TRIB
Sentenza 1 novembre 2025
Sentenza 1 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 01/11/2025, n. 643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 643 |
| Data del deposito : | 1 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIENA
Il Tribunale di Siena nella seguente composizione:
Dott. Michele Moggi Presidente
Dott.ssa Giulia Capannoli Giudice rel.
Dott.ssa Chiara Flavia Scarselli Giudice O.P.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 333/2025 R.G. promossa da
( ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti dall'Avv. Filomena Chimenti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Loc. Drove n. 2/G, Poggibonsi
(SI)
PARTE RICORRENTE
nei confronti di
) CP_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
OGGETTO: separazione giudiziale
1 CONCLUSIONI:
SS BO: “Piaccia all'Ecc.Mo Tribunale adito, reietta ogni contraria istanza ed eccezione, in accoglimento del ricorso proposto dalla Sig.ra pronunciare la separazione Parte_1 personale tra la medesima ed il Sig. con addebito CP_1 della colpa allo stesso marito per gravi violazioni dei doveri coniugali, alle seguenti condizioni:
1. in via preliminare, in ragione del pregiudizio imminente e irreparabile meglio descritto in narrativa e in forza del disposto fi cui aqll art 473 bis. 15 c.p.c, adottare i seguenti provvedimenti in differibili: obbligare il Sig. al pagamento della somma CP_1 mensile pari ad euro 350,00, rivalutabile istat, quale contributo al mantenimento del figlio , fissando apposita udienza per la Per_1 loro conferma.
2. In via principale: dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi, con addebito alla parte resistente giuste le ragioni riportate in narrativa, autorizzandoli a vivere separati;
3. stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale;
4. stabilire che per il mantenimento ordinario del figlio , Per_1 maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente il Sig. corrisponderà alla Sig.ra l'importo CP_1 Parte_1 mensile di euro 350,00 (trecentocinquanta/00), anticipatamente ed entro il giorno 5 di ogni mese. Tale importo sarà rivalutato annualmente in base agli indici Istat;
5. stabilire che entrambi i genitori parteciperanno al 50% al pagamento delle spese straordinarie espressamente concordate e al pagamento delle spese scolastiche educative, sportive e mediche non coperte da SSN per il figlio;
Per_1
2
7. obbligare il Sig. alla restituzione alla Sig.ra CP_1 Pt_1 delle somme percepite quali assegni familiari dal mese di
[...]
Agosto 2020, data in cui il figlio (allora minore) è andato a Per_1 vivere stabilmente con la madre;
8. autorizzare espressamente la Sig.ra a modificare Parte_1 il suo cognome da sposata e ad assumere quello di nascita. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La ricorrente, che ha contratto matrimonio con in CP_1
Polonia in data 25.9.1999, chiede pronunciarsi la separazione dal coniuge con addebito a quest'ultimo e determinazione del contributo al mantenimento del figlio , nato il [...], Per_1 maggiorenne e non economicamente autosufficiente.
A fondamento della domanda di addebito della separazione ha dedotto che il marito per tutto il corso dell'unione matrimoniale ha tenuto comportamenti contrari ai doveri nascenti dal matrimonio, con episodi di violenza fisica e verbale nei suoi confronti e violazione del dovere di fedeltà, avendo intrattenuto una relazione extraconiugale nel 2010, a seguito della quale la ricorrente era andata a vivere con sua mamma, salvo rientrare nell'abitazione familiare per via delle insistenze del marito. Una volta rientrata, tuttavia, il marito aveva reiterato le condotte violente fino a quando nel 2020 la ricorrente aveva deciso di separarsi definitivamente dal marito il quale, ricevuta una raccomandata con la richiesta di separazione, perpetrava sempre più gravi episodi di violenza nei confronti della moglie e del di lei compagno, che determinavano l'applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento sia alla moglie che al suo compagno e sfociavano in un procedimento penale terminato con una richiesta di
3 patteggiamento da parte del e conseguente sentenza di CP_1 condanna a un anno e otto mesi di reclusione, con pena sospesa.
2. Ritualmente integrato il contraddittorio con notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza il non si è costituito e CP_1 ne è stata dichiarata la contumacia.
