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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 03/12/2025, n. 1087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1087 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3538/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ES UP Presidente dott.ssa Chiara Pulicati Giudice dott.ssa LI IU Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al numero 3538/2020 del registro generale, avente ad oggetto la separazione giudiziale, vertente tra:
C.F. , nata a Parte_1 C.F._1
EZ (AQ) il 14 aprile1962, residente in [...], alla Via
Palmiro Togliatti n. 21, rappresentata e difesa dall'avv.ta Narcisa Roxana
Stoinoiu ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Guidon ia
EC(RM), Via Numa Pompilio n. 21, giusta procura in atti
RICORRENTE
e nato il [...] a [...], e residente in [...]Controparte_1
EC, alla Via Palmiro Togliatti n. 21, int. 1
CONVENUTO CONTUMACE
Con l'intervento del P.M.
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 28 settembre 2020, la sig.ra Parte_1 ha chiesto la pronuncia della separazione con addebito al coniuge, sig.
[...]
con il quale ha contratto matrimonio a IA EC Controparte_1
(RM) in data 10 settembre 2003, esponendo che dalla loro unione sono nati i figli i (il 16 aprile 1998) e il 28 febbraio 1999), Persona_1 Persona_2 entrambi maggiorenni ed economicamente indipendenti e deducendo, a fondamento della domanda, che i rapporti tra i coniugi si erano da tempo gravemente deteriorati a causa del comportamento violento del mar ito e del definitivo allontanamento dello stesso dalla casa coniugale dal mese di dicembre 2019.
La ricorrente ha chiesto altresì di porre a carico del marito l'obbligo di corrispondere il mantenimento alla moglie con assegno pari ad euro 400 e di assegnare in proprio favore la casa coniugale.
All'udienza del 7 ottobre 2022 è stata sentita solo la ricorrente - stante la mancata comparizione del convenuto.
Con ordinanza del 18 ottobre 2022 emessa a scioglimento della predetta udienza il Presidente del Tribunale – ritenuta l'insussistenza dei presupposti per disporre il contributo al mantenimento in favore della ricorrente e l'assegnazione della casa coniugale alla stessa, stante la percezione da parte della sig.ra del reddito di cittadinanza pari ad euro Parte_1
800 mensili e della pensione di invalidità pari ad euro 295 mensili (seppur sospesa in attesa della visita di revisione), stante altresì l'indipendenza economica dei figli maggiorenni - ha autorizzato i coniugi a vivere separati e ha disposto la prosecuzione del giudizio dinanzi al giudice istruttore, fissando i termini per gli adempimenti di cui all'art. 709 c.p.c.
Con ordinanza del 10 ottobre 2025 è stata dichiarata la contumacia del convenuto.
All'udienza del 21 novembre 2025 essendo la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione dei mezzi di prova, la Giudice ha fatto precisare le conclusioni alla ricorrente che ha insistito per la pronuncia di separazione giudiziale e rinunciato alle ulteriori domande.
2 La Giudice ha dunque riservato la causa al Collegio per la decisione, senza concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. avendovi la parte rinunciato.
2. La domanda di separazione deve essere accolta.
Le allegazioni di parte ricorrente, la mancata costituzione del convenuto e l'allontanamento dello stesso dalla casa coniugale dal mese di dicembre 2019 non contestato, evidenziano chiaramente il venir meno tra i coniugi di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale e l'emergere di una situazione di lontananza emotiva che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
3. Il Collegio prende atto della rinuncia alle ulteriori domande proposte, formalizzata dalla parte all'udienza di precisazione delle conclusioni.
4. Nulla sulle spese attesa la contumacia del convenuto e la natura costitutiva della pronuncia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
a) pronuncia la separazione personale tra i signori e Parte_1
i quali hanno contratto matrimonio in IA EC Controparte_1
(RM) in data 10 settembre 2003;
b) dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del
Comune di IA EC (RM) dell'Anno 2003, atto n. 47, parte I;
c) nulla sulle spese.
Così deciso in Tivoli nella Camera di Consiglio del 24 novembre 2025.
