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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 27/10/2025, n. 911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 911 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 1097/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE I CIVILE
RIUNITA IN CAMERA DI CONSIGLIO NELLE PERSONE DEI SIGNORI MAGISTRATI:
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese PRESIDENTE ISTRUTTORE
Dott.ssa Silvia Orlando CONSIGLIERE
Dott.ssa Eleonora M. Pappalettere CONSIGLIERE
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 1097/2024 promosso da:
nato il [...] a [...] e residente in Parte_1
VE (VB), Via Alla Fontana 9, (C.F. ), rappresentato e difeso C.F._1
dagli avv.ti Luigi Buonomi, Luca Th. presso lo studio del quale Parte_2
ultimo è elettivamente domiciliato in VE, v.le Azari n.9, giusta procura allegata all'atto di citazione
- appellante - contro
(C.F. ) in persona dell'avv. Gianpaolo Alessandro, giusta CP_1 P.IVA_1
procura speciale per atto notaio datata 16.11.2018 (rep. 17113, racc. Persona_1
8822), rappresentata e difesa dagli avv.ti Alberto Toffoletto, Marco Pesenti, Christian
ME, LU IP, LO NM e SI AM in forza di procura generale alle liti a rogito notaio datata 9.4.2020 (rep. 32163 racc. 14918), ed Per_2
elettivamente domiciliato in Novara, via San Bernardino da Siena, 2/E;
- appellata -
e contro
(C.F. ) in persona dell'avv. Federico Torricelli, Controparte_2 P.IVA_2
giusta procura speicale per atto notaio datata 20.4.2017 (rep. 5.133/3.413) integrata Per_3
e rettificata il 15.5.2019 per atto notaio (rep. 9.137/6.007), rappresentata e difesa Per_3
dagli avv.ti Giovanni A, Sagramoso e Alberto Anelli presso lo studio dei quali è
1 elettivamente domiciliata in Milano, c.so Matteotti n.3, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
- appellata–
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante:
Il sig. mezzo dei procuratori, Parte_1
RINUNCIA
Agli atti del giudizio in epigrafe ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 306 c.p.c. e
CHIEDE
Che il Tribunale, ad esito dell'accettazione dei convenuti, voglia disporre con ordinanza l'estinzione del giudizio ex art. 308 c.p.c. e/o dichiarare cessata la materia del contendere a spese compensate.
Per parte appellata Controparte_1
accetta la rinuncia agli atti del giudizio notificato alle parti. Controparte_1
Per parte appellata Controparte_2
DICHIARA
a) Di accettare la rinuncia formulata dal signor ei confronti di Parte_1 [...]
con compensazione delle spese processuali tra le parti;
CP_2
b) Di rinunciare, anche ai sensi dell'art. 306 c.p.c., agli atti del giudizio, con compensazione integrale delle spese processuali tra le parti, nei confronti della coevocata Controparte_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, il sig. , parte attrice, in data 23.04.2021 Parte_1
aveva convenuto in giudizio davanti al Tribunale di VE Controparte_2
parti convenute, introducendo il giudizio recante numero R.G. n.
[...]
616/2021. L'attore chiedeva, previa declaratoria degli inadempimenti contrattuali riferiti alla liquidazione del premio delle polizze UNIVALORE STARS n.7872151,
n. 7737619 e n. 7810276, MY SELECTION n. 7653862, di cui Controparte_3
risultava beneficiario, la condanna di in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore e di in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, in solido, o in subordine ciascuno per quanto di propria competenza in via tra loro alternativa o concorrente, al pagamento della somma di Euro 673.624,00, pari al differenziale tra il valore delle quote al 27.12.2019 e quello applicato al marzo 2020 oltre a rivalutazione monetaria e interessi e la condanna al risarcimento dei danni patiti. L'attore
2 allegava in fatto che la zia era deceduta il 3.12.2019; alla sua morte Persona_4
egli era risultato beneficiario delle polizze di cui sopra;
il 20.12.2019 aveva trasmesso copia del certificato dell'atto di morte della zia alla competente filiale per dare corso alle incombenze consequenziali alla morte del contraente;
il 28.1.2020 aveva trasmesso, su richiesta della la documentazione idonea ad accertare la legittimazione all'incasso, CP_4
la dichiarazione sostitutiva e il 10.2.2020 la copia del testamento pubblicato;
il 10.3.2020 il responsabile della filiale di Siracusa aveva comunicato alla consulente della filiale Pt_3
di VE l'invio di moduli di liquidazione con la preghiera di fargli firmare e di CP_1 rispedirli, “causa forse maggiore delle non presenza del cliente” presso la loro filiale;
il
9.4.2020, dopo quattro mesi dalla comunicazione del decesso era stato dato corso all'accredito del controvalore delle polizze e precisamente:
a) Euro 1.487.723,89 per la polizza UNIVALORE STARS n.7872151;
b) Euro 1.308.142,20 per la polizza n.7810276; Controparte_3
c) Euro 1.088.970,92 per la polizza MY SELECTION n. 7653862;
d) Euro 896.564,80 per la polizza n.7737619; Controparte_3
L'attore, una volta verificati gli importi indicati di valore inferiore per euro 488.212,19 ai soli premi versati dalla zia, si era reso conto che la liquidazione era stata operata al marzo
2020, epoca dell'invio della modulistica per l'accredito e non alla data di comunicazione di decesso, con un ingente depauperamento in suo danno. Parte attrice sosteneva che la non avesse rispettato la diligenza professionale a cui era tenuta sulla base Controparte_1
Contr dell'art. 1176, comma 2 c.c. e che la compagnia non avesse correttamente applicato le clausole delle polizze vita, comportando così un'erronea valorizzazione delle quote da accreditare. Chiedeva, pertanto, il pagamento dell'ulteriore importo di € 673.624,00 consistente nella differenza tra il valore delle quote della polizza al momento della comunicazione del decesso (20.12.2019) e il valore illegittimamente applicato relativo al momento della liquidazione (marzo 2020).