All'udienza di comparizione la ricorrente ha dichiarato: “non ci sono possibilità di riconciliazione. Attualmente lavoro in un hotel di
Monopoli come addetta alle colazioni. Mio figlio ha iniziato questo ottobre il primo anno di università a Pescara, studia lingue. Mio marito lavora come assistente amministrativo in una scuola non so se di Siena o di Poggibonsi, non ho contatti con lui dal 2020.
Preciso che mio figlio sente e vede il padre ma non corrisponde nulla per il suo mantenimento dal 2020. Preciso che da quando mio figlio è divenuto maggiorenne l'assegno unico lo percepisce lui direttamente”.
Il Giudicere, in via provvisoria ed urgente ha autorizzato i coniugi a vivere separati disponendo che il resistente corrisponda alla ricorrente, a titolo di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne e non economicamente autosufficiente, la somma di
€ 300,00 mensili da corrispondersi entro il 5 di ogni mese oltre al
50% delle spese straordinarie come disciplinate dall'all. B al
Protocollo in materia di famiglia di questo Tribunale ed ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
3. La domanda di separazione è fondata e merita accoglimento, avendo le risultanze processuali comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. In tal senso depongono, oltre alle deduzioni e allegazioni della ricorrente, anche la
4 circostanza che la ricorrente abbia da tempo lasciato la casa familiare e non abbia contatti con il coniuge dal 2020; inoltre, il non si è costituito né ha partecipato all'udienza di CP_1 comparizione personale dei coniugi. Da tutti i predetti elementi è possibile ricavare in modo univoco il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art
151 c.c. e, conseguentemente, deve essere pronunciata la separazione giudiziale tra i coniugi.
4. In ordine alla domanda di addebito, la relativa dichiarazione implica l'imputabilità al coniuge del comportamento, volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri del matrimonio, cui sia ricollegabile l'irreversibile crisi del rapporto fra coniugi. Colui che avanza la domanda, pertanto, in ossequio al generale principio dell'onere della prova, ne deve provare i fatti costitutivi. Pertanto, grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà (Cass. 3923/18).
Nella presente fattispecie assumono valore determinante ai fini dell'accoglimento della domanda di addebito i comportamenti violenti che il marito ha tenuto nei confronti della moglie per buona parte dell'unione coniugale, come risultanti dalla sentenza penale di patteggiamento.
5 Sul valore probatorio della sentenza ex art. 444 c.p.p. nel giudizio di separazione si richiama la pronuncia della Corte di Cassazione
n. 40796/2021 secondo cui: “Nel giudizio civile di separazione fra i coniugi, vertente sulla domanda di addebito della stessa, la sentenza di patteggiamento a carico di uno di essi può costituire, quale fatto storico espressione della sua condotta, idoneo elemento di valutazione in ordine alla dedotta sussistenza di presupposti della separazione medesima, nel contesto degli accertamenti condotti dal giudice civile, secondo il suo prudente apprezzamento”.
In particolare la Suprema Corte ha precisato che sebbene la sentenza penale di patteggiamento non costituisca giudicato nelle controversie civili - né di risarcimento del danno per quello stesso fatto - tuttavia la celebrazione di un giudizio penale e la sentenza che lo conclude costituiscono certamente fatti storici: si menzionano la richiesta di rinvio a giudizio dell'imputato del P.M., la decisione di accoglimento, l'esistenza di determinate fonti di prova, insomma, tutti quegli elementi che possono essere sottoposti al giudice civile al fine di trarne elementi probatori (cfr.
Cass. 21 gennaio 2020, n. 1249; Cass. 4 luglio 2019, n. 18025).
Al giudice civile non è, invero, precluso, ai fini della formazione del proprio convincimento, di valutare autonomamente, nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di efficacia probatoria e, dunque, anche la stessa sentenza e le prove raccolte in un processo penale (anche se sia mancato il vaglio critico del dibattimento, in quanto il procedimento penale sia stato definito ai sensi dell'art. 444 c.p.p.) e ciò in ragione dell'assenza nel giudizio civile di un principio di tipicità della prova.
