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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 16/09/2025, n. 634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 634 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
R.V.G. 1550/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1550/2025 R.V.G., avente per oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
[...]
[...]
[...]
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1 CodiceFiscale_1
E
, nata a [...] il [...], C.F.: Controparte_1 C.F._2
[...] bi elettivamente domiciliati in Battipaglia (SA), alla piazza Matteo Farina n.12, presso lo studio dell'avv. Marco Di Feo che li rappresenta e difende in virtu di procura in calce al ricorso congiunto RICORRENTI
E
P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso depositato il 3 luglio 2025, e Parte_1 Controparte_1 avanzavano richiesta congiunta di cessazio ivi esponendo che avevano contratto matrimonio concordatario nel Comune di Battipaglia (SA) in data 28 giugno 1998 e che, dalla loro unione, erano nati due figli, (22.03.2004) e (12.02.2009). Per_1 Per_2
Pert scorsi oltre sei dalla data di comparizione dei predetti coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Salerno nel procedimento di separazione consensuale, terminato con decreto di omologa n. cronol. 1543/2023 del 06.03.2023, i ricorrenti chiedevano pronunciarsi il divorzio alle condizioni di cui al ricorso congiunto. 2. La domanda e fondata e merita accoglimento. Invero, si e realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Salerno nel procedimento di separazione, in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui e perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. I ricorrenti hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso congiunto che si richiamano integralmente e che sono ritenute eque dal Tribunale;
in particolare, le parti hanno concordato:
- verrà affidata congiuntamente alla madre ed al padre con residenza Per_2
p iata presso la madre, con piena libertà di diritto di visita da parte del padre;
- I tempi di residenza presso il padre saranno stabiliti di comune accordo tra i genitori e, in mancanza di accordo, viene pattuito che a resterà con il padre un Per_2 giorno di ogni settimana dalle 19.00 alle 22.00 comp mente con le esigenze di studio;
a settimane alterne dalle 09:00 del sabato alle 22:00 della domenica;
il periodo Pasquale lo trascorrà, il primo anno con la madre e l'anno successivo con il padre, e così sempre, alternativamente;
le festività natalizie dal giorno 24, 25 e 26 dicembre, le trascorrà col padre, e le festività di fine anno, dal 31 dicembre al 1° gennaio, le trascorrerà con la madre e, viceversa, e così alternativamente per gli anni successivi. Nel periodo feriale, precisamente dalla chiusura della scuola sino alla riapertura (giugno/settembre) a potrà Per_2 trascorrere con il padre, 15 (quindici) giorni anche non consecutivi, spondenti al suo periodo di ferie, comprensivi anche delle notti, e comunque, anche per periodi più brevi, compatibilmente agli impegni lavorativi del padre;
- Tutte le decisioni riguardanti l'educazione, lo sviluppo e la salute (scuola, sport, tempo libero, acquisti vari, preventivi spese mediche, cure di ogni genere) verranno prese concordemente dai genitori, senza formalità;
- Il sig. , inoltre, verserà un assegno mensile di mantenimento a beneficio Parte_1 dei figl 350,00 (trecentocinquanta/00) oltre aggiornamento annuale ed automatico Istat, entro il 20 di ciascun mese;
- I coniugi divideranno al 50% l'assegno unico INPS versato in favore dei figli;
- Il sig. si impegna altresì a corrispondere quanto necessario e occorrente Parte_1 per i figli medesimi per le attività scolastiche e per le attività ludiche al 50% con la sig.ra e a quanto si dovesse rendere necessario per ogni eventuale CP_1 presta ca nei riguardi dei figli, ivi comprese visite specialistiche e acquisto farmaci. I coniugi previo accordo affronteranno qualsiasi spesa straordinaria che si dovesse rendere necessaria per i figli al 50%;
- I predetti impegni economici relativi al mantenimento dei figli saranno operanti già alla firma del presente accordo;
- I coniugi dichiarano di essere autonomi economicamente e non pretendere nulla, reciprocamente, per il proprio mantenimento. Devono essere compiute le formalita di rito. Nulla in punto di spese processuali, trattandosi di procedura camerale congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede: A) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 28 giugno 1998 nel Comune di Battipaglia (SA) tra , nato a [...] Parte_1 il 09.12.1968, C.F.: e nata a [...] CodiceFiscale_1 Controparte_1
(SA) il 16.09.197 nel Registro Atti CodiceFiscale_2
Matrimonio del Comune 998, Atto n. 68, Parte II, Serie A) alle condizioni di cui in parte motiva;
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Battipaglia (SA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformita dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74; C) nulla sulle spese di giudizio. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio dell'11 settembre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1550/2025 R.V.G., avente per oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
[...]