Si costituiva in giudizio contestando la ricostruzione fattuale Controparte_1
operata da parte attrice, e chiarendo che successivamente alla morte della contraente signora il nipote si recava presso la filiale siciliana solamente al fine di Persona_4
acquisire la documentazione necessaria al disbanco del compendio ereditario, senza nulla chiedere in merito alle polizze vita oggetto di controversia. La precisava che, in CP_4
quella sede, il proprio dipendente forniva al signor le indicazioni Controparte_5 Pt_1 necessarie alla liquidazione delle polizze, chiarendo che l'operazione poteva essere svolta Contr sia tramite la sia direttamente presso la compagnia parte attrice, tuttavia, CP_4
3 non presentava alcuna richiesta in tal senso, limitandosi ad inviare la documentazione necessaria per la pratica successoria (dichiarazione sostitutiva di atto notorio e verbale di pubblicazione del testamento olografo) senza presentare alcuna richiesta di liquidazione delle polizze. La escludeva, pertanto, di avere alcuna responsabilità nel caso di CP_4
specie ed affermava di avere diligentemente operato.
Si costituiva in giudizio confermando la ricostruzione fattuale Controparte_2
presentata da escludendo la propria responsabilità nella controversia ed Controparte_1
evidenziando di avere correttamente calcolato il valore delle quote delle polizze liquidate, sulla base dei quattro contratti assicurativi stipulati dalla de cuius. Chiedeva, pertanto, il rigetto delle domande attoree e, in via subordinata, l'accertamento di assenza di responsabilità in capo alle convenute. In via di ulteriore subordine, domandava la condanna di a manlevarla da ogni pregiudizio. CP_1
Il Tribunale di VE si pronunciava con sentenza n. 322 del 19.7.2024, pubblicata il
1° agosto 2024 e notificata in data 22.08/02.09.2024. Nella sentenza, il Tribunale rigettava integralmente le domande di parte attrice, dichiarava assorbita la domanda di manleva
Contr della convenuta e sulla base del principio della soccombenza condannava la parte attrice alla refusione delle spese di lite, liquidate in favore di ciascuna convenuta per €
17.000,00. Il Giudice di Prime Cure, dopo aver preliminarmente accertato che l'attore risultava beneficiario delle polizze effettivamente sottoscritte dalla defunta
[...]
presso l'ufficio di Siracusa Gelone quale soggetto intermediario, Per_4 CP_1 aveva ritenuto che l'invio del certificato di morte della contraente da parte del signor avvenuto in data 20.12.2019 non fosse idoneo a dare avvio al procedimento di Pt_1
liquidazione delle polizze controverse, per le quali era necessaria una richiesta di liquidazione mediante l'apposita modulistica, da presentare tramite la Banca o Contr direttamente presso la compagnia assicuratrice In tal senso statuivano gli artt.:
(i) 16 delle condizioni generali della polizza My Selection n. 7653862;
(ii) 16 delle condizioni generali delle due polizze NI STs nn. 7872151 e
7810276;
(iii) 14 delle condizioni generali della polizza n. 7737619. Parte_4
Era, pertanto, pacifico, che la liquidazione – e i conseguenti valori delle quote delle polizze – dovessero riferirsi non alla data di comunicazione del decesso, bensì a quella di richiesta di liquidazione correttamente formulata con comunicazione secondo le modalità
Contr contrattuali previste (inviate alla in data 10.03.2020 dalla filiale di VE). CP_1
4 Il Tribunale affermava, inoltre, che dall'audizione del teste era Controparte_5
emerso come il signor fosse stato edotto dei passaggi necessari alla liquidazione Pt_1
delle polizze già nel dicembre 2019 e che, nonostante ciò, parte attrice si limitava ad avviare la procedura per il rilascio del compendio mobiliare della de cuius, senza nulla richiedere alla Banca o alla compagnia assicuratrice in merito alle polizze vita. Il Giudice evidenziava, inoltre, che l'eccezione di parte attrice circa l'incapacità del teste non era stata reiterata nelle conclusioni e si considerava, pertanto, rinunciata;
in ogni caso, il teste era da ritenersi attendibile e la ricostruzione fattuale da questi riportata era conforme alla documentazione prodotta in giudizio. Il Tribunale sottolineava, altresì, che parte attrice non aveva allegato alcun obbligo in capo al funzionario della di informare il cliente sulle CP_4
possibili variazioni di valore delle quote delle polizze e che, pertanto, era da escludere una qualche responsabilità in tal senso in capo alla CP_4
Con atto di citazione ritualmente notificato, impugnava la Parte_1
sentenza del Tribunale di VE, chiedendone la riforma con un unico motivo di appello.
Con il primo e unico motivo di appello, parte appellante contestava integralmente la parte motiva della sentenza, in particolare lamentando l'errata analisi e interpretazione operata dal Giudice di primo grado su alcune clausole delle polizze assicurative oggetto di controversia, le quali erano stato esaminate solo parzialmente. Parte appellante affermava, preliminarmente, che in quanto beneficiario delle polizze e non diretto sottoscrittore, non possedeva copia delle stesse e non ne conosceva, pertanto, le clausole. Chiariva, inoltre, che il procedimento di rimborso delle quote assicurative era puntualmente scandito in quattro distinte fasi (comunicazione del decesso, valorizzazione delle quote, richiesta di liquidazione e pagamento) e che la valorizzazione delle quote, secondo quanto previsto dalle clausole contrattuali, era determinata dal momento del decesso del contraente, il quale poteva essere provato solamente con la produzione del certificato di morte, così come stabilito dal combinato disposto degli artt. 16 e 23 delle condizioni generali della polizza My Selection. Secondo parte appellante era pacifico che la trasmissione del certificato di morte rappresentasse un atto giuridico a sé stante, in grado di determinare la valorizzazione delle quote assicurative esistenti al momento del decesso della contraente e di stabilire il dies a quo da cui fare decorrere tale calcolo. Parte appellante affermava che la suddetta disamina si applicava, oltre che alla polizza My
Selection (n. 7653862), anche alle due polizze NI ST (nn. 7872151 e 7810276).
5 In merito alla polizza (n. 7737619) bisognava, invece, fare riferimento Parte_4
al combinato disposto degli artt. 10 e 14 delle condizioni generali, ma la disciplina era assolutamente analoga a quella descritta supra.
