sig.ra “Quando dovevamo fare la manutenzione dei macchinari Per_1
lo dicevamo alla titolare e il ricorrente o si occupavano di far Persona_1 Pt_3 fare la manutenzione”. Qualche volta, ha ricordato il teste, il ricorrente si è occupato anche della verifica delle presenze dei dipendenti in azienda, attività che veniva però ordinariamente svolta dal pesatore o dai sorveglianti di cava, e della compilazione del formulario dei rifiuti.
24. Il teste dipendente della e prima della , impiegata addetta Testimone_4 CP_1
alle fatturazioni, ha dichiarato di non conoscere quali mansioni svolgesse il ricorrente.
In merito alle mansioni dedotte in ricorso con riferimento alla predisposizione della documentazione relativa alle gare d'appalto, il teste ha saputo solo riferire che gli capitava di vedere il ricorrente vicino la fotocopiatrice e che lo stesso ricorrente le riferiva che stava preparando una gara d'appalto. La dichiarazione de relato actoris è del tutto priva di valore probatorio.
25. Solamente il teste ha riferito “il ricorrente si occupava della predisposizione Testimone_5
della documentazione necessaria alla partecipazione alle gare d'appalto; era il ricorrente ad individuare autonomamente le gare d'appalto alle quali la società poteva partecipare mediante un sito internet al quale la società era abbonata;
… so che quello è un suo compito;
si recava poi presso i comuni a ritirare
i capitolati di gara;
il ricorrente leggeva il bando di gara e di conseguenza preparava le buste con le offerte;
so che il ricorrente discuteva insieme al ragionier degli aspetti relativi alla gara. Persona_2
Io mi recavo presso l'azienda resistente almeno 2 volte a settimana. Quando andavo mi capitava di vedere il ricorrente a lavoro. Io conosco l'azienda dal 1989. Dagli anni 90, fino al 2016/17, mi sono recato presso la società resistente con la frequenza di cui ho detto. Io mi occupavo di aggiustare i computer, compresi quelli che gestivano l'impianto; io mi rapportavo con il ricorrente, con il sig. Pt_3
e a volte con la titolare;
quando c'era un problema informatico, il 90% delle volte mi contattava il ricorrente;
il ricorrente mi contattava anche per la risoluzione di problemi informatici che riguardavano mansioni che doveva svolgere, per esempio quando non riusciva a scaricare il bando di gara”.
26. Non solo la deposizione è rimasta del tutto isolata e non ha ricevuto il minimo riscontro dalle altre dichiarazioni testimoniali, ma appare difficilmente compatibile con il dato documentale consistente nel rilascio, solo in data 26.6.2017, e cioè pochi mesi prima delle dimissioni del ricorrente, dell'attestazione SOA per la categoria OG3
(strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie e metropolitane), classifica III-bis (importo fino a euro 1.500.000), da cui si evince che solo da tale momento la a potuto CP_1
partecipare alle gare di appalto per l'esecuzione dei lavori pubblici per tali corrispondenti categorie di lavori e classifica di importi (doc. 3 res.). Appare inoltre del tutto inverosimile che un tecnico informatico esterno alla società, che si recava un paio di volte a settimana presso la sede operativa della stessa per assistere il ricorrente o altri dipendenti nella risoluzione di problemi informatici, potesse avere contezza, con cognizione di causa, della reale natura e portata delle mansioni in questione, svolte anche al di fuori dell'ufficio in cui il tecnico si recava, e comunque connotate da un elevato e peculiare tecnicismo sotto il profilo giuridico e amministrativo, laddove personale interno della società, che lavorava da anni alle dipendenze della stessa, anche con mansioni impiegatizie (cfr. deposizione della sig.ra , non è stato in grado Tes_4
di riferire nulla in proposito. È allora assai probabile che il teste abbia appreso de relato actoris le mansioni, pedissequamente confermate nella deposizione con una minuziosità
e analiticità che, per le ragioni summenzionate, appaiono difficilmente compatibili con una conoscenza di prima mano. Inficia poi seriamente e decisivamente la sua deposizione anche l'assoluta incertezza delle coordinate temporali di riferimento: il teste non è neppure in grado di ricordare se le mansioni confermate in materia di gare d'appalto fossero state svolte per la o per altra società per la quale CP_1
lavorava in precedenza, avendo candidamente ammesso: “non so dire se ciò avvenisse per la
o per la società per la quale lavorava in precedenza, so che quello è un suo compito”. CP_1
27. In conclusione, le uniche mansioni emerse in modo univoco dall'istruttoria testimoniale, alcune svolte peraltro solo saltuariamente (verifica della scadenza della revisione dei mezzi della cava, delle visite di idoneità dei dipendenti, accompagnamento degli stessi ad effettuare le visite, compilazione del formulario rifiuti, verifica delle presenze degli operai, predisposizione della documentazione per l'accesso dei dipendenti llo stabilimento dell'allora ), consistono in attività esecutive CP_1
proprie dell'impiegato d'ordine, peraltro inquadrato nel 3° livello, finanche inferiore a quello in cui era contrattualmente inquadrato il ricorrente, e difettano di quel più qualificante contenuto intellettuale, connotato da poteri di iniziativa, autonomia funzionale e connesse responsabilità, proprie dell'impiegato di concetto inquadrato nel
4° livello.