Nella specie la sentenza penale di patteggiamento contiene indizi gravi, precisi e concordanti in ordine alla sussistenza dei
6 comportamenti imputati al marito, certamente idonei ad integrare l'addebito della separazione. Si vada, in particolare, gli episodi di violenza indicati nel capo di imputazione:
7 5. Quanto alla domanda di contributo al mantenimento del figlio
, maggiorenne ma non ancora economicamente Per_1 autosufficiente, è noto il principio per cui l'obbligo del genitore separato di concorrere al mantenimento del figlio non cessa
8 automaticamente con il raggiungimento della maggiore età da parte di quest'ultimo, ma perdura finché il figlio non abbia raggiunto l'indipendenza economica, ovvero sia stato posto nelle concrete condizioni per potere essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta (Cass. 8 febbraio 2012, n. 1773; Cass. 26 gennaio 2011, n. 1830). Tale diritto trova oggi precisa espressione nell'art. 337 septies c.c., il quale prevede che il giudice “valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico”.
Quanto all'onere della prova, spetta a chi agisce in giudizio invocando la sussistenza del diritto (o, all'opposto, il venir meno dei presupposti della sua persistenza, ovvero una estinzione o modificazione dei fatti costitutivi che avevano sorretto il suo riconoscimento) l'onere di allegare e di dimostrare le circostanze dedotte e, in ipotesi, contestate, anche attraverso presunzioni semplici (Cass. 12121/2025).
Nella specie la ricorrente ha dichiarato che il figlio, ventenne, frequenta il primo anno di Università a Pescara alla facoltà di lingue. Pertanto, tenuto conto della giovane età dell'avente diritto e del fatto che egli ha intrapreso gli studi universitari, sussiste il diritto al contributo per il suo mantenimento.
Ai fini della determinazione del quantum del contributo al mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente, deve tenersi conto delle condizioni di vita del figlio durante la convivenza dei genitori e deve osservarsi il principio di proporzionalità, che, nei rapporti interni tra i genitori, richiede una valutazione comparata delle consistenze di entrambi
(Cass. 3329/2025).
9 Nella presente fattispecie la ricorrente la ricorrente ha allegato la propria documentazione fiscale dalla quale risulta un reddito di circa € 6.000,00 per il 2020, di € 2.500,00 per il 2021 e di €
7.000,00 per il 2022. Attualmente, come dalla stessa dichiarato, lavora presso un hotel di Monopoli.
Il marito, per contro, secondo quanto dedotto dalla ricorrente, lavora come assistente amministrativo in un istituto comprensivo di Poggibonsi.
Occorre altresì precisare che la contumacia del resistente non può ritenersi condizione ostativa alla previsione a suo carico dell'obbligo di contribuzione al mantenimento del figlio. Se, infatti,
è vero che la scelta di restare contumace implica de facto una maggiore difficoltà per il Tribunale di procedere alla ricognizione della situazione patrimoniale facente capo al resistente contumace, ciò nondimeno tale evenienza non potrebbe certo tradursi in una deflessione del primario interesse della prole a ricevere, comunque, i necessari mezzi di sussistenza. Pertanto, innanzi tutto si può fare riferimento alle informazioni fornite dall'altra parte costituita in merito alle condizioni patrimoniali del contumace;
se la parte costituita non sia in grado di fornire alcuna informazione,
l'obbligo contributivo deve comunque essere sancito e, nella specie, determinato sulla scorta della capacità lavorativa generica rinvenibile in capo al genitore contumace, e quale risultante dai dati anagrafici a disposizione nonché alla luce delle eventuali informazioni integrative rese dalla parte costituita. Tale modus operandi è in linea con il costante insegnamento di legittimità in relazione alla problematica della determinazione dell'obbligo contributivo a carico del genitore disoccupato.
Nell presente fattispecie, pertanto, tenuto conto delle deduzioni della ricorrente secondo cui il marito lavora come amministrativo
10 presso l'istituto comprensivo di Poggibonsi, si ritiene di indicare in
€ 300,00 mensili il contributo al mantenimento in favore del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie come disciplinate dall'All. B al Protocollo in materia di famiglia di questo Tribunale.
6. La domanda di condanna di alla restituzione alla CP_1 ricorrente delle somme percepite a titolo di assegni familiari dall'agosto 2020 non può, invece, trovare accoglimento osservando il Collegio che, per orientamento consolidato della
Suprema Corte, l'art. 40 c.p.c. consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (art. 31, 32, 34, 35 e 36), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi.
Di conseguenza è esclusa la possibilità del simultaneus processus tra l'azione di separazione o di divorzio e quelle aventi ad oggetto, tra l'altro, lo scioglimento della comunione coniugale, la divisione o la restituzione dei beni, il rimborso di somme anticipate o il risarcimento del danno, essendo queste ultime soggette al rito ordinario, autonome e distinte dalla prima. Infatti, la trattazione, in una alla domanda di separazione o di divorzio, delle suddette domande, che richiedono un'istruttoria specifica e talora prolungata, risulta in contrasto con l'interesse - che non può ritenersi di natura esclusivamente privatistica (tanto che il legislatore ha previsto in sede di appello la loro trattazione e decisione con il rito camerale) - alla celere definizione non solo della questione inerente la cessazione degli effetti civili o lo scioglimento del matrimonio, ma anche delle delicate questioni relative all'affidamento, collocazione abitativa e mantenimento dei figli minori ed all'assegno per il coniuge, e dunque alla formazione del giudicato su tali questioni che, sia pure di natura atipica (c.d.
11 rebus sic stantibus), tuttavia costituisce un punto fermo rispetto al quale sono allegabili soltanto le modifiche dello stato di fatto e i giustificati motivi che costituiscono il presupposto dei procedimenti disciplinati dagli artt. 710 c.p.c. e 9 comma 1 L. n. 898/70.
In tal senso, si veda, ex multis, Cass. n. 27386 del 24 dicembre
2014 che ha statuito: “L'art. 40 cod. proc. civ., permette di concentrare nello stesso processo, domande soggette a riti diversi, soltanto però qualora vi siano specifiche ipotesi di connessione, elencate negli artt. 31, 32, 34, 35 e 36. La domanda di divisione dei beni immobili, di restituzione di beni mobili, di restituzione e pagamento di somme, sono soggette al rito ordinario, mentre la domanda di divorzio è soggetta al rito speciale;
le prime sono domande non legate dal vincolo della connessione e dei tutto autonome rispetto alla domanda di divorzio (Cass. sentenza n.
10356 del 17/05/2005; Cass. sentenza n. 6660 del 15/05/2001;
Cass. sentenza n. 266 del 12/01/2000)” (cfr. Cass. 3316/2017).
7. Merita, infine, accoglimento la domanda della ricorrente di autorizzazione a modificare il suo cognome da sposata e ad assumere quello di nascita.
8. Le spese di lite, liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/14 con applicazione dei parametri minimi per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria stante la natura contumaciale e documentale del giudizio e la non particolare complessità della causa (valore controversia € 26.001,00 - € 52.000,00), seguono la soccombenza e sono, pertanto, poste a carico di parte convenuta.
Inoltre, essendo la parte ricorrente stata ammessa al gratuito patrocinio, ai sensi dell'art. 133 TUSG il pagamento dovrà essere eseguito in favore dello Stato.
12
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- pronuncia la separazione giudiziale tra nata in Parte_1
Polonia il 13/01/1974 e nato a [...] CP_1
Stabia (NA) il 27/05/1974 che si sono uniti in matrimonio in data
25/09/1999, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Torre Annunziata dell'anno 2000 al numero 19, parte
II, serie C;
- dichiara la separazione addebitabile a CP_1
- dispone che versi a a titolo di CP_1 Parte_1 contributo al mantenimento del figlio , la somma di € 300,00 Per_1 mensili da corrispondersi entro il 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come disciplinate dall'All. B al Protocollo in materia di famiglia di questo Tribunale;
- dichiara l'inammissibilità della domanda di restituzione formulata dalla ricorrente;
- autorizza la ricorrente a modificare il suo cognome da sposata e ad assumere quello di nascita;
- condanna a rifondere allo Stato le spese di lite che CP_1 liquida in € 3.809,00 per compensi, oltre le spese, oltre rimborso spese forfetarie al 15%, oltre IVA e CAP come per legge;
- dispone che il competente Ufficiale dello stato civile annoti il decreto nell'atto di matrimonio;
- manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la comunicazione del presente decreto all'ufficiale dello stato civile del Comune di Torre Annunziata in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni di cui al DPR 3 novembre 2000, n.
396.
Così deciso in Siena, 24/10/2025
13 Il Giudice Rel. Il Presidente
(Dott.ssa Giulia Capannoli) (Dott. Michele Moggi)
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIENA
Il Tribunale di Siena nella seguente composizione:
Dott. Michele Moggi Presidente
Dott.ssa Giulia Capannoli Giudice rel.
Dott.ssa Chiara Flavia Scarselli Giudice O.P.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 333/2025 R.G. promossa da
( ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti dall'Avv. Filomena Chimenti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Loc. Drove n. 2/G, Poggibonsi
(SI)
PARTE RICORRENTE
nei confronti di
) CP_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
OGGETTO: separazione giudiziale
1 CONCLUSIONI:
SS BO: “Piaccia all'Ecc.Mo Tribunale adito, reietta ogni contraria istanza ed eccezione, in accoglimento del ricorso proposto dalla Sig.ra pronunciare la separazione Parte_1 personale tra la medesima ed il Sig. con addebito CP_1 della colpa allo stesso marito per gravi violazioni dei doveri coniugali, alle seguenti condizioni:
1. in via preliminare, in ragione del pregiudizio imminente e irreparabile meglio descritto in narrativa e in forza del disposto fi cui aqll art 473 bis. 15 c.p.c, adottare i seguenti provvedimenti in differibili: obbligare il Sig. al pagamento della somma CP_1 mensile pari ad euro 350,00, rivalutabile istat, quale contributo al mantenimento del figlio , fissando apposita udienza per la Per_1 loro conferma.
2. In via principale: dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi, con addebito alla parte resistente giuste le ragioni riportate in narrativa, autorizzandoli a vivere separati;
3. stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale;
4. stabilire che per il mantenimento ordinario del figlio , Per_1 maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente il Sig. corrisponderà alla Sig.ra l'importo CP_1 Parte_1 mensile di euro 350,00 (trecentocinquanta/00), anticipatamente ed entro il giorno 5 di ogni mese. Tale importo sarà rivalutato annualmente in base agli indici Istat;
5. stabilire che entrambi i genitori parteciperanno al 50% al pagamento delle spese straordinarie espressamente concordate e al pagamento delle spese scolastiche educative, sportive e mediche non coperte da SSN per il figlio;
Per_1
2
7. obbligare il Sig. alla restituzione alla Sig.ra CP_1 Pt_1 delle somme percepite quali assegni familiari dal mese di
[...]
Agosto 2020, data in cui il figlio (allora minore) è andato a Per_1 vivere stabilmente con la madre;
8. autorizzare espressamente la Sig.ra a modificare Parte_1 il suo cognome da sposata e ad assumere quello di nascita. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La ricorrente, che ha contratto matrimonio con in CP_1
Polonia in data 25.9.1999, chiede pronunciarsi la separazione dal coniuge con addebito a quest'ultimo e determinazione del contributo al mantenimento del figlio , nato il [...], Per_1 maggiorenne e non economicamente autosufficiente.
A fondamento della domanda di addebito della separazione ha dedotto che il marito per tutto il corso dell'unione matrimoniale ha tenuto comportamenti contrari ai doveri nascenti dal matrimonio, con episodi di violenza fisica e verbale nei suoi confronti e violazione del dovere di fedeltà, avendo intrattenuto una relazione extraconiugale nel 2010, a seguito della quale la ricorrente era andata a vivere con sua mamma, salvo rientrare nell'abitazione familiare per via delle insistenze del marito. Una volta rientrata, tuttavia, il marito aveva reiterato le condotte violente fino a quando nel 2020 la ricorrente aveva deciso di separarsi definitivamente dal marito il quale, ricevuta una raccomandata con la richiesta di separazione, perpetrava sempre più gravi episodi di violenza nei confronti della moglie e del di lei compagno, che determinavano l'applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento sia alla moglie che al suo compagno e sfociavano in un procedimento penale terminato con una richiesta di
3 patteggiamento da parte del e conseguente sentenza di CP_1 condanna a un anno e otto mesi di reclusione, con pena sospesa.
2. Ritualmente integrato il contraddittorio con notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza il non si è costituito e CP_1 ne è stata dichiarata la contumacia.
All'udienza di comparizione la ricorrente ha dichiarato: “non ci sono possibilità di riconciliazione. Attualmente lavoro in un hotel di
Monopoli come addetta alle colazioni. Mio figlio ha iniziato questo ottobre il primo anno di università a Pescara, studia lingue. Mio marito lavora come assistente amministrativo in una scuola non so se di Siena o di Poggibonsi, non ho contatti con lui dal 2020.
Preciso che mio figlio sente e vede il padre ma non corrisponde nulla per il suo mantenimento dal 2020. Preciso che da quando mio figlio è divenuto maggiorenne l'assegno unico lo percepisce lui direttamente”.
Il Giudicere, in via provvisoria ed urgente ha autorizzato i coniugi a vivere separati disponendo che il resistente corrisponda alla ricorrente, a titolo di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne e non economicamente autosufficiente, la somma di
€ 300,00 mensili da corrispondersi entro il 5 di ogni mese oltre al
50% delle spese straordinarie come disciplinate dall'all. B al
Protocollo in materia di famiglia di questo Tribunale ed ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
3. La domanda di separazione è fondata e merita accoglimento, avendo le risultanze processuali comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. In tal senso depongono, oltre alle deduzioni e allegazioni della ricorrente, anche la
4 circostanza che la ricorrente abbia da tempo lasciato la casa familiare e non abbia contatti con il coniuge dal 2020; inoltre, il non si è costituito né ha partecipato all'udienza di CP_1 comparizione personale dei coniugi. Da tutti i predetti elementi è possibile ricavare in modo univoco il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art
151 c.c. e, conseguentemente, deve essere pronunciata la separazione giudiziale tra i coniugi.
4. In ordine alla domanda di addebito, la relativa dichiarazione implica l'imputabilità al coniuge del comportamento, volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri del matrimonio, cui sia ricollegabile l'irreversibile crisi del rapporto fra coniugi. Colui che avanza la domanda, pertanto, in ossequio al generale principio dell'onere della prova, ne deve provare i fatti costitutivi. Pertanto, grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà (Cass. 3923/18).
Nella presente fattispecie assumono valore determinante ai fini dell'accoglimento della domanda di addebito i comportamenti violenti che il marito ha tenuto nei confronti della moglie per buona parte dell'unione coniugale, come risultanti dalla sentenza penale di patteggiamento.
5 Sul valore probatorio della sentenza ex art. 444 c.p.p. nel giudizio di separazione si richiama la pronuncia della Corte di Cassazione
n. 40796/2021 secondo cui: “Nel giudizio civile di separazione fra i coniugi, vertente sulla domanda di addebito della stessa, la sentenza di patteggiamento a carico di uno di essi può costituire, quale fatto storico espressione della sua condotta, idoneo elemento di valutazione in ordine alla dedotta sussistenza di presupposti della separazione medesima, nel contesto degli accertamenti condotti dal giudice civile, secondo il suo prudente apprezzamento”.
In particolare la Suprema Corte ha precisato che sebbene la sentenza penale di patteggiamento non costituisca giudicato nelle controversie civili - né di risarcimento del danno per quello stesso fatto - tuttavia la celebrazione di un giudizio penale e la sentenza che lo conclude costituiscono certamente fatti storici: si menzionano la richiesta di rinvio a giudizio dell'imputato del P.M., la decisione di accoglimento, l'esistenza di determinate fonti di prova, insomma, tutti quegli elementi che possono essere sottoposti al giudice civile al fine di trarne elementi probatori (cfr.
Cass. 21 gennaio 2020, n. 1249; Cass. 4 luglio 2019, n. 18025).
Al giudice civile non è, invero, precluso, ai fini della formazione del proprio convincimento, di valutare autonomamente, nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di efficacia probatoria e, dunque, anche la stessa sentenza e le prove raccolte in un processo penale (anche se sia mancato il vaglio critico del dibattimento, in quanto il procedimento penale sia stato definito ai sensi dell'art. 444 c.p.p.) e ciò in ragione dell'assenza nel giudizio civile di un principio di tipicità della prova.
