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Sentenza 12 aprile 2025
Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 12/04/2025, n. 378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 378 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Daniela Fedele Presidente
Dott. Lucia Cannella Consigliere
Dott. Mariangela Bonati Consigliere aus. rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 240/2023 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data e posta in decisione all'udienza collegiale del 19/02/2025
d a
, rappresentato e difeso dall'avv. OFFREDI GEDDO OGGETTO: Parte_1
VI
, elettivamente domiciliato in VIA LOCATELLI 24/C 24121 BERGAMO Pt_2
presso il suo studio
APPELLANTE
c o n t r o
, , , CP_1 Controparte_2 CP_3 CP_4
, rappresentati e difesi dall'avv. FARINELLI MASSIMILIANO e dall'avv.
[...]
FRANCHI ALBERTO, elettivamente domiciliati in VIA VARESE 25/G 21047
SARONNO presso il loro studio
APPELLATI pagina 1 di 8
Controparte_5 CP_6
APPELLATI-CONTUMACI
In punto: appello a sentenza n. 143/2023 del Tribunale di Bergamo sezione quarta in data 24/01/2023
CONCLUSIONI
Dell'appellante: Nel merito in via principale: In parziale riforma dell'impugnata
sentenza, respingersi la domanda di parte appellata.
Rifuse integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Degli appellati: in via preliminare: a) in via principale: dichiarare improcedibile
l'appello ex art. 348 c.p.c. per i motivi dedotti al paragrafo 1) del presente atto;
b) in via subordinata: dichiarare inammissibile l'appello ex art. 325 c.p.c. per i
motivi dedotti al paragrafo 2) del presente atto;
c) in ulteriore subordine: dichiarare inammissibile l'appello ai sensi degli artt. 348-
bis e 342 c.p.c. per le ragioni dedotte ai paragrafi 4) ed 5) del presente atto;
in rito: nella denegata ipotesi di rigetto delle eccezioni di improcedibilità e/o
inammissibilità dell'appello, dichiarare la nullità dell'atto di citazione ex art. 164,
1° comma c.p.c. per mancata o assoluta incertezza degli eredi del signor CP_5
e, per l'effetto, disporre ex art. 164, 2° comma c.p.c. la rinnovazione della
[...]
notifica dell'atto di appello nei confronti della signora e ex art. 331 CP_6
c.p.c. l'integrazione del contraddittorio nei confronti del signor;
CP_7
nel merito: rigettare l'appello proposto dal signor perché Parte_1
infondato, con conseguente integrale conferma della sentenza n. 142/2023 del
pagina 2 di 8 Tribunale di Bergamo e condanna dell'appellante alla rifusione delle spese e dei
compensi del giudizio di secondo grado.
in via istruttoria: ci si oppone alla richiesta avversaria di rinnovazione della
consulenza tecnica d'ufficio, per tutte le ragioni ampiamente dedotte in narrativa;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 14 settembre 2018 CP_1 [...]
e quali comproprietari per la quota di CP_4 Controparte_2 CP_3
¼ ciascuno del fabbricato sito in Comune di Valtorta distinto al foglio 24, mappale
1150 e degli annessi appezzamenti di terreno distinti al foglio 9, mappali 886, 1156 e
2614, convenivano in giudizio e quali proprietari dei Pt_1 Controparte_5
terreni distinti al foglio 9 mappali 2205, 2445, 903, 939 e 941.
Gli attori chiedevano in via principale dichiararsi l'intervenuta usucapione della servitù di passaggio sulla stradina insistente su detti mappali e in via subordinata dichiararsi la costituzione della servitù coattiva di passaggio.
Si costituiva che chiedeva il rigetto delle avverse domande. Parte_1
Deduceva che gli attori ed i loro danti causa avevano sempre avuto accesso ai propri immobili solo pedonalmente sulla mulattiera posta a valle dell'abitazione, ma mai carralmente sulla strada privata che diparte dalla Via Forno Nuovo se non per mere ragioni di cortesia.
La causa, interrotta per il decesso (04.11.2018) di veniva Controparte_5
riassunta impersonalmente nei confronti degli eredi, rimasti contumaci.
La causa era istruita con l'assunzione di prova testimoniale e con l'espletamento di pagina 3 di 8 CTU.
Con la sentenza gravata il tribunale rigettava la domanda principale di acquisto per usucapione della servitù di passaggio, accoglieva la domanda subordinata e per l'effetto costituiva servitù coattiva di passaggio a carico del mappale 2445 di proprietà di e dei mappali 2205, 903, 939 e 941 di proprietà di Parte_1
e degli eredi di ed a favore dell'immobile Parte_1 Controparte_5
sito in Comune di Valtorta distinto al foglio 24, mappale 1150 e degli annessi appezzamenti di proprietà degli attori.
Condannava i convenuti a consentire l'accesso ed il transito sulla strada insistente sui mappali di loro proprietà (2445, 2205, 903, 939, 941), tramite consegna della chiave del lucchetto posto a chiusura della sbarra delimitante l'ingresso; fissava, ex art. 614
bis c.p.c, la somma di euro 10,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento di condanna da parte dei convenuti, con condanna al rimborso delle spese di lite.
Avverso la sentenza proponeva appello reiterando le domande Parte_1
già svolte in primo grado.
Si costituivano gli appellati che eccepivano in primis l'improcedibilità e/o l'inammissibilità dell'appello per mancata integrazione del contradditorio nei confronti degli eredi ( e ) di e nel merito CP_6 CP_7 Controparte_5
insistevano per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
All'udienza collegiale del 10/04/2024 la causa era trattenuta in decisione con assegnazione di termini per il deposito di memorie conclusive.
pagina 4 di 8 La Corte, con ordinanza del 9/10.7.2024, rilevava la mancata citazione in giudizio di quale erede di ed altresì che l'atto di appello CP_7 Controparte_5
notificato all'altra erede non era stato depositato telematicamente CP_6
corredato della necessaria relata, per cui la sola cartolina depositata (doc.2) non era per sé sola sufficiente a comprovare la regolarità della notifica.
In conseguenza di ciò la Corte rimetteva la causa in trattazione assegnando a “parte
appellante termine perentorio sino al 20/12/2024 per la notifica dell'atto di appello
a e a , in qualità di eredi di . CP_7 CP_6 Controparte_5
Parte appellata con le note scritte per l'udienza del 05/02/.2025, evidenziava che la controparte non aveva provveduto a regolarizzare il contraddittorio, insisteva pertanto per la declaratoria di improcedibilità e/o inammissibilità dell'appello.
All'udienza collegiale del 19/02/2025 la causa era nuovamente trattenuta in decisione con assegnazione di ulteriori termini per il deposito di memorie conclusive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il gravame censurava la sentenza nella parte in cui aveva Parte_1
erroneamente riconosciuto l'esistenza di una stradina di collegamento dalla via Forno
Nuovo (strada pubblica) con la proprietà dei fratelli attraversando i fondi di CP_1
cui ai mappali n. 2205, 903, 939, 941 (già in comproprietà di e Parte_1
rispettivamente per le quote di 19/21 e 2/21) ed il mappale n. Controparte_5
2445 (di proprietà di ). Parte_1
Chiedeva quindi nel merito “in parziale riforma dell'impugnata sentenza, respingersi pagina 5 di 8 la domanda di parte appellata” e comunque in subordine lamentava la mancata determinazione dell'indennità dovuta ex art. 1032 c.c al fondo servente.
***
Preliminarmente va analizzata, dato il carattere assorbente, la sollevata questione di inammissibilità dell'appello per mancata integrazione del contraddittorio nel termine
(20/12/2024) perentorio concesso ex art. 331 cpc.
La presente causa era stata instaurata dagli odierni appellati avverso CP_1
e quest'ultimo decedeva in primo grado e la Parte_1 Controparte_5
causa veniva riassunta, entro un anno dalla morte, impersonalmente nei confronti degli eredi con atto regolarmente notificato presso l'ultimo domicilio del de cuius.
Eredi di erano comunque la moglie e il di lei Controparte_5 CP_6
fratello , come risulta dalla visura catastale storica relativa al mappale CP_7
2205 (nella quale si legge in capo ai medesimi il trasferimento per successione testamentaria della quota di proprietà di alla ctu). Persona_1
La sentenza gravata, come sopra ricordato, costituiva servitù coattiva di passaggio a carico di e degli eredi di sui mappali di loro Parte_1 Controparte_5
proprietà.
L'atto di appello veniva notificato alla sola ma la copia (velina) CP_6
depositata telematicamente era priva della relata di notifica e la cartolina agli atti
(inviata tra l'altro non all'indirizzo di residenza della medesima-doc.2) non era di per sé sufficiente a comprovarne la regolarità.
La Corte per ovviare alle ravvisate irregolarità ordinava l'integrazione del pagina 6 di 8 contraddittorio nei confronti di e con termine fino al CP_6 CP_7
20/12/2024.
La Giurisprudenza della Suprema Corte (7528/2007; 31316/2018; 22411/2004) ha chiarito che: “Il termine per la notificazione dell'atto di integrazione del
contraddittorio in cause inscindibili, fissato ex art. 331, cpc, è perentorio, non è
prorogabile neppure sull'accordo delle parti, non è sanabile dalla tardiva
costituzione della parte nei cui confronti doveva essere integrato il contraddittorio e
la sua inosservanza deve essere rilevata d'ufficio, anche nel caso di inadempimento
parziale dell'ordine di integrazione, sicchè la sua violazione determina, per ragioni
d'ordine pubblico processuale, l'inammissibilità dell'impugnazione. (Nella specie,
nel dichiarare inammissibile il ricorso, la S.C. ha ritenuto che l'ordine di
integrazione era legittimo, ancorchè dato nei confronti di una parte già defunta ma
di cui non risultava la morte ai sensi dell'art. 300 cpc., non essendo rilevante in
contrario la deduzione, rimasta priva di prova, che eredi del "de cuius" fossero
soltanto altri litisconsorti già costituiti in giudizio e considerando infine il fatto che
non risultava andata a buon fine neppure la notificazione nei confronti di un altro
litisconsorte vivente).
L'appellante ha omesso di effettuare la notifica nei confronti di . CP_7
Ha invece depositato, in data 17.12.2024, atto di citazione incomprensibilmente notificato (02/12/2024) direttamente alla persona di (e non ai suoi CP_6
eredi), oltre un anno dopo la sua morte (avvenuta il 22.11.2023), producendo inoltre certificato di morte e copia del testamento pubblico della medesima dal quale si evince che suo erede è il fratello . CP_7
pagina 7 di 8 L'omessa notifica a e le incongruenze ravvisate nella notifica indirizzata CP_7
direttamente alla defunta confermano che .l'integrazione del CP_6
contraddittorio non è stata correttamente effettuata nei termini fissati.
Alla luce di quanto sopra l'appello va pertanto dichiarato inammissibile
All'inammissibilità dell'appello segue la condanna dell'appellante a rimborsare alla parte appellata le spese del grado, alla cui liquidazione, di cui al dispositivo, si provvede in conformità ai criteri di cui alla tabella A approvata con DM n. 147/22
(valore dichiarato da euro 5.201)
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia –Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'impugnazione avverso la sentenza n. 143/2023 del Tribunale di
Bergamo sezione quarta in data 24/01/2023 così dispone:
dichiara inammissibile l'appello;
condanna la parte appellante a rimborsare a parte appellata le spese del grado, che liquida in euro 1.134 per la “fase di studio”, euro 921 per la “fase introduttiva” ed euro 1.911 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
dichiara l'appellante tenuta al versamento di un importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 04 aprile 2025
IL CONSIGLIERE AUSILIARIO EST.
Mariangela Bonati IL PRESIDENTE
Daniela Fedele
pagina 8 di 8
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Daniela Fedele Presidente
Dott. Lucia Cannella Consigliere
Dott. Mariangela Bonati Consigliere aus. rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 240/2023 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data e posta in decisione all'udienza collegiale del 19/02/2025
d a
, rappresentato e difeso dall'avv. OFFREDI GEDDO OGGETTO: Parte_1
VI
, elettivamente domiciliato in VIA LOCATELLI 24/C 24121 BERGAMO Pt_2
presso il suo studio
APPELLANTE
c o n t r o
, , , CP_1 Controparte_2 CP_3 CP_4
, rappresentati e difesi dall'avv. FARINELLI MASSIMILIANO e dall'avv.
[...]
FRANCHI ALBERTO, elettivamente domiciliati in VIA VARESE 25/G 21047
SARONNO presso il loro studio
APPELLATI pagina 1 di 8
Controparte_5 CP_6
APPELLATI-CONTUMACI
In punto: appello a sentenza n. 143/2023 del Tribunale di Bergamo sezione quarta in data 24/01/2023
CONCLUSIONI
Dell'appellante: Nel merito in via principale: In parziale riforma dell'impugnata
sentenza, respingersi la domanda di parte appellata.
Rifuse integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Degli appellati: in via preliminare: a) in via principale: dichiarare improcedibile
l'appello ex art. 348 c.p.c. per i motivi dedotti al paragrafo 1) del presente atto;
b) in via subordinata: dichiarare inammissibile l'appello ex art. 325 c.p.c. per i
motivi dedotti al paragrafo 2) del presente atto;
c) in ulteriore subordine: dichiarare inammissibile l'appello ai sensi degli artt. 348-
bis e 342 c.p.c. per le ragioni dedotte ai paragrafi 4) ed 5) del presente atto;
in rito: nella denegata ipotesi di rigetto delle eccezioni di improcedibilità e/o
inammissibilità dell'appello, dichiarare la nullità dell'atto di citazione ex art. 164,
1° comma c.p.c. per mancata o assoluta incertezza degli eredi del signor CP_5
e, per l'effetto, disporre ex art. 164, 2° comma c.p.c. la rinnovazione della
[...]
notifica dell'atto di appello nei confronti della signora e ex art. 331 CP_6
c.p.c. l'integrazione del contraddittorio nei confronti del signor;
CP_7
nel merito: rigettare l'appello proposto dal signor perché Parte_1
infondato, con conseguente integrale conferma della sentenza n. 142/2023 del
pagina 2 di 8 Tribunale di Bergamo e condanna dell'appellante alla rifusione delle spese e dei
compensi del giudizio di secondo grado.
in via istruttoria: ci si oppone alla richiesta avversaria di rinnovazione della
consulenza tecnica d'ufficio, per tutte le ragioni ampiamente dedotte in narrativa;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 14 settembre 2018 CP_1 [...]
e quali comproprietari per la quota di CP_4 Controparte_2 CP_3
¼ ciascuno del fabbricato sito in Comune di Valtorta distinto al foglio 24, mappale
1150 e degli annessi appezzamenti di terreno distinti al foglio 9, mappali 886, 1156 e
2614, convenivano in giudizio e quali proprietari dei Pt_1 Controparte_5
terreni distinti al foglio 9 mappali 2205, 2445, 903, 939 e 941.
Gli attori chiedevano in via principale dichiararsi l'intervenuta usucapione della servitù di passaggio sulla stradina insistente su detti mappali e in via subordinata dichiararsi la costituzione della servitù coattiva di passaggio.
Si costituiva che chiedeva il rigetto delle avverse domande. Parte_1
Deduceva che gli attori ed i loro danti causa avevano sempre avuto accesso ai propri immobili solo pedonalmente sulla mulattiera posta a valle dell'abitazione, ma mai carralmente sulla strada privata che diparte dalla Via Forno Nuovo se non per mere ragioni di cortesia.