28. La mancanza di serie e attendibili conferme probatorie in merito alle mansioni dedotte in ricorso come particolarmente qualificanti ai fini dell'inquadramento rivendicato, ossia quelle di individuazione degli appalti a cui la società convenuta avrebbe potuto partecipare, studio dei capitolati sia sotto il profilo sia tecnico che giuridico, predisposizione di tutta la documentazione necessaria alla presentazione dell'offerta, non può essere supplita dalla produzione della sentenza dell'intestato Tribunale che ha definito un altro giudizio promosso dal ricorrente contro la – società, CP_4
secondo la tesi attorea, facente capo anch'essa al medesimo gruppo familiare della odierna resistente – nella quale veniva accertato l'invocato diritto all'inquadramento superiore, valorizzandosi proprio le deposizioni dei testi che avevano confermato le summenzionate mansioni in materia di gare d'appalto (cfr. sent. Trib. Cassino n.
473/2024, resa a definizione del procedimento n.r.g. 349/2021, prodotta nel fascicolo di causa). Il giudizio in questione, infatti, si riferisce ad un periodo diverso (dal
12.9.2013 al 31.12.2014) e ad una società differente, rispetto alla quale parte ricorrente non ha articolato capitoli di prova idonei a dimostrare che si trattava di una realtà imprenditoriale unica rispetto all'odierna convenuta, facente capo ad un unitario centro decisionale, finanziario e gestorio, al di là delle differenti forme societarie succedutesi nel tempo.
29. Il mancato assolvimento dell'onere della prova circa lo svolgimento delle mansioni superiori dedotte in ricorso comporta la reiezione della domanda avente ad oggetto le differenze retributive fondate su tale presupposto.
30. Stante l'accoglimento della sola domanda di condanna della convenuta al pagamento in favore del ricorrente della indennità sostitutiva del preavviso, per la somma di euro 3.829,89, le spese processuali vanno compensate per due terzi e per il restante terzo, secondo soccombenza, devono essere poste a carico della resistente, nella misura indicata in dispositivo ai sensi dell'art. 4 del D.M. n. 55 del 2014, in applicazione dei parametri tabellari medi per tutte le fasi, in relazione alle cause di lavoro di valore compreso tra euro 1.100,01 ed euro 5.200,00 (criterio del decisum).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
− accerta e dichiara la sussistenza della giusta causa delle dimissioni del ricorrente;
− per l'effetto, condanna la società convenuta a corrispondere al ricorrente la somma di euro 3.829,89 a titolo di indennità sostitutiva del mancato preavviso;
− rigetta per il resto il ricorso;
− compensate per due terzi le spese processuali, condanna la società convenuta al pagamento in favore del difensore antistatario del ricorrente del restante terzo, liquidandolo in euro 875,33, oltre spese generali forfettarie nella misura del 15 per cento, CPA, IVA, rimborso del contributo unificato versato nella misura di euro
259,00.
Cassino, data del deposito telematico
Il Giudice
Raffaele UC
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Civile – Area Lavoro
Il Tribunale in epigrafe in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. Raffaele
UC, all'esito del deposito delle note ex art. 127-ter c.p.c. sostitutive dell'udienza di discussione del 15 ottobre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al n.r.g. 1350/2018 promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Maurizio Parte_1
VERRECCHIA come da procura in atti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cassino, via Enrico De Nicola n. 102
- ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa CP_1
dall'Avv.to Sandro SALERA come da procura in atti, con domicilio telematico eletto all'indirizzo pec del difensore, Email_1
- resistente Oggetto: differenze retributive per mansioni superiori e lavoro straordinario – indennità sostitutiva del preavviso
Conclusioni: come rassegnate nei rispettivi atti di costituzione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il 30.6.2018 e ritualmente notificato, Parte_1
ha convenuto la società dinnanzi all'intestato Tribunale per
[...] CP_1
sentire accogliere le seguenti conclusioni:
− accertare e dichiarare che il ricorrente ha svolto per il periodo dal 29.7.2015 al 16.12.2017, alle dipendenze della mansioni riconducibili al quinto livello CCNL edilizia piccole CP_1
e medie imprese;
− per l'effetto, condannare l'odierna convenuta al pagamento delle differenze retributive e degli straordinari per un ammontare pari ad euro 28.863,00 o la minore o maggior somma che risulterà di giustizia;
− con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi in favore degli antistatari procuratori.