[...]
[...]
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1 CodiceFiscale_1
E
, nata a [...] il [...], C.F.: Controparte_1 C.F._2
[...] bi elettivamente domiciliati in Battipaglia (SA), alla piazza Matteo Farina n.12, presso lo studio dell'avv. Marco Di Feo che li rappresenta e difende in virtu di procura in calce al ricorso congiunto RICORRENTI
E
P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso depositato il 3 luglio 2025, e Parte_1 Controparte_1 avanzavano richiesta congiunta di cessazio ivi esponendo che avevano contratto matrimonio concordatario nel Comune di Battipaglia (SA) in data 28 giugno 1998 e che, dalla loro unione, erano nati due figli, (22.03.2004) e (12.02.2009). Per_1 Per_2
Pert scorsi oltre sei dalla data di comparizione dei predetti coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Salerno nel procedimento di separazione consensuale, terminato con decreto di omologa n. cronol. 1543/2023 del 06.03.2023, i ricorrenti chiedevano pronunciarsi il divorzio alle condizioni di cui al ricorso congiunto. 2. La domanda e fondata e merita accoglimento. Invero, si e realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Salerno nel procedimento di separazione, in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui e perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. I ricorrenti hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso congiunto che si richiamano integralmente e che sono ritenute eque dal Tribunale;
in particolare, le parti hanno concordato:
- verrà affidata congiuntamente alla madre ed al padre con residenza Per_2
p iata presso la madre, con piena libertà di diritto di visita da parte del padre;
- I tempi di residenza presso il padre saranno stabiliti di comune accordo tra i genitori e, in mancanza di accordo, viene pattuito che a resterà con il padre un Per_2 giorno di ogni settimana dalle 19.00 alle 22.00 comp mente con le esigenze di studio;
a settimane alterne dalle 09:00 del sabato alle 22:00 della domenica;
il periodo Pasquale lo trascorrà, il primo anno con la madre e l'anno successivo con il padre, e così sempre, alternativamente;
le festività natalizie dal giorno 24, 25 e 26 dicembre, le trascorrà col padre, e le festività di fine anno, dal 31 dicembre al 1° gennaio, le trascorrerà con la madre e, viceversa, e così alternativamente per gli anni successivi. Nel periodo feriale, precisamente dalla chiusura della scuola sino alla riapertura (giugno/settembre) a potrà Per_2 trascorrere con il padre, 15 (quindici) giorni anche non consecutivi, spondenti al suo periodo di ferie, comprensivi anche delle notti, e comunque, anche per periodi più brevi, compatibilmente agli impegni lavorativi del padre;
- Tutte le decisioni riguardanti l'educazione, lo sviluppo e la salute (scuola, sport, tempo libero, acquisti vari, preventivi spese mediche, cure di ogni genere) verranno prese concordemente dai genitori, senza formalità;
- Il sig. , inoltre, verserà un assegno mensile di mantenimento a beneficio Parte_1 dei figl 350,00 (trecentocinquanta/00) oltre aggiornamento annuale ed automatico Istat, entro il 20 di ciascun mese;
- I coniugi divideranno al 50% l'assegno unico INPS versato in favore dei figli;
- Il sig. si impegna altresì a corrispondere quanto necessario e occorrente Parte_1 per i figli medesimi per le attività scolastiche e per le attività ludiche al 50% con la sig.ra e a quanto si dovesse rendere necessario per ogni eventuale CP_1 presta ca nei riguardi dei figli, ivi comprese visite specialistiche e acquisto farmaci. I coniugi previo accordo affronteranno qualsiasi spesa straordinaria che si dovesse rendere necessaria per i figli al 50%;
- I predetti impegni economici relativi al mantenimento dei figli saranno operanti già alla firma del presente accordo;
- I coniugi dichiarano di essere autonomi economicamente e non pretendere nulla, reciprocamente, per il proprio mantenimento. Devono essere compiute le formalita di rito. Nulla in punto di spese processuali, trattandosi di procedura camerale congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede: A) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 28 giugno 1998 nel Comune di Battipaglia (SA) tra , nato a [...] Parte_1 il 09.12.1968, C.F.: e nata a [...] CodiceFiscale_1 Controparte_1
(SA) il 16.09.197 nel Registro Atti CodiceFiscale_2
Matrimonio del Comune 998, Atto n. 68, Parte II, Serie A) alle condizioni di cui in parte motiva;
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Battipaglia (SA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformita dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74; C) nulla sulle spese di giudizio. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio dell'11 settembre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi