Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 16/01/2025, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica ed in persona della Dott.ssa Marchesina Palermo ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1643/2023 R.G.AA.CC.
OGGETTO: opposizione ad atto di precetto
VERTENTE
TRA
, C.F.: e C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambi elettivamente domiciliati in Marsala, Vicolo Villarosa n. 38, presso lo C.F._2 studio dell'Avv. Adrea Fazio (C.F.: - pec : , che li CodiceFiscale_3 Email_1 rappresenta e difende in virtù di mandati in atti
//OPPONENTI//
E
C.F.: , in persona del legale rapp.te p.t., n.q. di mandataria della società Controparte_1 P.IVA_1
“ , C. F.: , rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Severino Nappi (C.F.: CP_2 P.IVA_2 [...]
- PEC: , presso il cui studio in Napoli, alla via C.F._4 Email_2
Toledo, 282, è elettivamente domicilia, come da mandato in atti.
//OPPOSTA//
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note di precisazione delle conclusioni depositate ex art.189, comma 1, n. 1, cpc, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
MOTIVAZIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato e proponevano Parte_3 Parte_2 opposizione avverso il precetto notificato unitamente al titolo esecutivo al solo Parte_1
su istanza di quale mandataria della cessionaria per il
[...] Controparte_1 CP_2 pagamento della somma di euro 107.295,41 oltre ulteriori interessi in forza del finanziamento che la
(cedente), con atto del 21 dicembre 2007 (Rep. n. 17347; Racc. n. 6360) per Parte_4 notaio dott. , registrato a Marsala il 23 dicembre 2007, al n. 5276, e munito di formula Persona_1 esecutiva in data 07 gennaio 2008, aveva accordato al sig. , nato a [...], il 20 Controparte_3 gennaio 1943 (C.F.: ) e deceduto a Palermo il 6 aprile 2010, ed al sig. CodiceFiscale_5 [...]
, nato a [...], il [...]; finanziamento per il cui puntuale adempimento la Parte_1
Marsala al foglio di Mappa 48 con la particella 127, categoria A/4, vani 10.5..
Lamentavano gli opponenti, puntualizzando che la in quanto datrice di ipoteca aveva interesse al Pt_2 CP_ giudizio, il difetto di legittimazione attiva della la difformità fra convenuto e TAEG/ISC C.F._6 applicato e l' indeterminatezza del piano di rimborso e chiedevano pertanto accogliersi le conclusioni di cui all'atto di opposizione, ivi compresa l'istanza di sospensione in esso contenuta.
In accoglimento della predetta istanza inibitoria, il 18.10.2023 veniva sospesa inaudita altera parte l'efficacia del titolo e assegnato termine agli opponenti istanti di giorni 15 per la notifica a controparte della detta stanza e del decreto.
Il 25.10.2023 si costituiva l'opposta ed eccepiva in via preliminare l'inammissibilità della domanda per il principio del ne bis in idem e, nel merito, contestava gli assunti avversari in punto legittimazione attiva, interessi usurai e indeterminatezza piano di rimborso, chiedendo il rigetto dell'opposizione ; con successivo atto del 07.12.2023 chiedeva l'accertamento della decadenza degli opponenti dal proporre l'istanza di sospensione per tardività della notifica dell'istanza stessa e del decreto di comparizione.
Accertato il mancato rispetto del termine perentorio concesso per la notifica succitata, veniva quindi disposta la revoca della sospensione e la causa veniva rinviata per il merito;
in detta sede, la causa, istruita solo con documentazione, veniva rinviata per la rimessione in decisione sulla questione preliminare del ne bis in idem, rectius sulle questioni preliminari sollevate dalle parti.
L'opposizione proposta merita accoglimento per quanto in seguito verrà detto.