La causa, interrotta per il decesso (04.11.2018) di veniva Controparte_5
riassunta impersonalmente nei confronti degli eredi, rimasti contumaci.
La causa era istruita con l'assunzione di prova testimoniale e con l'espletamento di pagina 3 di 8 CTU.
Con la sentenza gravata il tribunale rigettava la domanda principale di acquisto per usucapione della servitù di passaggio, accoglieva la domanda subordinata e per l'effetto costituiva servitù coattiva di passaggio a carico del mappale 2445 di proprietà di e dei mappali 2205, 903, 939 e 941 di proprietà di Parte_1
e degli eredi di ed a favore dell'immobile Parte_1 Controparte_5
sito in Comune di Valtorta distinto al foglio 24, mappale 1150 e degli annessi appezzamenti di proprietà degli attori.
Condannava i convenuti a consentire l'accesso ed il transito sulla strada insistente sui mappali di loro proprietà (2445, 2205, 903, 939, 941), tramite consegna della chiave del lucchetto posto a chiusura della sbarra delimitante l'ingresso; fissava, ex art. 614
bis c.p.c, la somma di euro 10,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento di condanna da parte dei convenuti, con condanna al rimborso delle spese di lite.
Avverso la sentenza proponeva appello reiterando le domande Parte_1
già svolte in primo grado.
Si costituivano gli appellati che eccepivano in primis l'improcedibilità e/o l'inammissibilità dell'appello per mancata integrazione del contradditorio nei confronti degli eredi ( e ) di e nel merito CP_6 CP_7 Controparte_5
insistevano per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
All'udienza collegiale del 10/04/2024 la causa era trattenuta in decisione con assegnazione di termini per il deposito di memorie conclusive.
pagina 4 di 8 La Corte, con ordinanza del 9/10.7.2024, rilevava la mancata citazione in giudizio di quale erede di ed altresì che l'atto di appello CP_7 Controparte_5
notificato all'altra erede non era stato depositato telematicamente CP_6
corredato della necessaria relata, per cui la sola cartolina depositata (doc.2) non era per sé sola sufficiente a comprovare la regolarità della notifica.
In conseguenza di ciò la Corte rimetteva la causa in trattazione assegnando a “parte
appellante termine perentorio sino al 20/12/2024 per la notifica dell'atto di appello
a e a , in qualità di eredi di . CP_7 CP_6 Controparte_5
Parte appellata con le note scritte per l'udienza del 05/02/.2025, evidenziava che la controparte non aveva provveduto a regolarizzare il contraddittorio, insisteva pertanto per la declaratoria di improcedibilità e/o inammissibilità dell'appello.
All'udienza collegiale del 19/02/2025 la causa era nuovamente trattenuta in decisione con assegnazione di ulteriori termini per il deposito di memorie conclusive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il gravame censurava la sentenza nella parte in cui aveva Parte_1
erroneamente riconosciuto l'esistenza di una stradina di collegamento dalla via Forno
Nuovo (strada pubblica) con la proprietà dei fratelli attraversando i fondi di CP_1
cui ai mappali n. 2205, 903, 939, 941 (già in comproprietà di e Parte_1
rispettivamente per le quote di 19/21 e 2/21) ed il mappale n. Controparte_5
2445 (di proprietà di ). Parte_1
Chiedeva quindi nel merito “in parziale riforma dell'impugnata sentenza, respingersi pagina 5 di 8 la domanda di parte appellata” e comunque in subordine lamentava la mancata determinazione dell'indennità dovuta ex art. 1032 c.c al fondo servente.
***
Preliminarmente va analizzata, dato il carattere assorbente, la sollevata questione di inammissibilità dell'appello per mancata integrazione del contraddittorio nel termine
(20/12/2024) perentorio concesso ex art. 331 cpc.
La presente causa era stata instaurata dagli odierni appellati avverso CP_1
e quest'ultimo decedeva in primo grado e la Parte_1 Controparte_5
causa veniva riassunta, entro un anno dalla morte, impersonalmente nei confronti degli eredi con atto regolarmente notificato presso l'ultimo domicilio del de cuius.