2. Il ricorrente espone di avere lavorato a far data dal 29.7.2015 alle dipendenze della società avente ad oggetto attività di coltivazione di una cava e di CP_1
produzione di inerti calcarei, in forza di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con inquadramento nel 4° livello del CCNL Edilizia P.M.I.; di avere prestato la propria attività presso la sede operativa di Esperia, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle ore 14.30 alle ore 20.00; di avere rassegnato le dimissioni per giusta causa in data 16.12.2017; di non avere ricevuto il pagamento delle retribuzioni relative ai mesi di agosto, settembre, ottobre e novembre 2017, della quattordicesima mensilità per gli anni 2016 e 2017, del trattamento di fine rapporto e della indennità sostitutiva delle ferie non godute;
di avere svolto mansioni riconducibili al superiore 5° livello, occupandosi, tra l'altro, della individuazione delle gare di appalto a cui la società avrebbe potuto partecipare, dello studio degli aspetti tecnici e legali di tali appalti, della predisposizione della documentazione necessaria alla presentazione dell'offerta, della rilevazione e registrazione delle presenze degli operai, della verifica delle scadenze della revisione degli automezzi e delle visite obbligatorie dei dipendenti, della gestione del magazzino, della redazione della nota per il commercialista, del controllo dei F.I.R., della predisposizione della documentazione per l'accesso dei dipendenti allo stabilimento di Piedimonte San Germano.
3. Tanto premesso, il ricorrente deduce di avere maturato nei confronti della società convenuta differenze retributive quantificate in euro 28.863,00, per il lavoro straordinario prestato e per lo svolgimento di mansioni riconducibili ad un inquadramento superiore (5° livello) a quello contrattuale (4° livello), già in precedenza svolte presso la società avente medesima sede operativa della convenuta, Parte_2
lo stesso personale addetto alle medesime mansioni, gli stessi beni aziendali, per lo svolgimento di analoga attività inerente la cava in forza delle medesime autorizzazioni amministrative.
4. Instaurato ritualmente il contraddittorio, si è costituita in giudizio la CP_1
chiedendo in via pregiudiziale di dichiarare la nullità del ricorso e nel merito di rigettarlo in quanto infondato in fatto e in diritto.
5. Parte convenuta eccepisce in via pregiudiziale la nullità del ricorso per indeterminatezza del petitum e della causa petendi. Nel merito evidenzia che il ricorrente ha sempre svolto esclusivamente mansioni impiegatizie elementari di natura meramente esecutiva e ripetitiva, senza autonomia organizzativa o decisionale;
che ha lavorato sempre per 40 ore settimanali e negli sporadici casi in cui ha effettuato lavoro straordinario questo è stato regolarmente retribuito come risultante delle buste paga;
che le mensilità di agosto, settembre, ottobre e novembre 2017 sono state corrisposte anche se in ritardo a causa della crisi significativa vissuta dalla società a far data dal 2015 per il drastico calo delle commesse con conseguente calo del fatturato. Deduce quindi la correttezza dell'inquadramento del lavoratore nel 4° livello del CCNL Edilizia P.M.I. alla luce delle declaratorie contrattuali di tale livello e di quello superiore rivendicato, evidenziando che le mansioni svolte da controparte non sono mai state connotate da un'attività intellettuale di rilievo e di qualche responsabilità. Deduce poi che, con specifico riferimento alle gare di appalto, il ricorrente si limitava a stampare l'elenco degli appalti già selezionati dalla società Infoplus. Eccepisce, inoltre, la decadenza del ricorrente dalla prova dello straordinario, non avendo articolato nel ricorso introduttivo capitoli di prova sul punto.
6. La causa è stata istruita mediante le produzioni documentali delle parti e l'assunzione della prova testimoniale. Conclusa l'istruttoria, le parti sono state autorizzate al deposito delle di note difensive. All'esito della trattazione cartolare ex art. 127-ter c.p.c. del 15 ottobre 2025, la causa è stata decisa come di seguito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. Il ricorrente, sulla premessa di avere lavorato dal 29.7.2015 al 16.12.2017 alle dipendenze della società avente ad oggetto la gestione di cave di calcare CP_1
e l'escavazione, produzione e lavorazione di inerti, nonché la posa in opera di conglomerato bituminoso per la realizzazione di manto stradale (cfr. visura sub doc. 1 res.; autorizzazione di proroga attività di cava sub doc. 2 res.), agisce per la condanna della società convenuta al pagamento in proprio favore della somma complessiva di euro 28.863,00, a titolo di spettanze e differenze retributive asseritamente maturate per avere svolto mansioni superiori rispetto all'inquadramento contrattuale nel 4° livello del CCNL Edilizia P.M.I., in quanto riconducibili al 5° livello, e per avere sistematicamente svolto lavoro straordinario. Il credito retributivo azionato è comprensivo della indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti, delle mensilità supplementari, della indennità sostitutiva del preavviso (cfr. conteggi).