Va esaminata, secondo il principio processuale della ragione piu' liquida, l'eccepita carenza di legittimazione attiva e della titolarità del credito per cui procede in capo all'opposta. Detta eccezione, che può essere sollevata in ogni grado e stato del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice, si appalesa fondata. Non si reputa sufficiente invero a provare la titolarità in capo a dello specifico credito CP_2 oggetto dell'atto di precetto opposto l'avvenuta produzione della sola copia dell'avviso di cessione di crediti in blocco nella titolarità di pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Parte_4
Repubblica IAna (Parte Seconda n. 5 del 12.01.2023). Va al riguardo rilevato che gli adempimenti pubblicitari previsti dall'art. 58, commi 2, 3 e 4 TUB rivestono carattere sostitutivo rispetto alla sola notificazione della cessione al debitore ceduto o alla sua accettazione, di cui alla norma dell'art. 1264 c.c., come si ricava sia dalla formulazione letterale dell'art. 58, comma 4, sia dalla costante interpretazione sul punto della giurisprudenza di legittimità. Gli stessi, quindi, si pongono su un piano, quello degli adempimenti pubblicitari, nettamente distinto rispetto alla prova del fatto costitutivo della titolarità del credito. Va, invero, osservato che la norma dell'art. 58, comma 2 TUB stabilisce che la "banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica IAna". Come è agevole constatare dalla lettura di questa disposizione, la pubblicazione sulla Gazzetta, e/o l'iscrizione nel registro (nel caso in esame neppure dimostrata), non attengono al perfezionamento della fattispecie traslativa, né alla produzione del relativo effetto;
non hanno valenza costitutiva e neanche di sanatoria di eventuali vizi dell'atto; non fanno parte della documentazione contrattuale inerente appunto alla fattispecie traslativa.
D'altro canto, la disposizione dell'art. 58, comma 2 TUB non chiede altro se non che sia data la "notizia" di un'avvenuta "cessione". La norma viene cioè a fissare - come contenuto minimo essenziale della pubblicazione - l'enunciazione di un "fatto" estremamente ridotto, di mera sintesi. In questa prospettiva
(dell'enunciazione minimale di un mero fatto di cessione), la pubblicazione nella Gazzetta può costituire, al più, elemento indicativo dell'esistenza materiale di un fatto di cessione, come intervenuto tra due soggetti in un dato momento e relativo – in termini generici, se non proprio promiscui - ad "aziende, rami di azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco" (art. 58, comma 1 TUB). Ma di sicuro non dà contezza - in questa sua "minima" struttura informativa - degli specifici e precisi contorni dei crediti che vi sono inclusi ovvero esclusi. La mera produzione dell'avviso di cessione del credito pubblicato in Gazzetta
Ufficiale da parte del presunto cessionario, o dell'avvenuta iscrizione nel registro, è formalità che, come chiarito dalla Cassazione civile con plurime sentenze, fra cui quelle n. 22268/2018 e n. 2780/2019, non risulta sufficiente a dimostrare la prova della cessione ed il contenuto del contratto. Né risulta dirimente, al fine di individuare i dati indicativi dei crediti ricompresi nella cessione, l'indicazione temporale del periodo compreso. Allegare la copia della pubblicazione nella G.U. non è sufficiente a provare l'avvenuta cessione di quello specifico credito (Cass. civ., 31/01/2019, n. 2780). Tale prova è imprescindibile, poiché chi si afferma successore della parte originaria ha l'onere di fornire la prova della sua legittimazione, quindi nel caso di specie dell'effettività della cessione .
Invero, il cessionario che agisca per veder riconosciuto un importo a proprio credito deve dimostrare la propria titolarità con l'allegazione del contratto di cessione sottoscritto col cedente, che provi appunto il trasferimento del credito determinatosi per effetto del consenso legittimamente manifestato dalle due parti contrattuali. Avrebbe dovuto quindi l'opposta produrre il contratto di cessione del credito del
21.12.2022 corredato da un elenco delle posizioni cedute e relative anagrafiche, onde consentire l'individuazione specifica dei crediti ceduti e provare l'inclusione del credito azionato nell'operazione di cessione contestata ( in ordine all'onere della prova gravante su colui che si afferma successore della parte originaria ai sensi dell'art.58 TUB, cfr. anche Cass. civ., 21843/2019 e Cass. Civ. 5617/2020, Cass. Civ.,
39528/2021). La qual cosa l'opposta non ha fatto.