Nella specie la sentenza penale di patteggiamento contiene indizi gravi, precisi e concordanti in ordine alla sussistenza dei
6 comportamenti imputati al marito, certamente idonei ad integrare l'addebito della separazione. Si vada, in particolare, gli episodi di violenza indicati nel capo di imputazione:
7 5. Quanto alla domanda di contributo al mantenimento del figlio
, maggiorenne ma non ancora economicamente Per_1 autosufficiente, è noto il principio per cui l'obbligo del genitore separato di concorrere al mantenimento del figlio non cessa
8 automaticamente con il raggiungimento della maggiore età da parte di quest'ultimo, ma perdura finché il figlio non abbia raggiunto l'indipendenza economica, ovvero sia stato posto nelle concrete condizioni per potere essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta (Cass. 8 febbraio 2012, n. 1773; Cass. 26 gennaio 2011, n. 1830). Tale diritto trova oggi precisa espressione nell'art. 337 septies c.c., il quale prevede che il giudice “valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico”.
Quanto all'onere della prova, spetta a chi agisce in giudizio invocando la sussistenza del diritto (o, all'opposto, il venir meno dei presupposti della sua persistenza, ovvero una estinzione o modificazione dei fatti costitutivi che avevano sorretto il suo riconoscimento) l'onere di allegare e di dimostrare le circostanze dedotte e, in ipotesi, contestate, anche attraverso presunzioni semplici (Cass. 12121/2025).
Nella specie la ricorrente ha dichiarato che il figlio, ventenne, frequenta il primo anno di Università a Pescara alla facoltà di lingue. Pertanto, tenuto conto della giovane età dell'avente diritto e del fatto che egli ha intrapreso gli studi universitari, sussiste il diritto al contributo per il suo mantenimento.
Ai fini della determinazione del quantum del contributo al mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente, deve tenersi conto delle condizioni di vita del figlio durante la convivenza dei genitori e deve osservarsi il principio di proporzionalità, che, nei rapporti interni tra i genitori, richiede una valutazione comparata delle consistenze di entrambi
(Cass. 3329/2025).
9 Nella presente fattispecie la ricorrente la ricorrente ha allegato la propria documentazione fiscale dalla quale risulta un reddito di circa € 6.000,00 per il 2020, di € 2.500,00 per il 2021 e di €
7.000,00 per il 2022. Attualmente, come dalla stessa dichiarato, lavora presso un hotel di Monopoli.
Il marito, per contro, secondo quanto dedotto dalla ricorrente, lavora come assistente amministrativo in un istituto comprensivo di Poggibonsi.
Occorre altresì precisare che la contumacia del resistente non può ritenersi condizione ostativa alla previsione a suo carico dell'obbligo di contribuzione al mantenimento del figlio. Se, infatti,
è vero che la scelta di restare contumace implica de facto una maggiore difficoltà per il Tribunale di procedere alla ricognizione della situazione patrimoniale facente capo al resistente contumace, ciò nondimeno tale evenienza non potrebbe certo tradursi in una deflessione del primario interesse della prole a ricevere, comunque, i necessari mezzi di sussistenza. Pertanto, innanzi tutto si può fare riferimento alle informazioni fornite dall'altra parte costituita in merito alle condizioni patrimoniali del contumace;
se la parte costituita non sia in grado di fornire alcuna informazione,
l'obbligo contributivo deve comunque essere sancito e, nella specie, determinato sulla scorta della capacità lavorativa generica rinvenibile in capo al genitore contumace, e quale risultante dai dati anagrafici a disposizione nonché alla luce delle eventuali informazioni integrative rese dalla parte costituita. Tale modus operandi è in linea con il costante insegnamento di legittimità in relazione alla problematica della determinazione dell'obbligo contributivo a carico del genitore disoccupato.
Nell presente fattispecie, pertanto, tenuto conto delle deduzioni della ricorrente secondo cui il marito lavora come amministrativo
10 presso l'istituto comprensivo di Poggibonsi, si ritiene di indicare in
€ 300,00 mensili il contributo al mantenimento in favore del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie come disciplinate dall'All. B al Protocollo in materia di famiglia di questo Tribunale.
6. La domanda di condanna di alla restituzione alla CP_1 ricorrente delle somme percepite a titolo di assegni familiari dall'agosto 2020 non può, invece, trovare accoglimento osservando il Collegio che, per orientamento consolidato della
Suprema Corte, l'art. 40 c.p.c. consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (art. 31, 32, 34, 35 e 36), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi.
Di conseguenza è esclusa la possibilità del simultaneus processus tra l'azione di separazione o di divorzio e quelle aventi ad oggetto, tra l'altro, lo scioglimento della comunione coniugale, la divisione o la restituzione dei beni, il rimborso di somme anticipate o il risarcimento del danno, essendo queste ultime soggette al rito ordinario, autonome e distinte dalla prima. Infatti, la trattazione, in una alla domanda di separazione o di divorzio, delle suddette domande, che richiedono un'istruttoria specifica e talora prolungata, risulta in contrasto con l'interesse - che non può ritenersi di natura esclusivamente privatistica (tanto che il legislatore ha previsto in sede di appello la loro trattazione e decisione con il rito camerale) - alla celere definizione non solo della questione inerente la cessazione degli effetti civili o lo scioglimento del matrimonio, ma anche delle delicate questioni relative all'affidamento, collocazione abitativa e mantenimento dei figli minori ed all'assegno per il coniuge, e dunque alla formazione del giudicato su tali questioni che, sia pure di natura atipica (c.d.
11 rebus sic stantibus), tuttavia costituisce un punto fermo rispetto al quale sono allegabili soltanto le modifiche dello stato di fatto e i giustificati motivi che costituiscono il presupposto dei procedimenti disciplinati dagli artt. 710 c.p.c. e 9 comma 1 L. n. 898/70.
In tal senso, si veda, ex multis, Cass. n. 27386 del 24 dicembre
2014 che ha statuito: “L'art. 40 cod. proc. civ., permette di concentrare nello stesso processo, domande soggette a riti diversi, soltanto però qualora vi siano specifiche ipotesi di connessione, elencate negli artt. 31, 32, 34, 35 e 36. La domanda di divisione dei beni immobili, di restituzione di beni mobili, di restituzione e pagamento di somme, sono soggette al rito ordinario, mentre la domanda di divorzio è soggetta al rito speciale;
le prime sono domande non legate dal vincolo della connessione e dei tutto autonome rispetto alla domanda di divorzio (Cass. sentenza n.
10356 del 17/05/2005; Cass. sentenza n. 6660 del 15/05/2001;
Cass. sentenza n. 266 del 12/01/2000)” (cfr. Cass. 3316/2017).
7. Merita, infine, accoglimento la domanda della ricorrente di autorizzazione a modificare il suo cognome da sposata e ad assumere quello di nascita.
8. Le spese di lite, liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/14 con applicazione dei parametri minimi per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria stante la natura contumaciale e documentale del giudizio e la non particolare complessità della causa (valore controversia € 26.001,00 - € 52.000,00), seguono la soccombenza e sono, pertanto, poste a carico di parte convenuta.
Inoltre, essendo la parte ricorrente stata ammessa al gratuito patrocinio, ai sensi dell'art. 133 TUSG il pagamento dovrà essere eseguito in favore dello Stato.
12
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- pronuncia la separazione giudiziale tra nata in Parte_1
Polonia il 13/01/1974 e nato a [...] CP_1
Stabia (NA) il 27/05/1974 che si sono uniti in matrimonio in data
25/09/1999, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Torre Annunziata dell'anno 2000 al numero 19, parte
II, serie C;
- dichiara la separazione addebitabile a CP_1
- dispone che versi a a titolo di CP_1 Parte_1 contributo al mantenimento del figlio , la somma di € 300,00 Per_1 mensili da corrispondersi entro il 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come disciplinate dall'All. B al Protocollo in materia di famiglia di questo Tribunale;
- dichiara l'inammissibilità della domanda di restituzione formulata dalla ricorrente;
- autorizza la ricorrente a modificare il suo cognome da sposata e ad assumere quello di nascita;
- condanna a rifondere allo Stato le spese di lite che CP_1 liquida in € 3.809,00 per compensi, oltre le spese, oltre rimborso spese forfetarie al 15%, oltre IVA e CAP come per legge;
- dispone che il competente Ufficiale dello stato civile annoti il decreto nell'atto di matrimonio;
- manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la comunicazione del presente decreto all'ufficiale dello stato civile del Comune di Torre Annunziata in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni di cui al DPR 3 novembre 2000, n.
396.
Così deciso in Siena, 24/10/2025
13 Il Giudice Rel. Il Presidente
(Dott.ssa Giulia Capannoli) (Dott. Michele Moggi)
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
14