L'attore deduce, inoltre, che il datore di lavoro ha omesso completamente di corrispondere la retribuzione relativa ai mesi di agosto, settembre, ottobre e novembre
2017, la quattordicesima mensilità per gli anni 2016 e 2017 e il trattamento di fine rapporto e che tale integrale inadempimento costituisce giusta causa per le dimissioni rassegnate in data 16.12.2017, con conseguente spettanza della indennità sostitutiva del mancato preavviso.
8. Va preliminarmente ed in rito rigettata l'eccezione di nullità del ricorso per indeterminatezza del petitum e della causa petendi. Come noto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, nel rito del lavoro la nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, sulle quali essa si fonda ricorre allorché sia assolutamente impossibile l'individuazione dell'uno o dell'altro elemento attraverso l'esame complessivo dell'atto, perché in tal caso il convenuto non è posto in condizione di predisporre la propria difesa né il giudice di conoscere l'esatto oggetto del giudizio (Cass. civ. n. 19009/2018). Nel caso di specie, dalla lettura del ricorso e dei conteggi allegati, si ricavano agevolmente sia il petitum, cioè la somma di denaro oggetto della domanda di condanna, sia i titoli dei crediti retributivi reclamati, sia gli elementi fattuali posti a fondamento della richiesta, avendo il lavoratore indicato i periodi lavorati, gli orari di lavoro effettivamente osservati, il contratto collettivo applicabile, l'inquadramento, le mansioni svolte. Eventuali carenze nella esposizione dei fatti costitutivi di singoli emolumenti rivendicati, come si avrà modo di rilevare nei successivi paragrafi, possono rilevare sotto il profilo della fondatezza nel merito della domanda, ma non inficiano la compiuta individuazione dell'oggetto della domanda e delle ragioni che ne sono a fondamento, e dunque non compromettono il diritto di difesa della convenuta.
9. Nel merito il ricorso è fondato e può essere accolto limitatamente alla sola domanda di condanna della convenuta al pagamento della indennità sostitutiva del mancato preavviso, e va per il resto rigettato.
10. La durata del rapporto di lavoro subordinato dal 29.7.2015 al 16.12.2017 e l'inquadramento contrattuale del ricorrente nel 4° livello del CCNL Edilizia P.M.I. quale impiegato amministrativo (cfr. le buste paga) non sono stati contestati dalla convenuta e possono considerarsi dati pacifici, mentre è controverso che siano state svolte mansioni superiori, riconducibili al 5° livello.
11. In merito alla dedotta mancata corresponsione della retribuzione per i mesi di agosto, settembre, ottobre e novembre 2017, quattordicesima mensilità per gli anni 2016 e
2017 e trattamento di fine rapporto, deve osservarsi che tali spettanze sono state saldate dalla convenuta, ancorché tardivamente, dopo le dimissioni rassegnate dal lavoratore, come si evince dall'esame della corrispondenza intercorsa tra le parti e dal bonifico eseguito dalla società il 25.1.2018 (docc. 17, 18, 19). Il tardivo adempimento integra però nella specie la giusta causa delle dimissioni del lavoratore, tenuto conto che il reiterato mancato pagamento delle retribuzioni di ben quattro mensilità – agosto, settembre, ottobre e novembre 2017 – nonché della quattordicesima mensilità per l'anno 2016 e per l'anno 2017, per un importo complessivo di euro 14.586,78 (cfr. docc. 17, 18, 19), con saldo integrale avvenuto solo a distanza di diversi mesi – e a distanza di più di un anno per quanto concerne la quattordicesima per l'anno 2016 – assume connotati di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto e legittimare il recesso immediato del lavoratore, posto in condizione di non poter fare affidamento, per un periodo di tempo non breve, su una fondamentale fonte di sostentamento quale è la retribuzione. Si ricorda sul punto che il reiterato mancato pagamento di voci retributive legittima il lavoratore al recesso per giusta causa, esonerandolo dall'obbligo di preavviso, e la configurabilità delle dimissioni per giusta causa può sussistere anche quando il recesso non segua immediatamente i fatti che lo giustificano (Cass. civ. n. 5146/1998; Cass. civ. n. 24477/2011; C. App. Milano n.
1788/2019). Non rileva la crisi finanziaria dovuta al drastico calo del fatturato invocata dalla società convenuta, atteso che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il datore di lavoro può ritenersi esonerato dall'adempimento dell'obbligazione retributiva soltanto quando vi sia una impossibilità oggettiva di ricevere la prestazione del lavoratore e questa non sia imputabile a fatto dello stesso datore, non sia prevedibile ed evitabile e non sia riferibile a carenze di programmazione o di organizzazione aziendale ovvero a contingenti difficoltà di mercato (Cass. civ. n. 15372/2004), situazione non ricorrente nella specie. L'importo spettante al lavoratore a titolo di indennità sostitutiva del preavviso è stato quantificato nei conteggi di parte nella misura di euro 3.829,89 e tale somma non è stata specificamente contestata dalla convenuta, che va dunque condannata a corrispondere al lavoratore il predetto importo.
12. Quanto all'asserita prestazione di lavoro straordinario, circostanza tempestivamente contestata dalla parte convenuta nella memoria di costituzione e resa dunque controversa, il ricorrente non ha articolato nell'atto introduttivo alcun capitolo di prova sul punto, così venendo meno ad un rigoroso onere probatorio che grava interamente sul lavoratore, in ossequio ad un consolidato e condivisibile orientamento giurisprudenziale di legittimità, secondo cui la prestazione eccedente il normale orario di lavoro in caso di lavoro straordinario va provata dal lavoratore in modo rigoroso ed esige la specifica allegazione del fatto costitutivo di tale diritto in relazione ai singoli periodi, senza che possa farsi ricorso a presunzioni. Al giudice, quindi, deve essere fornita non già genericamente solo la prova dell'an, e cioè dell'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente, previsti, bensì anche la prova, sia pure in termini minimali, della sua esatta collocazione cronologica, ovvero l'indicazione del quantum di ore per le quali si è protratta la prestazione lavorativa oltre il normale orario di lavoro pattuito e del quando i limiti di orario, di fatto, siano stati superati (cfr., ex multis, Cass. civ. 19.6.2018, n. 16150; Cass. civ.
14.5.2015 n. 9906; Cass. civ. n. 1389/2003; Cass. civ. n. 6623/2001). Non è stata accolta la sollecitazione all'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio ex art. 421 c.p.c., in quanto il loro esercizio non si giustifica in chiave integralmente sostitutiva della parte rimasta completamente inerte in merito alla richiesta di prova di fatti costituivi della pretesa fatta valere in giudizio (cfr. Cass. civ. n. 9118/2019; n. 14588/2009; n.
10219/2003; n. 416/2001; n. 3573/1999; n. 12789/2003: “Si tratta di una facoltà e non di un obbligo del giudice avente ad oggetto poteri inquisitori non sostitutivi dell'onere probatorio incombente alla parte”). 13. Con riferimento all'indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi ROL non goduti, che figurano nei conteggi in una nota esplicativa dell'importo lordo “spettante” per l'ultima mensilità di dicembre 2017, rispettivamente nella misura di euro 2.688,11 ed euro
2.192,38, manca del tutto in ricorso l'allegazione dei fatti costitutivi, in specie non viene dedotto quanti giorni/ore di ferie spettavano nell'anno al ricorrente a norma del contratto collettivo e né nel ricorso né nei conteggi è indicato il residuo dei giorni o delle ore di ferie e permessi non goduti dal lavoratore alla fine del rapporto. Pertanto, anche in relazione a tali emolumenti, la domanda non può trovare accoglimento.
14. Così delimitato il thema probandum, resta da stabilire se il ricorrente è stato effettivamente adibito dalla allo svolgimento di mansioni superiori e se, CP_1
conseguentemente, deve essergli riconosciuto il corrispondente trattamento economico.
15. Giova ricordare che il diritto del lavoratore al riconoscimento di un inquadramento superiore a quello contrattuale ed al relativo trattamento economico in forza delle mansioni effettivamente svolte è previsto dall'art. 2103 cod. civ. La norma attribuisce al dipendente, utilizzato per un certo tempo dal datore di lavoro in compiti diversi e maggiormente qualificanti rispetto a quelli propri della categoria di appartenenza, il diritto non solo al trattamento economico previsto per l'attività in concreto svolta, ma anche all'assegnazione definitiva a tale attività ed alla relativa qualifica. Agli effetti della tutela apprestata da tale norma, la sola condizione da verificare è che l'assegnazione alle mansioni superiori sia stata piena, nel senso che abbia comportato l'assunzione della responsabilità e l'esercizio dell'autonomia proprie della corrispondente superiore qualifica (Cass. civ. n. 11125/2001; n. 21224/2024). Tale verifica ad opera del giudice postula necessariamente l'osservanza del c.d. criterio trifasico, nel senso che il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si snoda in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte, nella individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra i risultati di tali due indagini (Cass. civ. n. 10485/2023), sebbene non sia richiesto che il giudice si attenga pedissequamente alla ripetizione di una rigida e formalizzata sequenza delle azioni fissate dallo schema procedimentale, ove risulti che ciascuno dei momenti di accertamento, ricognizione e valutazione abbia trovato concreto ingresso nel ragionamento decisorio, concorrendo a stabilirne le conclusioni.
16. Tanto premesso, è opportuno in primo luogo porre a raffronto le declaratorie contrattuali di interesse. Nel 4°livello è inquadrato, nella figura dell'assistente tecnico
(già impiegato di 3^ categoria), il “lavoratore dotato di specifica preparazione professionale o esperienza di lavoro in grado di svolgere mansioni che richiedono conoscenze specifiche ed elevata capacità esecutiva eventualmente con assegnazione di coordinamento di altri lavoratori”.