Non sconosce però questo giudice la recente pronuncia della Suprema Corte ( Cass. Civ., Sez.III, 20 novembre 2024, n.29872) che ha affermato che in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art.58 TUB, è sufficiente, onde dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorchè gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, ad esempio ove i crediti ceduti siano individuati, oltre che per titolo ( capitale, interessi, spese, danni, etc), in base all'origine entro una certa data o alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze, in conformità alle istruzioni di vigilanza della BA d'IA
(in tal senso anche Cass. N.10860/2024; Cass. N.4277/2023; Cass. N.17944/2023; Cass. N.21821/2023;
Cass., 9412/2023).
Nel caso di specie però parte opposta non ha sufficientemente dimostrato l'inclusione del credito azionato tra quelli indicati nell'operazione di cessione avvenuta con , poiché dalla lettura Parte_4 dell' avviso di cessione di crediti pro-soluto pubblicato nella G.U. della Repubblica IAna n. 5 del 12 gennaio 2023, parte II, in atti , non emerge, senza incertezze, che abbia acquistato da CP_2 il credito in questione. Parte_4
Infatti, la Gazzetta Ufficiale Parte Seconda n. 5 del 12.01.2023 , oltre ad individuare il blocco dei crediti ceduti in tutti quei crediti in sofferenza che alla data del 14 dicembre 2022 rispettavano cumulativamente i seguenti criteri di blocco : (i) crediti denominati in euro;
(ii) crediti classificati come “in sofferenza” ai sensi delle leggi e dei regolamenti applicabili, precisa: “fermo restando che sono tuttavia esclusi dalla cessione i crediti che, pur presentando le caratteristiche sopra indicate, derivano da contratti di finanziamento aventi i seguenti codici finanziamento……” .
Nel caso in esame, pur a ritenere che il credito azionato presenti le superiori caratteristiche della denominazione in euro e della classificazione come “in sofferenza”, non vi sono elementi per affermare che esso non rientri tra i rapporti espressamente esclusi.
Conseguentemente, alla luce di quanto fin qui detto, non essendovi prova della cessione del credito e quindi della titolarità del credito azionato, poiché secondo la giurisprudenza di legittimità colui che "si afferma successore (a titolo universale o particolare) della parte originaria" ai sensi dell'art. 58 TUB, ha l'onere puntuale di "fornire la prova documentale della propria legittimazione", con documenti idonei a
"dimostrare l'incorporazione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco", a meno che il debitore non abbia implicitamente o esplicitamente riconosciuto la cessione (cfr.
Cass., 2 marzo 2016, n. 4116) e poiché i debitori non hanno riconosciuto, ed anzi hanno contestato la cessione, ne consegue l'accoglimento dell'opposizione proposta e l'assorbimento di ogni ulteriore questione, ivi compresa l'eccezione del ne bis in idem sollevata dall'opposta.
Infine, in ordine al regolamento delle spese di lite, non vi è motivo per derogare al principio generale della soccombenza, per cui le stesse vanno poste a carico dell'opposta ed in favore degli opponenti e si liquidano come in dispositivo ex DM 55/2014, aggiornato al DM 147/2022 , tenuto conto del valore della causa (valore ricompreso entro lo scaglione € 52.000,00 - € 260.000,00), della semplicità delle questioni giuridiche trattate, dei risultati utili conseguiti e della mancanza di istruttoria, se non documentale (valori minimi per ogni fase ).
P.Q.M.
Il Giudice Onorario del Tribunale di Marsala, Dott.ssa Marchesina Palermo, definitivamente pronunciando fra le parti, nel giudizio n. 1643/2023, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, cosi' decide:
- in accoglimento dell'opposizione proposta da e avverso Parte_1 Parte_2
l'atto di precetto, notificato al solo il 14.09.2023, su istanza di Parte_1 [...] quale mandataria di per il pagamento della somma di € 107.295,41, dichiara CP_1 Controparte_2 il difetto della legittimazione attiva e della titolarità del credito in capo all'opposta.
Condanna l'opposta a rifondere agli opponenti le spese di lite, che liquida complessivamente in € 7.654,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, iva e cpa come per legge ed oltre borsuali.
Cosi' deciso in Marsala, 16.01.2025
Dott.ssa Marchesina Palermo