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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 02/05/2025, n. 2133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2133 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14265/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente rel. dott. Isabella Messina Giudice dott. Daniela Culotta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14265/2024 promossa da:
, (C.F. elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 in VIA LUIGI MERCANTINI, 5 10121 TORINO presso lo studio degli avv.ti DEORSOLA FABIO
e DIONISIO GIOVANNI che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in C.SO Controparte_1 C.F._2 MATTEOTTI, 0 10121 TORINO presso lo studio dell'avv. MODERIANO ROBERTA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da note presentato congiuntamente in data 27/3/2025.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano Parte_1 Controparte_1 matrimonio con rito concordatario in TORINO il 12/12/1992.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 1530 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1992).
Dal matrimonio sono nate le figlie: il 6/12/1995 e il 03/5/1999. Per_1 Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 24/10/2018 Con ricorso depositato il 02/08/2024 ha chiesto a questo Parte_1
Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. Nel merito, ha domandato la conferma del contributo al mantenimento delle figlie (con versamento diretto alle medesime) e la revoca del contributo al mantenimento in favore della moglie, con vittoria di spese.
Con comparsa depositata il 18/11/2024 si è costituita la quale ha Controparte_1 condiviso la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso. Nel merito, ha altresì condiviso la conferma dell'assegno di contributo al mantenimento delle figlie, ma ha eccepito la domanda di revoca dell'assegno in suo favore, domandando in via riconvenzionale un assegno divorzile pari ad euro 500,00 o maggior somma, con vittoria di spese.
All'udienza del 18/12/2024 sono comparse personalmente le parti con i rispettivi difensori e all'esito il giudice relatore si è riservato. A scioglimento della riserva, ha emanato provvedimenti ex art. 473 bis .22 cpc. fissando nuova udienza per l'escussione dei mezzi di prova.
Nelle more del procedimento le parti sono addivenute ad un accordo e chiedevano di disporsi la revoca l'udienza di assunzione prove insistendo nelle loro comuni istanze.
Con ordinanza del 3/4/2025 il giudice relatore revocava la suddetta udienza e preso atto dell'accordo si riservava di riferire al Collegio.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
L'assegno divorzile concordato è stato concordato mediante versamento una tantum in misura da ritenere congrua.
Le spese sono compensate in ragione dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di Parte_1 Controparte_1 trascrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che: il dott. corrisponderà alla sig.ra la somma di Parte_1 Controparte_1 euro 20.000,00 (ventimila) a titolo di una tantum ex art. 12 l. div., che il Tribunale vorrà ritenere congrua. La somma verrà corrisposta da parte del dott. n unica soluzione entro 30 giorni Parte_1 dal passaggio in giudicato della Sentenza di divorzio. DÀ ATTO che: CP_ che il dott. corrisponderà alla sig.ra la somma di € 1000,00 (mille) a titolo di Parte_1 concorso nelle spese legali sostenute dalla medesima.
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
30/04/2025.
Il Presidente rel./est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente rel. dott. Isabella Messina Giudice dott. Daniela Culotta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14265/2024 promossa da:
, (C.F. elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 in VIA LUIGI MERCANTINI, 5 10121 TORINO presso lo studio degli avv.ti DEORSOLA FABIO
e DIONISIO GIOVANNI che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in C.SO Controparte_1 C.F._2 MATTEOTTI, 0 10121 TORINO presso lo studio dell'avv. MODERIANO ROBERTA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da note presentato congiuntamente in data 27/3/2025.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano Parte_1 Controparte_1 matrimonio con rito concordatario in TORINO il 12/12/1992.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 1530 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1992).
Dal matrimonio sono nate le figlie: il 6/12/1995 e il 03/5/1999. Per_1 Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 24/10/2018 Con ricorso depositato il 02/08/2024 ha chiesto a questo Parte_1
Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. Nel merito, ha domandato la conferma del contributo al mantenimento delle figlie (con versamento diretto alle medesime) e la revoca del contributo al mantenimento in favore della moglie, con vittoria di spese.
Con comparsa depositata il 18/11/2024 si è costituita la quale ha Controparte_1 condiviso la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso. Nel merito, ha altresì condiviso la conferma dell'assegno di contributo al mantenimento delle figlie, ma ha eccepito la domanda di revoca dell'assegno in suo favore, domandando in via riconvenzionale un assegno divorzile pari ad euro 500,00 o maggior somma, con vittoria di spese.
All'udienza del 18/12/2024 sono comparse personalmente le parti con i rispettivi difensori e all'esito il giudice relatore si è riservato. A scioglimento della riserva, ha emanato provvedimenti ex art. 473 bis .22 cpc. fissando nuova udienza per l'escussione dei mezzi di prova.
Nelle more del procedimento le parti sono addivenute ad un accordo e chiedevano di disporsi la revoca l'udienza di assunzione prove insistendo nelle loro comuni istanze.
Con ordinanza del 3/4/2025 il giudice relatore revocava la suddetta udienza e preso atto dell'accordo si riservava di riferire al Collegio.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
L'assegno divorzile concordato è stato concordato mediante versamento una tantum in misura da ritenere congrua.
Le spese sono compensate in ragione dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di Parte_1 Controparte_1 trascrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che: il dott. corrisponderà alla sig.ra la somma di Parte_1 Controparte_1 euro 20.000,00 (ventimila) a titolo di una tantum ex art. 12 l. div., che il Tribunale vorrà ritenere congrua. La somma verrà corrisposta da parte del dott. n unica soluzione entro 30 giorni Parte_1 dal passaggio in giudicato della Sentenza di divorzio. DÀ ATTO che: CP_ che il dott. corrisponderà alla sig.ra la somma di € 1000,00 (mille) a titolo di Parte_1 concorso nelle spese legali sostenute dalla medesima.
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
30/04/2025.
Il Presidente rel./est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.