17. Viene poi inquadrato in un livello ancora inferiore, il 3°, il lavoratore con mansioni esecutive richiedenti una generica preparazione professionale, quale l' “impiegato d'ordine che svolge all'interno dell'impresa operazioni esecutive di tipo amministrativo (esempio: fatturazione, compilazione documenti accompagnatori, semplice scrittura contabile, prima nota, compilazione registro delle presenze e/o segnatore)”.
18. Nel 5° livello sono invece inquadrati gli operai e gli impiegati, sia tecnici che amministrativi, “con mansioni di concetto richiedenti iniziativa e una determinata autonomia funzionale, nell'ambito delle direttive ricevute, per la cui esecuzione sia necessaria una specifica conoscenza tecnica o amministrativa ovvero comprovata pratica ed esperienza supportata dalle necessarie nozioni tecniche”. Vi rientrano gli impiegati sia tecnici che amministrativi di 2^ categoria che svolgono “mansioni di concetto”, quali, a titolo esemplificativo, l'assistente tecnico che “distribuisce il lavoro agli operai, cura l'esecuzione del lavoro in base a disegni e progetti, procede alla misurazione e liquidazione dei lavori affidati a cottimo e subappalto. Ha eventualmente potestà di trattare con i fornitori provvedendo all'approvvigionamento dei materiali. Inoltre ha facoltà disciplinare sulle maestranze ed assume e licenzia gli operai, nell'ambito delle direttive impartite dall'impresa”, oppure l'impiegato amministrativo che “cura l'applicazione e l'integrazione delle disposizioni legislative e contrattuali inerenti a stipendi e paghe e provvede alle pratiche relative presso istituti ed Enti di assicurazione, di previdenza e assistenza dei lavoratori e cioè con diretta responsabilità nei limiti delle indicazioni di massima dei superiori” e quello che è “addetto agli approvvigionamenti e acquisti e alle liquidazioni dei conti dei fornitori secondo le indicazioni di massima dei diretti superiori, e che svolge tale lavoro con continuità e con diretta responsabilità nei limiti dei compiti affidatigli”.
19. Il principale elemento di differenziazione tra il livello contrattuale di inquadramento del ricorrente (4°) e quello rivendicato (5°) risiede nella natura esecutiva delle mansioni svolte degli impiegati inquadrati nel 4° livello (già impiegati di 3^ categoria), ancorché connotate da un maggior grado di specializzazione (“conoscenze specifiche ed elevata capacità esecutiva”) rispetto alle mansioni dell'impiegato di 3° livello, quale è l'impiegato d'ordine che svolge all'interno dell'impresa operazioni esecutive di tipo amministrativo come la fatturazione, la compilazione documenti accompagnatori, la semplice scrittura contabile, la compilazione della prima nota e del registro delle presenze, nell'ambito delle istruzioni ricevute, a fronte della natura di concetto dell'attività svolta dall'impiegato tecnico o amministrativo di 5° livello, connotata da un contenuto intellettuale di spiccato e pregnante rilievo, per i profili di marcata iniziativa, autonomia funzionale nell'ambito delle direttive ricevute e connesse responsabilità che la caratterizzano.
20. Occorre a questo punto considerare quanto emerso dall'istruttoria testimoniale in merito alle mansioni ordinariamente e continuativamente svolte dal ricorrente per raffrontarle con le citate declaratorie e le relative esemplificazioni.
21. Di alcun rilievo è la deposizione del teste che non è stato in grado di ricordare Tes_1
le mansioni svolte dal ricorrente nel periodo oggetto di causa.
22. Il teste , dipendente da molti anni della con mansioni di Testimone_2 CP_1
operaio addetto, tra l'altro, alla conduzione di pale ed escavatori, ha riferito che il ricorrente si occupava della verifica della scadenza della revisione e delle assicurazioni dei mezzi della cava e delle visite di idoneità dei dipendenti, che provvedeva anche, talora, ad accompagnare alle visite, e qualche volta si occupava della compilazione del formulario dei rifiuti, attività quest'ultima che svolgevano anche gli autisti con l'aiuto della titolare dell'azienda, Il teste ha escluso che il Persona_1
ricorrente si occupasse della predisposizione delle fatture, della individuazione delle gare d'appalto cui l'impresa avrebbe potuto partecipare e della predisposizione della relativa documentazione: “Non so chi si occupasse della individuazione delle gare d'appalto e della predisposizione della relativa documentazione: escludo che se ne sia mai occupato il sig. . Parte_1
La difesa di parte ricorrente ha prodotto la sentenza dell'intestato Tribunale che definito un analogo contenzioso promosso da altro lavoratore contro la società Pt_2
secondo la prospettazione attorea facente capo al medesimo gruppo familiare che
[...]