Parte appellante eccepiva, altresì, le risultanze del Giudice seguite alla deposizione del teste , sostenendo che il Tribunale avesse erroneamente conferito Controparte_5
valore esaustivo solo ad alcune affermazioni del teste, tralasciando quanto invece emergeva dai documenti prodotti in giudizio. Parte appellante evidenziava, in particolare, che il teste riconosceva di non avere fornito al signor informazioni sull'eventuale Pt_1
incidenza del momento della richiesta di liquidazione sui valori che sarebbero stati liquidati e di non aver consegnato alcuna modulistica o copia delle polizze assicurative. Eccepiva,
Contr altresì, il mancato invio da parte del del certificato di morte alla compagnia CP_5
nonché la mancata presentazione al beneficiario della modulistica necessaria a richiedere la liquidazione delle somme, elementi che evidenziavano una responsabilità in capo al collocatore, stante il grave difetto di informazione alla clientela. La aveva, pertanto, CP_4
violato gli obblighi di correttezza e buona fede e non aveva mantenuto la specifica professionalità richiesta agli Istituti di credito, anche sulla base dei principi previsti in materia di distribuzione assicurativa (D.lgs. 68/2018). Il beneficiario delle polizze assicurative sulla vita, essendo del tutto estraneo al rapporto contrattuale intercorso tra la compagnia assicurativa e la contraente (id est la signora non poteva Persona_4 che affidarsi al proprio Istituto di credito, il quale aveva l'onere di informarlo e seguirlo nella procedura di liquidazione e di inviare prontamente alla compagnia assicurativa il certificato di morte pervenuto già in data 20.12.2019, rientrando il dovere di informazione negli obblighi della Banca, così come la diligenza professionale richiesta dall'art. 1176, comma
2 c.c. Tutto ciò premesso, parte appellante chiedeva la riforma della sentenza impugnata e la condanna delle parti appellate al pagamento di € 673.624,00 o della diversa somma ricavabile da una CTU contabile.
Si costituiva in giudizio chiedendo la dichiarazione di Controparte_2 inammissibilità dell'appello e, in ogni caso, il rigetto. L'appello era altresì infondato nel Contr merito, essendo pacifico che la avesse ricevuto la documentazione idonea a liquidare le polizze solo in data 12.03.2020 e che si fosse prontamente adoperata, da quel momento, al pagamento del beneficiario, escludendo così che qualsiasi ritardo o negligenza potesse essere imputata alla stessa. L'affermazione di controparte di non avere avuto a disposizione i contratti controversi in quanto mero beneficiario e non contraente era, inoltre, priva di qualsiasi allegazione probatoria;
in ogni caso, lo stesso
6 signor aveva stipulato, in data 15.02.2008, una polizza vita Uniplan, la cui Pt_1
disciplina era pressoché identica a quella delle polizze sottoscritte dalla signora era da escludere, pertanto, che parte appellante non fosse a Persona_4
conoscenza del funzionamento delle polizze controverse. Non era, pertanto, necessario che parte appellante acquisisse ulteriori informazioni circa il funzionamento della liquidazione delle polizze vita e la disciplina della valorizzazione delle quote, avendo egli stesso stipulato un contratto analogo.
Parte appellata affermava, inoltre, come controparte non avesse allegato documentazione a conferma della propria ricostruzione fattuale e che questa, in ogni caso, contrastasse con gli atti prodotti in giudizio. La comunicazione del 20.12.2019 con cui aveva trasmesso alla filiale di Siracusa il certificato di morte non era di per sé idonea a CP_1 Pt_3 costituire una “formale comunicazione” del decesso utile alla richiesta di liquidazione delle polizze (visto anche il tenore della mail, la quale aveva unicamente come oggetto
“certificato” e il cui testo era: RO , un abbraccione”). Anche le successive CP_5
comunicazioni intercorse tra parte appellante e il dipendente Controparte_6
non contenevano alcun riferimento alla liquidazione delle polizze o alla compagnia
Contr assicurativa riferendosi invece a ulteriori e diversi rapporti bancari, così come correttamente indicato dal Tribunale.
Parte appellata contestava, in ogni caso, le argomentazioni di controparte circa la suddivisione del processo di liquidazione per fasi, e lo scioglimento del contratto in seguito alla morte della contraente, in quanto era pacifico che i contratti di assicurazione sulla vita a favore di terzo erano ricompresi nella generale categoria civile dei contratti a favore di terzo ex artt. 1411 ss. c.c.: il contratto, in seguito alla morte dell'assicurato, continua a spiegare effetti nei confronti del beneficiario, i cui diritti continuano ad essere definiti sulla base dei patti intercorsi tra assicuratore e assicurato.
Parte appellata precisava, poi, che il richiamo di controparte alle clausole contrattuali era parziale, in quanto dalla lettura integrale degli articoli emergeva chiaramente come una comunicazione difforme da quella contrattualmente prevista (vale a dire invio contestuale della comunicazione del decesso e della richiesta di liquidazione) non aveva alcuna validità. L'invio della comunicazione del decesso separato dall'istanza di liquidazione, infatti, non era conforme alla disciplina prevista dalle condizioni generali delle polizze assicurative e non era, quindi, valida. Parte appellata confermava, inoltre, quanto statuito dal Giudice di primo grado circa l'inapplicabilità al caso di specie della sentenza di
Cassazione n. 17024/2015 richiamata da controparte.
7 Non era vero, altresì, che non vi fosse stato il rispetto degli oneri di informazione in capo alla Banca collocatrice e alla compagnia assicurativa, in quanto quest'ultima aveva provveduto all'apertura della liquidazione delle polizze non appena aveva ricevuto dalla i moduli e i documenti necessari, in seguito alla richiesta di controparte Controparte_1
presentata il 10.03.2020, data da cui pacificamente doveva calcolarsi la valorizzazione delle polizze. In ogni caso, premesso che gli obblighi informativi erano stati correttamente adempiuti, parte appellante non era comunque legittimata ad eccepirne un'eventuale violazione, in quanto non era il contraente delle polizze controverse.