La Giudice Il Presidente
LI IU ES UP
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ES UP Presidente dott.ssa Chiara Pulicati Giudice dott.ssa LI IU Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al numero 3538/2020 del registro generale, avente ad oggetto la separazione giudiziale, vertente tra:
C.F. , nata a Parte_1 C.F._1
EZ (AQ) il 14 aprile1962, residente in [...], alla Via
Palmiro Togliatti n. 21, rappresentata e difesa dall'avv.ta Narcisa Roxana
Stoinoiu ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Guidon ia
EC(RM), Via Numa Pompilio n. 21, giusta procura in atti
RICORRENTE
e nato il [...] a [...], e residente in [...]Controparte_1
EC, alla Via Palmiro Togliatti n. 21, int. 1
CONVENUTO CONTUMACE
Con l'intervento del P.M.
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 28 settembre 2020, la sig.ra Parte_1 ha chiesto la pronuncia della separazione con addebito al coniuge, sig.
[...]
con il quale ha contratto matrimonio a IA EC Controparte_1
(RM) in data 10 settembre 2003, esponendo che dalla loro unione sono nati i figli i (il 16 aprile 1998) e il 28 febbraio 1999), Persona_1 Persona_2 entrambi maggiorenni ed economicamente indipendenti e deducendo, a fondamento della domanda, che i rapporti tra i coniugi si erano da tempo gravemente deteriorati a causa del comportamento violento del mar ito e del definitivo allontanamento dello stesso dalla casa coniugale dal mese di dicembre 2019.
La ricorrente ha chiesto altresì di porre a carico del marito l'obbligo di corrispondere il mantenimento alla moglie con assegno pari ad euro 400 e di assegnare in proprio favore la casa coniugale.
All'udienza del 7 ottobre 2022 è stata sentita solo la ricorrente - stante la mancata comparizione del convenuto.
Con ordinanza del 18 ottobre 2022 emessa a scioglimento della predetta udienza il Presidente del Tribunale – ritenuta l'insussistenza dei presupposti per disporre il contributo al mantenimento in favore della ricorrente e l'assegnazione della casa coniugale alla stessa, stante la percezione da parte della sig.ra del reddito di cittadinanza pari ad euro Parte_1
800 mensili e della pensione di invalidità pari ad euro 295 mensili (seppur sospesa in attesa della visita di revisione), stante altresì l'indipendenza economica dei figli maggiorenni - ha autorizzato i coniugi a vivere separati e ha disposto la prosecuzione del giudizio dinanzi al giudice istruttore, fissando i termini per gli adempimenti di cui all'art. 709 c.p.c.
Con ordinanza del 10 ottobre 2025 è stata dichiarata la contumacia del convenuto.
All'udienza del 21 novembre 2025 essendo la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione dei mezzi di prova, la Giudice ha fatto precisare le conclusioni alla ricorrente che ha insistito per la pronuncia di separazione giudiziale e rinunciato alle ulteriori domande.
2 La Giudice ha dunque riservato la causa al Collegio per la decisione, senza concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. avendovi la parte rinunciato.
2. La domanda di separazione deve essere accolta.
Le allegazioni di parte ricorrente, la mancata costituzione del convenuto e l'allontanamento dello stesso dalla casa coniugale dal mese di dicembre 2019 non contestato, evidenziano chiaramente il venir meno tra i coniugi di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale e l'emergere di una situazione di lontananza emotiva che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
3. Il Collegio prende atto della rinuncia alle ulteriori domande proposte, formalizzata dalla parte all'udienza di precisazione delle conclusioni.
4. Nulla sulle spese attesa la contumacia del convenuto e la natura costitutiva della pronuncia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
a) pronuncia la separazione personale tra i signori e Parte_1
i quali hanno contratto matrimonio in IA EC Controparte_1
(RM) in data 10 settembre 2003;
b) dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del
Comune di IA EC (RM) dell'Anno 2003, atto n. 47, parte I;
c) nulla sulle spese.
Così deciso in Tivoli nella Camera di Consiglio del 24 novembre 2025.
La Giudice Il Presidente
LI IU ES UP
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