dirige e gestisce l'odierna convenuta, in cui il medesimo teste è stato ritenuto inattendibile (cfr. sentenza Trib. Cassino n. 462/2020 resa a definizione del procedimento iscritto al n.r.g. 2009/2011). Tale documento, tuttavia, si riferisce ad un diverso contenzioso, nel quale il teste era stato sentito su circostanze differenti, relative agli orari di lavoro osservati da un altro lavoratore n un differente contesto lavorativo e temporale, cosicché le valutazioni in merito all'attendibilità del teste in quel giudizio non possono essere in questa sede automaticamente recepite. Nella deposizione raccolta nel presente giudizio, invero, non sono emersi elementi da cui inferire l'inattendibilità del teste, che ha riferito anzi solo ciò di cui era a conoscenza, non esitando ad ammettere che “il ricorrente lavorava in ufficio, ma non saprei riferire cosa di specifico facesse”.
23. Il teste , autista dipendente della è stato in grado di Testimone_3 CP_1
riferire solamente che il ricorrente, negli anni 2014 – 2015, aveva provveduto a fargli avere il permesso per l'ingresso nello stabilimento , una volta lo aveva CP_3
accompagnato ad effettuare una visita medica, e si occupava altresì, insieme al dipendente di far eseguire la manutenzione dei mezzi della cava, previa Pt_3
autorizzazione della sig.ra “Quando dovevamo fare la manutenzione dei macchinari Per_1
lo dicevamo alla titolare e il ricorrente o si occupavano di far Persona_1 Pt_3 fare la manutenzione”. Qualche volta, ha ricordato il teste, il ricorrente si è occupato anche della verifica delle presenze dei dipendenti in azienda, attività che veniva però ordinariamente svolta dal pesatore o dai sorveglianti di cava, e della compilazione del formulario dei rifiuti.
24. Il teste dipendente della e prima della , impiegata addetta Testimone_4 CP_1
alle fatturazioni, ha dichiarato di non conoscere quali mansioni svolgesse il ricorrente.
In merito alle mansioni dedotte in ricorso con riferimento alla predisposizione della documentazione relativa alle gare d'appalto, il teste ha saputo solo riferire che gli capitava di vedere il ricorrente vicino la fotocopiatrice e che lo stesso ricorrente le riferiva che stava preparando una gara d'appalto. La dichiarazione de relato actoris è del tutto priva di valore probatorio.
25. Solamente il teste ha riferito “il ricorrente si occupava della predisposizione Testimone_5
della documentazione necessaria alla partecipazione alle gare d'appalto; era il ricorrente ad individuare autonomamente le gare d'appalto alle quali la società poteva partecipare mediante un sito internet al quale la società era abbonata;
… so che quello è un suo compito;
si recava poi presso i comuni a ritirare
i capitolati di gara;
il ricorrente leggeva il bando di gara e di conseguenza preparava le buste con le offerte;
so che il ricorrente discuteva insieme al ragionier degli aspetti relativi alla gara. Persona_2
Io mi recavo presso l'azienda resistente almeno 2 volte a settimana. Quando andavo mi capitava di vedere il ricorrente a lavoro. Io conosco l'azienda dal 1989. Dagli anni 90, fino al 2016/17, mi sono recato presso la società resistente con la frequenza di cui ho detto. Io mi occupavo di aggiustare i computer, compresi quelli che gestivano l'impianto; io mi rapportavo con il ricorrente, con il sig. Pt_3
e a volte con la titolare;
quando c'era un problema informatico, il 90% delle volte mi contattava il ricorrente;
il ricorrente mi contattava anche per la risoluzione di problemi informatici che riguardavano mansioni che doveva svolgere, per esempio quando non riusciva a scaricare il bando di gara”.
26. Non solo la deposizione è rimasta del tutto isolata e non ha ricevuto il minimo riscontro dalle altre dichiarazioni testimoniali, ma appare difficilmente compatibile con il dato documentale consistente nel rilascio, solo in data 26.6.2017, e cioè pochi mesi prima delle dimissioni del ricorrente, dell'attestazione SOA per la categoria OG3
(strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie e metropolitane), classifica III-bis (importo fino a euro 1.500.000), da cui si evince che solo da tale momento la a potuto CP_1
partecipare alle gare di appalto per l'esecuzione dei lavori pubblici per tali corrispondenti categorie di lavori e classifica di importi (doc. 3 res.). Appare inoltre del tutto inverosimile che un tecnico informatico esterno alla società, che si recava un paio di volte a settimana presso la sede operativa della stessa per assistere il ricorrente o altri dipendenti nella risoluzione di problemi informatici, potesse avere contezza, con cognizione di causa, della reale natura e portata delle mansioni in questione, svolte anche al di fuori dell'ufficio in cui il tecnico si recava, e comunque connotate da un elevato e peculiare tecnicismo sotto il profilo giuridico e amministrativo, laddove personale interno della società, che lavorava da anni alle dipendenze della stessa, anche con mansioni impiegatizie (cfr. deposizione della sig.ra , non è stato in grado Tes_4
di riferire nulla in proposito. È allora assai probabile che il teste abbia appreso de relato actoris le mansioni, pedissequamente confermate nella deposizione con una minuziosità
e analiticità che, per le ragioni summenzionate, appaiono difficilmente compatibili con una conoscenza di prima mano. Inficia poi seriamente e decisivamente la sua deposizione anche l'assoluta incertezza delle coordinate temporali di riferimento: il teste non è neppure in grado di ricordare se le mansioni confermate in materia di gare d'appalto fossero state svolte per la o per altra società per la quale CP_1
lavorava in precedenza, avendo candidamente ammesso: “non so dire se ciò avvenisse per la
o per la società per la quale lavorava in precedenza, so che quello è un suo compito”. CP_1
27. In conclusione, le uniche mansioni emerse in modo univoco dall'istruttoria testimoniale, alcune svolte peraltro solo saltuariamente (verifica della scadenza della revisione dei mezzi della cava, delle visite di idoneità dei dipendenti, accompagnamento degli stessi ad effettuare le visite, compilazione del formulario rifiuti, verifica delle presenze degli operai, predisposizione della documentazione per l'accesso dei dipendenti llo stabilimento dell'allora ), consistono in attività esecutive CP_1
proprie dell'impiegato d'ordine, peraltro inquadrato nel 3° livello, finanche inferiore a quello in cui era contrattualmente inquadrato il ricorrente, e difettano di quel più qualificante contenuto intellettuale, connotato da poteri di iniziativa, autonomia funzionale e connesse responsabilità, proprie dell'impiegato di concetto inquadrato nel
4° livello.
28. La mancanza di serie e attendibili conferme probatorie in merito alle mansioni dedotte in ricorso come particolarmente qualificanti ai fini dell'inquadramento rivendicato, ossia quelle di individuazione degli appalti a cui la società convenuta avrebbe potuto partecipare, studio dei capitolati sia sotto il profilo sia tecnico che giuridico, predisposizione di tutta la documentazione necessaria alla presentazione dell'offerta, non può essere supplita dalla produzione della sentenza dell'intestato Tribunale che ha definito un altro giudizio promosso dal ricorrente contro la – società, CP_4
secondo la tesi attorea, facente capo anch'essa al medesimo gruppo familiare della odierna resistente – nella quale veniva accertato l'invocato diritto all'inquadramento superiore, valorizzandosi proprio le deposizioni dei testi che avevano confermato le summenzionate mansioni in materia di gare d'appalto (cfr. sent. Trib. Cassino n.
473/2024, resa a definizione del procedimento n.r.g. 349/2021, prodotta nel fascicolo di causa). Il giudizio in questione, infatti, si riferisce ad un periodo diverso (dal
12.9.2013 al 31.12.2014) e ad una società differente, rispetto alla quale parte ricorrente non ha articolato capitoli di prova idonei a dimostrare che si trattava di una realtà imprenditoriale unica rispetto all'odierna convenuta, facente capo ad un unitario centro decisionale, finanziario e gestorio, al di là delle differenti forme societarie succedutesi nel tempo.
29. Il mancato assolvimento dell'onere della prova circa lo svolgimento delle mansioni superiori dedotte in ricorso comporta la reiezione della domanda avente ad oggetto le differenze retributive fondate su tale presupposto.
30. Stante l'accoglimento della sola domanda di condanna della convenuta al pagamento in favore del ricorrente della indennità sostitutiva del preavviso, per la somma di euro 3.829,89, le spese processuali vanno compensate per due terzi e per il restante terzo, secondo soccombenza, devono essere poste a carico della resistente, nella misura indicata in dispositivo ai sensi dell'art. 4 del D.M. n. 55 del 2014, in applicazione dei parametri tabellari medi per tutte le fasi, in relazione alle cause di lavoro di valore compreso tra euro 1.100,01 ed euro 5.200,00 (criterio del decisum).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
− accerta e dichiara la sussistenza della giusta causa delle dimissioni del ricorrente;
− per l'effetto, condanna la società convenuta a corrispondere al ricorrente la somma di euro 3.829,89 a titolo di indennità sostitutiva del mancato preavviso;
− rigetta per il resto il ricorso;
− compensate per due terzi le spese processuali, condanna la società convenuta al pagamento in favore del difensore antistatario del ricorrente del restante terzo, liquidandolo in euro 875,33, oltre spese generali forfettarie nella misura del 15 per cento, CPA, IVA, rimborso del contributo unificato versato nella misura di euro
259,00.
Cassino, data del deposito telematico
Il Giudice
Raffaele UC