Parte appellata presentava appello incidentale condizionato nel caso di accoglimento dell'appello di controparte, affermando che la comunicazione del decesso del 20.12.2019 non poteva considerarsi una formale comunicazione del decesso.
Chiedeva, pertanto, il rigetto dell'impugnazione di controparte, anche in riforma della sentenza di primo grado, previo accertamento dell'inadeguatezza della suddetta comunicazione a costituire istanza di liquidazione delle polizze. Riproponeva, altresì, la domanda trasversale rimasta assorbita in primo grado.
Tutto ciò premesso, parte appellata chiedeva la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto dell'appello e la conseguente conferma della sentenza impugnata. In caso di accoglimento dell'appello, domandava l'accoglimento dell'appello incidentale condizionato e, in ogni caso, l'accertamento dell'insussistenza di responsabilità in capo a CP_2
Domandava, altresì, la condanna di parte appellante al pagamento delle “spese
[...]
e competenze del doppio grado di giudizio, nonché del rimborso forfettario 15%, del contributo C.P.A. e dell'I.V.A. come dovuti per legge”.
Si costituiva in giudizio chiedendo la dichiarazione di Controparte_1 inammissibilità dell'appello e, in ogni caso, il rigetto. Nel merito, parte appellata contestava la fondatezza dell'appello e richiamava la ricostruzione fattuale operata dal Tribunale, nonché l'audizione del teste , secondo cui il signor era stato Controparte_5 Pt_1
informato, sin dal primo contatto con il dipendente della Banca, della procedura necessaria al fine di ottenere la liquidazione delle polizze di cui era beneficiario, decidendo tuttavia di non darvi esecuzione. Parte appellante, infatti, formulava istanza di liquidazione per la prima volta in data 10.03.2020 mediante la presentazione dei moduli sottoscritti: era, pertanto, da escludere che potesse invocare una responsabilità della compagnia assicuratrice e della Banca collocatrice per proprie scelte liberamente esercitate. Parte appellata contestava, altresì, la violazione degli artt. 1175, 1337, 1375 e 1176, comma 2
c.c. invocata da controparte, la quale si fondava sull'erronea affermazione secondo cui il
8 signor avrebbe presentato a istanza di liquidazione delle polizze Pt_1 Controparte_1 già con la comunicazione del decesso dell'assicurata in data 20.12.2019. La CP_4
evidenziava che con la suddetta comunicazione il cliente si limitava ad avviare i processi inerenti alla liquidazione del compendio ereditario, in quanto solo in un secondo momento avviava la procedura di pagamento delle polizze. La pertanto, aveva correttamente CP_4
operato ed onerato i propri obblighi di informazione, aderendo alla diligenza professionale richiesta in qualità di Istituto di credito. Esonerava, altresì, dai propri compiti l'obbligo di comunicare alla compagnia assicuratrice l'avvenuto decesso dell'assicurata signora in quanto tale comunicazione ricadeva nell'autonomia del beneficiario, il Persona_4
quale poteva alternativamente rivolgersi alla CNP o alla collocatrice ma in ogni CP_1
caso mediante gli appositi moduli contrattualmente previsti, non essendo a ciò sufficiente una mail dal contenuto informale e generico. Parte appellata sosteneva di avere correttamente adempiuto gli obblighi di correttezza e buona fede, informando sin da subito il cliente della procedura necessaria alla liquidazione e trasmettendo senza indugio i moduli, una volta pervenuti, alla compagnia assicuratrice: prima di tale momento, non
Contr sussisteva in capo alla alcun obbligo di comunicazione verso la Vista CP_4
l'assenza di responsabilità in capo alla era da escludersi anche qualsiasi obbligo di CP_4
risarcimento del danno;
a tal proposito, secondo parte appellata doveva rigettarsi la richiesta di CTU di controparte, la quale era stata presentata con un fine meramente esplorativo, in modo da sopperire alla mancata prova, di parte appellante, del danno asseritamente subito.Parte appellata presentava altresì appello incidentale Contr condizionato per le medesime ragioni indicate da parte appellata Tutto ciò premesso, chiedeva la dichiarazione di inammissibilità dell'appello e, in ogni caso, il rigetto in quanto infondato in fatto e in diritto. In via subordinata, domandava, l'accoglimento dell'appello incidentale condizionato, in ogni caso “con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio”.
In data 20.03.2025, il Consigliere istruttore con ordinanza invitava le parti ad esperire il procedimento di mediazione, rinviando la discussione a successiva udienza, per verificare l'esito della mediazione medesima.
Con istanza datata 10.10.2025 e depositata il 14.10.2025, accogliendo l'invito della
Corte d'Appello di cui all'ordinanza 20.03.2025, parte appellante, a mezzo dei propri procuratori rinunciava agli atti di causa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 306 c.p.c.
Conseguentemente, accettava la proposta di parte appellante di Controparte_2
9 rinuncia agli atti del giudizio con istanza datata 14.10.2025. Alla medesima aderiva altra appellata, con nota del 15.10.2025. Controparte_1
Dato atto della rinuncia intervenuta, questa Corte d'Appello, con ordinanza del
17.10.2025, revocando la precedente ordinanza emessa il 20.03.2025 con la quale era stata fissata udienza per la prosecuzione del giudizio al 2.12.2025, rimetteva la decisione al Collegio per la decisione senza ulteriori termini a difesa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In base alla rinuncia agli atti avanzata da parte appellante ai sensi dell'art. 306
c.p.c., alla quale entrambe le parti appellate hanno aderito con apposite note scritte presentate dai rispettivi avvocati muniti di procura, in riforma della sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di VE, n. 322, il 19.7.2024 e pubblicata il 1° agosto 2024, va dichiarata l'estinzione del presente giudizio ai sensi di quanto dispone l'art. 308 c.p.c.