Eredi di erano comunque la moglie e il di lei Controparte_5 CP_6
fratello , come risulta dalla visura catastale storica relativa al mappale CP_7
2205 (nella quale si legge in capo ai medesimi il trasferimento per successione testamentaria della quota di proprietà di alla ctu). Persona_1
La sentenza gravata, come sopra ricordato, costituiva servitù coattiva di passaggio a carico di e degli eredi di sui mappali di loro Parte_1 Controparte_5
proprietà.
L'atto di appello veniva notificato alla sola ma la copia (velina) CP_6
depositata telematicamente era priva della relata di notifica e la cartolina agli atti
(inviata tra l'altro non all'indirizzo di residenza della medesima-doc.2) non era di per sé sufficiente a comprovarne la regolarità.
La Corte per ovviare alle ravvisate irregolarità ordinava l'integrazione del pagina 6 di 8 contraddittorio nei confronti di e con termine fino al CP_6 CP_7
20/12/2024.
La Giurisprudenza della Suprema Corte (7528/2007; 31316/2018; 22411/2004) ha chiarito che: “Il termine per la notificazione dell'atto di integrazione del
contraddittorio in cause inscindibili, fissato ex art. 331, cpc, è perentorio, non è
prorogabile neppure sull'accordo delle parti, non è sanabile dalla tardiva
costituzione della parte nei cui confronti doveva essere integrato il contraddittorio e
la sua inosservanza deve essere rilevata d'ufficio, anche nel caso di inadempimento
parziale dell'ordine di integrazione, sicchè la sua violazione determina, per ragioni
d'ordine pubblico processuale, l'inammissibilità dell'impugnazione. (Nella specie,
nel dichiarare inammissibile il ricorso, la S.C. ha ritenuto che l'ordine di
integrazione era legittimo, ancorchè dato nei confronti di una parte già defunta ma
di cui non risultava la morte ai sensi dell'art. 300 cpc., non essendo rilevante in
contrario la deduzione, rimasta priva di prova, che eredi del "de cuius" fossero
soltanto altri litisconsorti già costituiti in giudizio e considerando infine il fatto che
non risultava andata a buon fine neppure la notificazione nei confronti di un altro
litisconsorte vivente).
L'appellante ha omesso di effettuare la notifica nei confronti di . CP_7
Ha invece depositato, in data 17.12.2024, atto di citazione incomprensibilmente notificato (02/12/2024) direttamente alla persona di (e non ai suoi CP_6
eredi), oltre un anno dopo la sua morte (avvenuta il 22.11.2023), producendo inoltre certificato di morte e copia del testamento pubblico della medesima dal quale si evince che suo erede è il fratello . CP_7
pagina 7 di 8 L'omessa notifica a e le incongruenze ravvisate nella notifica indirizzata CP_7
direttamente alla defunta confermano che .l'integrazione del CP_6
contraddittorio non è stata correttamente effettuata nei termini fissati.
Alla luce di quanto sopra l'appello va pertanto dichiarato inammissibile
All'inammissibilità dell'appello segue la condanna dell'appellante a rimborsare alla parte appellata le spese del grado, alla cui liquidazione, di cui al dispositivo, si provvede in conformità ai criteri di cui alla tabella A approvata con DM n. 147/22
(valore dichiarato da euro 5.201)
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia –Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'impugnazione avverso la sentenza n. 143/2023 del Tribunale di
Bergamo sezione quarta in data 24/01/2023 così dispone:
dichiara inammissibile l'appello;
condanna la parte appellante a rimborsare a parte appellata le spese del grado, che liquida in euro 1.134 per la “fase di studio”, euro 921 per la “fase introduttiva” ed euro 1.911 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
dichiara l'appellante tenuta al versamento di un importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 04 aprile 2025
IL CONSIGLIERE AUSILIARIO EST.
Mariangela Bonati IL PRESIDENTE
Daniela Fedele
pagina 8 di 8