Le spese sono integralmente compensate tra le parti in causa, secondo le conclusioni concordemente presentate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sul procedimento n. R.G. 1097/2024:
a) Dichiara estinto il giudizio d'appello per cessazione della materia del contendere, in base al disposto dell'art. 308 c.p.c. ;
b) Compensa integralmente le spese di giudizio
Così deciso in Torino, nella camera di Consiglio della Corte d'Appello, Sezione Prima
Civile, il 21.10.2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE I CIVILE
RIUNITA IN CAMERA DI CONSIGLIO NELLE PERSONE DEI SIGNORI MAGISTRATI:
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese PRESIDENTE ISTRUTTORE
Dott.ssa Silvia Orlando CONSIGLIERE
Dott.ssa Eleonora M. Pappalettere CONSIGLIERE
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 1097/2024 promosso da:
nato il [...] a [...] e residente in Parte_1
VE (VB), Via Alla Fontana 9, (C.F. ), rappresentato e difeso C.F._1
dagli avv.ti Luigi Buonomi, Luca Th. presso lo studio del quale Parte_2
ultimo è elettivamente domiciliato in VE, v.le Azari n.9, giusta procura allegata all'atto di citazione
- appellante - contro
(C.F. ) in persona dell'avv. Gianpaolo Alessandro, giusta CP_1 P.IVA_1
procura speciale per atto notaio datata 16.11.2018 (rep. 17113, racc. Persona_1
8822), rappresentata e difesa dagli avv.ti Alberto Toffoletto, Marco Pesenti, Christian
ME, LU IP, LO NM e SI AM in forza di procura generale alle liti a rogito notaio datata 9.4.2020 (rep. 32163 racc. 14918), ed Per_2
elettivamente domiciliato in Novara, via San Bernardino da Siena, 2/E;
- appellata -
e contro
(C.F. ) in persona dell'avv. Federico Torricelli, Controparte_2 P.IVA_2
giusta procura speicale per atto notaio datata 20.4.2017 (rep. 5.133/3.413) integrata Per_3
e rettificata il 15.5.2019 per atto notaio (rep. 9.137/6.007), rappresentata e difesa Per_3
dagli avv.ti Giovanni A, Sagramoso e Alberto Anelli presso lo studio dei quali è
1 elettivamente domiciliata in Milano, c.so Matteotti n.3, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
- appellata–
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante:
Il sig. mezzo dei procuratori, Parte_1
RINUNCIA
Agli atti del giudizio in epigrafe ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 306 c.p.c. e
CHIEDE
Che il Tribunale, ad esito dell'accettazione dei convenuti, voglia disporre con ordinanza l'estinzione del giudizio ex art. 308 c.p.c. e/o dichiarare cessata la materia del contendere a spese compensate.
Per parte appellata Controparte_1
accetta la rinuncia agli atti del giudizio notificato alle parti. Controparte_1
Per parte appellata Controparte_2
DICHIARA
a) Di accettare la rinuncia formulata dal signor ei confronti di Parte_1 [...]
con compensazione delle spese processuali tra le parti;
CP_2
b) Di rinunciare, anche ai sensi dell'art. 306 c.p.c., agli atti del giudizio, con compensazione integrale delle spese processuali tra le parti, nei confronti della coevocata Controparte_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, il sig. , parte attrice, in data 23.04.2021 Parte_1
aveva convenuto in giudizio davanti al Tribunale di VE Controparte_2
parti convenute, introducendo il giudizio recante numero R.G. n.
[...]
616/2021. L'attore chiedeva, previa declaratoria degli inadempimenti contrattuali riferiti alla liquidazione del premio delle polizze UNIVALORE STARS n.7872151,
n. 7737619 e n. 7810276, MY SELECTION n. 7653862, di cui Controparte_3
risultava beneficiario, la condanna di in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore e di in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, in solido, o in subordine ciascuno per quanto di propria competenza in via tra loro alternativa o concorrente, al pagamento della somma di Euro 673.624,00, pari al differenziale tra il valore delle quote al 27.12.2019 e quello applicato al marzo 2020 oltre a rivalutazione monetaria e interessi e la condanna al risarcimento dei danni patiti. L'attore
2 allegava in fatto che la zia era deceduta il 3.12.2019; alla sua morte Persona_4
egli era risultato beneficiario delle polizze di cui sopra;
il 20.12.2019 aveva trasmesso copia del certificato dell'atto di morte della zia alla competente filiale per dare corso alle incombenze consequenziali alla morte del contraente;
il 28.1.2020 aveva trasmesso, su richiesta della la documentazione idonea ad accertare la legittimazione all'incasso, CP_4
la dichiarazione sostitutiva e il 10.2.2020 la copia del testamento pubblicato;
il 10.3.2020 il responsabile della filiale di Siracusa aveva comunicato alla consulente della filiale Pt_3
di VE l'invio di moduli di liquidazione con la preghiera di fargli firmare e di CP_1 rispedirli, “causa forse maggiore delle non presenza del cliente” presso la loro filiale;
il
9.4.2020, dopo quattro mesi dalla comunicazione del decesso era stato dato corso all'accredito del controvalore delle polizze e precisamente:
a) Euro 1.487.723,89 per la polizza UNIVALORE STARS n.7872151;
b) Euro 1.308.142,20 per la polizza n.7810276; Controparte_3
c) Euro 1.088.970,92 per la polizza MY SELECTION n. 7653862;
d) Euro 896.564,80 per la polizza n.7737619; Controparte_3
L'attore, una volta verificati gli importi indicati di valore inferiore per euro 488.212,19 ai soli premi versati dalla zia, si era reso conto che la liquidazione era stata operata al marzo
2020, epoca dell'invio della modulistica per l'accredito e non alla data di comunicazione di decesso, con un ingente depauperamento in suo danno. Parte attrice sosteneva che la non avesse rispettato la diligenza professionale a cui era tenuta sulla base Controparte_1
Contr dell'art. 1176, comma 2 c.c. e che la compagnia non avesse correttamente applicato le clausole delle polizze vita, comportando così un'erronea valorizzazione delle quote da accreditare. Chiedeva, pertanto, il pagamento dell'ulteriore importo di € 673.624,00 consistente nella differenza tra il valore delle quote della polizza al momento della comunicazione del decesso (20.12.2019) e il valore illegittimamente applicato relativo al momento della liquidazione (marzo 2020).
Si costituiva in giudizio contestando la ricostruzione fattuale Controparte_1
operata da parte attrice, e chiarendo che successivamente alla morte della contraente signora il nipote si recava presso la filiale siciliana solamente al fine di Persona_4
acquisire la documentazione necessaria al disbanco del compendio ereditario, senza nulla chiedere in merito alle polizze vita oggetto di controversia. La precisava che, in CP_4
quella sede, il proprio dipendente forniva al signor le indicazioni Controparte_5 Pt_1 necessarie alla liquidazione delle polizze, chiarendo che l'operazione poteva essere svolta Contr sia tramite la sia direttamente presso la compagnia parte attrice, tuttavia, CP_4
3 non presentava alcuna richiesta in tal senso, limitandosi ad inviare la documentazione necessaria per la pratica successoria (dichiarazione sostitutiva di atto notorio e verbale di pubblicazione del testamento olografo) senza presentare alcuna richiesta di liquidazione delle polizze. La escludeva, pertanto, di avere alcuna responsabilità nel caso di CP_4
specie ed affermava di avere diligentemente operato.
Si costituiva in giudizio confermando la ricostruzione fattuale Controparte_2
presentata da escludendo la propria responsabilità nella controversia ed Controparte_1
evidenziando di avere correttamente calcolato il valore delle quote delle polizze liquidate, sulla base dei quattro contratti assicurativi stipulati dalla de cuius. Chiedeva, pertanto, il rigetto delle domande attoree e, in via subordinata, l'accertamento di assenza di responsabilità in capo alle convenute. In via di ulteriore subordine, domandava la condanna di a manlevarla da ogni pregiudizio. CP_1
Il Tribunale di VE si pronunciava con sentenza n. 322 del 19.7.2024, pubblicata il
1° agosto 2024 e notificata in data 22.08/02.09.2024. Nella sentenza, il Tribunale rigettava integralmente le domande di parte attrice, dichiarava assorbita la domanda di manleva
Contr della convenuta e sulla base del principio della soccombenza condannava la parte attrice alla refusione delle spese di lite, liquidate in favore di ciascuna convenuta per €
17.000,00. Il Giudice di Prime Cure, dopo aver preliminarmente accertato che l'attore risultava beneficiario delle polizze effettivamente sottoscritte dalla defunta
[...]
presso l'ufficio di Siracusa Gelone quale soggetto intermediario, Per_4 CP_1 aveva ritenuto che l'invio del certificato di morte della contraente da parte del signor avvenuto in data 20.12.2019 non fosse idoneo a dare avvio al procedimento di Pt_1
liquidazione delle polizze controverse, per le quali era necessaria una richiesta di liquidazione mediante l'apposita modulistica, da presentare tramite la Banca o Contr direttamente presso la compagnia assicuratrice In tal senso statuivano gli artt.:
(i) 16 delle condizioni generali della polizza My Selection n. 7653862;
(ii) 16 delle condizioni generali delle due polizze NI STs nn. 7872151 e
7810276;
(iii) 14 delle condizioni generali della polizza n. 7737619. Parte_4
Era, pertanto, pacifico, che la liquidazione – e i conseguenti valori delle quote delle polizze – dovessero riferirsi non alla data di comunicazione del decesso, bensì a quella di richiesta di liquidazione correttamente formulata con comunicazione secondo le modalità
Contr contrattuali previste (inviate alla in data 10.03.2020 dalla filiale di VE). CP_1
4 Il Tribunale affermava, inoltre, che dall'audizione del teste era Controparte_5
emerso come il signor fosse stato edotto dei passaggi necessari alla liquidazione Pt_1
delle polizze già nel dicembre 2019 e che, nonostante ciò, parte attrice si limitava ad avviare la procedura per il rilascio del compendio mobiliare della de cuius, senza nulla richiedere alla Banca o alla compagnia assicuratrice in merito alle polizze vita. Il Giudice evidenziava, inoltre, che l'eccezione di parte attrice circa l'incapacità del teste non era stata reiterata nelle conclusioni e si considerava, pertanto, rinunciata;
in ogni caso, il teste era da ritenersi attendibile e la ricostruzione fattuale da questi riportata era conforme alla documentazione prodotta in giudizio. Il Tribunale sottolineava, altresì, che parte attrice non aveva allegato alcun obbligo in capo al funzionario della di informare il cliente sulle CP_4
possibili variazioni di valore delle quote delle polizze e che, pertanto, era da escludere una qualche responsabilità in tal senso in capo alla CP_4
Con atto di citazione ritualmente notificato, impugnava la Parte_1
sentenza del Tribunale di VE, chiedendone la riforma con un unico motivo di appello.
Con il primo e unico motivo di appello, parte appellante contestava integralmente la parte motiva della sentenza, in particolare lamentando l'errata analisi e interpretazione operata dal Giudice di primo grado su alcune clausole delle polizze assicurative oggetto di controversia, le quali erano stato esaminate solo parzialmente. Parte appellante affermava, preliminarmente, che in quanto beneficiario delle polizze e non diretto sottoscrittore, non possedeva copia delle stesse e non ne conosceva, pertanto, le clausole. Chiariva, inoltre, che il procedimento di rimborso delle quote assicurative era puntualmente scandito in quattro distinte fasi (comunicazione del decesso, valorizzazione delle quote, richiesta di liquidazione e pagamento) e che la valorizzazione delle quote, secondo quanto previsto dalle clausole contrattuali, era determinata dal momento del decesso del contraente, il quale poteva essere provato solamente con la produzione del certificato di morte, così come stabilito dal combinato disposto degli artt. 16 e 23 delle condizioni generali della polizza My Selection. Secondo parte appellante era pacifico che la trasmissione del certificato di morte rappresentasse un atto giuridico a sé stante, in grado di determinare la valorizzazione delle quote assicurative esistenti al momento del decesso della contraente e di stabilire il dies a quo da cui fare decorrere tale calcolo. Parte appellante affermava che la suddetta disamina si applicava, oltre che alla polizza My
Selection (n. 7653862), anche alle due polizze NI ST (nn. 7872151 e 7810276).
5 In merito alla polizza (n. 7737619) bisognava, invece, fare riferimento Parte_4
al combinato disposto degli artt. 10 e 14 delle condizioni generali, ma la disciplina era assolutamente analoga a quella descritta supra.
Parte appellante eccepiva, altresì, le risultanze del Giudice seguite alla deposizione del teste , sostenendo che il Tribunale avesse erroneamente conferito Controparte_5
valore esaustivo solo ad alcune affermazioni del teste, tralasciando quanto invece emergeva dai documenti prodotti in giudizio. Parte appellante evidenziava, in particolare, che il teste riconosceva di non avere fornito al signor informazioni sull'eventuale Pt_1
incidenza del momento della richiesta di liquidazione sui valori che sarebbero stati liquidati e di non aver consegnato alcuna modulistica o copia delle polizze assicurative. Eccepiva,
Contr altresì, il mancato invio da parte del del certificato di morte alla compagnia CP_5
nonché la mancata presentazione al beneficiario della modulistica necessaria a richiedere la liquidazione delle somme, elementi che evidenziavano una responsabilità in capo al collocatore, stante il grave difetto di informazione alla clientela. La aveva, pertanto, CP_4
violato gli obblighi di correttezza e buona fede e non aveva mantenuto la specifica professionalità richiesta agli Istituti di credito, anche sulla base dei principi previsti in materia di distribuzione assicurativa (D.lgs. 68/2018). Il beneficiario delle polizze assicurative sulla vita, essendo del tutto estraneo al rapporto contrattuale intercorso tra la compagnia assicurativa e la contraente (id est la signora non poteva Persona_4 che affidarsi al proprio Istituto di credito, il quale aveva l'onere di informarlo e seguirlo nella procedura di liquidazione e di inviare prontamente alla compagnia assicurativa il certificato di morte pervenuto già in data 20.12.2019, rientrando il dovere di informazione negli obblighi della Banca, così come la diligenza professionale richiesta dall'art. 1176, comma
2 c.c. Tutto ciò premesso, parte appellante chiedeva la riforma della sentenza impugnata e la condanna delle parti appellate al pagamento di € 673.624,00 o della diversa somma ricavabile da una CTU contabile.
Si costituiva in giudizio chiedendo la dichiarazione di Controparte_2 inammissibilità dell'appello e, in ogni caso, il rigetto. L'appello era altresì infondato nel Contr merito, essendo pacifico che la avesse ricevuto la documentazione idonea a liquidare le polizze solo in data 12.03.2020 e che si fosse prontamente adoperata, da quel momento, al pagamento del beneficiario, escludendo così che qualsiasi ritardo o negligenza potesse essere imputata alla stessa. L'affermazione di controparte di non avere avuto a disposizione i contratti controversi in quanto mero beneficiario e non contraente era, inoltre, priva di qualsiasi allegazione probatoria;
in ogni caso, lo stesso
6 signor aveva stipulato, in data 15.02.2008, una polizza vita Uniplan, la cui Pt_1
disciplina era pressoché identica a quella delle polizze sottoscritte dalla signora era da escludere, pertanto, che parte appellante non fosse a Persona_4
conoscenza del funzionamento delle polizze controverse. Non era, pertanto, necessario che parte appellante acquisisse ulteriori informazioni circa il funzionamento della liquidazione delle polizze vita e la disciplina della valorizzazione delle quote, avendo egli stesso stipulato un contratto analogo.
Parte appellata affermava, inoltre, come controparte non avesse allegato documentazione a conferma della propria ricostruzione fattuale e che questa, in ogni caso, contrastasse con gli atti prodotti in giudizio. La comunicazione del 20.12.2019 con cui aveva trasmesso alla filiale di Siracusa il certificato di morte non era di per sé idonea a CP_1 Pt_3 costituire una “formale comunicazione” del decesso utile alla richiesta di liquidazione delle polizze (visto anche il tenore della mail, la quale aveva unicamente come oggetto
“certificato” e il cui testo era: RO , un abbraccione”). Anche le successive CP_5
comunicazioni intercorse tra parte appellante e il dipendente Controparte_6
non contenevano alcun riferimento alla liquidazione delle polizze o alla compagnia
Contr assicurativa riferendosi invece a ulteriori e diversi rapporti bancari, così come correttamente indicato dal Tribunale.
Parte appellata contestava, in ogni caso, le argomentazioni di controparte circa la suddivisione del processo di liquidazione per fasi, e lo scioglimento del contratto in seguito alla morte della contraente, in quanto era pacifico che i contratti di assicurazione sulla vita a favore di terzo erano ricompresi nella generale categoria civile dei contratti a favore di terzo ex artt. 1411 ss. c.c.: il contratto, in seguito alla morte dell'assicurato, continua a spiegare effetti nei confronti del beneficiario, i cui diritti continuano ad essere definiti sulla base dei patti intercorsi tra assicuratore e assicurato.
Parte appellata precisava, poi, che il richiamo di controparte alle clausole contrattuali era parziale, in quanto dalla lettura integrale degli articoli emergeva chiaramente come una comunicazione difforme da quella contrattualmente prevista (vale a dire invio contestuale della comunicazione del decesso e della richiesta di liquidazione) non aveva alcuna validità. L'invio della comunicazione del decesso separato dall'istanza di liquidazione, infatti, non era conforme alla disciplina prevista dalle condizioni generali delle polizze assicurative e non era, quindi, valida. Parte appellata confermava, inoltre, quanto statuito dal Giudice di primo grado circa l'inapplicabilità al caso di specie della sentenza di
Cassazione n. 17024/2015 richiamata da controparte.
7 Non era vero, altresì, che non vi fosse stato il rispetto degli oneri di informazione in capo alla Banca collocatrice e alla compagnia assicurativa, in quanto quest'ultima aveva provveduto all'apertura della liquidazione delle polizze non appena aveva ricevuto dalla i moduli e i documenti necessari, in seguito alla richiesta di controparte Controparte_1
presentata il 10.03.2020, data da cui pacificamente doveva calcolarsi la valorizzazione delle polizze. In ogni caso, premesso che gli obblighi informativi erano stati correttamente adempiuti, parte appellante non era comunque legittimata ad eccepirne un'eventuale violazione, in quanto non era il contraente delle polizze controverse.
Parte appellata presentava appello incidentale condizionato nel caso di accoglimento dell'appello di controparte, affermando che la comunicazione del decesso del 20.12.2019 non poteva considerarsi una formale comunicazione del decesso.
Chiedeva, pertanto, il rigetto dell'impugnazione di controparte, anche in riforma della sentenza di primo grado, previo accertamento dell'inadeguatezza della suddetta comunicazione a costituire istanza di liquidazione delle polizze. Riproponeva, altresì, la domanda trasversale rimasta assorbita in primo grado.
Tutto ciò premesso, parte appellata chiedeva la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto dell'appello e la conseguente conferma della sentenza impugnata. In caso di accoglimento dell'appello, domandava l'accoglimento dell'appello incidentale condizionato e, in ogni caso, l'accertamento dell'insussistenza di responsabilità in capo a CP_2
Domandava, altresì, la condanna di parte appellante al pagamento delle “spese
[...]
e competenze del doppio grado di giudizio, nonché del rimborso forfettario 15%, del contributo C.P.A. e dell'I.V.A. come dovuti per legge”.
Si costituiva in giudizio chiedendo la dichiarazione di Controparte_1 inammissibilità dell'appello e, in ogni caso, il rigetto. Nel merito, parte appellata contestava la fondatezza dell'appello e richiamava la ricostruzione fattuale operata dal Tribunale, nonché l'audizione del teste , secondo cui il signor era stato Controparte_5 Pt_1
informato, sin dal primo contatto con il dipendente della Banca, della procedura necessaria al fine di ottenere la liquidazione delle polizze di cui era beneficiario, decidendo tuttavia di non darvi esecuzione. Parte appellante, infatti, formulava istanza di liquidazione per la prima volta in data 10.03.2020 mediante la presentazione dei moduli sottoscritti: era, pertanto, da escludere che potesse invocare una responsabilità della compagnia assicuratrice e della Banca collocatrice per proprie scelte liberamente esercitate. Parte appellata contestava, altresì, la violazione degli artt. 1175, 1337, 1375 e 1176, comma 2
c.c. invocata da controparte, la quale si fondava sull'erronea affermazione secondo cui il
8 signor avrebbe presentato a istanza di liquidazione delle polizze Pt_1 Controparte_1 già con la comunicazione del decesso dell'assicurata in data 20.12.2019. La CP_4
evidenziava che con la suddetta comunicazione il cliente si limitava ad avviare i processi inerenti alla liquidazione del compendio ereditario, in quanto solo in un secondo momento avviava la procedura di pagamento delle polizze. La pertanto, aveva correttamente CP_4
operato ed onerato i propri obblighi di informazione, aderendo alla diligenza professionale richiesta in qualità di Istituto di credito. Esonerava, altresì, dai propri compiti l'obbligo di comunicare alla compagnia assicuratrice l'avvenuto decesso dell'assicurata signora in quanto tale comunicazione ricadeva nell'autonomia del beneficiario, il Persona_4
quale poteva alternativamente rivolgersi alla CNP o alla collocatrice ma in ogni CP_1
caso mediante gli appositi moduli contrattualmente previsti, non essendo a ciò sufficiente una mail dal contenuto informale e generico. Parte appellata sosteneva di avere correttamente adempiuto gli obblighi di correttezza e buona fede, informando sin da subito il cliente della procedura necessaria alla liquidazione e trasmettendo senza indugio i moduli, una volta pervenuti, alla compagnia assicuratrice: prima di tale momento, non
Contr sussisteva in capo alla alcun obbligo di comunicazione verso la Vista CP_4
l'assenza di responsabilità in capo alla era da escludersi anche qualsiasi obbligo di CP_4
risarcimento del danno;
a tal proposito, secondo parte appellata doveva rigettarsi la richiesta di CTU di controparte, la quale era stata presentata con un fine meramente esplorativo, in modo da sopperire alla mancata prova, di parte appellante, del danno asseritamente subito.Parte appellata presentava altresì appello incidentale Contr condizionato per le medesime ragioni indicate da parte appellata Tutto ciò premesso, chiedeva la dichiarazione di inammissibilità dell'appello e, in ogni caso, il rigetto in quanto infondato in fatto e in diritto. In via subordinata, domandava, l'accoglimento dell'appello incidentale condizionato, in ogni caso “con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio”.
In data 20.03.2025, il Consigliere istruttore con ordinanza invitava le parti ad esperire il procedimento di mediazione, rinviando la discussione a successiva udienza, per verificare l'esito della mediazione medesima.
Con istanza datata 10.10.2025 e depositata il 14.10.2025, accogliendo l'invito della
Corte d'Appello di cui all'ordinanza 20.03.2025, parte appellante, a mezzo dei propri procuratori rinunciava agli atti di causa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 306 c.p.c.
Conseguentemente, accettava la proposta di parte appellante di Controparte_2
9 rinuncia agli atti del giudizio con istanza datata 14.10.2025. Alla medesima aderiva altra appellata, con nota del 15.10.2025. Controparte_1
Dato atto della rinuncia intervenuta, questa Corte d'Appello, con ordinanza del
17.10.2025, revocando la precedente ordinanza emessa il 20.03.2025 con la quale era stata fissata udienza per la prosecuzione del giudizio al 2.12.2025, rimetteva la decisione al Collegio per la decisione senza ulteriori termini a difesa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In base alla rinuncia agli atti avanzata da parte appellante ai sensi dell'art. 306
c.p.c., alla quale entrambe le parti appellate hanno aderito con apposite note scritte presentate dai rispettivi avvocati muniti di procura, in riforma della sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di VE, n. 322, il 19.7.2024 e pubblicata il 1° agosto 2024, va dichiarata l'estinzione del presente giudizio ai sensi di quanto dispone l'art. 308 c.p.c.
Le spese sono integralmente compensate tra le parti in causa, secondo le conclusioni concordemente presentate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sul procedimento n. R.G. 1097/2024:
a) Dichiara estinto il giudizio d'appello per cessazione della materia del contendere, in base al disposto dell'art. 308 c.p.c. ;
b) Compensa integralmente le spese di giudizio
Così deciso in Torino, nella camera di Consiglio della Corte d'Appello, Sezione Prima
Civile, il 21.10.2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese
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